PIANO DI CONTROLLO UFFICIALE DEI M.O.C.A. ANNO 2012. Responsabile: dott. Gianfranco CORGIAT LOIA PAGINA 1 DI 47



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LINEE GUIDA PER IL CONTROLLO UFFICIALE SUI MATERIALI E OGGETTI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON GLI ALIMENTI REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE SANITÀ SETTORE PREVENZIONE E VETERINARIA Responsabile: dott. Gianfranco CORGIAT LOIA GRUPPO DI LAVORO REGIONALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI IN MATERIA DI MATERIALI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON GLI ALIMENTI PAGINA 1 DI 47

GRUPPO DI LAVORO REGIONALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI IN MATERIA DI MATERIALI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON GLI ALIMENTI (MOCA) costituito con D.D. n. 192 del 09/03/2011. MARIA VITTORIA ROSSI Regione Piemonte, Settore Prevenzione e Veterinaria, con funzioni di coordinamento ANGELA COSTA GIANLUIGI BASSETTI MARISA BODDA DAVIDE BORDONARO ELENA CERRATO SARA COLUCCIA MAURO CRAVERO TIZIANO VECILE Regione Piemonte, Settore Prevenzione e Veterinaria ASL CN1 ARPA Piemonte ASL NO ASL AT ARPA Piemonte ASL CN1 ASL CN1 Emesso nel mese di Marzo 2012 Regione Piemonte Direzione Sanità Settore Prevenzione e Veterinaria Responsabile: dott. Gianfranco CORGIAT LOIA Corso Stati Uniti, 1 10128 TORINO Tel. 011 432 15 15 Fax. 011 432 25 70 sanita.pubblica@regione.piemonte.it www.regione.piemonte/sanita PAGINA 2 DI 47

INDICE 1. INTRODUZIONE pag. 4 2. SCOPO pag. 10 3. ACRONIMI ED ABBREVIAZIONI pag. 11 4. CAMPO DI APPLICAZIONE pag. 11 5. SITUAZIONE PREGRESSA pag. 12 6. RIESAME DEL PIANO DI CONTROLLO pag. 12 7. NORMATIVA pag. 13 7.1 Dichiarazione di Conformità pag. 15 7.2 Rintracciabilità pag. 17 7.3 Etichettatura pag. 17 8. OBBLIGHI per gli Operatori Professionali, Economici e del Settore Alimentare pag. 19 9. RESPONSABILITA pag. 24 10. FASE PRELIMINARE pag. 25 11. PIANO DI INTERVENTO pag. 27 12. CONTROLLO PRESSO PRODUTTORI DI MOCA pag. 28 13. IL CONTROLLO PRESSO I DEPOSITI ALL INGROSSO E/O IMPORTATORI DI MOCA pag. 30 14. IL CONTROLLO PRESSO GLI UTILIZZATORI DI MOCA pag. 32 15. PIANO DI CAMPIONAMENTO pag. 33 15.1 Campionamento di contenitori per alimenti da sottoporre ad analisi chimica - Linee guida pag. 34 15.2 Premessa pag. 35 15.3 Informazioni generali per l esecuzione del campionamento pag. 35 15.4 Modalità di campionamento pag. 36 15.5 Disposizioni specifiche per esecuzione del campionamento pag. 37 15.6 Restituzione delle aliquote eccedenti le analisi pag. 50 16. FORMAZIONE INFORMAZIONE pag. 40 17. ASPETTO SANZIONATORIO pag. 41 18. DEFINIZIONI pag. 43 19. ALLEGATI PAGINA 3 DI 47

1. INTRODUZIONE Il costante incremento di allerte comunitarie relative alle non conformità rinvenute su materiali ed oggetti destinati al contatto con alimenti (MOCA) rispetto al totale delle allerte alimentari, spingono gli organi di controllo ad incrementare l attenzione su detta tematica, implementando le verifiche sia qualitativamente che quantitativamente. Si noti difatti come negli ultimi anni vi sia un incremento dell incidenza delle notifiche per allerta sui MOCA rispetto ai totali (anch essi comunque in crescita), passando dal 5,6% al 8,3% con indicazioni di ulteriore incremento del dato, frutto di un insieme di fattori tra cui indubbiamente la maggiore attenzione nei controlli a detta tematica ed il potenziamento della rete commerciale dai paesi ad economia emergente. Si riportano i dati relativi alle notifiche di allerta comunitarie con i dati riferiti a quelle che hanno interessato i MOCA e l incremento dell incidenza rispetto ai totali. Per quanto riguarda l anno corrente al 29/02/2012 risultano n. 62 notifiche relative ai MOCA rispetto alle 662 complessive (pari al 9,4% del totale). Grafico 1: notifiche sistema allerta incidenza di quelle per MOCA PAGINA 4 DI 47

Dall esame dei dati relativi all attività effettuata nel 2011, seppur ancora non completi, si evidenzia che i SIAN delle AASSLL piemontesi hanno effettuato nel corso dell anno 2011 un attività di controllo del comparto che ha sostanzialmente rispettato gli indirizzi del PRISA e di quanto indicato nelle Linee guida regionali sul controllo dei MOCA incrementando, sia quantitativamente che qualitativamente, l attività rispetto all anno precedente. La normativa comunitaria (Reg. CE 882/2004), i dati sopra riportati e quelli relativi alla situazione piemontese descritta nelle prossime pagine, suggeriscono di continuare a lavorare, in modo organizzato e strutturato, con lo stesso impegno su detta tematica. L assenza di una anagrafica dei produttori di MOCA rimane una forte criticità che non ha trovato a tutt oggi una soluzione regolamentare, attraverso la previsione di notifica e registrazione da parte dei produttori e commercianti all ingrosso di MOCA. Il censimento, iniziato in modo strutturato nel 2010, viene pertanto ancora effettuato attraverso la ricerca attiva delle Ditte produttrici/importatrici di MOCA, da parte degli operatori delle ASL, con gli evidenti limiti che tale metodologia comporta. Per l anno 2012, viene chiesto ai Servizi di intensificare tale ricerca, al fine di addivenire ad una conoscenza più puntuale del territorio e ad una conseguente programmazione degli interventi che sia il più possibile aderente alla realtà locale. Grafico 2: Piemonte - incremento delle allerte MOCA I dati relativi alle notifiche di allerta MOCA che hanno interessato il territorio piemontese nell ultimo quadriennio evidenziano un sostanziale incremento soprattutto dall anno 2010. Si riportano i dati relativi PAGINA 5 DI 47

alle notifiche di allerta MOCA per cui gli uffici regionali e gli organi di controllo piemontese si sono attivati al fine di effettuare le verifiche di competenza. Nella tabella 1 vengono riportati i dati inerenti la tipologia del prodotto oggetto di notifica e la non conformità rilevata. 2008 Prodotto Non conformità Piatti rossi in propilene Migrazione coloranti Utensili da cucina Ammine aromatiche Spatole da cucina Ammine Cucchiai in nailon Ammine 2009 Prodotto Non conformità Coltelli Cromo Tappi Cadmio Affettatrice Cadmio Mezzaluna in acciaio Nichel e Cromo 2010 Prodotto Non conformità Cucchiai in plastica Formaldeide Ciotole Formaldeide Vaschette in acciaio Migrazione metalli Boccali per bambini Benzene e idrocarburi alifatici Succhiotti Nitrosammine Posate Cromo Ampolla olio/aceto Ossido di ferro (ruggine) Coltelli da tavola Cromo Coltelli da cucina Cromo Coltelli Cromo 2011 Prodotto Non conformità Tappi Esbo Tazze Formaldeide Coltelli Cromo e Nichel Coltelli Cromo e Nichel Tazzine Cadmio e Piombo Posate Cromo e Nichel Spatole Formaldeide Cucchiai Ammine aromatiche Spatole Ammine aromatiche Biberon Bisfenolo Cucchiai Formaldeide Tappi Esbo Tabella 1: notifiche di allerte MOCA che hanno interessato il Piemonte dati matrici e non conformità PAGINA 6 DI 47

Piemonte - Dati dell attività di controllo ufficiale effettuato nel 2011 Nel 2011 vi è stato un forte incremento dei controlli ufficiali effettuati dalle AA.SS.LL. piemontesi che, su indicazione del PRISA e con il supporto delle Linee Guida per il Controllo Ufficiale sui Materiali e Oggetti destinati a venire a Contatto con gli Alimenti 2011, hanno posto in essere una metodologia di controllo più organizzata ed efficace. Grafico 3: controlli ufficiali presso le varie tipologie di attività Il controllo dei MOCA è stato effettuato lungo tutta la filiera effettuando verifiche presso le varie tipologie di attività. Il controllo dei MOCA presso gli utilizzatori diviene sempre più parte integrante del controllo ufficiale operato presso le diverse tipologie di imprese alimentari. Produzione Vendita all ingrosso Vendita al dettaglio Utilizzatore TOTALI Unità censite 78 85 --- --- 163 Unità controllate 33 46 73 468 620 Ispezioni su unità 38 50 75 489 652 Unità non regolari 1 11 5 56 73 Infrazioni art.4 DPR 777/1982 e s.m.i. 1 8 0 33 42 Infrazioni art.5 DPR 777/1982 e s.m.i. 0 4 5 87 96 Infrazioni Reg. CE 852/2004 0 7 5 84 96 GMP assenti o non conformi 7 0 0 0 7 GHP assenti o non conformi 7 2 0 4 13 Prescrizioni 18 25 13 159 215 PAGINA 7 DI 47

Tabella 2: i controlli ispettivi MOCA effettuati dalle AA.SS.LL. nel 2011 presso la filiera Grafico 4: unità non regolari rispetto a quelle controllate I dati riportati nella tabella 2 non tengono conto del dato relativo ad accertamenti parziali (verifica fornitori di MOCA, verifica idoneità al contatto alimentare, stato di usura degli utensili etc..) operati presso gli OSA. Nel grafico 4 si riportano i dati relativi alle unità non regolari per violazioni di vario tipo rispetto alle unità controllate ripartite per le diverse tipologie di attività. Presso alcune unità sono state effettuate più verifiche ispettive ed in alcune sono state accertate più irregolarità sanzionate con illeciti amministrativi diversi. Non vengono riportati i dati riferiti agli illeciti amministrativi frutto di violazioni desunte da analisi di laboratorio per cui sono in corso valutazioni da parte di ARPA Piemonte. Piemonte - Campionamento di matrici MOCA effettuato dalle AA.SS.LL. La tabella 3 indica l attività di campionamento delle matrici MOCA prelevate presso le diverse tipologie di attività dagli operatori delle AASSLL piemontesi Produzione Vendita all ingrosso Vendita al dettaglio Utilizzatore TOTALI Prodotti plastici 6 13 10 7 36 Cellulosa e carta 4 5 3 5 17 Ceramica 0 12 25 0 37 PAGINA 8 DI 47

Banda stagnata 0 4 11 0 15 Vetro 2 3 2 3 10 Acciaio 8 8 22 0 38 Altro (alluminio) 0 2 1 0 3 Totali 20 47 74 15 156 Tabella 3: i campionamenti MOCA nel 2011 ripartiti per materiale delle matrici e tipologia delle attività Al laboratorio ARPA di La Loggia nel 2011 sono stati trasmessi dalle AASSLL piemontesi 156 campioni di MOCA, a cui si sono sommate matrici trasmesse da altri organi di controllo. Grafico 5 Numero dei prelievi effettuati dalle AA.SS.LL. piemontesi Il piano dei campioni prevedeva che ogni ASL provvedesse a prelevare dalle diverse tipologie di attività oggetto dei controlli, più matrici suddivise per materiale. Si veda nel grafico 6 la tipologia dei campioni prelevati dalle AA.SS.LL.. PAGINA 9 DI 47

Grafico 6 ripartizione dei campioni suddivisi per materiale I risultati fino ad ora ottenuti da ARPA Piemonte e relativi alle determinazioni analitiche effettuate su matrici consegnate dalle AASSLL hanno evidenziato 5 campioni non conformi, per la migrazione globale su matrice in polipropilene e di nichel o cromo su matrici in acciaio inox. MOCA cucchiaio acciaio inox coltelli acciaio inox coltelli acciaio inox contenitori in polipropilene per microonde coltelli acciaio inox Non conformità Migrazione specifica nichel Migrazione specifica cromo Migrazione specifica cromo Migrazione globale Migrazione specifica nichel Tabella 4 Controllo ufficiale analisi chimiche MOCA PIEMONTE 2011 campioni non conformi 2. SCOPO Lo scopo del presente documento è quello di fornire indicazioni operative al personale addetto al controllo ufficiale dei materiali ed oggetti destinati al contatto con gli alimenti. In relazione alle precedenti linee guida regionali emanate nel 2010 e nel 2011, tenuto conto dell evoluzione normativa, delle criticità emerse e dell incremento delle non conformità, con le presenti linee guida si vuole fornire un documento che aiuti a perfezionare ed unificare la metodologia operativa dell attività ispettiva, informativa e di campionamento dei M.O.C.A.. PAGINA 10 DI 47

3. ACRONIMI ED ABBREVIAZIONI MOCA O MCA FCM AC ACC ACL ACR ISS EFSA FVO RASFF ISO UNI SIAN SVET O SIAV ARPA Materiali ed Oggetti destinati al Contatto con alimenti; Food Contact Material (traduzione in inglese di MCA); Autorità Competente: il Ministero della Salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende Unità Sanitarie Locali, nell'ambito delle rispettive competenze; Autorità Competente Centrale (Ministero della Salute); Autorità Competenti Locali (le ASL); Autorità Competenti Regionali (gli uffici delegati delle Regioni); Istituto Superiore della Sanità; European Food Safety Agency (Agenzia Europea della Sicurezza Alimentare); Food and Veterinary Office (Ufficio Alimentare e Veterinario). Organo ispettivo del controllo ufficiale della Comunità Europea; Rapid Alert System for Food and Feed (Sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi); International Standard Organization (Organizzazione internazionale per la definizione di Standard); Ente Nazionale Italiano di Unificazione; Servizio d Igiene degli Alimenti e della Nutrizione; Servizio Veterinario o Servizio d Igiene ed Assistenza Veterinaria; Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale; 4. CAMPO DI APPLICAZIONE Il presente documento e le indicazioni contenute si applicano durante l attività di controllo ufficiale presso la produzione, l importazione, la distribuzione e l utilizzo di materiali ed oggetti destinati al contatto con gli alimenti. Il controllo ufficiale è operato da personale dei SIAN delle ASL piemontesi in tutte le fasi della filiera e degli SVET, relativamente all utilizzo dei MOCA, avvalendosi della collaborazione e delle prestazioni di ARPA Piemonte - Laboratorio di La Loggia (TO). Il programma, le procedure, le revisioni periodiche e le valutazioni periodiche sono gestite a livello regionale dall apposito gruppo di lavoro costituito con D.D. n. 192 del 09.03.2011. PAGINA 11 DI 47

5. SITUAZIONE PREGRESSA I piani di attività dei SIAN prevedevano sino al 2009 il controllo dei MOCA mediante il campionamento e la contestuale verifica della documentazione prevista. Nel 2010 il piano per il controllo dei MOCA è stato integrato con le indicazioni operative e con una check-list per una valutazione delle imprese controllate omogenea. Inoltre è stato dato avvio al censimento delle imprese produttive e di commercio all ingrosso di MOCA. Nel piano d intervento per il controllo dei MOCA dell anno 2011 si è proceduto alla revisione delle linee guida, al fine di garantire l appropriatezza, l efficienza e l efficacia dei controlli, in aderenza ai disposti della normativa cogente (es. Reg. CE 882/04), in armonia con la normativa volontaria (es. ISO 9001:2008) ed in ottemperanza alle indicazioni e raccomandazioni della Comunità Europea, del Ministero della Salute e degli Organi ed Enti istituzionalmente competenti (es. E.F.S.A., I.S.S.). È stato inoltre incrementato il numero dei controlli e dei campioni assegnati, inserite indicazioni più approfondite sulla normativa, sulle metodologie di controllo, ed è stata potenziata la formazione e l informazione. 6. RIESAME DEL PIANO DI CONTROLLO Processo di riesame e aggiornamento delle linee guida: Il riesame è eseguito entro fine febbraio di ogni anno, al fine di verificarne l adeguatezza, l efficienza e l efficacia, nonché per individuare le opportunità di aggiornamento e di miglioramento. 6.1 Gli elementi del processo di riesame da verificare sono: l adeguatezza delle strategie regionali riguardo il controllo ufficiale su materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti; la coerenza degli obiettivi rispetto alla strategia definita e l eventuale adeguamento degli stessi; l efficacia dei processi nel tradurre la strategia e gli obiettivi definiti in risultati di performance accettabili e coerenti con i bisogni di tutte le parti interessate; l adeguatezza e la coerenza di eventuali piani di miglioramento che sono stati identificati rispetto agli obiettivi prefissati. 6.2 Gli elementi in ingresso per il riesame sono: esiti del controllo ufficiale eseguito a livello regionale l anno precedente, comprensivi dei risultati analitici; risultanze del sistema di allerta regionale e nazionale dell anno precedente; risultanze del RASFF europeo; eventuali raccomandazioni ed esiti delle visite ispettive condotte dal Food and Veterinary Office (F.V.O.) della Commissione Europea; PAGINA 12 DI 47

richieste/raccomandazioni e indicazioni operative da parte del Ministero della Salute e della Comunità Europea; per alcuni prodotti viene preso in esame il trend dei consumi; dati statistici opportunamente elaborati; analisi di eventuali pericoli emergenti; indicazioni operative migliorative provenienti dai SIAN Piemontesi; indicazioni operative provenienti dalle articolazioni regionali di Igiene degli Alimenti e Nutrizione, Sanità Pubblica Veterinaria e dal Coordinamento Interdisciplinare sulla Sicurezza Alimentare; aggiornamenti legislativi; aggiornamenti bibliografici e valutazioni soprattutto provenienti dall EFSA; segnalazioni di reclami (cittadini e imprese) e/o spunti di miglioramento delle parti interessate. 6.3 Gli elementi in uscita del riesame sono: aggiornamento della strategia regionale riguardo il controllo ufficiale su materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti; impostazione di progetti per il miglioramento a carattere regionale e/o locale dell attività di controllo ufficiale, formativa, informativa con relative responsabilità ed obiettivi di miglioramento da raggiungere; azioni correttive e/o preventive intese a migliorare la Qualità tecnico professionale delle prestazioni, la Qualità organizzativa, la Qualità percepita da parti di tutte le parti interessate con particolare riferimento ai destinatari del controllo ufficiale; la programmazione delle attività di controllo ufficiale. 7. NORMATIVA La normativa sugli imballaggi (o Packaging, come viene definita in ambito industriale dandone più una connotazione commerciale) e sui M.O.C.A. (o Food Contact Materials), che si pone trasversalmente rispetto alla normativa sulla sicurezza alimentare, praticamente prende l avvio con la L 30.4.1962, n. 283, ed è costituita da oltre 350 atti legislativi e decreti di norme tecniche e di laboratorio, in continua evoluzione e che si sono succeduti nel corso degli anni, fino al DM 21/12/2010, n. 258 (acciai inossidabili), al Reg. (UE) n. 10/2011 della Commissione del 14/1/2011 (plastica), alla recente rettifica pubblicata nella G.U. (UE) del 25/10/2011 e all ultima modifica dello stesso Reg. PIM con il Reg. (UE) 1282/2011. A supporto delle novità legislative il Ministero della Salute fornisce indicazioni al fine di interpretare ed applicare in modo uniforme la normativa. Posta la costanza di una lista positiva dei materiali previsti e delle modalità di utilizzo, arricchitasi ovviamente nel corso degli anni, il concetto fondamentale che uniforma tutta la legislazione è la necessità di specifiche certificazioni di idoneità dei MOCA e di conformità alle norme. PAGINA 13 DI 47

Inoltre è importante sottolineare l obbligo di una corretta etichettatura e della tracciabilità di questi prodotti, già prevista nella precedente legislazione, ma specificata e sviluppata con gli ultimi regolamenti comunitari. Per utile completezza, si evidenziano di seguito i principali disposti delle norme più importanti e di riferimento sopra citate. Nell ambito della normativa nazionale con il D.M. 21.3.1973 e s.m.i. vengono stabilite le norme relative all autorizzazione ed al controllo dell idoneità degli oggetti preparati con materiali diversi e destinati a venire a contatto con sostanze alimentari o con sostanze d uso personale. Lo spirito della normativa si basa sulle cosiddette liste positive delle sostanze che possono essere utilizzate nella produzione di tali materiali con le eventuali limitazioni e restrizioni, nonché sulle modalità per il controllo dell idoneità al contatto alimentare. Il Regolamento (CE) 27 ottobre 2004 n. 1935/2004 (norma quadro) stabilisce i requisiti generali cui devono rispondere tutti i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti. In particolare l art.1 si applica ai materiali e agli oggetti, compresi quelli attivi e intelligenti, allo stato di prodotti finiti: a) che sono destinati a essere messi a contatto con prodotti alimentari; b) che sono già a contatto con prodotti alimentari e sono destinati a tal fine; di cui si prevede ragionevolmente che possano essere messi a contatto con prodotti alimentari o che trasferiscano i propri componenti ai prodotti alimentari nelle condizioni d impiego normali o prevedibili. Nell allegato I del Reg. (CE) 1935/2004, sono indicati i seguenti materiali: 1. Materiali e oggetti attivi e intelligenti 2. Adesivi 3. Ceramiche 4. Turaccioli 5. Gomme naturali 6. Vetro 7. Resine a scambio ionico 8. Metalli e leghe 9. Carta e cartone 10. Materie plastiche 11. Inchiostri da stampa 12. Cellulosa rigenerata 13. Siliconi 14. Prodotti tessili 15. Vernici e rivestimenti 16. Cere 17. Legno PAGINA 14 DI 47

È importante definire i materiali ed oggetti attivi ed intelligenti in quanto, seppur ancora poco diffusi, sono regolamentati e ne viene data l esatta definizione. I primi sono tutti quei materiali ed oggetti destinati a prolungare la conservabilità o mantenere o migliorare le condizioni dei prodotti imballati. Essi sono concepiti in modo da incorporare deliberatamente componenti che rilascino sostanze nel prodotto alimentare imballato o nel suo ambiente, o le assorbano dagli stessi (es. controllo della concentrazione di gas e vapori, imballaggi antimicrobici, ecc.). Per materiali e oggetti intelligenti si intendono materiali ed oggetti che controllano le condizioni del prodotto alimentare imballato o del suo ambiente (esempio utilizzo di materiali in grado di registrare e comunicare variazioni di temperatura). I requisiti per l immissione sul mercato dei materiali e degli oggetti attivi ed intelligenti destinati a venire a contatto con gli alimenti sono stabiliti dal Regolamento (CE) n. 450/2009 del 29/05/2009, a cui si affianca la normativa nazionale. Ai sensi dell art. 3 del Regolamento (CE) 1935/04 (definito Regolamento Quadro) tutti i materiali e gli oggetti, compresi i materiali e gli oggetti attivi ed intelligenti, devono essere prodotti conformemente alle buone norme di fabbricazione, affinché in condizioni d impiego normali o prevedibili, essi non trasferiscano ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da: a) costituire un pericolo per la salute umana; b) comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari; c) comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche. Le buone norme di fabbricazione a cui fa riferimento l art. 3 sono esplicitate in un'altra norma di derivazione comunitaria e precisamente nel Regolamento (CE) n. 2023/2006 del 22/12/2006. Tale Regolamento stabilisce che tutti i materiali e gli oggetti elencati nell allegato I del Regolamento (CE) n. 1935/2004 e le loro combinazioni, nonché i materiali ed oggetti riciclati vanno fabbricati nel rispetto delle norme generali e specifiche sulle buone pratiche di fabbricazione, definite in lingua inglese come Good Manufacturing Practices (GMP). Pertanto, analogamente a quanto avviene nel settore alimentare, le imprese che svolgono attività connesse con qualunque fase della lavorazione, trasformazione e distribuzione dei materiali ed oggetti devono istituire un sistema di controllo della qualità. In particolare, le imprese che producono oggetti destinati a venire in contatto con sostanze alimentari sono tenute a controllarne la rispondenza alle norme ad essi applicabili ed a dimostrare in ogni momento di aver adeguatamente provveduto ai controlli ed agli accertamenti necessari. 7.1 Dichiarazione di conformità: Ai sensi dell art. 16 del Regolamento n. 1935/2004 i materiali e gli oggetti per i quali sono previste misure specifiche, indicati nell allegato I, devono essere corredati da una dichiarazione scritta che attesti la loro conformità alle norme vigenti. Detta documentazione deve essere resa disponibile alle autorità competenti che la richiedano. PAGINA 15 DI 47

La dichiarazione di conformità, peraltro già prevista dal DM 21.3.1973 e s.m.i. e da alcune norme verticali (Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 24 settembre 2008, n. 174, Decreto del Ministero della Salute 1 febbraio 2007), dovrebbe contenere salvo quanto previsto da norme specifiche, le seguenti informazioni: 1. identità ed indirizzo dell operatore che produce o importa; 2. la descrizione della tipologia di materiale; 3. la data della dichiarazione; 4. la dichiarazione che i materiali rispettano le norme per la tutela della salute dei consumatori; 5. le specifiche relative alle possibilità di impiego (es. tempi e temperature). La dichiarazione deve essere aggiornata se avvengono modifiche, scritta in lingua italiana e deve accompagnare il materiale e l oggetto in tutte le fasi esclusa quella di vendita al consumatore finale. Il produttore è tenuto inoltre a conservare la cosiddetta documentazione di supporto, che comprova la conformità dichiarata; tale documentazione dovrebbe includere, ad esempio, le dichiarazioni dei produttori di materie prime e gli esiti delle analisi di laboratorio effettuate. L impresa alimentare, di qualsiasi tipo, che utilizza materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari nell ambito della propria attività, ha l obbligo di accertare la conformità degli stessi alle norme vigenti. In pratica dovrà richiedere al produttore o al distributore all ingrosso la dichiarazione di conformità, conservarla, e soprattutto utilizzare i materiali e gli oggetti nel rispetto delle condizioni d uso dichiarate dal produttore. Per i materiali o oggetti di materia plastica o che comunque rientrino nel campo di applicazione del Reg. UE 10/2011, si faccia riferimento all art. 15 ed all allegato IV dichiarazione di conformità - del Regolamento stesso. Le indicazioni generali sono valide per quei materiali per cui la norma non prevede specifica dichiarazione di conformità. La Circolare del Ministero della Salute DGSAN 032249 del 11/10/2011 Dichiarazioni di conformità dei materiali ed oggetti destinati ad entrare a contatto con i prodotti alimentari, fornisce indicazioni in merito alle verifiche da effettuare in tema di dichiarazioni di conformità e riportata le norme cui far riferimento in funzione dei materiali per avere indicazioni puntuali sui contenuti che le dichiarazioni di conformità: PAGINA 16 DI 47

materiale Normativa specifica plastiche Reg. (UE) n. 10/2011; plastiche riciclate Reg. (CE) n. 282/2008; utensili per cucina in plastica a base di poliammide e di melammina Reg. (UE) n. 284/2011; materiali attivi ed intelligenti Reg. (CE) n. 450/2009 Ceramica Direttiva (CE) 2005/31; D.M. 01/2/2007 Banda stagnata e cromata DD.MM. 18/02/1984 n. 405 del 13/7/1995, DM 01/6/1988 n. 243. Circolare DGSAN 12174 del 23/04/2010 7.2 Rintracciabilità: L art. 17 del Regolamento (CE) n. 1935/2004 estende ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti quanto previsto dal Regolamento 178/2002 per la filiera alimentare. In particolare la rintracciabilità dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari è garantita in tutte le fasi per facilitare il controllo, il ritiro dei prodotti difettosi, le informazioni ai consumatori e l attribuzione delle responsabilità. Tenendo in debito conto la fattibilità tecnologica, gli operatori economici dispongono di sistemi e di procedure che consentono l individuazione delle imprese da cui e a cui sono stati forniti i materiali e gli oggetti e, se del caso, le sostanze e i prodotti, disciplinati dal presente regolamento e dalle relative misure di applicazione, usati nella loro lavorazione. Tali informazioni sono rese disponibili alle autorità competenti che le richiedano. I materiali e gli oggetti immessi sul mercato comunitario sono individuabili da un sistema adeguato che ne consente la rintracciabilità mediante l etichettatura o documentazione o informazioni pertinenti. 7.3 Etichettatura: Infine un ultimo aspetto da considerare, sebbene di non secondaria importanza, nel corso dell attività di controllo è l etichettatura dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari disciplinata dagli artt. 3 e 15 del Regolamento (CE) 1935/2004. 1. In particolare i materiali e gli oggetti non ancora entrati in contatto con il prodotto alimentare al momento dell immissione sul mercato sono corredati di quanto segue: a) la dicitura «per contatto con i prodotti alimentari» o un indicazione specifica circa il loro impiego (ad esempio come macchina da caffè, bottiglia per vino, cucchiaio per minestra), o il simbolo qui a fianco b) se del caso, speciali istruzioni da osservare per garantire un impiego sicuro e adeguato (temperatura massima di utilizzo, esclusione di alcune tipologie di alimenti); PAGINA 17 DI 47

c) il nome o la ragione sociale e, in entrambi i casi, l indirizzo o la sede sociale del fabbricante, del trasformatore o del venditore responsabile dell immissione sul mercato, stabilito all interno della Comunità; d) un adeguata etichettatura o identificazione, che assicuri la rintracciabilità del materiale od oggetto di cui all articolo 17; e) nel caso di materiali e oggetti attivi, le informazioni sull impiego o sugli impieghi consentiti e le altre informazioni pertinenti come il nome e la quantità delle sostanze rilasciate dalla componente attiva, in modo da permettere agli operatori del settore alimentare che impiegano tali materiali od oggetti di conformarsi ad altre disposizioni comunitarie pertinenti o, in difetto, alle disposizioni nazionali sui prodotti alimentari, comprese le disposizioni sull etichettatura dei prodotti alimentari. 2. Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), non sono tuttavia obbligatorie per gli oggetti che, per le loro caratteristiche, sono chiaramente destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari. 3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono scritte in modo ben visibile, chiaramente leggibile ed indelebile. 4. Il commercio al dettaglio di materiali e oggetti è proibito se le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) ed e), non sono espresse in una lingua facilmente comprensibile per gli acquirenti. Omissis 5. Al momento della vendita al dettaglio, le informazioni di cui al paragrafo 1 sono visibili: a) sui materiali e gli oggetti o loro imballaggi; b) su etichette poste sui materiali e sugli oggetti o sui loro imballaggi; c) su cartellini, chiaramente visibili per gli acquirenti, posti nelle immediate vicinanze dei materiali e degli oggetti; tuttavia, per le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera c), quest ultima modalità è ammessa soltanto se l apposizione, su detti materiali e oggetti, dell informazione o di un etichetta recante l informazione non è possibile, per motivi tecnici, né nella fase di lavorazione né in quella di commercializzazione. 6. Nelle fasi della commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, le informazioni di cui al paragrafo 1 sono visibili: a) sui documenti di accompagnamento; b) sulle etichette o sugli imballaggi; c) sui materiali e sugli oggetti stessi. Per l Alluminio e leghe di alluminio, ai sensi del D.M. 76/2007 è necessario riportare in etichetta una o più istruzioni indicanti: non idoneo al contatto con alimenti fortemente acidi o fortemente salati; destinato al contatto con alimenti a temperature refrigerate; destinato al contatto con alimenti a temperature non refrigerate per tempi non superiori alle 24 ore; PAGINA 18 DI 47

destinato al contatto con gli alimenti di cui all allegato IV (del DM 76/2007) a temperature ambiente anche per tempi superiori alle 24 ore. 8. OBBLIGHI per gli Operatori Professionali, Economici e del settore Alimentare Obblighi delle persone fisiche e giuridiche soggette al campo di applicazione della normativa riguardante i materiali e gli oggetti destinati al contatto degli alimenti. Le persone fisiche e giuridiche soggette al campo di applicazione della normativa riguardante i materiali e gli oggetti destinati al contatto degli alimenti hanno il dovere di rispettare i seguenti obblighi, nella misura e nei limiti stabiliti dalla normativa medesima: 8.1 Obblighi generali Reg. (CE) 1935/2004 riguardante i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari: artt. 3 (Requisiti generali), 4 (Requisiti speciali per i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti), 15 (Etichettatura), 16 (Dichiarazione di conformità); 17 (Rintracciabilità); Reg. (CE) 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari: artt. 4 (Conformità alle buone pratiche di fabbricazione), 5 (Sistemi di assicurazione della qualità), 6 (Sistemi di controllo della qualità), 7 (Documentazione); Si ritiene inoltre di segnalare, il Progetto CAST, meglio descritto nella sezione altri documenti di riferimento; DM 21/03/1973 - Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale: art. 3, 5, 6, 7 e 8; D.P.R 23/8/1982, n 777 Attuazione della direttiva (CEE) n.76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari; D.L.gs. 25/01/1992, n 108 Attuazione della direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari; DM 24/09/2008, n 174 Regolamento recante aggiornamento del DM 21/03/1973. Recepimento della direttiva 2007/19/CE. Art. 3 punto 3 rif. Allegato VII dichiarazione di conformità; 8.2 Obblighi specifici 1.2.1 Acciai inossidabili DM 21/03/1973, artt. 36-37; DM 27/10/2009, n. 176 Regolamento recante aggiornamento del DM 21/03/1973, limitatamente agli acciai inossidabili; DM 21/12/2010, n. 258 Regolamento recante aggiornamento del DM 21/03/1973, limitatamente agli acciai inossidabili. Nel D.M. 258/2010, oltre all inserimento di quattro PAGINA 19 DI 47

nuovi acciai, si è proceduto a sostituire l allegato II, sezione 6 del D.M. 21/03/1973 sopraindicato, in modo da disporre di un unico elenco degli acciaio inossidabili autorizzati e nel contempo è stata inserita anche la ricerca di manganese, fissandone il relativo limite di migrazione (0,1 ppm). Si tenga conto del periodo di transizione e di quanto specificatamente indicato nella nota del Ministero della Salute DGSAN 008474-P-22/03/2011 riferito al DM 21/3/1973 ed agli acciai inossidabili DM n. 258 del 21/12/2011. 8.2.2 Alluminio DM 18/04/2007, n. 76 - Regolamento recante la disciplina igienica dei materiali e degli oggetti di alluminio e di leghe di alluminio destinati a venire a contatto con gli alimenti; 8.2.3 Banda cromata verniciata DM 01/06/1988, n. 243 - Disciplina degli oggetti in banda cromata verniciata destinati a venire in contatto con gli alimenti; 8.2.4 Banda stagnata saldati con lega stagno-piombo ed altri mezzi DM 18/02/1984 Disciplina dei contenitori in banda stagnata saldati con lega stagno-piombo ed altri mezzi, come modificato DM 13/07/1995 n. 405; DM 04/03/2005 Recepimento della direttiva 2004/16/CE della Commissione del 12 febbraio 2004, che fissa le modalità di prelievo dei campioni e i metodi di analisi per il controllo ufficiale del tenore di stagno nei prodotti alimentari confezionati in contenitori di metallo. Circolare DGSAN 012274 del 23/04/2010 indicazioni in merito ai controlli su materiali ed oggetti in banda stagnata e cromata; 8.2.5 Carta e cartone DM 21/03/1973, artt. 27 33; 8.2.6 Cellulosa rigenerata DM 21/03/1973, artt. 20 25; 8.2.7 Ceramica DM 04/04/1985, Aggiornamento del DM 21/03/1973, come modificato dal DM 01/02/2007 Recepimento della direttiva 2005/31/CE della Commissione del 29/04/2005, che modifica la direttiva 84/500/CEE del Consiglio, per quanto riguarda una dichiarazione di conformità ed i criteri di efficienza dei metodi di analisi per gli oggetti di ceramica, destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari; 8.2.8 Gomme DM 21/03/1973, artt. 15 19; 8.2.9 Materiali attivi e intelligenti Reg. (CE) 450/2009 concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con gli alimenti: artt. 4 (Immissione sul mercato di materiali e oggetti attivi e intelligenti), 5 (Elenco comunitario delle sostanze che possono essere utilizzate nei componenti attivi intelligenti), 9 (Sostanze di cui all articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), 10 (Sostanze di cui PAGINA 20 DI 47

all articolo 5, paragrafo 2, lettera c), 11 (Norme aggiuntive in materia di etichettatura), 12 (Dichiarazione di conformità), 13 (Documentazione); Circolare Ministero della Salute DGSAN 20475 del 10/7/2009 reg. CE 450/2009 della Commissione concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari; 8.2.10 Plastica Direttiva 2002/72/CE della Commissione del 6 agosto 2002, relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. L art. 21 del Reg. (CE) 10/2011 abroga con effetto dal 01 maggio 2011 le direttive 80/766/CEE, 81/432/CEE e 2002/72/CE. Si veda a tal proposito la tabella di concordanza tra le due norme all allegato VI; DM 21/03/1973, artt. 9 14bis; Reg. (CE) 1895/2005 relativo alla restrizione dell uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari: artt. 1 (BADGE), 2 (BFDGE); Reg. (CE) 372/2007 che fissa i limiti di migrazione transitori per plastificanti impiegati nelle guarnizioni dei coperchi destinati a venire a contatto con gli alimenti: art. 1, come sostituito dall art. 1 del Reg. (CE) 597/2008 (plastificanti impiegati nelle guarnizioni dei coperchi destinati a venire a contatto con gli alimenti); Reg. (CE) N. 10/2011 del 14 gennaio 2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari: Capi. I (Disposizioni generali), II (requisiti di composizione), III (disposizioni specifiche per determinati materiali e oggetti), IV (dichiarazioni di conformità - allegato IV e documentazione), V (conformità), VI (disposizioni finali). Esso si applicherà a decorrere dal 1/05/2011. DIRETTIVA 2011/8/UE del 28 gennaio 2011 che modifica la direttiva 2002/72/CE per quanto riguarda le restrizioni d'impiego del bisfenolo A nei biberon di plastica; DM 16/02/2011 Recepimento della Direttiva 2011/8/UE - modifica del DM 26/4/1993 n 220 e sm.i.. È stata modificata la colonna restrizioni e/o specifiche della sostanza di partenza 2,2-bis(idrossifenil)propano, anche denominata bisfenolo A, vietandone l uso nei biberon in policarbonato in generale. È vietata dal 01 Marzo 2011 la produzione, e dal 01 giugno 2011 l importazione ed il commercio di materiali ed oggetti di materia plastica destinati al contatto con alimenti difformi da quanto prevede il DM stesso. Si veda anche la nota DGSAN - 8839 P del 23/3/2011; Reg. (UE) 284/2011 della Commissione del 22/3/2011 che stabilisce condizioni particolari e procedure dettagliate per l importazione di utensili per cucina in plastica a base di poliammide e di melammina originari della Repubblica Popolare Cinese e della regione amministrativa speciale di Hong Kong, Cina, o da esse provenienti. La norma, che entra in vigore dal 1 luglio 2011, prevede condizioni particolari e procedure dettagliate. Artt. 1 (oggetto), 2 (definizioni), 3 (Condizioni di importazione), 4 (Notifica preliminare delle PAGINA 21 DI 47

partite), 5 (Notifica del punto di ingresso), 6 (controlli al punto di ingresso), 7 (inoltro della partita), 8 (immissione in libera pratica), 9 (trasmissione di un rapporto alla Commissione), 10 (entrata in vigore), allegato: dichiarazione da fornire per ogni partita di utensili per cucina; Reg. (UE) 321/2011 del 01 aprile 2011 che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 per quanto riguarda le restrizioni d uso del bisfenolo A nei biberon di plastica; Rettifica del Reg. (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 12 del 15 gennaio 2011); Reg. (UE) N. 1282/2011 DELLA COMMISSIONE del 28 novembre 2011che modifica e corregge il regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari; Circolare Ministero della Salute DGSAN 15844 P del 12/05/2011 Regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari; Circolare Ministero della Salute DGSAN 8839 del 24/3/2011 Decreto 16/2/2011 restrizione d impiego del Bisfenolo A nei biberon in plastica. nota informativa Circolare Ministero della Salute DGSAN 002484 del 30/1/2012 materiali ed oggetti di materia plastica destinati al contatto con i prodotti alimentari. Reg. (UE) n. 1282/2011 che modifica e corregge il Reg. (UE) n. 10/2011. 8.2.11 Plastica riciclata Reg. (CE) 282/2008 del 27/03/2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n.2023/2006: artt. 4 (Requisiti relativi ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata), 7 (Doveri connessi all'autorizzazione), 11 (Etichettatura di materiali e oggetti di plastica riciclata), 12 (Dichiarazione di conformità e conservazione delle registrazioni); DM 18/05/2010 n. 113 Regolamento recante aggiornamento del DM 21/03/1973, limitatamente alle bottiglie in polietilentereftalato riciclato; Circolare Ministero della Salute DGSAN 27252-P- del 07/9/2010 Decreto 18/5/2010 n. 8.2.12 Vetro 113. Nota informativa. DM 21/03/1973, artt. 34-35; 8.3 Obblighi per l Operatore del Settore Alimentare L Operatore del Settore Alimentare (OSA) che utilizza o commercia nella propria impresa alimentare materiali o oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, dovrà inoltre tener conto delle norme generali di igiene e sicurezza alimentare quali ad esempio: PAGINA 22 DI 47

Reg. (CE) 882/04 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali: art. 10 Attività, metodi e tecniche di controllo - punto 2 lettera iv) materiali e articoli destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari; Reg. (CE) 852/04 sull'igiene dei prodotti alimentari artt.: 5 (Analisi dei pericoli e punti critici di controllo), 4 (Requisiti generali e specifici in materia d'igiene in riferimento all allegato II capitolo V (Requisiti applicabili alle attrezzature) e X (Requisiti applicabili al confezionamento e all'imballaggio di prodotti Alimentari); Reg. (CE) 178/02 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare La Legge 30/4/1962, n 283 Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, prevedeva (art. 10) il divieto di produzione e commercio di sostanze alimentari o carta od imballaggi destinati specificatamente ad involgere le sostanze stesse, nonché oggetti d'uso personale e domestico, colorati con colori non autorizzati. Prevedeva inoltre (art. 11) obblighi in merito al divieto di detenere per il commercio, porre in commercio od usare utensili da cucina o da tavola, recipienti o scatole per conservare sostanze alimentari. Il D.P.R. 327/80 Regolamento di esecuzione della L 283/62 e successive modificazioni in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, prevedeva specifiche indicazioni per la corretta modalità di campionamento di detti materiali ed oggetti. La migrazione di componenti di MOCA all interno degli alimenti contenuti comporta la denuncia all Autorità Giudiziaria per violazione dell art. 5 della summenzionata Legge n. 283 del 30/4/1962, salvo l applicazione dell art 441 CP in caso di prodotto pericoloso per la salute. Alla normativa sopraindicata, si affiancano le circolari ed indicazioni emanate dal Ministero della Salute, di supporto e spesso esplicative di nuove norme. Di particolare rilevanza le seguenti Circolari: Circolare Ministero della Salute del 27/3/2001 materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti; Circolare Ministero della Salute DGVA IV/2964 del 24/1/2006 materiali ed Oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti: responsabilità delle imprese e dell industria alimentare; Circolare Ministero della Salute DGSAN 035295 del 25/11/2010 Controllo della buona prassi igienica manutenzione delle attrezzature in contatto con gli alimenti nel settore della pubblica ristorazione; 8.4 Altri documenti di riferimento Report annuali del sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi /RASFF. Rapid Alert System for Food and Feed); Istituto Superiore di Sanità, Progetto CAST (Contatto Alimentare Sicurezza e Tecnologia). Linee guida per l applicazione del Regolamento 2023/2006/CE alla filiera di produzione dei materiali e oggetti PAGINA 23 DI 47

destinati a venire in contatto con gli alimenti. Maria Rosaria Milana, Massimo Denaro, Roberta Feliciani, Antonino Maggio e Antonella Maini 2009, x, 203 p. Rapporti ISTISAN 09/33 scaricabile dal seguente link http://www.iss.it/binary/publ/cont/09_33_web.pdf Pareri Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA); EU guidelines for the import of polyamide and melamine kitchenware; Technical Guidelines concerning polyamide and melamine kitchenware; UNI EN ISO 9000:2005 - Sistemi di gestione per la qualità - Fondamenti e vocabolario: la norma descrive il vocabolario ed i principi essenziali dei sistemi di gestione per la qualità e della loro organizzazione; UNI EN ISO 9001:2008 - Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti: la norma definisce i requisiti di un sistema di gestione per la qualità per una organizzazione. I requisiti espressi sono di "carattere generale" e possono essere implementati da ogni tipologia di organizzazione. UNI EN 15593:2008 Gestione dell igiene nella produzione di imballaggi destinati ai prodotti alimentari; UNI EN ISO 9004:2009 - Gestire un'organizzazione per il successo durevole - L'approccio della gestione per la qualità: il documento è una linea guida per favorire in una organizzazione il conseguimento del successo durevole per mezzo della gestione per la qualità. UNI EN ISO 22000:2005 Sistemi di gestione per la sicurezza alimentare - Requisiti per qualsiasi organizzazione nella filiera alimentare; 9. RESPONSABILITA L organizzazione, il coordinamento, il controllo e le attività correlate, prevedono diverse responsabilità, in funziona anche delle diverse organizzazioni delle AASSLL PAGINA 24 DI 47

Posizione Funzione regionale/aziendale Descrizione attività Settore Regionale Competente ACR L Azienda o la struttura funzionale delegata ACL Il personale addetto al controllo ufficiale 1 Costituzione anagrafica produttori C R C 2 Programma regionale dei controlli R C Legenda dei livelli di responsabilità 3 Programma territoriale dei controlli C R 4 Esecuzione del controllo ufficiale C R 5 Relazione finale C R R = Responsabile; C = Collabora 6 Proposta provvedimenti C R 7 Adozione provvedimenti * C/R C/R 8 Aggiornamento anagrafica C R * in funzione dell organizzazione delle singole ASL 9 Riesame attività di controllo ufficiale svolta R C C Tab. 5 ripartizione delle responsabilità 10. FASE PRELIMINARE Nella fase preliminare del piano di intervento è necessario che ogni ASL continui l aggiornamento dei dati relativi ai produttori, ai depositi all ingrosso e agli importatori di MOCA presenti sul proprio territorio in quanto, la norma vigente, attualmente, non prevede l obbligo di registrazione delle Imprese che producono/commercializzano i MOCA. Il Sistema Informativo Unificato http://sian.reteunitaria.piemonte.it/ è stato aggiornato prevedendo l inserimento anche di tale tipologie di imprese, sia per l attività ispettiva che di campionamento. PAGINA 25 DI 47

Grafico 7 il sistema informativo unificato La ricerca attiva delle imprese che producono e commercializzano MOCA, attraverso per esempio la verifica dell elenco dei fornitori di MOCA delle imprese alimentari e delle GDO ma anche dei commercianti di casalinghi può essere considerata una utile fonte informativa che dovrà continuare al fine di disporre di un anagrafica il più possibile aderente alla situazione esistente. Si tenga conto dell importanza di disporre di un dato completo ad esempio in caso di allerta di MOCA. Si ribadisce l importanza di provvedere affinché vi sia uno scambio attivo tra le AASSLL delle informazioni utili per il potenziamento dell anagrafe censita. Difatti, nel caso di individuazione di ditte ubicate in altra ASL piemontese si ritiene necessario che il SIAN che ha acquisito l informazione ne dia comunicazione direttamente all ASL interessata. D altra parte, è ovvio che una lista più aderente alla realtà locale potrà ottenersi nel tempo sia con i controlli sia con la tracciabilità dei MCA verificata presso l utilizzatore. Contemporaneamente, la Direzione regionale continuerà l opera di adeguamento del sistema informativo unificato con i dati anagrafici di queste imprese completi delle schede di sopralluogo. PAGINA 26 DI 47

Tale operazione sarà possibile solo con la collaborazione delle AASSLL che dovranno perfezionare, in alcuni casi, la metodologia di rendicontazione e trasmissione dei dati, nonché ponendo maggiore attenzione nell inserimento delle informazioni relative ai controlli effettuati ed alle matrici prelevate. La fase preliminare dovrà prevedere la verifica dei dati relativi alle aziende censite rispetto ai dati inseriti nel portale, la sostituzione della modulistica con quella allegata alla presente linea guida e l esame delle indicazioni del PRISA e delle presenti Linee guida, soprattutto per la parte relativa all attività ispettiva ed a quella di campionamento. 11. PIANO DI INTERVENTO Il piano, avviato nel 2010, prevede per l anno 2012 il controllo di: a) produttori di MOCA, comprese le materie prime; b) depositi per il commercio all ingrosso di MOCA; c) importatori di MOCA, che talvolta si identificano con i depositi per il commercio all ingrosso; d) utilizzatori di MOCA: ristorazione pubblica, collettiva e produttori al dettaglio e all ingrosso di alimenti; e) commercio al dettaglio in sede fissa e mobile (ambulanti) di MOCA. Come evidenziano i dati relativi ai controlli effettuati, si è visto come la verifica, anche parziale, dell applicazione della normativa MOCA durante l attività ispettiva, stia divenendo una prassi comune, incrementando ovviamente l attenzione per quelle ditte che per tipologia di attività, di alimento, di lavorazione o per altri fattori, possano rappresentano un maggior rischio. Non solo quindi il controllo dei produttori o commercianti all ingrosso di MOCA, ma anche di imprese alimentari delle varie tipologie inserendo tra i controlli di routine anche quello relativo alla normativa MOCA, in ottemperanza alle indicazioni ministeriali. L obiettivo rimane quello di controllare, almeno una prima volta, le imprese indicate ai punti a) b) e c) in un triennio (a partire dal 2010) proseguendo negli anni successivi anche in base alla valutazione del rischio, di cui si fornisce la modalità di definizione con l allegato B. Per il punto d) si dovrà incrementare costantemente l attenzione alla normativa MOCA durante la normale attività di controllo ufficiale Per il punto e), nella normale attività di controllo, dovrà essere posta attenzione alle attività di commercio al dettaglio, in sede fissa o ambulante, di MOCA in funzione della tipologia, provenienza delle merci, dimensioni commercio o per altri indicatori. Si tenga conto a tal proposito delle esenzioni previste per il commercio al consumatore finale (es. dichiarazione di conformità). Tenuto conto della normativa inerente il divieto di utilizzo di bisfenolo A (BPA) nella produzione dei biberon in plastica dal 1 Marzo 2011 e di commercializzazione e importazione degli stessi dal 1 giugno 2011, sarà opportuno che ogni ASL provveda al controllo della reale ottemperanza al DM 21/2/2011, effettuando una verifica presso i fornitori di farmacie o durante la vigilanza presso la GDO. Il controllo PAGINA 27 DI 47