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Le attribuzioni patrimoniali possono essere realizzate con due diversi mezzi Liberalità DIRETTE o più correttamente Donazioni (liberalità diretta) Liberalità INDIRETTE o più correttamente Liberalità non donative dirette ed indirette
LE LIBERALITA' DIRETTE DONAZIONI art. 769 c.c. e seguenti «La donazione è il contratto con il quale per spirito di liberalità una parte arricchisce l altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un obbligazione» - Trasferimento della proprietà; - Costituzione ex novo di un diritto reale; OGGETTO - Assunzione da parte del donante di un obbligo nei confronti del donatario - (rendita vitalizia); - Liberazione del donatario da un obbligo (rinuncia cr.)
LE LIBERALITA' DIRETTE Art. 771: Donazione di beni futuri La donazione, atteso che il donante si spoglia di propri beni senza ricever alcun corrispettivo e/o vantaggio da parte del donatario, deve avere ad oggetto beni presente nel suo patrimonio. «Se comprende beni futuri, la donazione è nulla rispetto a questi»
LA FORMA E LA SOSTANZA: LE LIBERALITA' DIRETTE La donazione è l atto solenne per eccellenza. Deve essere fatta per atto pubblico, ricevuta dal Notaio, alla presenza di due testimoni a pena di nullità. La donazione è un contratto pertanto per il suo perfezionamento l incontro del consenso del donante e del donatario. La proposta di donazione ad opera del solo donante deve essere espressamente accettata dal donatario. La donazione è un atto strettamente personale pertanto spetta soltanto al donante individuare il bene oggetto di donazione e il soggetto beneficiario della stessa.
PROCURA A DONARE: Art. 778: Mandato a donare LE LIBERALITA' DIRETTE «E nullo il mandato con cui si attribuisce ad altri la facoltà di designare la persona del donatario o di determinare l oggetto della donazione. E peraltro valida la donazione a favore di persona che un terzo sceglierà fra più persone designate dal donante o appartenenti a determinate categorie E del pari valida la donazione che abbia ad oggetto una cosa che un terzo determinerà tra più cose indicate dal donante»
CONDIZIONE DI RIVERSIBILITA Art. 791 c.c.: Il donante può stipulare la riversibilità delle cose donate, sia per il caso di premorienza del solo donatario, sia per il caso di premorienza del donatario e dei suoi discendenti. Art. 792 c.c.: Il patto di riversibilità produce l effetto di risolvere tutte le alienazioni dei beni donati e di farli ritornare al donante liberi da ogni peso o ipoteca
LE DONAZIONI INDIRETTE La possibilità di arricchire un soggetto per spirito di liberalità può essere realizzata o mediante l atto tipico di donazione ovvero mediante un negozio di natura diversa dalla donazione, il quale, oltre a produrre i suoi effetti tipici, produce altresì lo scopo donativo.
- Rinuncia abdicativa (senza corrispettivo) - Contratto a favore di terzo - Adempimento del terzo - Negotium mixtum cum donatione (vendita a prezzo notevolmente inferiore rispetto al valore reale del bene) - Intestazione di bene a nome altrui Donazioni indirette: CONTRATTI N.B: tali fattispecie costituiscono donazioni indirette solo ed esclusivamente se fatte con spirito di liberalità.
Le norme in materia di donazioni che si applicano alle donazioni indirette sono quelle attinenti alla SOSTANZA e non quelle attinenti alla FORMA Esempio: INTESTAZIONE DI BENI A NOME ALTRUI Ricorre quando, in sede di compravendita, l immobile viene intestato e quindi acquistato in favore di un soggetto (es. figlio) e il prezzo venga pagato da un altro soggetto (es. padre). COMPRAVENDITA + DONAZIONE INDIRETTA realizzata attraverso l adempimento del terzo
Perché si rende necessario e opportuno evidenziare la provenienza del denaro? a) Per motivi di coerenza fiscale (cioè perché il donatario indiretto non manifesti una capacità contributiva che non può avere); b) Per motivi successori, al fine di accordare parità di trattamento in presenza di più legittimari; c) Ai fini di rispettare il disposto del cosiddetto Decreto Bersani (D.L. n. 223/2006 convertito nella Legge n. 248/2006); d) Perché l orientamento prevalente afferma che la donazione indiretta, avente per oggetto il bene immobile, è sottratta alla disciplina delle azioni di riduzione e di restituzione.
Esistono due norme fiscali che si occupano espressamente delle liberalità indirette L art. 69 comma 1 lettera p della Legge 21 novembre 2000 n. 342 ha introdotto nel D.Lgs. N. 346/90 due norme specifiche che si occupano delle liberalità indirette e precisamente
Continua: norme fiscali in materia di liberalità indirette Art. 1 comma 4 bis D.Lgs. N. 346/90 «Ferma restando l applicazione dell imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l imposta non si applica nei casi di donazione o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora qualora per l atto sia pre-vista l applicazione dell imposta di registro in misura proporzionale o dell imposta sul valore aggiunto E esente da imposta la dichiarazione o l atto da cui risulti che il prezzo è stato pagato a titolo di liberalità da un soggetto diverso dall acquirente purché vi sia collegamento con: - una compravendita immobiliare - una cessione d azienda Non si applica in caso di cessione di partecipazioni.
Continua: norme fiscali in materia di liberalità indirette La dichiarazione da parte del terzo dell'eseguita liberalità, purchè rientrante nella fattispecie prevista dal comma 4 bis dell'art. 1 del D.Lgs. 346/90, è pertanto ESENTE DA IMPOSTA DI DONAZIONE
PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA COMMERCIABILITA' DEGLI IMMOBILI CON PROVENIENZA DONATIVA Essendo nella maggior parte deli casi i trasferimenti a titolo di donazione vantaggiosi ed «economici» dal punto di vista fiscale, si è assistito negli anni passati ad un massiccio utilizzo di tale negozio, al fine di intestare immobili ai figli come «prima casa» ovvero al proprio coniuge, per consentire all altro coniuge di acquistare un secondo immobile fruendo delle agevolazioni «prima casa». Tuttavia, in sede di rivendita, si sono riscontrati numerosi problemi in tema di circolazione, soprattutto nel caso in cui l acquirente al fine di acquistare l immobile abbia dovuto fare ricorso alla stipula di un contratto di mutuo ipotecario.
PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA COMMERCIABILITA' DEGLI IMMOBILI CON PROVENIENZA DONATIVA Infatti, in caso di lesione del diritto di un legittimario, questi, esperita vittoriosamente l azione di riduzione, ottiene dal giudice il diritto di agire in sede di RESTITUZIONE. In tal caso, ai sensi dell art. 561, «gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca». Ai sensi dell art. 563, «se i donatari hanno alienato a terzi, il legittimario può chiedere ai successive acquirenti la restituzione degli immobili» LE BANCHE SI RIFIUTANO DI CONCEDERE MUTUI!
COME SI SUPERANO QUESTI PROBLEMI? Soluzioni proposte nella prassi: DONANTE VIVENTE 1. Risoluzione della donazione per mutuo dissenso; 2. Fidejussore a carico del donante e/o dei legittimari a favore dell acquirente a garanzia dei danni relativi all azione di restituzione; 3. Vendita di una quota del bene dal donante al donatario e successiva rivendita congiunta; 4. Rinuncia all azione di restituzione; 5. Donazione avvenuta almeno 20 anni prima.
COME SI SUPERANO QUESTI PROBLEMI? Soluzioni suggerite dalla Legge: DONANTE MORTO DA MENO DI 10 ANNI Rinuncia espressa da parte di tutti i legittimari all azione di riduzione. DONANTE MORTO DA PIU DI 10 ANNI L azione di riduzione è prescritta.
REGIME FISCALE DONAZIONI
REGIME FISCALE DONAZIONI
Padova Piazza De Gasperi, 32/33 Tel. 049 8761751 - Fax. 049.8764725 E-mail. nzgnotai@notariato.it Sant Angelo di Piove di Sacco (PD) Via G. Marconi, 18 Tel. 049 5846770 - Fax. 049.9710361 Vigonza (PD) Via Pastore, 2 Tel. 049 8097553 -Fax. 049.8099735 Vi ringrazio per la partecipazione Notaio Alessandro Nazari