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INTERNET: http://www.confesercenti.grosseto.it E-MAIL: confgrosseto@confesercenti.grosseto.it ANNO XXVII Numero 11 Dicembre 2004 Gratuito agli associati Direzione, Redazione e Amministrazione: c/o Confesercenti Grosseto, Via dé Barberi, n. 108-58100 GROSSETO - (Tel. 0564/437111 Fax. 0564/413589). Direttore Responsabile ROLANDO CASINI. Poste Italiane spa Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 - DCB GROSSETO- Autorizzazione Tribunale di Grosseto n. 9/1977. Chiuso in redazione il 7.12.2004. Banca Toscana-Confesercenti FIRMATA NUOVA CONVENZIONE Sostegno agli imprenditori e alle loro famiglie anche in Provincia di Grosseto Firmata una nuova convenzione a favore delle imprese di commercio, turismo e servizi tra Confesercenti Toscana e Banca Toscana. I Presidenti della Banca prof. Paolo Mottura e dell associazione toscana Massimo Vivoli hanno siglato un accordo innovativo articolato su una serie di servizi, alla presenza dei massimi dirigenti di Banca Toscana (il vice Presidente Aldighiero Fini, il Direttore Faraoni e il vice Antonioli, i responsabili di area) e della Confesercenti (il segretario regionale Massimo Biagioni, l Amministratore Delegato del consorzio Toscana Com-fidi, alcuni dirigenti delle associazioni provinciali). La convenzione si articola in modo ampio. Una parte, denominata Conto Impres@Più, prevede particolari condizioni su linee di credito, gestione conti correnti, pagamento servizi, POS, gestione dei conti via internet, che Banca Toscana praticherà in via esclusiva ai soci di Confesercenti sul territorio toscano. Una seconda, chiamata Conto carattere, interviene per spese personali, carte di credito, conto risparmio o libretto di risparmio, mutui e prestiti personali (fino a 30 anni e per il 100% della spesa), carta pre pagata ricaricabile Europrima. Il prof. Mottura ha parlato di questo atto come del completamento dell offerta di Banca Toscana proposta ai soci di Confesercenti, nell ambito di una proficua collaborazione, che mette al centro dell interesse l imprenditore, i familiare, i collaboratori. Vivoli ha rimarcato il momento difficile delle imprese e l utilità di iniziative a sostegno dello sviluppo. Non solo, per lanciare e diffondere questa offerta la banca rimborserà praticamente il costo della tessera associativa alle imprese che aderiranno alla nuova convenzione, con un accordo che verrà personalizzato poi in ogni provincia della Toscana per sviluppare ulteriori servizi e tutelare le specificità delle imprese operanti sul territorio regionale. Segue a pagina 4 Buon Natale e Felice Anno Nuovo CONFESERCENTI AL FIANCO DELLE IMPRESE LE NOSTRE SEDI GROSSETO - Via dè Barberi, 108-0564 43881 ARCIDOSSO Via Circonvallazione Nord, 8-0564 966145 CASTIGLIONE d PESCAIA Via IV Novembre, 4-0564 936306 FOLLONICA Via Roma, 38/A - 0566 263319 ORBETELLO Località Spiaggetta - 0564 863409 www.confesercenti.grosseto.it

La Voce del Commercio e del Turismo pag. 2 - per i lavoratori dipendenti è previsto, in alternativa al requisito età/contribuzione, la possibilità di ottenere la pensione nel corso del biennio 2004/2005 con 38 anni di contributi e per il biennio 2006/2007 con 39 anni di contributi. Per i soli lavoratori dipendenti del settore privato, è previsto un incentivo (BONUS), da calcolarsi sulla retribuzione lorda, del 32,7% esentasse se, in possesso dei requisiti per ottenere la pensione di anzianità, rinunciano alla liquidazione della rendita. E prevista la cessazione del bonus con il 31/12/2007. dal 2008 al 2009 - lavoratori dipendenti 35 anni di contributi e 60 anni di età; - lavoratori autonomi 35 anni di contributi e 61 anni di età; dal 2010 al 2013 - lavoratori dipendenti 35 anni di contributi e 61 anni di età; - lavoratori autonomi 35 anni di contributi e 62 anni di età; dal 2014 - lavoratori dipendenti 35 anni di contributi e 62 anni di età; - lavoratori autonomi 35 anni di contributi e 63 anni di età. Si può ottenere la pensione di anzianità, a prescindere dal requisito anagrafico e dalla qualifica, in caso di raggiungimento di 40 anni di contribuzione. Indennizzo per la cessazione dell attività RIAPERTI I TERMINI Dal 1 Gennaio 2002 sono stati riaperti i termini per accedere alla liquidazione dell indennizzo per la cessazione definitiva dell attività da parte dell INPS. I requisiti richiesti dalla legge sono i seguenti: 1) 62 anni di età se uomini, 57 se donne; 2) iscrizione alla gestione commercianti da almeno 5 anni come titolari o coadiutori; 3) cessazione definitiva dell attività commerciale con riconsegna al comune dell autorizzazione/i; 4) cancellazione dal Registro Imprese presso la CCIAA; 5) cancellazione dal REC ove previsto; 6) per gli agenti e rappresentanti di commercio, cancellazione dal ruolo. L indennizzo spetta dal 1 mese successivo alla presentazione della domanda ed è erogato fino al compimento di 65 anni di età se uomini e 60 anni di età se donne. L erogazione cessa anche nel caso in cui il soggetto riprenda un attività lavorativa. L importo mensile che verrà pagato è pari all importo della pensione minima dei commercianti che per l anno in corso ammonta a 412,18 ed è compatibile con la titolarità di altre pensioni. L indennizzo sarà corrisposto per le cessazioni che saranno effettuate fino al 31/12/2004. Novità RIFORMA DELLE PENSIONI DI ANZIANITA Anche se ad oggi non sono stati forniti chiarimenti sull applicazione di alcuni punti della nuova legge, si vogliono comunque riepilogare le novità che sono state introdotte per accedere alla pensione di anzianità. E utile premettere che fino al 31/12/2007 rimangono in vigore i requisiti attualmente richiesti che sono, oltre al possesso di almeno 35 anni di contribuzione: - per i lavoratori autonomi, 58 anni di età; - per i lavoratori dipendenti, 57 anni di età; per il biennio 2004/2005 i lavoratori dipendenti con qualifica di operaio oppure con almeno un anno di contribuzione collocato fra il 14esimo e 19esimo anno di età, possono accedere alla pensione di anzianità al compimento del 56esimo anno di età; Le addette del patronato ITACO, sono a disposizione di tutti i cittadini per fornire informazione più approfondite. Si ricorda che i servizi del patronato sono gratuiti. Strutture ricettive esistenti ADEGUAMENTI ALLE PRESCRIZIONI ANTINCENDIO Una norma legislativa provede la proroga del termine per l adeguamento alle norme sulla sicurezza antincendio relative alle strutture ricettive esistenti con oltre 25 posti letto. In particolare, il termine fissato al 31 dicembre 2004, è differito al 31 dicembre 2005. Entro il nuovo termine le attività ricettive esistenti con oltre venticinque posti letto provvederanno dunque a completare l adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi. Si tratta, nello specifico, di tutte le prescrizioni previste dalla regola tecnica diverse dalle disposizioni gestionali nonché delle norme concernenti l adeguamento, all interno delle camere per ospiti, dei materiali di rivestimento, dei tendaggi e dei materassi.

La Voce del Commercio e del Turismo pag. 3 BANDI CONCESSIONE POSTEGGI MERCATI FOLLONICA E ROCCASTRADA Si comunica che sono stati pubblicati sul Bollettino della Regione Toscana i Bandi per le concessione decennali dei posteggi nei Comuni di FOLLONICA e ROCCASTRADA. I posteggi disponibili sono quelli riportati nell elenco sottostante. COMUNE DI FOLLONICA Domande dal 15 Dicembre 2004 al 7 Gennaio 2005 Mercato settimanale del Venerdì n. 4 posteggi per il settore alimentare (Piazza Einaudi) n. 2 posteggi settore non alimentare (Piazza Togliatti) n. 1 posteggio riservato portatore handicap non alimentare Mercato estivo Pratoranieri n. 1 posteggio settore alimentare n. 1 posteggio riservato portatore handicap non alimentare Mercato Comunale Coperto di Follonica n. 2 posteggi settore alimentare e non alimentare n. 1 posteggio riservato portatore handicap. COMUNE DI ROCCASTRADA Domande dal 15 Dicembre 2004 al 3 Gennaio 2005 Mercato settimanale del mercoledì a Roccastrada n. 4 posteggi di cui n. 1 riservato ai portatori di handicap e n. 1 ai produttori agricoli. Mercato settimanale del martedì a Ribolla n. 4 posteggi di cui n. 1 riservato ai portatori di handicap e n. 1 ai produttori agricoli. Mercato settimanale del sabato a Roccatederighi n. 2 posteggi di cui n. 1 riservato ai portatori di handicap. Mercato quindicinale del venerdì a Roccatederighi n. 3 posteggi di cui n. 1 riservato ai portatori di handicap. Mercato quindicinale del venerdì a Sticciano Scalo n. 3 posteggi di cui n. 1 riservato ai portatori di handicap. DIVIETO DI FUMO Con decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, all art. 19, viene prorogata al 10 gennaio 2005 la scadenza del 29 dicembre 2004 per il divieto di fumo. Dal 10 gennaio 2005, dunque, sarà vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di: a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico; b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati. Per ulteriori informazioni si rimanda all articolo di prima pagina. Privacy MISURE MINIME DI SICUREZZA E stato prorogato al 30 giugno 2005 il termine, in scadenza il 31 dicembre 2004, per l adozione delle misure minime di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali. In particolare dovranno essere adottate entro il nuovo termine le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e all allegato B) al Codice. Fra le misure minime di sicurezza rientra la redazione del Documento Programmatico sulla sicurezza (DPS), adempimento già previsto dalla previgente normativa ma ora esteso al trattamento dei dati sensibili o giudiziari effettuato con strumenti elettronici, a prescindere dall accessibilità degli elaboratori al pubblico. Prorogato anche, dal 31 marzo 2005 al 30 settembre 2005, il termine entro cui il titolare del trattamento il quale, alla data di entrata in vigore del Codice (1 gennaio 2004), disponesse di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentivano in tutto o in parte l immediata applicazione delle misure minime di sicurezza, deve descrivere le medesime ragioni in un documento a data certa da conservare presso la propria struttura. In tal caso, il titolare deve poi adottare ogni possibile misura di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti, adeguandoli, appunto, al più tardi entro il 30 settembre 2005. Commercio: VENDITE DETTAGLIO; PMI ANCORA NEL TUNNEL Siamo ormai in una situazione di allarme rosso : le piccole imprese commerciali hanno registrato nei primi nove mesi dell anno un calo delle vendite reali di oltre 4 punti percentuali. Non c è da meravigliarsi se continuano a calare le vendite al dettaglio per piccoli, medi e adesso anche grandi esercizi commerciali. Il dato reso noto dall Istat per il mese di settembre, d altro canto, va a braccetto con quello pubblicato dall Isae sul clima di fiducia dei consumatori in novembre che dopo mesi torna a peggiorare. D altra parte, l economia che non tira, la forte incertezza sulla possibilità di mettere in campo misure in grado di rilanciarla, la contrazione del potere d acquisto per le famiglie italiane e, dulcis in fundo, la perseverante campagna denigratoria a carico degli esercenti unita agli attacchi sconsiderati all euro ed all Unione Europea, di sicuro non danno una spinta positiva alle vendite. ICI: SCADE IL 20 DICEMBRE 2004 LA SECONDA RATA.

La Voce del Commercio e del Turismo pag. 4 Unicef e Confesercenti insieme per aiutare i bambini eritrei ad andare a scuola: Confesercenti sostiene il progetto dell UNICEF Eritrea Istruzione di base per i bambini per la costruzione di scuole, la fornitura di materiale didattico e la formazione di insegnanti per le bambine e i bambini dell Eritrea. Puoi effettuare il versamento sul c/c numero 6250115022/11 intestato a UNICEF, presso Banca Intesa, Ag. 11 di Roma ABI 03069 CAB 05063 CIN L., rubricato Unicef-Iniziativa Confesercenti. RINTRACCIABILITA DEI PRODOTTI ALIMENTARI CONFEZIONATI Dal 1 Gennaio 2005 entra in vigore in via definitiva il Regolamento CEE n. 178/2002, che rende obbligatorio, per la sicurezza alimentare, che in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, sia garantita la rintracciabilità degli alimenti posti in commercio. La rintracciabilità si fonda su un corretto processo di identificazione delle merci e degli operatori da cui provengono e a cui sono inviate. Perciò, a partire dal 1 gennaio 2005, tutti i prodotti presenti sulle bolle di consegna e/o sulle fatture accompagnatorie dovranno riportare il lotto di produzione, la quantità relativa ad ogni lotto di produzione presente nella consegna, la data di scadenza relativa al lotto di produzione stesso. BANCA TOSCANA e CONFESERCENTI UN UNIONE CHE SI RINNOVA Per sostenere l impresa Banca Toscana e Confesercenti dedicano a tutti gli iscritti una serie di offerte vantaggiose ed esclusive: un pacchetto utile sia per l attività dell impresa, sia per le esigenze della vita quotidiana e familiare. PER IL TUO LAVORO Conto Impres@Più ti offre una serie di prodotti esclusivi: Carta Impres@Più Confesercenti Toscana: la carta di credito business; Carta Forte BT: la carta di pagamento, collegata al circuito Master, utilizzabile in Italia e all Estero; Arianna Office.net-RB Web: il servizio che consente di operare con la Banca in sicurezza, via Internet, senza muoversi dall Azienda; Finanziamenti: affidamenti a breve e lungo termine, a condizioni agevolate per investimenti aziendali; Servizio POS: condizioni veramente uniche per il sistema elettronico di incasso. PER LA TUA FAMIGLIA Conto Carattere il pacchetto di servizi, a condizioni esclusive, che comprende un conto corrente personale con tanti vantaggi e servizi dedicati per una gestione pratica e trasparente dei tuoi investimenti. Ed inoltre: Conto risparmio o libretto di risparmio: Due alternative per dare ai tuoi risparmi una remunerazione particolarmente interessante; Carta Europrima: la carta prepagata per fare acquisti in comodità; Mutui e prestiti personali: possibilità di chiedere un mutuo o un prestito personale ad un tasso davvero conveniente. PER GLI ISCRITTI A CONFESERCENTI GROSSETO SI AGGIUNGE UN ULTERIORE VANTAGGIO: Sottoscrivendo il conto Impres@Più e il Conto Carattere la TESSERA E GRATIS

ENTRATA IN VIGORE Il sesto comma dell art. 51 della legge n. 3/2003 prevede che al fine di consentire una adeguata attività di informazione, da attivare d intesa con le organizzazioni di categoria più rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, primo periodo, 3 e 5 entrano in vigore decorso un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 2. Con decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, all art. 19, viene prorogata al 10 gennaio 2005 la scadenza del 29 dicembre 2004 per il divieto di fumo. Il divieto di fumo ed i corrispondenti obblighi scattano, dunque, dal 10 gennaio 2005. DIVIETO DI FUMARE NEI LOCALI CHIUSI La disposizione estende la portata del divieto previsto dall art. 1 della legge n. 584/75, limitato finora a: a) corsie degli ospedali; aule delle scuole di ogni ordine e grado; autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per trasporto collettivo di persone; metropolitane; sale di attesa delle stazioni ferroviarie, autofilotranviarie, portuali-marittime e aeroportuali; compartimenti ferroviari riservati ai non fumatori che devono essere posti in ogni convoglio viaggiatori delle ferrovie dello Stato e convogli viaggiatori delle ferrovie date in concessione ai privati; compartimenti a cuccette e carrozze letto, occupati da più di una persona, durante il servizio di notte; b) locali chiusi che siano adibiti a pubblica riunione, sale chiuse di spettacolo cinematografico o teatrale, sale chiuse da ballo, sale-corse, sale di riunione delle accademie, musei, biblioteche e sale di lettura aperte al pubblico, pinacoteche e gallerie d arte pubbliche o aperte al pubblico. Dal 10 gennaio 2005, invece, sarà vietato fumare in qualsiasi locale chiuso, ad eccezione di: a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico (ad esempio abitazioni, uffici); b) quelli (si intende, aperti al pubblico, ma) riservati ai fumatori e come tali contrassegnati. Se ne arguisce che il divieto coinvolgerà qualsiasi attività privata (di servizi o anche commerciale) che si svolga con uso di locali chiusi (ossia privi di collegamento continuo con l atmosfera esterna) aperti al pubblico, e cioè, secondo quanto specificato dalla Direttiva del Presidente del Consiglio, di locali ai quali la generalità degli utenti acceda, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi, negli orari stabiliti. I titolari di dette attività potranno, comunque, riservare specifici locali ai fumatori, nel rispetto delle prescrizioni previste dal citato DPCM. Il divieto non riguarderà, al contrario, i locali non aperti al pubblico, come quelli riservati ad attività di lavoro del personale dipendente, nei quali non è normalmente prevista, seppure non vietata, l affluenza di persone estranee. ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI Per poter essere frequentati dai fumatori, i locali ad essi riservati, di cui al comma 1, lett. b), devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti. Al fine di garantire i livelli essenziali del diritto alla salute, le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria sono ora definite dal DPCM, che definisce altresì i requisiti dei locali riservati ai fumatori, nonché i modelli dei cartelli recanti obblighi e divieti connessi all attuazione delle disposizioni generali. Vigendo il divieto di cui al comma 1 e le prescrizioni di cui al comma 2 dal 10 gennaio 2005, si intende che entro quella data deve essere assicurato l adeguamento dei locali alle prescrizioni di cui al DPCM in oggetto, pena l applicazione delle sanzioni. SALE PER FUMATORI NEGLI ESERCIZI DI RISTORAZIONE Il terzo comma dell art. 51 stabilisce, a decorrere dal 10 gennaio 2005, che negli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera b), devono essere adibiti ai non fumatori uno o più locali di superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell esercizio. Il concetto viene precisato dalle prescrizioni tecniche laddove stabiliscono che la superficie destinata ai fumatori negli esercizi di ristorazione, ai sensi dell art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, deve comunque essere inferiore alla metà della superficie complessiva di somministrazione dell esercizio. Qualche problema interpretativo potrà sorgere in riferimento alla definizione di esercizio di ristorazione. Trattasi di figura giuridica che la legislazione vigente prende in considerazione nell art., comma 1, lett. a), della legge n. 287/1991, definendo la particolare tipologia di esercizio pubblico per la somministrazione di pasti e bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie, ed esercizi similari). Limitando la nozione di esercizio di ristorazione ai soli ristoranti, con l esclusione dunque di bar, caffè, gelaterie e simili, giungeremmo alla seguente conclusione: fermo restando il divieto di fumare in locali chiusi, ad eccezione di quelli riservati ai fumatori, solo ai ristoranti sarebbe richiesto di riservare ai fumatori meno della metà della superficie complessiva di somministrazione, rimanendo salva, per i titolari di bar ed esercizi similari, la possibilità di riservare ai fumatori la maggior parte del locale. In via prudenziale, e considerata la ratio delle nuove disposizioni, riteniamo però preferibile, semprechè il Ministero della salute o le Regioni non affermino il contrario, applicare a ristoranti e bar le stesse regole. SANZIONI A decorrere dal 10 gennaio 2005, alle infrazioni al divieto previsto dall art. 51 si applicano le sanzioni di cui all art. 7 della legge 11 novembre 1975, n. 84, come sostituito

dall articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. In sostanza: 1. I trasgressori alle disposizioni dell art. 1 (della legge n. 584/75) sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 250; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. 2. Le persone indicate all art. 2 (sempre della legge n. 584), che non ottemperino alle disposizioni contenute in tale articolo, sono soggette al pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000; tale somma viene aumentata della metà nelle ipotesi contemplate all art. 5, primo comma, lettera b) (impianti di condizionamento non funzionanti o non condotti in maniera idonea o non perfettamente efficienti). Se ne desume: a) la sanzione prevista al punto 1 non può che riguardare i trasgressori del divieto di fumare, ossia clienti, utenti, avventori. b) la sanzione di cui al punto 2 riguarda i conduttori dei locali, i quali comunque sono unicamente obbligati a curare l osservanza del divieto di fumo esponendo, in posizione visibile, cartelli riproducenti la norma con l indicazione della sanzione comminata ai trasgressori. CONTROLLI La nuova normativa stabilisce che entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, sono ridefinite le procedure per l accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni nonché l individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e di quelli deputati a irrogare le relative sanzioni. Spettando ormai alle Regioni la potestà concorrente in materia di tutela della salute, pare difficile allo stato attuale una rapida approvazione del provvedimento atteso. Si consideri anche che, ai sensi del punto 7 dell allegato al DPCM, nei locali in cui e' vietato fumare sono collocati appositi cartelli, adeguatamente visibili, che evidenziano tale divieto. Ai fini della omogeneità sul territorio nazionale, tecnicamente opportuna, tali cartelli devono recare la scritta «VIETATO FUMARE», integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare sull osservanza del divieto e cui compete accertare le infrazioni. Quest ultima indicazione, in mancanza del provvedimento di cui al comma 7 dell art. 51 della legge n. 3/2003, non potrebbe essere utilmente data. REQUISITI TECNICI DEI LOCALI PER FUMATORI I locali riservati ai fumatori devono essere contrassegnati come tali e realizzati in modo da risultare adeguatamente separati da altri ambienti limitrofi, dove e' vietato fumare. A tal fine i locali per fumatori devono rispettare i seguenti requisiti strutturali: a- essere delimitati da pareti a tutta altezza su quattro lati; b- essere dotati di ingresso con porta a chiusura automatica, abitualmente in posizione di chiusura; c- essere forniti di adeguata segnaletica, conforme a quanto previsto nei punti successivi; d- non rappresentare un locale obbligato di passaggio per i non fumatori. I locali per fumatori devono essere dotati di idonei mezzi meccanici di ventilazione forzata, in modo da garantire una portata d'aria di ricambio supplementare esterna o immessa per trasferimento da altri ambienti limitrofi dove e' vietato fumare. L'aria di ricambio supplementare deve essere adeguatamente filtrata. La portata di aria supplementare minima da assicurare e' pari a 30 litri/secondo per ogni persona che può essere ospitata nei locali in conformità della normativa vigente, sulla base di un indice di affollamento pari allo 0,7 persone/mq. All'ingresso dei locali e' indicato il numero massimo di persone ammissibili, in base alla portata dell'impianto. I locali per fumatori devono essere mantenuti in depressione non inferiore a 5 Pa. (Pascal) rispetto alle zone circostanti. La superficie destinata ai fumatori negli esercizi di ristorazione deve comunque essere inferiore alla metà della superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio. L'aria proveniente dai locali per fumatori non e' riciclabile, ma deve essere espulsa all'esterno attraverso idonei impianti e funzionali aperture, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in tema di emissioni in atmosfera esterna, nonché dai regolamenti comunali di igiene ed edilizi. Nei locali in cui e' vietato fumare sono collocati appositi cartelli, adeguatamente visibili, che evidenziano tale divieto. Ai fini della omogeneità sul territorio nazionale, tecnicamente opportuna, tali cartelli devono recare la scritta «VIETATO FUMARE», integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e cui compete accertare le infrazioni. I locali per fumatori sono contrassegnati da appositi cartelli, con l'indicazione luminosa contenente la scritta «AREA PER FUMATORI». PREPARIAMO I NOSTRI CLIENTI Al fine di sensibilizzare e preparare la clientela, la FIEPeT aderente alla Confesercenti di Grosseto ha ritenuto opportuno lanciare una campagna di informazione verso i propri soci e verso gli utenti dei pubblici esercizi. A tale scopo è stata predisposta la stampa di un manifesto da affiggere negli esercizi pubblici. Gli operatori potranno rivolgersi alle sedi per ritirare tale materiale. FAX SIMILE CARTELLO DIVIETO DI FUMO Per ulteriori informazioni rivolgersi ai nostri Uffici.