Aspetti legali e contrattuali legati agli interventi di Venture Capital Prof. Avv. Alberto Musy Musy Bianco e Associati Studio legale 1
Argomenti trattati La lettera di intenti Il contratto di acquisizione di partecipazioni e di azienda Il patto parasociale Gli strumenti di finanziamento 2
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La lettera di intenti La lettera di intenti è il documento contrattuale che stabilisce i termini essenziali della negoziazione: I termini e le condizioni sulla base dei quali le parti hanno già raggiunto un accordo; La Procedura per il seguito della trattativa: Contenuto e termini temporali della due diligence Termine entro il quale iniziare la negoziazione del contratto definitivo Impegno di confidenzialità Impegno di esclusiva Facoltà per l acquirente di interrompere la trattativa 4
(segue) La due diligence La due diligence è la procedura con cui l investitore raccoglie le informazioni per la valutazione dell impresa. Si tratta di informazioni di carattere legale, fiscale, contabile, finanziario, ambientale, eccetera. Gli obiettivi della due diligence sono: Identificazione delle criticità dell impresa target (rischi fiscali, contenziosi pendenti, ) Migliore conoscenza delle attività e delle caratteristiche economiche dell impresa target 5
(segue) L obbligo di confidenzialità Il venditore con la lettera d intenti assume un obbligazione di confidenzialità per tutta la durata della negoziazione. Per obbligo di confidenzialità si intende l impegno a mettere a disposizione dell investitore informazioni anche di natura sensibile relative all impresa target. L investitore, a sua volta, si impegna a: Non divulgare le informazioni ricevute Non farne uso diverso da quello di valutazione dell impresa target Restituire le informazioni ricevute in caso di interruzione delle negoziazioni 6
(segue) L impegno di esclusiva La lettera d intenti contiene spesso l impegno di esclusiva con cui il venditore si obbliga a non avviare trattative con altri acquirenti, per un periodo di tempo prestabilito. Questa clausola ha lo scopo di proteggere l investitore dal rischio di affrontare gli elevati costi della due diligence con il rischio che il venditore concluda una trattativa parallela con un altro acquirente. 7
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Il contratto di acquisizione partecipazioni o di azienda Il contratto preliminare Le parti si impegnano a stipulare un contratto definitivo avente ad oggetto il trasferimento delle partecipazioni societarie o dell azienda. La stipula del contratto definitivo è di regola condizionata all esecuzione di alcuni adempimenti (dimissione di cespiti, dimissioni degli amministratori, rinnovo dei contratti commerciali, astensione da atti di gestione straordinaria). Il contratto definitivo La proprietà delle partecipazioni o dell azienda si trasferisce al momento della sottoscrizione del contratto. La stipula del contratto definitivo è di regola subordinata al verificarsi di alcune condizioni (es. concessione di finanziamenti all investitore, conferma dei finanziamenti esistenti). 9
(segue) L oggetto del contratto Oggetto del contratto Acquisto di una partecipazione della società target Acquisto dell azienda target o di un suo ramo d azienda 10
(segue) L acquisizione dell azienda target Il contratto di acquisizione di un azienda o di un suo ramo Il contratto ha ad oggetto il trasferimento delle attività, delle passività e dei rapporti giuridici del venditore Il trasferimento deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, che dovrà essere iscritto all Ufficio del Registro delle Imprese Le parti possono redigere un contratto preliminare sottoforma di scrittura privata, le cui clausole continueranno ad essere efficaci anche dopo la redazione del contratto definitivo in forma pubblica I contratti inerenti all azienda si presumono automaticamente trasferiti all investitore, fatto salvo il diritto dei terzi contraenti di recedere entro 3 mesi dall iscrizione Imprese La cessione dei crediti non deve essere notificata ai debitori 11
(segue) Acquisto di partecipazioni Il contratto di acquisizione di partecipazioni societarie Al fine di tutelare l investitore dal rischio di acquistare un bene diverso da quello rappresentato all esito della due diligence, è utile inserire nel contratto di acquisizione alcune garanzie. Esse possono avere ad oggetto: La partecipazione acquistata L impresa target 12
(segue) Le garanzie sulla partecipazione acquistata Garanzie tipiche sulla partecipazione societaria acquistata: Il venditore ha la piena proprietà e la facoltà di disporre della partecipazione La partecipazione non è gravata da vincoli L inesistenza di diritti di terzi a vedere emesse azioni o altri titoli che diano diritto di ottenere l emissione di azioni a loro favore L inesistenza di vincoli o limitazioni alla circolazione della partecipazione 13
(segue) Le garanzie sulla società Garanzie tipiche sulla società target: Redazione del bilancio in conformità alla legge e ai principi contabili nazionali Inesistenza di passività non dichiarate o di attività sopravvalutate nel bilancio d esercizio Inesistenza di approvazione del bilancio di fattispecie di inadempimento contrattuale, di violazioni di leggi o regolamenti tali da determinare una passività, non coperta di uno specifico fondo o accantonamento Inesistenza di elementi che possano determinare lo stato di liquidazione ex lege dell impresa target 14
(segue) Altre garanzie sulla società..(segue) Inesistenza di diritti di terzi sui beni sociali indicati a bilancio Esistenza ed esigibilità dei crediti commerciali Conformità con la vigente normativa dell attività svolta e possesso di tutte le necessarie autorizzazioni Corretto inquadramento dei dipendenti e regolare corresponsione di retribuzioni e contributi Esistenza e corretta valorizzazione delle rimanenze di magazzino Conformità dei prodotti realizzati alla vigente normativa 15
(segue) Le controgaranzie Gli obblighi di indennizzo in relazione a violazioni delle garanzie contrattuali sono normalmente controgarantiti dal venditore mediante: Deposito fiduciario di una quota del prezzo, con mandato a rilasciare la somma depositata a favore del dell investitore qualora quest ultimo abbia diritto ad un indennizzo Rilascio di fideiussione da parte di un istituto bancario o assicurativo 16
(segue) Il divieto di concorrenza Il venditore è il soggetto che ha creato e sviluppato la società e, quindi, possiede il know how delle attività che in essa sono svolte. consiste, ad esempio, nel divieto di svolgere attività di consulenza o ricoprire l incarico di amministratore in società in concorrenza con l impresa target. deve: risultare da atto scritto, essere limitato a un determinato territorio o una determinata attività, avere durata non superiore a 5 anni 17
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Il Patto Parasociale Il patto parasociale è un accordo che normalmente viene stipulato tra i soci dell impresa, quando l investitore acquista una partecipazione di minoranza. Il patto parasociale stabilisce le regole: di corporate governance: ovvero le regole per la nomina ed il funzionamento degli organi sociali, per il funzionamento del controllo di gestione, per le maggioranze qualificate richieste per determinate materie, nonché per la circolazione delle partecipazioni le modalità e le tempistiche del disinvestimento. 19
(segue) Clausole tipiche L azionista di maggioranza si impegna a rivestire determinate cariche, relative alla gestione operativa dell impresa L investitore ha diritto a sostituire alcuni componenti del management qualora non siano raggiunti determinati risultati economici L investitore ha diritto a ricevere periodicamente informazioni sull andamento economico dell impresa dall organo amministrativo L investitore ha diritto a nominare alcuni membri dell organo amministrativo o del collegio sindacale Le delibere assembleari relative a determinate materie possono essere assunte solo con il voto favorevole dell investitore ovvero con particolari quorum deliberativi 20
(segue) Il disinvestimento Le clausole relative al disinvestimento sono per la maggior parte finalizzate ad evitare che il socio di maggioranza, sulle cui capacità imprenditoriali spesso si fonda tutta l operazione d investimento, dismetta la propria partecipazione. Clausola di lock up: divieto a carico dei soci di maggioranza di cedere la propria partecipazione per un certo periodo di tempo Clausola di prelazione: il socio che vuole cedere la propria partecipazione a terzi deve prima offrirla agli altri soci alle stesse condizioni Clausola di sequela: il socio di maggioranza che cede la propria partecipazione ad un terzo deve provvedere alla cessione anche della quota dell investitore Clausola di vendita forzata: qualora un terzo chieda al socio di maggioranza di poter acquistare tutte le partecipazioni dell impresa, anche l investitore dovrà cedere al terzo la propria partecipazione alle stesse condizioni negoziate dal socio di maggioranza. 21
(segue) Il disinvestimento finale Le clausole del patto parasociale possono, inoltre, contenere i termini e le modalità per il disinvestimento finale della partecipazione: Quotazione in borsa Riacquisto della partecipazione da parte del socio di maggioranza Cessione dell intero capitale sociale a terzi 22
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Gli strumenti di finanziamento Equity, (o "capitale di rischio ): rappresenta il capitale proprio dell'azienda, versato, generalmente, attraverso la sottoscrizione di titoli azionari/quote. Senior Debt (o privilegiato): è la tipica forma di finanziamento garantito, concesso sull'aspettativa dei flussi di cassa futuri generati dall impresa target. Junior Debt (o Mezzanino): è una forma di finanziamento subordinato al Senior Debt, non garantito (o garantito subordinatamente al rimborso del Senior Debt), con rendimenti normalmente superiori rispetto al Senior Debt. Earn-out: rappresenta forma di pagamento dilazionato di una parte del corrispettivo di acquisizione in favore del venditore dell impresa Target, legato normalmente al raggiungimento di determinati obiettivi economici della stessa impresa target. Subordinated debt (o Debito subordinato): si tratta di un finanziamento a titolo di capitale di debito e a medio-lungo termine. Il suo rimborso è privilegiato rispetto al capitale proprio, ma subordinato rispetto alle altre forme di debito.