REACH e Titolo IX del D.Lgs. 81/08



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REACH e Titolo IX del D.Lgs. 81/08 Ruoli e responsabilità aziendali nella gestione della relazione tra normativa di prodotto e normativa su salute e sicurezza TdP Dott. Massimo Peruzzo Padova 25 novembre 2013

Argomenti La valutazione del rischio chimico e cancerogeno nel D.Lgs. 82\08 Rischio irrilevante Procedure per Dvr standardizzato Come cambia il D.Lgs. 81\08 con il Reach e Clp Classificazioni Etichettatura Usi previsti Dnel Scenari di esposizione

Algoritmi

Gli ALGORITMI non sostituiscono in alcun modo il processo di valutazione del rischio. Sono uno strumento di valutazione non approfondito, basato sulla stima e non sulla misura dell esposizione

Documentazione rischio irrilevante Per quanto riguarda i lavoratori esposti a rischio irrilevante per la salute, indipendentemente dal livello basso/non basso per la sicurezza, il datore di lavoro deve documentarne la sussistenza attraverso, ad esempio: l elenco delle sostanze e dei preparati/miscele utilizzate ed i quantitativi utilizzati, le relative SDS, il modello e/o l algoritmo di valutazione del rischio chimico se impiegato.

Interpello n. 14/2013 Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori il datore di lavoro di un impresa che occupa fino a 50 lavoratori può adottare le procedure standardizzate. Qualora dall esito della valutazione dei rischi non ricorrano le condizioni di mancata esposizione appena richiamate, NON sarà possibile utilizzare le procedure standardizzate.

LA VALUTAZIONE E TERMINATA SE QUESTE MISURE GARANTISCONO: UN RISCHIO BASSO PER LA SICUREZZA E IRRILEVANTE PER LA SALUTE DEI LAVORATORI progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti riduzione al minimo della durata e dell intensità dell esposizione riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate misure igieniche adeguate metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici Questa prima valutazione può essere eseguita con algoritmi e software

SE NON SI RIESCE A GARANTIRE UN RISCHIO BASSO PER LA SICUREZZA E IRRILEVANTE PER LA SALUTE DEI LAVORATORI SOSTITUZIONE con altri agenti o processi che non sono o sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori appropriate MISURE ORGANIZZATIVE e di PROTEZIONE COLLETTIVE alla fonte del rischio SORVEGLIANZA SANITARIA dei lavoratori PROGETTAZIONE di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché USO di attrezzature e materiali adeguati misure di PROTEZIONE INDIVIDUALI, compresi i dispositivi di protezione individuali, MISURAZIONE degli agenti che possono presentare un rischio per la salute con RIFERIMENTO ai valori limite di esposizione professionale

Informazione e formazione dei lavoratori Valutazione del rischio chimico nei luoghi di lavoro Caratterizzazione del livello, del tipo e della durata di esposizione dei lavoratori agli agenti chimici pericolosi Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi chimici Rischio Chimico SOGLIA DEL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE PER LA SALUTE E BASSO PER LA SICUREZZA CHIMICA DEI LAVORATORI Disposizioni in caso di incidenti ed emergenze Misurazione dell esposizione in conformità agli Allegati XXXVIII e XLI e alla Norma UNI-EN 689:1997 Misure specifiche di prevenzione protezione di cui all art.225, 226, 229, 230 D.Lgs.81/08: Sostituzione, progettazione di appropriati processi lavorativi, controlli tecnici e uso di attrezzature e materiali adeguati, appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio, misure di protezione e dispositivi di protezione individuali e SORVEGLIANZA SANITARIA.

Rischio Cancerogeno/Mutageno Misure tecniche, organizzative, procedurali di prevenzione e protezione: quantità limitate, numero minimo di lavoratori esposti, progettazione dei processi lavorativi e dell impiantistica, controllo delle misure di prevenzione, aspirazione localizzata e ventilazione generali in conformità alla protezione della popolazione e dell ambiente esterno, metodi e procedure di lavoro appropriate, misure igieniche e di protezione collettiva, informazione, formazione e addestramento dei lavoratori, limitazione delle aree di rischio, metodi sicuri di stoccaggio, manipolazione, trasporto, classificazione ed etichettatura dei contenitori, impianti, tubazioni sia per i rifiuti che per i processi, ecc... Esposizione non superiore al valore limite dell agente cancerogeno Valutazione dell esposizione degli agenti cancerogeni/mutageni nel luogo di lavoro Valutazione del livello, del tipo e durata dell esposizione Assicurarsi che l esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente raggiungibile Uso in sistema chiuso Sostituzione e riduzione Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi chimici Rischio cancerogeno/mutageno per la popolazione non esposta

Dvr requisiti minimi Ai fini della valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi, il datore di lavoro deve tenere conto delle condizioni espositive e più cautelative per la salute e la sicurezza dei lavoratori, tenendo in considerazione che i requisiti minimi di valutazione sono: 1. caratteristiche di pericolosità per salute e sicurezza; 2. quantità in uso strettamente legate alla lavorazione, normalmente di uso giornaliero; 3. proprietà chimico fisiche; 4. modalità di impiego, ad esempio uso in sistema chiuso, uso in inclusione in matrice, uso controllato e non dispersivo, uso con dispersione significativa tenendo anche conto degli scenari di esposizione allegati alla esds, se presenti e pertinenti; 5. livello, modo e durata dell esposizione inalatoria e cutanea; 6. misure generali di prevenzione; 7. gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare; Per quanto riguarda i suddetti punti 1., 3. e 4, i Regolamenti REACH e CLP forniscono nelle SDS le informazioni necessarie

gli obblighi dei datori di lavoro NON sono aumentati con Reach e Clp Le modalità ed i criteri per effettuare la valutazione dei rischi non hanno subito variazioni a seguito dell emanazione dei Regolamenti REACH e CLP Se il Titolo IX Capo I del D.Lgs.81/08 è stato applicato correttamente, il Datore di lavoro avrà poco da fare oltre alla eventuale revisione del documento di valutazione del rischio chimico e l'attuazione delle eventuali modifiche alle proprie misure specifiche di prevenzione e protezione a seguito di nuove indicazioni di RMM in SDS o in esds.

Il D.Lgs. 81/2008 e i Regolamenti REACH e CLP D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.: rappresenta l attuale normativa sociale in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e, in particolare i Capi I (Protezione da Agenti Chimici) e II (Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni) del Titolo IX si riferiscono all esposizione ad agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni. Regolamento CE 1907/2006 REACH: concerne la registrazione, la valutazione, l autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche prodotte o importate nel territorio dell UE in quantità pari o superiore ad 1 Ton./anno. Regolamento CE 1272/2008 (CLP) relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

Il D.Lgs. 81\08 dopo il Reach e Clp 1. Terminologia 2. Definizione e individuazione delle figure coinvolte 3. Nuovi criteri di classificazione delle sostanze e delle miscele pericolose 4. Nuovo sistema di etichettatura 5. Coesistenza di etichettatura su imballaggi diversi dello stesso prodotto 6. Nuove SDS estese (esds) con usi previsti, Dnel, Scenari di esposizione, sostanze con restrizione o con autorizzazione 7. Necessità di aggiornare la valutazione del rischio chimico 8. Necessità di aggiornare formazione e informazioni ai lavoratori, preposti e dirigenti.

1 - la terminologia subisce alcune variazioni preparato è sostituito da miscela ; categoria di pericolo da classe di pericolo ; frasi di rischio da indicazioni di pericolo ; frasi di prudenza da consigli di prudenza ; per fornitore si intende ogni fabbricante, importatore, utilizzatore a valle o distributore che immette sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, o una miscela; per formulatore si intende un utilizzatore a valle, non produttore;

2 - FIGURE COINVOLTE Datore di lavoro (art. 2 comma 1, lettera b) del D.Lgs n. 81/2008) rientra nella definizione di utilizzatore a valle Responsabile dell immissione sul mercato art. 223 comma 1 lett.) b e comma 4 - art. 227 comma 4 D.Lgs n. 81/2008) rientra nella definizione di fornitore, è il soggetto, fabbricante, importatore o distributore, il cui nominativo compare nella scheda di sicurezza, o nell etichettatura o nell imballaggio.

Art. 223. (Valutazione dei rischi) Il datore di lavoro determina, preliminarmente l eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare: a) le loro proprietà pericolose 7. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità.

3 - La classificazione CLP I pittogrammi introdotti dal Regolamento CLP non sono sempre riconducibili automaticamente ai vecchi simboli di pericolo previsti dalla Direttiva sulle Sostanze Pericolose (Direttiva n. 67/548/CEE - DSP) TOSSICITA il Regolamento CLP introduce un approccio diverso per la classificazione delle miscele. Sono possibili cambiamenti ai fini della sorveglianza sanitaria anche degli agenti cancerogeni e/o mutageni

4 Nuovi Pittogrammi Pericolo fisico Salute Ambiente Aggiornare la segnaletica di sicurezza in base ai nuovi pittogrammi introdotti dal Regolamento CLP

4 - Nuove classi di pericolo La classificazione di una sostanza o miscela riflette il tipo e la gravità dei pericoli che possono derivare dalla gestione (esposizione, lavorazione, stoccaggio, smaltimento) di tale sostanze, ovvero la possibile nocività per gli esseri umani o l ambiente. I pericoli vengono classificati mediante classi di pericolo così suddivise : PERICOLI FISICI (16 classi) PERICOLI PER LA SALUTE (10 classi) PERICOLI PER L AMBIENTE (2 classi) Le categorie vengono poi ulteriormente diversificate in categorie o sottoclassi

4 - Frasi di rischio e di pericolo Le frasi R e S della precedente normativa vengono sostituite dalle frasi H (Hazard Statements o Indicazione di Pericolo) e P (Precautionary Statements o Consigli di Prudenza) ed aumentano di numero. Si presentano in codice alfanumerico costituito da una lettera (H o P) seguita da 3 cifre (la prima indica il tipo di Pericolo o di Consiglio mentre le ultime due corrispondono all ordine sequenziale del Pericolo o del Consiglio);

5 - Entrata in vigore Durante il periodo di transizione, coesistendo i due sistemi di classificazione, si potrebbero riscontrare classificazioni diverse della stessa sostanza, è quindi consigliato assumere valida la più cautelativa.

Classificazione ed etichettatura E quindi Il datore di lavoro dovrà verificare se gli ACR che utilizza presentano : -- Classificazioni diverse -- Etichettature diverse ed eventualmente aggiornare la valutazione dei rischi.

Art. 223. (Valutazione dei rischi) Il datore di lavoro determina, preliminarmente l eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare: a) le loro proprietà pericolose; b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi n. 52/1997 ( DSP 67/548 ) e n. 65/2003 (DPP 1999/45 ), 6. Nel caso di un attività nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei rischi che essa presenta e l attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente. Tale attività comincia solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e all attuazione delle misure di prevenzione.

6 - Valutazione del rischio: miscele non pericolose Miscele classificate non pericolose ma contenenti sostanze pericolose in concentrazioni inferiori all obbligo di classificazione: il datore di lavoro dovrà richiedere la SDS al fornitore se presenti o contenute in miscele che non siano classificabili pericolose (art. 32 del REACH).

6 - le miscele non classificate come pericolose il datore di lavoro chiede al fornitore la SDS anche per le miscele non classificate come pericolose: Si tratta delle miscele che contengono: a) nella misura pari o superiore all 1 % in peso per le miscele non gassose e 0,2 % in volume per le miscele gassose: i) le sostanze che presentano pericoli per la salute o per l ambiente ai sensi della Direttiva n. 67/548/CEE e le sostanze che presentano pericoli per la salute o per l ambiente ai sensi del Regolamento CLP, a condizione che le informazioni conformi ai criteri di classificazione di detto regolamento siano disponibili al fornitore oppure ii) le sostanze per le quali esistono limiti comunitari di esposizione nei luoghi di lavoro; b) in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso: sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche, molto persistenti e molto bioaccumulabili secondo i criteri dell Allegato XIII del regolamento REACH, oppure incluse nell elenco pubblicato sul sito dell ECHA (candidate list) in applicazione dell Art. 59, par. 1 del Regolamento REACH per motivi diversi dai pericoli di cui alla lettera a); Dal 1 giugno 2015 anche per le seguenti categorie del CLP: c) sostanze Cancerogene di Categoria 2 0.1 %; d) sostanze tossiche per la riproduzione (tutte le categorie) 0,1 %; e) sostanze sensibilizzanti per la pelle e per le vie respiratorie di Categoria 1 0.1 %; f) sostanze sensibilizzanti per la pelle e per le vie respiratorie di Categoria 1 0.1 %.

6 SDS: usi identificati I Datori di lavoro hanno l obbligo, nella loro qualità di utilizzatori a valle, di controllare le modalità di utilizzo e gli usi identificati dal fornitore della sostanza o della miscela. Qualora non sia presente nella SDS l uso che l utilizzatore intende farne, quest ultimo può avvalersi del diritto di notifica previsto dall Art. 37 comma 2, affinché il fabbricante/importatore che gli ha fornito la SDS possa predisporre, se del caso, lo scenario di esposizione o la categoria d uso perché diventi esso stesso parte integrante della SDS o della esds.

6 Sds: scenario di esposizione Per le sostanze prodotte e importate in quantitativi superiori a 10 tonnellate/anno, il Regolamento REACH prevede l elaborazione del Chemical Safety Report (CSR, Rapporto sulla sicurezza chimica) che delinea gli scenari di esposizione pertinenti (in caso di sostanze classificate come pericolose) e rilevanti per l impiego delle sostanze e che dovranno figurare in allegato alla SDS (esds). Uno scenario d'esposizione è l'insieme delle condizioni che descrivono il modo in cui la sostanza è fabbricata o utilizzata durante il suo ciclo di vita e il modo in cui il fabbricante o l'importatore controlla o raccomanda agli utilizzatori a valle di controllare l'esposizione delle persone e dell'ambiente Tali insiemi di condizioni contengono una descrizione sia delle misure di gestione dei rischi sia delle condizioni operative che il fabbricante o l'importatore ha applicato o di cui raccomanda l'applicazione agli utilizzatori a valle stimando l esposizione attesa e confrontandola con i livelli privi di effetti determinati nella fase di valutazione dei pericoli.

SCENARI DI ESPOSIZIONE Dal confronto tra quanto previsto dallo SE e l operatività aziendale possono emergere 4 situazioni : 1) Le condizioni di lavoro dell utilizzatore a valle sono identiche a quelle riportate nello SE. 2) L utilizzatore a valle applica misure di tipo simile a quelle raccomandate dal fornitore e se le condizioni operative sono uguali può dimostrare e documentare che l insieme delle sue condizioni ha praticamente la stessa efficienza di quelle descritte dal fornitore. 3) Se invece il fornitore ha elaborato lo SE in base a condizioni operative e misure di gestione del rischio diverse da quelle in cui opera l utilizzatore a valle,queste differenze devono essere valutate tramite un meccanismo previsto dallo SE (Scaling) e quindi si stabilisce se le differenze rilevate, considerate nel loro insieme, costituiscono o meno un rischio accettabile. 4) Se non è possibile rapportare quanto descritto dallo SE con le condizioni dell utilizzatore a valle, ma i dati sperimentali suggeriscono un esposizione inferiore al limite considerato pericoloso (DNEL o PNEC), l utilizzatore a valle deve elaborare un proprio CSA (Chemical Safety Assessment) e notificarlo all'echa.

Quando i datori di lavoro/du possono effettuare lo scaling? La valutazione del rischio chimico effettuata è quantitativa M/I hanno impiegato un modello di valutazione e non misurazioni di esposizione o hanno definito soggetti a SCALING i determinanti dell esposizione impiegati nel CSA Sono interessate altre vie di esposizione o altri organi bersaglio La durata e la frequenza dell esposizione alla sostanza implicano una diversa velocità di assorbimento

SCENARI DI ESPOSIZIONE Lo scenario d esposizione descrive le condizioni nelle quali una determinata sostanza può essere usata in sicurezza. Questa situazione si realizza quando la sostanza assorbita dalle persone o dall ambiente è inferiore a certi livelli ritenuti sicuri I livelli di dose-risposta presi in considerazione sono due: - DNEL (Derived No Effect Level) da applicare alle persone - PNEC (Predicted No Effect Concentration) da applicare all ambiente. Vlep è un parametro di riferimento per la verifica dell esposizione dei lavoratori. Dnel è un parametro che il datore di lavoro può utilizzare per la progettazione delle mmr previste dagli scenari.

Valori Limite di Esposizione Professionale (VLEP) concentrazioni ambientali di una sostanza al di sotto delle quali si ritiene che la maggior parte dei lavoratori possa rimanere esposta giorno dopo giorno senza effetti negativi per la salute specifici per ogni sostanza e dipendono dalla via di esposizione (inalatoria, cutanea) e calcolati per l intera durata della vita di un lavoratore esposto per una giornata di lavoro convenzionale di 8 ore e per un totale di 40 ore settimanali generalmente espressi come mg/mc. Hanno come obiettivo la tutela della salute dei lavoratori e sono un valore indispensabile per interpretare la rilevanza dei risultati del monitoraggio ambientale e dei campionamenti personali.

Vlep e Dnel

Confronto fra esposizione e valore limite la sostanza ha un VLEP nazionale riportato al punto 8 della SDS (e presente nell Allegato XXXVIII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.): il VLEP è obbligatorio per Legge. I livelli di esposizione eventualmente misurati sono confrontati con tale VLEP; la sostanza ha sia un VLEP nazionale, riportato al punto 8 della SDS, sia uno o più DNEL/DMEL, riportati sempre al punto 8 della SDS, in relazione agli scenari di esposizione: il VLEP è obbligatorio per Legge. I livelli di esposizione eventualmente misurati sono confrontati con tale VLEP. Il datore di lavoro si attiene inoltre alle misure di gestione del rischio riportate nello/negli scenari di esposizione pertinenti alla sua attività e, così facendo, opera in presunzione di conformità al DNEL/DMEL utilizzato dal soggetto registrante per la CSA (Valutazione della sicurezza chimica) della sostanza; la sostanza non ha un VLEP ma solo uno o più DNEL/DMEL: il datore di lavoro considera l eventuale esistenza di OELVs definiti a livello europeo non ancora recepiti nella normativa nazionale oppure valori limite di Enti di indiscusso rilievo (es. TLV di ACGIH). In ogni caso il datore di lavoro si attiene alle misure di gestione del rischio riportate nello/negli scenari di esposizione pertinenti alla sua attività e, così facendo, opera in presunzione di conformità al DNEL/DMEL utilizzato dal soggetto registrante per la CSA della sostanza. I livelli di esposizione eventualmente misurati non sono confrontabili con tali DNEL/DMEL; la sostanza non ha alcun valore di riferimento: il datore di lavoro, applicando comunque le misure generali di tutela, adotta, in via precauzionale, anche le misure specifiche più restrittive previste all Art. 224 e, ove necessario, all Art. 225 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Vlep e Dnel

Dnel Vlep: lavori in corso

Restrizione e Autorizzazione RESTRIZIONE Le restrizioni possono limitare o proibire la produzione, l'immissione sul mercato o l'uso di una sostanza. Le sostanze sono riportate nell Allegato XVII AUTORIZZAZIONE L autorizzazione ha l obiettivo di garantire una buona gestione del rischio e la sostituzione a termine delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) Dapprima queste sostanze vengono riportate nell elenco di sostanze candidate (Candidate List) per poi essere eventualmente incluse nell'allegato XIV Nel caso di sostanze in allegato XIV si deve inoltrare una richiesta d'autorizzazione, indicante l'uso o gli usi per i quali è richiesta, compresi l'uso in miscele o in articoli

Analisi delle SDS e quindi Il datore di lavoro dovrà verificare se quanto riportato sulle nuove SDS: - corrisponde agli usi effettivi del DSU - riguarda sostanze registrate, soggette a Restrizione o Autorizzazione - determina l opportunità di modificare le modalità lavorative (MMR) secondo gli Scenari di Esposizione ed eventualmente aggiornare la valutazione dei rischi

7 - Aggiornamento Dvr chimici L aggiornamento della valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi, si rende necessaria nei casi in cui le informazioni inerenti alle proprietà delle sostanze pericolose siano state modificate o aggiornate dalle nuove norme. La valutazione del rischio è da ritenersi ancora valida nei casi di non variazione della classificazione di pericolo delle sostanze in parola ed in assenza di variazioni delle condizioni operative di lavoro. La necessità di aggiornamento della valutazione del rischio può sicuramente nascere dall avvenuto riscontro di: nuovi pericoli (ad es. nel caso di variazione di classificazione di sostanze a seguito di revisioni delle stesse); scenari di esposizione previsti nella esds che non comprendano le modalità di impiego degli agenti chimici presenti nelle condizioni operative di lavoro in essere e tali da rendere, quindi, indispensabili interventi (e, se necessario, modifiche) sulle modalità operative e gestionali.

8 - Informazione ai lavoratori Articolo 35 Regolamento REACh D. Lgs. 81/2008 Art. 227. Informazione e formazione per i lavoratori Accesso dei lavoratori alle informazioni I datori di lavoro consentono ai lavoratori e ai loro rappresentanti di accedere alle informazioni fornite a norma degli articoli 31 e 32 in relazione alle sostanze o alle miscele che essi utilizzano o ai quali possono essere esposti nel corso della loro attività professionale. 1. il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di: a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati; b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l'identità degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti; c) formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro; d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal responsabile dell'immissione sul mercato.

8 - Informazione e formazione Il Datore di lavoro dovrà aggiornare la formazione e l informazione per lavoratori, dirigenti, preposti e RLS relativamente: ai nuovi criteri di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e miscele pericolose alle nuove misure di prevenzione e protezione eventualmente da adottare.

Il D.Lgs. 81\08 dopo il Reach e Clp 1. Terminologia 2. Definizione e individuazione delle figure coinvolte 3. Nuovi criteri di classificazione delle sostanze e delle miscele pericolose 4. Nuovo sistema di etichettatura 5. Coesistenza di etichettatura su imballaggi diversi dello stesso prodotto 6. Nuove SDS estese (esds) con usi previsti, Dnel, Scenari di esposizione, sostanze con restrizione o con autorizzazione 7. Necessità di aggiornare la valutazione del rischio chimico 8. Necessità di aggiornare formazione e informazioni ai lavoratori, preposti e dirigenti.

Quali sono le principali criticità? quelle derivanti dalla nuova SDS quelle provenienti dall'art.32 REACH quelle derivanti dalla prima e la seconda scadenza del REACH (30/11/2010 e 31/05/2013) quelle derivanti dagli usi non previsti e non considerati

SDS: criticità Difficoltà nella lettura: Necessità di formazione adeguata Difficoltà nella predisposizione delle SDS per le miscele (tempi e modalità?) Presenza di OR: chi ha obbligo di fornire la SDS? Pubblicazione inventario: più classificazioni per una stessa sostanza Difficoltà di interpretare e utilizzare le nuove informazioni contenute nelle SDS nell ambito di altre normative (es. D.Lgs. 81/2008, Seveso, Rifiuti): Per il D.Lgs. 81/2008 in particolare coerenza RMM con VdR e interpretazione dei valori DNEL confrontati con i valori limite di esposizione Frequenti adeguamenti tecnici: difficoltà nell implementare quanto richiesto per le ricadute sulla legislazione a valle.

(e)-sds: criticità Il Reach ha reso le SDS più complesse. Arrivano anche a 50-100 pagine. Maggior complessità e novità delle informazioni rilevanti compreso lo scenario di esposizione. Si creano problemi nell archiviazione informatica e cartacea delle stesse. L aggiornamento non è rapido, particolarmente nei casi in cui la catena di distribuzione è lunga. In alcuni casi l adozione del nuovo formato non ha portato a un miglioramento effettivo nella qualità della SDS. Mancanza di armonizzazione nella definizione degli usi. Mancanza delle traduzioni di frasi standard, per gli scenari, armonizzate.

Aspetti positivi Ruolo positivo nel promuovere la cooperazione e l integrazione fra i clienti e i fornitori lungo la catena d approvvigionamento potenziale area per benefici nel medio-lungo termine Benefici provenienti dalla maggiore conoscenza sono attesi e dovrebbero portare un vantaggio competitivo (sul lungo termine) L obiettivo della libera circolazione é in generale raggiunto (non ci sono segnali di effetti maggiori sui flussi commerciali) Incremento della spesa totale per attività R&D

I controlli sulla corretta applicazione dei regolamenti Reach e Clp in Italia e nel Veneto

Legge 23 dicembre 1978 n.833 art.7 delega alle Regioni l esercizio dei controlli sulla produzione, detenzione, commercio impiego delle sostanze pericolose. D. Lgs. del 3 febbraio 1997, n. 52 Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose. D. Lgs. del 14 marzo 2003, n.65 Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.

Evoluzione normativa Regione Veneto Regolamento Reach L.46/2007 D.M.22\11\07 Accordo Stato Regioni 181/2009 DGR 4283\09 DGR 523\10 DLgs 145\08 Decreto tariffe DGR ----\13 DLgs 133\09 Decreto sanzioni Regolamento Clp DLgs 186/11 Decreto sanzioni

Entrata in vigore in Italia del Reach L. 46/07 D.M. 22\11\07 D.Lgs. 145/08 D.Lgs. 133/08 Accordo Stato Regioni DGR 4283/09 DGR 523/10 2006 2007 2010 2013 2015 2018 58

Reach è salute Il presente regolamento ha lo scopo di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana. Gli Stati membri instaurano un sistema di controlli ufficiali e altre attività adeguato alle circostanze.

Reach è prevenzione Piano nazionale sanitario Piano nazionale prevenzione Piano regionale prevenzione Progetto regionale Reach

Controlli REACH Derivano dall art. 125 del regolamento Reach. I controlli riguardano tutte le fasi della catena di approvvigionamento dalla fabbricazione o importazione, all'uso, alla distribuzione, all'immissione sul mercato della sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato o di un articolo. Possono essere eseguiti in qualunque momento con o senza preavviso e sono eseguite usando metodi e tecniche quali: ispezione, audit, indagine, monitoraggio. I controlli sono eseguiti dalle Regioni, che ne individuano le articolazioni operative addette, o dallo Stato tramite alcuni Enti individuati (Nas, Noe, Dogane, Usmaf, ispettori ministeriali ed Ispesl [ora Inail]).

Organizzazione dei controlli ECHA Italia Forum Progetti Reach en Force Autorità Competente Nazionale Piano Nazionale Controlli Regione Veneto Autorità Competente Regionale Piano Regionale Controlli ASL - Dipartimenti di Prevenzione Piano Provinciale Controlli CONTROLLI

REACH-EN-FORCE 1 ECHA Forum per lo scambio d informazioni su pre-registrazione, registrazione e schede di dati di sicurezza. primo progetto di attuazione coordinato del forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione del Regolamento Reach. incentrato sugli obblighi per: - i fabbricanti di sostanze in quanto tali o in quanto componenti di preparati relativi a: - preregistrazione - informazioni nella catena di approvvigionamento. Fra maggio 2009 e dicembre 2009 viene realizzato il progetto nei 25 Stati membri partecipanti e vengono effettuate le ispezioni in circa 1600 aziende. All inizio del 2010 il progetto viene esteso e, durante una seconda fase,vengono effettuate altre ispezioni in altre 800 aziende, in 19 stati membri.

Reach en Force 1 Conclusioni Il progetto è stato un valido inizio di una delle principali attività del Forum Echa. La qualità della SDS deve essere migliorata, così come il rispetto degli obblighi di registrazione. Ci sono segnali che è difficile, soprattutto per le PMI, ad adempiere gli obblighi sulla registrazione, soprattutto a causa della mancanza di risorse e informazioni. E necessario che ci sia un aumento del numero di controlli e gli ispettori devono essere preparati per fare questo.

REACH-EN-FORCE 2 - (ReF 2) è il secondo progetto di attuazione coordinato del forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione. ReF 2 si spinge più a valle nella catena di approvvigionamento per interessarsi degli utilizzatori a valle (DSU) che formulano miscele con lo scopo di fare in modo che vengano rispettati alcuni dei requisiti essenziali dei regolamenti REACH e CLP. I DSU miscelatori in genere ricevono sostanze da fornitori a monte della catena di approvvigionamento e solitamente forniscono le miscele che producono ad altri utilizzatori a valle per un utilizzo industriale o professionale.

PIANO NAZIONALE 2011 e 2012 DEI CONTROLLI SULL APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO REACH METODO DI INDIVIDUAZIONE DELLE AZIENDE Il target group individuato da Echa è rappresentato da: aziende che producono pitture, lacche e vernici aziende che formulano detergenti e prodotti per la pulizia aziende che producono prodotti chimici per i settori trasporti e costruzioni che contengono sostanze soggette a restrizioni: Cr VI nel cemento IPA nei pneumatici

Ref 2: verifiche sulle miscele Miscele più vendute Miscele più pericolose Tre miscele Strumenti di classificazione Verifica composizione Informazione ai lavoratori Completezza delle SDS Sostanza 1 A Sostanza 1 B Sostanza 1 C Conservazione dei dati SDS fornitore SDS fornitore SDS fornitore Applicazione delle MMR Modalità di trasmissione SDS

Criticità organizzative Difficoltà a gestire unitariamente l intero processo di trasmissione delle informazioni (acquisto lavorazione vendita). L integrazione degli strumenti Reach (scenari di esposizione, MMR) nel percorso di gestione della sicurezza aziendale.

UE - Ref 2: criticità riscontrate uso di sostanze non registrate in sede di formulazione di miscele, i numeri di registrazione delle sostanze ingredienti non sono stati riportati anche se presenti nelle schede trasmesse dai fornitori. per la stessa sostanza e con lo stesso numero di registrazione, fornitori diversi riportano classificazioni diverse. Le schede di dati di sicurezza estese sono poco diffuse anche nel caso di sostanze (coloranti contenenti cromo esavalente) che fanno parte della candidate list e quindi potenzialmente soggette ad autorizzazione (allegato XIV REACH). i prodotti che contengono sostanze pericolose non soddisfano l'obbligo di informazione (ad esempio manca la SDS o SDS con informazioni carenti), mancata informazione adeguata ai lavoratori sui rischi, mancanza di una infrastruttura di archiviazione sufficiente.

REACH-EN-FORCE 3 ReF3 Obbiettivi: verifica dell osservanza degli obblighi di registrazione di cui al regolamento REACH presso i fabbricanti, gli importatori e i rappresentanti esclusivi. Il tema centrale è il principio di commercializzazione solo previa disponibilità dei dati ( no data, no market ). creare collaborazione tra le autorità responsabili dell applicazione degli Stati membri e le autorità doganali. favorire l armonizzazione delle attività di applicazione relative all osservanza del regolamento REACH nel SEE.

Flusso operativo: Echa individua una lista di sostanze da controllare. Agenzia delle Dogane fornisce all Autorità Competente Nazionale i dati sulle importazioni di queste sostanze. Le Regioni eseguono i controlli usando una check-list fornita da Echa.