Intesa sulle modalità di coordinamento nei casi di maltrattamenti e violenza in danno di minori tra gli Uffici Giudiziari di Bolzano: - Procura della Repubblica presso Tribunale Ordinario - Procura della Repubblica presso Tribunale per i Minorenni - Tribunale per i Minorenni - Tribunale Ordinario ( GIP,GUP,Sezione Penale) Premessa In relazione ai fatti di reato commessi in danno dei minori fine perseguito dall intervento giudiziario non deve essere soltanto la punizione del colpevole, ma soprattutto la TUTELA DEL MINORE, che si raggiunge eliminando le cause del suo turbamento attraverso un corretto percorso idoneo a curare l inevitabe trauma. L intervento, pertanto, deve necessariamente essere caratterizzato da interdisciplinarità tra le diverse autorità giudiziarie coinvolte, da un lato, nel procedimento penale (Procura e Tribunale Ordinari), dall altra, nel procedimento cive avanti al giudice minore e/o davanti al giudice della separazione, nell ambito del quale si svolgono i percorsi educativo-terapeutici del minore. Il procedimento penale deve, pertanto, conciare le esigenze della vittima con quelle di accertamento della verità e di tutela dei diritti di difesa dell indagato/imputato; procedimento avanti al giudice minore deve, invece, tenere in considerazione anche la finalità di acquisizione e genuinità della prova penale. Si rende, quindi, necessario un coordinamento regolato tra le autorità giudiziarie coinvolte, così da evitare decisioni ovvero iniziative contrastanti o disarmoniche tra le stesse. A tal fine La Procura di Bolzano, in persona dei Sostituti assegnatari dei singoli procedimenti effettuerà senza ritardo la segnalazione dei singoli procedimenti alla Procura minore per - a) i reati previsti dall art. 609 decies 1 c. cp - b) i vari delitti contro la famiglia o contro la persona in cui la vittima sia minorenne. - c) i delitti che per la loro particolare offensività ovvero per la personalità dell indagato impongono di presumere gravi incapacità genitoriali. 1
La segnalazione, unitamente alla copia della comunicazione di notizia di reato che non risulti essere già stata portata a conoscenza da parte degli organi di polizia giudiziaria o dei denuncianti, dovrà essere effettuata sin dai primi atti d indagine e, compatibmente con le indagini investigative, dovrà indicare, oltre al fatto di cui minore è vittima, la data di nascita, luogo di residenza del minore, l età dell indagato e la sua relazione di parentela, affinità, convivenza ovvero vicinato con minore. Viceversa se T.M. o la P.M.M. verrà a conoscenza di reati procedibi d ufficio provvederà a dare notizia, senza ritardo ai sensi dell art. 331 c. 4 cpp., al PM, astenendosi da ogni vaglio preventivo circa la veridicità dei fatti e l attendibità della parte lesa, curando, tuttavia, di descrivere nella lettera di trasmissione fatto, di specificare l ipotesi di reato e di indicare presunto abusante, la p.o. e la relazione (parentela/affinità/vicinato) con minore. L esigenza di agire, specie nella primissima fase delle indagini, con la massima tempestività, sinergia e segretezza, impone di evitare attività ed iniziative che mettano a conoscenza gli indagati (o le persone a loro vicine) dell esistenza di una denuncia e, comunque, di indagini in corso; tale esigenza è particolarmente revante nel presente campo d indagine, povero, per sua natura, di riscontri obbiettivi e dove, quindi, gli atti a sorpresa, se compiuti in un momento in cui l indagato non è ancora a conoscenza dell indagine, possono risultare decisivi. Appare, pertanto, indispensabe una rapida consultazione attraverso un pronto scambio di informazioni direttamente tra i magistrati dei diversi uffici interessati ovvero per tramite di polizia giudiziaria e dei servizi sociali, soprattutto nelle fasi iniziali dell indagine che segue alla presentazione della denuncia. In particolare, nel caso di violenze intrafamiari in danno di minorenni, al fine di evitare provvedimenti cautelari ed attività di protezione contrastanti, nonché per favorire al massimo la rete di protezione del minore, i Procuratori ordinari e minori s impegnano: a) ad attuare un informazione reciproca continua, anche informale, sui seguenti punti: aa) allontanamento del minore dalla propria famiglia; bb) allontanamento del famiare maltrattante o abusante dalla casa di abitazione; cc) vicende delle misure cautelari che colpiscono l indagato (applicazione e revoca, anche in relazione alle eventuali decisioni del Tribunale del Riesame); 2
b) a tenersi continuamente aggiornati sullo svuppo delle indagini ovvero sulla condizione psicologica del minore maltrattato o abusato. c) a comunicarsi l esito conclusivo del procedimento (compresi l eventuale avviso conclusione indagini, la richiesta di archiviazione e relativo decreto). I Procuratori ordinari trasmetteranno alla Procura per i Minorenni, previa intesa tra gli Uffici, le notizie o gli atti inerenti alle indagini penali uti e idonei a chiarire i fatti e la qualità delle relazioni famiari (notizia di reato, consulenza, audizioni del minore, interrogatori). Il Procuratore per i Minorenni custodirà tali atti nel proprio fascicolo cive e valuterà se porli a fondamento delle proprie richieste al Tribunale per i Minorenni, sentito Procuratore ordinario. Viceversa, Procuratore per i Minorenni trasmetterà senza ritardo alla Procura ordinaria le relazioni dei servizi sociali e psicologici nonché gli eventuali altri atti d indagine contenuti nel fascicolo. UTILIZZO DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA PRESSO LA PROCURA PER I MINORI Nel caso di indagini particolarmente delicate per cui è necessaria una specializzazione della Polizia Giudiziaria, su richiesta del P.M. ordinario, PMM autorizzerà, previa richiesta scritta, la collaborazione nelle indagini della propria P.G. Analogamente la Procura Minore potrà richiedere alla Procura Ordinaria la collaborazione della P.G. di quest ultima per indagini particolarmente complesse. I PM procedenti potranno altresì accordarsi di delegare congiuntamente personale appartenente rispettivamente alla Procura Ordinaria e Minore. AUDIZIONE DEL MINORE Le A.G. precedenti si coordineranno, ove possibe, in ordine agli accertamenti da compiere ed all escussione delle persone coinvolte, così da evitare inuti (ed a volte dannose) duplicazioni di attività d indagine e per meglio salvaguardare le diverse esigenze. Le A.G. ordinarie ascolteranno minore vittima di violenza avvalendosi più possibe di personale dotato delle necessarie competenze psicologiche. Si eviterà, pertanto, di far sentire minore da ufficiali di polizia giudiziaria non esperti nell approccio del minore, in particolare, quando lo stesso sia infraquattordicenne. Si eviterà altresì di farlo sentire più volte. 3
Si riconosce l esigenza che l audizione delle presunte vittime avvenga in ogni caso e soprattutto per minori molto piccoli con l ausio di personale dotato delle necessarie competenze di tipo psicologico, anche attraverso la nomina di consulente tecnico da parte del P.M. ordinario. L audizione del minore dovrà essere eseguita mediante fono o video registrazione (con contestuale redazione di un verbale in forma riassuntiva in cui si darà atto della fono o videoregistrazione), in modo da assicurare la fedele riproduzione della genuinità di domande, risposte, toni di voce, comportamenti. Si effettuerà l ascolto privegiando al massimo l incidente probatorio. In questo caso, stanti i rischi che l audizione del minore comporta sotto profo psicologico, è necessario: 1) prestare attenzione alla scelta del momento in cui chiedere l incidente probatorio, quando cioè minore sia in grado di rielaborare l esperienza traumatica (ciò è in genere possibe quando minore è preso in carico da servizi sociali che lo possano supportare o quando perito lo consideri capace di testimoniare).e altresì necessario che l incidente probatorio, una volta richiesto, venga fissato tempestivamente,evitando di lasciar passare troppo tempo, fatto questo deleterio per successivo percorso terapeutico del minore; 2) procedere, ai sensi dell art.398 c.5 bis c.p.p., con le forme della c.d. audizione protetta ( presso l aula specchio della Procura della Repubblica ordinaria, messa a disposizione, previa richiesta di disponibità, di tutte le Autorità Giudiziarie), alla quale minore parteciperà accompagnato da una persona di sua fiducia e/o da una persona in grado di assisterlo (assistente sociale, psicologo infante ecc.) come previsto dall art.609 decies 2 e 3 comma c.p.p.;. 3) adottare, durante l audizione, modalità tali da garantire la serenità del minore e la genuinità del suo racconto, nonché da impedire sorgere di ulteriori traumi; in particolare pare ute consentire al minore, prima dell audizione, di visitare luogo in cui questa avrà luogo ed anche conoscere chi lo esaminerà e, nel corso dell audizione, di effettuare disegni ovvero di essere autorizzato a scrivere su di un foglio quello che si vergogni di esporre a voce; 4)fissare l audizione in orari favorevoli al minore e compatibi con le sue esigenze scolastiche e comunque evitare al minore lunghe attese prima di iniziare l audizione, come accade invece spesso ai testimoni adulti; nonché garantire che minore venga escusso direttamente dal giudice procedente 4
ovvero dall ausiario da lui nominato ai sensi dell art.498 4 comma c.p.p., a seconda delle esigenze del minore; 5) evitare, adottando ogni ute misura a tal fine, contatto tra l indagato ed minore, non solo prima e nel corso dell audizione (tanto più se in forma di confronto, come spesso richiesto dagli indagati), ma anche nel periodo che precede l audizione; 6) evitare, nel corso dell esame, le domande che possono nuocere alla sincerità delle risposte (art.499 2 comma c.p.p.); che significa impedire sia le domande che suggeriscono la risposta (cd.suggestione positiva), sia ogni atteggiamento poco empatico, che metta cioè in dubbio l attendibità del minore o addirittura manifesti approvazione nei confronti dell indagato (cd.suggestione negativa); 7) informare gli operatori, qualora non presenzino all atto, di quanto accaduto nel corso dell incidente probatorio, in modo da facitare in seguito la rielaborazione di tale esperienza in sede educativa e terapeutica; 8) trasmettere verbale dell incidente probatorio su supporto informatico e successivamente in forma cartacea alla Procura per i Minorenni; 9) garantire, nel caso di più incidenti probatori relativi al medesimo procedimento, la genuina acquisizione della prova, evitando notificazioni cumulative ed evitando, altresì, che nella copia destinata chi rappresenta minore compaia testo integrale del capo d imputazione; 10) cercare di evitare a tutela della vittima, già sentita in sede di incidente pro batorio, un ulteriore audizione in sede dibattimentale. In caso di indagini contro indagati maggiorenni e minorenni P.M.O. e P.M.M. formuleranno richieste concordate di incidente probatorio, di modo da favorire che le audizioni del minore avvengano consecutivamente nello stesso contesto spazio-temporale. I Procuratori s impegnano a svolgere le indagini relative ai reati di violenza sessuale, anche intrafamiare, che coinvolgono minori con la massima speditezza possibe, così da scongiurare che i minori possano essere oggetto di tensioni famiari e processuali per un arco di tempo prolungato. Essi si attiveranno anche presso l ufficio giudiziario giudicante per perseguire tale intento. Il Tribunale, in sede dibattimentale, curerà che i procedimenti che vedono coinvolti minori vengano fissati e celebrati senza ritardo 5
Stante la non assoluta coincidenza delle finalità perseguite dal procedimento penale rispetto a quello minore, la Procura Ordinaria nella scelta della misura cautelare da richiedere a carico dell indagato terrà conto della complessiva situazione famiare del minore. Se gli indagati per reati di violenza sui minori appartengono alla cerchia famiare, nella regolamentazione dei contatti fra indagato e minore Tribunale per i Minorenni o Tribunale Ordinario in sede di eventuale procedimento di separazione si coordina con la Procura Ordinaria. Il T.M., nell interesse primario del minore, valuterà se sospendere i contatti quantomeno fino all audizione del minore in sede di incidente probatorio o se ricorrere a visite protette o accompagnate. La Procura procedente comunicherà al Tribunale per i Minorenni o al Tribunale Ordinario in sede di eventuale procedimento di separazione ogni misura cautelare che abbia influenza sui rapporti fra indagato e minore. TUTELA DELLA RISERVATEZZA Le autorità giudiziarie riconoscono come debba essere compiuto ogni sforzo per evitare che la vicenda della vittima divenga oggetto di notizia a mezzo stampa, con conseguente pericolo di identificazione pubblica della stessa. A tal fine si impegnano a vigare anche sull operato dei propri collaboratori (P.G., operatori sociali ecc.), così, da una parte, da preservare minore da ulteriori traumi e soprusi e, dall altra, da tutelare la sfera privata dell indagato. Ciò non vale ovviamente solo per i dati che consentano una immediata riconoscibità (generalità, fotografie, indirizzi), ma anche per ogni e qualsiasi notizia che, anche solo indirettamente, renda tale riconoscibità possibe (residenza dei genitori, scuola frequentata, ecc.). La tutela della riservatezza delle vittime e di tutte le persone coinvolte, ivi incluso l indagato, è affermata e sanzionata a livello penale dal combinato disposto degli articoli 114, 6 comma c.p.p. e 684 c.p. ed è, altresì, recepita nella c.d. Carta di Treviso che fissa per i giornalisti precisi limiti di natura deontologica, la violazione dei quali può e deve costituire oggetto di denuncia all Ordine professionale. Bolzano, aperto alla firma 24.09.2010 6
Il Procuratore della Repubblica presso Tribunale Dott. Guido Rispoli Il Presidente del Tribunale Dott. Heinrich Zanon Il Procuratore della Repubblica presso Tribunale per i Minorenni Dott.ssa Margit Fliri con Sostituto dott.ssa Antonella Fava Il Presidente del Tribunale per i Minorenni Dott.ssa Brunhde Platzer Il Presidente della Sezione Penale T.O Dott. Claudio Gottardi Il Coordinatore GIP-GUP Dott.ssa Isabella Martin Il Coordinatore gruppo di lavoro fasce deboli presso la Procura della Repubblica presso Tribunale Dott.ssa Donatella Marchesini 7