www.lex24.ilsole24ore.com Commissione Tributaria regionale PUGLIA, Sezione 6 Sentenza 3 dicembre 2013, n. 133 Integrale AVVISO DI ISCRIZIONE IPOTECARIA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI BARI SESTA SEZIONE riunita con l'intervento dei Signori: Pugliese Ubaldo - Presidente Lancieri Roberto - Relatore Ancona Emanuele Pio - Giudice ha emesso la seguente SENTENZA - sull'appello n. 1321/13 depositato il 17/04/2013 - avverso la sentenza n. 109/7/12 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di BARI contro: AGENTE DI RISCOSSIONE BARI EQUITALIA SUD S.p.A. difeso da: FA.IV. AVV. proposto dal ricorrente: S. S.R.L. rappresentato da: DI.DO. LEX24 - Gruppo 24 ORE Pagina 1 / 5
in qualità di liquidatore difeso da: MA.VI. AVV. rappresentante difeso da: MA.VI. AVV. Atti impugnati: AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con raccomandata del 27/2/2010 l'equitalia E.TR. S.p.a. comunicava alla S. S.r.l. l'avvenuta iscrizione di ipoteca ai sensi dell'art. 77 D.P.R. n. 602/73 per la somma complessiva di Euro 47.420,58 pari al doppio di quanto iscritto a ruolo per premi INAIL e accessori di Euro 23.710,29 richiestigli con cartella di pagamento precedentemente notificata. La società impugnava il suddetto atto con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari con cui eccepiva: 1) La sussistenza della giurisdizione del giudice tributario adito per l'opposizione a provvedimenti di iscrizione ipotecaria aventi ad oggetto tributi, ma anche - secondo l'ordinanza n. 3171/2008 della Corte di cassazione SS.UU. - per "quelle controversie che riguardino atti neutri, cioè utilizzabili a sostegno di qualsiasi pretesa patrimoniale (tributaria e non) della mano pubblica..." 2) L'inesistenza della notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo raccomandata direttamente dall'agente della riscossione, in violazione dell'art. 26 comma 1 D.P.R. n. 602/73 che, nel prevedere la possibilità di effettuare la notificazione della cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento, riserva tale possibilità solo ai soggetti legittimati, tassativamente indicati nel medesimo articolo di legge. 3) La carenza dei requisiti essenziali previsti dall'art. 3 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 7 della Legge n. 212/2000 - cioè la chiarezza e l'obbligo generalizzato della motivazione - non avendo l'equitalia E.TR. S.p.a. assicurato al contribuente l'effettiva conoscenza degli atti che lo riguardano, al fine di prevenire conseguenze patrimoniali pregiudizievoli, nonché a garantire che l'assolvimento dell'obbligazione con il minor aggravio possibile, poiché essa non ha provveduto a dare contezza delle proprie pretese e delle motivazioni per l'adozione del provvedimento d'iscrizione ipotecaria. 4) La mancanza di presupposti dell'atto notificato nonché violazione dell'art. 77 D.P.R. n. 602/73 in quanto avverso la cartella di Euro 23.710,29 era stata proposta impugnazione presso il Tribunale di Bari Sez. Lavoro che ha provveduto a sospendere l'efficacia della cartella impugnata. Tale sospensione è precedente all'iscrizione ipotecaria che, conseguentemente deve ritenersi illegittima per mancanza di validità del titolo da cui trae origine. Pertanto, la mancanza dei caratteri di certezza, liquidità e definitività del credito faceva venir meno la natura di misura cautelare dell'iscrizione d'ipoteca finalizzata alla successiva esecuzione tesa ad ottenere il pagamento del credito stesso. La società contestava ancora che nell'atto impugnato non sussistono i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora che possano giustificare l'iscrizione ipotecaria. Per cui ricorrevano i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. in ordine al risarcimento del danno. La ricorrente chiedeva, pertanto, l'annullamento del provvedimento d'iscrizione ipotecaria e l'immediata cancellazione della stessa, con condanna dell'agente della riscossione al pagamento delle spese di giudizio. L'Equitalia E.TR. S.p.a. si costituiva in giudizio con controdeduzioni con le quali, preliminarmente, eccepiva, ai sensi della Legge n. 248/2006 che ha convertito il D.L. n. 223/2006, l'incompetenza giurisdizionale della Commissione Tributaria adita per l'iscrizione ipotecaria riferita a cartelle estranee alla materia tributaria le quali devono essere oggetto di cognizione del Tribunale competente in materia del lavoro. Nel merito, l'equitalia E.TR. S.p.a. eccepiva l'infondatezza dell'eccezione relativa all'omessa notifica dell'avviso di iscrizione di ipoteca, poiché detta iscrizione non rientra fra gli atti che per legge devono essere notificati al contribuente secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e segg. c.p.c. e solo la prassi dell'agenzia delle Entrate impone all'agente della riscossione un generico onere di notizia al debitore dell'avvenuta iscrizione dell'ipoteca. Ciononostante l'agente della riscossione ha inviato al contribuente una raccomandata con cui lo si avvisava dell'iscrizione di ipoteca. Ed inoltre, la LEX24 - Gruppo 24 ORE Pagina 2 / 5
proposizione del ricorso dimostra che la comunicazione ha raggiunto il contribuente e Io scopo per il quale è stata inviata. La suddetta proposizione, inoltre, sebbene fatta a giudice carente di giurisdizione permette al ricorrente di riassumere la causa dinanzi al giudice dotato di giurisdizione. Quanto, poi, alla notifica a mezzo posta l'equitalia eccepiva che la stessa riguarda gli avvisi di accertamento, le cartelle di pagamento e gli atti giudiziari e non gli avvisi di iscrizione ipotecaria. L'Equitalia E.TR. S.p.a. respingeva, poi, le doglianze di illegittimità, inammissibilità ed invalidità degli atti opposti per mancata notifica di un titolo che motivasse la sua condotta, in quanto l'agente della riscossione non ha alcun obbligo di allegare al provvedimento di iscrizione di ipoteca alcun titolo che ne costituisca il presupposto poiché dal provvedimento stesso è possibile ricavare gli elementi posti a base della sua emanazione. Quanto all'obbligo di motivazione, lo stesso è stato assolto per relationem con le cartelle di pagamento regolarmente notificate al contribuente. Ancora, l'equitalia contestava l'eccepita assoluta mancanza di presupposti dell'atto notificato nonché la violazione dell'art. 77 D.P.R. n. 602/73, poiché il contribuente non le aveva notificato il provvedimento di sospensione emesso dal Giudice del Lavoro. Infine, l'equitalia contestava l'affermazione di illegittimità dell'atto impugnato in quanto non sussistono i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora e perché è infondato l'assunto che l'iscrizione ipotecaria possibile per somme superiori a Euro 120.000,00, perché l'art. 49 D.P.R. n. 602/72 non pone all'agente della riscossione alcun obbligo né in merito alla certezza del recupero dell'entrata vantata né alla celerità della procedura riscossiva. In definitiva per l'iscrizione di ipoteca è sufficiente, secondo l'equitalia, rilevare lo stato di morosità del debitore. L'Equitalia contestava, altresì, l'istanza di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. poiché di competenza del Giudice Ordinario. L'Equitalia E.TR. S.p.a. chiedeva, pertanto, in via preliminare la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e, nel merito, il rigetto del ricorso e la conferma del proprio operato. Con condanna del contribuente alle spese di giudizio. La ricorrente depositava memorie illustrative con le quali insisteva sulla legittimità della giurisdizione tributaria adita poiché le eccezioni sollevate attengono ai difetti propri del provvedimento impugnato, a prescindere dalla natura del credito iscritto a ruolo e senza entrare nel merito della pretesa dell'ente impositore. Quindi la ricorrente insisteva nelle eccezioni già sollevate col ricorso introduttivo. In data 11/6/2012 la Commissione Tributaria Provinciale di Bari Sezione 7 dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in quanto l'iscrizione ipotecaria si riferisce a cartella contente l'iscrizione a ruolo effettuata dall'inail per contributi non aventi natura tributaria per i quali risulta competente altro giudice. La società ha impugnato la sentenza con appello con cui eccepisce l'erroneità della pronuncia circa l'eccezione di difetto di giurisdizione e di mancata indicazione del giudice ritenuto competente e l'omessa pronuncia sulle altre eccezioni sollevate col ricorso introduttivo. Quanto alla prima eccezione l'appellante sostiene che il Giudice di prime cure ha erroneamente dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Tributario in favore di "altro giudice" senza specificare l'autorità Giudiziaria ritenuta munita di giurisdizione. A tale proposito osserva che, sebbene l'iscrizione ipotecaria impugnata ha ad oggetto una cartella di pagamento per premi INAIL, nel ricorso introduttivo sono stati sottoposti a quel Giudice i vizi propri che caratterizzano l'atto opposto, a prescindere dalla natura del credito preteso; tali vizi sono l'inesistenza della notifica del provvedimento di iscrizione ipotecaria, la carenza dei requisiti essenziali di chiarezza e l'obbligo generalizzato della motivazione, l'assoluta mancanza di presupposti dell'atto notificato; vizi per quali è competente a giudicare il Giudice Tributario per decidere sulla legittimità dell'atto. A sostegno della sua tesi l'appellante richiama l'ordinanza della Corte di Cassazione SS.UU. n. 3171/2008 che afferma potersi attribuire "... ai giudici tributari quelle controversie che riguardino atti neutri, cioè utilizzabili a sostegno di qualsiasi pretesa patrimoniale (tributaria e no) della mano pubblica...". Quanto alla mancata indicazione del giudice ritenuto competente, l'appellante eccepiva la violazione dell'art. 59 della Legge n. 69/2009. Quanto all'omessa pronuncia sulle altre eccezioni, l'appellante le ripropone puntualmente come già fatto in primo grado. Conclude l'appellante, in via preliminare, con la richiesta della declaratoria di sussistenza della giurisdizione della Commissione Tributaria per la materia di cui è causa; in via principale con la richiesta di immediata cancellazione dell'ipoteca; in subordine, con la richiesta di declaratoria della inesistenza della notificazione del provvedimento opposto, con le conseguenze di legge. Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio. L'Equitalia Sud S.p.a. s'è costituita in giudizio con controdeduzioni con le quali afferma l'inesistenza di vizi della sentenza impugnata riguardo al difetto di giurisdizione dichiarato dal Giudice di prima istanza per i crediti di natura non tributaria. Sostiene l'appellata che l'"oggetto della giurisdizione tributaria" individuato dall'art. 2 D.Lgs. n. 546/92 impone all'interprete di verificare se le LEX24 - Gruppo 24 ORE Pagina 3 / 5
cartelle di pagamento cui è seguita l'iscrizione di ipoteca si riferiscono a tributi o sanzioni amministrative di natura tributaria ovvero ad addebiti di natura diversa per i quali si dovrà ricorrere al Giudice di Pace o al Giudice Ordinario. Inoltre, rileva l'equitalia che l'appellante era a perfetta conoscenza che la causa dovesse essere incardinata presso il Giudice del Lavoro, tanto che essa stessa ha affermato di aver impugnato la cartella sottostante presso tale Giudice dal quale ha ottenuto istanza di sospensione. Ed ancora, sostiene l'equitalia che poiché non risulta essere mai stato notificato il ricorso in riassunzione del giudizio avverso l'iscrizione di ipoteca presso l'a.g.o., il processo tributario deve essere dichiarato estinto. Rileva, poi, l'agente della riscossione che, come conseguenza logica della dichiarata carenza di giurisdizione, il collegio di primo grado ha omesso di pronunciarsi sui motivi di ricorso proposti dalla società. Motivi che la società ripropone nell'appello anche se per gli stessi competente a decidere è il Giudice Ordinario e a fronte dei quali l'appellato eccepisce le medesime considerazioni già ampiamente esposte in primo grado. In conclusione l'equitalia preliminarmente chiede che sia dichiarata l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione nei termini dinanzi al Giudice Ordinario, munito di giurisdizione. Nel merito, chiede di rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese del doppio grado del giudizio. L'appellante ha chiesto la discussione della causa in pubblica udienza alla quale è rappresentata dall'avv. An.Be.. Per l'equitalia Sud S.p.a. è presente l'avv. Iv.Fa.. MOTIVI DELLA SENTENZA L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato. Ritiene il collegio che sussista difetto di giurisdizione tributaria in relazione all'iscrizione ipotecaria riferita al mancato pagamento dei premi di assicurazione INAIL iscritti a ruolo. Ritiene, infatti il collegio, che l'art. 19 D.L. n. 546/1992 - nel quale la Legge 4/8/2006 n. 248 ha aggiunto fra gli atti impugnabili l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'art. 77 D.P.R. n. 602/73 e il fermo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 stesso decreto - non possa essere letto disgiuntamente da quanto disposto dall'art. 2 primo comma D.Lgs. n. 546/92 che definisce con esattezza l'ambito della giurisdizione tributaria nei "tributi di ogni genere e specie, comunque denominati compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio", precisando, a seguito della Legge 4/8/2006 n. 248, che "Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del D.P.R. del 29 settembre 1973 n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica". Con ciò implicitamente intendendo che il fermo amministrativo e l'ipoteca giudiziaria, quali atti preordinati alla esecuzione forzata, prima ricompresi nella giurisdizione del giudice ordinario, rientrano ora nella giurisdizione del giudice tributario, sempre che siano atti di esecuzione tributaria e non diretti alla realizzazione di crediti o di sanzioni amministrative non irrogate da uffici finanziari, come tali esclusi dalla giurisdizione tributaria ai sensi del citato art. 2 primo comma. Ne consegue che deve affermarsi la competenza giurisdizionale del giudice tributario sulla legittimità della iscrizione ipotecaria non già in ordine a tutti i crediti, ma soltanto per quelli di natura tributaria attribuiti alla sua giurisdizione, poiché il D.Lgs. 26/02/1999 n. 46, pur avendo esteso agli enti previdenziali e ad altre amministrazioni pubbliche la riscossione di crediti mediante ruolo, non ha modificato la natura di detti crediti la cui cognizione delle relative controversie è rimasta al giudice ordinario. Quanto, poi, al richiamo fatto dall'appellante all'ordinanza n. 3171 dell'11/2/2008 della Corte di Cassazione SS.UU., è pur vero che essa fa riferimento ad una sanzione amministrativa di natura non tributaria perché conseguente all'accertamento di lavoratori non registrati nelle relative scritture obbligatorie, ma è anche vero che la suddetta sanzione era stata irrogata dall'agenzia delle Entrate, con la conseguenza che viene in rilievo la specifica previsione di competenza del Giudice Tributario per "le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari", secondo quanto recita l'art. 2 comma 1 D.lgs. n. 546/92. Orbene, va rilevato che anche se con la suddetta ordinanza la Corte afferma che "Possono, inoltre, essere attribuite ai giudici tributari quelle controversie che riguardino atti "neutri", cioè utilizzabili a sostegno di qualsiasi pretesa patrimoniale (tributaria o no) della mano pubblica" essa non specifica se tali atti possano fare riferimento anche ad una pretesa proveniente da uffici non finanziari, come esclude che avvenga il più volte citato l'art. 2 comma 1 D.Lgs. n. 546/92. Ed inoltre la stessa ordinanza ricorda che "Il legislatore ha però ritenuto - con gli artt. 442 e 444 c.p.c. - di devolvere la massima parte della LEX24 - Gruppo 24 ORE Pagina 4 / 5
materia previdenziale al Giudice ordinario in veste di giudice del lavoro...". Nel caso di specie, dunque, la comunicazione di iscrizione ipotecaria trae origine dal mancato pagamento di premi di assicurazione INAIL la cui provenienza non è riferibile ad un ufficio finanziario. Né può essere qualificato tale l'agente della riscossione che ha emesso la suddetta comunicazione. Ne consegue, in definitiva, che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 comma primo e 19 del D.Lgs. n. 546/92, l'oggetto della causa non attiene alla giurisdizione tributaria. Non può essere accolta neanche l'eccezione di omessa pronuncia del giudice di primo grado con riferimento all'indicazione del giudice munito di giurisdizione poiché, se tale omissione può costituire inadempimento del giudice, essa non solleva il ricorrente che voglia proseguire nel giudizio dall'incombenza di riassumere la causa secondo le disposizioni dell'art. 50 c.p.c. individuando il giudice munito di giurisdizione. Quanto sopra dedotto preclude l'esame delle altre eccezioni proposte dall'appellante. La particolarità della questione trattata induce il collegio a ritenere compensate le spese di giudizio. P.T.M, La Commissione, Sezione Sesta, così provvede: 1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. 2) Spese compensate. Così deciso in Bari, il 19 novembre 2013. Depositata in Segreteria il 3 dicembre 2013. LEX24 - Gruppo 24 ORE Pagina 5 / 5