CIRCOLARE INFORMATIVA N. 3/2011



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CIRCOLARE INFORMATIVA N. 3/2011 Ai Sig.ri Clienti Loro Sedi OGGETTO: Le novità fiscali del Decreto Milleproroghe e le normative per l autorizzazione ad effettuare le operazioni intracomunitarie ed elenco Vies LE NOVITA FISCALI DEL DECRETO MILLEPROROGHE Pubblicato il 29.12.2010 in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 225/2010 che proroga i termini di legge in scadenza, per questo chiamato Decreto Milleproroghe. In alcuni casi si tratta di proroghe di soli tre mesi, altre volte lo slittamento sarà valido fino al 31.12.2011; per numerose norme un successivo decreto del presidente dei ministri potrà ulteriormente allungare i tempi. In una tabella riepilogativa sono riassunte le principali novità fiscali contenute nel Decreto Milleproroghe: DECRETO MILLEPROROGHE 2011 D.L. 78/2010: ha introdotto la regolarizzazione delle case fantasma entro il 31.12.2010. In particolare: i titolari di diritti reali sugli immobili che non risultavano dichiarati in Catasto REGOLARIZZAZIONE CASE FANTASMA individuati secondo le procedure previste dal D.L. n. 262/2006, con riferimento alle pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale effettuate dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2009; i titolari di diritti reali sugli immobili già censiti, ma oggetto di interventi edilizi che avessero determinato un incremento di consistenza ovvero una variazione di destinazione d uso non dichiarati in Catasto, erano tenuti a presentare, ai fini fiscali, la relativa dichiarazione di aggiornamento catastale; D.L. 225/2010: differisce il termine al 31.03.2011, con la possibilità di un ulteriore posticipazione. L. 244/2007 (Finanziaria 2008): ha introdotto un nuovo adempimento a carico dei sostituti d imposta, c.d. Modello 770 mensile, che consiste nella MODELLO 770 MENSILE denuncia mensile dei dati retributivi e delle altre informazioni necessarie: al calcolo delle ritenute fiscali, dei relativi conguagli e dei contributi previdenziali; all implementazione delle posizioni assicurative individuali per l erogazione delle prestazioni; D.L. 207/2008: ha posticipato la decorrenza del Mod. 770 mensile; D.L. 194/2009: ha posticipato la decorrenza dell adempimento; D.L. 225/2010: prevede l avvio della sperimentazione entro il

31.03.2011 con la possibilità di disporre, con un apposito DPCM, un ulteriore proroga al 31.12.2011. D.L. 185/2008: ha introdotto l obbligo per gli enti no-profit di inviare il modello EAS 1 entro il 30.10.2009; MODELLO EAS Provvedimento Agenzia delle Entrate del 29 ottobre 2009: ha differito il termine per l invio del modello EAS al 15.12.2009; Provvedimento Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2009: ha posticipato la scadenza entro il 31.12.2009; D.L. 225/2010: differisce nuovamente il termine al 31.03.2011 per gli enti no-profit costituiti al 31.01.2011. D.L. 112/2008: ha previsto che a partire dall anno d imposta 2009 gli studi di settore siano pubblicati in Gazzetta Ufficiale entro il 30.09 del periodo PUBBLICAZIONE STUDI DI SETTORE d imposta nel quale entrano in vigore; D.L. 194/2009: ha prorogato i termini di pubblicazione degli studi di settore: applicabili per il 2009 entro il 31.03.2010; applicabili per il 2010 entro il 31.03.2011; D.L. 225/2010: prevede di disporre, con un apposito DPCM, una proroga al 31.12.2011 del temine di pubblicazione degli studi di settore applicabili per il 2011. FONDI PER LA LIQUIDAZIONE DEL 5 PER MILLE (articolo 2 comma 1 del SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI PER GLI ALLUVIONATI DEL VENETO (articolo 2 comma 2 D.L. 225/2010: fissa a 400 milioni di Euro, il tetto per la liquidazione della quota del 5 per mille Irpef, di cui 100 milioni per gli interventi per la ricerca e l'assistenza domiciliare dei malati di sclerosi amiotrofica (Sla). Decreto Ministro Economia del 1 dicembre 2010: ha sospeso fino al 20.12.2010 i versamenti delle imposte sui redditi e dell Irap (anche a rate), dei contributi previdenziali e dei premi Inail da parte dei contribuenti che sono stati colpiti dall alluvione in Veneto, avvenuta nei giorni compresi dal 31.10.2010 al 2.11.2010; D.L. 225/2010: differisce il termine al 30.06.2011. RIPRESA DEI VERSAMENTI PER I TERREMOTATI DELL AQUILA (articolo 2 comma 3 D.L. 78/2010: ha previsto la ripresa del pagamento delle imposte, contributi e premi da parte dei contribuenti che sono stati colpiti dal sisma in Abruzzo il 06.04.2009 a partire da gennaio 2011; D.L. 225/2010: posticipa l inizio della riscossione a luglio 2011, con modalità che saranno fissate con decreto del presidente del Consiglio dei ministri. DEDUZIONE FORFETARIA PER GLI ESERCENTI IMPIANTI DI Legge 448/1998: ha introdotto per gli esercenti impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione una deduzione forfetaria che permette di ridurre dal reddito d impresa un ammontare calcolato in percentuale ai ricavi 1 II modello EAS è una sorta di questionario avente l intento di fornire all Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, introdotto per allineare il nostro ordinamento a quello di altri Paesi europei, che già prevedono un adempimento simile e contrastare la concorrenza sleale tra gli operatori. Succursale: Via Garibaldi, 32-55032 Castelnuovo Garfagnana Lucca, Tel/fax 0583 658940

DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI (articolo 2 comma 5 conseguiti per la cessione di carburanti, nelle seguenti misure: 1,1% fino a 1.032.913,80; 0,6% oltre 1.032.913,80 e fino a 2.065.827,60; 0,4% oltre 2.065.827,60; Legge 388/2000: ha prorogato l agevolazione per il periodo d imposta 2001-2002-2003; Legge 350/2003: ha prorogato l agevolazione per il periodo d imposta 2004-2005; Legge 266/2005: ha prorogato l agevolazione per il periodo d imposta 2006; Legge 296/2006: ha prorogato l agevolazione per il periodo d imposta 2007; Legge 244/2007: ha prorogato l agevolazione per il periodo d imposta 2008-2009-2010; D.L. 225/2010: proroga l agevolazione per il periodo d imposta 2011, nel limite di spesa di 24 milioni di euro. L AUTORIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE ED ELENCO VIES Al fine di contrastare le frodi Iva in ambito europeo, il D. L. 78/2010 ha introdotto l obbligo di dichiarazione di volontà per i soggetti che intendono porre in essere operazioni intracomunitarie, richiedendo l autorizzazione all Agenzia delle Entrate. Una volta ottenuto il via libera dall Agenzia, i soggetti verranno iscritti nell archivio dei soggetti autorizzati, detto VIES (VAT Information Exchange System). Per rendere applicabile la norma sono stati emanati il 29.12.2010 due Provvedimenti dell Agenzia, con i quali sono stati stabilite le modalità di diniego o revoca dell autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie e i criteri di inclusione delle partite Iva nell archivio informatico dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie. Le procedure, di seguito esposte in una tabella dettagliata, sono diverse a seconda che il soggetto passivo Iva inizi l attività e debba pertanto presentare la dichiarazione di inizio attività, o sia già attivo. DICHIARAZIONE DI VOLONTA AUTORIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE D.L. 78/2010: introduce l obbligo di dichiarazione di volontà per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie; Provvedimenti Entrate del 29.12.2010: dà attuazione a tale obbligo e stabilisce: le modalità di diniego o revoca dell autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie sulla base dell esito delle verifiche svolte dall Agenzia; i criteri di inclusione delle partite IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (c.d. VIES). La disciplina prevede due differenti procedure per ottenere l autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie da parte Entrate, a seconda che i soggetti: inizino l attività e, quindi debbano aprire la partita Iva; siano già in attività e, quindi, già titolari di partita Iva;

SOGGETTI CHE APRONO LA PARTITA IVA SOGGETTI GIA TITOLARI DELLA PARTITA IVA SOGGETTI NON RESIDENTI PROCEDURA DI DINIEGO E REVOCA Nel caso in cui il soggetto che apre la partita Iva sia intenzionato a porre in essere operazioni intracomunitarie 2, deve manifestare tale volontà nella dichiarazione di inizio attività 3 : compilando il campo Operazioni Intracomunitarie, presente nel quadro I dei modelli AA7 4 /AA9 5 ; barrando la casella C del quadro A del modello AA7, per gli enti non commerciali non soggetti passivi d imposta; Nel caso in cui il soggetto sia già in possesso della partita Iva l obbligo di comunicazione si attua attraverso la presentazione di un istanza, in forma libera, da presentare direttamente all ufficio Entrate, tramite la quale sarà possibile: dichiarare la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie; dichiarare la volontà di retrocedere da tale opzione; Per le dichiarazioni di inizio attività presentate: a partire dal 31.05.2010 fino al 28.02.2011, saranno esclusi dal VIES entro il 28.02.2011: coloro che non hanno espresso la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie nella dichiarazione di inizio attività; coloro che non hanno effettuato operazioni intracomunitarie nel secondo trimestre 2010 e non hanno presentato i relativi modelli Intrastat; prima del 31.05.2010, saranno esclusi dal VIES entro il 28.02.2011: coloro che non hanno presentato i mod. Intrastat nel 2009 e 2010; coloro che, pur avendo presentato i modelli Intrastat nel 2009 e 2010, non hanno adempiuto agli obblighi dichiarativi IVA per il 2009. Per il soggetto non residente che intende di porre in essere operazioni intracomunitarie la comunicazione va effettuata con la presentazione di un istanza in forma libera da comunicare diversamente dai soggetti residenti, al Centro Operativo di Pescara. Entro 30 giorni dalla richiesta di autorizzazione l Agenzia verifica che i dati forniti siano completi ed esatti, ed effettua una valutazione preliminare degli stessi e del rischio. Se tale verifica produce un esito: positivo, il soggetto verrà iscritto al VIES, quindi, dal 31 giorno, il soggetto potrà effettuare anche operazioni intracomunitarie; negativo, l Agenzia competente per le attività di controllo ai fini Iva, emanerà provvedimento di diniego; Entro 6 mesi l Agenzia effettuerà ulteriori controlli, più approfonditi, sui soggetti iscritti all archivio informatico dei soggetti autorizzati. Se tali controlli avranno un esito: positivo, il soggetto continuerà ad essere iscritto al VIES; negativo, l Agenzia emetterà provvedimento di revoca 6 ; 2 Ai sensi del Titolo II, Capo II del D.l. n. 331/1993, ossia acquisti e cessioni di beni intracomunitari. 3 L art. 35 del DPR n. 633/1972 stabilisce l obbligo per coloro che intraprendono l esercizio di un impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, di presentare la dichiarazione di inizio attività ai fini Iva, direttamente all Agenzia delle Entrate o al Registro Imprese mediante la Comunicazione Unica. 4 Il Modello AA7 deve essere utilizzato dai soggetti diversi dalle persone fisiche (società, enti, associazioni ecc ). 5 Il Modello AA9 deve essere utilizzato dalle imprese individuali e dai lavoratori autonomi. 6 Il provvedimento di revoca comporta l esclusione dal VIES con effetto dalla data di emissione. Succursale: Via Garibaldi, 32-55032 Castelnuovo Garfagnana Lucca, Tel/fax 0583 658940

Il soggetto iscritto al VIES sarà sottoposto a controlli periodici che in caso di esito negativo produrranno: attività di controllo; provvedimento di revoca. INVIO DELLA DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ ENTRO IL 29.01.2011 DUBBI SULL AMBITO APPLICATIVO DEL NUOVO REGIME I soggetti già titolari di partita Iva, che prevedono di effettuare operazioni intracomunitarie e intendono disporre del silenzio-assenso dell Agenzia entro il 28.02.2011, dovranno inviare apposita istanza all Agenzia delle Entrate entro il 29.01.2011. Coloro che restano iscritti al VIES e per i quali, alla data di conferma in archivio non siano ancora decorsi 30 giorni dalla manifestazione di volontà, saranno soggetti ai controlli da parte Entrate. Viceversa, nel caso in cui siano già decorsi 30 giorni dalla manifestazione di volontà, tali soggetti saranno sottoposti a controlli più approfonditi entro il 31.07.2011. Nel corso del Forum del 14.01.2011, organizzato dal quotidiano Italia Oggi, l Agenzia delle Entrate ha chiarito che: se, alla data del 28.02.2011, saranno decorsi i 30 giorni dalla dichiarazione di volontà, il soggetto richiedente potrà restare iscritto al VIES senza soluzione di continuità e potrà effettuare operazioni intracomunitarie; se, alla data del 28.02.2011, non saranno ancora decorsi i 30 giorni dalla dichiarazione di volontà, il contribuente sarà escluso dal VIES e sarà iscritto nuovamente a partire dal 31 giorno, salvo che non sia emesso provvedimento di diniego. Si ritiene opportuno un chiarimento ufficiale da parte Entrate, al fine di individuare in maniera più precisa l ambito oggettivo del nuovo regime autorizzativo, ovvero se tale regime è applicabile oltre agli acquisti e alle cessioni intracomunitarie di beni: anche alle prestazioni di servizi intracomunitarie, visto che dal 2010 sono ricomprese all articolo 7-ter del DPR 633/72 e non più nel D.l. 331/1993. A tal proposito, nel corso del Forum organizzato dal quotidiano Italia Oggi del 14.01.2011, l Agenzia delle Entrate ha chiarito che la manifestazione di volontà deve essere effettuata anche dai contribuenti che effettuano o intendono effettuare esclusivamente prestazioni di servizi intracomunitarie; anche agli ulteriori tipologie di operazioni assimilate, come la vendita a distanza, le operazioni con utilizzo di un deposito Iva, ecc 7. Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento Distinti saluti 7 In quanto viene richiamato espressamente il Titolo II, Capo II del D.l. n. 331/1993, che fa riferimento alche a tali operazioni assimilati.