SERVIZI TRIBUTARI ANNO 2014 pag. 141



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SERVIZI TRIBUTARI ANNO 2014 pag. 141 15 aprile 2014 47/ER/om Fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione Circolare congiunta del Dipartimento dell Economia e delle Finanze e del Dipartimento della Funzione Pubblica del 31 marzo 2014, n. 1 Sintesi Il Ministero dell Economia e delle Finanze ha emanato le disposizioni in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, attraverso il "Sistema di Interscambio" (SdI), nei confronti della Pubblica Amministrazione e il Dipartimento dell Economia e delle Finanze e il Dipartimento della Funzione Pubblica hanno pubblicato la circolare interpretativa. ------------------------- Con la circolare interpretativa del 31 marzo 2014, n.1 il Dipartimento dell Economia e delle Finanze e il Dipartimento della Funzione Pubblica regolamentano che la trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso il Sistema di interscambio (SdI) i- stituito dal Ministero dell economia e delle finanze e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie. Come noto l'art. 1, commi da 209 a 214, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 introduce l obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione. Il successivo decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 3 aprile 2013, n. 55, specifica le regole tecniche e contiene le disposizioni attuative in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, attraverso il "Sistema di Interscambio" (SdI), nei riguardi della Pubblica Amministrazione. Per un maggior approfondimento si veda nostra circolare del 6 giugno 2013, n. 42. L'obbligo di fatturazione elettronica si applica, a partire dal 6 giugno 2014, per Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e di assistenza sociale, e dal 6 giugno 2015, per tutte le altre amministrazioni centrali. Per le amministrazioni locali l'obbligo di fatturazione elettronica decorrerà dal 6 giugno 2015, data concordata nell'ambito della Conferenza Unificata e che sarà formalizzata in un apposito decreto ministeriale. Amministrazioni destinatarie Decorrenza Ministeri, Agenzie fiscali, Enti nazionali di previdenza e assistenza 6 giugno 2014 Tutte le altre amministrazioni centrali 6 giugno 2015 Amministrazioni locali 6 giugno 2015

SERVIZI TRIBUTARI ANNO 2014 pag. 142 Termine per il caricamento delle anagrafiche nell'ipa Il D.M. 3 aprile 2013, n.55 specifica le regole tecniche per l identificazione univoca degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni destinatarie della fatturazione e impone alle pubbliche amministrazioni destinatarie di fatture elettroniche di individuare i propri uffici deputati alla ricezione di dette fatture. Le pubbliche amministrazioni destinatarie di fatture elettroniche, sono chiamate ad inserire l anagrafica dei propri uffici deputati alla ricezione di fatture elettroniche nell Indice delle Pubbliche Aministrazioni (IPA). L IPA provvede ad assegnare un codice univoco a ciascuno degli uffici e a renderlo pubblico tramite il proprio sito www.indicepa.gov.it. Il codice univoco assegnato dall IPA è uno dei dati da riportare obbligatoriamente su ogni fattura elettronica emessa nei confronti della pubblica amministrazione. Le amministrazioni completano il caricamento degli uffici entro tre mesi dalla data di decorrenza prevista dal decreto per l'avvio della fatturazione elettronica e, quindi, a titolo di esempio, per quanto riguarda le amministrazioni con decorrenza dal prossimo 6 giugno, tale scadenza era collocata al 6 marzo scorso. Le pubbliche amministrazioni dovranno provvedere ad indicare l elenco dei contratti vigenti specificando per ciascun contratto la relativa associazione con i codici identificativi univoci rilasciati dall IPA. Emissione della fattura elettronica La circolare interpretativa in esame evidenzia che anche il rilascio da parte del Sistema di Interscambio (SdI), della ricevuta di consegna, di cui al paragrafo 4 dell allegato B al DM 55/2013, è sufficiente a provare sia l emissione della fattura elettronica, sia la sua ricezione da parte della pubblica amministrazione committente. Le regole tecniche prevedono che il Sistema di Interscambio, all atto della ricezione della fattura elettronica e una volta superati i controlli previsti per la fattura stessa, provveda ad inoltrarla al competente ufficio dell amministrazione committente, identificato tramite il codice univoco riportato nella fattura medesima. In funzione dell esito di tale inoltro, il Sistema di Interscambio rilascia al soggetto che ha inviato la fattura una ricevuta di consegna, nel caso in cui l inoltro abbia avuto esito positivo, ovvero una notifica di mancata consegna, nel caso in cui l inoltro abbia avuto esito negativo.

SERVIZI TRIBUTARI ANNO 2014 pag. 143 In nessun caso il Sistema di Interscambio rilascia un documento comprovante il mero ricevimento della fattura da parte del Sistema di Interscambio medesimo. Divieto di pagamento in assenza di fattura elettronica L'art. 6, comma 6, del citato Decreto n. 55 del 2013, dispone che le amministrazioni non possono accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio e, trascorsi tre mesi dalla data di decorrenza dell obbligo di fatturazione elettronica, le stesse non possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico. Il documento di prassi in esame, al riguardo, chiarisce che le fatture cartacee emesse prima delle date di decorrenza citate nella disposizione potranno, comunque, essere ancora accettate e pagate nei 3 mesi successivi alla data di decorrenza fissata dalla norma. Le fatture emesse successivamente a tale data non potranno essere pagate se non sono state ricevute in formato elettronico. Le fatture che, allo scadere dei 3 mesi siano in lavorazione presso l'amministrazione e prevedano termini di pagamento temporalmente successivi, potranno, comunque, essere pagate senza necessità che il fornitore debba emetterle nuovamente in formato e- lettronico. Impossibilità di recapito della fattura elettronica La circolare interpretativa chiarisce alcuni aspetti relativi ai casi in cui risulta impossibile recapitare la fattura elettronica all amministrazione committente. Tale evenienza si può presentare nel caso in cui, pur essendo l amministrazione in IPA, risulti non identificabile il codice ufficio da utilizzare, ovvero nel caso in cui l amministrazione non sia censita in IPA, ovvero nel caso in cui non sia possibile trasmettere all amministrazione la fattura correttamente ricevuta dal SdI. a) Codice ufficio dell amministrazione non deducibile dall IPA Le Specifiche Operative relative all allegato D al D.M. 3 aprile 2013, n.55, prevedono che per ciascuna amministrazione presente in IPA sia reso disponibile un Ufficio di fatturazione elettronica Centrale denominato Uff_e Fattura PA. L ufficio centrale potrà essere utilizzato dal fornitore per l invio della fattura elettronica esclusivamente nel caso in cui non abbia ri-

SERVIZI TRIBUTARI ANNO 2014 pag. 144 cevuto la comunicazione del codice ufficio destinatario di fattura elettronica da parte dell amministrazione e, pur avendo riscontrato la presenza dell amministrazione in IPA non sia in grado di individuare in modo univoco, sulla base dei dati contrattuali in proprio possesso, l Ufficio destinatario della fattura. Al fine di evitare l utilizzo improprio del Codice FE Centrale, nel caso in cui una fattura sia destinata ad un ufficio di fatturazione elettronica Centrale, le Regole tecniche di cui all allegato B al D.M. 3 aprile 2013, n. 55 prevedono che il SdI verifichi, sulla base dei dati fiscali di destinazione della fattura in essa contenuti, l esistenza in IPA di uno e un solo Ufficio di fatturazione elettronica deputato al ricevimento della fattura. Nel caso in cui sia possibile identificare univocamente tale codice ufficio il SdI respinge la fattura inviando al mittente una notifica di scarto, segnalando il codice ufficio identificato. In caso contrario il SdI inoltra all amministrazione la fattura ricevuta, che riporta l identificazione del Codice FE Centrale. b) Amministrazione non censita in IPA Nel caso in cui il fornitore, non avendo ricevuto dall amministrazione alcuna comunicazione, abbia rilevato l assenza in IPA, dell amministrazione stessa, le Specifiche tecniche operative delle Regole tecniche di cui all allegato B al D.M. 55/2013 indicano che il codice ufficio da inserire in fattura può assumere il valore di default indicato nelle specifiche stesse. Al fine di evitare l utilizzo improprio del valore di default, le medesime Specifiche tecniche prevedono che nel caso in cui in una fattura sia indicato il valore di default, il SdI verifichi l esistenza in IPA di uno e un solo Ufficio di fatturazione elettronica deputato al ricevimento della fattura ovvero, nel caso di più Uffici, che questi siano afferenti alla stessa amministrazione. Nel caso in cui sia possibile identificare univocamente un Ufficio di fatturazione elettronica il SdI respinge la fattura inviando al mittente una notifica di scarto, segnalando il codice ufficio identificato. Nel caso in cui siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica afferenti alla stessa amministrazione il SdI respinge la fattura inviando al mittente una notifica di scarto, segnalando il codice FE Centrale dell amministrazione individuata. In tutti gli altri casi il SdI rilascia al fornitore una Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito. Una volta ricevuto tale messaggio il fornitore, che ha già ottemperato all obbligo di emissione della fattura in forma elettronica potrà

SERVIZI TRIBUTARI ANNO 2014 pag. 145 comunque direttamente trasmettere all amministrazione committente o mettere a disposizione di quest ultima la fattura elettronica. Alla ricezione in formato elettronico dell Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito, l amministrazione committente può prendere visione della fattura in esso contenuta e viene a conoscenza del fatto che la medesima fattura è stata correttamente inviata al SdI. Pertanto ove siano verificate tutte le altre condizioni previste, l amministrazione deve sicuramente procedere al pagamento della fattura in questione. c) Impossibilità di inoltro al destinatario per cause tecniche La fattispecie di cui al presente paragrafo riguarda tutti i casi in cui la fattura elettronica sia correttamente pervenuta al SdI ma, per motivi tecnici, risulti impossibile l inoltro all amministrazione committente. Le Specifiche tecniche operative delle Regole tecniche di cui all allegato B al D.M. 55/2013 prevedono che, alla ricezione della fattura elettronica, questa sia sottoposta ad una serie di controlli, superati i quali il SdI provvede ad inoltrarla all amministrazione committente. In funzione dell esito di tale inoltro, il SdI rilascia al soggetto che ha inviato la fattura una ricevuta di consegna, nel caso in cui l inoltro abbia avuto esisto positivo, ovvero una notifica di mancata consegna, nel caso in cui l inoltro abbia avuto esito negativo. In quest ultimo caso, la struttura di supporto del SdI contatta il referente del servizio di fatturazione elettronica dell amministrazione ricevente affinchè provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione e procede con l invio della fattura. Se trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, il SdI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario, invia al soggetto trasmittente una Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura al SdI con impossibilità di recapito.