Edizione giugno 2013 Promemoria Contratto quadro Assicurazione d indennità giornaliera Helsana Business Salary tra la Fondazione SSO-Services e Helsana Assicurazioni SA HEL-00810-it-0613-0003-21972 Fondazioni della SSO Segretariato Münzgraben 2 3000 Berna 7 T 031 313 31 91 F 031 313 31 40 sso-stiftungen@sso.ch www.sso-stiftungen.ch
La versione originale del presente promemoria è in tedesco. Il testo in italiano è una traduzione. In caso di divergenze, fa stato il testo originale in lingua tedesca.
3 Indice 1 Scopo del contratto quadro 3 2 Cerchia delle persone assicurate 3 3 Rapporto contrattuale fra le parti 3 4 Ammissione all assicurazione 3 4.1 Membri e rispettivi coniugi (categorie 1 3) 3 4.2 Dipendenti (categoria 4) 4 5 Fine della copertura assicurativa 4 5.1 Il contratto d assicurazione e quindi ogni diritto a copertura assicurativa si estinguono 4 5.2 La copertura assicurativa individuale e e il diritto alle prestazioni assicurate si estinguono inoltre 4 6 Copertura dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro 4 7 Prestazioni assicurate e premi 4 7.1 Oggetto dell assicurazione 4 7.2 Diritto alle prestazioni / durata delle prestazioni 4 7.3 Inizio del periodo d attesa per i membri e i rispettivi coniugi 4 7.4 Malattie preesistenti di membri e dei rispettivi coniugi 5 7.5 Premi 5 7.6 Guadagno assicurabile 6 7.7 Prestazioni di terzi per i membri ed i loro coniugi / diritto di regresso 6 7.8 Garanzia dei premi 6 8 Eccedenze 6 9 Iter dei documenti / obblighi in caso di incapacità al lavoro 6 10 Informazione nei confronti dei contraenti l assicurazione 7 11 Inizio e durata del contratto 7 1 Scopo del contratto quadro Il presente contratto quadro con la Fondazione disciplina le condizioni quadro relative all estensione della copertura e all ammissione dei membri attivi della Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia (SSO) all assicurazione d indennità giornaliera di Helsana Assicurazioni SA e descrive i diritti e gli obblighi delle parti contraenti. Le condizioni generali d assicurazione (CGA) per l assicurazione collettiva d indennità giornaliera Helsana Business Salary secondo la LCA, edizione 2006, costituiscono parte integrante del presente contratto. Trovano applicazione le CGA per quanto il contratto quadro non preveda disposizioni derogatorie. Alla Fondazione viene accordato il diritto di partecipazione alle decisioni in caso di controversie riguardanti gli ambiti affiliazione, riserva o esclusione di prestazioni, al verificarsi di eventi assicurati oppure di altre questioni oggetto di controversia. 2 Cerchia delle persone assicurate Possono essere assicurati i membri attivi della SSO che esercitano la loro attività professionale in Svizzera, inclusi il coniuge e il personale operanti nel medesimo studio. Il personale dei membri può inoltre essere assicurato presso Helsana alle condizioni usuali al di fuori dell assicurazione d associazione. 3 Rapporto contrattuale fra le parti Un contratto regola il rapporto d assicurazione fra i membri della SSO e Helsana. I singoli membri sono il contraente l assicurazione e il pagatore dei premi. 4 Ammissione all assicurazione Non sussiste obbligo di contrarre né da parte di Helsana né da parte della SSO. La stipulazione di un assicurazione secondo le condizioni del presente contratto quadro è facoltativa; Helsana può anche rifiutare una relativa richiesta. 4.1 Membri e rispettivi coniugi (categorie 1 3) a) Oltre alla proposta, tutti i membri che desiderano essere affiliati e i rispettivi coniugi devono compilare una dichiarazione sullo stato di salute. La proposta viene inoltrata, unitamente alle relative dichiarazioni sullo stato di salute, alla segreteria della Fondazione. La segreteria verifica e controlla la proposta anche ai fini dell affiliazione in qualità di membro e trasmette i documenti a Helsana per l esame e l elaborazione. b) Se l ammissione all assicurazione non è possibile a condizioni normali, Helsana, una volta ottenuti i documenti supplementari richiesti, comunica i requisiti necessari per l ammissione all assicurazione. Si presuppone che le condizioni speciali siano state accettate e il membro notificato o il suo coniuge viene ammesso definitivamente all assicurazione se il membro o il suo coniuge entro 14 giorni dopo aver ricevuto la comunicazione non ritira la notifica per iscritto. c) Per le categorie 1 3 sono ammesse all assicurazione solo le persone che non hanno compiuto il 50 anno d età. d) Per i membri e i rispettivi coniugi che al momento in cui dovrebbero essere affiliati all assicurazione (inizio dell assicurazione) non dispongono della piena capacità lavorativa, l ammissione viene differita fino a quando essi non hanno recuperato la piena capacità lavorativa. A quel momento la persona da assicurare è tenuta ad inoltrare una nuova dichiarazione sullo stato di salute. e) Nel caso in cui fosse desiderata una modifica del contratto con un miglioramento della copertura assicurativa (aumento del reddito da lavoro assicurato, riduzione del periodo d attesa, ecc.) valgono gli stessi punti sopraccitati concernenti l ammissione all assicurazione. A partire dall anno civile in cui il membro compie 60 anni, il reddito da lavoro assicurato non può più essere aumentato.
4 4.2 Dipendenti (categoria 4) a) L ammissione all assicurazione di dipendenti, apprendisti inclusi, ha luogo senza esame del rischio (copertura totale). Tutti i dipendenti che dispongono della piena capacità lavorativa sono automaticamente assicurati a norma del piano assicurativo scelto, a decorrere dalla data d inizio riportata sulla proposta, al più presto tuttavia dal momento in cui la proposta perviene alla segreteria della Fondazione. I dipendenti che iniziano il rapporto di lavoro dopo il succitato termine e dispongono della piena capacità lavorativa sono assicurati sin dal primo giorno. b) I dipendenti che lavorano meno di 8 ore settimanali possono essere coassicurati a titolo facoltativo. c) Per i dipendenti che non dispongono della piena capacità lavorativa l ammissione all assicurazione avviene al momento in cui viene recuperata la piena capacità lavorativa. 5 Fine della copertura assicurativa 5.1 Il contratto d assicurazione e quindi ogni diritto a copertura assicurativa si estinguono: a) in seguito a disdetta del contratto da parte di Helsana secondo le condizioni generali d assicurazione. Helsana rinuncia ad avvalersi del diritto di disdetta spettantele al verificarsi dell evento assicurato, salvo in caso di frode o di tentativo di frode nei confronti dell assicurazione; b) in seguito a rescissione del contratto quadro da parte della Fondazione o del relativo contratto d assicurazione da parte del contraente l assicurazione (membro); c) alla perdita della qualità di membro della SSO del contraente l assicurazione alla fine del sesto mese susseguente tale perdita; d) al momento in cui il contraente l assicurazione cessa la sua attività professionale o chiude lo studio. 5.2 La copertura assicurativa individuale e il diritto alle prestazioni assicurate si estinguono inoltre: a) alla scadenza della durata massima delle prestazioni per ogni evento assicurato; b) per i membri e i rispettivi coniugi, al pensionamento, o al più tardi al raggiungimento dell età di pensionamento ordinaria AVS; 6 Copertura dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro Per le persone assicurate che sono inabili al lavoro o al guadagno al termine della copertura assicurativa, il diritto a prestazioni resta salvaguardato per il caso in corso nell ambito delle disposizioni contrattuali e secondo il paragrafo 9 delle CGA. In deroga al paragrafo 9.5 lett. c) delle CGA, il diritto a prestazioni è salvaguardato anche per i contratti di lavoro a tempo determinato, a condizione che questi durino più di 3 mesi. 7 Prestazioni assicurate e premi 7.1 Oggetto dell assicurazione Vengono proposte assicurazioni d indennità giornaliera secondo le condizioni generali d assicurazione (CGA) per l assicurazione collettiva d indennità giornaliera Helsana Business Salary secondo la LCA, edizione 2006. Trovano applicazione le CGA se il contratto quadro non prevede disposizioni derogatorie. 7.2 Diritto alle prestazioni / durata delle prestazioni a) Prestazioni e l indennità giornaliera a breve termine vengono corrisposte rispettivamente per una durata di 730 e 365 giorni al massimo per ogni singolo evento, deduzione fatta del periodo d attesa stabilito. Danno diritto a prestazioni l incapacità lavorativa a partire dal 25% per la categoria 4 (dipendenti) e a partire dal 50% per le rimanenti categorie, in funzione del grado d incapacità lavorativa. b) A partire dall anno civile in cui il membro assicurato o il rispettivo coniuge (categorie 1 e 3) compie l età di 60 anni, la prestazione assicurata si riduce a metà dopo 365 giorni per i quali è stata percepita un indennità giornaliera, deduzione fatta del periodo d attesa stabilito. La riduzione ha luogo a prescindere dall età in cui si è verificato l evento assicurato. 7.3 Inizio del periodo d attesa per i membri e i rispettivi coniugi L obbligo di corrispondere la prestazione inizia dopo la decorrenza del periodo di attesa convenuto nella polizza. In deroga al paragrafo 15.1 delle CGA, per i membri e i loro coniugi il periodo d attesa inizia a decorrere dal primo giorno dell incapacità al lavoro confermata dal medico, al più presto tuttavia 14 giorni prima dell inizio del trattamento medico. c) per la categoria d assicurazione 2 (indennità giornaliera a breve termine per i titolari degli studi e gli assistenti) alla fine dell anno civile in cui il membro assicurato completa i 54 anni; d) per i membri il cui orario di lavoro odontoiatrico ai sensi delle direttive della SSO si riduce a meno di 8 ore settimanali; e) per i dipendenti, alla riduzione dell orario di lavoro medio a meno di 8 ore settimanali, con riserva del paragrafo 4.2 b); f) per i coniugi, nel caso in cui viene soppressa la categoria d assicurazione 4 (indennità per perdita di guadagno per i dipendenti).
5 7.4 Malattie preesistenti di membri e dei rispettivi coniugi Se un membro o il rispettivo coniuge soffriva di una grave malattia, di un infermità o dei postumi di un infortunio già prima dell entrata nell assicurazione, in occasione di un aumento dell indennità giornaliera, di un estensione del rischio o di una riduzione del periodo d attesa, per cui l ammissione era avvenuta con riserva (malattia posta sotto riserva), e se l incapacità lavorativa è da ricondurre ad un nuovo insorgere della malattia posta sotto riserva, le prestazioni verranno pagate al massimo per il periodo stabilito secondo la scala seguente: Assicurazione individuale e ininterrotta d indennità giornaliera Durata massima delle prestazioni per ogni evento assicurato fino a 6 mesi 4 settimane fino a 9 mesi 6 settimane fino a 12 mesi 2 mesi fino a 4 anni 4 mesi fino a 9 anni 6 mesi fino a 14 anni 8 mesi oltre 14 anni 10 mesi 7.5 Premi I premi per le categorie 1 3 sono suddivisi in funzione dei gruppi di età. Vengono applicati i premi del successivo gruppo d età all inizio dell anno civile susseguente il compimento dell età massima in seno a un gruppo d età. 7.5.1 Malattia e infortunio (cat. 1 Titolari degli studi) Tasso di premio in % del reddito da lavoro annuo assicurato / indennità: 100% Età Malattia Malattia e infortunio 30 60 90 30 60 90 fino a 34 0,41 0,35 0,26 0,52 0,41 0,32 35 39 0,63 0,38 0,27 0,75 0,46 0,34 40 44 0,68 0,45 0,31 0,79 0,50 0,37 45 49 0,85 0,57 0,42 0,96 0,64 0,46 50 54 1,02 0,74 0,53 1,15 0,79 0,57 55 59 1,30 0,94 0,68 1,42 1,01 0,74 da 60 1,61 1,17 0,85 1,72 1,26 0,90 7.5.2 Malattia e infortunio (cat. 2 Indennità giornaliera a breve termine per i titolari degli studi e gli assistenti) Tasso di premio in % del reddito da lavoro annuo assicurato / indennità: 100% Età Malattia Malattia e infortunio 30 60 90 30 60 90 fino a 39 0,56 0,33 0,23 0,67 0,39 0,28 40 44 0,82 0,49 0,34 0,96 0,57 0,39 45 49 1,06 0,68 0,46 1,20 0,76 0,52 50 54 1,31 0,85 0,57 1,50 0,96 0,65 7.5.3 Malattia e infortunio (cat. 3 Coniugi) per un reddito da lavoro annuo fisso assicurato di CHF 21 900. Tasso di premio in % del reddito da lavoro annuo assicurato / indennità: 100% Età Malattia Malattia e infortunio 30 60 90 30 60 90 fino a 39 0,76 0,49 0,35 0,93 0,57 0,41 40 44 0,87 0,57 0,41 1,04 0,65 0,49 45 49 1,15 0,79 0,57 1,31 0,89 0,64 50 54 1,43 1,01 0,74 1,59 1,11 0,79 55 59 1,70 1,23 0,89 1,86 1,33 0,95 da 60 1,97 1,45 1,06 2,13 1,53 1,12 7.5.4 Malattia (cat. 4 Dipendenti) Tasso di premio in % del salario AVS lordo conteggiabile / indennità: 80% Uomini 2 7 14 30 60 Tasso di premio 2,50 1,50 1,10 0,75 0,45 Donne 2 7 14 30 60 Tasso di premio 3,13 1,90 1,42 0,90 0,57
6 7.5.5 Supplementi / sconti / modalità di pagamento Per le categorie 1 e 2 senza assicurazione per dipendenti (titolari degli studi e docenti) secondo il presente contratto quadro si riscuote un supplemento del 15% sui premi. Gli assistenti (categoria 2) ricevono uno sconto sui premi del 10%, sconto che vale unicamente fintantoché lavorano in qualità di assistenti. Altrimenti non sono previsti supplementi o sconti di altro genere. Il premio è fatturato a scadenza annuale ed è esigibile entro 30 giorni. 7.6 Guadagno assicurabile Per i titolari degli studi è possibile assicurare un reddito da lavoro annuo massimo pari a CHF 219 000. (corrisponde ad un indennità giornaliera di CHF 600. ). Dall inizio dell anno civile in cui il titolare dello studio assicurato compie i 55 anni, il reddito da lavoro annuo massimo assicurabile ammonta a CHF 175 200. (corrisponde ad un indennità giornaliera di CHF 480. ). Il reddito da lavoro annuo assicurato può essere aumentato a CHF 219 000. solo fino alla fine dell anno civile in cui il titolare dello studio compie i 50 anni. A partire dall inizio dell anno civile in cui il titolare dello studio compie i 51 anni, il reddito da lavoro assicurato può essere aumentato al massimo fino a CHF 175 200.. A partire dall anno civile in cui il titolare dello studio compie i 60 anni, il reddito da lavoro assicurato non può più essere aumentato. L indennità giornaliera a breve termine massima assicurabile ammonta a CHF 120. risp. CHF 43 800. per anno per singolo titolare dello studio. Il reddito da lavoro annuo totale non puo eccedere CHF 219 000.. I redditi da lavoro annui massimi assicurabili previsti nel contratto quadro valgono per i membri che lavorano a tempo pieno secondo le norme SSO. La Fondazione ha il diritto di ridurre individualmente il reddito da lavoro annuo massimo assicurabile se il grado d occupazione è inferiore al 100%. Un grado d occupazione inferiore al 60% comporta sempre la riduzione del reddito da lavoro annuo assicurabile massimo. Le riduzioni che si rendono necessarie sono effettuate con effetto al primo giorno del mese successivo. Rimane riservato un grado d occupazione ridotto a seguito di un incapacità lavorativa in corso. Per i coniugi è assicurabile un reddito da lavoro annuo fisso di CHF 21 900. (pari ad un indennità giornaliera di CHF 60. ), a condizione che essi non siano assicurati come dipendenti (salario AVS). I coniugi di titolari di uno studio possono assicurarsi solo nelle categorie 3 o 4. È esclusa la possibilità di combinare le due categorie. Per quanto riguarda gli assistenti, può essere assicurato un reddito da lavoro annuo massimo di CHF 87 600. (pari ad un indennità giornaliera di CHF 240. ). Il guadagno annuo individuale massimo assicurabile di tutti i contratti presso Helsana ammonta a CHF 300 000.. Per i dipendenti vale la somma dei salari AVS calcolata secondo le norme AVS. 7.7 Prestazioni di terzi per i membri ed i loro coniugi / diritto di regresso Qualora il membro o il relativo coniuge ha diritto a prestazioni di un terzo responsabile, Helsana completa tali prestazioni fino a concorrenza dello reddito da lavoro annuo assicurato. Tali disposizioni sono applicabili anche ad istituti assicurativi con sede all estero. I paragrafi 22 e 23, così come 13.2 delle CGA, non sono altrimenti applicabili per il membro o il suo coniuge (Cat. 3). 7.8 Garanzia dei premi I tassi di premio stabiliti ai sensi del contratto quadro sono validi per 3 anni e vengono in seguito eventualmente adeguati alle direttive Helsana allora in vigore. I nuovi tassi di premio vengono comunicati almeno 6 mesi in anticipo alla segreteria della Fondazione. L adattamento dei singoli contratti dei membri avviene dopo la scadenza del contratto quadro. 8 Eccedenze Né il contratto quadro né quello individuale sanciscono per i contraenti l assicurazione il diritto individuale di partecipazione alle eccedenze. La Fondazione decide autonomamente sull utilizzo delle eccedenze. 9 Iter dei documenti / obblighi in caso di incapacità al lavoro Tutte le comunicazioni dei membri assicurati vanno alla Fondazione che le trasmette a Helsana. In via eccezionale, al verificarsi di un evento assicurato tutti i formulari vanno inoltrati direttamente a Helsana. Per far valere il diritto a prestazioni, il contraente l assicurazione deve trasmettere la documentazione seguente a Helsana: Per i dipendenti, al più tardi 30 giorni dopo l inizio dell inabilità lavorativa, una notifica d inabilità lavorativa debitamente compilata. Per i membri e i loro coniugi, assistenti e docenti, al massimo entro 30 giorni dopo l inizio dell incapacità lavorativa, una notifica d inabilità lavorativa debitamente compilata. In caso di un inabilità lavorativa duratura, al più tardi 10 giorni dopo il termine di ogni mese in cui si ha diritto alle prestazioni, una nuova notifica d inabilità lavorativa o il foglio per l indennità giornaliera vistato dal medico e inviato da Helsana unitamente al conteggio delle prestazioni. Inoltre devono essere osservate le disposizioni particolari riportate a tergo della notifica d inabilità lavorativa.
7 10 Informazione nei confronti dei contraenti l assicurazione I contraenti l assicurazione, i loro coniugi assicurati e i dipendenti devono essere informati mediante il Promemoria in merito alle disposizioni del contratto quadro che li riguardano. Questo Promemoria costituisce parte integrante dei contratti d assicurazione individuali. 11 Inizio e durata del contratto Il contratto quadro entra in vigore il 1 gennaio 2007 e termina il 31 dicembre 2009. Se nessuna delle parti contraenti il contratto quadro disdice lo stesso, il contratto rimane in vigore per un ulteriore anno. Anche i contratti dei membri affiliati hanno una validità di tre anni al massimo e scadono alla data indicata sulla polizza. Al raggiungimento della data di scadenza indicata nella polizza e dopo ogni anno assicurativo successivo, il contratto d adesione si prolunga tacitamente di un ulteriore anno se non viene disdetto entro i termini. Zurigo, marzo 2010 Helsana Assicurazioni SA Fondazione SSO-Services