GARA A PROCEDURA RISTRETTA N. 2/2010 PER L APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI DELLA SEDE DI DIGITPA



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GARA A PROCEDURA RISTRETTA N. 2/2010 PER L APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI DELLA SEDE DI DIGITPA Sulla base di quanto stabilito al punto 8 del documento Modalità presentazione domanda di partecipazione, si riportano di seguito i quesiti (Q) presentati, entro il termine del 25.10.2010, da una impresa interessata alla gara di cui al titolo e le rispettive risposte (R) elaborate dagli Uffici tecnici ed amministrativi competenti di questo Ente. Con l occasione si comunica che sono pervenuti anche quesiti di ordine tecnico, i quali dovranno essere eventualmente riformulati in fase di presentazione offerta, alla luce della documentazione tecnica che sarà allegata alla lettera d invito a presentare offerta. QUESITI E RISPOSTE Q Riferimento: BANDO DI GARA, punto III.2 Condizioni di partecipazione - MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDA PARTECIPAZIONE, paragrafo 3 Documentazione. In riferimento ai documenti ed ai requisiti richiesti nella procedura di gara in oggetto, con la presente siamo a richiedervi il seguente quesito: Premesso che omissis, È UN CONSORZIO STABILE costituito in forma di società consortile a r.l., di cui all art. 34 c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006, ed in quanto tale i legami tra il consorzio stabile e le imprese consorziate sono tali da costituire un rapporto organico nel quale l unico interlocutore dell amministrazione appaltante è il consorzio stesso, che assume in proprio tutti gli obblighi, gli oneri e le responsabilità del contratto. L art. 36 del D.Lgs. 163/2006 incentrato sulla responsabilità solidale e sulla stretta connessione tra consorzio e imprese consorziate fa sì che ai fini della partecipazione ad una gara di appalto, si DEVE valutare il possesso dei requisiti richiesti dal bando in CAPO AL SOGGETTO DI DIRITTO CONSORZIO STABILE anche se lo stesso ha ritenuto optare per la partecipazione tramite un proprio consorziato e quest ultimo non è in possesso della specifica qualificazione richiesta dal bando. Inoltre in base all art. 35 dello stesso decreto, i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi, secondo quanto previsto dal regolamento, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. Pertanto, per quanto sopra esposto, siamo a richiedervi se i seguenti requisiti:

1. Iscrizione a norma della legge n. 82/1994 e del decreto MICA n. 274/1997, nel registro delle imprese almeno nella fascia e) 2. Attestazione di aver conseguito negli ultimi tre esercizi un fatturato complessivo di almeno 1.500.000,00 iva esclusa, di cui almeno 1.000.000,00 iva esclusa, relativo ai soli servizi rientranti nel settore oggetto del presente appalto 3. Certificato di sistema di qualità UNI EN ISO 9001/2008 Essendo gli stessi requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico-professionale possono essere dimostrati e comprovati solo dal consorzio stabile e non dalla consociata indicata quale esecutrice del servizio? Se cosi non fosse i su indicati requisiti possono essere tutti oggetto di avvalimento da parte di un unica impresa ausiliaria? * * * R 1. Iscrizione a norma della legge n. 82/1994 e del decreto MICA n. 274/1997, nel registro delle imprese almeno nella fascia e) Come previsto al punto 3.2 del documento Modalità presentazione domanda partecipazione: In caso di Consorzio di imprese, ai sensi dell art. 34, comma 1, lettere b), c) ed e), dell art. 36 e dell art. 37 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la suddetta Dichiarazione sostitutiva deve essere presentata distintamente dal Consorzio (se già costituito) e da ogni impresa consorziata (solo quelle che eseguiranno i servizi per i consorzi ex art. 34, comma 1, lettere b-c) ed essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso (nome e cognome), da chi è rispettivamente autorizzato a rappresentare ed impegnare legalmente il Consorzio e le imprese consorziate (se procuratore allegare copia non autenticata della procura speciale). In questi casi, poiché la partecipazione alla gara è subordinata all iscrizione nella fascia di classificazione indicata al punto III.2.1) del bando di gara ed alla precedente lettera n) del presente documento, nell ottica del favor partecipationis, si richiede che il Consorzio e/o la totalità delle imprese consorziate (solo quelle che eseguiranno i servizi per i consorzi ex art. 34, comma 1, lettere b-c) sia in possesso di iscrizioni in fasce di classificazione tali che la somma dei singoli importi di classificazione risulti pari o superiore all importo di classificazione della fascia di classificazione e) di cui al citato D.M. n. 274/1997. Pertanto, appare opportuno precisare, ad integrazione della documentazione di gara, quanto segue. In caso di Consorzio stabile ai sensi dell art. 34, comma 1, lettera c), e dell art. 36 del d.lgs. n. contratti), il suddetto requisito di ordine generale deve essere posseduto direttamente dal Consorzio, nel senso che il Consorzio stabile deve essere iscritto, a norma della legge n. 82/1994 e del decreto MICA n. 274/1997, nel registro delle imprese o nell albo delle imprese artigiane nella fascia di classificazione e), di cui all art. 3, comma 1, del citato decreto ministeriale, per l esercizio delle attività di pulizia e sanificazione. 2

A sostegno di questa interpretazione si richiama la Deliberazione AVCP n. 123/2006, il Parere AVCP n. 39/2008, il Parere AVCP n. 107/2008 ed il Parere AVCP n. 76/2010. 163/2006 dettate per i Raggruppamenti temporanei di imprese. La predetta assimilazione comporta che i consorzi ordinari di concorrenti non possono avere una propria qualificazione e, quindi, partecipano alle gare utilizzando le qualificazioni dei propri consorziati (tutti); pertanto, tutti i consorziati dovranno essere in possesso di iscrizioni in fasce di classificazione tali che la somma dei singoli importi di classificazione risulti pari o superiore all importo di classificazione della fascia di classificazione e) di cui al citato D.M. n. 274/1997. Inoltre, si evidenzia che siffatti Consorzi non possono partecipare ad una gara per conto solo di alcuni dei consorziati, essendo tale possibilità espressamente prevista soltanto per i Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e per i Consorzi tra imprese artigiane (art. 37, comma 7) e per i consorzi stabili (art. 36, comma 5 del Codice). Non essendo prevista nessuna disposizione analoga per i consorzi ordinari di concorrenti, conseguentemente, qualora vogliano partecipare ad una gara solo alcune imprese consorziate, queste devono vincolarsi, al pari di una associazione temporanea di imprese, attraverso un mandato collettivo speciale, irrevocabile e con rappresentanza. A sostegno di questa interpretazione si richiama la Deliberazione AVCP n. 114/2006, la Deliberazione AVCP n. 15/2007, la Deliberazione AVCP n. 205/2007, la Deliberazione AVCP n. 66/2008 ed il Parere AVCP n. 158/2009. In generale, si precisa che questo tipo di requisito professionale, essendo di carattere soggettivo di ordine generale e non speciale, non può essere oggetto di avvalimento ai sensi dell art. 49 del d.lgs. n. 163/2006. 2. Attestazione di aver conseguito negli ultimi tre esercizi un fatturato complessivo di almeno 1.500.000,00 iva esclusa, di cui almeno 1.000.000,00 iva esclusa, relativo ai soli servizi rientranti nel settore oggetto del presente appalto Come previsto al punto 3.5 del documento Modalità presentazione domanda partecipazione: In caso di Consorzio di imprese, ai sensi dell art. 34, comma 1, lettere b), c) ed e), dell art. 36 e dell art. 37 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., i suddetti certificati o dichiarazioni dei committenti, ovvero la dichiarazione sostitutiva devono essere presentati distintamente dal Consorzio (se già costituito) e da ogni impresa consorziata (solo quelle che eseguiranno i servizi per i consorzi ex art. 34, comma 1, lettere b-c). In tal caso, si precisa che i suddetti requisiti di fatturato, di cui al punto III.2.2) del bando di gara, devono essere posseduti, pena l esclusione dalla gara, nella misura minima del 20% da parte del Consorzio e di ciascuna impresa consorziata (solo quelle che eseguiranno i servizi per i consorzi ex art. 34, comma 1, lettere b-c), fatto salvo il raggiungimento degli importi minimi richiesti da parte del Consorzio nel suo complesso. Pertanto, appare opportuno precisare, ad integrazione della documentazione di gara, quanto segue. 3

In caso di Consorzio stabile ai sensi dell art. 34, comma 1, lettera c), e dell art. 36 del d.lgs. n. contratti), il suddetto requisito di ordine speciale deve essere posseduto direttamente dal Consorzio, nel senso che il Consorzio stabile deve aver conseguito gli importi di fatturato complessivo e di fatturato relativo ai soli servizi rientranti nel settore oggetto del presente appalto come richiesti dal bando di gara. La lex specialis di gara ha previsto, inoltre, per una maggiore garanzia di capacità, che il requisito relativo al fatturato sia dimostrato non solo in capo al Consorzio stabile ma anche in capo alle imprese consorziate indicate quali esecutrici del servizio in appalto, con il limite minimo del 20% di fatturato per ciascun soggetto e fatto salvo il raggiungimento, da parte del Consorzio stabile nel suo complesso (con riferimento al Consorzio ed alle sole imprese consorziate indicate quali esecutrici del servizio) degli importi minimi complessivi richiesti. A sostegno di questa interpretazione si richiama il Parere AVCP n. 76/2010 ( il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria è normalmente richiesto esclusivamente in capo al consorzio stabile, quale entità soggettiva distinta dalle singole società consorziate, che fruiscono del beneficio di poter sommare i rispettivi requisiti ai fini del raggiungimento delle soglie minime richieste dalla lex specialis di gara. Ciononostante, la stazione appaltante può fissare, nell ambito della propria discrezionalità, requisiti di partecipazione ad una gara di appalto e di qualificazione più rigorosi e restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge, anche in capo ai singoli consorziati. È necessario, tuttavia, che tali prescrizioni si rivelino rispettose dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, non limitino indebitamente l accesso alla procedura di gara e siano giustificate da specifiche esigenze imposte dal peculiare oggetto dell appalto ). 163/2006 dettate per i raggruppamenti temporanei di imprese. La predetta assimilazione comporta che i consorzi ordinari di concorrenti non possono avere una propria qualificazione e, quindi, partecipano alle gare utilizzando le qualificazioni dei propri consorziati (tutti); pertanto, tutti i consorziati dovranno essere in possesso del requisito del fatturato, nella misura minima del 20% per ciascuna impresa consorziata, fatto salvo il raggiungimento degli importi minimi richiesti da parte del Consorzio nel suo complesso. In generale, si precisa che questo tipo di requisito economico-finanziario, essendo di carattere oggettivo, può essere oggetto di avvalimento ai sensi dell art. 49 del d.lgs. n. 163/2006. 3. Certificato di sistema di qualità UNI EN ISO 9001/2008 Come previsto al punto 3.6 del documento Modalità presentazione domanda partecipazione: In caso di Consorzio di imprese ai sensi dell art. 34, comma 1, lettere b), c) ed e), dell art. 36 e dell art. 37 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il suddetto certificato o dichiarazione sostitutiva deve essere presentato dal Consorzio (se già costituito) oppure da tutte le imprese consorziate (quelle che eseguiranno i servizi per i consorzi ex art. 34, comma 1, lettere b-c). 4

Pertanto, appare opportuno precisare, ad integrazione della documentazione di gara, quanto segue. In caso di Consorzio stabile ai sensi dell art. 34, comma 1, lettera c), e dell art. 36 del d.lgs. n. contratti), il suddetto requisito di ordine speciale deve essere posseduto direttamente dal Consorzio, nel senso che il Consorzio stabile deve essere in possesso della certificazione di qualità relativa ai servizi rientranti nel settore oggetto del presente appalto come richiesto dal bando di gara. La lex specialis di gara ha previsto, inoltre, che il requisito relativo al possesso della certificazione di qualità sia dimostrato in alternativa in capo al Consorzio stabile oppure in capo a tutte le imprese consorziate indicate quali esecutrici del servizio in appalto. 163/2006 dettate per i raggruppamenti temporanei di imprese. La predetta assimilazione comporta che i Consorzi ordinari di concorrenti non possono avere una propria qualificazione e, quindi, partecipano alle gare utilizzando le qualificazioni dei propri consorziati (tutti); pertanto, tutti i consorziati dovranno essere in possesso della certificazione di qualità richiesta dal bando di gara. In generale, si precisa che questo tipo di requisito professionale, essendo di carattere soggettivo, non può essere oggetto di avvalimento ai sensi dell art. 49 del d.lgs. n. 163/2006. * * * Con l occasione, si precisa che l avvio del nuovo contratto è previsto per il 1 maggio 2011 e la durata dello stesso è di trentasei mesi (a parziale rettifica di quanto riportato al punto 2 del documento Modalità presentazione domanda partecipazione ). Roma, 28 ottobre 2010 Il Responsabile del procedimento 5