L ORGANIZZAZIONE DEGLI STUDI LEGALI Mercato, impresa professionale e forme societarie per l esercizio della professione. L impresa professionale



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L ORGANIZZAZIONE DEGLI STUDI LEGALI Mercato, impresa professionale e forme societarie per l esercizio L impresa professionale 1 La statistica ci informa che in Europa, nel breve arco di tempo 2008 2012, i liberi professionisti sono passati da 4,6 a 5,2 milioni di unità. Per l Italia, il volume d affari annuale è stimato in circa 200 miliardi di euro: in pratica il 15,1% del pil. I professionisti attivi sono più di 2 milioni, di cui quasi 500mila operano nell area economico- sociale- giuridica; la metà di questi ultimi sono avvocati: 240.000 nel 2014. Altri due milioni di lavoratori sono occupati nell indotto: dipendenti diretti, collaboratori, impiantistica, servizi vari etc.. Nell insieme, un bacino occupazionale di 4 milioni di addetti: il 15% circa del totale della forza lavoro del paese. Una importante realtà economica, che l Unione Europea da tempo assimila alla piccola e media impresa. L ordinamento europeo, infatti, considera impresa ogni attività economicamente rilevante a prescindere dalle singole regolamentazioni locali e, passando senza scorciatoie dalle parole ai fatti, ha messo a disposizione delle piccole e medie imprese (professionisti ed avvocati compresi) risorse importanti per il periodo 2014-2020 (i c.d. Fondi strutturali ). Il nostro paese, invece, sconta ancora arretratezze culturali e normative. E di qualche mese fa e fa discutere, anche in giudizio, la pesante sanzione dell Autorità per la Concorrenza al CNF sul tema delle tariffe e della pubblicità, mentre, più recentemente, il Consiglio di Stato ha riammesso i professionisti alla cassa integrazione in deroga, dalla quale erano stati in un primo momento esclusi.

In entrambi i casi il tema centrale è la affermata/negata equivalenza professionisti/pmi. Per l accesso ai bandi necessari per poter fruire dei fondi europei ancora troppe Regioni richiedono l iscrizione al registro delle imprese o non sanno decidersi sul da farsi, preferendo restare nella più assoluta incertezza. E quindi il momento di approcciare senza pregiudizi il tema delle imprese professionali, fermi restando i caratteri specifici della nostra attività: servizio immateriale, spiccatamente intellettuale e su base di alto livello universitario; rilievo pubblico e costituzionale del servizio e dell oggetto del medesimo (diritti, libertà, persona etc.); personalità della prestazione; autonomia ed indipendenza nell esercizio della funzione; prevalenza dell interesse alla prestazione ottimale rispetto a quello del massimo guadagno; ottemperanza a regole professionali e deontologiche. E di confrontarsi in modo più agile, strutturato e sistematico, laicamente e con onesta franchezza, con concetti quali: impresa, progetto, strategia, organizzazione, investimenti, costi, prezzi, bilancio, pubblicità, marketing, redditività, concorrenza, liberalizzazioni, joint- venture, sinergie, network, business plan, controlli di qualità e così via. 2 * La domanda e, cioè, il mercato Al concetto di impresa professionale fa da pendant il concetto di mercato, che, nello specifico, altro non è che la domanda di servizi legali. Della analisi della domanda e delle possibili risposte istituzionali si è discusso nel primo modulo di questo Congresso: la risposta dello stato di diritto; la evoluzione della giurisdizione e l avanzare dei nuovi sistemi di risoluzione alternativa delle controversie, tra buone prassi e gestione manageriale dei Tribunali. Ma cosa chiede la clientela all avvocato, allo studio legale, al professionista? Quali la tipologia ed i contenuti della domanda? Quali le materie in cui dobbiamo operare? In questa nostra realtà sempre più complessa, nuovi settori di intervento si aggiungono ai tradizionali ambiti di attività, oggi ancora descritti con concetti (civilista, penalista, amministrativista, lavorista, familiarista etc.) che non soddisfano più per la

loro desueta genericità - l esigenza di una precisa conoscenza della domanda e del mercato. Il vero oggetto della prestazione richiesta non è più l esatta interpretazione di quel determinato articolo di quella particolare legge, ma una certa lettura della norma piuttosto che un altra interessa se, e solo se, rappresenta un mezzo, possibilmente rapido ed economico, per risolvere un problema concreto, un interesse specifico, una necessità attuale. La causa non è più il mezzo sovrano per riparare, nell interesse superiore dello Stato, al vulnus creato nell ordinamento dal comportamento illegittimo, ma si sta trasformando in uno dei tanti mezzi del privato per risolvere un problema particolare e soddisfare così soltanto l interesse, magari spiccatamente economico, del singolo. Perde l interesse a che le cose vadano secondo la previsione astratta del diritto e vince quello del singolo alla soluzione (onorevole e pragmatica) del problema specifico nel più breve tempo possibile. Il Tribunale è sempre meno il luogo elettivo dell attività legale e si deve prendere atto che al professionista si chiede una presenza importante in altri ambiti, quali, su tutti, le sedi della c.d. degiurisdizionalizzazione ed il settore della consulenza, intesa non solo quale fase preliminare proiettata sulla singola questione giudiziaria, ma quale contributo imprescindibile nei processi decisionali di individuazione e realizzazione di strategie, progetti, programmi e piani di lavoro, peraltro spesso in sinergia con altre competenze professionali. Dobbiamo individuare e cercare di occupare i nuovi spazi di intervento che il mercato ci offre, di volta in volta in sana concorrenza e/o in stretta collaborazione con le altre professioni. 3 * L offerta e, cioè, il progetto ed i modelli organizzativi Con quali servizi, con quali strumenti, con quali strutture, con quale organizzazione l impresa professionale forense risponde alla domanda? Bastano gli schemi, le strutture, gli strumenti, i modelli attuali? E bene che si vada in ordine sparso, affidandosi alla iniziativa individuale, senza una

riflessione più sistematica sui modelli organizzativi più idonei a soddisfare le esigenze del mercato? Il processo civile telematico, ad esempio, sta stravolgendo le più tradizionali forme organizzative dello studio. Sfuma la antica figura della segretaria; si ridimensionano i giri in cancelleria (e, con essi, quel tessuto di rapporti con il personale amministrativo che tanto radicava l avvocato al territorio); si marginalizza l attività di domiciliazione. Si apre il campo, viceversa, al tema degli impianti tecnologici ed alla figura del tecnico- informatico: server, sito, gestionale, redattore, archivio telematico, pec, firma digitale, fatturazione elettronica e quant altro richiedono strutture (in primis, locali adeguati e predisposti), hardware e programmi software in costante aggiornamento ed implementazione, un controllo ininterrotto h. 24, 7 giorni su 7, per 52 settimane e, quindi, personale specializzato, dedicato e ben organizzato. Il cliente lo si riceve in videoconferenza ed il pdf è la forma più consueta di atti e documenti, una volta cartacei. Ragioni di economia gestionale e di scala impongono investimenti, spese e strutture che sempre più difficilmente possono essere sostenute dal singolo artigiano del diritto. La gestione del cliente (anche nel caso di monocommittenza o di servizio offerto ad altri studi legali) passa sempre più attraverso la necessità di elaborare non più improvvisate, ma scientifiche e pianificate strategie di marketing, di promozione del prodotto, di vera e propria customer care, di tessitura e consolidamento di contatti e di rapporti con la clientela già acquisita e con quella potenziale. Sullo sfondo, la questione non più eludibile delle specializzazioni, sulla quale sono chiamati a riflettere non solo gli avvocati in quanto tali, ma anche le loro associazioni, in primis la nostra, il cui valore aggiunto irrinunciabile è proprio lo specifico carattere sindacale di categoria. Ad oltre due anni dalla riforma, il regolamento previsto dall art. 9 della legge di riforma ancora non c è, ma il dibattito è acceso sia sulle concrete modalità attraverso le quali arrivare al titolo di specialista; sia, più in generale, sulla sorte dell avvocato generalista con studio individuale. Mentre fa discutere e preoccupa il connesso regolamento sulla formazione continua, ancora una volta impostato su vecchi schemi sia di contenuto che di metodo (basti pensare alla irragionevole eccessiva ostilità verso le nuove forme di apprendimento a 4

distanza). Per la professione forense si prospetta quindi un percorso analogo a quello della professione medica, quantomeno tra queste alternative: un servizio di base, generico, diffuso e ramificato sul territorio, attento alle esigenze più ricorrenti e quotidiane, più facilmente accessibile ed economico, magari capace e pronto ad individuare immediatamente la sostanza del problema e ad inviare, se necessario, senza perdite di tempo e di risorse, dallo specialista del caso; ovvero una struttura articolata su diverse competenze, tarate sulle esigenze della fascia di clientela alla quale si è deciso di rivolgersi; o, magari, una boutique del diritto, super- specializzata, punto di riferimento, non necessariamente nazionale, solo e soltanto per una qualche particolarissima questione. Grandi studi con molti professionisti, tutti super- specializzati o ciascuno competente su materie diverse per offrire al cliente un servizio completo? Studi medi organizzati in network? Strutture di base comuni ad una rosa diversificata di professionisti? Quali i modelli più adeguati per le singole fasce di mercato? Senza dimenticare che, quali che siano le ipotesi organizzative formulate, occorre farsi carico di garantire ai collaboratori ed alle posizioni formalmente autonome, ma economicamente dipendenti, una collocazione, una funzione ed un ruolo che ne valorizzino le competenze, nonché un trattamento economico e normativo che ne compensi le capacità e che garantisca un concreto e non illusorio percorso previdenziale. 5 * Progetto è la parola chiave, ora più che mai, sia per i giovani in start up, che per i meno giovani, costretti dalla crisi economica a fare i conti con processi di vera e propria ristrutturazione e riorganizzazione. Tanto più che la speranza di accedere ai Fondi Europei è indissolubilmente legata alla capacità di trovare idee organizzative suscettibili di essere adottate come modello; possibilmente tarate su reti, associazioni, joint- venture; possibilmente di orizzonte internazionale, nonché trasversalmente organizzate nel senso della multiprofessionalità.

Una ricerca che miri a consentire alla categoria di fare business nel senso più positivo del termine e che non deve chiudersi nei ristretti limiti della speranza di un impossibile ritorno ad un passato di corporazione chiusa. Un libero brainstorming per esaltare le potenzialità della professione, per valorizzarne i valori irrinunciabili, per attrezzarsi a fare meglio i conti con la concorrenza, con le regole dei costi e dei prezzi, con i livelli ed i controlli di qualità ed efficienza e con tutto ciò che deriva dallo stare su un (quasi) libero mercato. * Alcuni possibili spunti di riflessione 6 Un primo nodo da sciogliere è quello del rapporto con le altre professioni, perché se è certamente indiscutibile che la professione forense, al pari di ciascuna delle altre professioni intellettuali, ha i suoi caratteri specifici, dall altro non può pensare di essere una monade sempre e comunque separata dal resto del mondo. Le professioni intellettuali hanno problemi comuni (autonomia, indipendenza, deontologia, prevalenza dell interesse del cliente sul lucro etc.) ed è evidente, ad esempio, l interesse di un avvocato lavorista ad operare in sinergia con un commercialista, con un consulente del lavoro, con un fiscalista e/o con un medico legale. E così via per molte altre situazioni analoghe. Queste sinergie, che stanno già ampiamente nei fatti, si devono tradurre in progetti più moderni e meglio definiti e regolamentati, pensati non solo per guadagnare di più, ma soprattutto per servire al meglio il cliente (che, chiunque esso sia, non è il nemico da abbattere, ma la vera controparte da capire e con cui dialetticamente interagire come se si avesse un coltello a due manici). Un altra idea è quella del modello cooperativistico: apertura al capitale, ma prevalenza dell elemento personale, sia nella governance, che nella gestione dell attività; flessibilità organizzativa ed operativa, anche sotto il profilo della multiprofessionalità; semplificazione dei regimi fiscale, previdenziale ed assistenziale. Un modello con i sui pro ed i suoi contro da valutare attentamente, ma sul quale non perdere l occasione di riflettere, anche in un ottica di rinnovamento culturale degli

orizzonti di pensiero. Cassa Forense, da parte sua, ha mosso un primo passo e, nel nuovo regolamento per l assistenza, ha inserito una specifica sezione dedicata al sostegno Sull evidente presupposto che per avviare un attività professionale ovvero per riorganizzarla e rilanciarla secondo le richieste del mercato occorre un progetto, che a sua volta presuppone una strategia imprenditoriale, l art. 14 prevede prestazioni in favore di tutti gli iscritti per convenzioni e crediti agevolati, nonché prestazioni specifiche per i giovani in start up, con particolare attenzione alla costituzione di nuovi studi associati o società tra professionisti, compresi quelli multidisciplinari. L art. 22, inoltre, destina specifiche risorse al cofinanziamento di progetti meritevoli in materia di welfare presentati dai C.O.A. e/o dalle Associazioni Forensi o finalizzati alla partecipazione a bandi comunitari, nazionali o regionali. 7 Ma è la stretta attualità che ci mette ancora una volta con le spalle al muro. E di questi giorni, infatti, il disegno di legge sulle liberalizzazioni e sulla concorrenza con il quale il Governo intende mettere mano all esercizio della professione in forma societaria. Con gli art. 4 e 5 della legge del 2012 si era sottratta l avvocatura al regime comune alle altre professioni di cui alla l. n. 183/ 2011. L art. 5 conferiva al Governo la delega ad emanare, entro sei mesi, un decreto legislativo, vincolato al rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 2: in primis, il divieto del socio di capitale e del socio professionista non avvocato. In sostanza, una netta chiusura verso il mondo delle imprese e verso gli altri professionisti. Tuttavia l Esecutivo non ha esercitato nei termini tale delega, verosimilmente al fine di non creare una disciplina derogatoria e speciale, rispetto a quelle generale dettata per le società tra professionisti, applicabile alle sole società tra avvocati che avrebbe potuto ingenerare dei dubbi di compatibilità comunitaria (così il Sottosegretario alla Giustizia dott. Ferri in occasione dell evento ANF sul tema del 31.01.2014). Nello stesso senso, il Congresso di Venezia, su iniziativa di ANF, ha approvato una mozione (la n. 74), con la quale, sul presupposto che l esclusione delle altre professioni e del capitale non mette di per sé al

riparo dal rischio di condizionamenti dell'autonomia e dell'indipendenza necessarie per lo svolgimento della professione; che la società tra soli avvocati finisce per portare avanti discriminazioni inattuali e negative per la categoria, riducendone l ambito operativo ed escludendola da potenziali sviluppi e sinergie con le altre professioni, che, al contrario, possono già oggi interagire nel perseguimento di comuni interessi; che in Europa il professionista è già una impresa professionale ; si è chiesto: CHE all Avvocatura sia consentito di competere con le altre professioni anche sotto il profilo dei modi di esercizio della professione (in forma singola o in forma associata) e siano consentite forme di aggregazione societaria multidisciplinari, nel presupposto che solo una migliore e più efficace organizzazione del lavoro potrà consentire che la professione forense si evolva verso la modernità e agli avvocati di superare meglio la grave crisi che attraversano; CHE sia stabilito se tale obbiettivo dovrà essere raggiunto riportando la disciplina delle società tra avvocati e multidisciplinari con la partecipazione di avvocati nell alveo della disciplina comune agli altri professionisti (L. 183/2011 e DM 34/2013), oppure ipotizzando una normativa specifica che, tuttavia, si ponga nell ottica di superare alcune criticità che, pure, erano presenti nell art.5, l.247/2012, e che meritano senz altro di essere rimeditate; CHE vengano approfonditi e definiti - in tale diverso contesto - gli aspetti fiscali, previdenziali e di responsabilità professionale legati allo svolgimento dell attività professionale in forma societaria; CHE, laddove vi fosse disponibilità in tal senso, sia lo stesso Governo, per il tramite del Ministro della Giustizia, a farsi promotore di un ddl destinato a regolare l esercizio dell attività forense in forma societaria, anche multidisciplinare. Il disegno di legge prosegue decisamente su questa strada ed apre al socio di capitale ed alle società multiprofessionali, fermi restando il principio della personalità della prestazione e l obbligo del rispetto del codice deontologico, con competenza disciplinare dell ordine di appartenenza. 8 Lascia in sospeso temi delicati ed importanti, quali - su tutti - il limite alla partecipazione del capitale, la disciplina della governance ed il regime fiscale e pre-

videnziale. Ma riapre il dibattito sulle forme e sugli strumenti attraverso i quali l avvocatura si deve riposizionare sul mercato. Il provvedimento del governo presenta evidenti criticità si legge nel comunicato stampa del Segretario Generale avv. Perifano del 17.04.2015 che, però, nell iter parlamentare, ben potranno essere rimosse. Non è più il tempo di arroccarsi, restituendo l immagine di una categoria chiusa all evoluzione del mondo che ci circonda, ma è ora di cambiare passo, l Avvocatura deve raccogliere la sfida che la società e l economia stanno lanciando, partecipare alla politica del Paese, nel segno di quella domanda di cambiamento che attraversa tutti i settori, e da cui non possiamo autoescluderci. E quello che dobbiamo fare e che faremo a Bergamo, discutendo con serietà ed impegno, con la prospettiva come chiosa il Segretario Generale di abbandonare la retorica degli ultimi anni e indicare invece soluzioni concrete per una crescita sociale e culturale dell Avvocatura, nell interesse dell intera comunità sociale ed economica, italiana ed europea. Roma, 18 maggio 2015. 9 ANDREA ZANELLO (Direttivo Nazionale ANF Associazione Nazionale Forense)