Regolamento d investimento



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Regolamento d investimento Liberty Fondazione di libero passaggio

Sommario Art. 1 Scopo Art. 2 Principi d investimento degli averi Art. 3 Direttive di gestione degli investimenti patrimoniali Art. 4 Investimenti patrimoniali Art. 5 Requisiti delle direttive d investimento estese ai sensi dell art. 50 OPP2 Art. 6 Principi per l iscrizione a bilancio Art. 7 Compiti e competenze Art. 8 Scelta degli investimenti patrimoniali o della strategia d investimento Art. 9 Ordini di borsa in caso di libera amministrazione Art. 10 Ordini di borsa tramite amministratori terzi Art. 11 Cambiamenti di strategia Art. 12 Reporting e controllo Art. 13 Partner esterni Art. 14 Modifiche al regolamento Art. 15 Disposizione transitoria Art. 16 Entrata in vigore

Regolamento d investimento Ai sensi dell art. 9 dell Atto di fondazione della Liberty Fondazione di libero passaggio («Fondazione»), il Consiglio di fondazione emana il seguente regolamento d investimento: Art. 1 Scopo 1 Il presente regolamento disciplina i principi di gestione patrimoniale degli averi di previdenza. 2 Esso è verificato ed eventualmente adattato almeno una volta all anno. Art. 2 Principi d investimento degli averi 1 La Fondazione è responsabile del cash management. Investe gli averi in banche di prim ordine e, ai sensi dell art. 19 cpv. 2 OLP, può investirli a nome proprio presso una banca. Il Consiglio di fondazione o la Fondazione deve rispettare in ogni momento le direttive di gestione degli investimenti patrimoniali riportate qui di seguito. 2 La Fondazione offre prodotti d investimento conformi all OPP2 in collaborazione con fondazioni d investimento o amministratori terzi. 2 Sicurezza: la persona assicurata sceglie, d intesa con la Fondazione o l amministratore patrimoniale, una strategia d investimento in linea con la sua capacità di rischio e con la sua propensione al rischio. La Fondazione o l amministratore terzo verifica la capacità di rischio e la propensione al rischio della persona assicurata conformemente ai principi riconosciuti. 3 Diversificazione: i principi di diversificazione del rischio vanno costantemente osservati, motivandone e comprovandone l osservanza coerente. 4 Rischio d investimento/redditività: la persona assicurata è la sola responsabile dell evoluzione del valore dei propri investimenti. L investimento in titoli di credito può comportare perdite sui cambi. La Fondazione consiglia pertanto gli investimenti in titoli solamente ai clienti con un orizzonte d investimento da medio a lungo. La Fondazione non assume nessuna responsabilità per il profilo di rischio indicato dalla persona assicurata. 3 La Fondazione mette a disposizione una selezione di differenti banche di deposito. 4 La Fondazione mette a disposizione una selezione di amministratori patrimoniali esterni (amministratori terzi). 5 La persona assicurata può, su richiesta, amministrare di persona i propri investimenti. 6 Per tutti gli investimenti patrimoniali, le prescrizioni d investimento ai sensi dell art. 71 cpv. 1 LPP, art. 49 58 OPP2 e art. 19 OLP e ai sensi del presente regolamento d investimento vanno rispettate in ogni momento. 7 La Fondazione delega alla banca di deposito l esecuzione dei diritti degli azionisti. 8 La Fondazione esige ogni anno da tutte le persone incaricate della gestione patrimoniale dei suoi averi una dichiarazione scritta di amministrazione fedele all attenzione del Consiglio di fondazione. Art. 3 Direttive di gestione degli investimenti patrimoniali 1 Liquidità: le performance garantite devono poter essere pagate in qualsiasi momento entro i termini convenuti. Art. 4 Investimenti patrimoniali 1 In generale a. Per tutte le opzioni d investimento messe a disposizione della persona assicurata il Consiglio di fondazione si assicura che siano osservate le prescrizioni d investimento ai sensi dell art. 71 cpv. 1 LPP, art. 49 58 OPP2 e art. 19 OLP. b. Non sono concessi prestiti garantiti o non garantiti alla fondatrice, a datori di lavoro ai sensi dell art. 57 OPP2 né e ai loro collaboratori. c. Nel caso di quote di investimenti collettivi, è considerato rischio del debitore sempre il rischio dei valori sottostanti dell investimento collettivo e non il domicilio dell investimento collettivo. 2 Investimenti patrimoniali nel quadro delle direttive d investimento estese La Fondazione prevede un estensione di queste possibilità d investimento (art. 50 cpv. 4 OPP2) per crediti in valuta estera e per i limiti per categoria di cui all art. 55 lett. b, d ed e OPP2, ovvero: a. limite del 70% dell avere di previdenza disponibile per gli investimenti collettivi con crediti in euro. I crediti in euro nei confronti di uno Stato o di un debitore garantito dallo Stato possono ammontare ad un massimo del 20% per debitore. Per tutti gli altri crediti su investimenti in euro vale il limite massimo del 10% per debitore. Requisiti: rating A di S&P o Moodys per i valori sottostanti, capacità di rischio della persona assicurata garantita e fissata per iscritto;

b. limite del 50% dell avere di previdenza disponibile per gli investimenti collettivi con le seguenti valute estere: dollaro US, yen, sterlina inglese, dollaro canadese, dollaro australiano, corona svedese. I crediti nei confronti di uno Stato o di un debitore garantito dallo Stato possono ammontare ad un massimo del 15% per debitore. Per tutti gli altri crediti vale il limite massimo del 10% per debitore. Requisiti: rating A di S&P o Moodys per i valori sottostanti, capacità di rischio della persona assicurata garantita e fissata per iscritto; c. limite del 50% dell avere di previdenza disponibile per gli investimenti collettivi immobiliari, di cui un terzo al massimo all estero. Requisiti: capacità di rischio della persona assicurata garantita e fissata per iscritto; d. limite dell 80% dell avere di previdenza disponibile per gli investimenti collettivi in azioni, titoli simili ed altre partecipazioni. Requisiti: capacità di rischio della persona assicurata garantita e fissata per iscritto; e. gli investimenti alternativi sono possibili nel limite della capacità di rischio della persona assicurata fino a un massimo del 20% dell avere di previdenza disponibile. I principi della diversificazione vanno rispettati. Gli investimenti alternativi comprendono, fra gli altri, hedge funds, future funds, investimenti in materie prime, investimenti in private equity ed investimenti simili. Per quanto attiene agli investimenti alternativi, è possibile collocare solamente in investimenti collettivi, e non si deve giungere all obbligo di effettuare versamenti supplementari. Gli investimenti alternativi sono, in linea di principio, a carico della quota azionaria. I prodotti strutturati con rimborso garantito al valore nominale sono a carico della quota di crediti a reddito fisso; f. il Consiglio di fondazione può stabilire delle eccezioni a livello della singola persona assicurata. Art. 5 Requisiti delle direttive d investimento estese ai sensi dell art. 50 OPP2 1 Le direttive di cui all art. 4 cpv. 1 e 2 devono essere ottemperate. 2 Gli amministratori patrimoniali devono soddisfare la condizione di adesione ad una delle seguenti organizzazioni: a. Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA b. Associazione svizzera di gestori di patrimoni (ASG) c. Associazione relativa alla garanzia di qualità nell ambito dei servizi finanziari (VQF) d. Association romande des intermédiaires financiers (ARIF) 3 Gli altri intermediari devono soddisfare la condizione di adesione ad una delle seguenti organizzazioni: a. Ufficio federale delle assicurazioni private (UFAP) b. Federazione svizzera degli avvocati e Federazione svizzera dei notai (FSA, FSN) c. Unione svizzera dei fiduciari SRO-STV/USF 4 In tutti i casi è richiesto: a. estratto del registro di commercio b. estratto del registro esecuzioni e fallimenti L attestazione va inoltrata dal richiedente unitamente all accordo di distribuzione firmato. 5 Eventuali deroghe vanno trasmesse dal richiedente in forma scritta al Consiglio di fondazione. Art. 6 Principi per l iscrizione a bilancio I mezzi liquidi, i depositi a termine, i crediti sono ascritti al bilancio al valore nominale, tutte le altre categorie d investimento al valore di mercato. Le eccezioni devono essere approvate dal Consiglio di fondazione. Art. 7 Compiti e competenze 1 In caso di gestione individuale del patrimonio, la Fondazione si assicura che la persona assicurata notifichi per iscritto la prima proposta d investimento così come ogni ordine di borsa successivo. 2 In caso di sorpasso delle Direttive d investimento, il Consiglio di fondazione può chiedere alla direzione della Fondazione di rettificare gli investimenti patrimoniali della persona assicurata. Art. 8 Scelta degli investimenti patrimoniali o della strategia d investimento 1 In caso di investimento patrimoniale individuale, la persona assicurata è tenuta a notificare per iscritto ogni proposta d investimento o adeguamento. 2 La Fondazione o l amministratore terzo decide, in base alla capacità di rischio individuale della persona assicurata, se la proposta d investimento o l adeguamento sono eseguibili nella misura auspicata. 3 Ai fini del libero investimento patrimoniale, la Fondazione gestisce per ogni persona assicurata un deposito e un conto presso la rispettiva banca di deposito. 4 Se, su richiesta di un amministratore terzo, presso la banca di deposito occorre gestire conti e depositi collettivi per più persone assicurate, i conti e depositi individuali delle persone assicurate sono gestiti dalla Fondazione. Art. 9 Ordini di borsa in caso di libera amministrazione 1 La persona assicurata inoltra alla Fondazione ogni ordine di acquisto o di vendita di titoli, per iscritto e qualora possibile sempre a mezzo del formulario ufficiale. 2 L acquisto di titoli può essere eseguito solamente quando la ricezione del capitale di libero passaggio ha potuto essere inequivocabilmente attribuita (dopo ricezione della documentazione completa) alla persona assicurata. 3 Il conto della persona assicurata deve presentare sempre un saldo sufficiente a coprire gli addebiti di spesa. 4 Una volta addebitati al conto di libero passaggio, i titoli di credito acquisiti sono ascritti al deposito di libero passaggio della persona assicurata. I corsi di esecuzione sono calcolati dalle

banche di deposito in base alle rispettive piazze borsistiche. I ricavi dall eventuale vendita di titoli vengono accreditati al conto di libero passaggio della persona assicurata. 5 L elaborazione degli ordini di borsa non avviene direttamente risp. 24 ore su 24, ma dipende fra le altre cose dalla regolamentazione dei giorni festivi della Fondazione, dalle banche di deposito e dai giorni/orari di contrattazione delle rispettive piazze borsistiche. Gli ordini sono sempre eseguiti al meglio. Gli ordini stop loss o con limite non sono considerati. La Fondazione declina ogni responsabilità per ordini eseguiti in ritardo o non eseguiti, di qualunque tipo essi siano. 6 La Fondazione stila i conteggi e li trasmette alla persona assicurata a stretto giro di posta. Art. 10 Ordini di borsa tramite amministratori terzi 1 La persona assicurata conferisce all amministratore terzo procura per la gestione del suo patrimonio presso la Fondazione. 2 La Fondazione conferisce all amministratore terzo la relativa procura presso la banca di deposito. 3 Gli amministratori terzi trasmettono i loro ordini di borsa direttamente alla rispettiva banca di deposito della persona assicurata. L amministratore terzo riceve tutti i conteggi dalla banca di deposito. La Fondazione non stila nessun conteggio. 4 Il conto della persona assicurata deve presentare sempre un saldo sufficiente a coprire gli addebiti di spesa. 5 In caso di ordini collettivi (ad es. ordini di borsa per più persone assicurate curate dallo stesso amministratore terzo), la ripartizione dei singoli depositi di previdenza va imperativamente notificata alla Fondazione via fax o e-mail contemporaneamente all ordine di borsa. La Fondazione stila i conteggi e li trasmette alla persona assicurata o all amministratore terzo a stretto giro di posta. Art. 11 Cambiamenti di strategia 1 Con l accordo della Fondazione, la strategia d investimento può essere modificata in ogni momento nel quadro delle soluzioni di previdenza in titoli offerte. Va tenuto conto della propensione al rischio e della capacità di rischio individuali della persona assicurata. 2 Nel quadro delle soluzioni in titoli, i cambiamenti di strategia vanno comunicati alla Fondazione per iscritto o a mezzo dei relativi formulari di richiesta. Art. 12 Reporting e controllo 1 Per ogni deposito di previdenza il Consiglio di fondazione riceve periodicamente, ma almeno semestralmente, dalle banche di deposito e dall amministrazione commerciale una valutazione completa dell evoluzione del valore e i dettagli d investimento. 2 Il Consiglio di fondazione si assicura che la strategia d investimento concordata con la persona assicurata sia osservata e che le relative direttive d investimento siano verificate periodicamente. Inoltre, la Fondazione verifica regolarmente la performance, i costi e la qualità del servizio delle persone o degli istituti incaricati della gestione patrimoniale. 3 La Fondazione specifica le fonti dei corsi (ad es. Telekurs, Fides ecc.) necessari a valutare i depositi e i depositi dei clienti ai sensi dell OPP2. Art. 13 Partner esterni Per le transazioni di borsa e le commissioni valgono le disposizioni o i regolamenti dei costi dei partner esterni (ad es. banche, fondazioni d investimento ecc.). Art. 14 Modifiche al regolamento Il Consiglio di fondazione può decidere in qualunque momento di apportare modifiche al Regolamento d investimento. Art. 15 Disposizione transitoria In deroga agli art. 2 4, fino al 31 dicembre 2010 sono applicabili le prescrizioni d investimento in vigore al 31 dicembre 2008. Art. 16 Entrata in vigore Il presente regolamento entra il vigore il 1 giugno 2009, con le modifiche del 14 settembre 2005 e del 1 giugno 2007. Svitto, 17 giugno 2009 Il Consiglio di fondazione della Liberty Fondazione di libero passaggio 3 Il cambiamento di strategia desiderato è attuato dopo ricezione della comunicazione scritta. 4 In ogni momento vi è la possibilità di passare dalla soluzione di previdenza sotto forma di titoli a quella sotto forma di conto. La Fondazione esegue il passaggio entro il termine utile dopo ricezione della comunicazione scritta.