ATTO N. 1021. di iniziativa dei Consiglieri DOTTORINI e BRUTTI



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PROPOSTA DI LEGGE ATTO N. 1021 http://www.consiglio.regione.umbria.it e-mail: atti@crumbria.it di iniziativa dei Consiglieri DOTTORINI e BRUTTI NORME IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE Depositato alla Sezione Protocollo Informatico, Flussi Documentali, Archivi e Privacy il 11/10/2012 Trasmesso alla II - I e III Commissione Consiliare Permanente il 11/10/2012

Piazza Italia. 2-06121 PERUGIA http://www.crumbria.lt PROPOSTA DI LEGGE "NORME IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE" RELAZIONE L'agricoltura si sta sempre di più configurando come un'attività che affianca alla tradizionale funzione di produzione di beni alimentari la capacità di generare anche altri servizi, assumendo una caratterizzazione multifunzionale. L'agricoltura svolge infatti un ruolo importante relativamente alla caratterizzazione del paesaggio rurale, al mantenimento della biodiversità e alla conservazione delle risorse ambientali. Tale ruolo è riconosciuto anche nei principali strumenti della legislazione dell'unione europea e nazionale, a cominciare dalla stessa definizione dell'imprenditore agricolo, introdotta nel nostro Paese con l'articolo 1 del decreto legislativo n. 228 del 2001. Nel corso degli ultimi anni, inoltre, si sta delineando un'ulteriore funzione svolta dall'agricoltura, che amplifica il suo carattere multifunzionale: si stanno infatti sviluppando attività capaci di generare benefici per fasce vulnerabili o svantaggiate della popolazione e di dare luogo a servizi innovativi che possono rispondere efficacemente alla crisi dei tradizionali sistemi di assistenza sociale. Queste esperienze, che da tempo si stanno affermando e diffondendo in Italia ed altri paesi europei, sono comunemente indicate con l'espressione "agricoltura sociale". Una definizione che si riferisce alla possibilità di utilizzare le attività agricole per generare benefici inclusivi e promuovere l'inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati e a rischio di emarginazione (i soggetti di cui all'articolo 2, del REGOLAMENTO (CE) N. 2204/2002 DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 2002), nonché lo sviluppo e la coesione sociale delle comunità locali. Tali pratiche sono ormai diffuse in tutta Europa e rappresentano il frutto dell'integrazione tra il mondo agricolo e il mondo dei servizi socio-sanitari, educativi, della formazione e del lavoro, della giustizia. L'attualità dell'agricoltura sociale nasce dalla riorganizzazione della sfera dell'intervento pubblico nei sistemi di welfare urbani e rurali e, allo stesso tempo, in risposta ad una crescente domanda di personalizzazione e qualificazione delle reti di protezione sociale. Nelle aree rurali in particolare, infatti, appare in modo più evidente, rispetto ai contesti urbani, la crisi dei servizi sociali, rendendo questi territori sempre più difficili da abitare, per nuove e vecchie generazioni. In questo senso, il ruolo che l'agricoltura sociale può svolgere per contribuire a

diversificare le fonti di reddito e ad accrescere i beni relazionali e la reputazione delle aziende agricole assume una rlevanza particolare. Le peculiarità dell'agricoltura sociale sono: la sostenibilità ambientale, la multifunzionalità dell'impresa, la centralità del processo produttivo agricolo, l'inclusione e coesione sociale perseguito attraverso l'integrazione delle politiche agricole e di welfare, la promozione e la realizzazione dello sviluppo locale, l'adozione di percorsi partecipativi dei soggetti interessati, nonché la collaborazione e co-progettazione tra i settori dell'agricoltura, del Terzo settore e delle istituzioni pubbliche locali. Le finalità delle pratiche e delle modalità di svolgimento dell'agricoltura sociale sono diverse e ad oggi prevedono: percorsi riabilitativi, terapeutici e di cura per persone in situazione di disagio (persone con disabilità psico-fisica, persone con disagio psichico, tossicodipendenti) attraverso attività terapeutiche o di co-terapia (ortoterapia, pet-therapy, onoterapia), le cosiddette "terapie verdi" o non convenzionali, svolte in collaborazione con i servizi socio-sanitari del territorio; formazione e inserimento socio lavorativo di soggetti svantaggiati e disabili; attività sociali, "rigenerative" e di accoglienza per persone e fasce "fragili" di popolazione o con particolari esigenze (anziani, bambini, minori e giovani in difficoltà o a rischio di devianza, rifugiati, disoccupati di lungo corso, nuove povertà, ecc). interventi e servizi finalizzati al benessere complessivo dell'insieme della cittadinanza. L'agricoltura multifunzionale, di cui l'agricoltura sociale è parte, consente infatti di offrire un'ampia gamma di servizi finalizzati al benessere complessivo dell'insieme della cittadinanza, nell'ottica di un nuovo welfare diffuso e partecipativo. L'agricoltura multifunzionale e sostenibile può contribuire a dare risposte adeguate alla domanda di servizi sociali, ai bisogni di protezione e di servizi alla persona provenienti tanto dalle aree rurali e da quelle urbane, in una fase storica in cui il modello di welfare che siamo abituati a conoscere non è più in grado di rispondere. Nelle realtà di agricoltura sociale infatti si possono attivare servizi per la prima infanzia, attività rigenerative per adulti e anziani (agri-nidi e asili, campi estivi, accoglienza per persone in difficoltà momentanea, ecc.), nonché attività di aggregazione e socialità delle popolazioni delle aree rurali. Con la crisi del welfare-state centralizzato, frutto della generale crisi economica globale, è emersa la necessità di ripensare profondamente il modello di servizi sociali, prevedendo politiche e prassi partecipative, legate alle risorse del territorio. Inoltre, la concomitante crisi dell'agricoltura di tipo agro-industriale impone l'urgenza di un modello di impresa agricola diversificato e

multifunzionale, capace di tutelare i beni comuni materiali e immateriali del contesto rurale e di generare benefici sia ai produttori che alla comunità. Questa duplice necessità ha fatto sì che le esperienze di agricoltura sociale registrassero una importante crescita nel corso degli ultimi anni. AI momento esistono in Italia, depositate alla Camera dei Deputati, due proposte di legge a firma Di Giuseppe (Idv) e Nastri, Carlucci (Pdl) che si rifanno alla proposta di legge della senatrice De Petris (Verdi) della passata legislatura. Le regioni che hanno adottato provvedimenti sono 6 (Toscana, Abruzzo, Friuli, Campania, Marche e Calabria). Ma solo la Toscana e l'abruzzo hanno previsto una legge ad hoc. Le marche hanno inserito l'agricoltura sociale nei provvedimenti che riguardano la multifunzionalità mentre Friuli e Calabria nei provvedimenti riguardanti l'agriturismo e l'attività didattica. Sono state inoltre presentate proposte di legge in Sardegna, Lombardia e Lazio. Obiettivo della presente proposta di legge è quello di sostenere e favorire iniziative che rientrano nel campo dell'agricoltura sociale, anche in considerazione del fatto che il nostro territorio è ricco di una pluralità di soggetti, sia del settore agricolo che del Terzo settore, in grado di sfruttare al meglio le potenzialità di tale pratica. La proposta di legge consta di 5 articoli. L'articolo 1 riguarda l'oggetto e le finalità della legge e stabilisce il riconoscimento da parte della Regione dell'agricoltura sociale quale strumento per generare, attraverso le attività agricole, benefici inclusivi e per promuovere l'inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati e a rischio di emarginazione, nonché per perseguire lo sviluppo e la coesione sociale delle comunità locali. All'articolo 2 sono definiti i concetti di agricoltura sociale e di soggetti svantaggiati e a rischio di emarginazione. L'articolo 3 reca le misure di sostegno per gli operatori dell'agricoltura sociale. L'articolo 4 istituisce l'elenco dei soggetti esercenti le finalità dell'agricoltura sociale e definisce le modalità di gestione dello stesso. L'articolo 5 è la norma finanziaria.

http://www.crumbria.lt Art. 1 Oggetto e finalità 1. La Regione riconosce e promuove l'agricoltura sociale quale strumento per generare, attraverso le attività agricole, benefici inclusivi e per promuovere l'inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati e a rischio di emarginazione, nonché per perseguire lo sviluppo e la coesione sociale delle comunità locali. Art. 2 Definizioni 1. Ai fini della presente legge, si intende per: a) Agricoltura sociale: l'insieme delle pratiche svolte da aziende agricole, cooperative sociali e dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000 n. 238 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), da imprese sociali quali disciplinate dal DLGS 155/2006 e sue successive modifiche, come gli organismi non lucrativi di utilità e promozione sociale riconosciuti ed inscritti negli appositi alibi regionali, che abbiano come attività e/o scopo l'agricoltura Sociale, che coniugano l'utilizzo delle risorse agricole e il processo produttivo multifunzionale a basso impatto ambientale, con preferenza per il metodo biologico, con le attività sociali, finalizzate a generare benefici inclusivi, a favorire percorsi terapeutici, riabilitativi e di cura, a sostenere l'inserimento sociale e lavorativo delle fasce di popolazione svantaggiate e a rischio di marginalizzazione, e a favorire la coesione sociale, in modo sostanziale e continuativo. b) Soggetti svantaggiati e a rischio di emarginazione: le persone con disabilità fisica o psichica, soggetti con problemi di dipendenze, anziani, bambini, minori e giovani in condizioni di disagio familiare o sociale o a rischio di devianza, richiedenti asilo e rifugiati (compresi i titolari di protezione sussidiaria e protezione umanitaria), disoccupati o inoccupati, detenuti. Art. 3 Misure di sostegno 1. La Regione, nei propri atti di programmazione regionale, individua criteri di premialità per gli operatori dell'agricoltura sociale nell'assegnazione di risorse pubbliche. 2. La Regione concede incentivi agli operatori dell'agricoltura sociale che svolgono servizi rivolti a soggetti di cui all'art.2, comma 1, lett.b); 3. La Regione prevede criteri di priorità nei procedimenti di assegnazione di terreni demaniali, soggetti al regime dei beni demaniali o a vincolo di uso civico, per favorire l'insediamento dei soggetti che s'impegnano allo svolgimento di attività di agricoltu'ra sociale.

4. La Regione si adopera affinché gli enti locali ed altri soggetti pubblici o privati possano dare in concessione agli operatori di agricoltura sociale propri beni patrimoniali. 5. La Regione prevede criteri di priorità nell'assegnazione di beni sottratti alla mafia agli operatori di agricoltura sociale. 6. La Regione prevede misure di formazione e aggiornamento per gli operatori di agricoltura sociale nei programmi del Fondo sociale europeo. 7. In conformità alle disposizioni concernenti i mercati agricoli di vendita diretta, di cui al decreto ministeriale n. 301 del 29 dicembre 2007, i comuni definiscono modalità idonee di presenza e di valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale. 8. La regione si impegna a promuovere la somministrazione di prodotti agroalimentari provenienti dall'agricoltura sociale nelle mense pubbliche, particolarmente in quelle scolastiche e delle aziende sanitarie e ospedaliere. 9. La Regione si impegna a garantire adeguata informazione e promozione alle attività e ai prodotti di agricoltura sociale anche attraverso la creazione di piattaforme telematiche. Art. 4 Istituzione dell'elenco regionale 1. E' istituito presso la competente struttura della Giunta Regionale l'elenco dei soggetti esercenti le finalità dell'agricoltura sociale così come definita all'art. 2. 2. I soggetti che intendono iscriversi nell'elenco regionale devono farne richiesta alla Giunta Regionale conformemente a quanto previsto dalle disposizioni attuative della presente legge. 3. La Giunta Regionale, con proprio atto, stabilisce condizioni e criteri per l'iscrizione nell'elenco regionale di cui al comma 1, tenendo conto delle finalità agricolo-ambientali e sociali dell'attività in esame, secondo standard qualiquantitativi minimi, sia per gli aspetti strutturali che gestionali. 4. Con il medesimo atto la Giunta Regionale prowede: a predisporre la modulistica, anche in formato elettronico, per la presentazione delle domande comprensiva di apposita sezione relativa alle attività che s'intendono svolgere nell'ambito aziendale inerenti l'agricoltura sociale; ad individuare le strutture regionali cui compete l'istruttoria delle domande di iscrizione e la conseguente tenuta dell'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura sociale; ad individuare le procedure di controllo in ordine al mantenimento nel tempo dei requisiti previsti per l'iscrizione nell'elenco regionale e l'individuazione del soggetto deputato al controllo; 5. Per le finalità di cui al comma 3, ogni soggetto iscritto nell'elenco regionale deve, a pena di esclusione dall'elenco, presentare una dettagliata relazione dell'attività di "agricoltura sociale" svolta nel corso di ciascun anno. Tale

relazione, riferita all'anno precedente, deve essere presentata entro il 31 marzo di ciascun anno. Art. 5 Norma finanziaria 1. L'entità della spesa per gli interventi previsti dalla presente legge è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c), della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'umbria). oriejc~ve Paolo Brutti ~