La Giovii e Sarah
ii bullo Franti: "E' malvagio. Quando uno piange, egli ride. Provoca tutti i più deboli di lui, e quando fa a pugni, s'inferocisce e tira a far male. Non teme nulla, ride in faccia al maestro, ruba quando può, nega con una faccia invetriata, e' sempre in lite con qualcheduno. Egli odia la scuola, odia i compagni, odia il maestro da Cuore di Edmondo De Amicis (1886)
CARATTERISTICHE DEL BULLISMO 1) ATTI PERSECUTORI RICORRENTI E RIPETUTI NEL TEMPO: a) diretti (spintonate, percosse, sputi); b) indiretti (esclusione dal gruppo, dai rapporti sociali, diffusione di falsità, calunnie, prese in giro pesanti, canzonette inventate sul momento) 2) LUOGHI: scuola, oratori, piazze, parchi gioco ecc. ecc. 3) PRESENZA DI UNA VITTIMA (che non riesce a difendersi e che subisce l abuso di potere del bullo o dei bulli)
E BULLISMO QUANDO ricevi insulti o minacce ti spingono, ti danno calci e pugni, ti fanno cadere ti danno soprannomi antipatici e ti prendono in giro diffondono voci maligne su di te ti offendono per la tua razza o per il tuo sesso fanno sorrisetti e risatine mentre stai passando parlano in codice se sei presente ricevi sms, e-mail e telefonate offensive ti ignorano e ti voltano le spalle se ti avvicini ti costringono a fare cose che non vuoi ti rubano o nascondono i libri, la merenda, la paghetta o le altre tue cose subisci tutte queste prepotenze e non riesci a difenderti
È PRETTAMENTE PSICOLOGICO
CYBER-BULLISMO Molestie protratte nel tempo con l ausilio di internet e dei telefoni cellulari
TIPOLOGIE DI CYBERBULLISMO Flaming: messaggi online violenti e volgari mirati a suscitare battaglie verbali in un forum. Molestie : spedizione ripetuta di messaggi insultanti mirati a ferire qualcuno. Denigrazione: sparlare di qualcuno per danneggiare gratuitamente e con cattiveria la sua reputazione, via e-mail, messaggistica istantanea, ecc. Sostituzione di persona: farsi passare per un'altra persona per spedire messaggi o pubblicare testi reprensibili. Rivelazioni : pubblicare informazioni private e/o imbarazzanti su un'altra persona. Inganno: ottenere la fiducia di qualcuno con l'inganno per poi pubblicare o condividere con altri le informazioni confidate via mezzi elettronici. Esclusione: escludere deliberatamente una persona da un gruppo online per provocare in essa un sentimento di emarginazione. Cyber-persecuzione : molestie e denigrazioni ripetute e minacciose mirate a incutere paura.
DIFFUSIONE DEL BULLISMO 1 RAGAZZO SU 3 E VITTIMA DI BULLISMO www.bullismo.com
AMANDA TODD 27 novembre 1996 10 ottobre 2012
ILLEGALITA DEL BULLISMO Violazione della legge penale Violazione della legge civile
REATI CHE SI POSSONO CONFIGURARE CON GLI ATTI DI BULLISMO 1) Percosse (art. 581 cod. penale) o lesioni, se lasciano tracceconseguenze più o meno gravi (ART. 582 cod. pen.) 2) Danni alle cose, danneggiamento (art. 635 cod. pen.) 3) Ingiuria (art. 594 cod. pen.) o diffamazione (art. 595 cod. pen.) 4) Molestia o disturbo alle persone (art. 660 cod. pen.) 5) Minaccia (612 cod. pen.) 6) Stalking (art. 612 bis cod. pen.) 7) Sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.)
Cass. Pen. Sez. VI, n. 32404/2010 Gli atti di molestia, reiterati, idonei a configurare il delitto di stalking ex art. 612 bis c.p. possono concretarsi non solo in telefonate, invii di buste, s.m.s., e-mail, nonché di messaggi tramite internet, anche nell'ufficio dove la persona offesa prestava il suo lavoro, ma consistere anche nella trasmissione da parte dell'indagato, tramite facebook, di un filmato che ritraeva un rapporto sessuale tra lui e la donna (tali condotte provocavano nella vittima un grave stato di ansia e di vergogna che la costringeva a dimettersi).
Tribunale Termini Imerese, 9.2.2012 Integrano l'elemento materiale del delitto di atti persecutori le condotte riconducibili alle categorie del cd. stalking vigilante (controllo sulla vita quotidiana della vittima), del cd. stalking comunicativo (consistente in contatti per via epistolare o telefonica, Sms, scritte su muri ed altri messaggi in luoghi frequentati dalla persona offesa) e del cd. cyberstalking, costituito dall'uso di tutte quelle tecniche di intrusione molesta nella vita della vittima rese possibili dalle moderne tecnologie informatiche e, segnatamente, dai social network (nella specie, il g.i.p. ha osservato che le reiterate condotte di appostamento, le continue telefonate e le minacce realizzate dai due stalkers avevano stravolto la vita di due ragazze sedicenni, aggredite da persecuzioni infamanti in ogni loro contesto sociale - famiglia, scuola, amici - cagionandone così un grave stato di ansia e preoccupazione).
Cass. Pen. Sez. V, n. 46674/2007 Integra il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) la condotta di colui che crei ed utilizzi un account di posta elettronica, attribuendosi falsamente le generalità di un diverso soggetto, inducendo in errore gli utenti della rete internet nei confronti dei quali le false generalità siano declinate e con il fine di arrecare danno al soggetto le cui generalità siano state abusivamente spese, subdolamente incluso in una corrispondenza idonea a lederne l'immagine e la dignità (nella specie a seguito dell'iniziativa dell'imputato, la persona offesa si ritrovò a ricevere telefonate da uomini che le chiedevano incontri a scopo sessuale) Cass. Pen. Sez. III, n. 12479/2011 Integra il reato di sostituzione di persona, di cui all'art. 494 c.p., la condotta di colui che crei ed utilizzi un account di posta elettronica, attribuendosi falsamente le generalità di un diverso soggetto, inducendo in errore gli utenti della rete internet, nei confronti dei quali le false generalità siano declinate e con il fine di arrecare danno al soggetto le cui generalità siano state abusivamente spese
Il bullo minorenne è imputabile?
Occorre distinguere tra Minore degli anni 14 Non è MAI imputabile Se viene ritenuto socialmente pericoloso, si possono però applicare delle misure di sicurezza quali la libertà vigilata ed il ricovero in riformatorio Minore degli anni 18 ma maggiore degli anni 14 E imputabile qualora venga provata la sua capacità d intendere e di volere Tale accertamento è di competenza del Giudice che si avvale di consulenti professionali.
Art. 357 codice penale insegnante statale e paritario= pubblico ufficiale L insegnante, come ogni altro pubblico ufficiale, ha l obbligo di : riferire le notizie di reato di cui venga a conoscenza nell esercizio delle sue funzioni all Autorità Giudiziaria. Art. 361 c.p.: viene punito, con la multa da euro 30 a euro 516, Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all Autorità giudiziaria, o ad un altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell esercizio o a causa delle sue funzioni.
La vittima del bullismo subisce un danno ingiusto (volontario o anche non intenzionale) alla propria persona e/o alle proprie cose. Tale danno può essere risarcito.
Quali responsabilità civili si possono concretizzare a seguito di atti di bullismo? COLPA DEL BULLO MINORENNE CULPA IN EDUCANDO DEI GENITORI CULPA IN VIGILANDO DELLA SCUOLA (MA ANCHE IN EDUCANDO ED ORGANIZZANDO)
COLPA DEL MINORENNE ART. 2046 COD. CIV.: chiunque è autore di un fatto lesivo risponde esclusivamente nei limiti in cui sia in grado di comprendere la portata ed il significato della propria condotta, purché lo stato d incapacità non derivi da sua colpa. Anche il MINORE, quindi, se ritenuto capace d intendere e di volere, è chiamato a rispondere degli atti di bullismo, insieme ai genitori ed alla scuola. Affinché un soggetto sia civilmente responsabile è quindi sufficiente la CAPACITA NATURALE, a nulla rilevando la capacità d agire che si acquisisce con la maggiore età e che assume invece importanza nei rapporti obbligatori.
CULPA IN EDUCANDO DEI GENITORI Il fatto che gli atti di bullismo si verifichino a scuola NON esclude la responsabilità dei genitori per il fatto illecito del figlio ART. 2048, primo comma COD. CIV.: il padre e la madre sono responsabili in solido del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati (che abitino con essi, a meno che non forniscano la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto)
Il fondamento della responsabilità dei genitori RESPONSABILITA PER COLPA Il genitore deve fornire la PROVA POSITIVA di aver impartito al minore una buona educazione, in conformità alle condizioni sociali, familiari, all età, al carattere e alla indole del minore.
E se i genitori sono separati? Legge n. 54/2006 "la potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori condivisione della responsabilità nell'educazione dei figli
La mancanza di coabitazione tra uno dei genitori ed il figlio minore infradiciottenne a seguito di separazione giudiziale e di affidamento della prole all'altro genitore, non esonera il primo per i fatti illeciti commessi dal minore, specialmente quando si tratti di colpa per carenza di educazione ed egli abbia intrattenuto rapporti costanti con il discendente (Tribunale di Milano, 16.12.2009)
CULPA IN VIGILANDO DELLA SCUOLA ART. 2048, 2 comma COD. CIV: I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi ed apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Si tratta di una responsabilità aggravata in quanto la presunzione di colpa può essere superata soltanto fornendo la prova di aver adeguatamente vigilato ovvero la prova del caso fortuito (cioè il verificarsi di un evento imprevedibile ed inevitabile o comunque insuperabile con la dovuta diligenza)
SCUOLA PRIVATA Sussiste una responsabilità indiretta dell Istituto scolastico con il quale l insegnante intratteneva il rapporto di lavoro al momento del fatto illecito. Si tratta di una resp. oggettiva che trova fondamento nell art. 2049 cod. civ. in quanto sul datore di lavoro grava il c.d. rischio d impresa SCUOLA STATALE L azione in giudizio è diretta nei confronti del Ministero della Pubblica Istruzione che potrà poi agire in rivalsa nei confronti dell insegnante soltanto nel caso in cui la violazione del dovere di vigilanza sia avvenuto per dolo o per colpa grave (art. 61 della legge n.312/ 1980)
Andrea, il ragazzo dai pantaloni rosa
1) TROVARE SPAZI PER AFFRONTARE A SCUOLA IL TEMA DEL BULLISMO 2) COINVOLGERE GLI STUDENTI IN MODO ATTIVO, IN RAPPORTO ALL'ETÀ, NELLE SCELTE DELLE INIZIATIVE SCOLASTICHE RITENUTE PIÙ FUNZIONALI AL CONSEGUIMENTO DI OBIETTIVI COERENTI CON LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETÀ, DELLA COOPERAZIONE, DEL RISPETTO E DELL'AIUTO RECIPROCO IN AMBITO SIA SCOLASTICO CHE EXTRASCOLASTICO, FAVORENDO LA CONDIVISIONE DELLE REGOLE E DELLE SANZIONI
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo adottata dall'assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948 Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali Firmata a Roma il 4 novembre 1950 dagli Stati aderenti al Consiglio Europeo e ratificata dall Italia con legge n. 848/1955 Convenzione ONU sui diritti dell Infanzia Approvata dall Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989