Il presente foglio informativo non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell art. 1336 Cod.Civ. MUTUO CHIROGRAFARIO CON CONTRIBUZIONE AGEVOLATA AI SENSI DELLA L.P. 23.08.1993 N. 18 Sezione I - Informazioni sulla Banca Cassa Rurale di Trento - Banca di Credito Cooperativo - Società cooperativa Sede Legale e Direzione Generale in Trento Via Belenzani n. 6 Indirizzo internet www.cassaruraleditrento.it e-mail: info@cr-trento.net Codice ABI 08304 Iscritta all albo delle banche tenuto dalla Banca d'italia al n. 2987.6 Iscritta all albo nazionale degli enti cooperativi al n. A157637 Registro delle Imprese di Trento, codice fiscale e partita IVA n. 00107860223 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Capitale sociale al 31.12.2007 91.218,48 Riserve al 31.12.2007 114.354.697,91 Aggiornamento n. 1 di marzo 2009 pagina 1 di 7
Sezione II - Caratteristiche e rischi tipici dell operazione Struttura e funzione economica del mutuo chirografario Con il contratto di mutuo chirografario la banca concede al cliente una determinata somma di denaro, con impegno del cliente medesimo di rimborsarla, unitamente agli interessi, con rate periodiche secondo un piano di ammortamento. Il finanziamento può essere assistito da garanzie. Può ricorrere, sotto forma di adesione o altra forma di stipula, una polizza assicurativa, a copertura del rimborso del credito derivante dal finanziamento, a fronte dei rischi morte, perdita impiego, infortunio e invalidità. Possono altresì ricorrere altre forme di polizza assicurativa quali, ad esempio, RC auto, danni a terzi, danni all abitazione, etc. L eventuale durata medio-lunga del finanziamento (superiore ai 18 mesi) permette di avvalersi del regime fiscale agevolato. Principali rischi, di carattere generico o specifico, connessi con il mutuo chirografario Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: nel caso di mutuo chirografario a tasso indicizzato, cioè agganciato all andamento di determinati parametri (es. Euribor) variabili nel corso del tempo, nel corso del rapporto può verificarsi un aumento del valore del parametro preso a riferimento con conseguente aggravio dell impegno finanziario richiesto al cliente; variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese) se contrattualmente previsto; la Banca potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto con il preavviso indicato nelle clausole particolari. Aggiornamento n. 1 di marzo 2009 pagina 2 di 7
LEGENDA: Nel presente foglio informativo, i termini di seguito elencati hanno i significati rispettivamente indicati Commissioni di istruttoria Tasso di preammortamento Tasso fisso Tasso variabile Parametro di indicizzazione (in caso di tasso indicizzato): Tasso misto Tasso minimo praticabile Interesse di mora Rata Ammortamento Preammortamento corrispettivo richiesto a fronte delle indagini ed analisi espletate dalla banca per determinare la concedibilità del finanziamento nella forma più opportuna. tasso sul periodo di preammortamento, cioè per il periodo che va dal momento di erogazione del mutuo all inizio dell ammortamento dello stesso. tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento. tasso di interesse che varia in relazione all'andamento di uno o più parametri di indicizzazione specificamente indicati nel contratto di mutuo. indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale, secondo le modalità all uopo indicate. il tasso di interesse può passare da fisso a variabile a scadenze determinate e a condizioni specificamente indicate nel contratto. è il tasso minimo a carico del debitore. Nel caso in cui l indicizzazione del mutuo determinasse un tasso nominale annuo (T.A.N.) inferiore al tasso minimo praticabile, il T.A.N. applicato sarà comunque pari al tasso minimo praticabile. rappresenta il maggior tasso da applicare sulle somme pagate tardivamente. pagamento che il cliente effettua periodicamente per la restituzione del mutuo secondo cadenze stabilite contrattualmente (mensili, trimestrali, semestrali, annuali, etc.). La rata è composta da una quota capitale, cioè una parte dell importo prestato e da una quota interessi, relativa a una parte degli interessi dovuti alla banca per il mutuo. è il piano di restituzione graduale del mutuo mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi, calcolati al tasso convenuto in contratto. periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi. Tasso effettivo globale medio sono indicatori sintetici del costo del credito, espressi in percentuale (TEGM), indicatore sintetico di sull ammontare del prestito concesso. costo (ISC) o, per il credito al Nel calcolo del TEGM/ISC/TAEG sono comprese le seguenti consumo, TAEG: componenti di costo per il cliente: - commissioni di istruttoria e apertura della pratica di credito; - spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate (se stabilite dal creditore); - altre spese contemplate dal contratto; - rimborso del capitale; - pagamento degli interessi; - spese di assicurazione o garanzia, imposte dal creditore (intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito). Aggiornamento n. 1 di marzo 2009 pagina 3 di 7
Sezione III - Condizioni economiche dell operazione Tasso annuo nominale tasso di interesse annuo applicato (valido anche per l eventuale preammortamento) tasso minimo praticabile Euribor 3 mesi - media del mese antecedente la decorrenza delle relative rate - maggiorato di 1,00 punto (attualmente 2,969%). Contribuzione pubblica: ai sensi della Convenzione citata, sugli interessi che maturano sul finanziamento è accordata un agevolazione, consistente in una riduzione fissa del tasso variabile sopra indicato pari a un massimo di 2,50 punti percentuali. Questo contributo in conto interessi, che è di volta in volta calcolato dalla banca in accordo con il Consorzio di garanzia fidi garante, sarà riconosciuto esclusivamente in caso di regolare pagamento della rata. non previsto tasso per interessi di mora tasso in vigore al momento della mora maggiorato di 1,00 punto TEGM/Indicatore sintetico di costo (I.S.C.)/TAEG 1 - misura del TEGM/ISC/TAEG 3,163 % TEGM/ISC/TAEG indicativo rilevato su ipotesi di piano di ammortamento di mutuo quinquennale di 50.000, a favore di Cliente della Cassa Rurale, rimborsato con rate mensili posticipate, al tasso iniziale del 2,969%*. * le operazioni a tasso indicizzato comportano rischi connessi al meccanismo di indicizzazione. 1 TEGM/ISC/TAEG sono indicatori sintetici del costo totale del credito espressi in percentuale sull ammontare del prestito concesso. Nel calcolo sono comprese le seguenti componenti di costo per il cliente: commissioni di istruttoria e apertura della pratica di credito; spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore; altre spese contemplate dal contratto; rimborso del capitale e pagamento degli interessi. Per i mutui a tasso variabile l indicazione del TEGM/ISC/TAEG viene data sulla base del tasso a regime. Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) in vigore, ex art. 116 D. Lgs. 385/93, relativo all operazione descritta in questo foglio informativo, è indicato nell apposita tabella contenente i tassi effettivi globali medi relativi alle operazioni di finanziamento oggetto della rilevazione da parte del Ministero dell Economia e delle Finanze ai sensi dell art. 2 L. 108/96 (Legge Usura), affisso trimestralmente presso la sede e le dipendenze della Cassa Rurale. Per il calcolo del TEGM/ISC/TAEG del presente foglio informativo si fa riferimento all anno civile Ammontare del finanziamento concesso Importo massimo erogabile 250.000 euro Durata del contratto - numero di mesi/anni (comprensivi di Minimo 60 mesi Massimo 120 mesi preammortamento e ammortamento) - periodicità rate trimestrale, con scadenza 31/3 30/6 30/9 31/12 Spese accessorie e commissioni commissioni di istruttoria: spese per incasso rata imposte di registro e di bollo imposta sostitutiva (ex art. 15 DPR 601/73) in caso di durata superiore a 18 mesi Spese per comunicazioni trasparenza (per singolo documento): 1,50 0,10% dell importo finanziato minimo 30,00 - massimo 2.500,00 esenti mutui garantiti da Confidimpresa 1,55 euro nella misura tempo per tempo prevista secondo la normativa vigente Aggiornamento n. 1 di marzo 2009 pagina 4 di 7
spese per informazione precontrattuale 5,00 (ove richiesta) spese per rilascio certificazione interessi 10,00 spese per ricerca e copia documentazione (per singolo documento) 10,00 Rimborso anticipato commissioni per estinzione anticipata del esenti mutuo Aggiornamento n. 1 di marzo 2009 pagina 5 di 7
Sezione IV - Sintesi delle clausole contrattuali Rinvio alle legislazione provinciale ed alla Convenzione con Cassa Centrale - Il mutuo è regolato ai sensi dell art. 124 della Legge Provinciale 23 agosto 1993 n. 18 e delle Delibere n. 2686 e 2687 del 17 ottobre 2008, con cui la Giunta Provinciale ha costituito un fondo destinato a fare fronte alle esigenze creditizie del sistema imprenditoriale trentino, indotte dalla crisi dei mercati internazionali, e finalizzati in particolare ad operazioni di ristrutturazione finanziaria. La richiesta di mutuo deve essere preventivamente esaminata da un Consorzio di garanzia fidi convenzionato, che decida per l ammissibilità alle agevolazioni previste dalla L.P. 18/93 nonché ai benefici della propria garanzia ai sensi della Convenzione stipulata il 27 ottobre 2008 con le banche convenzionate. Il cliente deve inoltrare alla banca la domanda così approvata, munita della lettera contenente l esplicita concessione dell agevolazione prevista, con assunzione dei conseguenti oneri. Solidarietà ed indivisibilità - Tutti gli obblighi reciprocamente derivanti dal contratto sono assunti con vincolo di solidarietà e di indivisibilità anche per eredi, successori ed altri avanti causa. Preammortamento - Ai sensi della Convenzione, non sono concessi contributi sugli oneri di preammortamento. Rimborso Il rimborso sarà effettuato in rate consecutive trimestrali comprensive di una quota interessi posticipati determinati di volta in volta sul residuo debito e una quota capitale calcolata sulla base di piano di ammortamento a rate costanti trimestrali posticipate al tasso iniziale. Le future variazioni di tasso comporteranno, con riferimento al piano di ammortamento, la modifica delle sole quote interessi afferenti a ciascuna rata, e non anche delle relative quote capitale, che restano predeterminate secondo lo sviluppo originario del piano stesso. I Il mutuo entrerà in ammortamento dall inizio del trimestre successivo all erogazione (01/01-01/04/ 01/07/ - 01/10). Le rate successive scadranno trimestralmente, nell ultimo giorno dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno, secondo il piano di ammortamento già consegnato al Cliente. Le rate di ammortamento sono addebitate dalla banca al cliente al netto dei relativi contributi ed in sede di scadenza delle rispettive rate. Il contributo in conto interessi, che è di volta in volta calcolato dalla banca in accordo con il Consorzio di garanzia fidi garante, verrà riconosciuto esclusivamente in caso di regolare pagamento della rata. Rimborso parziale o estinzione anticipata Il cliente può estinguere anticipatamente il mutuo in tutto o in parte, dando un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alle scadenze trimestrali e corrispondendo il capitale, gli interessi e gli altri oneri maturati fino a quel momento. Capitalizzazione di interessi - Sulle somme dovute e non pagate alle relative scadenze, come in caso di risoluzione del contratto o di decadenza dal beneficio del termine, il mutuatario sarà tenuto a corrispondere l'interesse di mora, nella misura indicata dal contratto, dal giorno della scadenza fino a quello del pagamento. Su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. Clausola risolutiva espressa e decadenza dal beneficio del termine - La banca ha il diritto di invocare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. qualora il cliente non adempia anche ad uno solo degli obblighi posti a suo carico dal contratto e, in particolare, non provveda al puntuale ed integrale pagamento anche di una sola rata di rimborso. Inoltre, la banca può esigere tutto quanto dovuto nelle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c. ed in particolare, a titolo esemplificativo, quando il mutuatario o gli eventuali garanti subiscano protesti, procedimenti conservativi, cautelari, esecutivi o iscrizioni di ipoteche giudiziali, vengano segnalati tra i debitori in sofferenza presso il sistema bancario, traggano assegni senza autorizzazione o in mancanza di fondi, presentino rilevanti o ripetute scoperture o sconfinamenti non autorizzati, risultino inadempienti in relazione ad altri rapporti in essere presso la cassa o patiscano rilevanti peggioramenti nelle condizioni patrimoniali. Aggiornamento n. 1 di marzo 2009 pagina 6 di 7
Recupero di spese e di oneri tributari - sono a carico del cliente le spese o gli oneri tributari connessi al contratto, le spese che la banca dovesse sostenere per il recupero del proprio credito e comunque in conseguenza dell'inadempimento del mutuatario, nonché le spese relative ad attività compiute dalla banca in ottemperanza a richieste formulate da Autorità giudiziarie o tributarie riguardanti il mutuatario. Modifica delle condizioni In presenza di un giustificato motivo (tra cui a titolo esemplificativo la modifica di disposizioni di legge, la variazione generalizzata di condizioni economico-finanziarie di mercato, la soppressione, il mutamento del grado di affidabilità del cliente espresso in termini di rischio di credito e determinato sulla base di oggettive procedure di valutazione) il cliente accorda specificamente alla banca la facoltà di modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni economiche di contratto, rispettando le prescrizioni dell art. 118 del D. Lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni. La proposta di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali dovrà pertanto essere comunicata espressamente al cliente con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato da quest ultimo. La modifica si intenderà approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente avrà diritto all applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Reclami Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la banca, il cliente può presentare reclamo all Ufficio reclami della banca e, ove ne ricorrano i presupposti, al Conciliatore (Ombudsman Giurì bancario) con le modalità contenute nel regolamento a disposizione nei locali della banca. Foro competente - Per eventuali controversie concernenti il contratto, il Foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Da compilare in caso di offerta fuori sede Offerta fuori sede effettuata mediante il Sig. Dipendente della Cassa Rurale di Trento con la qualifica di: Iscritto all Albo Unico dei Promotori Finanziari con provvedimento n. del ATTESTAZIONE DEL CLIENTE Il sottoscritto (Nome) (Cognome) Dichiara di aver ricevuto copia completa del presente Foglio Informativo Data Firma Aggiornamento n. 1 di marzo 2009 pagina 7 di 7