SIRAP INSULATION S.r.l.
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1 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO SIRAP INSULATION S.r.l. ai sensi dell art. 6, 3 comma, del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300» Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 18 febbraio 2005 Ultima modifica in data 31 luglio 2013
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5 Sirap InsulationS.r.l. INDICE Definizioni pag. 5 IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N Il Decreto « Natura e caratteri della responsabilità delle persone giuridiche « Fattispecie di reato individuate dal Decreto e dalle successive modificazioni « Criteri oggettivi di imputazione della responsabilità « Criteri soggettivi di imputazione della responsabilità « I reati commessi da soggetti «apicali» « I reati commessi da soggetti in posizione «subordinata» « Indicazioni del Decreto in ordine alle caratteristiche del «Modello di organizzazione e di gestione» « I reati commessi all estero « Il tentativo « Le sanzioni « Le vicende modificative dell ente «13 2. I reati e gli altri illeciti presupposto della responsabilità degli enti «15 IL MODELLO SIRAP INSULATION PARTE GENERALE 3. Natura del Modello «25 4. Reati rilevanti per SIRAP INSULATION S.r.l. «25 1
6 Sirap InsulationS.r.l. 5. Destinatari del Modello pag Finalità del Modello «39 7. Adozione, modifiche e aggiornamento del Modello «40 8. Modello e società del Gruppo «42 9. Organismo di Vigilanza e obblighi informativi « Sistema sanzionatorio « Prestazione di servizi infragruppo «50 PARTE SPECIALE I) REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 12. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio « Principi per la redazione delle procedure per la prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione « Elementi essenziali delle procedure per la formazione e l attuazione delle decisioni relative alle operazioni a rischio «57 II) REATI SOCIETARI 15. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio « Principi per la redazione delle procedure per la prevenzione dei reati societari « Elementi essenziali delle procedure per la formazione e l attuazione delle decisioni relative alle operazioni a rischio «62 III) OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE DA INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI 18. Politica per la sicurezza, la salute e la prevenzione dei rischi sul lavoro « Identificazione dei fattori di rischio e della normativa di riferimento «67 2
7 Sirap InsulationS.r.l. 20. Struttura organizzativa preposta alla sicurezza sul lavoro pag Sistema aziendale per il rispetto degli obblighi normativi « Sistema di registrazione « Sistema disciplinare « Vigilanza, controlli e riesame del sistema «88 IV) REATI TRANSNAZIONALI, DELITTI DI CRIMINALITA OR- GANIZZATA E REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA 25. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio « Principi per la redazione delle procedure per la prevenzione dei reati « Elementi essenziali delle procedure per la formazione e l attuazione delle decisioni relative alle operazioni a rischio «95 V) REATI CONTRO L INDUSTRIA E IL COMMERCIO 28. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio « Principi per la redazione delle procedure per la prevenzione dei reati « Elementi essenziali delle procedure per la formazione e l attuazione delle decisioni relative alle operazioni a rischio «106 VI) DELITTI IN MATERIA DI DIRITTO D AUTORE 31. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio « Principi per la redazione delle procedure per la prevenzione dei reati « Elementi essenziali delle procedure per la formazione e l attuazione delle decisioni relative alle operazioni a rischio «113 VII) CRIMINALITA INFORMATICA 3
8 Sirap InsulationS.r.l. 34. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio « Principi per la redazione delle procedure per la prevenzione dei reati « Elementi essenziali delle procedure per la formazione e l attuazione delle decisioni relative alle operazioni a rischio «118 VIII) REATI AMBIENTALI 37. Politica per l ambiente « Identificazione delle attività a rischio e della normativa di riferimento « Struttura organizzativa preposta « Sistema aziendale per il rispetto della Politica Ambientale e degli obblighi normativi « Sistema disciplinare « Vigilanza, controlli e riesame del sistema «129 ALLEGATI: Codice Etico «132 4
9 Sirap InsulationS.r.l. Definizioni A) Decreto: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231; B) TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza) C) Reati: i reati di cui agli artt. 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis.1, 25-ter, 25-septies, 25-octies, 25-novies e 25-undecies del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ed i reati di cui all art. 10 della Legge 146/2006; D) Società: SIRAP INSULATION S.r.l.; E) Gruppo: le società italiane controllate direttamente o indirettamente da ITALMOBILIARE S.p.A., ai sensi dell art c.c.; F) Gruppo SIRAP GEMA: le società italiane controllate direttamente o indirettamente da SIRAP GEMA S.p.A., ai sensi dell art c.c.; G) Modello: il presente modello di organizzazione, gestione e controllo; H) Soggetti apicali: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società 1 ; I) Dipendenti: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente 2 (e quindi tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro dipendente con la Società); L) Organismo di Vigilanza: l organismo previsto dall art. 9 del presente modello. * * * Ogni richiamo al «Consiglio di Amministrazione», qualora mancante, deve intendersi riferito all «Amministratore Unico». 1 Art. 5.1., lett. a), del Decreto 2 Art. 5.1., lett. b), del Decreto
10 IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N Il Decreto Il Decreto introduce e disciplina la responsabilità degli «enti» (nozione che comprende gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica 3 ) per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Esso prevede una responsabilità diretta dell ente per la commissione di taluni reati da parte di soggetti funzionalmente allo stesso legati e statuisce l applicabilità nei confronti di quest ultimo di sanzioni amministrative, che possono avere serie ripercussioni sullo svolgimento dell attività sociale Natura e caratteri della responsabilità delle persone giuridiche Come risulta dall impianto del Decreto, la responsabilità amministrativa dell ente per la commissione di uno dei reati per i quali è prevista si aggiunge, e non si sostituisce, a quella della persona fisica che ne è l autore ed è a questa connessa. La responsabilità dell ente sussiste anche se l autore del reato non è stato identificato e sussiste ancorché il reato medesimo sia estinto nei confronti del reo per una causa diversa dall amnistia. Le sanzioni amministrative a carico dell ente si prescrivono, salvo i casi di interruzione della prescrizione, nel termine di 5 anni dalla data di consumazione del reato. 3 Art. 1.2 del Decreto 6
11 1.2. Fattispecie di reato individuate dal Decreto e dalle successive modificazioni La responsabilità dell ente sorge nei limiti previsti dalla legge: l ente «non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato, se la sua responsabilità... in relazione a quel fatto e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge» anteriore alla realizzazione di quel fatto (art. 2 del Decreto). L ente non può essere chiamato a rispondere della realizzazione di qualsiasi fatto costituente reato, ma solo della commissione di determinati reati e di specifici illeciti amministrativi, contemplati dal Decreto originario, e successive integrazioni, e dalle leggi che espressamente richiamano la disciplina del Decreto Criteri oggettivi di imputazione della responsabilità La realizzazione di uno dei reati indicati dal Decreto costituisce uno dei presupposti per l applicabilità della disciplina dettata dal Decreto stesso. Sussistono, inoltre, ulteriori presupposti di natura oggettiva e di natura soggettiva. I criteri di natura oggettiva attengono alla necessità che il fatto di reato sia stato commesso «nell interesse o a vantaggio dell ente» e da parte di uno dei soggetti indicati dal Decreto. Per il sorgere della responsabilità dell ente è sufficiente che il fatto sia stato commesso nell interesse dell ente, ovvero per favorire l ente, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito. Il criterio del vantaggio attiene, invece, al risultato che l ente ha obiettivamente tratto dalla commissione dell illecito, a prescindere dall intenzione di chi l ha commesso. L ente non risponde se il fatto è stato commesso da uno dei soggetti indicati dal Decreto «nell interesse esclusivo proprio o di terzi». Occorre inoltre che l illecito penale sia stato realizzato da uno o più soggetti qualificati: e cioè «da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funziona- 7
12 le», o da coloro che «esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo» dell ente (soggetti in c.d. «posizione apicale»); oppure ancora «da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali» (cd. «subalterni»). Gli autori del reato dal quale può derivare una responsabilità amministrativa a carico dell ente, quindi, possono essere: - soggetti in «posizione apicale», quali, ad esempio, il legale rappresentante, l amministratore, il direttore generale o il direttore di uno stabilimento, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell ente 4 ; - soggetti «subalterni», tipicamente i lavoratori dipendenti, ma anche soggetti esterni all ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali. Qualora più soggetti partecipino alla commissione del reato (ipotesi di concorso di persone nel reato: art. 110 c.p.), non è necessario che il soggetto «qualificato» ponga in essere l azione tipica, prevista dalla legge penale. È sufficiente che fornisca un contributo consapevolmente causale alla realizzazione del reato Criteri soggettivi di imputazione della responsabilità Le disposizioni del Decreto escludono la responsabilità dell ente, nel caso in cui questo - prima della commissione del reato - abbia adottato ed efficacemente attuato un «MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE» idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato. La responsabilità dell ente, sotto questo profilo, è ricondotta alla «mancata adozione ovvero al mancato rispetto di standards doverosi» attinenti all organizzazione e all attività dell ente: difetto riconducibile alla politica di impresa oppure a deficit strutturali e prescrittivi nell organizzazione aziendale. L adozione del «MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE» non costituisce un adempimento necessario al quale l ente è tenuto, nel senso che non è previsto alcun obbligo giuridico per l impresa di dotarsi di un modello conforme alle indicazioni del Decreto. 4 Come possono essere il cd. amministratore di fatto (v. ora art c.c.) o il socio sovrano 8
13 Qualora, però, l impresa non possieda un «MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE», essa non potrà sfuggire alla responsabilità amministrativa stabilita dal Decreto I reati commessi da soggetti «apicali» Per i reati commessi da soggetti in posizione «apicale», il Decreto introduce una sorta di presunzione relativa di responsabilità dell ente, dal momento che si prevede l esclusione della sua responsabilità solo se esso dimostra 5 : a) che «l organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi»; b) che «il compito di vigilare sul funzionamento e l osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo»; c) che «le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione»; d) che «non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo». Le condizioni appena elencate devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità dell ente possa essere esclusa I reati commessi da soggetti in posizione «subordinata» Per i reati commessi da soggetti in posizione «subordinata», l ente può essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che «la commissione del reato è stata resa possibile dall inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza». In questa ipotesi, il Decreto riconduce la responsabilità ad un inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza, che gravano tipicamente sul vertice aziendale (o sui soggetti da questi delegati). L inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza non ricorre «se l ente, prima della 5 Art. 6 del Decreto 9
14 commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi». Per il Decreto, dunque, l adozione e l attuazione effettiva ed efficace di un modello di organizzazione idoneo costituiscono l adempimento dei doveri di direzione e controllo e operano da esimente della responsabilità dell ente Indicazioni del Decreto in ordine alle caratteristiche del «Modello di organizzazione e di gestione» Il Decreto non disciplina analiticamente la natura e le caratteristiche del modello di organizzazione: esso si limita a dettare alcuni principi di ordine generale, parzialmente differenti in relazione ai soggetti che potrebbero realizzare un reato. Per la prevenzione dei reati dei «soggetti apicali», il modello deve: - «individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati»; - «prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l attuazione delle decisioni dell ente, in relazione ai reati da prevenire», nonché «obblighi di informazione» nei confronti dell Organismo di Vigilanza; - «individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati»; - «prevedere obblighi di informazione nei confronti dell organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l osservanza dei modelli»; - «introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello». Per i reati dei «subalterni» (nozione da intendere in senso residuale rispetto a quella degli «apicali») il modello dovrà prevedere «in relazione alla natura e alla dimensione dell organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio». Con riferimento all efficace attuazione del modello, si prevede: 10
15 - «una verifica periodica e l eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell organizzazione o nell attività»; - l introduzione di «un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello» I reati commessi all estero In forza dell art. 4 del Decreto, l ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a taluni reati commessi all estero. I presupposti su cui si fonda tale responsabilità sono: a) il reato deve essere commesso all estero da un soggetto funzionalmente legato all ente (nei termini già esaminati sopra); b) l ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano; c) l ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (e qualora la legge preveda che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell ente stesso); d) se sussistono i casi e le condizioni previsti dai predetti articoli del codice penale, l ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto Il tentativo La responsabilità amministrativa dell ente si estende anche alle ipotesi in cui uno dei delitti, previsti dagli articoli precedenti come fonte di responsabilità, sia commesso nella forma del tentativo Le sanzioni Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto prevede sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive. 11
16 La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice attraverso un sistema basato su «quote». Quando il giudice ritiene l ente responsabile, è sempre applicata la sanzione pecuniaria. Sono previsti casi di riduzione della sanzione pecuniaria, per i casi nei quali - alternativamente - l autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l ente non ne abbia ricavato un vantaggio ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo, oppure quando il danno cagionato è di particolare tenuità. La sanzione pecuniaria, inoltre, è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l ente ha risarcito integralmente il danno oppure ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si è adoperato in tal senso, ovvero è stato adottato un modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati. Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alle sanzioni pecuniarie e costituiscono le reazioni afflittive di maggior rilievo. Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono: - l interdizione, temporanea o definitiva, dall esercizio dell attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi. Le sanzioni interdittive si applicano solo nei casi espressamente previsti e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni: - l ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso: a) da un soggetto apicale, b) da un soggetto subordinato, qualora la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative, 12
17 - in caso di reiterazione degli illeciti. Le sanzioni interdittive sono normalmente temporanee, ma possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi. Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede. Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano (o sono revocate, se già cautelarmente applicate) qualora l ente - prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado - abbia risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso), abbia messo a disposizione dell autorità giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato, e - soprattutto - abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati. In questi casi si applica la pena pecuniaria. Accanto alla sanzione pecuniaria e alle sanzioni interdittive, infine, il Decreto prevede altre due sanzioni: a) la confisca, che consiste nell acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato (ovvero, quando non è possibile eseguire la confisca direttamente sul prezzo o sul profitto del reato, nell apprensione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato); b) la pubblicazione della sentenza di condanna, che consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero a spese dell ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l ente ha la sede principale Le vicende modificative dell ente Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell ente nel caso di vicende modificative (trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda). Il principio fondamentale, che informa anche l intera materia della responsabilità dell ente, 13
18 stabilisce che «dell obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria» inflitta all ente «risponde soltanto l ente, con il suo patrimonio o il fondo comune». La norma, dunque, esclude una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell ente collettivo. Il legislatore ha adottato, come criterio generale, quello di applicare alle sanzioni pecuniarie inflitte all ente i principi delle leggi civili sulla responsabilità dell ente oggetto di trasformazione per i debiti dell ente originario; correlativamente, per le sanzioni interdittive si è stabilito che esse rimangano a carico dell ente in cui sia rimasto (o sia confluito) il ramo di attività nell ambito del quale è stato commesso il reato, salva la facoltà per l ente risultante dalla trasformazione di ottenere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, allorché il processo di riorganizzazione seguito alla fusione o alla scissione abbia eliminato i deficit organizzativi che avevano reso possibile la commissione del reato. Coerentemente, il Decreto sancisce la regola che, nel caso di «trasformazione dell ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto». Modifiche di struttura giuridica (ragione sociale, forma giuridica, ecc.) sono, dunque, irrilevanti per la responsabilità dell ente: il nuovo ente sarà destinatario delle sanzioni applicabili all ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione. Per quanto attiene ai possibili effetti di fusioni e scissioni, il Decreto prevede che l ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, «risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione». Al subentrare dell ente risultante dalla fusione nei rapporti giuridici degli enti fusi e, ancor più, all accorpamento delle relative attività a- ziendali, comprese quelle nell ambito delle quali sono stati realizzati gli illeciti, consegue dunque un trasferimento della responsabilità in capo all ente scaturito dalla fusione. Per evitare che in questo modo si desse luogo a un impropria dilatazione della responsabilità, si prevede che, se la fusione è intervenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell ente, il giudice debba tenere conto delle condizioni economiche dell ente originario e non di quelle dell ente risultante dalla fusione. 14
19 Nel caso di scissione parziale quando la scissione avviene mediante trasferimento solo di una parte del patrimonio della società scissa, che continua ad esistere, resta ferma la responsabilità dell ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Gli enti collettivi beneficiari della scissione, ai quali sia pervenuto il patrimonio (in tutto o in parte) della società scissa sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall ente scisso per reati anteriori alla scissione. L obbligo è limitato al valore del patrimonio trasferito: tale limite non opera per gli enti beneficiari a cui sia pervenuto - anche solo in parte - il ramo di attività nell ambito del quale è stato commesso il reato. Il Decreto regola, infine, il fenomeno della cessione e del conferimento di azienda. Nel caso di cessione o di conferimento dell azienda nell ambito della quale è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato con l ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell azienda ceduta e salvo il beneficio della preventiva e- scussione dell ente cedente. La responsabilità del cessionario - oltre che limitata al valore dell azienda oggetto di cessione (o di conferimento) - è peraltro limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi di cui il cessionario era comunque a conoscenza. 2. I reati e gli altri illeciti presupposto della responsabilità degli enti 2.1. Il Decreto prevede alcuni gruppi di reati (delitti e contravvenzioni), i quali possono far sorgere la responsabilità della Società L enumerazione dei reati è stata ampliata successivamente a quella all origine contenuta nel Decreto e l elenco che segue è aggiornato al 30 maggio 2013 (i. Decreto Legge 25 settembre 2001 n. 350 che ha introdotto l art. 25-bis «Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo»; ii. D. Lgs. 11 aprile 2002 n. 61 che ha introdotto l art. 25-ter «Reati societari»; iii. Legge 14 gennaio 2003 n. 7 che ha introdotto l art. 25-quater «Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell ordine democratico»; iv. Legge 11 agosto 2003 n. 228 che ha introdotto l art. 25-quinquies «Delitti contro la personalità individuale»; v. Legge 18 aprile 2005 n. 62 che ha introdotto l art. 25- sexies «Abusi di mercato»; vi. Legge 28 dicembre 2005 n. 262 che ha inserito, all art. 15
20 25-ter, il reato di cui all art bis c.c.; vii. Legge 9 gennaio 2006 n. 7 che ha introdotto l art. 25-quater. 1. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili ; viii. Legge 16 marzo 2006 n. 146 che ha esteso il Decreto ai Reati transnazionali ; ix. Legge 3 agosto 2007 n. 123 che ha introdotto l art. 25-septies «Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro»; x. D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 che ha introdotto l art. 25-octies «Ricettazione, riciclaggio, impiego di beni, denaro o altre utilità di provenienza illecita»; xi. Legge 18 marzo 2008 n. 48, che ha introdotto l art. 24-bis «Delitti informatici e trattamento illecito dei dati»; xii. Legge 15 luglio 2009 n. 94, che ha introdotto l art. 24-ter «Delitti di criminalità organizzata»; xiii. Legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha introdotto l art. 25-bis 1 «Delitti contro l industria e il commercio»; xiv. Legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha introdotto l art. 25-novies «Delitti in materia di violazione del diritto d autore»; xv. Legge 3 agosto 2009, n. 116, che ha introdotto l art. 25-novies «Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria»; xvi. D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 che ha abrogato e modificato alcuni reati presupposto di cui all art. 25-ter «Reati Societari»; xvii. D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, che ha introdotto l art. 25-undecies «Reati ambientali»; xviii. D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, che ha introdotto l art. 25-duodecies «Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare») Si riportano, di seguito, le rubriche di tutti i reati presi in considerazione dal Decreto. Al successivo sono descritti i reati giudicati rilevanti per SIRAP INSULATION S.r.l. ai fini del Modello. A) Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto) - Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.); - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.); - Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (art. 640 c.p., 2 comma, n. 1); - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.); - Frode informatica (art. 640-ter c.p.); 16
21 - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p. - art. 321 c.p.); - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); - Concussione (art. 317 c.p.); - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p. - art. 319-bis c.p. - art. 321 c.p.); - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p., 2 comma - art. 321 c.p.); - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); - Concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.); - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.). B) Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto) - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); - Alterazione di monete (art. 454 c.p.); - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.); - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.); - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.); - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.); - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) 17
22 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.). C) Reati societari (art. 25-ter del Decreto) - False comunicazioni sociali (art c.c.); - False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art c.c.); - Impedito controllo (art c.c., come modificato dall art. 37, comma 5, D. Lgs. 39/2010); - Indebita restituzione dei conferimenti (art c.c.); - Illegale ripartizione di utili e riserve (art c.c.); - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art c.c.); - Operazioni in pregiudizio ai creditori (art c.c.); - Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art bis c.c.) - Formazione fittizia del capitale sociale (art c.c.); - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art c.c.); - Illecita influenza sull assemblea (art c.c.); - Aggiotaggio (art c.c.); - Ostacolo all esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art c.c.); - Corruzione tra privati (art c.c. comma 3). D) Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il (art. 25-quater del Decreto) E) Delitti contro la vita e l incolumità individuale (art. 25-quater.1 del Decreto) - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.). F) Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto) 18
23 - Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.); - Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.); - Pornografia minorile (art. 600-ter c.p., 1 e 2 comma); - Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.); - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art quinquies c.p.); - Tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.); - Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.). G) Reati transnazionali (art. 10 Legge 146/2006) - Associazione a delinquere (art. 416 c.p.); - Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.); - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri (art quater D.p.r. 43/1973); - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 D.p.r. 309/1990); - Disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter, 5 D. Lgs. 286/1998); - Intralcio alla giustizia: induzione a non rendere dichiarazioni (art. 377-bis c.p.); - Intralcio alla giustizia: favoreggiamento personale (art. 378 c.p.); H) Abusi di mercato (art. 25-sexies del Decreto) - Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF); - Manipolazione del mercato (art. 185 TUF). I) Abusi di mercato (art. 187-quinquies TUF) Il TUF, come modificato dalla legge n. 62 del 2005, prevede all art. 187-quinquies la responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti amministrativi relativi agli abusi di mercato, di seguito elencati: - Abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF); 19
24 - Manipolazione del mercato (art. 187-ter TUF). L) Omicidio e Lesioni gravi e gravissime colpose (art. 25-septies del Decreto) - Omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 589 c.p.); - Lesioni gravi e gravissime colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 590, terzo comma, c.p.). M) Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies del Decreto) - Ricettazione (art. 648 c.p.); - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.); - Impiego (art. 648-ter c.p.). N) Criminalità informatica (art. 24-bis del Decreto) - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.): - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.); - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.); - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.); - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.); - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.); - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.); - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.); - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art
25 quinquies c.p.); - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.); - Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.). O) Criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto) - Associazione a delinquere (art. 416 c.p.); - Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.); - Scambio elettorale politico mafioso (art. 416-ter c.p.); - Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630 c.p.); - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990); - Produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 73 D.P.R. 309/90); - Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle di cui all art. 2, c. 3, Legge 18 aprile 1975 n. 110 (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5 c.p.p.). P) Delitti contro l industria e il commercio (art. 25-bis 1 del Decreto) - Turbata libertà dell industria e del commercio (art. 513 c.p.); - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.); - Frodi contro le industrie nazionali (514 c.p.); - Frodi nell esercizio del commercio (art. 515 c.p.); - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art ter c.p.); - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti 21
26 agroalimentari (art. 517-quater c.p.). Q) Delitti in materia di violazione del diritto di autore (art. 25-novies del Decreto) - Immissione nella rete telematica di opere dell ingegno o parti di esse protette (art. 171, comma 1, lettera a bis, Legge 633/41); - Violazioni delle norme di protezione di programmi o banche dati (art. 171-bis Legge 633/41); - Violazione delle norme di protezione delle opere letterarie, scientifiche e dei supporti contenenti videogrammi o fonogrammi musicali, audiovisivi e cinematografici o altri materiali per cui è richiesto il contrassegno SIAE (art. 171-ter Legge 633/41); - Violazioni delle norme a protezione del diritto d autore e altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-septies Legge 633/41); - Violazioni delle norme a protezione del diritto d autore e altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-octies Legge 633/41). R) Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria(art. 25-novies del Decreto) - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.). S) Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto) - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.) - Commercio di animali in via di estinzione in violazione del decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983 (artt. 1 e 2 Legge 7 febbraio 1992, n. 150) - Falsificazione e alterazione della certificazione necessaria per introdurre specie protette nella Comunità Europea (art. 3-bis Legge 7 febbraio 1992, n. 150) - Detenzione di animali di esemplari che costituiscano pericolo per la salute e per 22
27 l incolumità pubblica (art. 6 Legge 7 febbraio 1992, n. 150) - Scarico illecito di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) - Scarico illecito sul suolo o sugli strati superficiali del sottosuolo (art. 103 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, richiamato dal comma 11 art. 137 del medesimo Decreto) - Scarico illecito nel sottosuolo o nelle acque sotterranee ( art. 104 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, richiamato dal comma 11 art. 137 del medesimo Decreto) - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) - Omessa bonifica dei siti (art. 257, comma 1 e 2, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) - Falsa certificazione di analisi dei rifiuti (art. 258, comma 4, secondo periodo, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) - Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art.260, comma 1 e 2, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) - Falsificazione, alterazione od omissione di documentazione nell ambito del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, commi 6, 7 e 8 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) - Violazione dei valori limite e delle prescrizioni stabilite nell autorizzazione, nei piani, nei programmi, nella normativa o dalla Autorità competente in materia di emissioni in atmosfera (art. 279, comma 5, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) - Violazione alle prescrizioni in materia di cessazione e riduzione dell impiego di sostanze lesive per l ozono stratosferico e per l ambiente (art. 3, comma 6, Legge 28 dicembre 1993, n. 549) - Inquinamento colposo provocato dalle navi (art. 9, comma 1, Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 201) - Inquinamento colposo provocato dalle navi che comporti danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste (art. 9, comma 2, Decreto Legislativo 6 novembre 2007, 23
28 n. 201) - Inquinamento doloso provocato dalle navi (art. 8, comma 1, Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 201) - Inquinamento doloso provocato dalle navi che comporti danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste (art. 8, comma 2, Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 201). T) Delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto) - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286). 24
29 IL MODELLO SIRAP INSULATION PARTE GENERALE 3. Natura del Modello 3.1. Il presente MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO costituisce regolamento interno della società SIRAP INSULATION S.r.l. vincolante per la medesima Il presente Modello è ispirato alle Linee Guida per la costruzione dei modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, elaborate da CONFINDUSTRIA nel documento del 7 marzo 2002, aggiornate al 31 marzo Il presente Modello è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società con deliberazione del 18 febbraio 2005 e modificato successivamente in data 2 novembre 2006, 30 settembre 2009, 28 ottobre 2011 e 31 luglio Inoltre, il presente Modello è stato modificato in data 22 febbraio 2011 ai sensi del 7.3 che segue, al solo fine di riflettere il cambio di denominazione della Società, intervenuta con delibera dell Assemblea dei soci del 18 dicembre La Società ha approvato un proprio Codice Etico ispirato al Codice Etico di ITALMOBI- LIARE S.p.A Il Codice Etico della Società costituisce il fondamento essenziale del presente Modello e le disposizioni contenute nel Modello si integrano con quanto in esso previsto. Il Codice Etico è allegato al Modello (All. A ). 4. Reati rilevanti per SIRAP INSULATION S.r.l In considerazione della natura e dell attività della Società, ai fini del Modello sono considerati rilevanti unicamente i reati di cui agli artt. 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis.1, 25-ter, 25-septies, 25-octies, 25-novies e 25-undecies del Decreto ed i reati di cui all art. 10 della Legge 146/
30 In relazione a quanto previsto dagli artt. 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis.1, 25-ter, 25- septies, 25-octies, 25-novies e 25-undecies del Decreto, dall art. 10 della Legge 146/2006 e in riferimento alle modalità di presumibile realizzazione dei comportamenti illeciti considerati dal Decreto nelle norme citate, il Modello individua le attività che possono comportare il rischio della realizzazione dei seguenti reati: 1. Malversazione a danno dello Stato, prevista dall art. 316-bis c.p. e costituita dalla condotta di chi, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità. 2. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, prevista dall art. 316-ter c.p. e costituita dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall art. 640-bis c.p., mediante l utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee. 3. Truffa aggravata, prevista dall art. 640 c.p. e costituita dalla condotta di chi, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare. 4. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, prevista dall art. 640-bis c.p. e costituita dal fatto di cui all art. 640 c.p. (Truffa) se esso riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. 5. Frode informatica, prevista dall art. 640-ter c.p., 2 comma, e costituita dalla condotta di chi alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o a esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di al- 26
31 tro ente pubblico. 6. Corruzione per l'esercizio della funzione, prevista dall'art. 318 c.p. e costituita dalla condotta del pubblico ufficiale che, per l esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità o ne accetta la promessa. 7. Induzione indebita a dare o promettere utilità, previsto dall art. 319-quater c.p. e costituito dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. La norma punisce anche chi dà o promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all incaricato di pubblico servizio. 8. Istigazione alla corruzione, prevista dall'art. 322 c.p. e costituita dalla condotta di chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata. 9. Concussione, prevista dall'art. 317 c.p. e costituita dalla condotta del pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. 10. Corruzione per un atto contrario ai doveri d ufficio, prevista dall'art. 319 c.p. e costituita dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa. 11. Corruzione in atti giudiziari, prevista dall art. 319-ter c.p., 2 comma, e costituita dai fatti di corruzione, qualora commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. 12. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, prevista dall'art. 320 c.p., costituita dai fatti di cui agli artt. 318 e 319 c.p. qualora commessi dall'incaricato di un pubblico servizio; quello previsto dall'art. 318 c.p., qualora l'autore rivesta la qualità di pubblico impiegato. 27
32 13. Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri, previsti dall'art. 322-bis c.p., costituite dai fatti di cui agli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322 c.p., 3 e 4 comma, commessi: 1) dai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) dai funzionari e dagli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) dalle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) dai membri e dagli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) da coloro che, nell ambito di altri Stati membri dell Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. Le disposizioni degli artt. 321 e 322 c.p., 1 e 2 comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel numero 1) di cui sopra, le quali sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali. 14. False comunicazioni sociali, previste dall art c.c. e costituite dalla condotta 28
33 degli amministratori, dei direttori generali, dei sindaci e dei liquidatori i quali, con l intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del Gruppo al quale essa appartiene, alterandola in modo sensibile e idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. 15. False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previste dall art c.c. e costituite dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei sindaci e dei liquidatori i quali, con l intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del Gruppo al quale essa appartiene, alterandola in modo sensibile e idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori. 16. Impedito controllo, previsto dall art c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali Indebita restituzione dei conferimenti, prevista dall art c.c. e costituita dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall obbligo di eseguirli. 18. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall art c.c. e costituita dalla condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili 29
34 non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. 19. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previste dall art c.c. e costituite dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; ovvero dagli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. 20. Operazioni in pregiudizio dei creditori, previste dall art c.c. e costituite dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori. 21. Formazione fittizia del capitale, prevista dall art c.c. e costituita dalla condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione. 22. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, prevista dall art c.c. e costituita dalla condotta dei liquidatori i quali, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori. 23. Illecita influenza sull assemblea, prevista dall art c.c. e costituita dalla condotta di chi, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. 24. Ostacolo all esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previ- 30
35 sto dall art c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei sindaci e dei liquidatori di società o enti e degli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, ovvero dal fatto commesso dagli amministratori, dai direttori generali, dai sindaci e dai liquidatori di società o enti e dagli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. 25. Associazione a delinquere prevista dall art. 416 c.p. costituita dalla condotta di chi si associa con tre o più persone allo scopo di commettere più delitti. La punizione è prevista per il solo fatto di partecipare all associazione, a prescindere dal compimento delle attività oggetto della stessa; 26. Associazione a delinquere di tipo mafioso prevista dall art. 416-bis c.p. e costituita dalla condotta di partecipazione ad una associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e di servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. 27. Omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, previsto dall art. 589 c.p. e co- 31
36 stituito dalla condotta di chiunque cagioni con colpa la morte di un uomo con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. 28. Lesioni gravi e gravissime colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, previsto dall art. 590, 3 comma, c.p. e costituito dalla condotta di chiunque cagioni ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. 29. Ricettazione, prevista dall art. 648 c.p. e costituita dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato presupposto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. 30. Riciclaggio, previsto dall art. 648-bis c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato presupposto, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. 31. Impiego, previsto dall art. 648-ter c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dai casi di concorso nel reato o di concorso nei reati previsti dagli articoli 648 e 648- bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; 32. Turbata libertà dell industria e del commercio, previsto dall art. 513 c.p. e costituito dalla condotta di chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio; 33. Frode nell esercizio del commercio, previsto dall art. 515 c.p. e costituito dalla condotta di chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale consegna all'acquirente una cosa mobile per un`altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita; 34. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci, previsto dall art. 517 c.p. e costituito dalla condotta di chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi na- 32
37 zionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto; 35. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale, previsto dall art. 517-ter c.p. e costituito, salva l'applicazione degli articoli 473 e 474, dalla condotta di chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso; nonché di chiunque, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso; 36. Illecita concorrenza con minaccia o violenza, previsto dall art. 513-bis c.p. e costituito dalla condotta di chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia; 37. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni, previsto dall art. 473 c.p. e costituito dalla condotta di chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi, segni distintivi di prodotti industriali, brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero di chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi, segni distintivi, brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati; 38. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, previsto dall art. 474 c.p. e costituito dalla condotta di chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, ovvero di chiunque, fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i medesimi prodotti; 39. Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante 33
38 connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa o di opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l onore o la reputazione, previsto dall art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis e comma 3; 40. Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori, previsto dall art. 171-bis l. 633/1941 comma 1; 41. Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; e- strazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati, previsto dall art. 171-bis l. 633/1941 comma 2; 42. Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa, previsto dall art. 171-ter l. 633/1941; 43. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, previsto dall art. 615-ter c.p. e costituito dalla condotta di chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo; 34
39 44. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, previsto dall art. 635-bis c.p. e costituito dalla condotta di chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui; 45. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, previsto dall art. 615-quater c.p. e costituito dalla condotta di chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo; 46. Falsità in documenti informatici, previsto dall art. 491-bis c.p. e costituito dalla condotta di falsità materiale in atti pubblici, falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative, falsità materiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti, falsità ideologica in atti pubblici, falsità in registri e notificazioni, falsità in scrittura privata, falsità in foglio firmato in bianco, ovvero dalla condotta di uso di atti falsi o di soppressione, distruzione, occultamento di atti veri, se e quando le falsità riguardino un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria. 47. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto, previsto dall art. 733-bis c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all' interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione. Per habitat all' interno di un sito protetto si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale, a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE; 48. Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata, previsto dall art. 137 del D. Lgs. n. 152/2006, commi 1, 2, 3, 5 e costituito: dalla condotta di chi 35
40 apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata; dalla condotta di chi effettua uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza 137 del D. Lgs. n. 152/2006 senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4 del medesimo D.lgs. 152/2006; dalla condotta di chi, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n. 152/2006, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, supera i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 3/A e nella tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n. 152/2006, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, del richiamato decreto; 49. Scarico illecito sul suolo o sugli strati superficiali del sottosuolo, previsto dal comma 11 art. 137 del D. Lgs. n. 152/2006 e costituito dalla condotta di chi non osservi i divieti di scarico previsti dall art. 103 del richiamato decreto; 50. Scarico illecito nel sottosuolo o nelle acque sotterranee, previsto dal comma 11 dell art. 137 del D. Lgs. n. 152/2006 e costituito dalla condotta di chi non osservi i divieti di scarico previsti dall art. 104 del richiamato decreto; 51. Omessa bonifica dei siti, previsto dall art. 257, comma 1 e 2, D. Lgs. 152/ 2006 e costituito dalla condotta di chi cagiona l' inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio senza provvedere alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti del richiamato decreto, nonché dalla condotta di chi non effettuazione la comunicazione di cui al l'articolo 242 del richiamato decreto; 52. Falsa certificazione di analisi dei rifiuti, previsto dall art. 258, comma 4, D. Lgs. 152/2006 e costituito dalla condotta di chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sul- 36
41 le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto; 53. Traffico illecito di rifiuti, previsto dall art. 259, comma 1, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e costituito dalla condotta di chi effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1 febbraio 1993, n. 259 o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'allegato II del citato regolamento in violazione del l'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso; 54. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, previsto dall art.260, comma 1 e 2, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e costituito dalla condotta di chi, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti; 55. Falsificazione, alterazione od omissione di documentazione nell ambito del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti, previsto dall art. 260-bis, commi 6, 7 e 8 D. Lgs /2006, e costituito dalla condotta di chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. E altresì punita la condotta del trasportatore di rifiuti pericolosi che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda Sistri Area Movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti, nonché la condotta di chi, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sul la natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati o accompagna il prodotto con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata; 56. Violazione dei valori limite e delle prescrizioni stabilite nell autorizzazione, nei piani, nei programmi, nella normativa o dalla Autorità competente in materia di emissioni in atmosfera, previsto dall art. 279, comma 2 e 5, D. Lgs. 152/2006 e 37
42 costituito dalla condotta di chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del richiamato decreto, dai piani, dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 D. Lgs. 152/2006 oppure dalle prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità; 57. Violazione alle prescrizioni in materia di cessazione e riduzione dell impiego di sostanze lesive per l ozono stratosferico e per l ambiente, previsto dall art. 3, comma 6, Legge 28 dicembre 1993, n. 549 e costituito dalla condotta di chi viola le disposizioni dettate dal medesimo art. 3 relative alla produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione delle sostanze lesive, di cui alla tabella A allegata alla legge 549/1993, al programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 delle sostanze lesive, di cui alla citata tabella A, e per la cessazione dell'utilizzazione e gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B legge 549/1993 accordi di programma con i Ministeri dell' industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente per la cessazione della produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla citata tabella B. 5. Destinatari del Modello 5.1. Le regole contenute nel Modello si applicano a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società, ai dipendenti della Società, ancorché distaccati all estero per lo svolgimento dell attività, nonché a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato della medesima o sono legati alla Società da rapporti rientranti nelle tipologie di cui al La Società si impegna a garantire, attraverso modalità idonee, la diffusione e la conoscenza effettiva del Modello a tutti i destinatari La Società si impegna ad attuare specifici programmi di formazione, con lo scopo di garantire l effettiva conoscenza del Decreto, del Modello e del Codice etico da parte di tutti i membri degli organi sociali e dei dipendenti della Società L attività di formazione è obbligatoria per coloro a cui è destinata ed è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, 38
43 del livello di rischio dell area in cui operano, del grado di coinvolgimento degli stessi nelle attività sensibili indicate nel Modello, dell esercizio di eventuali funzioni di rappresentanza della Società Per gli operai la formazione può avvenire nell ambito di altre iniziative di formazione e può essere limitata ai principi generali del Decreto e a quelle specifiche procedure che interessano l attività a rischio nel quale è impiegato il dipendente Le iniziative di formazione possono svolgersi anche a distanza o mediante l utilizzo di sistemi informatici La formazione del personale ai fini dell attuazione del Modello è gestita dal Servizio Risorse Umane del GRUPPO SIRAP GEMA, sentito l Organismo di Vigilanza I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società La Società condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello e del Codice Etico, anche qualora il comportamento sia realizzato nell interesse della Società ovvero con l intenzione di arrecarle un vantaggio. 6. Finalità del Modello 6.1. Con l adozione del Modello la Società intende adempiere compiutamente alle previsioni di legge e, in specie, conformarsi ai principi ispiratori del Decreto, nonché rendere più efficace il sistema dei controlli e di Corporate Governance, in particolare rispetto all obiettivo di prevenire la commissione dei reati Il Modello si propone le seguenti finalità: a) adeguata informazione dei dipendenti e di coloro che agiscono su mandato della Società o sono legati alla Società da rapporti rientranti nelle tipologie di cui al in merito alle attività che comportano il rischio di realizzazione dei reati e alle conseguenze sanzionatorie che possono derivare a essi o alla Società per effetto della violazione di norme di legge o di disposizioni interne della Società; 39
44 b) diffusione e affermazione di una cultura di impresa improntata alla legalità, con l espressa riprovazione da parte della Società di ogni comportamento contrario alla legge o alle disposizioni interne e, in particolare, alle disposizioni contenute nel presente Modello; c) diffusione di una cultura del controllo, che deve presiedere al raggiungimento degli obiettivi che, nel tempo, la Società si pone; d) previsione di un efficiente ed equilibrata organizzazione dell impresa, con particolare riguardo alla formazione delle decisioni e alla loro trasparenza, ai controlli, preventivi e successivi, nonché all informazione interna ed esterna Il Modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell organizzazione specificamente interessata, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a migliorare l efficienza nello svolgimento delle attività nel costante rispetto della legge e delle regole, individuando ed eliminando tempestivamente situazioni di rischio Ai fini indicati nel precedente, la Società adotta e attua scelte organizzative e procedurali efficaci per: a) assicurare che le risorse umane siano assunte, dirette e formate secondo i criteri e- spressi nel Codice Etico della Società e in conformità alle norme di legge in materia, in particolare all art. 8 dello Statuto dei Lavoratori; b) favorire la collaborazione alla più efficiente realizzazione del Modello da parte di tutti i soggetti che operano nell ambito dell impresa o con essa, anche garantendo la tutela e la riservatezza circa l identità di coloro che forniscono informazioni veritiere e utili a identificare comportamenti difformi da quelli prescritti; c) garantire che la ripartizione di poteri, competenze e responsabilità e la loro attribuzione all interno dell organizzazione aziendale siano conformi a principi di trasparenza, chiarezza, verificabilità, e siano sempre coerenti con l attività in concreto svolta dalla Società; d) prevedere che la determinazione degli obiettivi aziendali, a qualunque livello, risponda a criteri realistici e di obiettiva realizzabilità; e) individuare e descrivere le attività svolte dall ente, la sua articolazione funzionale e 40
45 l organigramma aziendale in documenti costantemente aggiornati, comunicati e diffusi nell impresa, con la puntuale indicazione di poteri, competenze e responsabilità attribuiti ai diversi soggetti, in riferimento allo svolgimento delle singole attività; f) attuare programmi di formazione, con lo scopo di garantire l effettiva conoscenza del Codice Etico e del Modello da parte di tutti coloro che operano nell impresa o con essa, che siano direttamente o indirettamente coinvolti nelle attività e nelle operazioni a rischio di cui ai successivi 12, 15, 18, 25, 28, 31, 34 e 37; g) consentire l utilizzo di strumenti informatici e l accesso a Internet esclusivamente per ragioni e finalità connesse all attività lavorativa del dipendente, in conformità al Regolamento aziendale adottato in materia. 7. Adozione, modifiche e aggiornamento del Modello 7.1. Il Consiglio di Amministrazione, salvo quanto di seguito espressamente previsto, ha competenza esclusiva per l adozione e la modificazione del Modello idoneo a prevenire reati in genere e, in particolare, quelli richiamati dagli artt. 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25- bis.1, 25-ter, 25-septies, 25-octies, 25-novies e 25-undecies del Decreto ed i reati di cui all art. 10 della Legge 146/2006. a) Il Consiglio di Amministrazione provvede a modificare tempestivamente il Modello qualora siano individuate significative violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute che ne evidenziano l inadeguatezza a garantire l efficace prevenzione dei fatti di reato. b) Inoltre, il Consiglio di Amministrazione provvede ad aggiornare tempestivamente il Modello, anche su proposta dell Organismo di Vigilanza, qualora intervengano mutamenti nel sistema normativo o nell organizzazione e nell attività della Società. c) Le Funzioni interessate provvedono alle modifiche delle procedure necessarie per l attuazione del Modello, secondo quanto previsto ai punti a) e b). Le procedure e le modifiche alle stesse devono essere tempestivamente comunicate all Organismo di Vigilanza Le proposte di modifica del Modello di cui ai punti 7.1. lett. a) e b) sono preventivamente comunicate all Organismo di Vigilanza, il quale deve esprimere un parere. 41
46 7.3. In deroga a quanto disposto dal 7.1, il Presidente e/o il Consigliere Delegato della Società possono apportare al Modello modifiche di natura non sostanziale, qualora necessarie per una sua miglior chiarezza o efficienza. Di tali modifiche è data comunicazione al Consiglio di Amministrazione e all Organismo di Vigilanza L Organismo di Vigilanza, in ogni caso, deve prontamente segnalare in forma scritta, senza dilazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Consigliere Delegato eventuali fatti che evidenziano la necessità di revisione del Modello. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in tal caso, deve convocare il Consiglio di Amministrazione, affinché adotti le deliberazioni di sua competenza Quanto previsto nel comma precedente si applica, in quanto compatibile, per le modifiche delle procedure necessarie per l attuazione del Modello, a opera delle Funzioni interessate. Le modifiche alle procedure devono essere tempestivamente comunicate all Organismo di Vigilanza. 8. Modello e società del Gruppo 8.1. Il presente Modello, e ogni sua successiva edizione, si ispira ai principi e ai contenuti del Modello di organizzazione, gestione e controllo di SIRAPGEMA S.p.A., in attuazione delle disposizioni di cui al 8 del Modello di SIRAP-GEMA S.p.A L Organismo di Vigilanza della Società comunica tempestivamente all Organismo di Vigilanza di SIRAP-GEMA S.p.A. eventuali significativi ritardi nell attuazione del proprio Modello L Organismo di Vigilanza della Società comunica all Organismo di Vigilanza di SIRAP- GEMA S.p.A. le modifiche apportate nel tempo al proprio Modello, illustrando le motivazioni a sostegno della modifica, nonché le ragioni delle eventuali differenze, qualora rilevanti, rispetto al Modello di SIRAP GEMA S.p.A. 9. Organismo di Vigilanza e obblighi informativi 9.1. Il compito di vigilare continuativamente sull efficace funzionamento e sull osservanza 42
47 del Modello, nonché di proporne l aggiornamento, è affidato a un organismo («Organismo di Vigilanza») istituito dalla Società e dotato di autonomia e indipendenza nell esercizio delle sue funzioni, nonché di adeguata professionalità in materia di controllo dei rischi connessi alla specifica attività svolta dalla Società e dei relativi profili giuridici L Organismo di Vigilanza di cui al punto precedente riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione ove non diversamente previsto Il Consiglio di Amministrazione nomina l Organismo di Vigilanza, con provvedimento motivato rispetto a ciascun componente, scelto esclusivamente sulla base dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, indipendenza e autonomia funzionale L Organismo di Vigilanza è composto, nel rispetto dei requisiti di cui al punto precedente, da due membri, dei quali: a) uno appartenente al personale della Società o di altra società del GRUPPO ITALMOBI- LIARE, non incaricato di funzioni operative e individuato preferibilmente in un soggetto appartenente alla Funzione di Internal Auditing di ITALMOBILIARE S.p.A. o di SIRAP GEMA S.p.A.; b) uno non appartenente al personale della Società o di altra società del GRUPPO ITAL- MOBILIARE, e ove si tratti di amministratore, solo se non esecutivo e indipendente, ai sensi del Codice di Autodisciplina di ITALMOBILIARE S.p.A. o di eventuale diversa disposizione statutaria I membri dell Organismo di Vigilanza sono dotati dei seguenti requisiti: a) autonomia, intesa come libertà di iniziativa, di decisione e di esecuzione delle proprie funzioni; b) indipendenza, intesa come assenza di legami, interessi o forme di interferenza con gli organi societari o altre funzioni aziendali; c) professionalità, intesa come patrimonio di strumenti e conoscenze tecniche specialistiche (giuridiche, contabili, aziendali ed organizzative o di controllo interno); d) continuità d azione intesa come capacità dell organo di agire in tempi rapidi e di operare con impegno diligente e costante nel tempo. 43
48 9.6. I membri dell Organismo di Vigilanza devono essere dotati dei seguenti requisiti di e- leggibilità: a) non ricoprire all interno della Società o di altra società del GRUPPO ITALMOBILIARE incarichi di carattere operativo; b) non essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto; c) non essere falliti, o essere stati condannati ad una pena che importi l interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l incapacità ad esercitare uffici direttivi I membri dell Organismo di Vigilanza non appartenenti al personale della Società devono essere dotati degli ulteriori seguenti requisiti di eleggibilità: a) non essere legati alla Società da rapporti continuativi di prestazione d opera che ne possano ragionevolmente compromettere l indipendenza; b) non essere legati da rapporti di parentela con amministratori della Società o di società controllate; c) non intrattenere, neppure indirettamente, con la Società o con soggetti legati ad essa, relazioni di natura patrimoniale tali da condizionarne l autonomia di giudizio Il verificarsi di una sola delle condizioni di cui ai 9.6. e 9.7. comporta la decadenza automatica dalla funzione di membro dell organismo. Il Consiglio di amministrazione accertata la sussistenza della causa di decadenza provvede senza indugio alla sostituzione del membro divenuto inidoneo L Organismo di Vigilanza può dotarsi di un proprio regolamento, che disciplina le modalità di svolgimento delle sue attività L Organismo di Vigilanza nomina al proprio interno un Presidente, al quale può delegare specifiche funzioni L Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell ambito della Società, tali da consentire l efficace esercizio delle funzioni previste nel Modello, nonché da successivi provvedimenti o procedure assunti in attuazione del medesimo. 44
49 9.12. L Organismo di Vigilanza della Società informa tempestivamente l Organismo di Vigilanza di SIRAP-GEMA S.p.A. e di ITALMOBILIARE S.p.A. in merito alle violazioni del proprio Modello o del proprio Codice Etico per le quali siano state applicate sanzioni disciplinari, nonché in merito all apertura di un procedimento giudiziario a carico della Società ai sensi e agli effetti del Decreto, specificandone gli estremi. L Organismo di Vigilanza della Società informa il Consiglio di Amministrazione nella propria relazione Al fine di svolgere, con obiettività e indipendenza, la propria funzione, l Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un preventivo annuale, approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell Organismo stesso L Organismo di Vigilanza può impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa in presenza di situazioni eccezionali e urgenti, con l obbligo di dare informazione al Consiglio di Amministrazione nella riunione immediatamente successiva I componenti dell Organismo di Vigilanza, nonché i soggetti dei quali l Organismo, a qualsiasi titolo, si avvale sono tenuti all obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell esercizio delle loro funzioni o attività La Società cura e favorisce una razionale ed efficiente cooperazione tra l Organismo di Vigilanza e gli altri organi e funzioni di controllo esistenti presso la Società, ai fini dello svolgimento dei rispettivi incarichi All Organismo di Vigilanza non competono, né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare, relativi allo svolgimento delle attività della Società L Organismo di Vigilanza, nel perseguimento della finalità di vigilare sull effettiva attuazione del Modello adottato dalla Società, è titolare dei seguenti poteri di iniziativa e controllo, che esercita nel rispetto delle norme di legge, nonché dei diritti individuali dei lavoratori e delle persone interessate: a) svolge periodica attività ispettiva, la cui cadenza è, nel minimo, predeterminata in considerazione ai vari settori di intervento; 45
50 b) ha accesso a tutte le informazioni concernenti le attività a rischio; c) può chiedere informazioni o l esibizione di documenti, pertinenti alle attività a rischio, ai dirigenti della Società, nonché a tutto il personale dipendente che svolga attività a rischio o alle stesse sovraintenda; d) qualora necessario, può chiedere informazioni o l esibizione di documenti, pertinenti alle attività a rischio, agli amministratori, al Collegio Sindacale, o organo equivalente, e alla società di revisione, ove presenti; e) può chiedere informazioni o l esibizione di documenti pertinenti alle attività a rischio a collaboratori, consulenti, agenti e rappresentanti esterni alla Società e in genere a tutti i soggetti tenuti all osservanza del Modello; l obbligo di questi ultimi di ottemperare alla richiesta dell Organismo di Vigilanza deve essere inserito nei singoli contratti; f) riceve periodicamente informazioni dai responsabili delle attività a rischio; g) può, ove necessario al compiuto svolgimento delle proprie funzioni, chiedere informazioni al corrispondente Organismo di Vigilanza delle società del GRUPPO I- TALMOBILIARE; h) può avvalersi del personale appartenente alla funzione di Internal Auditing di I- TALMOBILIARE S.p.A.; i) può rivolgersi, dopo averne informato il Presidente o il Consigliere Delegato, a consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche; j) sottopone al Presidente o al Consigliere Delegato le proposte di adozione di procedure sanzionatorie previste ai successivi e 10.2.; k) sottopone il Modello a verifica periodica e ne propone l aggiornamento, secondo quanto previsto dal presente Modello; l) redige periodicamente, e comunque almeno semestralmente, una relazione scritta sull attività svolta inviandola, unitamente a un motivato rendiconto delle spese sostenute, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale, o organo equivalente, ove presente. Le relazioni, riportate nel libro dei verbali, contengono eventuali proposte di integrazione e modifica del Modello; 46
51 m) svolge le funzioni di cui al 11; n) le relazioni periodiche predisposte dall Organismo di Vigilanza, comprese quelle di cui alla lettera l), sono redatte anche al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione le valutazioni necessarie per apportare eventuali aggiornamenti al Modello e devono quanto meno contenere, svolgere o segnalare: i) eventuali problematiche sorte riguardo alle modalità di attuazione delle procedure previste dal Modello o adottate in attuazione o alla luce del Modello e del Codice Etico; ii) il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine al Modello; iii) le procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla Società, con riferimento esclusivo alle attività a rischio; iv) una valutazione complessiva sul funzionamento del Modello con eventuali indicazioni per integrazioni, correzioni o modifiche Il personale della Società e i collaboratori della stessa hanno facoltà di rivolgersi direttamente all Organismo di Vigilanza per segnalare violazioni del Modello. Al fine di cui al punto precedente la Società adotta misure idonee affinchè sia sempre garantita la riservatezza circa l identità di chi trasmette all Organismo di Vigilanza informazioni, purché veritiere e utili per identificare comportamenti difformi da quanto previsto nelle procedure contemplate dal sistema di controllo interno, dal Modello e dalle procedure stabilite per la sua attuazione. 10. Sistema sanzionatorio Principi generali 1. Al fine di ottenere la più ampia osservanza del Modello e di attuare il sistema sanzionatorio, l Organismo di Vigilanza, sentiti, qualora ritenuto opportuno, i responsabili delle funzioni interessate, determina, preliminarmente, le tipologie di rapporti giuridici con soggetti esterni alla Società ai quali è opportuno, al fine di prevenire i reati, applicare le previsioni del Modello, precisandone le modalità e stabilendo le misure sanzionatorie 47
52 nei casi di violazione delle previsioni in esso contenute o delle procedure stabilite per la sua attuazione. 2. L applicazione delle misure sanzionatorie non pregiudica né modifica ulteriori, eventuali conseguenze di altra natura (penale, amministrativa, tributaria), che possano derivare dal medesimo fatto. 3. Le sanzioni per le violazioni delle disposizioni del presente Modello sono adottate dagli organi che risultano competenti, in virtù dei poteri e delle attribuzioni loro conferiti dallo Statuto o dai regolamenti interni della Società. 4. Ogni violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso, da chiunque commessa, deve essere immediatamente comunicata, per iscritto, all Organismo di Vigilanza, ferme restando le procedure e i provvedimenti di competenza del titolare del potere disciplinare. Il dovere di segnalazione grava su tutti i destinatari del presente Modello. L Organismo di Vigilanza deve immediatamente dare corso ai necessari accertamenti, garantendo la riservatezza del soggetto nei cui confronti procede. 5. L Organismo di Vigilanza deve essere immediatamente informato dell applicazione di una sanzione per violazione del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione, disposta nei confronti di qualsivoglia soggetto tenuto all osservanza del Modello e delle procedure prima richiamate Contratti di lavoro e codice disciplinare 1. Il rispetto delle disposizioni del Modello vale nell ambito dei contratti di lavoro di qualsiasi tipologia e natura, inclusi quelli con i Dirigenti, a progetto, part-time, nonché nei contratti di collaborazione rientranti nella c.d. parasubordinazione. 2. Nei confronti dei lavoratori dipendenti con qualifica di operaio, impiegato e quadro, il sistema disciplinare è applicato in conformità all art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e ai vigenti CCNL per i lavoratori dipendenti. 3. Il Modello costituisce un complesso di norme alle quali il personale dipendente deve u- niformarsi anche ai sensi di quanto previsto dai rispettivi CCNL in materia di norme comportamentali e di sanzioni disciplinari. Pertanto la violazione delle previsioni del 48
53 Modello, e delle procedure di attuazione, comporta l applicazione del procedimento disciplinare e delle relative sanzioni, ai sensi di legge e dei citati CCNL. 4. Fermo restando quanto sopra e a titolo esemplificativo, costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti: a) la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, delle procedure previste dal presente Modello o stabilite per la sua attuazione; b) la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione incompleta o non veritiera; c) l agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione incompleta o non veritiera; d) l omessa redazione della documentazione prevista dal presente Modello o dalle procedure stabilite per l attuazione dello stesso; e) la violazione o l elusione del sistema di controllo previsto dal Modello, in qualsiasi modo effettuata, incluse la sottrazione, la distruzione o l alterazione della documentazione inerente la procedura, l ostacolo ai controlli, l impedimento all accesso alle informazioni e alla documentazione opposta ai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni, ovvero la realizzazione di altre condotte idonee alla violazione o elusione del sistema di controllo medesimo. In ogni caso, qualora il fatto costituisca violazione di doveri discendenti dalla legge o dal rapporto di lavoro, tale da non consentire la prosecuzione del rapporto stesso neppure in via provvisoria, potrà essere deciso il licenziamento senza preavviso, a norma dell art c.c., fermo il rispetto del procedimento disciplinare. Con la contestazione, può essere disposta la revoca delle eventuali procure affidate al soggetto interessato Organi direttivi 1. Se la violazione riguarda i Dirigenti, l Organismo di Vigilanza deve darne comunicazione al titolare del potere disciplinare e al Consiglio di Amministrazione, in persona del Presidente e del Consigliere Delegato, mediante relazione scritta. 2. I destinatari della comunicazione avviano i procedimenti di loro competenza al fine delle 49
54 contestazioni e dell eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla legge e dal CCNL applicabile. 3. Se la violazione riguarda un Amministratore della Società, l Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, in persona del Presidente e del Consigliere Delegato, e al Collegio Sindacale, o organo equivalente, ove presente, in persona del Presidente, mediante relazione scritta. 4. Nei confronti degli Amministratori che abbiano commesso una violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione del medesimo, il Consiglio di Amministrazione può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che sono derivate: a) richiamo formale scritto; b) sanzione pecuniaria pari all importo da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile; c) revoca, totale o parziale, delle eventuali procure. 5. Nei casi più gravi - e, comunque, quando la mancanza sia tale da ledere la fiducia della Società nei confronti del responsabile - il Consiglio di Amministrazione convoca l Assemblea, proponendo la revoca dalla carica. 6. In caso di violazione da parte di un componente del Collegio Sindacale, o organo equivalente, ove presente, l Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, in persona del Presidente e del Consigliere Delegato, mediante relazione scritta. 7. Il Consiglio di Amministrazione, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, propone all Assemblea l adozione dei provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incombenti previsti dalla legge Collaboratori e controparti contrattuali 1. Qualora si verifichino fatti che possono integrare violazione del Modello da parte di collaboratori o controparti contrattuali, nell ambito dei rapporti determinati come previsto dal 10.1., l Organismo di Vigilanza informa il Presidente o il Consigliere Delegato e il 50
55 Responsabile dell area alla quale il contratto o rapporto si riferiscono, mediante relazione scritta. 2. Nei confronti dei responsabili viene deliberata l applicazione delle misure previste ai sensi del Prestazione di servizi infragruppo Ai fini di quanto previsto nei successivi paragrafi, per Gruppo deve intendersi l insieme delle società controllanti, controllate o collegate direttamente o indirettamente dalla Società nonché le società controllate e collegate delle precedenti. A) Prestazioni di servizi svolte a favore di società del Gruppo Le prestazioni di servizi, svolte dalla Società a favore di società del Gruppo, che possono interessare attività e operazioni a rischio di cui alla successiva Parte Speciale, devono essere disciplinate da un contratto scritto. Il contratto è comunicato all Organismo di Vigilanza della Società In particolare, il contratto di prestazione di servizi di cui al punto precedente, deve prevedere: * l obbligo, da parte della società beneficiaria del servizio, di attestare la veridicità e completezza della documentazione o delle informazioni comunicate alla Società, ai fini dello svolgimento dei servizi richiesti; * il potere dell Organismo di Vigilanza della Società di richiedere informazioni all Organismo di Vigilanza o funzione equivalente della società beneficiaria del servizio, al fine del corretto svolgimento delle proprie funzioni in relazione allo svolgimento dei servizi richiesti alla Società; * il dovere dell Organismo di Vigilanza della Società di redigere, almeno una volta all anno, una relazione concernente lo svolgimento delle proprie funzioni in relazione allo svolgimento dei servizi richiesti alla Società. Tale relazione è comunicata al Consiglio di Amministrazione e all Organismo di Vigilanza della società beneficiaria del servizio; * il potere dell Organismo di Vigilanza della società beneficiaria del servizio di ri- 51
56 chiedere informazioni all Organismo di Vigilanza della Società, ovvero - previa informazione a quest ultimo - alle funzioni della Società, al fine del corretto svolgimento della propria funzione di vigilanza Nelle prestazioni di servizi di cui al 11.1., la Società si attiene, oltre che al Codice Etico, a quanto previsto dal proprio Modello e dalle procedure stabilite per la sua attuazione La Società, qualora svolga, per conto di società del Gruppo, servizi nell ambito di attività od operazioni a rischio non contemplate dal proprio Modello, si dota di regole e procedure adeguate e idonee a prevenire la commissione dei reati di cui agli articoli 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis.1, 25-ter, 25-septies, 25-octies, 25-novies e 25-undecies del Decreto e dei reati di cui all art. 10 della Legge 146/ Qualora la società del Gruppo beneficiaria dei servizi resi richieda motivatamente alla Società il rispetto di procedure nuove o diverse da quelle previste dal presente Modello, o stabilite per la sua attuazione, la Società si attiene a tali procedure solo dopo che il proprio Organismo di Vigilanza le abbia considerate idonee a prevenire il compimento dei reati di cui agli articoli 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis.1, 25-ter, 25-septies, 25-octies, 25-novies e 25-undecies del Decreto e dei reati di cui all art. 10 della Legge 146/ L Organismo di Vigilanza della Società propone e cura l adozione e il rispetto delle procedure contemplate nei paragrafi precedenti. B) Prestazioni di servizi svolte da società del Gruppo in favore della Società Le prestazioni di servizi, svolte da società del Gruppo in favore della Società, che possono interessare attività e operazioni a rischio di cui alla successiva Parte Speciale, devono essere disciplinate da un contratto scritto. Il contratto è comunicato all Organismo di Vigilanza della Società In particolare, il contratto di prestazione di servizi di cui al punto precedente, deve prevedere: * l obbligo, da parte della Società, di attestare la veridicità e completezza della do- 52
57 cumentazione o delle informazioni fornite ai fini del ricevimento dei servizi richiesti; * il potere dell Organismo di Vigilanza della Società di richiedere informazioni all Organismo di Vigilanza della società che presta i servizi ovvero - previa informazione di quest ultimo - alle funzioni della società che presta i servizi,, al fine del corretto svolgimento della propria funzione di vigilanza; * il dovere dell Organismo di Vigilanza della Società che presta i servizi di cui al di redigere, almeno una volta all anno, una relazione concernente lo svolgimento delle proprie funzioni in relazione allo svolgimento dei servizi richiesti dalla Società e di comunicare tale relazione al Consiglio di Amministrazione e all Organismo di Vigilanza della Società I contratti di cui al punto devono prevedere che la società del Gruppo alla quale è richiesto il servizio si doti di un Modello e di procedure idonee a prevenire la commissione dei reati di cui agli articoli 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis.1, 25-ter, 25- septies, 25-octies, 25-novies e 25-undecies del Decreto e dei reati di cui all art. 10 della Legge 146/ La Società può chiedere motivatamente alla società che svolge le prestazioni di servizi di cui al 11.7., il rispetto di procedure nuove o diverse da quelle previste dal suo Modello, o stabilite per la sua attuazione. La società che presta i servizi dovrà attenersi a tali procedure solo dopo che il proprio Organismo di Vigilanza le consideri idonee a prevenire il compimento dei reati di cui agli articoli 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis.1, 25-ter, 25-septies, 25-octies, 25-novies e 25-undecies del Decreto e dei reati di cui all art. 10 della Legge 146/ L Organismo di Vigilanza della Società, laddove lo reputi necessario al fine della prevenzione dei reati di cui agli articoli 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis.1, 25-ter, 25- septies, 25-octies, 25-novies e 25-undecies del Decreto e dei reati di cui all art. 10 della Legge 146/2006, propone, sentite le funzioni competenti, che i contratti di cui al prevedano l adozione, da parte della società del Gruppo che presta il servizio, di specifiche procedure di controllo. 53
58 PARTE SPECIALE I. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25 del Decreto) 12. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio Ai sensi dell art. 6 del Decreto, nell ambito delle attività che: implicano rapporti con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, organi i- spettivi, enti pubblici erogatori di contributi e finanziamenti agevolati, enti pubblici e soggetti incaricati di pubblico servizio titolari di poteri autorizzativi, concessori, abilitativi, certificativi o regolatori; comportano la partecipazione a pubbliche gare o a trattative con enti pubblici per l affidamento di lavori in appalto o in concessione, in riferimento alle procedure di selezione, di autorizzazione del subappalto, di gestione dell eventuale contenzioso con il committente, di controllo di conformità del prodotto rispetto alle previsioni di contratti, disciplinari o capitolati; sono individuate, presso la Società e/o le società del Gruppo, come indicato al 11, che svolgono tali attività per conto della Società, le seguenti operazioni a rischio, nello svolgimento o nell esecuzione delle quali possono essere commessi i reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto: a) partecipazione a trattative e a gare di pubblico appalto; b) operazioni relative ai finanziamenti agevolati; c) operazioni che comportano rapporti con l amministrazione finanziaria; d) operazioni di gestione delle risorse finanziarie; e) operazioni concernenti il rilascio di concessioni e permessi edilizi, di autorizzazioni e concessioni per l occupazione o utilizzo di aree demaniali e, in generale, per la gestione del patrimonio immobiliare; f) operazioni concernenti l installazione, lo spostamento, il ripristino e la dismissione 54
59 degli impianti di produzione; g) operazioni concernenti la promozione commerciale di beni e/o servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione o dei soggetti incaricati di pubblico servizio; h) operazioni concernenti la certificazione o l omologazione di prodotti, che comportino contatti con Enti ispettivi o certificativi pubblici o con incaricati di pubblico servizio; i) operazioni concernenti la presentazione di istanze e di dichiarazioni rilasciate a Enti Pubblici; l) operazioni di assunzione del personale, qualora le persone da selezionare o da assumere abbiano, o abbiano avuto in tempi recenti, rapporti diretti o indiretti con lo Stato o le Pubbliche Amministrazioni, anche stranieri, o organizzazioni dell Unione Europea, oppure si tratti di operazioni che oggettivamente, per la loro natura, siano in rapporto diretto o indiretto con gli enti o le organizzazioni ora indicate o riguardino l accesso all impiego dei c.d. ammortizzatori sociali e ai contributi all occupazione; m) operazioni, effettuate direttamente o in nome o per conto della società, di spedizione, transito, consegna, ritiro e sdoganamento di merci e prodotti, qualora esse coinvolgano amministrazioni o enti pubblici o società esercenti un pubblico servizio, anche di Stati esteri; n) operazioni di selezione e assunzione di consulenti esterni; o) fermo restando quanto previsto alla lettera h), operazioni di controllo, effettuate da Enti Pubblici e richieste da norme legislative e regolamentari, con particolare riguardo alla disciplina in materia ambientale, previdenziale, sanitaria e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di immigrazione o di espatrio da parte di persone provenienti da altri paesi non facenti parte della UE. 13. Principi per la redazione delle procedure per la prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione Sono adottate specifiche procedure per la formazione e l attuazione delle decisioni della Società. 55
60 La formazione e l attuazione delle decisioni degli amministratori sono disciplinate dai principi e dalle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge e dell atto costitutivo Le procedure sono costantemente aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell Organismo di Vigilanza Per ciascuna delle operazioni di carattere significativo, rientranti nei tipi individuati nel sono previste specifiche procedure, in forza delle quali: a) siano ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate; b) non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno; c) i documenti riguardanti l attività di impresa siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza; d) l accesso ai documenti, di cui al punto precedente, già archiviati sia sempre motivato e consentito solo al soggetto competente in base alle norme interne, o a suo delegato, al Collegio Sindacale, o organo equivalente, e alla società di revisione, ove presenti, e all Organismo di Vigilanza; e) la scelta di consulenti esterni avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza e, in riferimento a questi, la scelta sia motivata; f) non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti o a soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e non conformi all incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe; g) eventuali sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l attività svolta e con le re- 56
61 sponsabilità affidate; h) la Società, ai fini dell attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, si avvalga di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell Unione Europea L Organismo di Vigilanza cura che le procedure di cui al precedente siano idonee al rispetto delle prescrizioni in esso contenute. L Organismo di Vigilanza propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni di cui sopra e delle relative procedure di attuazione Sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe alle procedure previste dal Modello nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea di rispetto delle procedure. In tale evenienza, è inviata immediata informazione all Organismo di Vigilanza e, in ogni caso, è richiesta la successiva ratifica da parte del soggetto competente. 14. Elementi essenziali delle procedure per la formazione e l attuazione delle decisioni relative alle operazioni a rischio Per tutte le operazioni a rischio, di carattere significativo: a) è individuato un responsabile relativo al procedimento di attuazione delle operazioni: se non diversamente indicato, esso corrisponde al responsabile della funzione competente per la gestione dell operazione considerata; b) il responsabile può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni, alle unità operative o ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell operazione; c) il responsabile del procedimento deve informare mensilmente il responsabile della funzione, qualora quest ultimo non sia responsabile del procedimento, di tutte le operazioni di carattere significativo che rientrano nell area delle attività a rischio di cui al 12, fornendo, sotto la sua responsabilità, le informazioni necessarie per valutare la rischiosità dell operazione o i suoi aspetti critici; d) il responsabile della funzione deve informare periodicamente, l Organismo di Vi- 57
62 gilanza, secondo scadenze concordate con quest ultimo, di tutte le operazioni di cui al punto precedente Fatto salvo quanto prescritto al precedente, per le operazioni di carattere significativo relative alla gestione delle risorse finanziarie, la procedura deve necessariamente prevedere quanto segue: a) non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno; b) siano stabiliti limiti all autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti alle competenze gestionali e alle responsabilità organizzative affidate alle singole persone; c) il superamento dei limiti di cui al punto precedente possa avvenire solo nel rispetto delle vigenti procedure di autorizzazione e previa adeguata motivazione; d) le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie debbano avere una causale espressa ed essere documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile. Il processo decisionale deve essere verificabile; e) l impiego di risorse finanziarie sia motivato dal soggetto richiedente, che ne attesta la congruità; f) in caso di operazioni ordinarie, se comprese entro la soglia quantitativa stabilita, la motivazione possa essere limitata al riferimento alla classe o tipologia di spesa alla quale appartiene l operazione; g) in caso di operazioni diverse dalle ordinarie o eccedenti la soglia quantitativa stabilita, la motivazione debba essere analitica. Il Consiglio di Amministrazione, o il soggetto da esso delegato, stabilisce e modifica, se necessario, la procedura di firma congiunta per determinate tipologie di operazioni o per operazioni che superino una determinata soglia quantitativa. Di tale modifica è data informazione all Organismo di Vigilanza Per le operazioni di assunzione di consulenti esterni le procedure devono prevedere 58
63 che: a) la nomina dei consulenti avvenga a cura o su indicazione della Direzione della Società ovvero nel rispetto delle direttive, anche di carattere generale, dalla stessa impartite; b) non vi sia identità soggettiva tra chi richiede la consulenza, chi la autorizza e chi e- segue il pagamento; c) la Direzione della Società, a garanzia degli standards qualitativi richiesti per le prestazioni professionali, determini in via preventiva i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei consulenti ai quali può essere conferito l incarico; d) la richiesta di autorizzazione al conferimento dell incarico a consulenti esterni sia motivata con specifico riferimento ai requisiti soggettivi indicati alla lettera precedente Per le operazioni di promozione commerciale di beni e/o servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione o dei soggetti incaricati di pubblico servizio, la procedura deve prevedere che: a) l incaricato dell attività promozionale rediga periodicamente, e in ogni caso trimestralmente, una relazione, nella quale devono almeno essere indicati: l identità dei soggetti nei confronti dei quali è stata svolta l attività; i beni e/o i servizi oggetto di promozione; la dichiarazione che non sono stati offerti o promessi pagamenti o beni per promuovere o favorire l interesse della Società; b) non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni agli incaricati dell attività promozionale in misura non congrua alle prestazioni rese alla Società. 59
64 II. REATI SOCIETARI (art. 25-ter del Decreto) 15. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio Ai sensi dell art. 6 del Decreto nell ambito: delle attività di rilevazione, registrazione e rappresentazione dell attività di impresa nelle scritture contabili, nelle relazioni, nei bilanci e in altri documenti di impresa; delle attività o delle condotte tenute in relazione allo svolgimento dei controlli previsti dalla legge, dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno, dal Modello o dalle procedure per la sua attuazione, idonee a ostacolare i controlli sull attività o sulla rappresentazione contabile dell attività di impresa; delle situazioni o attività in potenziale conflitto di interessi e, in genere, potenzialmente pregiudizievoli per i soci, i creditori e i terzi, sono individuate, presso la Società e/o le società del Gruppo, come indicato al 11, che svolgono tali attività per conto della Società, le seguenti operazioni a rischio, nello svolgimento o nell esecuzione delle quali possono essere commessi i reati di cui all art. 25-ter del Decreto: a) rilevazione, registrazione e rappresentazione dell attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti di impresa; b) documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all attività di impresa; c) gestione delle informazioni di impresa; d) gestione delle risorse finanziarie. 16. Principi per la redazione delle procedure per la prevenzione dei reati societari Sono adottate specifiche procedure per la formazione e l attuazione delle decisioni della Società. La formazione e l attuazione delle decisioni degli amministratori sono disciplinate dai principi e dalle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge e dell atto costituti- 60
65 vo Le procedure sono costantemente aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell Organismo di Vigilanza Per ciascuna delle operazioni di carattere significativo individuate nel sono previste specifiche procedure, in forza delle quali: a) siano ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate; b) non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno; c) i documenti riguardanti l attività di impresa siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza; d) l accesso ai documenti, di cui al punto precedente, già archiviati sia sempre motivato e consentito solo al soggetto competente in base alle norme interne, o a suo delegato, al Collegio Sindacale, o organo equivalente, alla società di revisione, ove presenti, e all Organismo di Vigilanza; e) la scelta di consulenti esterni, ancorché selezionati localmente, avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza e in riferimento a essi sia motivata la scelta; f) non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti o a soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e non conformi all incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe; g) eventuali sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l attività svolta e con le responsabilità affidate; 61
66 h) la Società, ai fini dell attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, si avvalga di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e correttezza conformi alla disciplina dell Unione Europea L Organismo di Vigilanza cura che le procedure di cui al precedente siano idonee al rispetto delle prescrizioni in esso contenute. L Organismo di Vigilanza propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni di cui sopra e delle relative procedure di attuazione Sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe alle procedure previste dal Modello nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea di rispetto delle procedure. In tale evenienza, è inviata immediata informazione all Organismo di Vigilanza e, in ogni caso, è richiesta la successiva ratifica da parte del soggetto competente. 17. Elementi essenziali delle procedure per la formazione e l attuazione delle decisioni relative alle operazioni a rischio Per le operazioni di carattere significativo, relative alla rilevazione, registrazione e rappresentazione dell attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti di impresa la procedura deve necessariamente prevedere: a) l adozione di un manuale delle procedure contabili con previsione di costante aggiornamento; b) che in ogni unità organizzativa competente siano adottate misure idonee a garantire che le operazioni sopra indicate siano effettuate con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza e siano tempestivamente segnalate eventuali situazioni anomale; c) misure idonee a garantire che l informazione comunicata ai soggetti gerarchicamente sovraordinati da parte dei responsabili dell unità organizzativa competente sia veritiera, corretta, accurata, tempestiva e documentata, anche con modalità informatiche; d) misure idonee ad assicurare che qualora siano formulate richieste, da chiunque 62
67 provenienti, di variazione quantitativa dei dati, rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure correnti, chi ne sia a conoscenza informi, senza indugio, l Organismo di Vigilanza; e) misure idonee a garantire che qualora siano formulate ingiustificate richieste di variazione dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile, chi ne sia a conoscenza informi, senza indugio, l Organismo di Vigilanza; f) l obbligo per chi fornisce informazioni previste dalla presente procedura alle unità gerarchicamente sovraordinate di indicare i documenti o le fonti originarie dalle quali sono tratte ed elaborate le informazioni trasmesse, al fine di garantire la verificabilità delle stesse. Qualora possibile, e utile per la comprensione e verifica dell informazione, devono essere allegate le copie dei documenti richiamati Per le operazioni significative, relative alla documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all attività di impresa la procedura deve necessariamente prevedere che l unità organizzativa, alla quale sia richiesta un informazione dai soggetti competenti, fornisca la documentazione idonea a rispondere al quesito formulato, attestando la provenienza e, ove possibile, la completezza e la veridicità delle informazioni, o indicando i soggetti che possono fornire tale attestazione Per le operazioni significative, relative alla gestione delle informazioni di impresa, la procedura deve necessariamente prevedere quanto segue: a) chiunque fornisce o riceve un informazione relativa alla Società o alle sue attività è tenuto a garantirne la sicurezza e la completezza, nonché la conservazione; b) sono stabilite, in accordo con l Organismo di Vigilanza, idonee procedure di accesso ai dati, nel rispetto del D. Lgs. 196 del 30 giugno e successive modifiche e strumenti attuativi; c) è altresì stabilita una procedura di trasmissione delle informazioni e sono individuati adeguati mezzi tecnici affinché le trasmissioni avvengano nel rispetto della riservatezza e regole che consentano l accesso e l intervento sui dati esclusivamente alle persone autorizzate. 6 È il nuovo «Codice in materia di protezione dei dati personali» che ha abrogato e sostituito la legge 675/96 63
68 17.4. Per tutte le operazioni di carattere significativo, relative alla gestione delle risorse finanziarie la procedura deve necessariamente prevedere quanto segue: a) non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno; b) siano stabiliti limiti all autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti alle competenze gestionali e alle responsabilità organizzative affidate alle singole persone; c) il superamento dei limiti di cui al punto precedente possa avvenire solo nel rispetto delle vigenti procedure di autorizzazione e previa adeguata motivazione; d) le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie debbano avere una causale espressa ed essere documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile. Il processo decisionale deve essere verificabile; e) l impiego di risorse finanziarie sia motivato dal soggetto richiedente, che ne attesta la congruità: i) in caso di operazioni ordinarie, se comprese entro la soglia quantitativa stabilita, la motivazione può essere limitata al riferimento alla classe o tipologia di spesa alla quale appartiene l operazione; ii) in caso di operazioni diverse dalle ordinarie o eccedenti la soglia quantitativa stabilita, la motivazione deve essere analitica. Il Consiglio di Amministrazione, o il soggetto da esso delegato, stabilisce e modifica, se necessario, la procedura di firma congiunta per determinate tipologie di operazioni o per operazioni che superino una determinata soglia quantitativa. Di tale modifica è data informazione all Organismo di Vigilanza. 64
69 III. OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE DA INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI (Art. 25-septies del Decreto) 18. Politica per la sicurezza, la salute e la prevenzione dei rischi sul lavoro All interno della Società tutte le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, che possano avere ricadute in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono assunte nel rispetto delle indicazioni del Codice Etico della società, del presente Modello e di tutte le procedure che ne costituiscono attuazione. La Società con il presente Modello e con tutte le procedure che ne costituiscono attuazione intende dare piena attuazione alle prescrizioni dettate dall art. 30 D. Lgs. 81/2008. La politica della Sicurezza adottata da SIRAP INSULATION S.r.l. è conforme alle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, di cui all art. 15 D. Lgs. 81/08, che qui si intende integralmente richiamato. La politica della Sicurezza sviluppata da SIRAP INSULATION S.r.l. ha come obiettivo la riduzione degli infortuni sul lavoro, agendo in una logica di miglioramento continuo, attraverso l applicazione dei migliori standard di sicurezza e la diffusione di una cultura basata sulla prevenzione dei rischi e la responsabilizzazione dei comportamenti di tutti i dipendenti e di coloro che lavorano o instaurano relazioni con la Società. L approccio della Società è teso a sviluppare una vera e propria cultura aziendale della sicurezza, garantendo condizioni ottimali non solo ai dipendenti ma anche a coloro che lavorano o instaurano relazioni con essa. A tal fine, nel 2009 è stato avviato per il GRUPPO SIRAP GEMA il Progetto sicurezza. Il Progetto sicurezza prevede la costituzione presso ogni unità produttiva di un Comitato di sicurezza, composto dal Direttore di stabilimento, dalla sua prima linea gerarchica, dall Responsabile servizio prevenzione e protezione e dal Rappresentante dei lavo- 65
70 ratori per la sicurezza, oltre alla partecipazione, qualora necessario, del Medico Competente per aspetti specifici ed altri esperti specializzati. Il Progetto Sicurezza prevede, inoltre, un Comitato Centrale di indirizzo sulla Politica per la sicurezza (Comitato Centrale di Sicurezza), composto dall Amministratore Delegato della Società Capogruppo, dal Direttore Risorse Umane del gruppo SIRAP-GEMA., dal Direttore Operations Packaging del GRUPPO SIRAP-GEMA, dal Direttore Packaging di Produzione, dagli Amministratori Delegati e/o Direttori Generali delle Controllate con siti produttivi, dal Coordinatore per la Sicurezza del GRUPPO SIRAP-GEMA. Il Coordinatore per la Sicurezza del GRUPPO SIRAP-GEMA, in particolare, ha nelle sue responsabilità la promozione e il coordinamento della Politica Aziendale della sicurezza a tutti i livelli nel rispetto delle competenze, dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti che sono tenuti per legge ad attuare le prescrizioni normative. Il Progetto sicurezza ha come scopo di aumentare il livello di sicurezza nelle unità produttive intervenendo sui seguenti aspetti: Prevenzione tecnica, Organizzazione e condizioni di lavoro e Fattori umani. A sostegno del Progetto, la Società ha formalizzato le dieci regole della sicurezza che devono ispirare tutte le attività aziendali di progettazione, acquisti, produzione, commerciale e logistica e servizi: 1. responsabilità: la linea gerarchica è responsabile dell implementazione, comunicazione e conformità alle normative di sicurezza; 2. organizzazione: tutti i siti devono avere un comitato di sicurezza, composto dalla linea gerarchica di riferimento, collaboratori ed esperti in sicurezza; 3. conformità: tutti i siti devono adeguarsi agli standard di sicurezza previsti da SIRAP GROUP; 4. tutti: tutti coloro che lavorano per SIRAP GROUP, comprese le imprese terze, devono rispettare le regole sulla sicurezza e gestire la loro area di lavoro in sicurezza; 5. informazione e formazione: i dipendenti di qualsiasi livello gerarchico e le imprese terze devono essere informati e formati a lavorare in modo sicuro; 6. miglioramento: tutti i siti devono avere un piano annuale di miglioramento continuo per la sicurezza; 7. reportistica: tutti gli infortuni e quasi-infortuni devono essere riportati alla direzione, analizzati e condivisi gli insegnamenti. 66
71 8. trasparenza: i risultati relativi alla sicurezza dovranno essere disponibili, comunicati ai dipendenti e resi pubblici nei modi appropriati; 9. misurazione: tutte le attività dovranno essere regolarmente auditate in rapporto alla Politica del GRUPPO SIRAP GEMA sulla sicurezza e al rispetto della legislazione locale; 10. condizioni di impiego: il rispetto delle regole sopra elencate rappresenta condizione minima per l impiego in SIRAP GROUP ed è criterio di valutazione per lo sviluppo professionale. La Società assicura la disponibilità delle risorse umane, delle risorse finanziarie, delle strutture organizzative, delle capacità specialistiche al fine di organizzare, implementare, mantenere e migliorare il sistema di gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro in conformità ai principi normativi e di quelli contenuti nella Politica per la sicurezza, la salute e la prevenzione dei rischi sul lavoro. Tutta l azienda, sia ai livelli apicali che a quelli operativi, deve attenersi alla politica per la sicurezza, la salute e la prevenzione dei rischi sul lavoro, in particolare quando devono essere prese delle decisioni o fatte delle scelte e, in seguito, quando le stesse devono essere attuate. 19. Identificazione dei fattori di rischio e della normativa di riferimento Ai sensi dell art. 6 del Decreto Legislativo n. 231 del 2001, nell ambito: * di tutti i settori di attività della Società e delle sue unità produttive; * di tutte le attività e delle unità produttive alle quali siano addetti sia lavoratori dipendenti di SIRAP INSULATION S.r.l. sia i lavoratori dipendenti di imprese esterne e/o lavoratori autonomi, a cui SIRAP INSULATION S.r.l. affida lavori in appalto e/o in sub appalto; sono individuati i seguenti fattori di rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori: a) MECCANICO - spazi e postazioni di lavoro; 67
72 - caduta, precipitazione e inciampo; - elementi fissi; - elementi mobili; - proiezione materiali; - accumulo di pressione; - caduta di materiali; - materiali in movimento; - attrezzature mobili. b) ELETTRICO - contatti diretti e indiretti; - archi elettrici; - elettricità statica; - scariche atmosferiche; - termico per temperatura; - termico tipo esplosione. c) CHIMICO - gas, fumi, nebbie e vapori; - liquidi; - polveri; - solidi. d) AGENTI BIOLOGICI e) AGENTI CANCEROGENI f) RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI, VISIBILI E NON VISIBILI g) RUMORE h) VIBRAZIONI i) ILLUMINZIONE j) VIDEOTERMINALI; k) MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI E MOVIMENTI RIPETITIVI l) MICROCLIMA m) ATMOSFERE ESPLOSIVE 68
73 nonché i seguenti fattori di rischio organizzativi e gestionali: m) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO n) COMPORTAMENTI PERICOLOSI ATTUATI DAI LAVORATORI o) COMPITI, FUNZIONI E RESPONSABILITÀ p) ANALISI, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO q) FORMAZIONE r) INFORMAZIONE s) PARTECIPAZIONE t) NORME E PROCEDIMENTI DI LAVORO u) MANUTENZIONE E COLLAUDI v) ACQUISTO DI ATTREZZATURE, MACCHINARI, IMPIANTI w) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - DPI x) EMERGENZA, PRONTO SOCCORSO y) SORVEGLIANZA SANITARIA z) FATTORI PSICO-SOCIALI aa) LAVORO NOTTURNO bb) STRESS DA LAVORO CORRELATO cc) LAVORO ISOLATO I fattori di rischio sopra individuati sono disciplinati dalle disposizioni normative di seguito elencate: a) Fattori di Rischio regolamentati dal D. Lgs. n. 81/08: - rischi interferenti durante i lavori affidati in appalto e sub appalto; - luoghi di lavoro; - attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuale; - segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro; - movimentazione manuale dei carichi; - attrezzature munite di videoterminali; - acquisto di attrezzature, macchinari, impianti; - esposizione ad agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche); - sostanze pericolose. 69
74 b) Fattori di rischio residuali non contemplati nel D. Lgs. n. 81/08 e regolamentati da altre fonti normative e relative modificazioni: * Decreto Ministeriale del 12/09/1958 Istituzione del registro degli infortuni * Decreto Ministeriale del 12/09/1959 Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro * Decreto Ministeriale del 19/09/1959 Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro (G.U , n.299 suppl.) * Decreto del Presidente della Repubblica n del 30/06/1965 Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali * Legge n. 300 del 20/05/1970 Statuto dei lavoratori * Legge n. 833 del 23/12/1978 Istituzione del servizio sanitario nazionale * Decreto Ministeriale del 23/12/1982 Identificazione delle attività omologative, già svolte dai soppressi enti nazionali prevenzione infortuni ed Associazione nazionale per il controllo della combustione, di competenza dell'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro * Decreto Ministeriale del 10/08/1984 Integrazioni al decreto ministeriale 12 settembre 1958 concernente l'approvazione del modello del registro infortuni * D Lgs. n. 475 del 04/12/1992 Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale. * Decreto Ministeriale del 06/09/1994, Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge n 257/92, relativa alla cessazione dell'amianto. * D. Lgs. n. 758 del 19/12/1994 Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro * D. Lgs. n. 26 del 31/01/1995 Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività 70
75 imprenditoriali * Decreto Ministeriale del 16/01/1997 Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione * Decreto Ministeriale del 16/01/1997 Definizione dei casi di riduzione della frequenza della visita degli ambienti di lavoro da parte del medico competente * Decreto Ministeriale del 30/05/ Elenco delle norme armonizzate adottate ai sensi del comma 2 dell art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24/7/96, n. 459: Regolamento per l attuazione delle direttive del Consiglio 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle medesime * Decreto Ministeriale del 10/03/1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro * Decreto Ministeriale del 12/03/ Elenco riepilogativo delle norme armonizzate adottate ai sensi del comma 2 dell art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24/7/96, n. 459, concernente: Regolamento per l attuazione delle direttive del Consiglio 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine * Legge n. 25 del 05/02/1999 Disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee legge comunitaria 1998 * Decreto Ministeriale del 02/10/2000 Linee guida d uso dei videoterminali * Legge n. 422 del 29/12/2000 Disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee Legge comunitaria 2000 * Decreto Ministeriale del 09/03/2001 Determinazione delle tariffe spettanti all'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per prestazioni rese a richiesta e ad utilita' dei soggetti interessati 71
76 * D. Lgs. n. 151 del 26/03/2001 Testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità * Decreto del Presidente della Repubblica n. 462 del 22/10/2001 Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra impianti elettrici ed impianti elettrici pericolosi * Legge n. 39 del 01/03/2002 Disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle comunità europee. Legge comunitaria 2001 * Circolare del Ministero dell'interno n. 4 del 01/03/2002 Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili * Decreto Ministeriale del 19/09/ Rettifica al decreto ministeriale del 9/3/01 concernente Determinazione delle tariffe spettanti l Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati * D. Lgs. n. 66 del 08/04/2003 Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro * Decreto Ministeriale n. 388 del 15/07/2003 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni * Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/12/2003 Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di tutela della salute dei non fumatori * Decreto Ministeriale del 27/04/2004 Elenco delle malattie per le quali e' obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni * Decreto Ministeriale del 03/11/2004 Disposizioni relative all'installazione ed 72
77 alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d incendio * Decreto Ministeriale del 07/01/2005 Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili di incendio * Circolare ministeriale n. 8 del 03/03/2005 Disciplina di alcuni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (D. Lgs. n. 66/2003; D. Lgs. n. 213/2004) * Lettera Circolare Ministeriale P880/4122 sott. 54/3C del 18/08/2006 La sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili: strumento di verifica e controllo (check-list) * Decreto Ministeriale del 22/02/2006 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici * Decreto Ministeriale del 24/10/2007 Documento unico di regolarità contributiva DURC * Decreto Ministeriale del 09/03/2007 Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco * Decreto Ministeriale del 07/12/2007 Quinto elenco riepilogativo di norme armonizzate concernente l'attuazione della direttiva n. 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale * Decreto Ministeriale n. 37 del 22/01/2008 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. Articolo 13 abrogato dalla LEGGE 6 agosto 2008, n 133, vedere 1.7 Varie e Decreti proroga * Circolare Ministero del Lavoro n. 5 del 30/01/2008 Chiarimenti interpretativi sul Documento unico di regolarita' contributiva DURC * D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di la- 73
78 voro * D. Lgs. n. 112 del 25/06/2008 Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (art. 35). * D. Lgs. Governo n. 106 del 03 agosto 2009 Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 20. Struttura organizzativa preposta alla sicurezza sul lavoro In attuazione del comma 3 dell art. 30 D. Lgs. 81/08 e delle migliori prassi nazionali ed internazionali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la Società definisce un'articolazione di funzioni che assicura le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio. A tal fine, la Società assicura la disponibilità delle risorse umane e finanziarie per acquisire le necessarie capacità specialistiche ed organizzare un efficace sistema di gestione della sicurezza L individuazione e la preposizione dei responsabili della sicurezza nell ambito dell organizzazione dell impresa è effettuata alla stregua del dettato normativo, ricavabile dalle disposizioni del D. Lgs. 81/2008, nonché sulla scorta delle esigenze connaturate all adozione del presente Modello, che impone una struttura organizzativa funzionale alla massima riduzione del rischio-reato sanzionato ai sensi del Decreto, tenuto conto della natura e delle dimensioni dell organizzazione stessa La Società definisce in un documento denominato organigramma della sicurezza i ruoli, le competenze e le conseguenti responsabilità delle figure aziendali che, ai sensi di legge o alla luce del sistema di deleghe interno, sono responsabili dell attuazione degli obblighi normativi e delle azioni richieste dall attuazione del sistema di gestione della sicurezza della Società. Le disposizioni normative che definiscono i compiti dei soggetti garanti della sicurezza e l organigramma della sicurezza costituiscono parte integrante del presente Modello Tutti i soggetti responsabili della gestione del sistema della sicurezza aziendale sono 74
79 formalmente nominati. La nomina deve garantire l identificazione, la sfera di poteri e di doveri e le risorse economiche assegnate al soggetto, nonché le linee di riporto funzionale e gerarchico. L investitura informale o la tolleranza verso lo svolgimento di fatto di mansioni tipiche dei responsabili della sicurezza sul lavoro costituisce violazione del presente Modello Il datore di lavoro può procedere, nei limiti dettati dall art. 17 D. Lgs. 81/08, alla delega dei propri obblighi. La delega di funzioni e l individuazione dei soggetti interessati dalla stessa è ammessa esclusivamente nei limiti e nel rispetto delle condizioni e dei requisiti di efficacia di cui all art. 16 del D. Lgs.81/2008, che qui si intende integralmente richiamato. I soggetti delegati ai sensi dell art. 16 D. Lgs. 81/08 devono relazionare per iscritto il proprio delegante circa gli eventi rilevanti e le eventuali difficoltà o problematiche incontrate nell ambito dei compiti delegati. Il delegante vigila con continuità di azione e con le modalità che ritiene più opportune sull adempimento delle funzioni delegate ai sensi dell art. 16 D. Lgs. 81/08. I soggetti delegati ai sensi dell art. 16 D. Lgs. 81/08 devono informare il proprio delegante circa l adempimento delle funzioni di delega. In ogni caso, ciascun delegato deve segnalare tempestivamente al delegante: - ogni specifica circostanza o situazione che renda impossibile, in tutto o in parte, l adempimento degli obblighi che formano oggetto della delega; - copia dei verbali di ispezione da parte di enti o autorità di vigilanza e copia dei verbali contenenti le prescrizioni o le disposizioni impartite a seguito dell accertamento di contravvenzioni a carico del delegato; - le disposizioni impartite dagli Ispettori della Direzione Provinciale del Lavoro. Ciascun delegato deve, inoltre, designare un sostituto, tecnicamente e professionalmente attrezzato, in tutte le circostanze o situazioni che rendono temporaneamente impossibile lo svolgimento degli obblighi che formano oggetto della delega; della nomina del sostituto viene data comunicazione al delegante per l approvazione. 75
80 20.6. All interno di ciascuna unità produttiva è eletto dai lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). È organizzato il Servizio di Prevenzione e protezione, del quale è nominato un Responsabile (RSPP) appartenente al personale della Società o scelto tra soggetti esterni che abbiano maturato esperienza e competenza idonea a svolgere l incarico. Nel caso di soggetto appartenente al personale della Società, la nomina deve essere formale, documentata ed avere data certa. Nel caso di soggetto esterno, la nomina avviene previa stipulazione di un contratto sottoscritto dal Datore di Lavoro, nel quale sia predeterminato il compenso o i criteri per la sua commisurazione. Nei casi previsti dal D. Lgs 81/08, è nominato il Medico Competente In relazione alla natura dell attività dell azienda ovvero dell unità produttiva, sono attribuiti al Datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), al medico competente, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), e, in caso di affidamento di lavori a soggetti esterni, al datore di lavoro committente, al Committente ed al responsabile dei lavori, al Coordinatore di progettazione, al Coordinatore per l esecuzione dei lavori, i compiti e gli obblighi stabiliti i dal capo III Sezione I, Misure di Tutela e Obblighi del D. Lgs. 81/08, che qui si intende integralmente richiamato. Al Servizio di Prevenzione e Protezione sono affidati i compiti di cui all art. 33 D. Lgs. 81/08, che qui si intende integralmente richiamato Ai soli fini di un migliore coordinamento della politica della sicurezza nell ambito delle società del GRUPPO SIRAP-GEMA, di cui è parte la Società, è istituita la figura del Coordinatore della sicurezza del GRUPPO SIRAP-GEMA, al quale sono affidati compiti di promozione e coordinamento della politica di sicurezza presso la Società e le società del GRUPPO SIRAP-GEMA E data ampia informazione a tutti coloro che lavorano sotto il controllo dell organizzazione, dei nominativi dei soggetti responsabili del sistema di sicurezza aziendale Tutti coloro che sono investiti di responsabilità gestionali o di coordinamento del si- 76
81 stema della politica di sicurezza adottato dalla Società si impegnano al miglioramento continuo delle prestazioni del sistema di sicurezza aziendale. La società si dota di idonei strumenti di valutazione delle prestazioni La Società si impegna ad assicurare che tutte le persone operanti nei luoghi di lavoro siano consapevoli delle proprie responsabilità per quanto riguarda gli aspetti di attuazione delle misure di sicurezza di cui hanno controllo. La Società assicura che ogni persona che esegue per l organizzazione stessa compiti di gestione o relativi all attuazione alla politica della sicurezza abbia acquisito la competenza necessaria mediante appropriata istruzione, formazione o esperienza. 21. Sistema aziendale per il rispetto degli obblighi normativi In attuazione del comma 1 dell art. 30 D. Lgs. 81/08 la Società si è dotata di un sistema aziendale idoneo all'adempimento di tutti gli obblighi giuridici derivanti dalla normativa vigente e dalle migliori prassi nazionale ed internazionali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, come meglio di seguito illustrato Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici. Le attività di acquisto di attrezzature, macchinari ed impianti sono condotte previa valutazione dei requisiti di sicurezza delle stesse così come previste dalle normative vigenti ed applicabili in materia. L attività di acquisto è gestita attraverso una procedura specifica aziendale che definisce i criteri per la verifica dei requisiti del venditore e dei prodotti, le modalità di acquisto ed i controlli in accettazione. La Società provvede alla regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo alla predisposizione di dispositivi di sicurezza che siano conformi alla indicazione dei fabbricanti. La Società predispone misure idonee alla verifica della conformità delle attrezzature, degli impianti e dei macchinari acquistati alle normative vigenti (es. marcatura CE, 77
82 possesso di dichiarazione di conformità rilasciata dall installatore ecc.), nonché, se del caso, in ragione dei disposti legislativi applicabili, alla verifica dell esecuzione degli esami iniziali e delle omologazioni delle attrezzature, degli impianti e dei macchinari acquistati. L ufficio acquisti della Società è responsabile della verifica che tutte le nuove macchine siano dotate del marchio CE. La Società è dotata di un registro macchine che contiene per ciascuna macchina i dati relativi al fornitore, alla presenza del libretto d uso, alla eventuale certificazione e all anno di costruzione. La gestione dei controlli e delle verifiche delle apparecchiature e degli impianti è affidata al RSPP, il quale programma in uno specifico scadenziario le proprie attività di verifica e ne archivia la documentazione. La richiesta di installazione di nuove apparecchiature o di modifica di quelle esistenti può essere avanzata dal RSPP o direttamente dai Reparti o dai Responsabili di Manutenzione. La richiesta è sempre valutata ed autorizzata dal Datore di Lavoro. In ogni caso, la fattibilità tecnico economica dell acquisto o della modifica è preventivamente discussa e valutata dal Servizio Protezione e Prevenzione per la valutazione degli aspetti inerenti la salute e sicurezza dei lavoratori. Preliminarmente all affidamento di nuove attrezzature, macchinari o impianti il lavoratore incaricato dovrà essere opportunamente formato. Sulla base della valutazione dei rischi e della conseguente identificazione delle protezioni da installare e delle eventuali modifiche da effettuare è stabilito un Programma di messa in sicurezza delle macchine, che dia priorità all eliminazione delle fonti di pericolo ritenute più dannose o pericolose. Eventuali situazioni transitorie di messa in sicurezza delle macchine sono gestite attraverso il rafforzamento del sistema delle segnalazioni di pericolo e attraverso un adeguata e specifica informazione/formazione dei lavoratori. Le macchine sono sottoposte alla valutazione specifica dei Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) delle macchine ai sensi dell art. 70 del D.Lgs 81/08. 78
83 21.2. Attività di valutazione dei rischi La Società stabilisce e mantiene attive misure idonee alla continua identificazione dei pericoli, alla valutazione dei rischi e all implementazione delle misure di controllo necessarie. La Società si è dotata del Documento di valutazione dei rischi (DVR) che ha data certa e che dà piena attuazione all art. 28 D. Lgs. 81/08, che qui si intende integralmente richiamato. La scelta dei criteri di redazione del DVR è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione. IL DVR della Società è redatto nel rispetto delle disposizioni normative in vigore ed in particolare dell art. 29 comma 3 del d. lgs. n. 81/08, che qui si intende integralmente richiamato. Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è sempre aggiornato nei seguenti casi: in occasione di modifiche sostanziali del processo produttivo o della situazione di rischio/impatto generale, qualora esse siano significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori e delle parti interessate; qualora sopravvengano modifiche dei luoghi di lavoro che presentano rischi ai fini della sicurezza; dopo interventi migliorativi; qualora si siano verificati eventi (infortuni, incidenti, malattie professionali etc.) che abbiano evidenziato la presenza di rischi precedentemente non previsti o l inadeguatezza delle misure di prevenzione adottate; qualora il progresso tecnico-scientifico consenta di ridurre o eliminare alcuni rischi; con periodicità fissa per particolari tipologie di rischio (rumore, cancerogeni, mutageni, biologici); qualora dalle attività di monitoraggio e sorveglianza emergano rilievi; 79
84 qualora sia possibile adottare misure migliorative in relazione ai progressi delle conoscenze scientifiche e tecnologiche in materia d i sicurezza e salute sul lavoro; in caso di nuove normative che introducano nuovi elementi di analisi dei fattori di rischio. Fermo restando quanto sopra, la valutazione di specifici rischi è sempre programmata ed effettuata con cadenza periodica obbligatoria, da personale qualificato nell ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. Oltre al DVR, la Società predispone periodicamente un documento di analisi e valutazione dei rischi di non conformità del sistema di gestione della sicurezza al presente Modello, alle misure attuative dello stesso e agli adempimenti richiesti dall art. 30 D. Lgs. 81/08. La verifica circa il presidio dei rischi di non conformità è affidata alla vigilanza di sistema di cui al successivo Predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti Alla luce dei risultati della valutazione dei rischi (DVR) è definito un Programma di interventi organizzativi e procedurali per il miglioramento della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Il programma contiene la tempistica per la realizzazione degli interventi, nonché e- ventuali misure di prevenzione migliorative in sostituzione delle esistenti, rivolgendo particolare attenzione a non comportare rischi aggiuntivi di natura ambientale per la salute dei lavoratori e della popolazione civile o il deterioramento dell ambiente e- sterno. Le misure di prevenzione e protezione idonee ad eliminare o ridurre i rischi possono essere di tipo tecnico-strutturale e di tipo organizzativo-procedurale. Nella scelta di tali misure sono sempre privilegiate quelle di tipo tecnico-strutturale, attraverso interventi mirati alla eliminazione dei rischi alla fonte e l applicazione della migliore tecnologia disponibile. Tali azioni correttive e preventive sono documentate a cura del Responsabile del Ser- 80
85 vizio Prevenzione e Protezione. Opportune azioni correttive sono attuate anche nel caso si verifichi un infortunio o un quasi infortunio. A tal fine, in caso di infortunio l RSPP compila una scheda infortunio approvata dal Datore di lavoro nella quale sono annotate le informazioni sul reparto e nella quale sono descritte le modalità dell infortunio. Le schede, debitamente archiviate, sono comunicate, con le modalità ritenute più opportune, a tutti i dipendenti del GRUPPO SIRAP-GEMA e sono utilizzate per analizzare le cause dell infortunio e adottare le opportune azioni correttive Le schede sono trasmesse anche alla funzione Direzione Operations Packaging al fine di stabilire gli indici di frequenza degli infortuni e gli indici di gravità che rappresentano degli indicatori di riferimento per valutare l andamento complessivo ed orientare il Piano di interventi organizzativi e procedurali anche verso azioni atte a:. impedire che quanto successo possa ripetersi; migliorare la gestione della sicurezza attraverso organizzazione, formazione, procedure e pratiche operative. Tali dati statistici sono resi noti al personale della Società e trasmessi a tutte le società del GRUPPO SIRAP-GEMA Attività di natura organizzativa nel caso di emergenze e primo soccorso I responsabili della sicurezza garantiscono la puntuale attuazione di tutte le disposizioni generali per la gestione di pericoli gravi e immediati di cui all art. 43 del D. Lgs. 81/08 e delle misure di emergenza in caso di primo soccorso e di prevenzione incendio di cui agli articoli 46 e 47 D. Lgs. 81/08. Gli eventi che possono causare potenziali situazioni di emergenza e le modalità di gestione delle emergenze sono preventivamente identificati. La Società si dota di un Piano di Emergenza. Nella valutazione delle situazioni di emergenza è valutato l impatto con l ambiente circostante agli stabilimenti produttivi. L organizzazione rivaluta periodicamente l efficacia del proprio Piano di Emergenza. 81
86 In ogni caso, il Piano è rivisto qualora i test di verifica periodici abbiano avuto esito negativo ed in seguito al manifestarsi di nuove situazioni d emergenza. Nel processo di valutazione, quando possibile, sono coinvolte in maniera appropriata le parti rilevanti interessate. Annualmente si procede ad una prova di evacuazione generale. La Società si dota di una procedura per il controllo degli accessi di terzi in stabilimento in caso di emergenza. Sono formalmente nominati gli addetti anti-incendio e di primo soccorso. Presso le unità produttive della Società è predisposta apposita segnaletica di avvertimento e di sicurezza. Gli stabilimenti sono dotati di una planimetria di esodo Attività di natura organizzativa relative alla gestione degli appalti La Società si è dotata di una procedura relativa all Affidamento di opere ed appalti in azienda, la quale definisce le responsabilità e i ruoli all interno del processo di valutazione dei rischi di interferenza. Il flusso delle informazioni e le risultanze del processo di valutazione dei rischi interferenti sono formalizzati all interno del Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI). In allegato alla procedura sono formalizzati i moduli e l elenco della documentazione che i soggetti esterni devono compilare e trasmettere alla Società, ai sensi dell art 26 del D.Lgs 81/08. Le lavorazioni eseguite da parte delle ditte terze sono effettuate sotto il controllo della funzione aziendale interessata dall intervento. E presente una procedura nell ambito del Sistema di Gestione della Qualità implementato in azienda, per l omologazione dei fornitori. La procedura contempla elementi di verifica dei requisiti inerenti la salute e sicurezza dei lavoratori Attività di natura organizzativa relative alla riunioni periodiche di sicurezza, e alla consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 82
87 La Società garantisce la partecipazione dei lavoratori mediante il loro coinvolgimento nell identificazione dei pericoli, nella valutazione dei rischi, nei controlli, nelle indagini relative agli incidenti, nello sviluppo e nella revisione delle politiche e degli o- biettivi del sistema di sicurezza. Una volta all anno viene effettuata la riunione periodica di sicurezza alla quale partecipano tutte le figure richieste dall art. 35 del D. Lgs.. 81/08 e nell ambito della quale sono discussi tutti i temi previsti dal medesimo art. 35 D. Lgs. 81/08. Agli RLS è garantita la partecipazione e consultazione in attuazione dell art. 47 D. Lgs. 81/08, che qui si intende integralmente richiamato Attività di sorveglianza sanitaria La Società si impegna a garantire il controllo sanitario dei lavoratori. E nominata presso la Società la figura del Medico competente (MC), dotato dei titoli e dei requisiti richiesti dall art. 38 D. Lgs. 81/08. Nell ambito della sorveglianza sanitaria, il medico competente svolge una funzione dal contenuto informativo, valutativo e di accertamento. Al MC si richiede una prestazione professionale che non si esaurisce semplicemente nell atto delle visita medica, ma che si estende sia al campo della prevenzione primaria che a quello della prevenzione secondaria, secondo quanto indicato nell art. 41 del D. Lgs. 81/2008, al quale la Società intende dare piena attuazione. La Società ha definito un Programma di gestione delle visite mediche obbligatorie, nel quale sono indicate le modalità per lo svolgimento della sorveglianza sanitaria. Durante le visite, il medico competente osserva eventuali situazioni di criticità o di potenziale criticità (ad es. microclima, carico biomeccanico, ambienti di lavoro) e propone, lasciando nota nel proprio verbale, le misure necessarie per la prevenzione e la riduzione dei rischi. Le indicazioni fornite dal Medico competente sono recepite dal RSPP che si adopera per risolvere nel più breve tempo possibile le eventuali criticità riscontrate In sede di riunione periodica, il MC comunica gli esiti, in forma anonima, della sor- 83
88 veglianza sanitaria. I dati biostatistici vengono consegnati in copia anche agli RLS Attività di informazione e formazione dei lavoratori I responsabili della sicurezza assicurano che qualsiasi persona che esegua per l organizzazione stessa compiti che possono avere impatti sul sistema sicurezza abbia acquisito la competenza necessaria mediante appropriata istruzione, formazione o e- sperienza. E assicurato un sistema interno di comunicazione tra i diversi livelli e le diverse funzioni dell organizzazione aziendale. Tutti i lavoratori, i dirigenti, i preposti, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e tutti coloro che, ai sensi di legge o secondo il sistema di deleghe interno, sono responsabili del coordinamento, della gestione e dell attuazione della politica in materia di sicurezza sono informati ed adeguatamente formati in merito alla politica della sicurezza ed alle misure che ne costituiscono attuazione, nonché in merito alle loro mansioni e alle responsabilità che derivano dalla propria posizione nell organigramma della sicurezza della Società. L informazione ai lavoratori è attuata nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all art. 36 D. Lgs. 81/08, che qui si intende formalmente richiamato. La formazione dei lavoratori, dei rappresentanti dei lavori, dei dirigenti, dei preposti è attuata nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all art. 37 D. Lgs. 81/08, che qui si intende integralmente richiamato. A tal fine, è elaborato un Piano di formazione per tutti i soggetti destinatari della politica della sicurezza, nel quale sono indicate le modalità, la tempistica e i destinatari della formazione. Il Piano di formazione tiene conto delle: responsabilità, abilità, capacità linguistiche e culturali del soggetto; dei rischi presenti nell ambito delle proprie mansioni; delle nuove assunzioni; del cambio di mansione. Il Datore di lavoro e l RSPP assicurano l effettiva attuazione e l efficacia della formazione del personale della Società. La direzione risorse umane del GRUPPO SIRAP- GEMA supervisiona le attività di formazione, procedendo, con le modalità che ritiene 84
89 più opportune, alla verifica periodica delle modalità di attuazione della stessa. Le sessioni di formazioni sono documentate e registrate a cura delle funzioni aziendali competenti Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle i- struzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori. Periodiche verifiche dell applicazione e dell efficacia delle procedure adottate. La Società si impegna a garantire un controllo sistematico dell applicazione e dell efficacia delle modalità di attuazione della politica in materia di sicurezza, attraverso meccanismi idonei a: identificare le non conformità rispetto alla normativa, alle procedure ed alle istruzioni di lavoro analizzare le non conformità, determinarne le cause ed attuare azioni correttive al fine di correggerle. I responsabili dell attuazione della politica della sicurezza individuano preventivamente le operazioni e le attività che sono associate ai pericoli identificati nel DVR e che richiedono l implementazione di controlli per la gestione del rischio. Conformemente alla normativa vigente, l attività di controllo operativo sulla corretta e puntuale attuazione nelle singole unità produttive delle procedure interne aziendali è nelle responsabilità del Datore di lavoro e della sua organizzazione, ciascuno nell ambito delle proprie attribuzioni e competenze. I controlli operativi hanno ad oggetto: il controllo del rispetto delle condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro previsti dalla normativa e dalle procedure interne; il controllo del rispetto delle condizioni di sicurezza degli impianti previsti dalla normativa e dalle procedure interne; il controllo del rispetto delle procedure interne di prevenzione; l analisi delle non conformità e la determinazione delle loro cause; il controllo del corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro da parte del personale della Società. 85
90 In particolare, i seguenti soggetti hanno l obbligo istituzionale di far osservare il rispetto della normativa per la salute e la sicurezza dei lavoratori nell unità produttiva: * Datore di Lavoro * Dirigenti relativamente al settore cui sono preposti nell Unità Produttiva * Preposti coadiuvati nello svolgimento dell attività di controllo dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell unità produttiva. Il controllo dell attuazione delle istruzioni di lavoro da parte dei lavoratori è nella responsabilità dei preposti. In ogni caso, il datore di lavoro, i dirigenti, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il medico competente, consultando preventivamente il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, procedono ad un controllo puntuale del rispetto delle misure di sicurezza almeno una volta all anno, in occasione della riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi al riesame del DVR. Oltre ai controlli operativi a carattere ordinario, è implementato un sistema di verifiche periodiche sull efficacia e sull attuazione delle procedure. Tali verifiche sono affidate all RSPP, coadiuvato dai direttori di stabilimento e dal Coordinatore della Sicurezza del GRUPPO SIRAP-GEMA. Le verifiche hanno ad oggetto: le cause di non conformità dei comportamenti alle procedure e le cause di inefficacia delle procedure stesse rilevate; l attuazione e l efficacia dei controlli operativi e delle azioni correttive conseguenti; l attuazione del programma di interventi organizzativi e procedurali per il miglioramento della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori di cui al precedente Le verifiche sulla non conformità dei comportamenti alla normativa vigente ed alle procedure aziendali possono essere svolte anche attraverso un sistema di controlli incrociati tra le diverse società del GRUPPO SIRAP-GEMA; in tal caso, i preposti alla si- 86
91 curezza di una delle società appartenente al GRUPPO SIRAP-GEMA, sotto la guida del Coordinatore della sicurezza del GRUPPO SIRAP-GEMA, procedono alle verifiche presso una o più unità produttive di altra società appartenente al GRUPPO SIRAP-GEMA. All esito delle verifiche è valutata la necessità di implementare azioni correttive programmate volte ad eliminare le cause di non conformità. Le azioni correttive devono essere coerenti con la natura dei problemi accertati e proporzionate ai rischi potenziali correlati a quella attività. La Società ha inoltre implementato un sistema di monitoraggio degli indici di frequenza e gravità degli infortuni, che sono analizzati congiuntamente a quelli degli altri stabilimenti del GRUPPO SIRAP-GEMA, per valutarne le cause e definire le necessarie azioni correttive Acquisizione di documentazione e certificazioni obbligatorie di legge L acquisizione e la gestione della documentazione relativa agli aspetti inerenti salute e sicurezza in stabilimento è affidata all RSPP, che vi ottempera secondo i tempi e le modalità richieste dalla legge. L RSPP adotta strumenti di archiviazione cartacea o informatica idonei a conservare: la documentazione e le certificazioni acquisite dalla Società in ottemperanza alla normativa vigente; la documentazione, i rapporti di lavoro delle ditte esterne e i verbali degli enti certificatori relativi ai controlli e le verifiche periodiche obbligatorie previste dalla normativa vigente. La documentazione è leggibile, facilmente identificabile e rintracciabile. L accessibilità alla predetta documentazione è garantita ai soli soggetti autorizzati secondo le procedure interne e agli enti pubblici di vigilanza. 22. Sistema di registrazione Sono registrate con modalità che garantiscano la facile identificabilità e rintracciabilità dei documenti, la ricostruzione delle attività svolte, l identificazione dei soggetti re- 87
92 sponsabili: la politica e gli obiettivi relativi del sistema di gestione della sicurezza tutte le attività di attuazione del precedente 21 tutte le attività poste in essere per il rispetto degli obblighi normativi i risultati relativi alle attività di identificazione dei pericoli per le emergenze e di valutazione dei rischi i documenti che l organizzazione ritiene necessari al fine di assicurare un efficace pianificazione, funzionamento e controllo dei processi inerenti alla gestione del sistema di sicurezza. Sono istituiti i registri relativi alle verifiche obbligatorie sugli impianti e sulle attrezzature, nonché delle certificazioni obbligatorie richieste dalla normativa di settore. Le risultanze del processo di monitoraggio degli indici di frequenza e gravità degli infortuni sono archiviate a cura dell RSPP. La Società si dota di una procedura che definisce i ruoli, le responsabilità e le modalità operative per la registrazione di tutte le informazioni, i dati e la documentazione utile per una corretta gestione delle tematiche di sicurezza nonché per il rispetto degli obblighi di registrazione previsti dalla normativa vigente in materia sicurezza e dal presente Modello. L accessibilità ai registri è garantita ai soli soggetti autorizzati secondo le procedure interne e agli enti pubblici di vigilanza. 23. Sistema disciplinare Le violazioni al modello di gestione della sicurezza sui luoghi lavoro costituiscono illecito disciplinare. Agli illeciti accertati si applica il sistema sanzionatorio di cui al 10 della parte generale del presente Modello, che qui si intende integralmente richiamato. 24. Vigilanza, controlli e riesame del sistema La Società si impegna a garantire un controllo sistematico dell applicazione e dell efficacia delle modalità di attuazione della politica in materia di sicurezza anche 88
93 attraverso meccanismi idonei a comunicare i risultati delle azioni correttive adottate ed a revisionare l efficacia delle azioni correttive e preventive adottate La funzione di Internal Audit di ITALMOBILIARE S.p.A. elabora con il Coordinatore della Sicurezza del GRUPPO SIRAP-GEMA un Piano di ispezioni triennale nelle unità produttive della Società. Il piano di ispezione è preventivamente condiviso con il Medico competente. Le ispezioni sono svolte da soggetti esterni, dotati della competenza ed esperienza necessaria per svolgere l incarico, previa stipulazione di un contratto nel quale sia predeterminato il compenso o i criteri per commisurarlo. Le ispezioni interne sono finalizzate a verificare se il sistema di gestione della sicurezza sia: conforme alle prescrizioni legali conforme a quanto è stato pianificato correttamente applicato e mantenuto attivo efficace ai fini del raggiungimento della politica e degli obiettivi dell organizzazione. Le ispezioni sono altresì finalizzate alla verifica circa il presidio dei rischi mappati dal documento di analisi e valutazione dei rischi di non conformità del sistema di gestione della sicurezza al presente Modello, alle misure attuative dello stesso e agli a- dempimenti richiesti dall art. 30 D. Lgs. 81/08, di cui al precedente Le ispezioni interne devono fornire al Datore di lavoro e alla Società le informazioni utili per il miglioramento del sistema di gestione della sicurezza. A tal fine, all esito delle ispezioni, il soggetto esterno incaricato redige una relazione indirizzata al Coordinatore della Sicurezza del GRUPPO SIRAP-GEMA, al Datore di lavoro, al Responsabile Internal Audit di ITALMOBILIARE S.p.A. e all Organismo di Vigilanza contenente: i risultati dei controlli; la valutazione analitica e sintetica inerente i risultati dei controlli effettuati; eventuali suggerimenti in merito ad interventi tecnici, procedurali o organizzativi funzionali al migliore presidio dei rischi e al rispetto della normativa interna ed e- sterna. 89
94 24.3. Il Coordinatore della Sicurezza del GRUPPO SIRAP-GEMA, coadiuvato dagli RSPP delle unità produttive programma ad intervalli definiti e pianificati un attività di riesame del sistema di gestione della sicurezza, al fine di valutare: le opportunità di miglioramento la necessità di apportare modifiche al sistema di gestione sicurezza l opportunità di modificare le risorse aziendali destinate alla politica in materia di sicurezza la necessità di modificare le responsabilità e il sistema di organizzazione le modalità di gestione del sistema di sicurezza. Nella valutazione di riesame i responsabili del procedimento devono tener conto: delle informazioni ricevute dai direttori di stabilimento ai sensi del precedente in merito allo stato di avanzamento delle azioni correttive e preventive; dei risultati delle ispezioni interne di cui al precedente 21.9 e delle valutazioni di conformità in merito alle prescrizioni legali e alle procedure interne; dei risultati dei processi di partecipazione e consultazione; delle comunicazioni rilevanti provenienti dalle parti interessate esterne; della misura in cui sono raggiunti gli obiettivi; dello stato di avanzamento delle azioni previste dai precedenti riesami; del cambiamento di situazioni circostanti, ivi compresa l evoluzione della normativa di riferimento delle raccomandazioni da chiunque provenienti, utili al processo di miglioramento. All esito del processo di riesame, i responsabili del procedimento stabiliscono le a- zioni per le possibili modifiche alla politica e agli obiettivi in materia di sicurezza, alle risorse aziendali destinate alla politica in materia di sicurezza, alle modalità di gestione del sistema di sicurezza. Gli esiti del processo di riesame sono comunicati al datore di lavoro e all Organismo di Vigilanza Il Coordinatore della sicurezza del GRUPPO SIRAP-GEMA informa almeno una volta all anno l Organismo di Vigilanza attraverso una Relazione di sintesi scritta in meri- 90
95 to agli esiti di tutte le verifiche periodiche e delle ispezioni interne concluse presso le unità produttive, nonché sullo stato di attuazione dei rimedi e dei suggerimenti avanzati in sede di attività ispettiva. Informa altresì l Organismo di Vigilanza in merito a- gli esiti dell attività di riesame di cui al precedente. In caso di gravi o reiterate violazioni delle disposizioni interne od esterne ovvero in caso di necessità di interventi tempestivi, la comunicazione all Organismo di vigilanza deve essere immediata L Organismo di Vigilanza, nell ambito delle proprie competenze, conferisce periodicamente mandato a consulenti esterni qualificati, e selezionati secondo apposita procedura preventivamente approvata dall Organismo stesso, affinché effettuino Audit o analisi volte ad ottenere formale valutazione riguardo alternativamente o congiuntamente ai seguenti aspetti: la corretta metodologia di individuazione, valutazione, misurazione e controllo dei rischi per la salute e la sicurezza del lavoratori nonché dei meccanismi di aggiornamento di tale metodologia; la conformità delle misure adottate per la prevenzione dei rischi al presente Modello, alla Politica della sicurezza della Società, alla normativa vigente; la conformità delle metodologie e delle misure di prevenzione di cui ai punti precedenti alla migliore prassi nazionale internazionale per il settore in cui opera la Società. I risultati della valutazione operata dai consulenti esterni sono comunicati tramite apposita relazione all Organismo di Vigilanza per le opportune osservazioni e valutazioni. L Organismo di Vigilanza, alla luce dei risultati ispettivi di cui sopra, propone l eventuale aggiornamento del Modello o delle procedure previste per la sua attuazione, previa condivisione con il Responsabile della sicurezza del GRUPPO SIRAP GE- MA. 91
96 IV. REATI TRANSNAZIONALI, DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (art. 10 L. 146/2006, art. 24-ter e art. 25-octies del Decreto) 25. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio Ai sensi dell art. 6 del Decreto nell ambito delle attività che comportano possibili contatti anche indiretti con organizzazioni criminali organizzate sono individuate, presso la Società, le seguenti operazioni a rischio, nello svolgimento o nell esecuzione delle quali possono essere commessi i reati di cui all art. 10 della Legge 146/2006 e agli artt. 24-ter e 25-octies del Decreto: a) qualifica, valutazione e negoziazione dei fornitori di beni e servizi, compresi gli appalti; b) operazioni di valutazione della clientela, assegnazione dei limiti di credito; c) definizione delle condizioni economico-finanziarie nei rapporti commerciali; d) selezione e gestione del personale; e) gestione dei rapporti con le imprese appaltatrici nell esecuzione dei contratti; f) gestione del patrimonio immobiliare civile ed industriale; g) gestione delle risorse finanziarie e della tesoreria, degli incassi e dei pagamenti; h) acquisto di servizi di ritiro e smaltimento dei rifiuti derivanti dal ciclo produttivo; i) gestione dei rapporti intercompany; j) operazione di selezione e qualifica dei trasportatori, definizione delle tariffe di trasporto e delle condizioni contrattuali; k) gestione della fiscalità. 92
97 26. Principi per la redazione delle procedure per la prevenzione dei reati Sono adottate specifiche procedure per la formazione e l attuazione delle decisioni della Società. La formazione e l attuazione delle decisioni degli amministratori sono disciplinate dai principi e dalle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge e dell atto costitutivo Le procedure sono costantemente aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell Organismo di Vigilanza Per ciascuna delle operazioni di carattere significativo individuate nel 25 sono previste specifiche procedure, in forza delle quali: a) siano ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate; b) non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno; c) i documenti riguardanti l attività di impresa siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza; d) l accesso ai documenti, di cui al punto precedente, già archiviati sia sempre motivato e consentito solo al soggetto competente in base alle norme interne, o a suo delegato, al Collegio Sindacale, o organo equivalente, alla società di revisione, se nominata, e all Organismo di Vigilanza; e) la scelta di consulenti tecnici o collaboratori esterni, ancorché selezionati localmente, avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza e in riferimento a essi sia motivata la scelta; f) non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti o a soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e non conformi all incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragione- 93
98 volezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe; g) eventuali sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l attività svolta e con le responsabilità affidate; h) la Società, ai fini dell attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, si avvalga di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e correttezza conformi alla disciplina dell Unione Europea; i) in caso di profili di anomalia nei rapporti finanziari con il fornitore o con il cliente - in relazione alle modalità, al luogo o al destinatario del pagamento - il rapporto sia mantenuto solo previo parere favorevole dell Organismo di Vigilanza; j) ogni rapporto con le controparti acquirenti o venditrici sia documentato per iscritto ed autorizzato esclusivamente da soggetto dotato di idonei poteri secondo un sistema di deleghe e procure coerente con le responsabilità operative e gestionali; k) le condizioni commerciali siano fissate da processi decisionali trasparenti e ricostruibili nel tempo, e siano autorizzate esclusivamente da soggetti dotati di idonei poteri secondo un sistema di deleghe e procure coerente con le responsabilità organizzative e gestionali; l) le condizioni commerciali ed i rapporti con i clienti siano integralmente documentati in forma cartacea e/o elettronica, protetta da misure idonee a garantire l identificazione dell autore, la sicurezza delle informazioni e la tracciabilità dei movimenti; m) i dati e le informazioni raccolti su clienti e fornitori siano completi e aggiornati, in modo da garantire la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi e una puntuale valutazione e verifica del loro profilo L Organismo di Vigilanza cura che le procedure di cui al paragrafo precedente siano idonee al rispetto delle prescrizioni in esso contenute. L Organismo di Vigilanza propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni di cui sopra e delle relative procedure di attuazione. 94
99 26.5. Sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe alle procedure previste dal Modello nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea di rispetto delle procedure. In tale evenienza, è inviata immediata informazione all Organismo di Vigilanza e, in ogni caso, è richiesta la successiva ratifica da parte del soggetto competente. 27. Elementi essenziali delle procedure per la formazione e l attuazione delle decisioni relative alle operazioni a rischio Per tutte le operazioni di carattere significativo concernenti la valutazione, qualifica e selezione dei fornitori di beni e servizi, compresi gli appalti, selezione e qualifica dei trasportatori, definizione delle tariffe di trasporto e delle condizioni contrattuali, le procedure devono necessariamente prevedere quanto segue: a) sia formalizzato il processo di selezione e valutazione del fornitore e del trasportatore, nonché della gestione del rapporto con il medesimo; b) sia individuato per ciascuna fase di selezione, valutazione e gestione del fornitore e del trasportatore un responsabile interno e i livelli autorizzativi di formazione e attuazione delle decisioni; c) siano preventivamente identificati e costantemente aggiornati indici di rischio di reato e di possibili anomalie in relazione a ciascuna categorie di fornitori e trasportatori, ispirati alle indicazioni fornite delle Autorità italiane e internazionali impegnate nella lotta alla criminalità organizzata; d) per le fasi di selezione e di valutazione del fornitore e del trasportatore siano individuati idonei criteri e modalità di scelta del fornitore e del trasportatore che garantiscano un processo comparativo degli offerenti, sulla base di almeno due offerte concorrenti. Qualora il processo comparativo non sia possibile o sia giudicato non necessario, la funzione acquisti competente lo segnali al livello gerarchico superiore, dando adeguata motivazione; e) siano stabilite idonee modalità di raccolta e conservazione della documentazione relativa al processo di selezione, valutazione e gestione del fornitore e del trasportatore; 95
100 f) in ogni caso, sia predisposto, per ciascuna area di competenza, dalle funzioni competenti, e approvato dal Direttore Generale, un elenco di fornitori qualificati e un elenco di trasportatori qualificati. Qualora sia necessario rivolgersi a nuovi fornitori o trasportatori, essi siano preventivamente qualificati ed inseriti nell elenco. La qualifica del fornitore e del trasportatore sia sempre valutata anche alla luce della reputazione e affidabilità del soggetto sul mercato, dell esito positivo degli adempimenti richiesti dalla normativa antimafia, nonché dell adesione del fornitore a valori comuni a quelli espressi dal Codice Etico della Società; g) l elenco di fornitori qualificati e l elenco di trasportatori qualificati sia aggiornato periodicamente, o almeno annualmente, e in ogni caso in occasione di nuovi approvvigionamenti di rilevante entità; h) ogni rapporto con i fornitori e trasportatori sia disciplinato da contratto scritto, sottoscritto esclusivamente dal soggetto dotato di idonei poteri secondo il sistema di deleghe e procure vigente, nel quale sia chiaramente prestabilito il prezzo del bene o della prestazione da ricevere o i criteri per determinarlo; i) i contratti di approvvigionamento che possano presentare carattere inusuale o a- nomalo per tipologia o oggetto della richiesta, anche alla luce degli indici di rischio e anomalia individuati ai sensi della lettera c), siano sempre preventivamente valutati e autorizzati dall Amministratore Delegato della Società. In quest ultimo caso, la conclusione dei contratti e le motivazioni a sostegno degli stessi siano comunicati all Organismo di Vigilanza; j) in caso di dubbio sulla qualifica o sulla permanenza della qualifica in capo al fornitore o trasportatore oppure in caso di sopravvenienza di profili di anomalia nei rapporti con il fornitore o trasportatore o nella tipologia delle richieste da questi avanzate, la commessa sia assegnata o il rapporto sia mantenuto solo previa e- spressa autorizzazione dell Amministratore Delegato e previo parere favorevole dell Organismo di Vigilanza; k) chiunque ne sia a conoscenza segnali immediatamente all Organismo di Vigilanza oppure al proprio superiore gerarchico, che riferirà all Organismo di Vigilanza, e- ventuali anomalie nelle prestazioni dovute dal fornitore o dal trasportatore, discordanze significative o ripetute tra materiale o servizio ricevuto rispetto a quanto 96
101 concordato o particolari richieste avanzate dal fornitore o dal trasportatore alla Società; l) nei contratti che regolano i rapporti con i fornitori e con i trasportatori sia valutata l opportunità, secondo quanto previsto dal 5 della Parte Generale, di prevedere apposite clausole che richiamano gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal Decreto e dal rispetto del presente Modello e delle sue parti integranti, nonché l obbligo di ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell Organismo di Vigilanza della Società; m) sia adottata, in quanto compatibile con la tipologia di bene o servizio acquistato, una politica di rotazione dei fornitori e dei trasportatori Per tutte le operazioni di valutazione della clientela, assegnazione dei limiti di credito, e di definizione delle condizioni economico-finanziarie nei rapporti commerciali, la procedura deve necessariamente prevedere quanto segue: a) ogni rapporto di cessione di beni o servizi sia disciplinato da contratto scritto, sottoscritto esclusivamente dal soggetto dotato di idonei poteri secondo il sistema di deleghe e procure vigente, nel quale sia chiaramente prestabilito il prezzo del bene o della prestazione da effettuare o i criteri per determinarlo; b) siano previste modalità e limiti per la concessione di sconti commerciali rispetto al listino prezzi della Società, anche tenendo conto delle oscillazioni dei prezzi di mercato; c) non vi sia identità soggettiva fra coloro che propongono, coloro che autorizzano la concessione del credito al cliente, coloro che devono dare evidenza contabile dell operazione e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno; d) siano stabiliti limiti alla concessione di credito alla clientela da parte della Direzione Amministrativa mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti alle competenze gestionali e alle responsabilità organizzative affidate; le operazioni che superino la soglia quantitativa siano preventivamente valutate e approvate dal Comitato Controllo Crediti. Il Comitato Controllo Crediti rediga a tal fine appositi verbali delle proprie riunioni contenenti le motivazioni delle decisioni. In caso di 97
102 parere negativo del Comitato Crediti le operazioni siano valutate e approvate dal Direttore Generale; e) l affidamento della clientela sia sempre subordinato a una valutazione generale della affidabilità finanziaria e della consistenza patrimoniale del cliente, svolta attraverso la raccolta di informazioni da fonti interne (struttura e organizzazione della Società, protesti, visure ipotecarie e catastali, ecc.) e da fonti esterne, ricorrendo a banche dati ufficiali aggiornate (ad es. Cerved). In caso di rilascio di garanzie personali da parte di terzi a favore dei clienti, siano effettuati accertamenti idonei sul soggetto garante, individuando indici di rischio o anomalia; f) le operazioni di affidamento della clientela siano documentate a cura della funzione proponente e, una volta approvate, siano registrate nell anagrafica clienti in conformità ai principi di correttezza professionale; g) siano effettuati controlli periodici da parte del Comitato Controllo Crediti sugli affidamenti in essere anche in relazione all esposizione aggiornata del cliente; h) qualora l esposizione del cliente superi i parametri indicati dalle procedure interne, la fornitura sia bloccata, salva diversa valutazione del Comitato Controllo crediti, opportunamente motivata; i) chiunque ne sia a conoscenza segnali immediatamente all Organismo di Vigilanza oppure al proprio superiore gerarchico, che riferirà all Organismo di Vigilanza, e- ventuali anomalie nelle prestazioni dovute al cliente, discordanze significative o ripetute tra materiale ceduto o servizio prestato rispetto a quanto concordato o particolari richieste avanzate dal cliente alla Società; j) in ogni caso, qualora sopravvengano profili di anomalia nei rapporti con il cliente o nella tipologia delle richieste da questi avanzate, il rapporto sia mantenuto solo previa espressa autorizzazione del Direttore Generale e/o Amministratore Delegato e previo parere favorevole dell Organismo di Vigilanza; k) siano predeterminati criteri di selezione e valutazione dei distributori, grossisti ed agenti avuto riguardo a specifici indici di rischio e anomalia. Nei contratti che regolano i rapporti con tali soggetti sia valutata l opportunità, secondo quanto previsto dal 5 della Parte Generale, di prevedere apposite clausole che richiamano gli 98
103 adempimenti e le responsabilità derivanti dal Decreto e dal rispetto del presente Modello e delle sue parti integranti, nonché l obbligo di ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell Organismo di Vigilanza della Società Per tutte le operazioni concernenti la selezione e gestione del personale la procedura deve necessariamente prevedere quanto segue: a) sia definito un budget degli organici approvato dall Amministratore Delegato; b) le funzioni che richiedono la selezione e assunzione del personale, in conformità al budget di cui al punto precedente, formalizzino la richiesta al Servizio Risorse Umane del Gruppo SIRAP GEMA mediante modulistica specifica; c) la richiesta sia autorizzata dal responsabile competente secondo le procedure interne; d) le richieste di assunzione fuori dai limiti indicati nel budget siano motivate e debitamente autorizzate in accordo con le procedure interne; e) siano richiesti ai fini dell assunzione l eventuale permesso di soggiorno nonché il certificato del casellario giudiziale e il certificato relativo ai carichi penali pendenti, anche mediante autocertificazione, e siano preventivamente accertati e valutati a cura della funzione che seleziona il personale i rapporti, diretti o indiretti, tra il candidato e la Pubblica Amministrazione; f) chiunque sia a conoscenza o sia in possesso di elementi oggettivi idonei a sostenere un legittimo sospetto che dipendenti o collaboratori della Società appartengano a gruppi criminali organizzati ne dia immediata comunicazione all Organismo di Vigilanza. La segnalazione possa avvenire anche in forma anonima; g) la valutazione dei candidati sia formalizzata in apposita documentazione di cui è garantita l archiviazione a cura del Servizio Risorse Umane del Gruppo SIRAP GE- MA Per tutte le operazioni concernenti la gestione dei rapporti con le imprese appaltatrici nell esecuzione dei contratti, la procedura deve necessariamente prevedere quanto segue: 99
104 a) ciascuna direzione responsabile assicuri la corrispondenza delle opere ai progetti predisposti; b) siano predisposte a cura delle direzioni responsabili misure di controllo idonee a monitorare costantemente i lavori appaltati; c) sia attuato un metodo di consuntivazione periodica dei lavori appaltati; d) siano formalizzate istruzioni operative per la rilevazione e contabilizzazione dei lavori appaltati a terzi Per tutte le operazioni concernenti la gestione del patrimonio immobiliare civile ed industriale la procedura deve necessariamente prevedere quanto segue: a) siano identificati i ruoli e le responsabilità dei soggetti e delle funzioni competenti all elaborazione dei piani di dismissione, acquisizione e sviluppo immobiliare e siano chiaramente descritte le attività assegnate a ciascuna funzione competente; b) il processo di valutazione dell acquirente o del venditore e di qualifica e selezione di soggetti terzi coinvolti nell attività di acquisizione, sviluppo e vendita immobiliare sia sempre subordinato a una valutazione generale della affidabilità finanziaria e della consistenza patrimoniale del cliente, svolta attraverso la raccolta di informazioni da fonti interne (struttura e organizzazione della Società, protesti, visure ipotecarie e catastali, reputazione sul mercato, ecc.) e da fonti esterne, ricorrendo a banche dati ufficiali aggiornate (ad es. Cerved). Ove possibile, sia acquisito il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio con l attestazione (antimafia) che nulla osta ai fini dell art. 10 della Legge 575/1965 dei soggetti coinvolti nelle attività di acquisizione e dismissione immobiliare Per tutte le operazioni concernenti l acquisto di servizi di ritiro e smaltimento dei rifiuti derivanti dal ciclo produttivo, si applicano le previsioni previste dal precedente Per tutte le operazioni concernenti la gestione delle risorse finanziarie e della tesoreria, degli incassi e dei pagamenti, la procedura deve necessariamente prevedere quanto segue: a) qualunque transazione finanziaria presupponga la conoscenza della identità, della sede e della natura giuridica della controparte che esegue o riceve il pagamento; 100
105 b) per tutte le operazioni a rischio individuate nel 25 siano vietati pagamenti in contanti, salvo autorizzazione espressa, anche attraverso l indicazione di categorie di spesa, da parte della Direzione Amministrativa e previo parere dell Organismo di Vigilanza; c) per tutte le operazioni a rischio individuate nel 25, valgono le prescrizioni previste dal della Sezione I della Parte Speciale relativa a Reati contro la Pubblica Amministrazione Per la gestione delle operazioni intercompany la procedura deve necessariamente prevedere quanto segue: a) la Società si doti di una specifica procedura per la gestione delle operazioni con parte correlate; b) siano classificate le attività interne svolte dalle direzioni aziendali coinvolte nella definizione, gestione e formalizzazione delle operazioni e dei contratti intercompany; c) ciascuna operazione intercompany avvenga sulla base di documentazione autorizzata da soggetti dotati di idonei poteri; d) siano formalizzate le responsabilità e le modalità operative di svolgimento delle attività di definizione, gestione e formalizzazione delle operazioni intercompany (individuazione dei servizi da svolgere/beni, definizioni del prezzo/modalità e criteri di determinazione dello stesso, modalità di pagamento, ecc.) Per la gestione della fiscalità la procedura deve necessariamente prevedere quanto segue: a) gli studi legali e/o i consulenti esterni che supportano la Società nelle attività di gestione degli aspetti fiscali e del contenzioso fiscale siano individuati secondo quanto previsto dai principi generali di cui al precedente 16.3), lettere e) e f). Il rapporto con il consulente esterno è formalizzato in un contratto che prevede apposite clausole che richiamino gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal Decreto e dal rispetto del presente Modello e delle sue parti integranti, nonché l obbligo di ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell Organismo di Vigilanza; 101
106 b) eventuali pareri rilasciati relativi ad aspetti fiscali di operazioni prospettate che evidenzino significative criticità siano trasmessi all Organismo di Vigilanza; c) una sintesi dei contenziosi (processuali e non processuali) relativi a cartelle esattoriali, degli avvisi di liquidazione e degli provvedimenti emanati dall Amministrazione Finanziaria e/o dall Agente della Riscossione (con indicazione di adeguatezza delle strutture del servizio e di eventuale adesione a condoni fiscali) siano trasmessi all Organismo di Vigilanza; d) la Società si doti di una policy di gruppo sul transfer pricing; le modifiche alla policy e la transfer pricing documentation predisposta annualmente per gli adempimenti fiscali siano trasmesse all Organismo di Vigilanza. 102
107 V. REATI CONTRO L INDUSTRIA E IL COMMERCIO (art. 25-bis. 1. del Decreto) 28. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio Ai sensi dell art. 6 del Decreto, nell ambito: delle attività che possono comportare la violazione di titoli di proprietà industriale altrui; delle attività di vendita e distribuzione di prodotti che possano comportare un inganno della controparte contrattuale circa le caratteristiche essenziali del prodotto; delle attività che possano comportare pratiche di concorrenza sleale; sono individuate, presso la Società, le seguenti operazioni a rischio, nello svolgimento o nell esecuzione delle quali possono essere commessi i reati di cui all art. 25-bis 1. del Decreto: a) attività di ricerca, sviluppo di nuovi prodotti e idee innovative; b) gestione di marchi e brevetti; c) vendita e distribuzione dei prodotti, incluse le attività di descrizione e certificazione del prodotto, delle sue qualità, quantità, performances, ivi comprese le dichiarazioni di origine preferenziale dei beni venduti; d) gestione dei rapporti con concorrenti; e) gestione degli acquisti di prodotti per isolamento commercializzati a completamento di gamma, di parti di ricambio e componenti per ammodernamento di impianti e macchinari. 29. Principi per la redazione delle procedure per la prevenzione dei reati contro l industria e il commercio Sono adottate specifiche procedure per la formazione e l attuazione delle decisioni della Società. La formazione e l attuazione delle decisioni degli amministratori sono disciplinate dai principi e dalle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge e 103
108 dell atto costitutivo Per ciascuna delle operazioni di carattere significativo individuate nel 28 sono previste specifiche procedure, in forza delle quali: a) siano ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate; b) non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno; c) l accesso ai dati della Società sia conforme al D. Lgs. n. 196/ 2003 e successive modifiche e integrazioni, anche regolamentari; l accesso e l intervento sui dati della Società sia consentito esclusivamente alle persone autorizzate; sia garantita la riservatezza nella trasmissione delle informazioni; d) i documenti riguardanti l attività di impresa siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza; e) qualora il servizio di archiviazione e/o conservazione dei documenti sia svolto, per conto della Società, da un soggetto ad essa estraneo, il servizio deve essere regolato da un contratto nel quale si preveda, tra l altro, che il soggetto che presta il servizio alla Società rispetti specifiche procedure di controllo idonee a non permettere la modificazione successiva dei documenti archiviati, se non con apposita evidenza; f) l accesso ai documenti già archiviati, di cui alle due lettere precedenti, sia sempre motivato e consentito solo alle persone autorizzate in base alle norme interne, al Collegio Sindacale, o organo equivalente, alla società di revisione e all Organismo di Vigilanza; g) la scelta di consulenti esterni, ancorché selezionati localmente, avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza e, in riferimento a essi, sia motivata la scelta; h) non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti o a soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla 104
109 Società e non conformi all incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe; i) eventuali sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l attività svolta e con le responsabilità affidate; j) i rapporti con i clienti siano improntati ai principi della trasparenza, correttezza e buona fede e del rispetto delle condizioni contrattuali pattuite; k) le condizioni commerciali siano fissate da processi decisionali ricostruibili nel tempo e siano autorizzate esclusivamente da soggetti dotati di idonei poteri secondo un sistema di deleghe e procure coerente con le responsabilità organizzative e gestionali; l) i rapporti con i concorrenti siano leali e rispettosi della libertà di iniziativa economica altrui; m) i prodotti fabbricati e/o commercializzati dalla Società siano conformi agli standard imposti dalla normativa di settore; n) i prodotti commercializzati e i procedimenti sviluppati dalla Società non ledano i diritti di proprietà industriale altrui; o) sia garantita la trasparenza e veridicità delle informazioni fornite al mercato sui prodotti sviluppati e commercializzati dalla Società; p) sia assicurato un sistematico aggiornamento degli standard contrattuali a tutela della proprietà industriale coerenti con le evoluzioni della normativa vigente Le procedure sono costantemente aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell Organismo di Vigilanza L Organismo di Vigilanza cura che le procedure di cui al paragrafo precedente siano idonee al rispetto delle prescrizioni in esso contenute. L Organismo di Vigilanza propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni di cui sopra e delle relative procedure di attuazione Sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe alle procedure 105
110 previste dal Modello nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea di rispetto delle procedure. In tale evenienza, è inviata immediata informazione all Organismo di Vigilanza e, in ogni caso, è richiesta la successiva ratifica da parte del soggetto competente. 30. Elementi essenziali delle procedure per la formazione e l attuazione delle decisioni relative alle operazioni a rischio Per le operazioni relative alla gestione degli acquisti di prodotti per isolamento commercializzati a completamento di gamma, di parti di ricambio e componenti per ammodernamento di impianti e macchinari, la procedura deve necessariamente prevedere quanto segue: a) per tutte le operazioni concernenti la valutazione, qualifica e selezione dei fornitori di beni e servizi si applichino le prescrizioni previste dal e seguenti della Sezione IV della Parte Speciale del presente Modello; b) i contratti sottoscritti con i fornitori di materie prime, semilavorati, componenti, parti di ricambio o prodotti contengano, tra le altre, specifiche clausole di tutela della Società a garanzia della qualità del bene e della titolarità di eventuali marchi/brevetti/diritti di proprietà industriale, acquisendo la relativa documentazione. Nel caso di prodotti non marchiati o brevettati dal fornitore deve essere acquisita l attestazione di non violazione di diritti di terzi. Ove possibile, devono essere inserite clausole volte ad assicurare l impegno da parte del fornitore di comunicare senza indugio eventuali contestazioni provenienti da terzi circa la titolarità di diritti di proprietà industriale o segni distintivi, o contestazioni di altri acquirenti circa le caratteristiche o i segni distintivi dei beni forniti; c) nel caso di utilizzo/impiego di beni protetti da altrui diritti di proprietà industriale, sia richiesta al titolare l autorizzazione all utilizzo/impiego del suddetto bene, tramite la sottoscrizione di un idoneo contratto di licenza o di trasferimento di tecnologia; d) la Società si impegni, adottando standard contrattuali coerenti con la normativa di settore vigente, al rispetto di eventuali accordi di segretezza aventi a oggetto il 106
111 know how del fornitore; e) nel caso in cui il bene richiesto al fornitore sia da realizzarsi sulla base di schede tecniche o altri tipi di capitolato consegnati dalla Società, sia fatto espresso divieto al fornitore di modificare, sostituire o comunque alterare le componenti del bene senza il previo consenso espresso della Società; f) in caso di sospetta violazione da parte di un fornitore di marchi e altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, registrati, nazionali o esteri, la Società proceda e/o imponga al fornitore di procedere a tutti gli opportuni accertamenti per verificare la violazione prima dell inserimento della materia prima o del componente nel proprio ciclo produttivo; laddove la sospetta violazione sia eccepita dal terzo dopo l inserimento della materia prima o del componente nel proprio ciclo produttivo, la Società chieda al fornitore di attivarsi affinché, a spese del fornitore, la violazione sia eliminata e/o sia concessa alla Società idonea licenza. La Società adotta, inoltre, specifiche previsioni contrattuali di manleva da parte dei propri fornitori per le ipotesi di sospetta o acclarata violazione da parte del fornitore di proprietà intellettuale di terzi; g) nel caso di acclarata violazione della proprietà intellettuale di terzi e di mancanza di un accordo con il terzo che consenta alla Società il legittimo uso della proprietà intellettuale di quest ultimo, la Società deve interrompere i rapporti con il fornitore e ritirare il bene dalla produzione; dell evento dovrà essere data immediata notizia all Organismo di Vigilanza Per le operazioni relative all attività di ricerca, sviluppo di nuovi prodotti e idee innovative e di gestione di marchi e brevetti, la procedura deve necessariamente prevedere quanto segue: a) sia sempre preventivamente verificato, attraverso una ricerca di anteriorità o con le modalità ritenute più opportune, che l idea utilizzata in una o più parti del prodotto, la composizione del prodotto, il procedimento produttivo impiegato, le attrezzature impiegate e il prodotto finale non siano la riproduzione di disegni e modelli, invenzioni, processi brevettati o registrati, nazionali o esteri, di proprietà altrui. 107
112 In caso di sospetta violazione, la Società procede a tutti gli opportuni accertamenti per verificare la violazione prima di immettere in commercio il prodotto o di procedere alla domanda di brevetto; dell evento è data immediata notizia all Organismo di Vigilanza; b) la funzione Qualità e Laboratori curi lo svolgimento delle verifiche di cui alle lettere precedenti e assicuri che tutti gli atti, le richieste e le comunicazioni finalizzate al deposito delle domande di brevetto e di registrazione di marchio siano complete e veritiere, nonché firmate solo da coloro dotati di idonei poteri; c) le prescrizioni di cui alla lettera precedente siano adottate anche in casi di registrazione dei marchi; d) le prescrizioni di cui alla lettera a) che precede siano adottate, ove possibile, anche con riferimento alle innovazioni tecnologiche e al Know how aziendale che non abbiano i requisiti per accedere al regime del brevetto o che la Società intende mantenere in regime di segreto; e) sia adottato un registro di tutti i brevetti nella titolarità della Società al fine di provvedere al monitoraggio delle scadenze di tutela degli stessi e procedere, ove opportuno, al loro rinnovo; f) qualora successivamente alla fabbricazione o alla messa in commercio di un prodotto sia accertata la violazione di privative industriali altrui, ai sensi della normativa italiana ed europea, la Società si attiva immediatamente affinché la violazione sia eliminata e/o sia concessa alla Società idonea licenza di uso da parte del terzo. Se siffatte soluzioni non siano possibili o non siano convenienti, la Società ritiri il prodotto dal mercato; dell evento sia data immediata notizia all Organismo di Vigilanza; g) gli studi legali e/o i consulenti esterni che supportano la Società nelle attività di monitoraggio e tutela dei marchi e brevetti della Società siano individuati in base ai requisiti di professionalità ed esperienza. Il rapporto con il consulente esterno è formalizzato in un contratto che prevede apposite clausole che indicano chiare responsabilità in merito al mancato rispetto della presente Parte Speciale del Modello Società. 108
113 30.3. Per le operazioni relative all attività di vendita e distribuzione dei prodotti, con particolare riferimento alle attività di descrizione e certificazione del prodotto, delle sue qualità, quantità, performances, ivi comprese le dichiarazioni di origine preferenziale dei beni venduti, la procedura deve necessariamente prevedere quanto segue: a) sia fatto assoluto divieto di realizzare prodotti caratterizzati da certificazioni di conformità mendaci; b) il rapporto con gli enti certificatori sia improntato alla massima trasparenza e correttezza, evitando atti o comportamenti idonei ad alternarne il giudizio al fine di ottenere il riconoscimento dell attestazione delle caratteristiche del prodotto; c) la funzione Qualità e Laboratori definisca i criteri per il controllo dei prodotti, al fine di prevenire la messa in produzione di prodotti non conformi alla normativa di settore e alle caratteristiche del prodotto dichiarate al consumatore; d) sia garantita l identificazione e la rintracciabilità del prodotto durante tutte le fasi produttive; e) le informazioni relative alla qualità del prodotto lungo tutto il processo produttivo siano registrate e gestite; f) siano definite dalla Direzione Generale le linee guida commerciali, le modalità di instaurazione della relazione con il cliente nonché le modalità di proposta dell offerta; g) l offerta non contenga attestazioni di qualità o performance, anche ulteriori rispetto a quelle richieste dai parametri normativi, che non siano oggettivamente verificabili; h) la Direzione Generale, per il tramite delle funzioni commerciali e con il supporto della funzione Qualità e Laboratori, monitori i prodotti sul mercato anche attraverso l analisi delle segnalazioni effettuate dai clienti; i) le eventuali non conformità di prodotto segnalate alla Società dai clienti siano prontamente investigate e risolte, al fine di evitare la commercializzazione di prodotti con caratteristiche difformi a quanto riportato sulla confezioni o non rispondenti a parametri normativi; j) in fase di lancio di un nuovo prodotto tutte le comunicazioni al mercato o ai clien- 109
114 ti siano autorizzate dall Amministratore Delegato; k) le dichiarazioni di origine preferenziale siano rilasciate da soggetto munito di idonei poteri, sulla base di verifiche volte ad attestare l origine del prodotto oppure a seguito di ottenimento di idonea certificazione IVO (Informazione Vincolante in materia di Origine) Per le operazioni relative alla gestione dei rapporti con concorrenti: a) i destinatari del presente Modello siano tenuti al rispetto della normativa in materia antitrust. Si individuano, in particolare, le seguenti attività o situazioni, nell ambito delle quali è possibile che si concretizzi il rischio di commissione di uno dei reati rilevanti per la Società ai sensi dell art. 25-bis.1 Del Decreto: - le intese (accordi, pratiche concordate, deliberazioni di associazioni di imprese); - le relazioni con i concorrenti (fissazione di prezzi e di condizioni contrattuali, ripartizione dei mercati e della clientela, limitazioni alla produzione e agli accessi al mercato); - la partecipazione ad associazioni di categoria; - gli accordi verticali; - abuso di posizione dominante; b) il Responsabile Affari Legali e Societari del Gruppo SIRAP GEMA informi immediatamente l Organismo di Vigilanza in merito a violazioni o presunte violazioni alla normativa antitrust di cui venga a conoscenza. 110
115 VI. DELITTI IN MATERIA DI DIRITTO DI AUTORE (art. 25-novies del Decreto) 31. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio Ai sensi dell art. 6 del Decreto nell ambito delle attività che possono comportare la violazione del diritto di autore, sono individuate, presso la Società, le seguenti operazioni a rischio, nello svolgimento o nell esecuzione delle quali possono essere commessi i reati di cui all art. 25-novies del Decreto: comunicazione o messa a disposizione del pubblico di immagini o testi; operazioni di acquisto, utilizzo, sviluppo interno di hardware e software e di gestione di licenze d'uso; gestione delle informazioni incluse in banche dati di terzi. 32. Principi per la redazione delle procedure per la prevenzione dei delitti in materia di diritto di autore Sono adottate specifiche procedure per la formazione e l attuazione delle decisioni della Società. La formazione e l attuazione delle decisioni degli amministratori sono disciplinate dai principi e dalle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge e dell atto costitutivo Per ciascuna delle operazioni di carattere significativo individuate nel 31 sono previste specifiche procedure, in forza delle quali: a) siano ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate; b) non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno; c) l accesso ai dati della Società sia conforme al D. Lgs. n. 196 del 2003 e successi- 111
116 ve modifiche e integrazioni, anche regolamentari; l accesso e l intervento sui dati della Società sia consentito esclusivamente alle persone autorizzate; sia garantita la riservatezza nella trasmissione delle informazioni; d) i documenti riguardanti l attività di impresa siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza; e) la scelta di consulenti esterni, ancorché selezionati localmente, avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza e, in riferimento a essi, sia motivata la scelta; f) non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti o a soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e non conformi all incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe; g) eventuali sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l attività svolta e con le responsabilità affidate; h) i sistemi informativi aziendali siano utilizzati per finalità di natura esclusivamente professionale; i) sia garantito il rispetto della normativa a tutela del diritto di autore Le procedure sono costantemente aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell Organismo di Vigilanza L Organismo di Vigilanza cura che le procedure di cui al paragrafo precedente siano idonee al rispetto delle prescrizioni in esso contenute. L Organismo di Vigilanza propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni di cui sopra e delle relative procedure di attuazione Sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe alle procedure previste dal Modello nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea di rispetto delle procedure. In tale evenienza, è inviata immediata informazione all Organismo di Vigilanza e, in 112
117 ogni caso, è richiesta la successiva ratifica da parte del soggetto competente. 33. Elementi essenziali delle procedure per la formazione e l attuazione delle decisioni relative alle operazioni a rischio Per le operazioni di acquisto, utilizzo, sviluppo interno di hardware e software, di gestione di licenze d'uso e di gestione delle informazioni incluse in banche dati di terzi, le procedure devono necessariamente prevedere quanto segue: a) l accesso ai dati, al sistema informatico aziendale e alla rete sia conforme alle prescrizioni contenute nella Parte Speciale VII Criminalità informatica ; b) la Società comunichi ai dipendenti e ai collaboratori le regole per la gestione delle strumentazioni informatiche, indicando in modo specifico che la destinazione d uso di tali strumenti sia esclusivamente professionale e definita in relazione alle mansioni assegnate; c) misure idonee a evitare che programmi software siano copiati sul computer aziendale da parte degli utenti, ad eccezione di quei programmi per elaboratore disponibili per il download a utilizzo libero; d) misure idonee a evitare che siano istallati sui computer aziendali programmi software non autorizzati dalla funzione Information Technology del Gruppo SIRAP GEMA ( ICT ); e) misure idonee a evitare che siano installati o copiati sui computer aziendali programmi software o opere tutelate dal diritto d'autore su un numero di apparecchi superiore rispetto al numero di licenze acquistate; f) tutti gli acquisti di hardware e software siano regolamentati da specifici contratti siglati dal produttore principale o con fornitori autorizzati dal produttore stesso e riportino specifiche clausole sulla tutela del diritto d autore. Gli acquisti legati al software di processo sono centralizzati presso la funzione ICT, la quale opera nel rispetto delle autorizzazioni previste nelle procedure aziendali; g) tutti gli acquisti di hardware e software legati al governo degli impianti di produzione e alla gestione dei sistemi di laboratorio riportino specifiche clausole a difesa del diritto d autore; h) sia periodicamente verificata a cura della funzione ICT la coincidenza tra il sof- 113
118 tware installato sui computer della Società e il numero di licenze pagate al relativo produttore, nonché a campione tra software installato e autorizzato dalla funzione ICT; i) misure idonee a evitare che siano installate o copiate sui computer aziendali opere (ad esempio libri, riviste, cd, etc) tutelate dal diritto d autore non munite di contrassegno SIAE o con contrassegno contraffatto; j) misure idonee a evitare che siano installati o copiati sui computer aziendali opere, immagini, banche dati di cui vi sia il sospetto che siano tutelate dal diritto di autore senza averne acquisito la licenza o averne pagato i diritti; k) misure idonee a evitare la riproduzione (in modo permanente o temporaneo, totale o parziale), la traduzione, l adattamento, la trasformazione, la distribuzione di programmi software o di banche dati di proprietà di terzi acquisiti in licenza senza preventiva autorizzazione; l) misure idonee a evitare il download di file non attinenti all attività lavorativa; m) misure idonee a evitare il download di documenti senza una preventiva verifica dell assenza di violazione di diritti di privativa altrui. In caso di incertezza, deve essere informata e chiesta autorizzazione alla funzione ICT; n) siano implementati dalla funzione ICT sistemi di controllo atti a monitorare l installazione di file o programmi aventi particolari caratteristiche; o) misure atte a verificare periodicamente che i contenuti in rete siano conformi alle normative vigenti in materia di diritto d autore e diritti connessi all utilizzo delle opere dell ingegno protette; p) misure atte a verificare periodicamente che le licenze di software o di banca dati siano acquistate e utilizzate nel rispetto di quanto previsto dalle condizioni contrattuali; q) i programmi software con licenza d uso siano utilizzati nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente e dalla licenza medesima; r) le banche dati con licenza d uso siano utilizzate nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente e dalla licenza medesima, anche per quanto attiene alla ricerca, estrazione, elaborazione, rielaborazione e pubblicazione dei dati ivi contenuti; 114
119 s) misure idonee a evitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione dei programmi tutelati da licenze d uso; t) sia vietata la connessione, e conseguente consultazione, navigazione, streaming ed estrazione mediante downloading, a siti web che siano da considerarsi illeciti, in quanto riconducibili ad attività di pirateria informatica o in quanto violino le norme dettate in materia di copyright e di proprietà intellettuale; u) siano vietate pratiche di file sharing, attraverso lo scambio e/o la condivisione di qualsivoglia tipologia di file attraverso piattaforme di tipo peer to peer Per le operazioni relative alla comunicazione o messa a disposizione del pubblico di immagini o testi la procedura deve necessariamente prevedere quanto segue: a) le pubblicazioni aziendali, indipendentemente dal tipo di formato e/o di supporto e dal tipo di diffusione, non riportino brani, immagini o altri elementi protetti dal diritto d autore, se non previa acquisizione dei diritti d uso o apposita autorizzazione dei legittimi proprietari; b) tutti i rapporti con società terze o comunque soggetti esterni per la fornitura di immagini o nell ambito di campagne promozionali o pubblicitarie siano regolati da contratti scritti che prevedano specifiche clausole a tutela del diritto d autore e che richiamino le responsabilità derivanti dal Decreto e dal rispetto del presente Modello. Le clausole sono predisposte, o preventivamente condivise, con la funzione Affari Legali e Societari del Gruppo SIRAP-GEMA; c) la Società impieghi preferibilmente immagini sulle quali ha acquistato ogni diritto di uso; d) la Direzione Generale verifichi nelle fasi di ideazione e sviluppo di campagne pubblicitarie che il materiale utilizzato non violi la normativa a tutela del diritto di autore; e) in caso di contenuti immessi in rete ad opera di terzi in nome della Società o di contenuti acquistati dalla Società e immessi in rete, i soggetti terzi garantiscano rispetto delle norme in materia di diritto d autore e degli altri diritti connessi all utilizzo di opere dell ingegno; f) la Direzione Generale verifichi preliminarmente che i file, le immagini o i documenti pubblicati sul sito web della Società non siano tutelati dalla normativa in 115
120 materia di diritto d autore; g) in caso di dubbio circa il libero impiego di immagini o dati in presentazioni o in qualunque forma di pubblicazione, anche a uso interno, il materiale non venga impiegato salvo autorizzazione da parte della funzione Affari Legali e Societari del Gruppo SIRAP-GEMA. 116
121 VII. CRIMINALITÀ INFORMATICA (art. 24-bis del Decreto) 34. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio 34.1 Ai sensi dell art. 6 del Decreto nell ambito delle attività che attraverso l impiego di sistemi informatici della Società consentano di accedere abusivamente a sistemi informatici altrui o di danneggiare sistemi informatici altrui; delle attività di utilizzo di documentazione digitale avente valore certificativo; sono individuate, presso la Società le seguenti operazioni a rischio, nello svolgimento o nell esecuzione delle quali possono essere commessi i reati di cui all art. 25-novies del Decreto: a) gestione dei sistemi informatici e della loro sicurezza; b) gestione dei documenti informatici. 35. Principi per la redazione delle procedure per la prevenzione dei reati societari Sono adottate specifiche procedure per la formazione e l attuazione delle decisioni della Società. La formazione e l attuazione delle decisioni degli amministratori sono disciplinate dai principi e dalle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge e dell atto costitutivo Per ciascuna delle operazioni di carattere significativo individuate nel sono previste specifiche procedure, in forza delle quali: a) siano ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate; b) non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno; 117
122 c) la scelta di consulenti esterni, ancorché selezionati localmente, avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza e, in riferimento a essi, sia motivata la scelta; d) non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti o a soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e non conformi all incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe; e) eventuali sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l attività svolta e con le responsabilità affidate; f) i sistemi informativi aziendali siano utilizzati per finalità di natura esclusivamente professionale; g) sia garantita la sicurezza dei sistemi informatici aziendali; h) sia assicurata la veridicità e l originalità dei documenti informatici della Società Le procedure sono costantemente aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell Organismo di Vigilanza L Organismo di Vigilanza cura che le procedure di cui al paragrafo precedente siano idonee al rispetto delle prescrizioni in esso contenute. L Organismo di Vigilanza propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni di cui sopra e delle relative procedure di attuazione Sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe alle procedure previste dal Modello nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea di rispetto delle procedure. In tale evenienza, è inviata immediata informazione all Organismo di Vigilanza e, in ogni caso, è richiesta la successiva ratifica da parte del soggetto competente. 36. Elementi essenziali delle procedure per la formazione e l attuazione delle decisioni relative alle operazioni a rischio Per le operazioni per le operazioni di gestione dei sistemi informatici e della loro sicu- 118
123 rezza, le procedure devono necessariamente prevedere quanto segue: a) sia vietata la diffusione all esterno della Società di codici di accesso ai sistemi informatici interni o di controparti; b) sia vietato detenere, procurarsi, riprodurre, o diffondere abusivamente codici d accesso o comunque mezzi idonei all accesso a un sistema aziendale protetto da misure di sicurezza; c) sia vietato prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica della Società, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile della funzione aziendale di appartenenza; d) sia vietato utilizzare password di altri utenti aziendali, salvo espressa autorizzazione; e) sia vietato il trasferimento all esterno della Società e/o la trasmissione di file, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà della Società, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento dell attività per cui la trasmissione si renda necessaria; f) sia vietato utilizzare dispositivi tecnici o strumenti software non autorizzati (ad e- sempio virus, worm, troian, spyware, dialer, keylogger, rootkit) atti ad impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi; g) le apparecchiature e le applicazioni informatiche concesse in uso alla Società da parte di terzi siano utilizzate solo in conformità alle istruzioni ricevute e per gli usi consentiti; h) sia vietato distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui in violazione delle istruzioni ricevute dal legittimo proprietario; i) la connessione a internet sia utilizzata per finalità di natura esclusivamente professionale e per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento; j) il sistema informatico garantisca la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati e l identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema; 119
124 k) l accesso al sistema sia selettivo. A tal fine, devono essere predefiniti i requisiti di autenticazione per l accesso al sistema e ai dati. I requisiti del profilo utente devono essere assegnati in coerenza con le responsabilità assegnate; l) i codici identificativi per l accesso alle applicazioni ed alla rete siano individuali; m) i criteri e le modalità per la creazione delle password di accesso ai sistemi siano predefiniti; n) sia individuato un sistema di gestione delle credenziali di accesso fisico ai siti ove risiedono i sistemi informativi e le infrastrutture; o) misure idonee al monitoraggio degli accessi abusivi ai locali tecnici; p) gli accessi effettuati dagli utenti, in qualsiasi modalità, ai dati, ai sistemi ed alla rete siano oggetto di verifiche periodiche; q) siano predisposti periodici controlli di sicurezza al fine di garantire la riservatezza dei dati interni alla rete e in transito su reti pubbliche; r) l adozione di meccanismi di tracciatura degli accessi anomali per frequenza, modalità, temporalità alla rete; s) i criteri e le modalità delle attività di back up siano predefiniti; t) l adozione di processi di gestione degli incidenti attraverso piani di Business Continuity e Disaster Recovery Per le operazioni per le operazioni di gestione dei documenti digitali, la procedura deve necessariamente prevedere quanto segue: a) la documentazione aziendale informatica sia gestita nel rispetto delle prescrizioni dettate dai precedenti 16.1 e 16.3 della Parte Speciale Reati societari ; b) misure idonee a evitare che il personale della Società utilizzi firme elettroniche di altri utenti aziendali o acceda ad aree protette in nome e per conto di terzi, salvo espressa autorizzazione del titolare della firma o dell accesso. L autorizzazione deve essere scritta e circoscritta per specifica attività o tipologia di attività e deve essere motivata da ragioni oggettive di impedimento del titolare allo svolgimento personale dell attività; c) sia vietato a chiunque alterare, mediante l utilizzo di firma elettronica altrui o in qualsiasi altro modo, documenti informatici della Società; 120
125 d) sia vietato a chiunque produrre e trasmettere documenti in formato elettronico della Società con dati falsi e/o alterati. 121
126 VIII. REATI AMBIENTALI (art. 25-undecies del Decreto) 37. Politica per l ambiente La protezione dell ambiente è una componente fondamentale della Politica Ambientale del Gruppo SIRAP-GEMA, approvata dalla Direzione aziendale. Il Gruppo SIRAP-GEMA intende contribuire alla protezione dell ambiente attraverso un uso responsabile delle risorse e l adozione delle migliori pratiche disponibili. Il Gruppo SIRAP- GEMA si è impegnato, in particolare: - a prevenire, o se necessario, minimizzare, mitigare e bilanciare gli impatti ambientali generati dalle attività del Gruppo SIRAP-GEMA. Inoltre il Gruppo SIRAP-GEMA promuove la realizzazione di prodotti eco-innovativi, il trasferimento di tecnologie eco-efficienti; - a sostenere e incoraggiare programmi mirati allo sviluppo e all implementazione delle migliori pratiche disponibili secondo schemi riconosciuti e impegni volontari tesi a prevenire i rischi e a favorire il miglioramento continuo, ben oltre la conformità con le leggi e le normative vigenti. La Società è da sempre impegnata ad aumentare il valore aggiunto delle proprie attività, dei propri prodotti e dei propri servizi, nonché le capacità di tutto il personale, operando nel pieno rispetto degli standard ecologici e delle prescrizioni legali applicabili. Tali impegni sono concretizzati nella Politica Ambientale del Gruppo SIRAP-GEMA, che prevede le seguenti regole: - responsabilità di tutta la linea gerarchica del Gruppo SIRAP-GEMA nell attuare la Politica Ambientale ai cui principi guida tutti i dipendenti devono attenersi nello svolgimento della propria mansione; - rispetto del Gruppo SIRAP-GEMA della vigente normativa basando la propria attività sul corretto utilizzo delle risorse, ricercando i migliori standard ecologici nel rispetto dell ambiente e per una responsabilità sociale; 122
127 - risparmio per utilizzare l energia elettrica, termica e tutte le altre forme di energia e risorse disponibili come l acqua in modo responsabile per l ambiente; - monitoraggio costante di tutti i siti del Gruppo SIRAP-GEMA attraverso programmi di gestione per salvaguardare l ambiente; - coinvolgimento di tutti i dipendenti del Gruppo SIRAP-GEMA e imprese terze su programmi di sensibilizzazione e formazione per estendere e rafforzare comportamenti e pratiche professionali nel rispetto dell ambiente; - trasparenza del Gruppo SIRAP-GEMA mettendo a disposizione dei dipendenti e del pubblico i dati disponibili sui programmi di tutela ambientale adottati attraverso una adeguata comunicazione. - miglioramento continuo per l uso di risorse naturali e crescita economica nel lungo periodo, assicurando una migliore qualità di vita per le generazioni presenti e future; - inderogabilità il rispetto di queste regole è inderogabile nel Gruppo SIRAP-GEMA e rappresenta criterio di valutazione per lo sviluppo professionale. 38. Identificazione delle attività a rischio e della normativa di riferimento 38.1 Ai sensi dell art. 6 del Decreto, nell ambito di tutti i settori di attività della Società, delle sue unità produttive e delle sue proprietà immobiliari presenti nel territorio italiano, sono individuate le seguenti attività nell ambito delle quali è possibile la commissione delle categorie di reato di cui all art. 25-undecies del Decreto: 1) Norme in materia di scarichi di acque reflue: - operazioni d identificazione, classificazione e gestione degli scarichi idrici presso i singoli siti aziendali o nella progettazione di nuovi impianti o unità operative; - gestione dei provvedimenti autorizzativi (nuove richieste, modifiche, rinnovi, cessazione); - operazioni d identificazione e monitoraggio di rispetto dei parametri oggetto di autorizzazione; 123
128 - operazioni di manutenzione degli impianti di trattamento e depurazione delle acque; - gestione delle unità produttive; - operazioni di scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo o scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo. 2) Norme in materia di gestione e traffico dei rifiuti: - attività di trattamento di rifiuti e depositi preliminari; - gestione dei rifiuti sanitari; - operazioni di trasporto, recupero e smaltimento rifiuti; - selezione dei fornitori dei servizi di trasporto e smaltimento dei rifiuti; - operazioni di deposito temporaneo di rifiuti; - attività di vigilanza sulle aree di proprietà o nelle disponibilità della Società; - operazioni di miscelazioni di rifiuti pericolosi appartenenti a categorie CER differenti o con caratteristiche di pericolo diverse; - selezione e gestione dei rapporti informativi con i laboratori terzi incaricati dell analisi dei rifiuti; - operazioni d identificazione della categoria di rifiuto e di certificazione di analisi dei rifiuti; - selezione e gestione dei rapporti con gli appaltatori. 3) Norme in materia di bonifica dei siti: - gestione dei progetti di bonifica; - gestione dei siti dismessi; - operazioni di comunicazione ai sensi dell art 242 del d. lgs. 152/06; - operazioni di manutenzione e controllo delle fognature e degli impianti di depurazione e gestione dei rilasci nel suolo; - operazioni di carico e scarico dei serbatoi contenenti sostanze potenzialmente pericolose; - operazioni di tenuta e manutenzione dei serbatoi interrati; 124
129 - operazioni di manutenzione di vasche interrate e di bacini di contenimento di serbatoi; - gestione delle aree deposito temporaneo con possibilità di percolamento rifiuti liquidi in area non pavimentata; - gestione delle aree di deposito di materiali e combustibili con potenziale rischio di contaminazione del suolo. 4) Norme in materia di emissioni in atmosfera: - gestione e conduzione degli impianti e dei processi che generano emissioni in atmosfera; - operazioni di richiesta, modifica o rinnovo dell autorizzazione alle emissioni in atmosfera; - operazioni di monitoraggio delle emissioni; - operazioni di manutenzione dei sistemi di depurazione e filtrazione e di controllo delle emissioni. 5) Norme a tutela dell ozono stratosferico: - operazioni di manutenzione e assistenza delle apparecchiature di refrigerazione o condizionamento dell'aria; - mappatura e censimento delle sostanze ozono-lesive contenute nelle apparecchiature refrigeranti; - gestione delle verifiche di fughe e operazioni di registrazione delle attività di manutenzione nei libretti di impianto, ove necessarie; - gestione delle fughe di gas da tubazioni e delle perdite. 39. Struttura organizzativa preposta La Società dispone di un'articolazione di funzioni che assicura le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio ambientale. A tal fine, la Società assicura la disponibilità delle risorse umane e finanziarie per acquisire le necessarie competenze specialistiche e per organizzare un efficace presidio 125
130 dei rischi Tutti i soggetti responsabili dell attuazione operativa della Politica Ambientale sono formalmente individuati ed informati in merito alla sfera di poteri e di doveri derivanti dal loro ruolo e alle linee di riporto funzionale e gerarchico La Società definisce uno documento denominato organigramma ambientale, nel quale sono indicati i soggetti incaricati dell attuazione della Politica Ambientale. L organigramma costituisce attuazione e parte integrante del presente Modello I soggetti delegati in base al sistema di deleghe e procure devono informare il proprio delegante circa eventi rilevanti ed eventuali difficoltà o problematiche incontrate nell ambito dello svolgimento delle funzioni delegate e in particolare: ogni specifica circostanza o situazione che renda impossibile, in tutto o in parte, l adempimento degli obblighi che formano oggetto della delega; copia dei verbali di ispezione da parte di enti o autorità di vigilanza e copia dei verbali contenenti le prescrizioni o le disposizioni impartite a seguito dell accertamento di contravvenzioni a carico del delegato È data ampia informazione a tutti coloro che lavorano sotto il controllo dell organizzazione, dei nominativi dei soggetti responsabili dell attuazione operativa della Politica Ambientale La Società assicura che ogni persona che esegue per l organizzazione compiti di gestione o di attuazione della Politica Ambientale abbia acquisito la competenza necessaria mediante appropriata istruzione, formazione o esperienza I direttori di stabilimento sono responsabili della protezione dell ambiente dell intero stabilimento, pertinenze comprese, in accordo con le leggi e i regolamenti vigenti in materia e con le procedure aziendali, e, in particolare, sono dotati di tutti i poteri decisionali e i poteri di spesa per compiere quanto necessario e opportuno per garantire la tutela ambientale in tutte le attività riconducibili allo stabilimento, avvalendosi anche dei servizi messi a disposizione dalla Società in materia di tutela ambientale Ai soli fini di un migliore coordinamento della Politica Ambientale delle società del 126
131 Gruppo SIRAP-GEMA è istituita la figura del Coordinatore dell Ambiente del Gruppo SIRAP-GEMA ( Coordinatore dell Ambiente ), al quale sono affidati i seguenti compiti: (i) supportare i direttori di stabilimento per redigere programmi di attuazione in linea con la Politica Ambientale; (ii) supportare i direttori di stabilimento ai fini della conformità normativa di impianti, macchinari, lavorazioni e procedure del Gruppo SIRAP-GEMA; (iii) individuare, in collaborazione con il Servizio Risorse Umane del Gruppo SIRAP- GEMA, le azioni formative rilevanti in materia di ambiente; (iv) elaborare il reporting sull ambiente; (v) promuovere una comunicazione efficace sull ambiente Al datore di lavoro responsabile dell immobile ove ha sede legale la Società è affidata la gestione del relativo rischio ambientale. 40. Sistema aziendale per il rispetto della Politica Ambientale e degli obblighi normativi La Società si è dotata di un sistema aziendale idoneo all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla normativa vigente e dalle migliori prassi nazionale ed internazionali a tutela dell ambiente La Società si impegna ad adottare standard di individuazione, valutazione e gestione dei rischi ambientali ispirati e il più possibile aderenti a quelli della Norma UNI ISO 14001, nonché procedure che identifichino le responsabilità operative, di reporting e di vigilanza sul rispetto della normativa ambientale, con particolare riferimento alla gestione delle attività a rischio individuate ai fini del presente Modello La Società adotta procedure di controllo finalizzate a monitorare l andamento di tutti gli aspetti ambientali significativi ed a prevenire impatti evitabili (sprechi di risorse, emissioni superiori a quelle ottenibili con la tecnologia a disposizione). La Direzione Generale della Società, avvalendosi del supporto del Coordinatore dell Ambiente de- 127
132 finisce, in particolare, una o più procedure finalizzate a: gestire le attività correlate nel rispetto delle prescrizioni legali applicabili in materia ambientale ed evitando sprechi di risorse e/o impatti evitabili; monitorare periodicamente gli aspetti in modo da tenerne sotto controllo l andamento nel tempo. Gli aspetti ambientali significativi o comunque migliorabili sono oggetto di programmi di miglioramento, secondo quanto stabilito dalle procedure interne, i cui traguardi sono definiti nell ambito di un processo di sviluppo equilibrato della produttività, della qualità e della sicurezza della Società Tutto il personale della Società collabora alla segnalazione di eventuali anomalie, difformità o non conformità nell applicazione della Politica Ambientale e nella gestione degli aspetti ambientali significativi al fine di prevenire il verificarsi di non conformità e per eliminarne le possibili cause La Società si dota di specifiche procedure aziendali per la gestione delle risorse idriche, la gestione delle risorse energetiche, per l identificazione e la rintracciabilità dei materiali e dei combustibili, per la gestione dei rifiuti, per la gestione delle emissioni in atmosfera, per la gestione del rumore, per la gestione dei serbatoi e delle aree a rischio di contaminazione, per la gestione dei materiali contenenti amianto e per la gestione della manutenzione degli impianti (manutenzione, programmazione della manutenzione, esecuzione dei lavori di manutenzione). Le richiamate procedure costituiranno attuazione del presente Modello. La Società si dota di Linee guida per la gestione delle attività di abbandono di rifiuti su aree di proprietà o nella disponibilità della Società Le singole unità produttive gestiscono le emergenze ambientali secondo quanto stabilito nelle specifiche procedure aziendali che la Società si impegna ad adottare. I direttori di stabilimento verificano in particolare che: tutte le risorse richieste (umane, equipaggiamenti, forniture e materiali, e organizzazioni esterne) siano identificate, quantificate e rese disponibili; 128
133 tutto il personale sia informato dei comportamenti che deve seguire al fine di evitare incidenti ed in caso di emergenza e dei rischi ambientali connessi alle loro attività; il personale coinvolto direttamente nella gestione delle emergenze riceva l addestramento necessario In caso di affidamento a terzi di attività o servizi che comportino un rischio ambientale, la Società predefinisce i criteri di selezione e le responsabilità dei terzi tenendo conto degli aspetti ambientali e impone al terzo l obbligo di segnalare alla Società il verificarsi, nell ambito delle attività o dei servizi affidati, di incidenti che possono determinare un rischio di inquinamento dell ambiente. In particolare, preventivamente all affidamento a terzi dei servizi di trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti e nel caso di contratti per il recupero rifiuti di terzi affidato alla Società, la Società verifica sempre la sussistenza, la validità e la completezza di tutte le autorizzazioni richieste dalla normativa in vigore. Nel contratto che regola i predetti rapporti, la Società inserisce l obbligo del fornitore del servizio di comunicare tempestivamente eventuali variazioni alle autorizzazione in corso di validità. La Società informa i terzi appaltatori della propria Politica Ambientale e delle regole comportamentali che devono adottare. 41. Sistema disciplinare Le violazioni alle prescrizioni della presente Parte Speciale costituiscono illecito disciplinare. Agli illeciti accertati si applica il sistema sanzionatorio di cui al 10 Sistema sanzionatorio della parte generale del presente Modello, che qui si intende integralmente richiamato. 42. Vigilanza, controlli e riesame del sistema La Società si impegna a garantire un controllo sistematico dell applicazione e dell efficacia delle modalità di attuazione della Politica Ambientale, anche attraverso meccanismi idonei a comunicare e diffondere i risultati delle azioni correttive adotta- 129
134 te. La vigilanza sulle tematiche ambientali e sulla corretta esecuzione delle attività ambientali è affidata ai direttori di stabilimento, anche delegando compiti esecutivi a specifiche funzioni operative presso il sito Al fine di integrare il sistema di vigilanza operato dai direttori di stabilimento con la vigilanza sui rischi penali oggetto del presente Modello, il Coordinatore dell Ambiente redige annualmente una Relazione di sintesi scritta all Organismo di Vigilanza della Società contenente un aggiornamento in merito agli esiti dell attività di vigilanza, allo stato di avanzamento degli interventi programmati e agli eventi/incidenti che hanno messo a rischio o provocato danni all ambiente. In caso di gravi violazioni delle disposizioni interne o della normativa ambientale o di eventi/incidenti di cui sia accertato un grave rischio ambientale la comunicazione all Organismo di Vigilanza deve essere immediata. L Organismo di Vigilanza, alla luce dei risultati ispettivi di cui sopra, può proporre l eventuale aggiornamento del Modello o delle procedure previste per la sua attuazione La Società adotta meccanismi di revisione della Politica Ambientale a fronte dell eventuale inefficacia delle azioni correttive e preventive adottate presso tutte le unità operative aziendali L Organismo di Vigilanza, nell ambito delle proprie competenze, conferisce periodicamente mandato a consulenti esterni qualificati, affinché effettuino Audit o analisi volte ad ottenere formale valutazione riguardo alternativamente o congiuntamente ai seguenti aspetti: il presidio e l aggiornamento periodico dei rischi mappati ai fini del presente Modello; il rispetto della normativa in vigore; l adozione e la corretta attuazione delle misure di prevenzione previste dal precedente 40. la corretta metodologia di individuazione, valutazione, misurazione e controllo dei 130
135 rischi ambientali nonché dei meccanismi di aggiornamento di tale metodologia; la conformità delle misure adottate per la prevenzione dei rischi al presente Modello, alla Politica della sicurezza della Società e alla normativa vigente; la conformità delle metodologie e delle misure di prevenzione alla migliore prassi nazionale internazionale per il settore in cui opera la Società. I risultati della valutazione operata dai consulenti esterni sono comunicati tramite apposita relazione all Organismo di Vigilanza per le opportune osservazioni e valutazioni. L Organismo di Vigilanza, alla luce dei risultati ispettivi di cui sopra, propone l eventuale aggiornamento del Modello o delle procedure previste per la sua attuazione. 131
136 Allegato A al Modello di organizzazione, gestione e controllo di Sirap Insulation S.r.l. CODICE ETICO 132
137 INDICE Premessa pag. 134 Destinatari ed ambiti di applicazione «134 Principi etici e di comportamento Principio generale «134 Principio di lealtà e di fedeltà «134 Principi di imparzialità e conflitti di interessi «135 Informazioni riservate e tutela della privacy «135 Tutela della persona «136 Tutela ambientale «137 Tutela del patrimonio aziendale «137 Processi di controllo «137 Tenuta di informativa contabile e gestionale «137 Le norme etiche nei confronti dei terzi Clienti «138 Fornitori «138 Rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Pubbliche Istituzioni «139 Organizzazioni politiche e sindacali «139 Organi di informazione «139 Violazioni del Codice «
138 Premessa Il Gruppo, inteso come società Capogruppo e le società controllate che hanno adottato il presente codice etico (il Codice ), nell ambito delle sue attività e nella conduzione dei suoi affari assume, come principi ispiratori, il rispetto della legge e delle normative dei paesi di riferimento, nonché delle norme interne, in un quadro di integrità, correttezza e riservatezza. Si propone inoltre di conciliare la ricerca della competitività sul mercato con il rispetto delle normative sulla concorrenza e di promuovere, in un ottica di responsabilità sociale e di tutela ambientale, il corretto e funzionale utilizzo delle risorse. La Società si impegna per la diffusione del Codice, il suo periodico aggiornamento e la messa a disposizione di ogni possibile strumento che favorisce la piena applicazione dello stesso. Destinatari ed ambiti di applicazione Le norme del Codice si applicano, senza alcuna eccezione, a tutti i dipendenti del Gruppo e a tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, vi instaurano rapporti e relazioni, od operano per perseguirne gli obiettivi (in seguito i Destinatari ). I Destinatari devono informare adeguatamente i terzi circa gli obblighi imposti dal Codice, esigerne il rispetto e adottare idonee iniziative in caso di mancato adempimento. Principi etici e di comportamento Principio generale I rapporti e i comportamenti, a tutti i livelli, devono essere improntati ai principi di onestà, correttezza, integrità, trasparenza e reciproco rispetto nonché essere aperti alla verifica e basati su informazioni corrette e complete. Principio di lealtà e di fedeltà Il Gruppo mantiene un rapporto di fiducia e di fedeltà reciproca con ciascuno dei suoi dipendenti. 134
139 In tal senso, l obbligo di fedeltà comporta per ogni dipendente il divieto di: 1) assumere occupazioni con rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi, incarichi di consulenza o altre responsabilità per conto dei terzi, senza la preventiva autorizzazione scritta della società di Gruppo di appartenenza; 2) svolgere attività comunque contrarie agli interessi dell impresa o incompatibili con i doveri d ufficio. Infine tutti i dipendenti devono considerare il rispetto delle norme del Codice Etico come parte essenziale delle obbligazioni contrattuali nell ambito del rapporto di fiducia e di fedeltà. Principi di imparzialità e conflitti di interessi I Destinatari devono evitare situazioni e/o attività che possano condurre a conflitti di interesse con quelli del Gruppo o che potrebbero interferire con la loro capacità di prendere decisioni imparziali, nella salvaguardia del miglior interesse dello stesso. Nei rapporti tra il Gruppo e terzi, i Destinatari devono agire secondo norme etiche e legali. I rapporti devono essere gestiti senza ricorrere a mezzi illeciti. Sono esplicitamente proibite pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni di vantaggi personali per sé o per altri. È fatto obbligo di riferire, al proprio superiore, se dipendente, ovvero al referente interno se soggetto terzo, qualsiasi informazione che possa far presumere una situazione di potenziale conflitto con gli interessi del Gruppo. Informazioni riservate e tutela della privacy Le informazioni che hanno carattere di riservatezza, relative a dati o conoscenze che appartengono al Gruppo, non devono essere acquisite, usate o comunicate se non dalle persone autorizzate, generalmente o specificatamente. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo sono considerate informazioni riservate: i progetti di lavoro, compresi i piani commerciali, industriali e strategici, le informazioni riguardo al know-how ed ai processi tecnologici, le operazioni finanziarie, le strategie operative, le strategie di investimento e di disinvestimento, i risultati operativi, i dati personali 135
140 dei dipendenti e le liste di clienti, fornitori e collaboratori. Inoltre, anche nel rispetto della legislazione a tutela della privacy, i Destinatari si devono impegnare a proteggere le informazioni generate o acquisite e ad evitarne ogni uso improprio o non autorizzato. Nell ambito delle informazioni riservate assumono particolare rilievo le informazioni price sensitive, definite come notizie su fatti non di dominio pubblico e idonei, se resi pubblici, a influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari. Tali informazioni, nel rispetto della normativa sull insider trading, non devono in nessun modo essere utilizzate per trarre vantaggi di alcun genere, siano essi diretti o indiretti, immediati o futuri, personali o patrimoniali. La comunicazione all esterno di informazioni price sensitive avviene, secondo le procedure adottate dal Gruppo, esclusivamente da parte dei soggetti autorizzati ed in ogni caso in conformità alle vigenti disposizioni e con l osservanza dei principi della parità e della contestualità informativa. Tutela della persona Il Gruppo, nelle nazioni in cui opera, svolge le proprie attività in armonia con la legislazione vigente a tutela delle condizioni di lavoro. Tutti i Destinatari, nell ambito delle loro mansioni, si impegnano ad una conduzione delle proprie attività che si fondi sulla prevenzione dei rischi e sulla tutela della salute e della sicurezza di sé stessi, dei colleghi e dei terzi. I rapporti tra dipendenti del Gruppo devono essere improntati ai principi di una civile convivenza e devono svolgersi nel rispetto reciproco dei diritti e della libertà delle persone. In particolare, non devono essere fatte discriminazioni o ritorsioni per ragioni di nazionalità, di credo religioso, di appartenenza politica e sindacale, di lingua e di sesso. In tal senso ciascun Destinatario deve attivamente collaborare per mantenere un clima di reciproco rispetto della dignità e della reputazione di ciascuno. I rapporti tra i diversi livelli di responsabilità devono svolgersi con lealtà e correttezza, nel rispetto del segreto d ufficio. I responsabili delle unità organizzative devono esercitare i po- 136
141 teri connessi alla delega ricevuta con obiettività ed equilibrio, curando adeguatamente il benessere e la crescita professionale dei propri collaboratori. A loro volta tutti i dipendenti devono prestare la massima collaborazione verso i loro responsabili, osservando con diligenza le disposizioni di lavoro loro impartite. Tutela ambientale I Destinatari, nello svolgimento delle loro funzioni, si impegnano a rispettare la vigente normativa in materia di tutela e protezione ambientale e promuovono, inoltre, una conduzione delle proprie attività incentrata sul corretto utilizzo delle risorse e sul rispetto dell ambiente. Tutela del patrimonio aziendale Ciascun Destinatario è direttamente e personalmente responsabile della protezione e della conservazione dei beni, fisici e immateriali, e delle risorse, siano esse umane, materiali o immateriali, affidategli per espletare i suoi compiti nonché dell utilizzo delle stesse in modo proprio e conforme all interesse sociale. Nessuno dei beni e delle risorse di proprietà del Gruppo deve essere utilizzato per fini diversi da quelli indicati dalla relativa società del Gruppo. Processi di controllo I Destinatari devono essere consapevoli dell esistenza di procedure di controllo e coscienti del contributo che queste danno al raggiungimento degli obiettivi aziendali e all efficienza. La responsabilità di creare un sistema di controllo interno efficace è comune ad ogni livello operativo; conseguentemente tutti i dipendenti, nell ambito delle funzioni svolte, sono responsabili della definizione, dell attuazione e del corretto funzionamento dei controlli inerenti le aree operative a loro affidate. Tenuta di informativa contabile e gestionale Ogni atto od operazione, di qualsiasi tipo, posto in essere dai Destinatari, si dovrà basare su un adeguata documentazione ed essere ragionevolmente verificabile. 137
142 Le informazioni che confluiscono nei report periodici e/o nella contabilità, sia generale che analitica, devono attenersi ai principi di trasparenza, correttezza, completezza e accuratezza. I Destinatari che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni o trascuratezze della informativa e della documentazione di supporto sono tenuti a riferire i fatti al proprio superiore, se dipendente, ovvero al referente interno, se soggetto terzo. Le norme etiche nei confronti di terzi Clienti Ciascun Destinatario, nell ambito della gestione dei rapporti con i clienti e nel rispetto delle procedure interne, deve favorire la massima soddisfazione del cliente fornendo, tra l altro, informazioni esaurienti ed accurate sui prodotti e i servizi loro forniti, in modo da favorire scelte consapevoli. I Destinatari non devono promettere od offrire pagamenti o beni per promuovere o favorire gli interessi del Gruppo. Omaggi o atti di ospitalità sono permessi solo quando siano tali, per natura e valore, da non poter essere interpretabili come finalizzati ad ottenere un trattamento di favore. Fornitori La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni di acquisto devono essere effettuate sulla base di una valutazione obiettiva e trasparente che tenga conto, tra l altro, del prezzo, della capacità di fornire e garantire servizi di livello adeguato, e anche dell onestà e dell integrità del fornitore. I Destinatari non possono accettare omaggi, regali e simili, se non direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia e purché di modico valore. Qualora un Destinatario riceva da un fornitore proposte di benefici, deve immediatamente riferire al proprio superiore. 138
143 Rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Pubbliche Istituzioni L assunzione di impegni con la Pubblica Amministrazione e con le Pubbliche Istituzioni è riservata esclusivamente alle funzioni aziendali preposte ed autorizzate. I Destinatari non devono promettere od offrire a Pubblici Ufficiali o a dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di Pubbliche Istituzioni pagamenti o beni per promuovere o favorire gli interessi del Gruppo. Qualsiasi Destinatario riceva richieste o proposte di benefici da pubblici funzionari deve immediatamente riferire al proprio superiore, se dipendente, ovvero al referente interno, se soggetto terzo. I Destinatari che nell ambito delle loro funzioni si trovino ad avere legittimamente rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Pubbliche Istituzioni, hanno la responsabilità di verificare preventivamente, e con la dovuta diligenza, che quanto dichiarato e/o attestato, nell interesse del Gruppo, sia veritiero e corretto. Organizzazioni politiche e sindacali La Società non eroga, in linea di principio, contributi a partiti, a comitati e organizzazioni politiche e sindacali. Quando un contributo sia ritenuto appropriato per il pubblico interesse, la società interessata determina se esso sia ammissibile alla luce delle leggi in vigore. Tutti i contributi devono, comunque, essere erogati in modo rigorosamente conforme alle leggi vigenti ed adeguatamente registrati. I Destinatari devono riconoscere che qualsiasi forma di coinvolgimento ad attività politiche avviene su base personale, nel proprio tempo libero, a proprie spese ed in conformità alle leggi in vigore. Organi di informazione I rapporti tra le società ed i mass media spettano alle funzioni aziendali appositamente designate e devono essere svolti in coerenza con la politica di comunicazione definita dalla Capogruppo. 139
144 La partecipazione, in nome della società o in rappresentanza della stessa, a comitati ed associazioni di qualsiasi tipo, siano esse scientifiche, culturali o di categoria, deve essere regolarmente autorizzata ed ufficializzata per iscritto, nel rispetto delle procedure. Le informazioni e le comunicazioni fornite dovranno essere veritiere, complete, accurate, trasparenti e tra loro omogenee. Violazioni del Codice La violazione delle norme del presente Codice lede il rapporto di fiducia instaurato con il Gruppo e può portare ad azioni disciplinari, legali o penali. Nei casi giudicati più gravi, la violazione può comportare la risoluzione del contratto di lavoro, se posta in essere dal dipendente, ovvero alla interruzione del rapporto, se posta in essere da un soggetto terzo. 140
S T U D I O L E G A L E A S S O C I A T O T O S E L L O & P A R T N E R S
S T U D I O L E G A L E A S S O C I A T O T O S E L L O & P A R T N E R S 35131 PADOVA - Piazzale Stazione n. 6 - tel. 049.8759866-049.654879 - fax 049.8753348 C.F./P.IVA 04351050283 [email protected]
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