REGOLAMENTO ASTER ENTE DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE DEL COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI -



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REGOLAMENTO ASTER ENTE DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE DEL COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI - Art. 1 Finalità Il presente regolamento disciplina l iscrizione e la contribuzione all ENTE DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEI SERVIZI ASTER, di seguito denominato Ente. Art. 2 Ambito di applicazione TDS 1. Assumono la qualifica di iscritti all Ente i lavoratori dipendenti beneficiari delle prestazioni, in costanza di rapporto di lavoro, ed i relativi datori di lavoro obbligati ai versamenti, ai quali si applica il CCNL del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, stipulato da Confesercenti e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL, il 6 Luglio 2004, o contratti di settori affini, con esplicite previsioni in materia di assistenza sanitaria integrativa. 2. L obbligo d iscrizione all Ente sussiste nei confronti di: a) lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno; b) lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale; c) lavoratori assunti con contratto di apprendistato. Art. 3 Ambito di applicazione Turismo 1. Assumono la qualifica di iscritti all Ente i lavoratori dipendenti beneficiari delle prestazioni, in costanza di rapporto di lavoro, ed i relativi datori di lavoro obbligati ai versamenti, ai quali si applica il CCNL del Turismo stipulato da Confesercenti e FILCAMS-CGIL e FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL, il 22 Luglio 2003, o contratti di settori affini, con esplicite previsioni in materia di assistenza sanitaria integrativa. 2. L obbligo d iscrizione all Ente sussiste nei confronti di: a) lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno; b) lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale; c) dal 1 luglio 2009, lavoratori assunti con contratto di apprendistato. 3. Possono essere iscritti all Ente i lavoratori dipendenti del settore turismo assunti con contratto a tempo determinato di durata superiore a tre mesi, a condizione che abbiano fatto richiesta per iscritto all azienda all atto dell assunzione, assumendo a proprio carico l intero onere relativo ai periodi dell anno non lavorati ed autorizzando la trattenuta del relativo importo dalle competenze di fine rapporto. Art. 4 - Estensioni dell ambito di applicazione 1. Possono essere iscritti all Ente i lavoratori dipendenti dalle organizzazioni socie dell Ente o dalle relative organizzazioni territoriali. 2. Con eventuale successiva disposizione regolamentare, previa intesa tra le parti sociali, potrà essere disciplinata l iscrizione di: a) altre categorie di lavoratori; b) coloro che, per qualsiasi causa, abbiano perso il possesso dei requisiti richiesti per l iscrizione e ai quali l Ente autorizzi la prosecuzione volontaria della contribuzione; c) familiari dei dipendenti con costo aggiuntivo volontario a carico del dipendente richiedente. Art. 5 Esclusioni dall ambito di applicazione Non sono iscritti all Ente i lavoratori con qualifica di quadro.

Art. 6 Attività dei Comitati di gestione I Comitati di gestione, rispettivamente del Terziario, Distribuzione, Servizi e del Turismo, se costituiti, avranno il compito di esaminare le modifiche afferenti l attività dell Ente e di formulare proposte al Comitato Esecutivo, in aderenza alle normative dei CCNL di riferimento e alle loro eventuali, successive modifiche e/o integrazioni. Art. 7 - Iscrizione all Ente L iscrizione all Ente Aster presuppone e comporta la conoscenza e l accettazione delle norme del regolamento e delle loro eventuali successive modifiche, pubblicate sul sito www.enteaster.it. Al momento dell iscrizione, le aziende e/o i consulenti da esse delegati, riceveranno a mezzo e- mail la user-id e la password per i successivi accessi al sistema. I consulenti possono iscriversi all Ente in qualunque momento. Le operazioni di iscrizione, cessazioni e/o variazioni inerenti i dati delle singole aziende e dei relativi dipendenti sono consentite nei giorni dal 10 al 25 di ogni mese. Non sono consentite ai consulenti ed alle aziende le operazioni di variazione di tipo di rapporto (passaggio da part time a full time e viceversa), e/o di frequenza di pagamento (trimestrale o mensile) per le quali è sufficiente inviare una e-mail all Ente con la richiesta di variazione, fatta eccezione per le variazioni contenute nei file txt che i consulenti o le aziende inviano. L iscrizione all Ente dell azienda e dei rispettivi dipendenti, può essere effettuata attraverso la registrazione manuale, nel periodo sopra indicato, o attraverso l invio, a mezzo mail, sempre nello stesso periodo, di file elaborati seguendo il tracciato record indicato nel sito www.enteaster.it, nella sezione Help Desk. 1.L iscrizione all Ente dei dipendenti deve avvenire entro il mese successivo a quello di costituzione del rapporto di lavoro. 2. All atto dell iscrizione è dovuta dal datore di lavoro una quota costitutiva una tantum: a) CCNL TDS 6 Luglio 2004 I datori di lavoro dei settori TDS verseranno all Ente una quota costitutiva una tantum, non frazionabile, pari a 30,00 per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno o parziale e per gli apprendisti con contratto a tempo pieno o parziale. In applicazione dell Ipotesi di Accordo di rinnovo CCNL TDS 15 marzo 2011, dal 1 marzo 2011 la quota una tantum dovrà essere erogata esclusivamente dalle aziende che per la prima volta iscrivano i propri lavoratori all Ente. La quota una tantum sarà pertanto legata alle aziende di nuova iscrizione e non ai lavoratori di nuova iscrizione. Restano, comunque, dovute le vecchie quote una tantum eventualmente non versate alle scadenze previste. b) CCNL Turismo 22 Luglio 2003 I datori di lavoro del settore Turismo verseranno all Ente una quota costitutiva una tantum, non frazionabile, pari a 15,00 per ciascun lavoratore assunto con contratto a tempo pieno; una quota costitutiva una tantum pari a 8,00 per ciascun lavoratore assunto con contratto a tempo parziale e, dal 1 luglio 2009, per gli apprendisti con contratto a tempo pieno o parziale verseranno, rispettivamente 15,00 euro e 8,00. 3. Le quote costitutive una tantum dovranno essere versate per tutti i dipendenti in forza, mediante bonifico su c/c intestato all Ente, il quale deve essere scaricato dal sito www.enteaster.it, nella pagina delle scadenze, cliccando sulla scritta STAMPA BONIFICO. Se il bonifico è effettuato utilizzando un modulo diverso da quello stampato dal sito, è necessario indicare la causale di versamento riportata sul suindicato modulo di bonifico stampato dal sito. Se l iscrizione avviene in corso d anno assicurativo è richiesto all azienda di stampare, oltre il bonifico dell una tantum, anche il bonifico per il rateo di contributo annuo dovuto. A seguito

dell iscrizione, l Ente invierà, per i pagamenti con cadenza trimestrale e con scadenze predefinite, ai datori di lavoro, i bollettini di pagamento bancario (MAV), con i quali sarà possibile provvedere al pagamento dei contributi trimestrali. Art. 8 Contributi ordinari 1. Il versamento dei contributi, entro i termini e con le modalità previste, costituisce, con il pagamento della quota Una Tantum, condizione necessaria per l erogazione delle prestazioni. È possibile stampare una ricevuta dei pagamenti effettuati, dalla pagina dei PAGAMENTI sul sito www.enteaster.it. 2. I contributi, per i rinnovi annuali, sono versati all Ente alla scadenza unica del 30 Novembre di ogni anno, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 11. a) CCNL TDS 6 Luglio 2004 e successivi rinnovi Per ciascun lavoratore, con contratto a tempo pieno, assunto a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato, il contributo da versare è pari ad 120,00 annui ( 10,00 mensili) a carico del datore di lavoro e, a decorrere dal 1 gennaio 2012, pari ad 2,00 mensili a carico del dipendente. Pertanto dal 1 gennaio 2012 il contributo ordinario ammonta ad 144,00 annui ( 12,00 mensili). Per ciascun lavoratore, con contratto a tempo parziale, assunto a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato, il contributo da versare è pari ad 84,00 annui ( 7,00 mensili) a carico del datore di lavoro e, a decorrere dal 1 gennaio 2012, pari ad 2,00 mensili a carico del dipendente. Pertanto dal 1 gennaio 2012 il contributo ordinario ammonta ad 108,00 annui ( 9,00 mensili). b) CCNL Turismo 22 Luglio 2003 I datori di lavoro del settore Turismo verseranno un contributo annuale, non frazionabile, pari a 120,00, per ciascun lavoratore assunto con contratto a tempo pieno, a tempo parziale e dal 1 luglio 2009 con contratto di apprendistato. 3. Per i dipendenti in forza al mese di ottobre di ogni anno, l importo è dovuto per intero ed è calcolato in ragione di 12/12. 4. Per i nuovi assunti nei mesi successivi l importo dovuto è calcolato scalando di volta in volta 1/12. Art.9 - Scadenza dei pagamenti Le aziende effettuano i versamenti con modalità annuale, salvo quanto previsto dal successivo art. 11. La contribuzione all Ente potrà essere modificata solo ad opera delle parti stipulanti i CCNL. La quota di iscrizione una tantum deve esser pagata dal datore di lavoro entro il giorno 9 del mese successivo a quello della iscrizione. Il contributo ordinario deve esser pagato dal datore di lavoro alla scadenza indicata sul bollettino MAV (30 novembre) in caso di rinnovo annuale della polizza assicurativa o, in caso di iscrizione in corso di anno assicurativo, entro il giorno 9 del mese successivo a quello dell iscrizione, stampando il bonifico dalla pagina delle scadenze, sul sito www.enteaster.it. In caso di pagamento trimestrale, il contributo va pagato alle scadenze dei MAV inviati all azienda dall Ente. Di seguito le scadenze dei bollettini MAV: 30 novembre per il rinnovo; 30 novembre per il trimestre 1 ottobre 31 dicembre inerente gli iscritti fino al 25 ottobre; 9 febbraio per il trimestre 1 gennaio 30 marzo inerente gli iscritti fino al 25 dicembre; 9 maggio per il trimestre 1 aprile 30 giugno inerente gli iscritti fino al 25 marzo; 9 agosto per il trimestre 1 luglio 30 settembre inerente gli iscritti fino al 25 giugno. Nel caso in cui la scadenza di pagamento coincida con un sabato, una domenica o altri giorni festivi, la stessa dovrà ritenersi spostata al primo giorno lavorativo successivo.

Le aziende che volessero versare il contributo a mezzo bonifico, possono far richiesta a mezzo mail all Ente, al momento della registrazione o entro e non oltre il giorno 25 ottobre, di essere esonerate dalla ricezione del bollettino MAV. Se il bonifico è effettuato utilizzando un modulo diverso da quello stampato dal sito, è necessario indicare la causale di versamento, riportata sul suindicato modulo di bonifico stampato dal sito. I pagamenti effettuati entro il giorno 9 del mese, consentono, se trascorso il periodo di carenza (primo giorno del quarto mese dall iscrizione), la messa in copertura assicurativa dei dipendenti al mese di competenza. I pagamenti effettuati dopo il giorno 9 del mese fanno slittare al mese successivo a quello di competenza, la messa in copertura assicurativa del dipendente. Il ritardato pagamento del contributo ordinario per oltre un trimestre comporta la sospensione immediata delle prestazioni da parte dell Ente. La sospensione delle prestazioni per un trimestre comporta la cancellazione della posizione assicurativa del dipendente interessato. Art. 10 - Decorrenza delle prestazioni L anno assicurativo di Aster decorre dal 1 ottobre al 30 settembre di ogni anno. 1. L assistenza sanitaria ha validità annuale. 2. In caso di prima iscrizione, il diritto alle prestazioni, per i soggetti in regola con il pagamento dell una tantum e del contributo annuo, decorre dal primo giorno del quarto mese successivo a quello del pagamento del contributo ordinario. Analoga decorrenza viene applicata al caso di re-iscrizione successiva ad un periodo non coperto da contribuzione. 3. L aspettativa non retribuita (esclusi i dipendenti collocati in aspettativa non retribuita ai sensi dell art. 31 della legge 300 del 1970) o la CIGS di norma equivalgono a cessazione del rapporto di lavoro dipendente, per la durata dell aspettativa o della CIGS, salvo che l azienda, per accordo sindacale o per sua volontà, non prosegua i versamenti. In ogni caso, al termine della sospensione, l azienda riprenderà i versamenti e il diritto alle prestazioni maturerà dal primo giorno del mese successivo la ripresa del pagamento. Art. 11 - Versamento trimestrale e versamento mensile Su esplicita richiesta dell azienda all Ente, al momento della prima iscrizione o nel mese di ottobre (entro il giorno 25) di ogni anno, sarà possibile, previa autorizzazione rilasciata dall Ente stesso, effettuare il versamento con cadenza trimestrale anticipata per ogni dipendente avente diritto in forza alle seguenti date: 30 novembre per il rinnovo; 30 novembre per il trimestre 1 ottobre 31 dicembre inerente gli iscritti fino al 25 ottobre; 9 febbraio per il trimestre 1 gennaio 30 marzo inerente gli iscritti fino al 25 dicembre; 9 maggio per il trimestre 1 aprile 30 giugno inerente gli iscritti fino al 25 marzo; 9 agosto per il trimestre 1 luglio 30 settembre inerente gli iscritti fino al 25 giugno. Nel caso in cui la scadenza di pagamento coincida con un sabato, una domenica o altri giorni festivi, la stessa dovrà ritenersi spostata al primo giorno lavorativo successivo. Per i lavoratori assunti nel corso di un trimestre già pagato, l azienda effettuerà il versamento delle mensilità mancanti del trimestre iniziato, a mezzo bonifico stampabile dalla pagina delle scadenze, sul sito www.enteaster.it. Il ritardato pagamento del contributo ordinario per oltre un trimestre comporta la sospensione immediata delle prestazioni da parte dell Ente. La sospensione delle prestazioni per un trimestre comporta la cancellazione della posizione assicurativa del dipendente interessato. Anche nel caso di versamento trimestrale le prestazioni avranno decorrenza con le medesime modalità di cui al precedente articolo 10 comma 2.

In alternativa al versamento trimestrale anticipato è consentito il versamento della contribuzione ordinaria mensile con cadenza posticipata entro il giorno 9 del mese successivo a quello di riferimento, relativamente a tutti i rapporti in essere al mese precedente. Per le aziende che richiedono il frazionamento mensile, il pagamento del contributo ordinario deve essere effettuato esclusivamente a mezzo bonifico stampabile dalla pagina delle scadenze sul sito www.enteaster.it. Nel caso in cui la scadenza di pagamento coincida con un sabato, una domenica o altri giorni festivi, la stessa dovrà ritenersi spostata al primo giorno lavorativo successivo. Art. 12 - Cessazione del rapporto di lavoro 1. L azienda dovrà comunicare, nei giorni dal 10 al 25 del mese successivo a quello in cui é avvenuta, l eventuale cessazione del rapporto di lavoro dell iscritto. 2. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, l ex-dipendente rimarrà in copertura assicurativa sino alla prima scadenza annuale successiva e per ulteriori TRE mesi, a compensazione dei tre mesi iniziali di carenza, nel caso l azienda abbia adottato il pagamento con frazionamento annuale; sino al termine del trimestre successivo alla cessazione qualora l azienda abbia adottato il pagamento con frazionamento trimestrale o mensile. Art. 13 - Doveri dell iscritto L iscrizione all Ente, implica l accettazione integrale delle disposizioni che ne regolano il funzionamento. Art. 14 - Cause di decadenza della qualifica di iscritto L iscrizione all Ente cessa a seguito di: a) scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi causa, dell Ente; b) cessazione, per qualsiasi causa degli iscritti medesimi; c) esclusione disposta in presenza di omissioni contributive, irregolarità, abusi. Art. 15 - Cessione di azienda Nel caso in cui il datore di lavoro ceda l attività e il rapporto di lavoro prosegua con il nuovo datore di lavoro le prestazioni continuano ad operare senza soluzione di continuità a condizione che il nuovo datore di lavoro comunichi all Ente il subentro entro 30 giorni e si faccia carico del pagamento degli eventuali oneri contributivi arretrati. Qualora non comunichi il subentro entro il termine di 30 giorni, ovvero non intenda farsi carico degli eventuali oneri contributivi arretrati, il nuovo datore di lavoro deve procedere ad una iscrizione ex novo dei suoi dipendenti e il diritto alle prestazioni in corso deve pertanto intendersi decaduto causa cessazione del rapporto di lavoro. Art. 16 - Trasformazione del rapporto di lavoro La variazione di tipo di rapporto (passaggio da part time a full time e viceversa), vanno comunicate all Ente a mezzo mail. 1. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro del dipendente da full time a part time le prestazioni verranno garantite: sino alla prima scadenza annuale successiva nel caso l azienda abbia adottato il pagamento con frazionamento annuale; sino al termine del trimestre in corso qualora l azienda abbia adottato il pagamento con frazionamento trimestrale. 2. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro del dipendente da part time a full time le prestazioni previste per quest ultima tipologia di contratto, fermo restando la regolarità

amministrativa e il pagamento della differenza dovuta, decorreranno dal 1 giorno del mese successivo a quello in cui avviene la comunicazione ed il pagamento da parte del datore di lavoro ad Aster. 3. Nel caso di lavoratore con due contratti part-time del settore commercio/terziario, la prestazione sarà resa come da caratteristiche del tempo-pieno. Art. 17 - Privacy e tutela dei dati personali e sensibili Tutti i dati conferiti dalle aziende e/o dai consulenti saranno trattati dagli Organi di Aster secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.