Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01



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Transcript:

Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01 PROTOCOLLO DI COMPLIANCE 6 PREVENZIONE DAI REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO APPROVATO ED ADOTTATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 17 NOVEMRE 2009 ED AGGIORNATO CON DELIBERA DEL 13 MARZO 2012 1

INDICE 1.FINALITA E STRUTTURA... 3 2.TIPOLOGIE DI REATI PREVISTE DALL ARTICOLO 25-SEPTIES DEL DECRETO... 7 3.REGOLE E LINEE APPLICATIVE (strumenti e presidi)... 8 3.1 Il Processo di gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro... 8 3.2 Il Processo di gestione dei cantieri... 9 3.3 Il Processo di gestione dei contratti di appalto, contratti d opera, contratti di somministrazione, outsourcing... 9 4.RACCOMANDAZIONE... 13 5. ALLEGATO... 13 5.1-SEZIONE I - Disposizioni del decreto legislativo 231/2001... 13 5.2 - SEZIONE II - Disposizioni del codice penale richiamate dal decreto legislativo231/2001... 14 2

La presente edizione aggiorna e modifica la precedente edizione del gennaio 2009, alla luce delle operazioni di incorporazione per fusione ed incorporazione di Banca Popolare di Intra s.p.a. e Veneto Banca s.p.a. in ( rispettivamente con decorrenza 1 e 22 novembre 2010) in Veneto Banca Holding s.c.p.a., che a seguito di assemblea straordinaria del 25 gennaio 2011, ha mutato la denominazione in VENETO BANCA S.C.P.A.. 3

1.FINALITA E STRUTTURA Il Protocollo è adottato in relazione all art. 25-septies del Decreto 1, che considera i reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose gravi o gravissime, se commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell igiene e della salute sul lavoro, così come modificato dall art. 300 del decreto legislativo, 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni., che ha lasciato nella sostanza invariata l individuazione delle fattispecie penali che costituiscono i reati presupposto (peraltro già effettuata dall art. 9 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, poi sostituito). 1 Decreto Legislativo 231/2001 4

Allo scopo di fornire mezzi più efficaci di prevenzione e repressione in ordine alla recrudescenza del fenomeno degli incidenti sul lavoro e all esigenza di salvaguardare l integrità psicofisica dei lavoratori e la sicurezza degli ambienti lavorativi, il Legislatore, con il citato decreto legislativo 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni., ha rimodulato la disciplina che regolava la materia attraverso un intervento di riassetto e di riforma del sistema normativo previgente, operato mediante il riordino e il coordinamento delle norme in un Testo Unico (di seguito anche TUSSL, Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, confronta, infra, Tipologie di reati previsti dall articolo 25-septies del Decreto ). L evoluzione normativa della materia operata dal TUSSL ha segnato, tanto nei settori industriali a maggiore rischio quanto nel comparto bancario e finanziario, un profondo cambiamento di impostazione rispetto alla disciplina precedente della 626/94, passando da una correzione statica a una gestione dinamica della prevenzione, affermando altresì il principio che la sicurezza è in stretta relazione con la qualità dell organizzazione aziendale. Il TUSSL tende, quindi, a realizzare sistemi di gestione della prevenzione che riguardano tutte le attività svolte dall organizzazione, comprese quelle esercitate da terzi che siano interferenti con le attività espletate dalla stessa azienda; l efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa da reato ai sensi del Decreto si consegue, e deve necessariamente essere mantenuta nel tempo, organizzando sistemi di gestione che garantiscano in divenire l individuazione, l analisi, la valutazione e il controllo della prevenzione per tutte le attività sensibili al rischio. L art. 30 TUSSL ha esplicitato, pertanto, i requisiti che il Modello deve possedere ai fini della prevenzione dai reati qui considerati, sancendo che esso va efficacemente attuato e controllato nel continuo per evitare la colpa organizzativa e a questo fine ha introdotto: un sistema indipendente di prevenzione e protezione della sicurezza e della salute sul lavoro, valido anche ai fini della responsabilità amministrativa da reato ai sensi del Decreto, che richiede la predisposizione di un organigramma sezionale autonomo di ripartizione funzionale delle competenze e delle attività di verifica, valutazione, gestione e monitoraggio del rischio; un adeguato sistema aziendale di adempimento degli obblighi giuridici e di controllo dell attuazione ed efficacia del Modello, munito di un idoneo apparato sanzionatorio, con obbligo di riesame e modifica dello stesso in caso di violazioni significative delle norme antinfortunistiche o in occasione di mutamenti dell organizzazione aziendale e delle attività esercitate in relazione al progresso scientifico e tecnologico; la presunzione di conformità allo schema legale per alcuni modelli di organizzazione definiti, nella fase di prima applicazione, sulla base alle prassi migliori in uso in ambito domestico e internazionale (Linee-guida Uni-Inail per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro del 28 settembre 2001 e il British Standard OHSAS 18001:2007 - Occupational Health and Safety Assessment Series). 5

La finalità del presente Protocollo è quella di evitare che una gestione inefficace dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro possa procurare qualsiasi vantaggio o interesse, non solo di tipo economico in termini di mancati investimenti o loro differimento, alla Capogruppo, alle Banche Rete e alle Società comunque controllate, attraverso comportamenti idonei a integrare, anche tramite azioni od omissioni, le fattispecie di reato considerate, avendo presente che assume rilevanza ogni tipologia di attività finalizzata a sviluppare ed assicurare un sistema di prevenzione e protezione dei rischi esistenti sul luogo di lavoro, nei singoli ambiti aziendali e/o di Gruppo. La Capogruppo, le Banche Rete e le Società comunque controllate adottano e tengono aggiornato, in osservanza a quanto disposto dal TUSSL, il Documento di Valutazione dei Rischi ( DVR ), che è redatto secondo le Linee Guida nazionali ed europee in materia (ISPSEL, INAIL, UNI-EN-ISO, Agenzia Europea per la Salute e Sicurezza); il Documento di Valutazione dei Rischi contiene: a) la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute nell ambito delle strutture aziendali durante l attività lavorativa; b) l individuazione delle misure di prevenzione e protezione poste a tutela dei lavoratori ed il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento, nel tempo, del livello di sicurezza; c) l identificazione delle procedure per l attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli interni all organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, alle cui strutture/unità devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; d) l indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e dei medici competenti che hanno partecipato alla valutazione del rischio; e) l individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, una determinata, una adeguata formazione e addestramento. Il L Organizzzione Aziendale per la Prevenzione e la Protezione, delineato nel DVR, prende a termine di paragone i sistemi di gestione, in particolare quello ricavabile dal BS OHSAS 18001:2007; si manifesta necessario procedere, come requisito rafforzativo, con il dar corso a un programma di certificazione attinente la salute e la sicurezza sul lavoro ed in particolare dei processi operativi del Servizio di Prevenzione e Protezione che muove secondo logiche di gradualità e di quality management dalla Capogruppo e raggiunge e coinvolge le Banche Rete e le Società comunque controllate. La struttura del presente Protocollo risponde all esigenza di coniugare i requisiti normativi con le caratteristiche dei processi operativi, avendo presente che la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è materia che pervade ogni ambito e attività aziendale e di Gruppo; pertanto i processi operativi interessati a livello della Capogruppo, di Banche Reti e di Società comunque controllate sono quelli di: 1) gestione dei rischi in tema di salute e sicurezza sul lavoro che compete al datore di lavoro, sotto la cui responsabilità avviene la definizione della politica aziendale in materia; 6

2) gestione dei cantieri (artt. 88 e seguenti TUSSL) che compete al committente ed è rimessa alla propria responsabilità; 3) gestione dei contratti di appalto, contratti di opera, contratti di somministrazione (art. 26 TUSSL) e di outsourcing che compete al datore di lavoro e al committente ed è affidato alla responsabilità di entrambi per gli ambiti di rispettiva pertinenza. 2.TIPOLOGIE DI REATI PREVISTE DALL ARTICOLO 25-SEPTIES DEL DECRETO Omicidio colposo e Lesioni personali colpose gravi o gravissime (artt. 589 e 590, comma 3, c.p.). Le fattispecie punite dalle due ipotesi di reato consistono nel cagionare per colpa la morte oppure una lesione dalla quale deriva una malattia, nel corpo o nella mente, grave o gravissima. Sono considerate lesioni gravi quelle consistenti in una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa oppure provochi una malattia o una incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni, oppure in un indebolimento permanente di un senso o di un organo (art, 583 c.p. 1 comma, nn. 1 e 2). Sono considerate lesioni gravissime le malattie certamente o probabilmente insanabili; la perdita di un senso, di un arto, o una mutilazione che renda l arto inservibile; la perdita dell uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della parola; la deformazione o lo sfregio permanente del viso. Entrambe le condotte punite devono verificarsi a seguito della violazione delle norme vigenti ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla tutela dell igiene e della salute sul luogo di lavoro, per assumere rilevanza ai sensi dell art. 25-septies del Decreto. L art. 9, comma 2 del Decreto dispone anche l applicazione delle sanzioni interdittive per periodi differenziati in relazione ai delitti di cui agli artt. 589 e 590, comma 3 c.p.. Testo Unico in materia di tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro TUSSL (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) ha operato una profonda azione di riordino e razionalizzazione delle fonti normative previgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con l obiettivo di uniformare il regime di tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale, attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione dei lavoratori immigrati. Molteplici disposizioni sono ora confluite nel nuovo corpus normativo per effetto dell abrogazione di varie leggi speciali antecedenti; tra le principali oggetto dell intervento di sistemazione della materia si rammentano: 1) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, in tema di prevenzione degli infortuni; 2) il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, recante disposizioni in materia di igiene sul lavoro; 3) il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, contenente norme generali sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; 4) il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, in tema di sicurezza dei cantieri. Il corpus normativo delineato con la specifiche misure di prevenzione del TUSSL si completa con la previsione generale di cui all art. 2087 del codice civile, in forza della quale l imprenditore è tenuto ad adottare nell esercizio dell impresa le misure che, secondo la 7

particolarità del lavoro, l esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Meritevole di considerazione in questa sede è anche l orientamento giurisprudenziale consolidato che ritiene imputabili al datore di lavoro i reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro anche nel caso in cui la persona offesa non sia un lavoratore, ma un soggetto estraneo, purché la sua presenza sul luogo di lavoro, al momento dell infortunio, non abbia caratteri di anormalità e di eccezionalità. 3.REGOLE E LINEE APPLICATIVE (strumenti e presidi) La Capogruppo, le Banche Reti e le Società comunque controllate devono essere dotate, in relazione sia alla natura e alle dimensioni dell organizzazione sia alla complessità e al tipo di attività esercitata, di un articolazione di funzioni interne che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. La Capogruppo deve, a livello consolidato sulla base delle proprie prerogative riconosciute dalla normativa speciale per i gruppi bancari (TUB e disposizioni di vigilanza prudenziale), assumere l attività di direzione e coordinamento, anche in specifiche materie, che si esplica nel fornire indirizzi strategici ed operativi comuni per attuare un modello avanzato di gestione del sistema di prevenzione e protezione dai rischi tipici in materia di sicurezza e salute sul lavoro. La politica aziendale e di Gruppo in tema di antinfortunistica sul lavoro e di salvaguardia dell igiene e della salute sul luogo di lavoro viene diffusa, applicata ed aggiornata a tutti i livelli organizzativi ed operativi e in tutte le componenti societarie comprese nel perimetro di consolidamento; le linee di azione all interno del Gruppo sono orientate verso il costante miglioramento della sicurezza e salute sui posti di lavoro e contribuiscono allo sviluppo effettivo di un sistema integrato di prevenzione e protezione, definito sulla base di norme cogenti e volontarie. I processi operativi sensibili, individuati nella precedente sezione Finalità e Struttura del presente Protocollo e ritenuti maggiormente esposti ai rischi in relazione ai reati considerati in tema di sicurezza e salute sul lavoro, sono articolati nelle fasi di seguito descritte e per essi si introducono una serie di accorgimenti specifici comuni, intesi come insieme di regole interne, procedure ed istruzioni, strumenti operativi e presidi di controllo, finalizzati a un efficace azione di prevenzione e protezione, gestiti all interno dei Documenti di Valutazione aziendali e/o nei Sistemi di Gestione volontari eventualmente adottati. In particolare: 3.1 Il Processo di gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro è strutturato secondo le seguenti fasi: a) identificazione dei pericoli e classificazione degli stessi secondo la loro diversa specificazione (pericoli per la sicurezza e pericoli per la salute dei lavoratori); b) valutazione dei rischi; 8

c) individuazione e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione; d) definizione di un piano di intervento con l identificazione delle strutture/unità organizzative aziendali competenti all attuazione degli interventi; e) realizzazione degli interventi pianificati nell ambito di un programma di azione; f) verifica sull attuazione e controllo sull adeguatezza e sull efficacia delle misure adottate. 3.2 Il Processo di gestione dei cantieri è strutturato secondo le seguenti fasi: a) verifica dell idoneità tecnico-professionale delle imprese in appalto o subappalto e dei lavoratori autonomi, outsourcing ; b) pianificazione delle fasi di lavorazione e loro valutazione con particolare riferimento alle interazioni delle attività interferenti; c) designazione delle figure di legge, quali l Incaricato del committente, il Coordinatore per l esecuzione dei lavori e predisposizione dei piani di sicurezza e coordinamento, nonché dei documenti di valutazione dei rischi interferenziali; d) esecuzione degli adempimenti tecnico-amministrativi (richieste di autorizzazioni, concessioni, certificazioni, nulla-osta, ecc.), notifiche e comunicazioni alla Pubblica Amministrazione; e) coordinamento nell esecuzione delle attività fra le imprese incaricate dei lavori o i lavoratori autonomi selezionati e controlli sull osservanza delle misure di sicurezza e protezione. 3.3 Il Processo di gestione dei contratti di appalto, contratti d opera, contratti di somministrazione, outsourcing è strutturato secondo le seguenti fasi: a) verifica, in base ai criteri e alle modalità previsti dalla normativa vigente, dell idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici, incluse le eventuali imprese subappaltatrici, dei lavoratoti autonomi; b) informativa alla controparte sui rischi specifici presenti nei luoghi in cui essa è chiamata ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in ordine all attività oggetto del contratto, nonché, ove stabilito dalla normativa, predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) - da inviare all offerente ai fini della formulazione dell offerta e costituente parte integrante del contratto - contenente gli interventi per eliminare o ridurre i rischi relativi alle interferenze delle attività connesse all esecuzione del contratto medesimo; c) redazione della lettera di invito o pubblicazione del bando di gara ove previsti; d) predisposizione dell offerta da parte dell offerente con indicazione dei costi destinati alla sicurezza in relazione all entità e alle caratteristiche 9

del servizio o fornitura offerti e compilazione della dichiarazione di presa visione dei rischi presenti sul luogo di lavoro e delle relative misure per la loro eliminazione o riduzione; e) aggiudicazione del servizio e stipula del contratto; f) esecuzione del servizio o della fornitura da parte dell aggiudicatario, cooperazione e coordinamento con la controparte per la prevenzione dei rischi propri dell attività oggetto del contratto nonché per gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, anche mediante reciproca informazione allo scopo di eliminare i rischi dovute alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell esecuzione dell opera complessiva; g) controllo sul rispetto degli adempimenti contrattuali nell esecuzione delle attività previste, mediante effettuazione di audit sul campo. Gli accorgimenti specifici per la gestione dei processi operativi sopra descritti, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, sono previsti e disciplinati nella normativa interna, emanata e aggiornata dalle Strutture/Unità organizzative competenti della Capogruppo e dai corrispondenti settori/uffici/unità delle Banche Reti e delle Società comunque controllate, ove previsti nei rispettivi organigrammi aziendali. In particolare: a) sono previsti livelli autorizzativi definiti nell ambito dei processi, con individuazione delle figure professionali chiamate a ricoprire i ruoli di datore di lavoro e di committente, dotate di autonomia organizzativa, di poteri di spesa, di indirizzo in ambito del Gruppo e di legittimazione ad impartire disposizioni interne per la più efficace attuazione della politica aziendale in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro; b) i soggetti/figure aziendali che intervengono nei processi operativi sono individuati e autorizzati con espressa previsione normativa interna ovvero con delega interna, da conservarsi agli atti a cura del datore di lavoro/committente ovvero dei soggetti da questi designati; c) è stabilita la separazione di compiti tra soggetti/figure aziendali e, in specie, fra le strutture operative incaricate della gestione e realizzazione degli interventi (immobiliari, informatici, di sicurezza fisica, attinenti ai processi lavorativi o di gestione del personale) e quelle che, per legge o normativa interna, hanno funzioni di consulenza in materia di valutazione dei rischi e di controllo delle misure idonee a prevenirli o ridurli; d) è prevista un articolazione di funzioni separate che garantisca le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo dei rischi; queste funzioni provvedono a identificare i soggetti ai quali sono conferite mansioni specifiche per la protezione e prevenzione dai rischi per la sicurezza e la salute del lavoro; e) sono nominati i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, che collaborano attivamente con il datore di lavoro/committente allo scopo 10

di segnalare criticità e situazioni di potenziale pericolo affinché siano individuate soluzioni adeguate e tempestive; f) le strutture incaricate-abilitate devono: 1) predisporre ed attivare un piano aziendale di controllo sistematico al fine di verificare periodicamente sia la corretta applicazione e gestione del presente Protocollo, sia l efficacia delle procedure e delle misure adottate per valutare l idoneità dei luoghi di lavoro, in base a quanto stabilito dalle prescrizioni legislative in materia; 2) procedere al riesame e all eventuale modifica del Modello quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all igiene sul lavoro, ovvero in occasione di cambiamenti nell organizzazione e nelle attività aziendali in relazione al progresso scientifico e tecnologico; g) il piano aziendale di controllo dell attuazione del Modello, in materia di sicurezza e salute sul lavoro, deve porre particolare cura: 1) all individuazione delle aree e delle attività da verificare ai fini di valutazione dei rischi e della predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; 2) alle attività di sorveglianza sanitaria; 3) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza e consultazioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza; 4) alle attività di informazione e formazione del personale; 5) alle attività di coinvolgimento e partecipazione del personale 6) al rispetto dei requisiti tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; 7) all acquisizione, conservazione, controllo, monitoraggio, verifica della validità, ed esibizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge; 8) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; 9) alle modalità esecutive di registrazione e rendicontazione delle verifiche effettuate sull applicazione e sull efficacia delle procedure adottate (registrazioni, monitoraggi, attività di audit); h) devono risultare conformi ai requisiti normativi generali i piani di emergenza e di business continuity - disciplinati dalla regolamentazione prudenziale di vigilanza - finalizzati a garantire la capacità di operare su base continuativa e a limitare le perdite nei casi gravi di interruzione dell operatività o per eventi legati a catastrofi naturali; i) le strutture responsabili, la funzione interna di audit ed il Servizio di Prevenzione e Protezione devono controllare che le misure di 11

prevenzione e protezione programmate siano funzionanti e attivate, assicurando il monitoraggio continuo delle situazioni di rischio e dello stato di avanzamento dei progetti di intervento previsti dai singoli documenti di valutazione dei rischi e dai piani di miglioramento aziendali in materia di salute e sicurezza; j) tutti gli ambienti di lavoro a rischio sono regolarmente visitati e valutati dai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e dai soggetti in possesso dei requisiti normativi e di adeguata formazione tecnica (ad esempio, le figure del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente), mentre quelli in cui non sono presenti lavoratori esposti a rischi specifici vengono controllati mediante sopralluoghi a campione; k) sono previste figure specialistiche, aventi particolare know-how, per la valutazione ed elaborazione delle misure di sicurezza in presenza di rischi specifici (amianto, radon, rischio elevato di incendio, ecc.), di cantieri temporanei e mobili (responsabili dei lavori, coordinatori per la sicurezza, direttori dei lavori, ecc.), nonché per l accertamento dei requisiti di idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici (e/o subappaltatrici) o dei lavoratori autonomi incaricati dell esecuzione dei lavori; l) i contratti stipulati con soggetti terzi, di cui è previsto il coinvolgimento nella gestione e prevenzione dei rischi in tema di salute e sicurezza sul lavoro, devono contenere una clausola dalla quale risultino le dichiarazioni di conoscenza della normativa ai sensi del Decreto e di impegno al conseguente rispetto; m) deve essere permessa e documentata la ricostruzione delle responsabilità; devono pertanto essere disciplinate: 1) le modalità di archiviazione e di conservazione della documentazione prodotta e acquisita, nonché delle certificazioni obbligatorie per legge, anche mediante l utilizzo di forme telematiche o elettroniche; 2) i sistemi di registrazione dell avvenuta effettuazione delle attività e dei controlli in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro; n) la gestione dei diversi contesti di rischio si avvale di soluzioni informatiche che consentano: 1) la tracciabilità degli accessi in rete degli addetti abilitati dalle strutture interessate ed autorizzate alla valutazione dei rischi; 2) l osservanza dei requisiti normativi sulla privacy (visione della documentazione tecnica di impianti; di ambienti lavorativi; di liste di controllo degli esposti a rischi specifici; di cartelle sanitarie; di piani e sessioni info-formativi del personale; di attività ispettiva interna e di Enti preposti ai controlli; di modulistica per la gestione dei monitoraggi ambientali, ecc.); o) è prevista l elaborazione di un piano annuale promozione dell informazione e di formazione interna in tema di rischi connessi allo svolgimento delle attività, misure ed azioni di prevenzione e protezione 12

adottate, procedure di pronto soccorso e di emergenza, lotta antincendio, e piani di evacuazione dei lavoratori; p) l osservanza della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro deve essere garantita anche nei confronti di tutti i lavoratori non dipendenti, con particolare riferimento ai soggetti beneficiari di stage formativi o professionali e/o ai terzi in genere che vengano a trovarsi nei luoghi di lavoro. Costituiscono parte integrante della presente Sezione del Protocollo di Compliance, relativo alla prevenzione dei reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro, il Codice Interno Etico e di Comportamento, i Regolamenti, in particolare il Regolamento di Gestione della Spesa, i Documenti di Valutazione dei Rischi, il Piano di controllo e ottimizzazione e i processi e le procedure riguardanti le aree di attività a rischio inerenti le suddette tipologie di reato e, qualora presenti, procedure, istruzioni operative e manuale dei sistemi di gestione della salute e sicurezza elaborati in accordo a normative volontarie. 4.RACCOMANDAZIONE E fatto obbligo esplicito agli esponenti/soggetti rilevanti e dipendenti della Capogruppo, delle Banche Rete e delle Società comunque controllate, rispettare e fare rispettare concretamente le disposizioni del presente protocollo 5. ALLEGATO 5.1-SEZIONE I - Disposizioni del decreto legislativo 231/2001 Art.25 septies Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro Articolo inserito dall'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente sostituito dall'articolo 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81. 13

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 2 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590 3, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. 5.2 - SEZIONE II - Disposizioni del codice penale richiamate dal decreto legislativo231/2001 Art. 589 c.p. OMICIDIO COLPOSO (1). [I]. Chiunque cagiona per colpa [43] la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni [586] (2). [II]. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (3) o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni (4). [II-bis]. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope (5). [III]. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone [590], si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici (6). (1) Articolo sostituito dall'art. 1 l. 11 maggio 1966, n. 296. (2) Per una riduzione delle pene in determinate ipotesi v. art. 81 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309. (3) V. d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (c. strada). (4) Comma modificato, con l'aumento della pena da uno a due anni nel minimo, dall'art. 2 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, e poi ulteriormente modificato con l'aumento della pena nel massimo da cinque a sette anni, dall'art. 1 del d.l. 23 maggio 2008, n. 92,, conv., con modif., dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. (5) Comma inserito dall'art. 1 del d.l. n. 92, cit., conv., con modif., dalla legge n. 125, cit.. (6) Comma modificato, con l'aumento della pena da dodici a quindici anni nel massimo dall'art. 1 del d.l. n. 92, cit., conv., con modif., dalla legge n. 125. cit.. competenza: Trib. monocratico (udienza prelim.) arresto: facoltativo fermo: non consentito custodia cautelare in carcere: consentita altre misure cautelari personali: consentite procedibilità: d'ufficio Art. 590 c.p LESIONI PERSONALI COLPOSE (1) (2). [I]. Chiunque cagiona ad altri per colpa [43] una lesione personale [582] è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro (3). [II]. Se la lesione è grave [583-1 comma] la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima [583 2 comma], della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro. 2 Art. 589, Omicidio colposo. 3 Art. 590, Lesioni personali colpose. 14

[III]. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni (4). [IV]. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. [V]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa [120], salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale (5). (1) Articolo sostituito dall'art. 2 l. 11 maggio 1966, n. 296. (2) V. art. 4 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in tema di competenza penale del giudice di pace. V. inoltre la norma transitoria di cui all'art. 64 d.lgs. n. 274, cit. Per le ipotesi di reato attribuite alla competenza del giudice di pace si applica la sanzione della multa da 258 euro a 2.582 euro. (3) Per una particolare ipotesi di riduzione della pena, v. art. 81 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309. (4) Comma sostituito dall'art. 22l. 21 febbraio 2006, n. 102 e successivamente integrato dall'art. 1 del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Il testo del comma precedente la sostituzione era il seguente: «Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da 247 euro a 619 euro; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da 619 euro a 1.239 euro». (5) Comma così sostituito dall'art. 92 l. 24 novembre 1981, n. 689. V. anche art. 2 l. 3 agosto 2007, n. 123, in tema di tutela della sicurezza sul lavoro. competenza: Trib. monocratico (udienza prelim.); Giudice di pace (ipotesi perseguibile a querela e da cui derivi malattia di durata inferiore a 20 gg.); Trib. monocratico (aggravanti exart. 43 d.lgs. n. 274 del 2000) arresto: non consentito fermo: non consentito custodia cautelare in carcere: non consentita; consentita in relazione alle lesioni gravissime di cui al secondo periodo del terzo comma altre misure cautelari personali: non consentite; consentite in relazione alle lesioni gravissime di cui al secondo periodo del terzo comma procedibilità: a querela della persona offesa, salvo le eccezioni previste dall'ultimo comma 15