LE NOVITA' 2013 LA DISPENSA SUL COMMERCIO ELETTRONICO INTERNAZIONALE

Documenti analoghi
ESPORTAZIONI. I beni ceduti all estero in virtù di contratti di appalto costituiscono esportazioni.

CIRCOLARE N. 23/D. Roma, 27 luglio Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane L O R O S E D I. e, p.c.

Consignment stock: profili doganali

La disciplina doganale e IVA dei costi di trasporto

RISOLUZIONE N. 197/E. Roma, 16 maggio 2008

Fiscal News N. 45. Invio dei beni in deposito extra - UE. La circolare di aggiornamento professionale R.M. 94/E/2013

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

7. TRIANGOLAZIONI CON INTERVENTO DI SOGGETTI NAZIONALI UE ED EXTRA UE

Roma, 05 agosto 2008 QUESITO

OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

OGGETTO: Trasferimenti immobiliari. Nuove modalità di versamento del prezzo di vendita

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

Circolare n. 7/2013 del 06 febbraio 2013 Ai gentili Clienti loro sedi

La prova della cessione intracomunitaria

RISOLUZIONE N. 337/E

AL FISCO 7ATTENZIONE

Fiscalità 2015: RECENTI SENTENZE E PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI IVA. Dr Alberto Perani Milano, 24 febbraio In collaborazione con

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

Il nuovo quadro giuridico delineatosi, ai fini IVA, con il recepimento delle direttive comunitarie 2008/8CE, 2008/9CE e 2008/117CE

RISOLUZIONE N. 119 /E

Novità in materia di responsabilità solidale committente appaltatore subappaltatore in ambito fiscale (D.l. 83/2012)

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Circolare N. 155 del 26 Novembre 2014

Vendite successive di merci: valore imponibile in dogana

Roma, Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi. All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti Sede

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI B2B

RISOLUZIONE N. 126/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 21 maggio 2009

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità

CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA

RISOLUZIONE N. 5/E. Roma, 19 gennaio 2015

I principi del diritto comunitario in materia di assistenza sanitaria

Risoluzione n. 343/E

Periodico informativo n. 173/2014 Dichiarazioni tardive e rettificative entro fine mese

CIRCOLARE N.18/E. OGGETTO: Misura e ravvedibilità delle sanzioni applicate in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni

RISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008

Dal 1 aprile reverse charge su cellulari e pc

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015

News per i Clienti dello studio

RISOLUZIONE N. 99/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 8 maggio 2003

RISOLUZIONE N. 102/E

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Roma, 19 novembre 2014

I REATI TRIBUTARI PUNITI PENALMENTE

RISOLUZIONE N. 3/E. Quesito

IL DEPOSITO DOGANALE. Prato 23 novembre 2006

Milano, 30 Marzo 2010

RISOLUZIONE N. 71/E QUESITO

COMUNE DI MANCIANO Provincia di Grosseto REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE

AUMENTO ALIQUOTA IVA ORDINARIA AL

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

I DEPOSITI IVA PRINCIPI GENERALI E RECENTE EVOLUZIONE NORMATIVA

La nuova disciplina dell IVA per cassa si applica alle operazioni effettuate dall

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013

L AUTOFATTURA. Acquisti effettuati da soggetti d'imposta stabiliti nel territorio nazionale

Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS

Oggetto: OPERAZIONI CON L ESTERO - MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL OPERAZIONE E TERMINI DI EMISSIONE/REGISTRAZIONE DELLE FATTURE INVERSIONE CONTABILE

DICHIARAZIONE DEI REDDITI E VERSAMENTI UNIFICATI: COME SI APPLICA IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Codice di comportamento dei Soggetti rilevanti della Monrif S.p.A. e delle societa' controllate dalla Monrif S.p.A. "Internal Dealing"

SOLUZIONE PROPOSTA DAL CONTRIBUENTE

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO

PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per le petizioni COMUNICAZIONE AI MEMBRI

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

Circolare N. 157 del 28 Novembre 2014

Circolare N.24 del 07 Febbraio Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze

Circolare N. 31 del 27 Febbraio 2015

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 200/E

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco

L evasione dell IVA all importazione quale autonoma fattispecie di reato Tributo interno o diritto di confine?

RISOLUZIONE N. 248/E

REGOLAMENTO PER IL CONDONO DEI TRIBUTI LOCALI

Emission trading Profili Iva

Proposte per l Assemblea ordinaria degli Azionisti

Le istruzioni delle Entrate sul rimpatrio Dietro lo scudo denaro, yacht, immobili e gioielli

Roma,05 novembre 2009

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

RISOLUZIONE N. 75/E. Con l interpello in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 27 del D.L. n. 98 del 2011, è stato esposto il seguente

COMUNICATO TOP URGENT. Oggetto: Iva 2010 Prestazione di servizi (modalità di fatturazione dei trasporti di merce).

CODICE ETICO Approvato dai membri del CDA a ottobre 2011

RISOLUZIONE N. 67/E. OGGETTO: Istanza di interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Sig. Alfa

Prof. Luigi Daniele e dott. Roberto Cisotta

LINEE GUIDA IN MERITO ALL ACQUISTO E ALL USO DI MACCHINE E/O APPARECCHI ELETTRICI SOMMARIO

RISOLUZIONE N. 105/E

Questioni interpretative prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente

Versamento tassa annuale sui libri sociali entro il 16 marzo 2012

RISOLUZIONE N. 54/E. Roma, 16 marzo Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l.

COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE Politica doganale, legislazione, tariffa doganale Normativa doganale

LA NUOVA TERRITORIALITA' IVA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI

RISOLUZIONE N. 21/E. Quesito

Roma, 30 ottobre 2008

OGGETTO: Agenzie di viaggi e turismo. Permuta di servizi, applicazione degli articoli 11, 21 e 74-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

Circolare n. 6. del 21 gennaio 2013 INDICE. Legge di stabilità Novità in materia di altre imposte indirette

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI circoscrizione del Tribunale di Catania CATANIA

COMUNE DI SENIGALLIA

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/ Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Transcript:

OCSE LE NOVITA' 2013 LA DISPENSA SUL COMMERCIO ELETTRONICO INTERNAZIONALE L'OBBLIGAZIONE DOGANALE E L'IRREGOLARE INTRODUZIONE DI MERCI NEL TERRITORIO DOGANALE UE -LE VENDITE VIA WEB- 1

L'OBLIGAZIONE DOGANALE E L'IRREGOLARE INTRODUZIONE DI MERCI NEL TERRITORIO DOGANALE UE: LA VENDITA VIA WEB. LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE, LA C- 454/10 DEL 17 NOVEMBRE 2011 CONDANNA PER L'INTERMEDIARIO REG. (CEE) N. 2913/1992 - IL POTERE ACCERTATIVO DELLE DOGANE GLI OPERATORI SONO AVVERTITI Gli argomenti trattati: premessa il commercio elettrionico diretto ed indiretto la nascita dell'obbligazione tributaria doganale la rappresentanza diretta ed indiretta la posizione della Corte di Giustizia europea la condizione soggettiva dell'intermediario la posizione oggettiva dell'intermediario le conclusioni L art. 202, n. 3, secondo trattino, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, deve essere interpretato nel senso che va considerato debitore dell obbligazione doganale, sorta per effetto dell introduzione irregolare di merci nel territorio doganale dell Unione europea, colui che, pur senza concorrere direttamente all introduzione, vi abbia partecipato come intermediario ai fini della conclusione di contratti di compravendita relativi alle merci medesime, qualora sapesse o dovesse secondo ragione sapere che tale introduzione sarebbe stata irregolare, circostanza che spetta al giudice del rinvio acclarare. Questa è la sentenza della Corte di Giustizia UE, la n. C-454/2010 con la quale si innesca il potere accertativo delle Dogane che oltre a raggiungere i diretti interessati, il venditore e il compratore, può coinvolgere anche le categorie dell'indotto, quali gli spedizionieri, i magazzinieri, i vettori ma anche gli importatori, i concessionari, i distributori e così via. Anche il commercio elettronico non sfugge all'occhio vigile della Dogana PREMESSA Con l'innovazione tecnologica globalizzata, dove chiunque può assumere la veste di venditore e compratore, si è sviluppato un nuovo mercato, non raggiungibile fisicamente come luogo naturale dove avviene la compravendita di merci, come il mercato rionale o altro, un market immateriale dove gli stessi operatori non si conoscono: la movimentazione via web. Parliamo di commercio elettronico che si è sviluppato fortemente raggiungendo cifre sbalorditive, che corrono sulla rete di Internet, che ha visto fiorire venditori di ogni genere ma anche compratori che, attratti da guadagni facili, si sono trovati nelle condizioni peggiori, proprio per aver acquistato quel determinato prodotto, definito sensibile. 3

Ai fini doganali è importante stabilire se le operazioni che scaturiscono dal commercio elettronico siano significative nel passaggio della linea del territorio doganale comunitario, vale a dire, bisogna valutare se tali operazioni non configurino una irregolare introduzione di merci nel territorio doganale UE con conseguente denuncia penale per contrabbando e reato permanente dell'evasione dell'iva all'importazione. COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO E INDIRETTO Assumono rilievo per l'accertamento doganale il cd. commercio elettronico indiretto, quello con il quale il bene materiale si sposta fisicamente da un Paese terzo nel territorio doganale UE. Parliamo di beni fisici che si muovono in seguito alla transazione avvenuta tra il venditore del Paese Terzo ed il compratore comunitario, parliamo, per intenderci di importazione; nell'ipotesi inversa, l'operazione dovrà avvenire con una cessione all'esportazione presentando il bene in Dogana. Il commercio elettronico diretto, proprio perchè trattasi di bene immateriale, viene considerato, secondo il parere della OCSE, l'organismo mondiale della cooperazione e dello sviluppo economico, che presiede su tutta la fiscalità internazionale, e secondo anche le direttive comunitarie, come prestazioni di servizi e, quindi, non rilevanti ai fini doganali. Al contrario, per il commercio elettronico indiretto, l'attraverso della linea doganale comunitaria del bene comporta la tassazione delle risorse proprie della Comunità e dell'iva afferente con presentazione della merce in Dogana. La transazione si perfeziona via telematica con l'acquisto del bene nella vetrina del portale che viene messa a disposizione del compratore interessato che invia l'ordine on line; successivamente esegue il pagamento, generalmente con bonifico o anche mediante mezzi elettronici, e solo, dopo aver effettuato il pagamento, che il bene viene spedito. L'obbligazione doganale nasce a carico, generalmente, dell'importatore, ma può essere anche un'altra persona, che è l'obbligato al pagamento dei diritti doganali all'atto del passaggio della merce nel territorio UE che, per non incorrere nei rigori penali ma anche amministrativi, fa bene a presentarsi in Dogana al fine di regolarizzare l'importazione di beni. LA NASCITA DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA DOGANALE L'obbligazione tributaria doganale, enunciata dall'art. 34 del D.P.R. 23 4

gennaio 1973, n. 43 1, il Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (TULD), comporta l'obbligo per il debitore di corrispondere i dazi all'importazione e all'esportazione applicabile alla merce secondo la normativa doganale; in particolare, l'obbligo è di corrispondere i diritti doganali di confine. Sono diritti doganali tutti quei diritti che la Dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazioni alle operazioni doganali. Tra i diritti doganali costituiscono diritti di confine: i dazi all'importazione e quelli di esportazione, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione e all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e delle relative norme di applicazione nonché l'iva all'importazione. Per quanto riguarda le merci in importazione, inoltre, sono diritti di confine: i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato. Tra i diritti doganali di confine c'è anche l' IVA all'importazione, che colpisce il valore delle merci, aumentato dei diritti doganali all'atto della loro entrata nel territorio doganale comunitario. La risorsa Iva si abbatte, quindi, anche sui dazi doganali ed ogni altro diritto di confine poiché nella liquidazione del tributo vengono aggiunti alla base imponibile, utilizzata per il calcolo dei diritti di confine. Secondo il Regolamento CEE n. 2144/1987 del Consiglio del 13 luglio 1987 nasce l'obbligazione doganale allorquando si verifica: l'immissione in libera pratica di una merce soggetta a dazi all'importazione; l'introduzione irregolare nel territorio doganale della Comunità di una merce soggetta a dazi all'importazione; la sottrazione di una merce soggetta a dazi all'importazione al controllo doganale che deriva dalla sua immissione in custodia temporanea. Sostanzialmente, l'obbligazione doganale sorge al momento: 1 Art. 34 del TULD dice: Si considerano diritti doganali tutti quei diritti che la Dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione delle operazioni doganali: Fra i diritti doganali costituiscono diritti di confine i dazi di importazione e quelli di esportazione, i prelievi e le altre imposizioni all importazione o all esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione e d inoltre, per quanto concerne le merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine ed ogni altra imposizione o sovrimposta di consumo a favore dello Stato. 5

dell'accettazione da parte delle Autorità competenti (la Dogana) della dichiarazione di immissione in libera pratica; dell'introduzione irregolare della merce nel territorio doganale della Comunità; della sottrazione della merce al controllo doganale; dell'assegnazione di una destinazione doganale; della distruzione della merce. In pratica, l'obbligazione tributaria dogane sorge nel momento in cui, presentata la dichiarazione, la Dogana registra la stessa facendola assurgere a bolletta doganale. Gli artt. 201 e seguenti del Reg. CE 12 ottobre 1992, n. 2913 (il CDC, il Codice Doganale Comunitario) edificano il concetto dell'obbligazione doganale disciplinandone la nascita, tempo e luogo e identificando l'obbligato. L'art. 201 del CDC definisce debitore chiunque, qualsiasi persona, tenuta al pagamento dell'obbligazione doganale tra le quali, in primis, il dichiarante che, come si diceva, può essere l'importatore o non. Il chiunque è stato utilizzato anche dal legislatore dell'imposta sul valore aggiunto, il DPR 633/72, con l'art. 1 dello stesso decreto: l'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate. RAPPRESENTANZA DIRETTA E INDIRETTA Il chiunque può presentare la dichiarazione doganale in Dogana in proprio oppure decidere di avvalersi di un rappresentante: nel primo caso, parliamo di rappresentanza diretta, con la quale lo spedizioniere o customs brokers compila la dichiarazione in nome e per conto dell'importatore, senza assumere né diritti e né obblighi che rimangono a carico dello stesso; nell'altro, si parla di rappresentanza indiretta, quando lo spedizioniere doganale agisce in Dogana in nome proprio ma per conto dell'importatore assumendo egli stesso la figura del dichiarante rispondendo in solido dell'obbligazione doganale con il suo committente. Il terzo comma, secondo periodo, dell'art. 201 esprime il concetto di una responsabilità diffusa che coinvolge chiunque abbia fornito 6

dati necessari alla stesura della dichiarazione, e che erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere considerati debitori conformemente alle vigenti disposizioni nazionali. Vedremo nel proseguo che questo passaggio è apicale all'art. seguente del CDC, l'art. 202, che sarà utilizzato dalla stessa Corte di Giustizia per dirimere un caso di introduzione irregolare nel territorio doganale comunitario di una merce soggetta a dazi all'importazione, risorsa propria della UE. L'art. 202, 3^ comma del CDC, dispone: 3. Sono debitori: -la persona che ha proceduto a tale introduzione irregolare; -le persone che hanno partecipato a questa introduzione sapendo o dovendo, secondo ragione, saperne allorquando l'hanno acquisita o ricevuta che si trattava di merce introdotta irregolarmente. Secondo il Regolamento (CEE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario per meglio allineare le disposizioni in materia di riscossione delle imposizioni all'importazione in virtù del principio che la Comunità si fonde sull'unione Doganale, la nascita dell'obbligazione doganale comporta l'obbligo per il debitore di corrispondere i dazi all'importazione e alle esportazioni secondo la normativa doganale. In particolare, una obbligazione doganale all'importazione sorge nel momento in cui una merce allo stato estero viene vincolato ad uno dei regimi doganali, quali: a) immissione in libera pratica; b) immissione temporanea con parziale esonero dei dazi all'importazione (art. 44 CDC); Il momento dell'accettazione della dichiarazione in Dogana determina la nascita dell'obbligazione tributaria doganale, a prescindere dal rilascio della bolletta doganale che avverrà successivamente con l'espletamento delle formalità doganali. Il luogo in cui sorge l'obbligazione tributaria doganale è il luogo in cui avvengono i fatti o nel luogo in cui è presentata la dichiarazione in dogana o la notifica di riesportazione o il luogo in cui si verifica il fatto che la fa sorgere. 7

Comunque, nell'ipotesi che detto luogo non può essere determinato, l'obbligazione doganale sorge nel luogo in cui le Autorità doganali constatano che le merci si trovano in una situazione che ha fatto sorgere l'obbligazione tributaria. Il debitore è qualsiasi persona che è tenuta a rispettare gli obblighi in questione ed, inoltre, è debitore qualsiasi persona che sa o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che non era rispettato un obbligo della normativa doganale o che ha agito per conto di una persona che era tenuta a rispettare l'obbligo o che ha partecipato all'atto che ha dato luogo al mancato rispetto dell'obbligo. E' considerato, inoltre, debitore (art. 46, terzo comma lett.c CDC) qualsiasi persona che ha acquistato o detenuto le merci in questione e che sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere nel momento in cui le ha acquisite o ricevute che non era rispettato un obbligo previsto dalla normativa doganale. Chi detiene la merce allo stato estero sul territorio doganale comunitario sfuggita al controllo doganale e non si porta subito presso le Autorità doganali per lo sdoganamento della stessa, pagando tutti i diritti doganali di confine, compresa l'iva, a prescindere se la merce sia soggetta o non a dazi o ad altre sovrimposte di confine, fa contrabbando (Art. 282 e segg. del TULD). L'interesse protetto della legge doganale è esteso anche alla percezione dei diritti di confine, quali dazi e prelievi previsti dalla legislazione della UE per merci provenienti da Paesi Terzi che entrano nel territorio doganale comunitario, compresa l'iva all'importazione che non è un dazio doganale ma un tributo protetto dalla legislazione doganale, come sancito anche dall'art. 70, comma 1, del DPR 633/72. LA POSIZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE La sentenza della Corte di Giustizia, la n. C-454/10, ha puntato il dito sulla nascita dell'obbligazione doganale a carico di chiunque, che, anche, senza aver preso parte direttamente all'introduzione irregolare della merce, abbia avuto il compito di fare da intermediario nella conclusione di contratti di compravendita, aventi ad oggetto merci introdotte irregolarmente evadendo i dazi all'importazione. Il caso, a cui si riferisce la sentenza, riguarda un cittadino tedesco, Sig. Oliver Jestel, e l'hauptzollamt Aachen di Aquisgrana, che ha avviato tra il 2004 ed il 2006 un commercio con due negozi on line, la cui attività 8

consisteva nel mettere all'asta articoli originari della Cina sulla piattaforma internet ebay, agendo in qualità di intermediario nella conclusione dei contratti di vendita di tale merci e ne incassava il corrispettivo. La merce partiva dalla Cina per via postale direttamente agli acquirenti in Germania ed il fornitore cinese aveva anche l'incarico di fissare i prezzi. La merce, partita dalla Cina, arrivava direttamente a destinazione senza il passaggio obbligato in Dogana per l'espletamento delle formalità doganali. L'Ufficio principale delle Dogane di Acquisgrana emetteva un avviso di accertamento nei confronti del Sig. Jestel per importi corrispondenti a 10.000, a titolo di dazi doganali, e circa 21.000 euro, a titolo di imposta sul valore aggiunto con una motivazione giuridica che non si presta ad interpretazioni, quella dell'art. 202, comma 3, secondo trattino, del CDC, che disciplina l'insorgenza dell'obbligazione doganale a seguito di irregolare introduzione della merce nel territorio doganale comunitario. La Commissione Tributaria di Dusseldorf,, il Finanzgericht Dusseldorf, respingeva il ricorso del Sig. Jetel con la stessa motivazione dell'ufficio Hauptzollamt e precisava che la dispensa vigente per i plichi postali era di 22. Adito con ricorso in Cassazione (Revision) proposto contro la sentenza della CT di Dusseldorf, il giudice del rinvio ha osservato che il Sig. Jestel doveva attendersi che le importazioni di cui trattasi fossero condotte irregolarmente. In tale contesto il Tribunale Federale Amministrativo (BFH), il Bundesfinanzhof, che è la più alta Corte per le imposte e le questioni doganali, con sede a Monaco di Baviera, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporlo al giudizio della Corte di Giustizia. Il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte in che modo doveva essere interpretato la portata dell'art. 202, n. 3, secondo trattino del codice doganale comunitario, se ritenere o non che il soggetto partecipe all'irregolare introduzione di merci nel territorio doganale dell'unione sia colui che, senza prestare direttamente il proprio concorso a detta introduzione, abbia svolto la funzione di intermediario ai fini della conclusione di contratti di compravendita aventi ad oggetto tali merci. Inoltre, il giudice del rinvio aggiunge nel chiedere di sapere se tale soggetto divenga debitore dei dazi doganali a norma di detta 9

disposizione soltanto qualora preveda l'irregolarità dell'introduzione delle merci. Sostanzialmente, secondo la Corte, in forza del citato articolo, sono debitrici dell'obbligazione doganale le persone che hanno partecipato alle operazioni irregolari delle merci nel territorio dell'unione sapendo o dovendo secondo ragione sapere che tale introduzione era irregolare. CONDIZIONE SOGGETTIVA DELLA RESPONSABILITA' DELL'INTERMEDIARIO Secondo la Corte, in relazione all'introduzione irregolare, sono coinvolte non solo le persone che hanno partecipato all'irregolarità ma anche le persone collegate. Il caso classico riguarda, per esempio, il commercio delle sigarette di contrabbando che viaggino nascoste con un carico dichiarato ferramenta e vengono introdotte nel territorio doganale comunitario con documenti falsi in cui il dichiarante viene ritenuto partecipe della irregolarità. In tal caso, però, il dichiarante non ha la stessa posizione dell'intermediario che nei contratti di compravendita si è limitato ad incassare i corrispettivi. Viene, quindi, a verificarsi che l'intermediario viene ritenuto colpevole al pari del dichiarante che poteva anche non essere a conoscenza. Quindi, bisognerebbe identificare il diretto partecipante all'introduzione irregolare, come richiesto dal più volte citato articolo del codice doganale comunitario. Così anche il doganalista che riceve quei documenti falsi e presenta in Dogana la dichiarazione non dovrebbe essere coinvolto come partecipante all'irregolare introduzione. CONDIZIONE OGGETTIVA DELLA RESPONSABILITA' DELL'INTERMEDIARIO La condizione oggettiva, contemplata dalla disposizione della Corte, rispecchia le persone che hanno contribuito direttamente all'introduzione irregolare ma anche quelle che vi hanno preso parte in qualche modo che possono rimanere coinvolte per atti collegati all'introduzione. Secondo la Corte, in latri termini, che sia le persone che hanno concluso i contratti di compravendita sia quelle che hanno consegnate la merce, trattandosi di un'unica operazione, sono coinvolte entrambe nell'introduzione irregolare la merce; le une non potevano non sapere quelle che facevano le altre. 10

Così la Corte ha motivato che il Sig. Jestel, senza prestare direttamente il proprio concorso nell'introduzione irregolare delle merci nel territorio doganale dell'unione, svolgendo la funzione di intermediario nella conclusione di contratti di compravendita aventi ad oggetto le stessi merci, abbia partecipato comunque all'introduzione irregolare. Dice la Corte che è pertinente chiedersi se l'intermediario abbia informato il suo debitore di dichiarare le merci in dogana o che si sia adoperato con ogni mezzo per garantire che le merci di cui trattasi non sarebbero state introdotte irregolarmente. Secondo la Corte, dovrà essere il giudice del rinvio a dover acclarare che, comunque, sono debitori dei dazi doganali per l'obbligazione doganale, sorta con l'introduzione irregolare delle merci, sia l'intermediario che ha partecipato ai contratti di compravendita che colui che ha fatto la consegna del bene, introdotto irregolarmente. CONCLUSIONI Non è, quindi, automatica l'incriminazione anche delle altre persone coinvolte nella spedizione della merce, proveniente da Paesi Terzi, nel territorio della UE. Sostanzialmente, l'accertamento doganale proseguirà per entrambe le direzioni e soltanto il giudice potrà acclarare se effettivamente le altre persone abbiano partecipato all'introduzione irregolare della merce nel territorio comunitario. Una sentenza di tale portata innescherà un vespaio di doglianze perchè in effetti qualcuno dell'indotto, al quale viene chiesto o data una determinata prestazione, ma in qualche maniera potrebbe anche non sapere dell'introduzione irregolare della merce extracomunitaria. Faranno bene, comunque, a preoccuparsi gli interessati all'introduzione di merci nel territorio dell'unione perchè potranno trovarsi coinvolti in traffici illeciti che comportano sanzioni severissime, soprattutto, penali. Francesco Campanile 11