FISCALITÀ INTERNAZIONALE: CAMBIAMENTI STORICI



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1 FISCALITÀ INTERNAZIONALE: CAMBIAMENTI STORICI Il consiglio dell avvocato Paolo Bernasconi agli elvetici in Italia: rivolgetevi solo a consulenti onesti Intervista integrale a cura di Annamaria Lorefice (intervista parziale pubblicata su Gazzetta Svizzera giugno 2015 http://old.gazzettasvizzera.it/6.html) Paolo Bernasconi, da quasi trent anni avvocato e notaio a Lugano, dopo una ventina come Magistrato del Pubblico Ministero, membro di commissioni di esperti e arbitrali. L Università di Zurigo gli ha conferito il dottorato honoris causa per le sue attività e ricerche riguardanti la criminalità economica ed il riciclaggio. Lugano Come sappiamo, nel pomeriggio del 23 febbraio 2015 è definitivamente scomparso il segreto bancario svizzero. Per ciò che riguarda vari aspetti conseguenti, per esempio la posizione delle banche svizzere sul mercato italiano, la posizione fiscale dei frontalieri, la doppia imposizione e così via si stanno adottando continuamente nuove regole e cercando soluzioni. Come affermato dal parlamento italiano, la Voluntary Disclosure consentirà agli italiani che detengono attività finanziarie o patrimoniali all estero non dichiarate al Fisco, di sanare la loro posizione, anche penale, pagando le relative imposte e le sanzioni in misura ridotta. Per i ricchi o i ricchissimi alle prese con la voluntary disclosure non ci sono problemi, poiché ovviamente si possono permettere i migliori consulenti per mettersi a posto. Invece i patemi d animo più grossi quelli che possono portare a sindromi o a vere e proprie malattie psicofisiche da curare, come ci testimoniano i nostri lettori (di Gazzetta Svizzera ndr) pare incombano su chi detiene un conticino in banca o riceve una modesta pensione in Svizzera. Come affermato dal parlamento italiano. Insomma, pare che, come sempre in questo mondo, a rimetterci di più siano gli ultimi, quelli con i patrimoni minimi, quelli ai quali qualche buona nonna o mamma aveva messo da parte quel 30 000 o anche 50 000 franchi, i risparmi che duravano una vita, portati in banca o in posta ogni mese, pensando alle necessità o alla vecchiaia, un figlio, un nipote, un parente caro residente in Italia con il classico stipendio medio e relativa futura pensione minima. Per tutti, ricchi e poveri, vale il consiglio datoci dal noto avvocato Paolo Bernasconi che teniamo a riferire ai nostri lettori: rivolgersi solo a consulenti

2 molto specializzati e onesti con i propri clienti. Sì, perché data l urgenza per le prossime scadenze di legge in merito alla voluntary e le preoccupazioni che attanagliano, c è pure chi se ne approfitta. Consulenti che invece di richiedere la loro parcella, pretendono una percentuale sul capitale trattato. Questi provvedimenti (come la Voluntary) più che direttamente dovuti alla lotta all'evasione fiscale, non sono piuttosto la conseguenza di ciò che accadde tra il 2007 e il 2009 quando la crisi immobiliare USA («crisi dei subprime»), provocò una crisi finanziaria che investì tutto il mondo? In altre parole, se non ci fosse stato l'evento grave crisi Usa si sarebbe scatenata la caccia agli evasori? Vero che il Big Bang nella lotta mondiale contro l evasione fiscale venne a situarsi, cronologicamente al 2 aprile 2009, in occasione del vertice del G20 tenutosi a Londra, allorquando venne lanciata ed attuata l idea di una lista nera di Paesi non cooperativi in materia fiscale. Effettivamente si era a ridosso di quella crisi finanziaria innescata dal disastro dei subprime negli USA, che poi si trasformò in una vera e propria crisi economica. Il varo della lista nera costituiva una minaccia molto pesante per tutti quei Paesi che da decenni, fisiologicamente, costituivano un rifugio prediletto per i capitali sottratti all imposizione fiscale. Questa strategia rappresentava soltanto una delle numerose tappe di quella Lunga Marcia percorsa da parte dell OCSE da decenni per contrastare l evasione fiscale internazionale. Stavolta si proponeva che venissero boicottati nei negoziati internazionali tutti quei Paesi che disponevano di un meccanismo di cooperazione fiscale internazionale non conforme al modello della Convenzione contro la doppia imposizione emanato dall OCSE molti anni prima: finiva in lista nera quel Paese che avesse stipulato convenzioni conformi con meno di 12 altri Paesi. Questa strategia funzionò soltanto perché il gruppo politicamente ed economicamente più potente del mondo, ossia il G20, avallò questa strategia, creando addirittura un meccanismo di controllo affidato al cosiddetto Forum globale per l integrità fiscale. Altri fattori però concorrevano in questa costellazione: infatti, fu già nel 2008 che il fisco USA lanciò un procedimento penale contro UBS e contro la banca LGT del Liechtenstein, annunciando che la scelta di questi due bersagli avveniva allo scopo di far cadere definitivamente l abuso del segreto bancario ai fini dell evasione fiscale. Il Fisco USA dispiegò ingenti mezzi, tant è vero che, ancora oggi, oltre 100 banche svizzere sono esposte al rischio di pesanti multe. Ma questa azione punitiva rappresentava lo sbocco naturale di precedenti iniziative adottate dal Parlamento USA già ai tempi in cui ne erano ancora membri Obama e il senatore John Kerry. Intanto, in Europa, specie in Germania, già erano cominciati gli acquisti di dischetti rubati presso banche e fiduciarie contenenti centinaia di nomi di evasori fiscali stranieri.

3 Il recupero di denaro attraverso leggi anti-evasione fiscale è senz'altro legittimo, ma non sarebbe bene che i singoli governi adottassero misure capaci di impedire disastri come, ad esempio, quello provocato dal sig. Richard Fuld con la sua Lehman Brothers? La finanza speculativa internazionale si dimostra sempre più una tigre indomabile: ormai da decenni, alla scoperta di ogni grande scandalo, viene avviata un azione di contenimento dei danni cagionati dalla finanza speculativa internazionale. Qualche azione a livello nazionale conseguì successi limitati, mentre le azioni a livello internazionale si scontrano periodicamente con quell atteggiamento sempre maggiormente protezionistico che riduce i benefici della globalizzazione del mercato. Intanto, la lotta all evasione fiscale permette qualche risultato intermedio, come per esempio il recupero di milioni di imposte evase grazie all attuazione dei programmi di autodenuncia varati negli ultimi dieci anni in numerosi Paesi occidentali, ai quali hanno aderito decine di migliaia di evasori. Il pubblico degli elettori se ne soddisfa, e distoglie l attenzione da altre gravi disfunzioni fiscali, come per esempio i ritardi nelle procedure di incasso, a causa dei quali sfuggono ogni anno all erario nazionale decine di miliardi. Gli Usa e l'europa sono riusciti a far svanire la tanto difesa idea di garantire la sfera privata dei clienti di banca in Svizzera. Un concetto che s'innestava sulla fiducia e il rispetto tra i cittadini e lo Stato svizzero... La storia del segreto bancario svizzero, come quella del segreto bancario delle altre piazze finanziarie internazionali, si caratterizza anche per una serie sistematica di abusi messi in atto in modo massiccio ed organizzato per contrastare le norme che, di volta in volta, la comunità internazionale adottava contro l evasione fiscale. Siccome da oltre 40 anni svolgo professioni a stretto contatto con il mondo bancario e finanziario internazionale, ne sono testimone: man mano che aumentavano, sia pure in modo debole e poco coordinato, le iniziative contro le evasioni fiscali, ai clienti evasori venivano offerte sempre nuove possibilità di fuga e di protezione. Dai conti cifrati, ai conti presso filiali e succursali all estero, dapprima semplici società contabili trasformate poi successivamente in vere e proprie banche nelle isole di Jersey e Guernsey, a Montecarlo, Bahamas, Singapore, Cayman Islands e via dicendo. Quando, nel 2004, il Parlamento svizzero ratificò l accordo sull Euroritenuta con l Unione Europea, ecco che migliaia di evasori fiscali aprirono un conto intestato a società di comodo in qualche paradiso fiscale extraeuropeo, a favore del quale trasferirono il saldo attivo dei conti a loro nominativamente intestati. E così venne eluso anche il Qualified Intermediary Agreement in vigore con gli USA dal 2001. Finché poi scoppiò il boom delle polizze di assicurazione sulla vita a premio unico. Questi sistemi di abuso del segreto bancario sono completamente estranei al diritto costituzionale

4 svizzero in difesa della sfera privata dei cittadini, concretizzato anche grazie ad una legge federale completa e articolata. Anzi, oggi tutti riconoscono senza tanti veli, che gli abusi del segreto bancario hanno sempre oliato tutti i suddetti meccanismi favorevoli all evasione fiscale. Soltanto cinque anni orsono, e ancora di più andando a ritroso, venivano bollati come traditori della Patria tutti coloro che osavano anche soltanto alludere ad una relazione tra il segreto bancario e l evasione fiscale. Il rapporto di fiducia fra i cittadini e l Erario svizzero? Completamente abusato da parte delle migliaia di contribuenti svizzeri che, dal 2010 ad oggi, impauriti dall avanzata delle misure contro l evasione fiscale, hanno presentato autodenunce per un valore complessivo di circa 13,5 miliardi di franchi svizzeri. E ancora poca cosa rispetto a quanto emergerà quando si toglierà il coperchio dai conti non dichiarati di evasori svizzeri presso le banche svizzere a Londra, Montecarlo, Bahamas, Singapore e simili. Banche svizzere: il loro comportamento riguardo agli evasori italiani non è uguale, cambia da istituto all'altro, come mai le disposizioni non vengono adottate in modo omogeneo da tutti gli istituti? Il 22 ottobre 2010 l autorità svizzera di vigilanza sulle banche ed altri intermediari finanziari FINMA, ha concretizzato una sua pluriennale strategia mediante una presa di posizione che impose al mercato bancario e finanziario svizzero l obbligo di gestire i rischi legali e reputazionali. In termini semplici: qualora la banca, un suo dirigente o un suo dipendente, si fosse comportato in modo da innescare un procedimento penale e fiscale da parte di un autorità straniera, la FINMA sarebbe intervenuta con misure correttive. Così è avvenuto, tanto per citare almeno i casi pubblici, allorché il Credit Suisse e la BSI si dichiararono colpevoli nei confronti del fisco americano. Come altre banche, anche queste due furono costrette a pagare una multa, la prima di 2,3 milioni di dollari, la seconda di 220 milioni di dollari e a garantire la loro cooperazione con il fisco americano nel reperire i mezzi di prova utili per scoprire altri evasori fiscali USA. La FINMA avviò pesanti procedimenti tendenti a ristabilire organizzazione e struttura conformi, nonché ad individuare le persone responsabili. Dopo un approccio alquanto disordinato, nel corso del 2013 e 2014, praticamente tutto il mercato svizzero oggi ha introdotto restrizioni al potere di disporre del proprio patrimonio nei confronti degli evasori fiscali dei Paesi europei, compresa l Italia. Il Parlamento italiano, dal 1. gennaio di quest anno, agita il bastone e offre la carota: la carota è quella della voluntary disclosure, che viene promossa agitando il bastone della punibilità del cosiddetto autoriciclaggio. Ecco perché le banche ormai rifiutano i prelevamenti in contanti, grazie ai quali migliaia di evasori di precipitarono a farcire le cassette di sicurezza di banconote, di oro fisico e di diamanti acquistati precipitosamente in territorio svizzero. Vietato anche il trasferimento nei paradisi fiscali o a favore di conti intestati a società in paradisi fiscali. Oggi brillano (ma fino a quando?) Romania, Bulgaria, Cipro,

5 Malta, Paesi Balcanici, Paesi del Golfo, e persino il Marocco e la Tunisia, come destinazioni di capitali in fuga. Per la FINMA, sarebbe un problema politico internazionale elencare i Paesi considerati vietati in quanto manifestamente destinazioni allo scopo di evasione fiscale. Le risulta che a fine mese d'aprile una grande banca abbia bloccato il ritiro di soldi dai bancomat a tutti i frontalieri che non avevano firmato la Voluntary Disclosure? Il mercato bancario è obbligato ad evitare di finire oggetto di procedimento penale diretto non solo contro i propri dirigenti e dipendenti, ma anche contro la banca medesima per qualsiasi forma di partecipazione in reati fiscali o di diritto comune. Per esempio, si astengono scrupolosamente dalla messa in esecuzione di quei sistemi di sovra- e sottofatturazione che per decenni hanno impoverito le aziende italiane. Non sfugge più nessun cliente, indipendentemente dall importanza del saldo attivo del suo conto e dal suo statuto, come frontaliere o addirittura come beneficiario di rendite sociali conseguite avendo esercitato attività professionale sul territorio svizzero. Gli impiegati e i dirigenti risponderanno personalmente nel caso aiutino clienti in difficoltà? Non solo i singoli dirigenti e dipendenti delle banche corrono il rischio di essere perseguiti penalmente da parte delle autorità dei Paesi europei, come già avvenne in USA, bensì anche le banche stesse, come già avvenne sia in Germania che in Francia. A questo scopo, contestualmente all entrata in vigore della punibilità dell autoriciclaggio a carico dell evasore fiscale, è entrata in vigore anche una modifica della Legge italiana no. 231/2001 riguardante la punibilità delle imprese. L'Italia ha ideato il delitto di auto-riciclaggio da provento delittuoso, incluso evasione al fisco (anche se dichiarato) Secondo il nuovo art. 648ter del CPI, in vigore dal 1. gennaio 2015, l evasore fiscale viene punito non più soltanto per l infrazione fiscale da lui commessa, bensì anche per il comportamento mediante il quale ha occultato il provento dell infrazione fiscale, rendendo quindi più difficile per l autorità italiana il reperimento del patrimonio sottratto all imposizione fiscale. In realtà, il reato di riciclaggio entrò in vigore in quasi tutti i Paesi a partire dalla fine degli anni 80, specialmente grazie alle relative convenzioni internazionali. Gli USA, i Paesi dell Unione Europea, Italia compresa, hanno via via punito il riciclaggio senza distinguere se si trattasse di un provento di reati di diritto comune, come la truffa, la corruzione, il traffico di

6 stupefacenti, oppure se si trattasse del provento di infrazioni fiscali. Pochissimi furono gli Stati, e fra questi l Italia, che non punivano l autoriciclaggio. In Svizzera, per esempio, dove il riciclaggio è punibile dal 1. agosto 1990, non si è mai distinto fra la punibilità del riciclaggio commessa dall autore del reato a monte oppure dalla stessa persona. Per contro, il diritto svizzero ha sempre accuratamente evitato di punire il riciclaggio del provento di infrazioni fiscali. Solamente con il 1. febbraio 2009, sotto la pressione del GAFI, agenzia specializzata antiriciclaggio dell OCSE, venne introdotta la punibilità del riciclaggio del provento di infrazioni nella fiscalità indiretta, come l IVA, infrazioni doganali e simili. A partire dal 1. gennaio 2016 sarà punibile anche il riciclaggio del provento di delitti fiscali qualificati in violazione degli obblighi previsti dalla fiscalità diretta. Ora siamo in giugno, quanto tempo hanno i contribuenti italiani per mettersi a posto? Il termine legale per inoltrare l istanza di adesione alla voluntary disclosure scade al 30 settembre 2015. Siccome stimo che l Agenzia delle Entrate sarà confrontata con decine di migliaia di istanze, fra le quali molte complesse, molti si attendono una proroga. Meglio non specularci, infatti, la preparazione dell istanza di voluntary disclosure richiede parecchi mesi: la raccolta della documentazione presso le banche svizzere allo stadio attuale domanda circa un paio di mesi, che si possono allungare quando il conto sia intestato invece che alla persona fisica, ad una società di comodo di Vaduz, BVI, Nassau e simili. Inoltre si deve ormai mettersi in coda, presso quegli istituti che si sono specializzati nell allestimento del calcolo dell imposta sottratta, al quale seguono poi i mesi necessari per il professionista italiano che allestirà l istanza e la documentazione relativa. Di quali consulenti fidarsi? Valgono le regole di prudenza consuete per quando ci si rivolge ad un libero professionista: professionalità, esperienza, integrità. La legislazione fiscale e penale italiana in vigore dal 1. gennaio 2015 è molto complessa. Pertanto, soltanto un numero ristretto di tributaristi e commercialisti si è attrezzato ed ha approfondito tutti i meandri di questa legislazione. Conosco molti commercialisti italiani che responsabilmente si astengono dal fornire consulenza riguardo alla voluntary disclosure. Come sempre nei rapporti con un libero professionista, il cliente deve pattuire sin dall inizio anche le modalità di remunerazione della prestazione professionale: molti professionisti fatturano in base al tempo impiegato, altri fatturano a percentuale rispetto all importo sottratto e non dichiarato, mentre altri applicano una combinazione dei due sistemi.

7 Nella sua esperienza in studio con clienti in fibrillazione... quali i casi che più l'hanno colpita? Constato da decenni che l evasione fiscale viene praticata indipendentemente dalle professioni, dall età, dal ceto. Pertanto, la consulenza riguardante i rischi connessi all evasione fiscale mette in contatto con la casistica più eterogenea possibile. Si incontrano evasori per ragioni ideologiche, evasori che argomentano in base alla propria sfiducia nei confronti dell Agenzia delle Entrate, evasori che riconoscono ed si adeguano a questo cambiamento epocale, evasori che imbarcano i loro patrimoni verso Paesi che daranno loro ben scarsa assistenza legale nel caso in cui i loro patrimoni dovessero svanire nel nulla (per esempio, sto seguendo ormai parecchi casi di persone vittime di reati patrimoniali nei Paesi del Golfo). Poi ci sono gli evasori che ritengono troppo onerosa la voluntary disclosure poiché metterebbe in evidenza che per anni hanno sottratto alla propria azienda in Italia redditi molto ingenti, che non sono intenzionati di sottoporre agli obblighi fiscali futuri. Si incontrano liberi professionisti ed anche coloro che per anni hanno beneficiato di sistemi di sovra- e sottofatturazioni, castelli fittizi di società di comodo per nascondere i titolari di marchi di fabbrica o per nascondere ingenti beni immobiliari nelle città e località di vacanza italiane. E i casi che l'ha commossa? Come in ogni studio di avvocatura, si pensa e si discute, talvolta si ride e talvolta i clienti piangono: quei piccoli imprenditori che hanno l azienda famigliare sull orlo del fallimento e che non possono più, come negli anni precedenti, alimentarla di contrabbando con i risparmi che hanno accumulato per decenni presso una banca svizzera, a colpi di qualche migliaia di euro per ogni viaggio. Intervista integrale a cura di Annamaria Lorefice (intervista parziale pubblicata su Gazzetta Svizzera giugno 2015 http://old.gazzettasvizzera.it/6.html) Goodlyswiss pubblicato il 10 giugno 2015 http://goodlyswiss.jimdo.com/6-ecopress/