Circolare informativa: settore consulenza aziendale - tributaria



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Transcript:

Bosin & Maas & Stocker Wirtschaftsberatung Steuerrecht Arbeitsrecht Revisoren dottori commercialisti consulenti del lavoro revisori dr. F. J. S c h ö n w e g e r dr. M a n f r e d B o s i n dr. G o t t f r i e d M a a s dr. M a r k u s S t o c k e r dr. K l a u s S t o c k e r dr. H. W. Wick ertshei m Circolare informativa: settore consulenza aziendale - tributaria Responsabilità amministrativa delle società D.Lgs 231/2001 Durante un incontro informativo tra dottori commercialisti e avvocati con il procuratore capo dott. Rispoli sono stati dibattuti gli aspetti salienti della normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001 (di seguito il materiale didattico messo a disposizione): Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica; Societas delinquere potest Ambito soggettivo della responsabilità (art. 1) società commerciali con personalità giuridica ex art. 2331 c.c. (s.p.a., s.r.l.; s.a.p.a etc.) ed enti con personalità giuridica ex art. 12 c.c. (fondazioni, associazioni, etc.); società e associazioni prive di personalità giuridica (società di persone, consorzi, comitati, associazioni non riconosciute) purché dotate di una consistenza organizzativa stabile ; enti pubblici economici Esclusi: Stato, enti pubblici territoriali, altri enti pubblici non economici e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (partiti e sindacati) esclusa la responsabilità di imprese individuali (Cass. 3.3.2004 n. 18941) società con sede all estero che operino in Italia (Trib. Milano 27.4.2004, F. it. 2004, II, 434) I reati presupposto 3901 2 Meran / Merano R ennweg 23 Via delle Corse 3901 0 St. Martin i.p. / S. Martino i.p. L ahne 9/H Tel. +39 0473 497 900 Fax +39 0473 497 91 0 Tel. +39 0473 650 128 Fax +39 0473 650 906 St.-N r./cf MwSt.-N r./iva: 0256386021 8 info@studiobms.it / www.studiobms.it

il principio generale: l ente risponde non per tutti i reati, ma soltanto per quelli per i quali la sua responsabilità è espressamente prevista per legge (artt. 24-25nonies d.lgs. 231/2001, art. 10 l. 146/2006) in particolare: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24) corruzione e concussione (art. 25) falsità in monete, carte di pubbllico credito e valori di bollo (25-bis) taluni reati societari (25-ter) delitti con finalità di terrorismo o eversione (25- quater) mutilazione organi genitali (25-quater.1) tratta esseri umani, prostituzione e pornografia minorile (25-quinquies) abusi di mercato (25-sexies) Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione norme contro infortuni (26-septies) riciclaggio (25-octies) delitti informatici e trattamento illecito di dati (cfr. art. 24-bis) delitti di criminalità organizzata (cfr. art. 24-ter) taluni delitti contro l industria e il commercio (25-bis1, intr. da l. 99/2009) delitti in materia di diritto d autore (25-nonies, intr. da l. 99/2009) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazione mendaci all A.G. (art. 25-novies, intr. da l. 99/2009) l ente risponde infine per i seguenti reati, ove commessi con carattere di transnazionalità (l. 146/2006): associazione per delinquere (art. 416 c.p.); associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.); associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43); associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309); riciclaggio (artt. 648 bis e 648 ter c.p.); traffico di migranti (artt. 12 commi 3, 3 bis, 3ter e 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286); intralcio alla giustizia (art. 377 c.p.); induzione a rendere dichiarazioni mendaci all autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.); favoreggiamento personale (art. 378 c.p.). Le persone fisiche la cui condotta radica la responsabilità dell ente (art. 5 c. 1 lett. a) Soggetti apicali: 2/5

Persone che rivestono funzioni di: 1. rappresentanza; 2. amministrazione; 3. direzione a) dell ente; b) di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; Persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso non i sindaci! Le persone fisiche la cui condotta radica la responsabilità dell ente (art. 5 c. 1 lett. b) Soggetti subordinati: Persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei soggetti apicali I criteri oggettivi di ascrizione della responsabilità (art. 5 c. 1 e 2) L ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio; Non si tratta di una endiadi; sono due concetti giuridicamente diversi (v. Cass. pen Sez. 2 sent. n. 3615/2005): interesse rsi ex ante ; vantaggio concetto a valle di natura oggettiva da accertarsi ex post ; Esclusione della responsabilità dell ente se la persona fisica ha agito nell interesse e- sclusivo proprio o di terzi; I criteri soggettivi di ascrizione della responsabilità per gli apicali (art. 6) Per gli apicali opera la teoria della identificazione dell ente con la persona fisica. La responsabilità dell ente non è colposa (per difetto di organizzazione) ma autenticamente dolosa perché la persona fisica, proprio per la sua collocazione apicale, costituisce la mente e la mano dell ente. Nel caso degli apicali il paradigma di colpevolezza dell ente è costruito negativamente attraverso il ricorso ad una scusante con inversione dell onere della prova Condizioni di operatività della scusante per il reato commesso dall apicale L ente non risponde se prova (quindi onere della prova a carico dell ente): di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; di aver affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento a un organismo interno dell ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (ODV); che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione (non basta che l elusione sia stata volontaria deve essere stata fraudolenta, connotata cioè da artifizi e raggiri); che non v è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell ODV. 3/5

N.B.: La valutazione va fatta ex ante (il cd. giudizio di prognosi postuma ) perché altrimenti si crea una sorta di responsabilità oggettiva (se la valutazione avviene ex post c è, infatti, il rischio che il fatto stesso della commissione del reato porti a decretare l inefficacia del modello organizzativo attuato) Modelli di organizzazione e gestione I modelli di organizzazione e gestione per venire efficacemente attuati ed essere idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi devono rispondere alle esigenze descritte nelle lettere da a) ad e) del comma 2 dell art. 5. N.B.: Se l ente non ha adottato modelli di organizzazione e gestione e/o non ha istituito un ODV può andare esente da responsabilità solo se prova che gli apicali hanno agito nell interesse esclusivo proprio o di terzi. Criteri soggettivi di ascrizione della responsabilità per i subordinati (art. 7) Rispetto ai subordinati non vi è una identificazione dell ente. La responsabilità dell ente è di natura colposa. Può essere definita di agevolazione colposa. Deriva da un difetto di vigilanza e di controllo. Non si assiste ad alcuna inversione dell onere della prova. E il P.M. a dover provare che la commissione del reato è stata resa possibile dall inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In ogni caso è esclusa l inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 7 c. 2). I commi 3 e 4 dell art. 7 descrivono, poi, i requisiti di idoneità ed efficacia del modello. Effetto premiale dell adozione di un modello organizzativo Riduzione della sanzione pecuniaria: art. 12 c. 2 lett. b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi. Non applicazione delle temute sanzioni interdittive: art. 17 c. 1 lett. b) l ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l adozione e l attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della stessa specie. Autonomia della responsabilità dell ente (art. 8) La responsabilità dell ente sussiste anche quando: a) l autore del reato non è identificato o non è imputabile (sent. G.I.P. Trib BZ del 08.05.2008 proc. Lurgi ); b) il reato si estingue per una causa diversa dall amnistia. 4/5

La responsabilità dell ente è accessoria a quella penale della persona fisica: l ente risponde per non avere impedito un reato, completo di tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi, commesso dalla persona fisica (ancorché non identificabile o non punibile). Un meccanismo estensivo della responsabilità analogo a quello di cui all art. 40 co. 2 c.p. non impedire un evento che si ha l obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. L assoluzione della persona fisica per insussistenza del fatto, o perché il fatto non costituisce reato, esclude la responsabilità dell ente ex d.lgs. 231/01 La regola del simultaneus processus (art. 38) Le sanzioni e le misure cautelari Sanzioni pecuniarie e interdittive (art. 9). Le sanzioni interdittive applicate anche quali misure cautelari (art. 45 pericolo reiterazione). La confisca del profitto (art. 19): obbligatoria anche per equivalente concetto di profitto (Cass. SS.UU 27.3.2009, n. 26654, Impregilo): al netto della effettiva utilità conseguita dal danneggiato, nell ambito del rapporto sinallagmatico con l ente sequestro preventivo ai fini della confisca (art. 53) Merano, agosto 2010 5/5