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COMUNE DI VITTORIO VENETO POLIZZA DI ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE Lotto n. 5 La presente polizza è stipulata tra il COMUNE DI VITTORIO VENETO sede in Piazza del Popolo n.14 - Vittorio Veneto (TV) codice fiscale 00486620263 e la Società Assicuratrice Agenzia di POLIZZA N... EFFETTO dalle ore 24.00 del 31/05/2010 SCADENZA alle ore 24.00 del 31/05/2013 SCADENZA ANNUALE alle ore 24.00 di ogni 31/5 COMUNE DI VITTORIO VENETO (TV) PIAZZA DEL POPOLO, 14 Pagina 1 di 13

SOMMARIO SEZIONE 1 Art. 1 SEZIONE 2 Art.1 Art.2 Art.3 Art.4 Art.5 Art.6 Art.7 Art.8 Art.9 Art.10 Art.11 Art.12 Art.13 Art.14 Art.15 Art.16 Art.17 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL ATTIVITA Definizioni NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Altre Assicurazioni Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Modifiche dell assicurazione Aggravamento del rischio Diminuzione del rischio Obblighi dell assicurato in caso di sinistro Recesso in caso di sinistro Durata del contratto Regolazione del premio Interpretazione del contratto Coassicurazione e delega (opzionale) Limiti territoriali Oneri fiscali Foro competente Rinvio alle norme di legge Obbligo di fornire dati dull andamento del rischio SEZIONE 3 Art.18 Art.19 Art.20 Art.21 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DELLE SPESE LEGALI E PERITALI Oggetto dell Assicurazione Prestazioni garantite Esclusioni Inizio e termine della garanzia SEZIONE 4 Art.22 Art.23 Art.24 Art.25 Art.26 Art.27 NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro denuncia del sinistro scelta del legale Gestione del sinistro Anticipo dell indennizzo Pagamento dell indennizzo Recupero di somme Esonero dalla comunicazione delle generalità degli assicurati SEZIONE 5 Art.28 Art.29 Art.30 Art.31 MASSIMALI E CALCOLO DEL PREMIO Massimale Determinazione del premio Riparto di coassicurazione Disposizione finale COMUNE DI VITTORIO VENETO (TV) PIAZZA DEL POPOLO, 14 Pagina 2 di 13

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL ATTIVITA Art. 1 - Definizioni Assicurazione Polizza Contraente Assicurato Dipendente Amministratore Periodo di validità dell assicurazione Società Premio Rischio Sinistro Terzi Conflitto di interessi Indennizzo Il contratto di assicurazione. Il documento che prova l assicurazione. Il soggetto che stipula l assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza. Il soggetto, pubblico o privato, il cui interesse è protetto dall assicurazione. Assicurato è anche qualsiasi soggetto di cui l Ente deve rispondere a norma di legge e di contratto di lavoro. Qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà alle dirette dipendenze dell Assicurato e quindi sia a questo collegata da: - rapporto di impiego, cioè il personale compreso e non compreso nell assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro INAIL e non INAIL; - rapporto di servizio, cioè il personale estraneo al Contraente, ma inserito a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente nell apparato organizzativo del Contraente stesso. Qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà collegata all Assicurato in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell Assicurato stesso. La durata dell assicurazione indicata nel frontespizio di polizza, compreso il periodo di efficacia della garanzia indicato nelle condizioni contrattuali (periodo di efficacia retroattiva e postuma della garanzia). L impresa assicuratrice. La somma dovuta dal Contraente alla Società. La probabilità che si verifichi il sinistro e l entità dei danni che possono derivarne. Il verificarsi del fatto dannoso cioè la controversia per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Soggetti non legati all Ente da rapporto di impiego e/o di servizio. E la situazione di contrasto, rilevato dall Ente, tra le proprie e quelle del soggetto legato da rapporto di impiego e/o di servizio. La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. COMUNE DI VITTORIO VENETO (TV) PIAZZA DEL POPOLO, 14 Pagina 3 di 13

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. Tuttavia l omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza, così come all atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all indennizzo, semprechè tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati. Art. 2 - Altre Assicurazioni L'assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.). Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche se il premio o la prima rata di premio possono essere pagati entro 30 giorni dalla decorrenza suddetta. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30 giorno dopo quello della scadenza Si conviene inoltre che il pagamento del premio può essere effettuato semestralmente senza maggiorazione del premio. Art. 4 - Modifiche dell assicurazione Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 5 - Aggravamento del rischio Il Contraente o l Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. Art. 6 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 7 - Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro In caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società entro 30 (trenta) giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.). Art. 8 - Recesso in caso di sinistro Dopo la definizione di ciascun sinistro e fino al 30 giorno dell eventuale pagamento o rifiuto, la Società può recedere dall'assicurazione al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata con preavviso di 90 giorni; in tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell assicurazione salvo esplicita accettazione da parte dell'assicurato e conseguente riduzione del premio. Art. 9 - Durata del contratto Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza. La Società, per consentire all Ente di esperire le apposite procedure concorsuali e su richiesta dello stesso, si impegna a prorogare l assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 120 COMUNE DI VITTORIO VENETO (TV) PIAZZA DEL POPOLO, 14 Pagina 4 di 13

giorni oltre la scadenza contrattuale ed il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria in misura pari al relativo rateo del premio annuale dell assicurazione. Alla scadenza è inoltre facoltà del Contraente chiedere il rinnovo del contratto per un ulteriore periodo sino ad un massimo di tre anni, ai sensi dell art.29, comma 1, D.Lgs. 163/2006. Art. 10 - Regolazione del premio Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 5) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. Art. 11 - Interpretazione del contratto Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione. Art. 12 - Coassicurazione e delega (opzionale) L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti dalla Contraente con l Impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. Le Società Coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società il 10 del mese successivo all incasso. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall apposita tabella di cui all art. 30 della presente Polizza. Art. 13 - Limiti territoriali L'assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino e che in caso di giudizio, sono trattate davanti all'autorità Giudiziaria degli stessi Paesi. L'assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale determinate da fatti verificatisi nei Paesi dell UE, in Svizzera e che vengono trattate davanti all'autorità Giudiziaria degli stessi Paesi. COMUNE DI VITTORIO VENETO (TV) PIAZZA DEL POPOLO, 14 Pagina 5 di 13

Art. 14 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 15 - Foro competente Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente. Art. 16 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art. 17 - Obbligo di fornire dati sull andamento del rischio La Società, alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso: a) sinistri denunciati; b) sinistri riservati (con l indicazione dell importo posto a riserva); c) sinistri liquidati (con l indicazione dell importo liquidato); d) sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte) Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. COMUNE DI VITTORIO VENETO (TV) PIAZZA DEL POPOLO, 14 Pagina 6 di 13

SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DELLE SPESE LEGALI E PERITALI Art. 18 - Oggetto dell assicurazione La Società, alle condizioni della presente assicurazione e nei limiti del massimale stabilito e nei casi indicati in polizza, assicura le spese legali e peritali occorrenti all assicurato per la difesa dei suoi diritti e interessi sia in sede extragiudiziale sia in sede giudiziale. L assicurato sarà tenuto indenne anche dal pagamento degli oneri non ripetibili dalla controparte. L assunzione di oneri comprende le spese per: a) l intervento di un legale, scelto liberamente dall assicurato per la gestione del sinistro; b) l intervento di un consulente tecnico e/o di periti di parte purchè autorizzato in precedenza dalla Società; c) l intervento di un consulente tecnico d ufficio; d) il legale di controparte nell eventualità della soccombenza dell assicurato; e) in caso di esito favorivole, le spese liquidate giudizialmente e in via transattivi a favore dell assicurato stesso saranno di esclusiva pertinenza della Società che le ha sostenute anche in via di surroga di cui all art.1916 C.C.; f) il legale di controparte in caso di transazione del contenzioso, previa autorizzazione scritta della Società; g) il procedimento penale (art. 535 c.p.p.); h) le indagini per la ricerca di prove a difesa. Tale attività può essere svolta sia in fase stragiudiziale sia in quella giudiziale; i) l anticipo della cauzione nei procedimenti penali insorti e celebrati all estero; j) l assistenza di un interprete e per quelle riguardanti traduzioni di verbali o atti del procedimento quando questo è insorto e celebrato all estero; k) la redazione di denunce, di querele, di istanze all autorità giudiziaria, nonché per il versamento del Contributo Unificato se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest ultima; l) le eventuali spese di domiciliazione del legale, qualora l eventuale fase giudiziale dovesse radicarsi presso un distretto giudiziario diverso rispetto a quello in cui è iscritto il legale incaricato. Non saranno tuttavia riconosciute duplicazioni di onorari e indennità di trasferta; m) le eventuali spese per un ulteriore legale, quando l evento ha dato origine a un procedimento sia in sede penale sia in quella civile. E garantito l intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio e territorialmente competente, salvo quanto previsto al comma precedente, punto m). Art. 19 Prestazioni garantite Le garanzie sono prestate a favore degli assicurati per gli oneri sostenuti in conseguenza di atti e fatti connessi all attività istituzionale dell ente, all espletamento del servizio, all adempimento dei compiti d ufficio, nonché alle mansioni e/o alle funzioni esercitate per conto dell ente. Le garanzie valgono per: 1. l esercizio di pretese al risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti dai soggetti assicurati per fatto illecito di terzi, subiti nello svolgimento dell attività oggetto della presente garanzia, compresi i danni subiti per eventi originati dalla circolazione stradale con mezzi dell Ente o di proprietà privata purchè nell ambito dell espletamento di servizi autorizzati dall Ente assicurato. La presente garanzia opera, laddove l assicurato sia l Ente, limitatamente alla fase giudiziale con l esclusione di quella stragiudiziale; 2. la difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni per fatti o atti connessi all espletamento del servizio e nell adempimento degli incarichi istituzionali compresi i fatti che si riferiscono alla circolazione stradale, quando gli assicurati, per ragioni di servizio siano alla guida di veicoli a motore di loro proprietà o di proprietà dell Ente; 3. la difesa penale per delitti dolosi ascritti alle persone garantite in polizza e riferiti all espletamento del servizio e all adempimento dei compiti d ufficio. La garanzia è subordinata a una delle seguenti ipotesi: * assoluzione con sentenza passata in giudicato. Sono eclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. E esclusa inoltre, la definizione del procedimento con l applicazione della pena per richiesta delle parti (ovvero il patteggiamento); * derubricazione a reato colposo; * archiviazione per infondatezza della notizia di reato. COMUNE DI VITTORIO VENETO (TV) PIAZZA DEL POPOLO, 14 Pagina 7 di 13

4. resistere ad azione di responsabilità avanti il Giudice Ordinario, il Giudice di Pace o al Tribunale Amministrativo Regionale. L intervento è subordinato all esistenza e alla piena operatività di una garanzia di responsabilità civile o patrimoniale a favore dell Ente. La garanzia opera esclusivamente nel caso in cui venga prestata assistenza legale dall assicuratore per la responsabilità civile ai sensi dell art. 1917 del codice civile e dopo l esaurimento di quanto dovuto dalla stessa. La garanzia prevista in polizza è operante a primo rischio in caso di difesa penale e di azione di responsabilità amministrativa, mentre è operante a secondo rischio in caso di operatività di una polizza per la responsabilità civile e/o la responsabilità patrimoniale. Se la polizza di responsabilità, pur esistente, non opera, la garanzia è prestata a primo rischio; 5. la difesa in procedimenti per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto, purchè gli assicurati siano prosciolti nel merito con sentenza definitiva. La presente prestazione opera a parziale deroga dell articolo 21 (Esclusioni), punto a. 6. la difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni per: 6a) le contestazioni d inosservanza degli obblighi e adempimenti in materia di prevenzione, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, a condizione che l Ente assicurato abbia regolarmente provveduto alla valutazione dei rischi e alla designazione dei Responsabili del servizio di prevenzione e protezione; 6b) le violazioni alla normativa sulla Privacy, a condizione che il Titolare del trattamento dei dati abbia provveduto alla notificazione all Autorità Garante ai sensi della normativa vigente; 7. proporre opposizione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie nei casi di contestazione d inosservanza degli obblighi e adempimenti alle disposizioni mormative e/o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza, igiene sui luoghi di lavoro e mancato rispetto della disciplina dell organizzazione degli orari di lavoro. Limitatamente ai giudizi di responsabilità civile e penale, la Società provvederà all anticipo delle spese legali e/o peritali, nei imiti del massimale, in attesa della definizione del giudizio. Nel caso siano accertati nei confronti degli Assicurati, con sentenza definitiva, elementi di responsabilità per dolo o colpa grave la Società richiederà agli stessi, il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio. Operatività delle garanzie a) Se sussiste conflitto d interessi tra l Ente contraente e altri soggetti che rivestono la qualifica di assicurato, le garanzie sono sospese fino alla definizione del procedimento se l Ente invoca l esistenza di un conflitto d interessi. b) Sono compresi gli oneri fiscali relativi alla registrazione delle sentenze; non sono compresi gli altri oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o al termine del sinistro. Laddove sussista un conflitto d interessi fra l Ente contraente e gli assicurati, le garanzie opereranno esclusivamente a favore dell Ente. Art. 20 Esclusioni Le garanzie non sono valide: a) nelle materie fiscale e amministrativa, fatto salvo quanto espressamente previsto dalla presente assicurazione; b) per vertenze concernenti, la materia delle successioni e delle donazioni; c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, azioni di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione o impiego di sostanze radioattive; d) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; e) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio o autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra amministratori; f) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida d imbarcazioni o aeromobili; g) per fatti non accidentali relativi a inquinamento dell ambiente; h) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quanto l assicurato è perseguito in sede COMUNE DI VITTORIO VENETO (TV) PIAZZA DEL POPOLO, 14 Pagina 8 di 13

penale; i) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il mezzo di trasporto è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA; l) nei casi di violazione degli artt. n.186 guida sotto l influenza dell alcool, n.187 guida sotto l influenza di sostanze stupefacenti e n.189, comma 1 comportamento in caso d incidente del Codice della Strada; m) per fatti dolosi delle persone assicurate, salvo quanto espressamente previsto all art.18; n) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall ACI. Art. 21 - Inizio e termine della garanzia La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti e /o atti verificatisi durante il periodo di validità della garanzia e nei 5 (cinque) anni antecedenti il giorno di decorrenza del contratto semprechè il sinistro venga denunciato entro dodici mesi dalla cessazione dello stesso. La garanzia s intende prestata anche per le controversie determinate da fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto e della relativa retroattività ed insorti nel termine di 5 (cinque) anni dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella presente polizza, o loro dimissioni dall Ente assicurato. Per fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono quelli avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti. La garanzia non opera per le controversie insorgenti da rapporti contrattuali che siano stati disdetti da una delle Parti prima della stipulazione della presente assicurazione. Per le controversie conseguenti a violazione di contratto la garanzia viene prestata per gli eventi assicurativi insorti dopo tre mesi dalla decorrenza del contratto di assicurazione. COMUNE DI VITTORIO VENETO (TV) PIAZZA DEL POPOLO, 14 Pagina 9 di 13

SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI Art. 22 Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro Denuncia del Sinistro Scelta del Legale In caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso scritto all agenzia alla quale è assegnata la polizza entro quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza fornendo una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro. In ogni caso l'assicurato deve trasmettere alla Società, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione che gli pervenga in relazione al sinistro. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo solo se la Società ne ha subito pregiudizio (art. 1915 C.C.). Contemporaneamente con la denuncia, l'assicurato ha il diritto di indicare il nome del/i proprio/i legale/i e dell eventuale domiciliatario alla Società, la quale assumerà a proprio carico le spese e gli onorari relativi. L Assicurato potrà avvalersi di altri legali, arbitri o periti ai fini della gestione della controversia. In caso di omissione, se non sussiste conflitto di interesse con la Società, la stessa si intende delegata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l'assicurato deve conferire mandato. La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'assicurato, il quale dovrà fornirgli informazione completa e veritiera su tutti fatti ed indicare i mezzi di prova nonché la documentazione necessaria. La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito. La società prende atto che l Assicurato può avvalersi della facoltà di sostituire il legale precedentemente indicato per la gestione della controversia, purchè la data di decorrenza dell incarico al nuovo legale sia successiva alla data di cessazione del precedente incarico. La Società non è responsabile dell operato di legali, Consulenti Tecnici e Periti in genere. L Assicurato unitamente alla nomina del/i legale/i e/o del/i perito/i deve dare agli stessi istruzioni per fornire alla Società un adeguata informativa circa lo svolgimento della vertenza trasmettendole documenti e notizie utili ai fini della predetta informativa. Art. 23 Gestione del sinistro La Società, ricevuta la denuncia di sinistro, esperisce ogni utile tentativo di bonario componimento. Per quanto riguarda le spese attinenti all esecuzione forzata, la Società tiene indenne l'assicurato limitatamente ai primi due tentativi. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile, sia penale, sia per la responsabilità amministrativa, se l impugnazione presenta possibilità di successo. In caso di disaccordo fra l'assicurato e la Società sulla possibilità di esito favorevole del giudizio o del ricorso al giudice superiore o di divergenze nell'interpretazione dell art. 21 del presente contratto, la decisione verrà demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma dell'art. 15. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l esito dell arbitrato. La Società e l Assicurato s impegnano ad avvisare l altra Parte del diritto di avvalersi di tale procedura. Art. 24 - Anticipo dell indennizzo In caso di sinistro la Società s impegna a concedere rimborsi per anticipazioni effettuate in corso di controversia, a condizione che si riferiscano ad attività effettivamente svolte e comunque con esclusione dei casi ove l ipotesi di reato contestato sia di natura non colposa o sussista conflitto d interessi con l Ente Contraente. Art. 25 - Pagamento dell indennizzo A definizione della controversia, la Società entro trenta giorni dal ricevimento di tutta la documentazione, compresa quella inerente alle spese sostenute, effettua il pagamento di quanto dovuto a termini di polizza, oppure comunica all Assicurato eventuali riserve o contestazioni, nel qual caso il termine suddetto decorre dalla data dell accordo sull indennizzo. Art. 26 - Recupero di somme Spettano integralmente all Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi. E convenuto che la Società rimborsa tutte le spese sostenute dall Assicurato ed indennizzabili ai sensi della presente assicurazione. Qualora la controversia si concluda con esito favorevole e le spese sostenute dall Assicurato siano a totale carico della controparte nulla è dovuto dalla Società. Nel caso le spese sostenute COMUNE DI VITTORIO VENETO (TV) PIAZZA DEL POPOLO, 14 Pagina 10 di 13

siano solo in parte a carico della controparte la Società rimborserà all Assicurato la differenza. Art. 27 - Esonero dalla comunicazione delle generalità degli assicurati Il Contraente è esonerato dalla comunicazione delle generalità degli assicurati. Rimane stabilito che l individuazione degli stessi è operata facendo riferimento a documenti ufficiali del Contraente. COMUNE DI VITTORIO VENETO (TV) PIAZZA DEL POPOLO, 14 Pagina 11 di 13

SEZIONE 5 MASSIMALE E CALCOLO DEL PREMIO Art. 28 - Massimale L'assicurazione vale fino a concorrenza di 25.000,00= per sinistro e di. 100.000,00= per anno assicurativo. Art. 29 - Determinazione del premio Il premio annuo lordo anticipato è determinato come di seguito precisato: Categoria di Assicurati Massimale per sinistro 25.000,00 Massimale per anno ass.vo 100.000,00 Premio lordo pro capite N. Assicurati Premio annuo lordo anticipato COMUNE = 01 = Sindaco = 01 = Vice Sindaco = 01 = Assessori = 06 = Consiglieri Comunali = 20 = Segretario/Direttore Gen.le = 01 = Dirigenti = 04 = Dipendenti (Responsabili Unità Cat.D) = 17 = Scomposizione del premio TOTALE = Premio annuo imponibile NON COMPILARE Imposte NON COMPILARE TOTALE PREMIO ANNUO LORDO NON COMPILARE Art. 30 Riparto di coassicurazione Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate : Società Agenzia Percentuale di ritenzione COMUNE DI VITTORIO VENETO (TV) PIAZZA DEL POPOLO, 14 Pagina 12 di 13

Art. 31 Disposizione finale Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione. IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ Agli effetti degli artt. 1341/1342 C.C. il sottoscritto Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: Art. 2, sez. 2 Assicurazioni presso diversi assicuratori; Art. 8, sez. 2 Recesso in caso di sinistro; Art. 9, sez. 2 Durata del contratto; Art. 10, sez. 2 Regolazione premio; Art. 20, sez. 3 Esclusioni; Art. 21, sez. 3 Inizio e termine della garanzia. Art. 22, sez. 4 Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro Denuncia del sinistro Scelta del legale; Art. 23, sez. 4 Gestione del sinistro. IL CONTRAENTE COMUNE DI VITTORIO VENETO (TV) PIAZZA DEL POPOLO, 14 Pagina 13 di 13