IL DOCUMENTO DI TRASPORTO PER IL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE SU STRADA



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IL DOCUMENTO DI TRASPORTO PER IL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE SU STRADA a cura del Dott. Filippo Bonfatti L ADR prescrive che ogni trasporto di merci pericolose su strada soggetto ai dettami della normativa, debba essere accompagnato da apposita documentazione, come prescritto al capitolo 5.4 dell accordo. In particolare da una istruzione di sicurezza, di cui ci occuperemo in un prossimo articolo e da un documento di trasporto. Pur tuttavia, i trasporti di merci pericolose effettuati in esenzione ai sensi dei paragrafi 1.1.3.1, 1.1.3.2, 1.1.3.3, 1.1.3.4 ed 1.1.3.5 dell ADR sono in deroga a tale obbligo. Pertanto qualora il trasporto o le movimentazioni ad esso inevitabilmente connesse, quali carico e scarico, non siano soggetti a detto obbligo (è questo il caso di determinate operazioni effettuate dalle forze dell ordine o dettate da emergenze o ancora in esenzione per quantità limitate) lo speditore non dovrà compilare alcuna documentazione. E doveroso sottolineare questo, in quanto la non perfetta conoscenza della norma genera spesso problemi per chi trasporta, ma anche per chi controlla. Non è infrequente infatti il caso in cui un trasportatore per non incorrere in contestazioni da parte degli organi di controllo, aggiunga sul documento di trasporto improbabili frasi del tipo trasporto esente dall ADR per approvvigionamento cantiere. Quantità non eccedente i 450 litri per imballaggio. Questo rappresenta già uno dei casi di esenzione previsti dal paragrafo 1.1.3.1 dell ADR. Nello specifico non solo è un caso di esenzione dagli obblighi del documento di trasporto, ma anche dalle disposizioni della normativa stessa. Non è pertanto necessaria alcuna dicitura. L inutile compilazione del documento con codeste informazioni, può d altra parte insospettire l organo di controllo, che potrebbe sollevare questioni o perplessità che un conducente non sempre è pronto a dibattere, in quanto trattandosi di trasporto non soggetto nemmeno all ADR in questo caso, non è richiesta alcuna formazione professionale del personale addetto al trasporto.

Vediamo ora nel dettaglio quali sono le informazioni che devono essere riportate nel documento di trasporto, redatto dallo speditore di merci pericolose. Innanzitutto tale documento non ha un lay-out definito, ma deve contenere solo le determinate informazione stabilite dalla norma, senza registrazione o vidimazione specifica, a meno che questo documento non venga validamente sostituito con altri, soggetti a determinati obblighi. In questo caso valgono questi ultimi e devono essere rispettati in quanto disciplina specifica. Ne deriva conseguentemente che due sono le possibilità di redazione dello stesso: - predisporre un documento con apposite caselle che prevedano i campi di informazione previsti dal paragrafo 5.4.1.1.1 dell ADR; - utilizzare un altro documento che accompagna il trasporto, integrandolo con i dati ADR (ad esempio il formulario di identificazione del rifiuto, i documenti di viaggio ex-bolle, lettere di vettura CMR, ). Le informazioni che devono comparire nel documento ADR sono le seguenti, nell ordine indicato dal paragrafo 5.4.1.1.1 dell ADR: - dovrà essere trascritto il numero identificativo ONU della merce pericolosa, preceduto dalla lettere UN (acronimo di United Nations); - il numero ONU andrà intergrato dalla designazione ufficiale di trasporto, completata dal nome tecnico della sostanza pericolosa tra parentesi, nel caso di rubrica collettiva non altrimenti specificata. In tal caso infatti è necessario indicare almeno un responsabile del rischio conformemente al paragrafo 3.1.2 dell ADR; - per le materie e gli oggetti esplosivi, dovranno essere riportati il codice di classificazione ed eventuali etichette, diverse dai modelli 1, 1.4, 1.5 e 1.6, tra parentesi e immediatamente dopo al predetto codice di classificazione; - nel caso di materiali radioattivi della classe 7 ADR, dovrà essere riportato il numero 7 ; - per le materie e gli oggetti appartenenti alle altre classi di pericolo ADR, dopo la designazione ufficiale di trasporto, andranno riportati i modelli di etichette che figurano nella colonna 5 della Tabella A, paragrafo 3.2 dell ADR o che sono richiesti da una disposizione speciale precisata nella colonna 6 della medesima Tabella. Nel caso in cui la merce presenti più modelli di etichetta, i numeri che seguono il primo dovranno essere ugualmente riportati, ma tra parentesi;

- in caso di mancanza di detto modello di etichetta, si deve indicare al suo posto la lo loro classe di appartenenze, come previsto dalla colonna 3 della Tabella A, paragrafo 3.2 dell ADR; - se del caso, il gruppo di imballaggio, attribuito alla materia (ovvero il suo livello di pericolosità), che può essere preceduto dalle lettere PG ; - il numero e la descrizione dei colli, quando questo si applica. I codici di imballaggio dell ONU possono essere utilizzati soltanto per completare la descrizione della natura del collo (per esempio, nel caso di una tanica in plastica non basta la semplice dicitura 3H); - la quantità totale di ogni materia pericolosa caratterizzata da un diverso numero ONU, designazione ufficiale di trasporto o, se applicabile, gruppo di imballaggio (espressa in volume, in massa lorda o in massa netta come appropriato); - il nome e l indirizzo dello speditore o degli speditori; - il nome e l indirizzo del destinatario o dei destinatari. Nel caso in cui le merci siano trasportate per essere consegnate a destinatari multipli che non possono essere identificati all inizio del trasporto, i termini Consegna-Vendita possono essere indicati in sostituzione, previo accordo delle autorità competenti dei paesi interessati al trasporto; - una dichiarazione come richiesta da ogni accordo particolare. L ordine e la posizione nei quali le informazioni devono apparire nel documento di trasporto possono essere scelti liberamente, eccezion fatta per la parte relativa alla classificazione, ovvero per il numero ONU, la designazione ufficiale del trasporto, l etichetta e il gruppo di imballaggio, che dovranno seguire necessariamente la seguente descrizione riportata a titolo di esempio: UN 1789 acido cloridrico, 8, II o ancora UN 1789 acido cloridrico, 8, PG II UN 1993 liquido infiammabile n.a.s. (toluene, alcol isobutilico), 3, II o ancora UN 1993 liquido infiammabile n.a.s. (toluene, alcol isobutilico), 3, PG II Il paragrafo 5.4.1.1.3 dell ADR prevede una disposizione particolare relativa ai rifiuti (diversi da quelli radioattivi), ovvero la descrizione dovrà essere integrata dalla parola rifiuto a meno che tale termine non faccia già parte della designazione ufficiale del trasporto, ovvero ad esempio:

RIFIUTO, UN 1789, acido cloridrico, 8, II o ancora RIFIUTO, UN 1789, acido cloridrico, 8, PG II RIFIUTO, UN 1993 liquido infiammabile n.a.s. (toluene, alcol isobutilico), 3, II o ancora RIFIUTO, UN 1993 liquido infiammabile n.a.s. (toluene, alcol isobutilico), 3, PG II Questa disposizione particolare diviene di interesse nel caso di trasporto di rifiuti; in particolare qualora il documento di trasporto venga validamente sostituito dal formulario di identificazione del rifiuto, secondo il modello definito dal D.M. 1 aprile 1998, n.145, tale dicitura dovrà essere apposta dal produttore (che in questo caso rappresenta lo speditore ADR) nel campo annotazioni, dopo aver barrato la casella ADR SI. Al paragrafo 5.4.1.1.6 viene definita la modalità di compilazione del documento di trasporto nel caso di mezzi di contenimento vuoti, non ripuliti. E il caso di ricordare che un contenitore non bonificato rimane a tutti gli effetti una materia pericolosa ADR, in virtù del suo contenuto precedente (escluso il caso di materie radioattive). In questo caso si devono indicare prima o dopo la designazione ufficiale di trasporto i termini vuoto, non ripulito o residuo, contenuto antecedente. Alcun obbligo è posto in merito alla definizione delle quantità da indicare. Attenzione però: questa casistica si applica per la maggior parte dei casi a materie pericolose che entrano nel campo della normativa dei rifiuti, che prevede invece che la quantità deve essere chiaramente indicata prima dell inizio del viaggio, anche se presunta (trascrivendo il peso presunto e contemporaneamente, barrando l apposta casella peso da verificarsi a destino ). Dunque se il dato non è richiesto dall ADR, lo è dal D.M. 1 aprile 1998, n.145 e dalla circ. GAB 4 agosto 1998 e pertanto in virtù della disciplina specifica, va assolutamente indicato. Le diciture suddette possono essere validamente sostituite in funzione del tipo di mezzo contenimento, secondo quanto segue. Per gli imballaggi vuoti, non ripuliti, contenenti residui di merci pericolose, diverse da quelle della classe 7, compresi i recipienti per gas aventi una capacità inferiore o uguale a 1000 litri, le diciture da riportare sono esclusivamente imballaggio vuoto, recipiente vuoto, GIR

vuoto, grande imballaggio vuoto, a seconda del caso, seguite da alcune informazioni relative all ultima merce caricata, ad esempio: IMBALLAGGIO VUOTO, 3 che indica che l imballaggio non bonificato ha contenuto una merce pericolosa ADR infiammabile (della classe 3). Per i mezzi di contenimento vuoti, non ripuliti, diversi dagli imballaggi, contenenti residui di merci pericolose diverse da quelle della classe 7, compresi i recipienti per gas, vuoti, non ripuliti di capacità superiori a 1000 litri, le diciture previste per il documento di trasporto sono precedute da veicolo-cisterna vuoto, cisterna smontabile vuota, contenitore cisterna vuoto, cisterna mobile vuota, veicolo-batteria vuoto, CGEM vuoto, veicolo vuoto, contenitore vuoto o recipiente vuoto, secondo il caso, seguita dalla indicazione Ultima merce caricata:. In questo caso non è obbligatorio indicare la quantità totale di ogni merce pericolosa. A titolo di esempio si riporta una delle dicitura previste da questa casistica: Contenitore cisterna vuota, ultima merce caricata: UN 1789 acido cloridrico, 8, II, oppure Contenitore cisterna vuota, ultima merce caricata: UN 1789 acido cloridrico, 8, PG II, Nel caso di trasporto di rifiuti, il viaggio di ritorno di un contenitore vuoto è accompagnato dalla copia del formulario del trasportatore, che tuttavia non deve essere modificata rispetto alle altre 3 copie; pertanto in questo caso si pone il problema di dove riportare questa dicitura. A parere di chi scrive, è questo il caso di adottare un documento di trasporto integrativo ai soli fini ADR in cui compaiono le diciture necessarie. Nell edizione 2007 dell accordo è stata introdotta una semplificazione che può essere adottata quando i mezzi di contenimento vuoti, non ripuliti, contenenti residui di merci pericolose diverse dal quelle della classe 7 (radioattivi), sono di ritorno allo speditore. In questo caso i documenti di trasporto preparati per il trasporto dei mezzi di contenimento pieni di queste merci possono essere ugualmente utilizzati (rif. Paragrafo 5.4.1.1.6.2.3 dell ADR), eliminando l indicazione della quantità (mascherandola, cancellandola o con ogni altro mezzo) e sostituendola con la dicitura Ritorno a vuoto, non ripulito. A parere di chi scrive questa semplificazione, non attuabile nel campo del trasporto di rifiuti, per il quale si ritiene migliore l ipotesi di redigere apposito documento di ritorno che non infici o modifichi la copia del formulario riservata al trasportatore, potrebbe essere pienamente

sfruttata utilizzando appositi timbri di cancellazione sulla quantità e di dichiarazione di ritorno a vuoto, citando però il paragrafo ADR summenzionato che consente tale operazione Molte sono inoltre le diciture che devono essere apposte sul documento di trasporto in funzione delle casistiche particolari, ad esempio in caso di utilizzo di GIR dopo la scadenza della prova o dell ispezione periodica, in caso di materie trasportate a caldo, o ancora in caso di trasporto multimodale comportante un percorso marittimo o aereo a seguito di uno via strada. Esistono inoltre diciture riportanti informazioni addizionali e speciali per talune classi ADR, come la 1 (esplosivi), la 2 (gas), la 6.2 (infettanti), la 7 (radioattivi). Lo scrivente vuole però porre l attenzione in particolare su due possibili casistiche da menzionare nel documento di trasporto: l esenzione parziale dall ADR e il trasporto di merci non pericolose ma menzionate nell ADR. Nel primo caso, il trasporto avviene limitatamente a determinate quantità di merci pericolose, per unità di trasporto come definite dal paragrafo 1.1.3.6 dell ADR, ovvero in esenzione parziale. In questo caso è consentito un trasporto semplificato, in deroga a determinate prescrizioni dall ADR, ovvero deroga dall obbligo di etichettatura del mezzo, del certificato di formazione professionale del conducente, di equipaggiamenti particolari del mezzo e dalla fornitura obbligatoria delle istruzioni di sicurezza per il trasporto su strada. Per poter giustificare in caso di controlli, l esenzione da determinati obblighi, in virtù della limitata quantità trasportata per ogni unità, nel documento di trasporto devono essere integrate le diciture precedentemente definite, con la frase quantità non superiori ai limiti di esenzione prescritti al 1.1.3.6. E il caso di ricordare che chi vuole usufruire di tale esenzione dovrà essere certo di non superare i quantitativi di cui al paragrafo 1.1.3.6 dell ADR specifici per ogni merce pericolosa. L ADR non prevede in tal senso limiti di tolleranza o, in omaggio alla stocastica, intervalli di confidenza ; pertanto il limite va inteso come assoluto e riferito alla singola unità di trasporto. A mente del paragrafo 5.4.1.1.10.2, quando le spedizioni provengono da più di uno speditore sono trasportate nella stessa unità di trasporto, non è necessario fare figurare nei documenti di trasporto la dicitura di cui al capoverso precedente.

Vediamo ora l altro caso particolare, descritto molto esaurientemente al paragrafo 5.4.1.5 dell accordo ADR 2007: il trasporto di merci nominativamente menzionate nella lista delle merci ADR riportata al capitolo 3.2 dell accordo, che a parere dello speditore possono non essere pericolose secondo i criteri della parte 2 dell ADR. In questo solo caso, lo speditore può riportare nel documento di trasporto una dichiarazione all uopo: queste merci non sono sottoposte alle disposizioni della classe.. Questa disposizione può essere utilizzata quando lo speditore stima che, a causa della natura chimica delle merci trasportate o poiché queste merci pericolose sono giudicate pericolose da altri regolamenti, la spedizione sia suscettibile di controllo durante il tragitto. Ancora una volta è il trasporto di rifiuti a fornirci uno spunto di approfondimento: non è infatti infrequente il trasporto di un rifiuto pericoloso, non soggetto l ADR. In questo caso è facoltà dello speditore apporre nello spazio annotazioni del formulario la dicitura sopra riportata, previa cura di barrare la casella ADR NO sul formulario stesso. Chiudiamo infine questo breve intervento in merito al documento di trasporto ricordando che, come previsto dal paragrafo 5.4.1.4 dell ADR, le diciture da riportare nel documento devono essere redatte in una lingua ufficiale del paese speditore e, inoltre, se questa lingua non è l inglese, il francese o il tedesco, in inglese, francese o tedesco, a meno che accordi, se esistono, conclusi tra paesi interessati al trasporto non dispongano diversamente. Filippo Bonfatti Pubblicato il 5 marzo 2007