RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER L INSTALLAZIONE DI INSEGNE CARTELLI E IMPIANTI PUBBLICITARI,PREINSEGNE E SEGNALETICA STRADALE, TENDE PARASOLE

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CONTRASSEGNO AUTOADESIVO Marca da Bollo 14,62 AL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO DELL EDILIZIA DEL COMUNE DI ALFONSINE RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER L INSTALLAZIONE DI INSEGNE CARTELLI E IMPIANTI PUBBLICITARI,PREINSEGNE E SEGNALETICA STRADALE, TENDE PARASOLE Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, i suddetti dati saranno utilizzati ai soli fini degli adempimenti di legge. Il sottoscritto Cognome Nome Codice fiscale Data di nascita Cittadinanza Sesso M F Luogo di nascita: Stato Provincia Comune Residenza: Provincia Comune In via/p.zza n C.A.P. Tel. Cell. In qualita di Titolare dell omonima impresa individuale Legale rappresentante della società Altro Codice Fiscale Partita I.V.A.(se diverso da C.F.) Denominazione o ragione sociale Con sede nel Comune di Provincia In via/p.zza n C.A.P. Tel. N d iscrizione al Registro Imprese CCIAA di Altre informazioni rilevanti CHIEDE Il rilascio dell autorizzazione per l installazione a carattere: permanente temporaneo dal al Di quanto indicato nella seguente tabella:

TIPO DELL IMPIANTO Riferimenti agli articoli del regolamento comunale vigente, approvato con delibera di C.C. n 36/2000 INSTALLAZIONE DIMENSIONI (IN CM) LARG. LUNG. PROF. CARATTERISTICHE A BANDIERA N. LUMINOSA FRONTALE N. LUMINOSA INDIRETTA N INSEGNE A TETTO N. NON LUMINOSA DI ESERCIZIO i (Art. 3 del Reg. Com.) SU PENSILINA N. MONOFACCIALE N. BIFACCIALE N. ORIZZONTALE N. VERTICALE N CARTELLI E IMPIANTI PUBBLICITARI ii (Art. 4 del Reg. Com.) TOTEM N. LUMINOSA N. LUMINOSA INDIRETTA N. NON LUMINOSA N. MONOFACCIALE N. BIFACCIALE N TARGHE PROFESSIONALI iii (Art. 6 del Reg. Com.) A PARETE TIPO DI MATERIALE: N BACHECHE iv (Art. 7 del Reg. Com.) A PARETE N. FRONTALE APRIBILE N. FRONTALE A GIORNO N PREINSEGNE E SEGNALETICA STRADALE (permanente) DI DIREZIONE TURISTICA E DI TERRITORIO v (Art. 8 del Reg. Com.) N SEGNALETICA PER IMPIANTI DI CARBURANTI vi (Art. 9 del Reg. Com.) N FIORIERE vii (Art. 10 del Reg. Com.) N TENDE PARASOLE viii (Art. 11 del Reg. Com.) TIPO DI MATERIALE: N MANIFESTI- FRECCE DIREZIONALI- STRISCIONI-LOCANDINE- STENDARDI E IMPIANTI DI PUBBLICITA O PROPAGANDA TEMPORANEI ix (Art. 5 del Reg. Com.)

L impianto avrà i seguenti colori: Su fondo: Il marchio è registrato: SI NO 1 L impianto sarà localizzato in Via n Progressione kilometrica 2 L impianto sarà localizzato in Via n Progressione kilometrica 3 L impianto sarà localizzato in Via n Progressione kilometrica STATALE SU STRADA PROVINCIALE COMUNALE VICINALE ALL INTERNO DEL CENTRO ABITATO FUORI DAL CENTRO ABITATO L impianto rispetto alla strada é collocato: PARALLELO PERPENDICOLARE Aggetta su area: PRIVATA PRIVATA GRAVATA DA SERVITÙ di pubblico passaggio PUBBLICA Dichiaro di essere a conoscenza di quanto previsto da Leggi, Regolamenti e N.T.A. vigenti, in particolare l'art. 51 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Strada, e l'art. 23 del Codice stesso. Dichiaro di essere: PROPRIETARIO del fabbricato o del terreno interessato NON ESSERE PROPRIETARIO ma di aver ottenuto l assenso dalla proprietà (di cui si allega documentazione) Dichiaro inoltre che l'installazione di cui trattasi sarà posta in modo tale da non creare confusione visiva con eventuali segnali stradali e/o semaforici, sarà collocata, realizzata e posta in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità, e che sarà realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici. Dichiara di aver titolo alla realizzazione dell'opera progettata e che i lavori di installazione saranno eseguiti da: IN DAL RICHIEDENTE. DITTA 1 : con sede in Via N. FIRMA DEL RICHIEDENTE 1 Denominazione e ragione sociale

SI ALLEGA: Progetto quotato, contenente prospetto frontale e di sezione, con indicata la collocazione dell impianto/i, in triplice copia Bozzetto/i del/i messaggio/i pubblicitario/i da esporre, in triplice copia a colori Planimetria catastale ove sia evidenziata la porzione dell area e/o dell immobile in cui si chiede l autorizzazione all installazione, in triplice copia Documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione e l ambiente circostante, ossia eventuali elementi ambientali e architettonici interessati dall impianto e/o l edificio su cui è applicato, in triplice copia a colori Planimetria quotata, in triplice copia, che indichi con precisione le distanze del/degli impianti pubblicitari di cui si chiede l autorizzazione all installazione da: altri cartelli e mezzi pubblicitari segnali stradali intersezioni marciapiede confine stradale Assenso al progetto da parte del proprietario dell area stessa, qualora necessario Qualora non sia il Comune il proprietario della strada, ma sia competente: - l ANAS: copia del nulla osta tecnico dell ANAS - la PROVINCIA: copia ulteriore di ogni singolo allegato (vedi nota sotto) Parere della Soprintendenza dei Beni Ambientali e Architettonici della Regione Emilia Romagna, qualora necessario La domanda, completa di tutta la documentazione, va prodotta in 3 copie FIRMATE IN ORIGINALE. Quando l ente proprietario della strada è la Provincia di Ravenna, è necessario aggiungere un ulteriore copia della domanda, sempre firmata in originale, completa di una ulteriore copia della documentazione richiesta. Promemoria fine lavori: A lavoro ultimato e allegato alla comunicazione di fine lavori occorre inviare copia della dichiarazione di conformità di cui all art. 9 della Legge 5.3.1990 n. 46 Norme per la sicurezza degli impianti per gli impianti pubblicitari luminosi.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA (a firma dell installatore) Il sottoscritto Cognome Nome In qualita di (compilare solo se diverso dal titolare dell autorizzazione principale) Titolare dell omonima impresa individuale Legale rappresentante della società Codice Fiscale / P. I.V.A. Denominazione o ragione sociale DICHIARA Che il mezzo pubblicitario insegna targa cartello altro: Con la dicitura sarà realizzato, collocato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. Il manufatto sarà realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici e tenendo conto che per la collocazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari che l'eventuale intensità luminosa dell'insegna non sarà superiore a 150 candele per metro quadrato e comunque non provocherà abbagliamento; Alfonsine lì FIRMA

i Art. 3 INSEGNE DI ESERCIZIO Art. 47 del regolamento di attuazione del Codice Stradale. Comma 1) Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attivita' a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Puo' essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. c.1 Sono installate solo nella sede delle attività, devono avere prevalentemente carattere informativo e sono soggette a COMUNICAZIONE qualora presentino le caratteristiche sotto riportate nonché le ulteriori elencate all'art. 49 D.P.R. 495/92 e successive modificazioni: a) i colori non devono costituire disturbo estetico dell ambiente circostante e non devono generare confusione con la segnaletica stradale; b) le forme devono essere di tipo regolare anche quando ottenute con l'utilizzo di lettere indipendenti; c) nel caso di insegne luminose, saranno luminose le sole lettere e/o marchio escludendo insegne intermittenti; d) non devono comunque alterare o nascondere il linguaggio architettonico dell'edificio e) devono essere installate in fabbricati ubicati all'interno della delimitazione di centro abitato istituita con delibera di G.M. n 434/95 ed inserite all'interno del vano vetrina o lungo l'allineamento verticale dello stesso ed avere altezza massima pari a ml. 0.60 c.2 Nelle zone artigianali/industriali e commerciali così come definite dalla vigente cartografia di PRG l'installazione di insegne di esercizio subordinate al regime della semplice COMUNICAZIONE può avvenire senza limitazioni nel solo caso che sia interessato il prospetto principale. c.3 E' necessaria l'autorizzazione del Responsabile del Servizio negli altri casi fermo restando che le insegne di esercizio per attività svolte in fabbricati posti all'interno dei centri abitati lungo la viabilità comunale, se collocate sull'area pertinenziale il fabbricato, dovranno essere poste: ad almeno ml. 3.00 dalla carreggiata se perpendicolari rispetto alla direzione stradale e comunque ad una distanza non inferiore a ml. 1.50 dalla carreggiata misurata dalla perpendicolare a terra condotta dallo spigolo esterno. ad almeno ml. 1.50 nel caso di insegna posta parallelamente la carreggiata stradale. Le insegne di esercizio per attività svolte in fabbricati posti all'interno dei centri abitati lungo la viabilità comunale possono essere poste sul fabbricato qualora lo stesso risulti edificato a confine con la viabilità pubblica. c.4 Negli organismi edilizi sede di centri commerciali o caratterizzati dalla contemporanea presenza di attività a carattere commerciale/direzionale/artigianale l'installazione delle insegne è subordinata alla preventiva approvazione, mediante Delibera di G.M., di un progetto preliminare di localizzazione delle stesse. ii ART. 4 CARTELLI E IMPIANTI PUBBLICITARI Art. 47 del regolamento di attuazione del Codice Stradale. Comma 4) Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Puo' essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. Comma 7) Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilita' nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne, parapedonali, cestini, panchine, orologi, o similari) recanti uno spazio pubblicitario che puo' essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta. c.1 Lungo le strade all'interno dei centri abitati, è vietata la collocazione di cartelli e impianti pubblicitari, ad eccezione degli impianti delle Pubbliche Affissioni, di altri impianti ritenuti in seguito a Deliberazione di G.M. di Pubblico Interesse e degli impianti temporanei collocati nelle aree di cantiere. c.2 Lungo le strade, fuori dai centri abitati, la collocazione di cartelli e impianti pubblicitari deve essere effettuata nel rispetto delle norme del nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione a Attuazione (acquisizione preventiva del nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada). c.3 Nelle aree di cantiere, temporaneamente e per un periodo massimo equivalente alla durata del cantiere e comunque non superiore ai 36 mesi non rinnovabili, è possibile collocare cartelli e impianti pubblicitari alle seguenti condizioni: a) il messaggio pubblicitario dovrà riguardare esclusivamente l attività svolta all interno del cantiere (classificazione e finalità dell'intervento, fornitori di materiali, servizi e informazioni attinenti il cantiere ecc.), altri tipi di messaggi pubblicitari evidenziati per mezzo di locandine, manifesti e impianti pubblicitari in genere non sono ammessi; b) la richiesta di autorizzazione potrà essere avanzata solo dopo l'avvenuta presentazione della pratica edilizia relativa alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e/o costruzione/ristrutturazione del fabbricato/i; c) l impianto dovrà essere posto, ad una distanza di almeno 5.00 ml. dal confine stradale. Tale distanza potrà variare fino a 20.00 ml. per strade extraurbane o urbane caratterizzate da rilevante transito automobilistico. In caso di intervento su edifici posti contiguamente la pubblica via potrà essere posto sul confine (parete del fabbricato); d) tali impianti non potranno essere luminosi di luce propria; c.4 Tutti gli impianti disciplinati dal presente articolo sono soggetti ad AUTORIZZAZIONE ad esclusione di cartelli e impianti con superficie inferiore o uguale a 2,00 mq., che se collocati su strutture di cantiere esistenti o in aderenza ai fabbricati sono soggetti a semplice COMUNICAZIONE. c.5 In tutti i casi, per gli impianti non autorizzati e/o quelli collocati in difformità alle prescrizioni dell'autorizzazione, si applicano le norme di cui all'art. 23 commi 11,12,13 del nuovo Codice della Strada. iii ART. 6 TARGHE PROFESSIONALI c.1 Le targhe indicanti attività professionali, societarie, economiche, sociali e similari, di enti pubblici e/o associazioni devono essere installate previa COMUNICAZIONE solo nel fabbricato in cui ha sede l attività da evidenziare oppure, qualora l attività sia arretrata rispetto alla sede stradale, possono essere installate nelle immediate adiacenze dell ingresso alla suddetta. c.2 Le targhe devono avere una dimensione max di 0,12 mq e non devono essere luminose. I materiali utilizzabili sono alluminio anodizzato color argento, color oro, ferro, bronzo, vetro e ceramica. Sono consentite anche qualora l attività sia già dotata di insegna. iv ART. 7 BACHECHE c.1 L'installazione di bacheche è consentita previa COMUNICAZIONE solo per attività di interesse collettivo quali: associazioni di categoria, culturali, sportive, ricreative, sociali e politiche. Possono essere installate presso la sede dell associazione o in altri spazi a disposizione. La superficie non dovrà superare i mq 1.00 e gli spazi interni dovranno essere usati ai soli fini informativi e non pubblicitari. E vietato l uso dell alluminio anodizzato color argento e color oro. c.2 Per l'installazione di bacheche su suolo pubblico si rimanda ai regolamenti comunali vigenti previa deliberazione di Giunta Comunale di autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico.

c.3 Negli ambiti interessati da progetti di arredo urbano potranno essere installate bacheche o sostituite quelle esistenti (ove esistano) solo se previste (nelle quantità e nelle dimensioni) dal medesimo progetto di arredo o da varianti dello stesso. c.4 Con delibera di Giunta Comunale l'amministrazione si impegna (a seguito di progetto da predisporsi dal preposto ufficio tecnico) a localizzare sull'area pubblica soggetta ad arredo urbano uno spazio collettivo da occupare con bacheche destinate alla informazione politica dei gruppi consigliari. v ART.8 PREINSEGNE E SEGNALETICA STRADALE PERMANENTE DI DIREZIONE TURISTICA E DI TERRITORIO Art. 47 del regolamento di attuazione del Codice Stradale. Comma 2) Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attivita' ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non puo' essere luminosa, ne' per propria luce, ne' per luce indiretta. c.1 Le indicazioni si suddividono nelle seguenti tipologie: turistiche; industriali; alberghiere; territoriali e di luoghi di pubblico interesse; Per tali tipologie si fa riferimento alle prescrizioni del nuovo Codice della Strada. c.2 Tra i segnali relativi ai luoghi di pubblico interesse, oltre quelli espressamente indicati nel nuovo Codice della Strada, sono individuate anche le seguenti attività: a) attività a servizio dell'utente della strada (carrozzeria, officina meccanica per auto, gommista, elettrauto ecc.); b) strutture di vendita di tipo grande e medio così come definiti dalla Legge Regionale n. 14/1999; c) sedi di associazioni di categoria di particolare rilevanza e di pubblico interesse; d) attrezzature ospedaliere e sanitarie ai sensi del Decreto 16 settembre 1994 n 657; e) autorimesse pubbliche e/o private che svolgono servizio di pubblico interesse; f) ristoranti; c.3 La collocazione di detta segnaletica (preinsegne e segnaletica stradale) dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni: il numero degli impianti segnaletici autorizzati per ogni singola attività verrà definito in base al percorso che partendo dalla viabilità principale arrivi alla sede dell attività stessa: gli impianti segnaletici dovranno essere indipendenti e non raggruppati ad altri impianti collocati dalla Pubblica Amministrazione salvo specifica indicazione della stessa; Tutti i cartelli direzionali sono soggetti ad AUTORIZZAZIONE senza esame della C.E. in quanto previsti dal Nuovo Codice della Strada. vi ART.9 SEGNALETICA PER IMPIANTI DI CARBURANTE c.1 All'interno dei centri abitati, negli impianti di distribuzione carburanti è consentita previa AUTORIZZAZIONE, oltre all'installazione dei marchi delle ditte produttrici, l'installazione di impianti pubblicitari che potranno essere autorizzati solo all interno dell'area di pertinenza e solo se attinenti prodotti e/o servizi relativi al distributore stesso. Fuori dai centri abitati, nelle stazioni di servizio e nelle relative aree di parcheggio, si applicano le norme di cui all art. 52 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Nuovo Codice della Strada. vii Art. 10 FIORIERE c.1 Possono essere inserite fioriere, e relative piantumazioni, con tipologia unitaria per strada (o più strade) previa richiesta e proposta di tutti i commercianti delle aree interessate. Tali richieste sono soggette ad AUTORIZZAZIONE. La collocazione di singole fioriere è ammessa, previa comunicazione, solo se queste costituiscono continuità di arredi unitari già esistenti. c.2 In tutte le strade o piazze sprovviste di marciapiede, non possono essere in ogni caso collocate fioriere. I marciapiedi delle strade o piazze, non possono essere occupati per più di un terzo della loro larghezza; dovrà in ogni caso essere lasciato libero un passaggio minimo di ml. 1,50. Le piante non dovranno costituire ostacolo al passaggio e alle aperture quali porte, finestre, vetrine ecc. Il titolare dell istanza dovrà provvedere alla regolare cura e manutenzione di piante e fioriere e alla loro immediata sostituzione in caso di deterioramento. c.3 In ogni caso le fioriere vanno poste in aderenza al fabbricato, salvo diversa prescrizione degli uffici. c.4 Interventi di arredo proposti unitariamente dai commercianti per piazze o altri spazi che prevedono l installazione di sistemi composti di vasche e di fioriere, potranno prevedere anche essenze arboree. viii Art. 11 TENDE PARASOLE c.1 Sono da intendersi tende parasole quegli elementi accessori a prevalente funzione ombreggiante con struttura a sbalzo o appoggiata a terra. c.2 L'installazione su suolo pubblico di tende parasole è comunque ammessa solo a servizio di esercizi pubblici e attività commerciali; c.3 Nei fabbricati prospicienti aree di proprietà pubblica provviste di marciapiede la tenda potrà essere aggettante fino a filo dello stesso; nei fabbricati prospicienti aree di proprietà pubblica sprovviste di marciapiede, la sporgenza dal profilo del paramento murario esterno non dovrà essere superiore a ml. 0.80. La distanza della tenda (compreso eventuali frange e le strutture mobili o fisse di sostegno) dal piano di calpestio (marciapiede o sede stradale) non dovrà essere inferiore a ml. 2,20. c.4 All interno della delimitazione di P. di R. Strada della Memoria l'installazione di tende parasole e/o aggettanti è subordinata alla acquisizione del preventivo parere della C.E. c.5 Su area privata l'installazione di tende parasole può avvenire anche mediante l'utilizzo di strutture di sostegno in legno ed è ammessa: a)a servizio di esercizi pubblici e attività commerciali. La superficie così ricavata potrà essere occupata con tavoli e sedie. L'autorizzazione sarà rilasciata previa acquisizione del parere della Commissione Edilizia Comunale. La struttura non dovrà interferire con l eventuale utilizzo dell area a parcheggio in base al progetto di costruzione dell immobile; b)a servizio di fabbricati residenziali senza parere della Commissione Edilizia; La tenda dovrà essere posta ad almeno ml. 1.50 dal confine di proprietà o sul confine previo assenso dei proprietari confinanti. Gli elaborati dovranno in ogni caso riportare gli accorgimenti da adottare per evitare la immissione delle acque piovane nella proprietà confinante. Gli interventi di cui al comma 2, 3 e 5 lett. a) sono soggetti ad AUTORIZZAZIONE EDILIZIA i restanti, comma 5 lett. b) a semplice COMUNICAZIONE.

ix Art. 5 MANIFESTI, FRECCE DIREZIONALI, STRISCIONI, LOCANDINE, STENDARDI E IMPIANTI DI PUBBLICITA O PROPAGANDA TEMPORANEI. Art. 47 del regolamento di attuazione del Codice Stradale. Comma 5) Si considera "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Puo' essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, puo' essere realizzata anche in materiale rigido. Comma 8) Si definisce "impianto di pubblicita' o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicita' o alla propaganda sia di prodotti che di attivita' e non individuabile secondo definizioni precedenti, ne' come insegna di esercizio, ne' come preinsegna, ne' come cartello, ne' come striscione, locandina o stendardo, ne' come segno orizzontale reclamistico, ne' come impianto pubblicitario di servizio. Puo' essere luminoso sia per la luce propria che per la luce indiretta. c.1 L'esposizione di manifesti, pubblicità e informazione temporanea al di fuori degli spazi preposti sarà concessa solamente per manifestazioni sportive, culturali, politiche, espositive, convegni, iniziative di particolare interesse pubblico. c.2 I tabelloni con superficie max di mq. 2.00, si potranno collocare in vie e piazze. Non potranno essere collocati più di quattro (4) impianti per ogni singola manifestazione. E vietata ogni altra collocazione di plance o cartelli lungo le strade. In aggiunta a quanto sopra si potrà usufruire degli spazi per le affissioni. c.3 Nel territorio comunale gli striscioni potranno essere collocati lungo vie o piazze. Complessivamente non potranno essere collocati più di 3 striscioni per singola manifestazione. L'altezza dal piano stradale non potrà essere inferiore a ml. 5,10. c.4 Per le manifestazioni di tipo nazionale e gli spettacoli viaggianti non essendo possibile stabilire a priori le dimensioni massime in termini di metri quadrati fermo restando quanto definito al quarto comma, è quindi fissato a tre (3) il numero massimo di striscioni e a sette (7) il numero dei tabelloni, variando di volta in volta la superficie che sarà riportata nell'autorizzazione, salvo quanto consentito al comma 3 dell art.1. c.6 Gli stendardi potranno essere collocati solo per manifestazioni di interesse generale organizzate, patrocinate e/o autorizzate dalla Giunta Comunale (feste, fiere, sfilate, carri, cerimonie ecc.). c.7 Per manifestazioni sportive, culturali, politiche, espositive, convegni, spettacoli, di particolare interesse generale è consentita l installazione temporanea di segnaletica (frecce direzionali) di indicazione. Tale segnaletica dovrà essere preventivamente concordata ed autorizzata di volta in volta dal Servizio Competente. c.8 Le frecce direzionali dovranno essere realizzate su supporti rigidi e potranno avere i seguenti formati: cm 20 x 100, cm 25 x 125, o formati similari, e potranno essere installate lungo vie, piazze, incroci stradali, rotatorie ed altre intersezioni e comunque su supporti indipendenti dagli impianti segnaletici di pericolo, precedenza, divieto e obbligo e dagli impianti semaforici. Il numero massimo complessivo di frecce direzionali autorizzabili è di 20 unità per singola manifestazione. Dovranno riportare esclusivamente la denominazione della manifestazione, il periodo in cui la manifestazione si svolge e la direzione che indichi il percorso, dalla viabilità principale verso il luogo della manifestazione. Altre scritte (programma, pubblicità ecc.) non potranno essere riportate pena l'annullamento dell'autorizzazione rilasciata. c.9 Gli impianti di cui al presente articolo sono soggetti ad AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA. Tali autorizzazioni avranno una data di inizio dell'affissione e una di termine, entro la quale è fatto obbligo di rimuovere il tutto ripristinando le situazioni e i luoghi allo stato originario e senza creare alcun danno al patrimonio pubblico. L'installazione dei manufatti di cui sopra non dovrà in alcun modo impedire o ostacolare il traffico pedonale o veicolare né dovrà ingenerare confusione nella segnaletica stradale coprendola totalmente o parzialmente, o ridurre la visibilità nelle intersezioni stradali. c.10 Il ritiro dell'autorizzazione è subordinato al versamento nelle casse del Comune di una cauzione di L. 20.000 per ogni manufatto esposto; la cauzione sarà restituita solo se l Ente o Associazione interessata avrà rimosso le plance entro il giorno successivo alla scadenza dell Autorizzazione. In caso di non rimozione, per installazioni in difformità dal presente regolamento, o per accertati danni al patrimonio comunale la cauzione sarà trattenuta in parte o per intero dal Comune secondo l'irregolarità accertata. c.11 Il deposito cauzionale dovrà essere eseguito anteriormente il rilascio di Autorizzazione secondo le procedure comunicate a mezzo posta dal Servizio competente.