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NOTA INFORMATIVA PREDISPOSTA AI SENSI DELL ART. 123 DEL DECRETO LEGI- SLATIVO 17 MARZO 1995, N. 175 ED IN CONFORMITÀ CON QUANTO DISPOSTO DALLA CIRCOLARE ISVAP N. 303 DEL 2 GIUGNO 1997. INFORMAZIONI RELATIVE ALL IMPRESA Il contratto è concluso con la Società UNIQA Assisurazioni S.p.A. (già AUSTRIA Assicurazioni S.p.A.) che ha sede legale in Italia in via Carnia n. 26 - Milano. La società UNIQA Assicurazioni S.p.A. è stata autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con D.M. n. 5716 del 18.08.1966 pubblicato sulla G.U. N. 217 del 01.09.1966. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO LEGGE APPLICABILE La legislazione applicabile al contratto è quella italiana in base all art. 122 del D.L. 175/95. RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla società Uniqa Assicurazioni S.p.A., Servizio Reclami, Via Carnia 26, 20132 Milano - Tel. 02-2685831, Fax 02-268583440, E-Mail: reclami@uniqa-assicurazioni.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità. Si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. TERMINI DI PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell art. 2952 C.C. DURATA DEL CONTRATTO La Società si obbliga nuovamente a contrarre alle scadenze contrattuali per tutto il periodo in cui l assicurato resta in vita. Il contraente ha facoltà di rinunciare alla prosecuzione dell assicurazione comunicando la propria decisione per mezzo di lettera raccomandata trasmessa alla società almeno 60 giorni prima del termine contrattuale; in assenza di tale comunicazione la polizza verrà tacitamente rinnovata per un ulteriore anno e così successivamente. PERIODO DI CARENZA CONTRATTUALE La garanzia decorre dalle ore 24 del 60 giorno successivo a quello di inizio dell assicurazione per le malattie e dal 270 giorno per il parto. DICHIARAZIONE DELL ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Si informa l assicurato che in sede di conclusione del contratto dovranno essere effettuate dichiarazioni veritiere e non reticenti sulle circostanze del rischio. Si rammenta inoltre che eventuali dichiarazioni false o reticenti possono comportare conseguenze gravi per l assicurato, compresa la mancata corresponsione della prestazione assicurativa da parte dell impresa. SI RICHIAMA L ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITÀ DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CON- TRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE CLAUSOLE CONCERNENTI LE GARANZIE INCLUSE ED ESCLUSE NEL CONTRATTO, LA DURATA DEL CONTRATTO NONCHÉ LA DURA- TA DI UNO O PIÙ PERIODI DI CARENZA CONTRATTUALMENTE PREVISTI.

UNIQA Assicurazioni S.p.A. Definizioni Alle seguenti denominazioni, riportate in corsivo nel testo, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato; Assicurato: Assicurazione: Contraente: Day hospital: Indennizzo: Infortunio: Istituto di cura: Malattia: Malformazione Difetto fisico: Polizza: Premio: Ricovero: Scoperto: Sinistro: il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. il contratto di assicurazione. il soggetto che stipula l assicurazione. la degenza esclusivamente diurna in istituto di cura documentata da cartella clinica. la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. l evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. ospedale, clinica, casa di cura o istituto universitario, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, all erogazione dell assistenza ospedaliera, anche in regime di degenza diurna. Sono comunque esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno e le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche. ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. alterazione organica acquisita evidente o clinicamente diagnosticabile o alterazione organica congenita. il documento che prova l assicurazione. la somma dovuta dal Contraente alla Società. la degenza, comportante pernottamento, in istituto di cura. la parte di indennizzo espressa in percentuale che rimane a carico dell Assicurato. il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione. Società: l impresa assicuratrice UNIQA Assicurazioni S.p.A.. 3

Salute & Senzatempo Polizza Vita Intera Condizioni Generali di Assicurazione Norme che regolano l assicurazione in generale Art. 1 - Altre assicurazioni Il Contraente o l Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (articolo 1910 del Codice Civile). Art. 2 - Pagamento del premio ed effetto dell assicurazione a) Il Contraente deve pagare i premi e gli accessori stabiliti in polizza presso la Direzione della Società o la sede dell Agenzia alla quale è assegnata la polizza, alle scadenze convenute, ritirandone quietanza. Il premio è determinato dall età dell Assicurato al momento della stipulazione della polizza. Il premio così determinato resta costante salvo quanto indicato all art. 3 per tutto il periodo per il quale la Società si è obbligata a contrarre. Nessun aumento è dovuto per aggravamenti dello stato di salute dell Assicurato avvenuti dopo la stipulazione della prima assicurazione. b) L assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato; in caso diverso dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio ferme le scadenze stabilite in contratto. c) Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero anche se sia stato concesso il pagamento rateale. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza. Trascorso detto termine la Società ha diritto di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto, fermo il diritto alla riscossione anche giudiziale dei premi scaduti antecedentemente. d) L assicurazione sospesa riprende a decorrere, qualora la Società non abbia dichiarato la risoluzione, dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio e delle spese, ferme le scadenze stabilite in contratto. e) In caso di mancato pagamento del premio oltre 90 giorni dalla scadenza decorrono nuovamente i termini di aspettativa previsti dall Art. 11. Art. 3 - Modifica delle condizioni di premio. Ad ogni scadenza annuale le condizioni di premio muteranno in relazione alla variazione del numero indice servizi sanitari e spese per la salute rappresentato dalla media dei numeri indice onorari specialistici, accertamenti diagnostici e retta clinica rilevati dall ISTAT e ponderati con gli stessi pesi considerati dal predetto istituto. L adeguamento del premio nonchè delle somme assicurate e dei limiti di indennizzo si effettua per la prima volta nel secondo anno assicurativo ponendo a raffronto l indice riportato nel frontespizio di polizza corrispondente a quello del mese di giugno dell anno precedente a quello di stipulazione con quello del mese di giugno successivo a quello riportato in polizza. Gli aumenti o le riduzioni sono applicati a decorrere dalla prima scadenza annuale di premio successiva al 31 Dicembre dell anno in cui si è verificata la variazione. Ai successivi adeguamenti si procede analogamente prendendo per base l ultimo indice che ha dato luogo a variazione. L adeguamento delle prestazioni assicurative avviene senza limite di età, senza carenza per le maggiori prestazioni e prescindendo da un eventuale peggioramento dello stato di salute. Il ricalcolo dei premi avviene in relazione all adeguamento delle prestazioni in considerazione dell età al momento dell adeguamento. Art. 4 - Forza probatoria del contratto - Validità delle variazioni - Forma delle comunicazioni La proposta firmata e/o la polizza sono i soli documenti che fanno prova delle condizioni regolatrici dei rapporti tra le Parti. Qualsiasi variazione del contratto non è valida se non risulta da appendice firmata dalle due Parti. 4

Tutte le comunicazioni che il Contraente ritiene di fare durante il corso del contratto debbono essere fatte con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società o alla sede dell Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Art. 5 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 6 - Durata dell assicurazione - Obbligo a contrarre. La Società si obbliga nuovamente a contrarre alle scadenze contrattuali per tutto il periodo in cui resta in vita l Assicurato alle condizioni di premio derivanti dall applicazione dell Art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione ferme restando le altre condizioni di contratto. Il Contraente ha facoltà di rinunciare alla prosecuzione dell assicurazione comunicando la propria decisione per mezzo di lettera raccomandata trasmessa alla Società almeno 60 giorni prima del termine contrattuale; in assenza di tale comunicazione la stessa verrà tacitamente rinnovata per un ulteriore anno e così successivamente. Art. 7 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui regolato, valgono le norme di legge. Oggetto dell assicurazione - tariffe Art. 8 - A norma e nei termini delle condizioni d assicurazione e delle tariffe applicate la Società accorda, per la durata del rapporto contrattuale, il rimborso delle spese accertate e documentate per cure necessarie e conseguenti o a malattia o a infortunio o a parto nella misura delle prestazioni indicate nelle relative tariffe. L Assicurato acquisisce il diritto ad usufruire delle prestazioni della polizza per tutta la vita. La riserva di senescenza all uopo accantonata a favore dell Assicurato non può comunque essere rimborsata e viene pertanto acquisita dalla Società nell ipotesi di annullamento del presente contratto o di sostituzione con altra forma tariffaria. PRESTAZIONI BASE DA RICOVERO PRO-CAPITE: TARIFFE SALUTE SENZA TEMPO ST 21 ST26 ST31 ST36 ST41 ST46 ST51 ST61 ST71 ST81 ST91 ST11 1 - Spese sanitarie: retta di degenza, visite mediche, accertamenti diagnostici: rimborso giornaliero per tutti i giorni di ricovero fino a: 2 - Spese di intervento chirurgico: onorario del chirurgo, degli assistenti, dell anestesista, diritti di sala operatoria, materiali di intervento comprese le endoprotesi applicate durante l intervento ed inoltre il trapianto di organi sia quando l Assicurato è donatore vivente sia quando è ricevente; in quest ultimo caso sono anche comprese le spese per il prelievo e il trasporto di organi. Il rimborso avviene secondo la natura dell intervento chirurgico applicando la percentuale indicata nell Elenco delle Prestazioni Medico Chirurgiche (qui allegato) al massimale per ricovero. I limiti sono determinati dalla tariffa prescelta secondo quanto indicato dal modello 00 qui allegato. 3 - Massimale integrativo: per ogni ricovero ad integrazione della voce 1 - Spese Sanitarie - e della voce 2 - Spese di Intervento Chirurgico - fino al massimo di: Prestazioni Accessorie: a) Day Hospital - rimborso delle spese di intervento chirurgico ambulatoriale, retta di degenza ed esami afferenti l intervento chirurgico ambulatoriale nonché degli esami definiti all interno del libretto Elenco delle Prestazioni Medico Chirurgiche. Il rimborso avviene applicando la percentuale indicata nell Elenco delle Prestazioni Medico Chirurgiche al massimale per ricovero riportato alla voce 2. b) Spese pre-post ricovero - rimborso di visite specialistiche e accertamenti diagnostici effettuati nei 90 giorni precedenti e successivi ad un ricovero con intervento chirurgico, purché queste prestazioni siano ad esso inerenti. Rimborso fino alla concorrenza di sei volte la voce 1. 5

c) Parto naturale o fisiologico - rimborso fino alla concorrenza di dieci volte la voce 1. d) Trasporto in istituto di cura - rimborso delle spese di trasporto dell Assicurato in ambulanza, con unità coronarica mobile e con aereo sanitario all istituto di cura, di trasferimento da un istituto di cura ad un altro e di ritorno alla propria abitazione fino alla concorrenza di sei volte la voce 1. e) Riabilitazione - rimborso delle spese sostenute per cure riabilitative effettuate sia in sede di ricovero che in altro istituto di cura dopo immediato trasferimento fino alla concorrenza massima di un importo pari a quindici volte la voce 1. f) Indennità sostitutiva - l Assicurato in alternativa al rimborso delle spese di cui ai punti 1-2-3 può chiedere il pagamento di una indennità giornaliera per ogni giorno di ricovero pari al 50% della voce 1. g) Servizio Salute - le garanzie si intendono estese alle prestazioni indicate a pagina 7 (per le stesse non è operante l applicazione dell Art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione). h) Terapie oncologiche - la garanzia viene inoltre estesa ai cicli di radioterapia o similari (cobaltoterapia, Roentgen terapia) e di chemioterapia, intendendosi per tali non la singola applicazione, ma l insieme delle applicazioni stabilite dai sanitari, effettuate ambulatorialmente, fino alla concorrenza annua del 10% della voce 2. i) Ricoveri d urgenza - per ricoveri urgenti che dovessero verificarsi durante un soggiorno all estero (con esclusione della Repubblica di San Marino, della Città del Vaticano e dei Paesi dell Est Europeo) la prestazione relativa alla voce 3 delle prestazioni base da ricovero si intende triplicata. l) Servizio Telemedicina monitoraggio domiciliare da parte di un medico a seguito di intervento chirurgico classificato dal V al X gruppo dell elenco delle prestazioni medico chirurgiche. Le relative prestazioni sono indicate a pagina 8 (per le stesse non è operante l applicazione dell Art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione). Prestazioni aggiuntive operanti solo se richiamate TARIFFA ED in abbinamento alle tariffe Salute Senza Tempo di durata annuale e per la quale non è operante l art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Prestazioni: accertamenti diagnostici, visite mediche domiciliari, ambulatoriali o in day hospital ED3 154,94 ED4 206,58 ED5 258,23 ED6 309,87 ED7 361,52 ED8 413,17 ED9 464,81 ED10 516,46 ED15 774,69 massimale annuo pro-capite non indicizzabile scoperto su ogni prestazione 20% massimale annuo pro-capite con scoperto su ogni prestazione 25% minimo Eur 36,15 CONDIZIONI AGGIUNTIVE (applicabili solo se espressamente richiamate) 1) Colpa grave - A parziale deroga dell Art. 10, comma b, delle delimitazioni dell assicurazione, la garanzia viene estesa ai ricoveri che si dovessero rendere necessari per colpa grave. 2) Retta per l'accompagnatore - Rimborso delle spese sostenute per vitto e pernottamento dell'accompagnatore nell'istituto di cura. Il rimborso massimo giornaliero è pari alla metà di quanto previsto dall Art.7, punto 1, delle norme che regolano l assicurazione in generale. 3) Persone assicurabili - A parziale deroga degll Art. 9, delle delimitazioni dell assicurazione, la garanzia può essere estesa ai minori di 18 anni. In questo caso non trova applicazione il secondo comma dell Art. 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione L Assicurato acquisisce il diritto ad usufruire delle prestazioni della polizza per tutta la vita, comma che rientra in vigore al raggiungimento della maggiore età. Ne consegue un adeguamento del premio alla prima fascia uomo/donna della tariffa concordata. 4) Rescindibilità - Qualora il Contraente si impegni al pagamento del contratto per dieci anni usufruirà di uno sconto del 10% sulla tariffa convenuta. Rimane comunque in facoltà del Contraente recedere di anno in anno dal contratto pluriennale mediante lettera raccomandata da indirizzarsi alla Società almeno due mesi prima della scadenza annuale capitaria. Il Contraente sarà tenuto a rimborsare alla Società gli sconti di poliennalità goduti dal cui ammontare si dedurranno tanti decimi per quanti anni la polizza avrà avuto vigore sempreché abbia avuto corso almeno tre anni, oltre i premi per le rate 6

scadute che fossero rimaste insolute. Resta comunque inteso che il premio pagato e non goduto per l annualità in corso al momento dell anticipata risoluzione rimane acquisito alla Società. 5) Estensione discipline sportive - A parziale deroga dell Art. 10, comma d, delle delimitazioni dell assicurazione, la garanzia viene estesa agli infortuni e le loro conseguenze derivanti dalla partecipazione a gare effettuate sotto l'egida della federazione sportiva di appartenenza della disciplina sportiva indicata. 6) Ricoveri per ictus cerebrale e infarto miocardico acuto - A seguito di un ricovero, senza intervento chirurgico, indennizzabile a termini delle condizioni generali di assicurazione, viene messo a disposizione un ulteriore importo pari al Massimale integrativo corrispondente alla voce della tariffa prescelta. 7) Diaria giornaliera da ricovero - A seguito di un ricovero, indennizzabile a termini di condizioni generali di assicurazione, con intervento chirurgico catalogato tra il VII e il X gruppo dell Elenco delle Prestazioni Medico-Chirurgiche verrà riconosciuta una indennità giornaliera pari al 25% della voce 1 delle prestazioni base da ricovero per un numero di giorni pari a quelli di ricovero ma con un massimo di giorni quindici. Delimitazioni dell Assicurazione Art. 9 - Persone assicurabili Premesso che non sono assicurabili le persone affette, al momento della stipulazione del contratto, da: AIDS o sindromi correlate, epilessia, paralisi, alcolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive e psicosi in genere, l assicurazione può essere stipulata a favore di persone di età superiore a 18 anni e inferiore a 66 anni, salvo patto speciale. Art. 10 - Rischi esclusi dall assicurazione L assicurazione non è operante per le spese relative a: a) conseguenze dirette di infortuni, malattie e stati patologici, che abbiano dato origine a sintomi, cure, esami o diagnosi anteriormente alla stipulazione del contratto salvo che l Assicurato non ne fosse a conoscenza, nonché malformazioni e anomalie congenite ad eccezione di quelle clinicamente non evidenti. In caso di passaggio ad una tariffa superiore l Assicurato non ha diritto alle maggiori prestazioni per malattie e/o infortuni e loro conseguenze manifestatesi nel corso della precedente tariffa, salvo patto speciale. b) malattie, infortuni, e loro conseguenze dovuti a tentato suicidio, forme maniaco depressive, ivi compresi i comportamenti nevrotici, abuso di alcolici e psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, anfetamine e simili, risse, delitti, aggressioni o atti violenti anche a movente politico (salvo partecipazione involontaria) colpa grave, atti di guerra, operazioni militari, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni o altre calamità naturali, malattie, infortuni che siano conseguenza diretta o indiretta di trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, e accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X ecc.) salvo che non siano causate da radiazioni utilizzate per terapie mediche; c) stati patologici correlati all infezione di HIV; d) infortuni e loro conseguenze derivanti dalla partecipazione a gare effettuate sotto l egida della federazione sportiva di appartenenza, salvo che si tratti di gare podistiche, pesca non subacquea, gare di bocce, tiro, tennis, golf, sci di fondo, pattinaggio; sono inoltre esclusi gli infortuni e le loro conseguenze derivanti da sports in ordine ai quali l Assicurato percepisca una remunerazione, salvo patto speciale; e) prestazioni aventi finalità estetiche (salvi gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da infortuni verificatisi in vigenza di contratto o da interventi demolitivi); f) aborti, salvo le cure per aborto terapeutico effettuate entro il territorio della Repubblica Italiana; g) cure dentarie con o senza intervento chirurgico anche se effettuate in istituti di cura con ricovero, cure paradontali non rese necessarie da infortunio, cure implantologiche e protesi dentarie, cure ortodontiche; h) protesi in genere nonché acquisto, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici; i) soggiorni in stabilimenti termali, in case di cura specializzate per malattie nervose e tubercolari, in case di soggiorno e convalescenza, case di riposo, cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche, ospedali militari, ospizi per le persone 7

anziane, ricoveri dovuti alla necessità dell Assicurato di avere assistenza di terzi per effettuare gli elementari atti della vita quotidiana. Sono inoltre esclusi i ricoveri per cure dimagranti e simili, per fitoterapia, ginnastica passiva, sauna, autoemoterapia, ozonoterapia, riflessoterapia, neuralterapia; l) medicinali non iscritti alla farmacopea, come pure preparati non riconosciuti; m) onorari dei medici non autorizzati ad esercitare la professione; n) correzioni di difetti visivi in genere. Art. 11 - Termini di aspettativa - Carenze La garanzia decorre dalle ore 24 a) del giorno di perfezionamento dell assicurazione per gli infortuni; b) del 60 giorno successivo a quello di inizio dell assicurazione per le malattie; c) del 270 giorno successivo a quello di perfezionamento dell assicurazione per il parto. Le ernie addominali o inguinali, provocate o peggiorate da infortunio non sono tuttavia considerate, in alcun caso, ai fini della carenza, come conseguenze di infortunio. Per le malattie che si manifestino durante il periodo di aspettativa non è previsto alcun rimborso. Qualora la malattia dovesse manifestarsi nuovamente (c.d. ricaduta) dopo il periodo di aspettativa l Assicurato avrà diritto alla garanzia solo quando siano trascorsi tre mesi fra la guarigione clinica della malattia e la ricaduta. In caso di passaggio ad una tariffa superiore l Assicurato ha diritto alle maggiori prestazioni, dopo aver pagato l aumento del premio, solo quando siano trascorsi nuovamente i periodi di aspettativa sopra indicati. Art. 12 - Estensione territoriale L assicurazione vale in tutto il mondo. Gli accertamenti sanitari ai fini della liquidazione verranno sempre effettuati in Italia. Art. 13 - Facoltà della Società di non contrarre nuovamente l assicurazione. La Società non è obbligata a contrarre nuovamente l assicurazione in caso di: a) comportamenti del Contraente o dell Assicurato atti a esagerare dolosamente l entità del sinistro; b) mancato pagamento del premio entro il 15 giorno dalla scadenza come da Art. 2, punto c; se la Società intende avvalersi di tale diritto deve darne comunicazione all Assicurato mediante lettera raccomandata nella quale si precisa che trascorsi 14 gg. senza pagamento del premio il contratto si riterrà annullato. c) rinuncia del Contraente all assicurazione per uno o più Assicurati salvo che ciò non sia motivato da trasferimento di residenza. In tal caso la Società è obbligata a contrarre anche con il predetto Assicurato se questo ne fa richiesta entro 60 giorni dalla scadenza annuale ed il premio sarà pari a quello che sarebbe stato per lui dovuto se non ci fosse stata la sua uscita dal nucleo. Si terrà inoltre conto per tutti gli Assicurati dell eventuale differenza prevista dalla tariffa in relazione al numero degli Assicurati con un unico contratto. d) cessazione del Contraente se questo non è persona fisica; se il Contraente è una persona fisica, in caso di sua scomparsa, la Società è obbligata a contrarre con gli Assicurati che ne facciano richiesta entro 60 giorni dalla scadenza annuale ed i premi saranno pari a quelli che sarebbero stati per loro dovuti se non ci fosse stata la scomparsa del Contraente. Sinistri Art. 14 - Denuncia del sinistro e obblighi dell Assicurato a) in caso di malattia o infortunio che richieda un ricovero in istituto di cura l Assicurato deve darne comunicazione alla Società entro trenta giorni dallo stesso; b) in caso di degenza l Assicurato deve presentare alla Società copia autentica della cartella clinica completa di anamnesi patologica temporale prossima e remota rilasciata dall istituto di cura. È a carico di chi chiede l indennizzo provare l esistenza degli elementi che valgono a costituire il diritto a termini di contratto. Art. 15 - Rimborso di parcelle e notule mediche La Società procederà all indennizzo a condizione che vengano consegnati entro tre mesi dalla fine della cura o dalla fine del- 8

la degenza gli originali delle parcelle, delle notule e dei documenti sui quali siano indicati nome, cognome e domicilio della persona che si è sottoposta alle cure e che risultino pagati e quietanzati. Le spese in valuta estera verranno calcolate in Euro al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall Assicurato, ricavato dalla quotazione dell Ufficio Italiano Cambi. Art. 16 - Controversie - Arbitrato irrituale In caso di controversie di natura medica sull indennizzabilità del sinistro, le Parti possono conferire, per iscritto, mandato di decidere se ed in quale misura sia dovuto l indennizzo, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell Ordine dei medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d ora a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. Art. 17 - Cessione e concessione in pegno a terzi - Pretese verso terzi Non possono essere nè cedute nè concesse in pegno richieste di terzi sulle prestazioni assicurative. Nel caso in cui l Assicurato abbia diritto ad indennizzi da parte di terzi (Servizio Sanitario Nazionale, Casse Mutue, ecc.), la Società è tenuta a rimborsare soltanto la differenza delle spese effettivamente incontrate, entro i limiti fissati dalla tariffa. La Società rinuncia al diritto di surrogazione come da Art. 1916 del Codice Civile. Servizio Salute A condizione che la polizza risulti operante la garanzia si estende al Servizio Salute ovvero: 1) CENTRALE D ALLARME Telefonare dall Italia al numero telefonico 800-215169 e dall estero al numero 0039-064821059 sarà disponibile un servizio di consulenza medica immediata per: reperimento di medici generici e specialisti servizi di soccorso d urgenza organizzazione di consulti medici e informazioni su centri di cura pubblici e privati invio medicinali indispensabili trasmissione di messaggi urgenti ai familiari. A condizione che l Assicurato si trovi oltre 50 Km. dal comune di residenza sono garantite nel mondo intero le seguenti prestazioni: 2) TRASPORTO SANITARIO In caso di infortunio o malattia giudicata grave dai medici della Società in collaborazione con il medico curante si provvederà gratuitamente al trasporto urgente presso il Centro Ospedaliero più vicino alla residenza dell Assicurato o al luogo del sinistro con mezzo di trasporto giudicato più idoneo dai medici (aereo sanitario, aereo di linea, ambulanza, treno od altri). L uso dell aereo sanitario è limitato ai paesi dell Europa e del bacino del Mediterraneo. 3) TRASPORTO DEL DEFUNTO In caso di morte dell Assicurato, la Società si incarica a sue spese, al trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia. 4) BIGLIETTO DI VISITA PER UN PARENTE DELL ASSICURATO Se l Assicurato necessita di un ricovero all estero per un periodo superiore a 15 giorni la Società mette a disposizione di un parente un biglietto aereo classe turistica o treno di prima classe per recarsi dall Assicurato. 5) RIMPATRIO FIGLI MINORI Nel caso di ricovero o decesso all estero dell Assicurato saranno gratuitamente riaccompagnati al domicilio eventuali minori di 15 anni rimasti soli. ESCLUSIONI a) Per le garanzie sopra citate valgono le esclusioni riportate nelle condizioni generali di assicurazione. b) La Società non è tenuta a fornire prestazioni o pagare indennizzi in alternativa o a titolo di compensazione per quanto sopra previsto. 9

c) La Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore. OBBLIGHI DELL ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO L Assicurato dovrà consentire agli incaricati della Società di prendere visione della cartella clinica. ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA IMMEDIATA Telefonare dall Italia al numero verde 800-215169 e dall estero al numero 0039-064821059 Servizio Assistenza Interpartner Assistance. Servizio di telemedicina A condizione che la polizza risulti operante la garanzia si estende ai seguenti servizi di Telemedicina: 1) CARTA SALVAVITA E CARTELLA CLINICA PERSONALE CON ACCESSO WEB Con la sottoscrizione della polizza, l Assicurato ha diritto ad usufruire del servizio Carta Salvavita attraverso il codice personale che potrà essere attivato seguendo le procedure qui di seguito indicate. Con tale codice l Assicurato attiva sul web una propria cartella clinica informatizzata e protetta nella quale potrà inserire la propria storia sanitaria. Successivamente all attivazione, egli riceverà la Carta Salvavita con la quale in caso di emergenza medica, conseguente ad infortunio e/o malattia, ovunque si trovi, potrà dare al personale medico curante i suoi dati salva vita e, tramite la sua password, accesso alla sua cartella clinica sul web. Attivazione del servizio CartaSalvavita e Carta Clinica Personale Accedere al sito web www.medic4all.com, cliccare sul Customer Login e seguire le istruzioni relative ai nuovi iscritti utilizzando il vostro seguente codice di identificazione personale: 8-6098740-0006 2) VISUAL MEDICARE A seguito di ricovero ospedaliero per malattia e/o infortunio che abbiano comportato intervento chirurgico classificato dal V al X gruppo all interno del libretto elenco prestazioni medico chirurgiche allegato alla polizza, il servizio Visual Medicare permette all Assicurato, di essere, per un periodo non superiore alle tre settimane, monitorato e supportato clinicamente presso il proprio domicilio da parte di un medico della centrale operativa di Medic4All. Il monitoraggio avviene attraverso l uso del kit Medic4All per il rilevamento dei parametri vitali e la comunicazione audio visiva con la centrale medica. Attivazione del servizio Visual Medicare a) Con un anticipo di almeno 48 ore dalle dimissioni ospedaliere, l Assicurato si rivolgerà alla centrale medica di Medic4All, con la quale concorda l attivazione e la data di inizio del servizio, comunicando il suo numero di polizza e il domicilio, presso il quale riceverà il kit. Il servizio, tuttavia, non potrà avere inizio prima che l Assicurato abbia trasmesso via fax alla Centrale Medica Operativa la copia della lettera di dimissioni rilasciata dall ospedale, dalla quale si evince il diritto alla prestazione. b) Nella data prestabilita, un operatore di Medic4All si recherà al domicilio dell Assicurato, installerà il kit di monitoraggio, fornirà le istruzioni per il suo utilizzo ed effettuerà la prima videoconferenza medica con la Centrale Medica Operativa. c) Nei giorni successivi e negli orari prefissati l Assicurato potrà attivare la video conferenza con il medico della Centrale al quale, utilizzando il kit di Medic4All, trasmetterà i propri parametri vitali ricevendo le indicazioni necessarie. d) Alla fine del periodo previsto dalla polizza, l operatore di Medic4All si recherà a casa del paziente e ritirerà il kit di monitoraggio. 3) AGGIORNAMENTO AUTOMATICO DELLA STORIA MEDICA L utilizzo del servizio Visual Medicare permette all Assicurato di avere la documentazione automatica delle visite telemediche e dei parametri medici trasmessi alla Centrale di Medic4All sulla propria cartella clinica web attivata attraverso il servizio Carta Salvavita. RIFERIMENTI: - Telefoni - CENTRALE MEDICA OPERATIVA: numero verde 800122767 fax n 800122768 - Sito web - MEDIC4ALL: www.medic4all.com Mod. C-CAST3 - (01-06 - Signum) 10