MODULO 3 INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI



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Transcript:

MODULO 3.2 o da 3 E VALUTAZIONE

3.2 o da LA VALUTAZIONE E UN OBBLIGO INDELEGABILE DEL DATORE DI LAVORO

3.2 o da Criteri e la valutazione dei

3.2 o da La Valutazione dei Rischi nel D.Lgs 81/2008 La per l estensore della legge va al di là del processo di identificazione, i misurazione i e ponderazione del o, come richiesto dalla tecnica, essa diventa un adempimento di assoluta centralità per garantire l effettività delle tutele in ogni ambiente di lavoro e delinea un sistema di gestione. Come già nel D.Lgs. 626/94 viene sancito l obbligo di valutazione di tutti i a carico del solo datore di lavoro (art. 17). E significativa l introduzione nella nuova normativa (D.Lgs 81/08) di due articoli, il 28 Oggetto della e il 29 Modalità di effettuazione della specificamente dedicati alla, che risulta essere anche la prima fra le misure di da attuare (art. 15). Segue

3.2 o da Definizione art. 2 lett. q) D.Lgs 81/08 «Valutazione dei»: valutazione globale l edocumentata t di tutti i per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell ambito dell organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di di e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. Segue

3.2 o da Oggetto della Valutazione dei Rischi - art. 28 - D.Lgs 81/08 L'art Lart. 28 del D.Lgs 81/08 specifica cosa si intenda per. E' stato inserita, rispetto al D.Lgs 626/94, la valutazione dello stress lavoro-. Inoltre la valutazione deve prendere in considerazione le genere, di età, di e di tipologia contrattuale. 1. La valutazione di cui all articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a particolari, tra cui anche quelli collegati allo [ ] e quelli riguardanti le lavoratrici i in stato t di gravidanza, [ ], nonché quelli connessi alle genere, all età, alla da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

3.2 o da La Valutazione del Rischio (VdR) è in generale il processo mediante il quale: Si identificano i fattori di o; Si misura (o si stima) l'entità del o e delle esposizioni al o, della gravità degli effetti che ne possono derivare, nonché della probabilità che tali effetti si manifestino; Si elaborano le misure che permettono una eliminazione o riduzione del o.

Fasi della Valutazione dei Rischi MODULO 3 3.2 o da La Valutazione del Rischio è pertanto una operazione complessa che richiede, necessariamente, per ogni ambiente o posto di lavoro considerato, una serie di operazioni, successive e conseguenti tra loro, che dovranno prevedere: 1. l identificazione delle sorgenti di o presenti nel ciclo lavorativo; 2. l individuazione dei conseguenti potenziali di esposizione in relazione allo svolgimento delle lavorazioni; 3. lastima dell entità dei di esposizione i connessi con lesituazioni i i di interesse prevenzionistico individuate.

3.2 o da 1. Identificazione delle sorgenti di o Comporta, in primo luogo, una precisa descrizione del processo generale produttivo condotto nell'azienda e di quelli specifici dei singoli Reparti. Per ciascun ambiente di lavoro vengono presi in considerazione: le finalità dell'operazione e/o della lavorazione ed il relativo processo tecnologico; la destinazione i propria dell'ambiente di lavoro; le diverse caratteristiche strutturali dell'ambiente di lavoro; il numero degli operatori addetti e le operazioni svolte; l'eventuale. In tale fase si ricercano quindi eventuali sorgenti di o per il personale, sotto il profilo sia della sicurezza che della salute. Segue

3.2 o da Pertanto si esamina: -le varie modalità operative di ciascuna operazione; -l'entità della lavorazione; -l'organizzazione del lavoro; - le misure di sicurezza ed i sistemi di /o presenti.

3.2 o da 2. Individuazione dei vari di esposizione Tale procedimento è teso a stabilire se la presenza nel ciclo lavorativo delle sorgenti di o, individuate nella fase precedente, comporti, durante la lavorazione e/o operazione, un concreto o di esposizione per il personale addetto, sia dal punto di vista della sicurezza che della salute. A questo proposito si provvede ad esaminare: le varie modalità operative di ciascuna operazione o lavorazione; l'entità della lavorazione; l'organizzazione del lavoro; le misure di sicurezza ed i sistemi di /o presenti

3.2 o da 3. Stima dei di esposizione individuati Sulla base delle considerazioni i i proprie della fase precedente, la stima del o di esposizione ai fattori di pericolo riscontrati nei singoli Reparti o ambienti, derivanti da una specifica attività lavorativa, viene alla fine redatta attraverso: la verifica della corretta applicazione delle norme di sicurezza; la verifica della accettabilità delle condizioni di lavoro; la misura vera e propria dei parametri di o con la loro quantificazione oggettiva e la conseguente valutazione mediante confronto con opportuni indici di riferimento.

3.2 o da A conclusione della Valutazione dei Rischi Documento di Valutazione dei Rischi

3.2 o da 2. Il documento [ ] redatto a conclusione della valutazione, deve contenere: a) una relazione sulla valutazione di tutti i per la sicurezza e la salute durante l attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione; b) l indicazione delle misure di di attuate e dei dispositivi di individuali adottati, a seguito della valutazione [ ]; c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; d) l individuazione delle procedure per l attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; Ai sensi dell'art. 28 comma 2 il Documento di Valutazione dei Rischi deve contenere: Le misure di prevenzione da attuate e da attuare I dispositivi di prevenzione individuale adottati o da adottare Il programma delle misure per il miglioramento della sicurezza Le procedure per realizzare le misure individuate I ruoli aziendali che devono predisporre le procedure

3.2 o da 2. Ildocumento [ ] redatto a conclusione della valutazione, deve contenere: e) l indicazione del nominativo del responsabile del servizio di, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale edel medico competente che ha partecipato alla valutazione del o; f) l individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. 3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla contenute nei successivi titoli del presente decreto; Il Documento di Valutazione dei Rischi deve contenere: L'indicazione del RSPP L'indicazione del RLS L'indicazione del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del o Le mansioni che espongono i lavoratori a specifici Devono essere rispettate le indicazioni e i criteri dati per la valutazione dei specifici nei titoli successivi al I

3.2 o da Chi deve fare la e il relativo documento di art. 29 - D.Lgs 81/08 Art. 29 - Modalità di effettuazione della 1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento [..] in collaborazione con il responsabile del servizio di eil medico competente [ ]. 2. Le attività di cui al comma 1 [sopra riportata] sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. La e il relativo documento di devono essere fatti da: Datore di Lavoro (obbligo indelegabile) In collaborazione con: Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione Medico Competente Consultato t il: Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS) Segue

Art. 29 - Modalità di effettuazione della MODULO 3 3.2 o da 3. La deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza ne evidenzino i la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni i dalle rispettive causali 4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unita' produttiva alla quale si riferisce la. L obbligo di realizzare il processo di valutazione, di controllo e di gestione dei lavorativi riguarda essenzialmente il datore di lavoro, ma a tale processo devono comunque partecipare i dirigenti e i preposti che sono depositari i di importanti ti conoscenze e titolari i di obblighi. IMPORTANTE notare che non va persa mai di vista la natura di processo partecipato che la valutazione deve assumere.

3.2 o da Quando deve essere fatta la e il relativo documento di valutazione dei Art. 28 - Oggetto della 3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente t la elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. Art. 29 - Modalità di effettuazione della 3. La deve essere immediatamente rielaborata [..], inoccasionedi modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza ne evidenzino la necessità. Aseguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono, il documento di deve essere rielaborato [..] nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.

3.2 o da Aggiornamento della in SAME D.F.I. Spa La (e il relativo documento) è aggiornata in occasione di ogni variazione sostanziale dell attività lavorativa quali ad esempio: Modifiche di organizzazione Infortuni e/o incidenti Variazione i nel ciclo di lavoro: Modifiche dei processi di lavoro Introduzione di nuovi macchinari e/o attrezzature Introduzione di nuove sostanze Variazione del lay-out Ristrutturazione di locali o rifacimento di impianti Segue

3.2 o da La rivalutazione è necessaria anche perché, a ciascuna di queste azioni potrebbe corrispondere una variazione nel livello del o e quindi un aggiornamento delle misure di dei relativi programmi di attuazione. In ogni caso, la valutazione è effettuata almeno annualmente.

3.2 o da La Valutazione dei come processo ciclico e partecipativo Relazione tecnica di (VR) Resoconto del processo di valutazione del o redatto da personale qualificato Documento di (DVR) Assunzione in ambito aziendale delle risultanze del processo di valutazione e che documenta le misure assunte dall azienda azienda per eliminare/ridurre/controllare il o e le azioni di miglioramento programmate Il coinvolgimento di TUTTI i LAVORATORI risulta indispensabile per: Identificare i pericoli Identificare i lavoratori esposti e le modalità di esposizione Definire le misure di Verificare l efficacia ed efficienza delle misure adottate

3.2 o da Dove deve essere custodito il Documento di Valutazione dei Rischi Il DVR deve essere custodito presso l unità produttiva cui si riferisce la. Questa At Art. 29 - Modalità di specificazione fa capire come nel effettuazione della valutazione caso di una azienda con più unità dei produttive deve essere elaborato per 4. Il documento di cui all articolo 17, comma 1, lettera ciascuna uno specifico documento e i a), e quello di cui all articolo DVR devono essere conservati non in 26, comma 3, devono essere azienda ma in ciascuna di esse. Al custoditi presso l unità contrario se si tratta di siti produttivi, produttiva alla quale si riferisce la. senza l autonomia funzionale e finanziaria, che caratterizza l unità produttiva, tutti i siti vanno compresi in un unico documento.

3.2 o da Per la Valutazione dei Rischi è necessario conoscere i concetti di: - Rischio - Danno - Prevenzione - Protezione

3.2 o da Pericolo: che cos'è? Causa o origine di un danno o di una perdita potenziali. (UNI 11230 Gestione del o) Potenziale sorgente di danno (UNI EN ISO 12100-1) Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (sostanza, attrezzo, metodo di lavoro) avente la potenzialità di causare danni. (Orientamenti CEE riguardo alla di lavoro) Fonte di possibili lesioni o danni alla salute. Il termine pericolo è generalmente usato insieme ad altre parole che definiscono la sua origine o la natura della lesione o del danno alla salute previsti: pericolo di elettrocuzione, di schiacciamento, di intossicazione,.(norma Uni EN 292 parte I/1991 - ritirata) Fonte o situazione potenzialmente dannosa in termini di lesioni o malattie, danni alle proprietà, all ambiente di lavoro, all ambiente circostante o una combinazione di questi (OHSAS 18001, 3.4) Segue

3.2 o da Il pericolo è una proprietà intrinseca (della situazione, oggetto, sostanza, ecc.) non legata a fattori esterni; è una situazione, oggetto, sostanza, etc. che per le sue proprietà o caratteristiche ha la capacità di causare un danno alle persone. PERICOLO = RISCHIO PERICOLO = FATTORE DI RISCHIO Definizione art. 2 lett. r) D.Lgs 81/08 Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.

3.2 o da Danno: che cos'è? Qualunque conseguenza negativa derivante dal verificarsi dell evento (UNI 11230 Gestione del o) Lesione fisica o danno alla salute (UNI EN ISO 12100-1) Gravità delle conseguenze che si verificano al concretizzarsi del pericolo La magnitudo delle conseguenze M può essere espressa come una funzione del numero di soggetti coinvolti in quel tipo di pericolo e del livello di danno ad essi provocato.

3.2 o da Rischio: che cos'è? Insieme della possibilità di un evento e delle sue conseguenze sugli obiettivi. (UNI 11230 Gestione del o) Combinazione della probabilità di accadimento di un danno e della gravità di quel danno. (UNI EN ISO 12100-1) Probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno. (Orientamenti CEE riguardo alla di lavoro) Combinazione della probabilità e della conseguenza del verificarsi di uno specifico evento pericoloso. (OHSAS 18001, 3.4) Segue

3.2 o da Il o è un concetto probabilistico, è la probabilità che accada un certo evento capace di causare un danno alle persone. La nozione di o implica l esistenza di una sorgente di pericolo e delle possibilità che essa si trasformi in un danno. Definizione art. 2 lett. s) D.Lgs 81/08 Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione i ad un determinato t fattore o agente oppure alla loro combinazione;

3.2 o da Fonte di pericolo Le condizioni di o Esposizione Danno Incidente Area del o Persona

3.2 o da Classificazione dei Dal punto di vista operativo e delle misure di prevenzione: RISCHI ELIMINABILI RISCHI RIDUCIBILI RISCHI RITENIBILI RISCHI TRASFERIBILI Dal punto di vista della tipologia del pericolo: RISCHI CONVENZIONALI RISCHI SPECIFICI RISCHI DA CARENZA ORGANIZZATIVA

3.2 o da Rischi convenzionali Legati alle strutture e agli impianti, sono generalmente più noti in quanto presenti nella totalità degli ambienti di lavoro Esempi di convenzionali sono quelli legati a: Impianti elettrici, termici e tecnologici Stato delle strutture Barriere architettoniche

3.2 o da Rischi specifici Legati alla presenza di specifici agenti fisici, chimici, biologici Esempi di specifici sono quelli legati a: Agenti fisici quali il rumore, le vibrazioni, le radiazioni etc. Agenti chimici sotto forma di vapori, fumi, liquidi,gas,vapori etc

3.2 o da Rischi da carenza organizzativa Derivano da una inefficiente organizzazione del lavoro, sia in termini gestionali, sia in termini metodologici, sia in termini operativi Esempi sono costituiti da: Mancanza o inefficacia di procedure interne; Scarso coinvolgimento dei dipendenti a tutti i livelli; Carenza metodologica; Non chiare attribuzioni di responsabilità Insufficiente informazione e formazione

3.2 o da La multifattorietà del o

3.2 o da Come si misura il o? Stima del o: definizione della probabile gravità del danno e della probabilità del suo accadimento (UNI EN ISO 12100-1) R = f (P, D) Spesso si usa la relazione R = P X D R = o P = probabilità o frequenza del verificarsi delle conseguenze D = magnitudo (gravità) delle conseguenze (danno ai lavoratori) Uno dei metodi per esprimere P e D utilizza scale di probabilità ed una analisi matriciale.

3.2 o da La stima del o La stima è finalizzata alla attribuzione dei valori alla dimensione del o. La stima qualitativa ti dell entità del o è concettualmente t basata: Sulla valutazione di due elementi: probabilità del verificarsi di un evento dannoso; magnitudo delle conseguenze (entità del danno) Sul giudizio esperto legato a: grado di conoscenza qualità delle informazioni

3.2 o da La stima del o QUALITATIVA SEMIQUANTITATIVA QUANTITATIVA

3.2 o da Metodi quantitativi Il legislatore non ha imposto un modello normativo per la valutazione generale dei ma orientamenti aventi di solito lo status di linee guida oper specifici norme tecniche. In sintesi si possono indicare due approcci operativi per l analisi dei : Metodi quantitativi basati sulla stima matematica dei valori dell entità D del danno atteso per un evento e indesiderato ipotizzabile e della relativa ea a probabilità P di accadimento. Per l entità lentità del danno D, giornate di assenza: per infortunio, per esposizioni a concentrazioni in aria di agenti chimici pericolosi, per esposizione a rumore, ecc. Per la probabilità P: eventi anno/mese.

3.2 o da Metodi qualitativi - semiqualitativi Metodi qualitativi o semiquantitativi sono basati sulla definizione di classi o livelli convenzionali di D e P associati a valori numerici convenzionali,non riferiti a grandezze misurabili. Livelli di Danno definiti iti in base al grado di reversibilità egravità dei danni ipotizzabili come: totalmente reversibili (lieve e significativo) parzialmente irreversibili (grave) irreversibili (gravissimo) Livelli di Probabilità definiti applicando qualitativamente i criteri di calcolo della probabilità come: improbabile, poco probabile, probabile, altamente probabile

3.2 o da Esempio di scala di valutazione SEMIQUANTITATIVA applicata in SAME Probabilità VALORE P LIVELLO CRITERI IDENTIFICATIVI 1 Improbabile 2 Poco probabile 3 Probabile 4 1. Non esistono precedenti storici di nessun tipo 2. La causa provoca un danno solo a seguito di una concatenazione di circostanze sfavorevoli al limite dell incredibile 3. Il danno ipotizzato sarebbe considerato un evento più unico che raro 1. Sono noti dall esperienza storica solo rarissimi casi già successi 2. La causa può provocare un danno soloaseguitodellapresenzadi alcune circostanze sfavorevoli 3. Il danno ipotizzato sarebbe considerato difficilmente prevedibile 1. Sono noti dall esperienza storica alcuni casi di evento con questa causa. 2. La causa provoca un danno ma non in modo automatico e diretto 3. Il danno ipotizzato darebbe luogo ad una moderata sorpresa in azienda 1. Sono noti dall esperienza di azienda, di altre aziende e/o in Altamente analoghe condizioni diversi casi di evento con questa causa probabile 2. La causa provoca sempre il danno 3. Il danno ipotizzato sarebbe considerato in azienda come atteso

Danno MODULO 3 3.2 o da D esprime il livello del danno: "4" Gravissimo "3" Grave "2" Significativoifi "1" Lieve 1 2 3 4 GRAVITA Lieve Significativo Grave Gravissimo DEFINIZIONE Infortunio o inabilità temporanea con effetti rapidamente reversibili Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili Infortunio o inabilità temporanea con disturbi o lesioni significative reversibili a medio termine Esposizione o cronica cacon effetti e reversibili e Infortunio o inabilità temporanea con lesioni significative irreversibili o invalidità parziale Esposizione cronica con effetti irreversibili o parzialmente invalidanti Infortunio con lesioni molto gravi irreversibili e invalidità totale o conseguenze letali Esposizione cronica con effetti letali o totalmente invalidanti

Rischio MODULO 3 3.2 o da Tale valutazione numerica del livello di o, con valori che variano tra 1 e 16, permette di identificare una scala di priorità degli interventi e precisamente: R>8: Azioni correttive indilazionabili 4<R<8: Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza 2<R<3: Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel medio o breve termine R=1: Azioni migliorative da programmare

3.2 o da Altamente probabile Probabile Poco probabile Improbabile Stima del o Lieve Significativo Grave Gravissimo

3.2 o da La valutazione del o

3.2 o da La ponderazione LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI ACCETTABILITA Dopo la stima dell entità di un o, bisogna definire i criteri per stabilirne l accettabilità o meno. La ponderazione del o consiste nel confrontare i valori stimati con i cosiddetti criteri di o, cioè con i riferimenti pertinenti (limiti di accettabilità). La scelta dei livelli di accettabilità è guidata da: Vincoli di legge se esistenti Norme di buona tecnica Scelte di politica aziendale

3.2 o da Altamente probabile Probabile Poco probabile Improbabile La matrice di o Lieve Significativo Grave Gravissimo

3.2 o da Concetti relativi alla valutazione del o - UNI 11230 Probabilità Misura o stima della possibilità che un evento ha di verificarsi Identificazione del o Processo di ricerca, individuazione e descrizione del o Entità del beneficio Dimensione di (un) o Combinazione della probabilità di un evento e della entità delle sue conseguenze Misurazione del o Processo di attribuzione di un valore alla dimensione di un o Analisi del o Processo di identificazione e misurazione del o Gravità; Magnitudo; Severità Entità del danno o perdita Criteri di o Termini di riferimento prefissati in base agli obiettivi dell organizzazione ed al contesto Ponderazione del o Processo di comparazione del o misurato, rispetto ai criteri di o Valutazione del o Processo di identificazione, misurazione e ponderazione del o

3.2 o da Come effettuare la

3.2 o da La pianificazione dell'analisi del o PIANIFICAZIONE DEL PROCESSO DI ANALISI INDAGINE SUL CAMPO VALUTAZIONE DEL RISCHIO PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI E DEL CONTROLLO Progettare il piano di analisi Predisporre la documentazione e gli strumenti Effettuare l indagine negli ambienti di lavoro Raccolta di informazioni e dati Analizzare i risultati dell indagine Valutare i livelli di o Definire i livelli di accettabilità Definire le priorità di intervento Pianificare gli interventi di Pianificare il controllo del o

3.2 o da Pianificazione preliminare E necessario pianificare preliminarmente le attività, le risorse e gli obiettivi del processo di analisi. Eventuali carenze in questa fase preliminare i generano effetti negativi i sull indagine, sui risultati, sul controllo e sulla gestione generale della sicurezza. La metodologia, le tecniche,gli strumenti e le risorse da utilizzare devono essere appropriati per la tipologia produttiva, la dimensione aziendale e l organizzazione i del lavoro. E necessario pianificare preliminarmente le attività, le risorse e gli obiettivi del processo di analisi. Eventuali carenze in questa fase preliminare generano effetti negativi sull indagine, sui risultati, sul controllo e sulla gestione generale della sicurezza. La metodologia, le tecniche,gli strumenti e le risorse da utilizzare devono essere appropriati per la tipologia produttiva, la dimensione aziendale e l organizzazione del lavoro. Segue

3.2 o da Nella fase di pianificazione preliminare si effettua una prima contestualizzazione mediante l acquisizione e l analisi documentale, che permette di acquisire preliminarmente alcuni dati e informazioni riguardanti: lay-out degli ambienti di lavoro macchine, impianti, attrezzature, sostanze utilizzate: messa a norma, procedure autorizzative, di verifica e di manutenzione schede di sicurezza delle sostanze utilizzate procedure e istruzioni di lavoro, mansionario e organigramma Segue

3.2 o da Inoltre in questa fase sarà possibile: Definire quali risorse devono essere utilizzate nell indagine Definire i tempi e le modalità dell'indagine Definire gli aspetti comunicativi e relazionali per rendere efficace l indagine Definire gli strumenti e le tecniche e la metodologia da Utilizzare Identificare la documentazione di supporto (tecnica, normativa, legislativa interna)

3.2 o da Indagine sul campo Un indagine ben condotta permette di identificare correttamente le fonti di pericolo e le persone esposte e di acquisire tutte le informazioni e i dati necessari per la valutazione del o. Ispezioni ed analisi delle postazioni di lavoro, delle macchine, degli impianti, dei processi, delle modalità lavorative, dell'organizzazione del lavoro Interviste informali con tutti coloro che possono fornire informazioni utili (soprattutto sui quasi incidenti) Osservazione dei comportamenti Verifica di efficacia ed efficienza delle misure di riduzione in atto Segue

3.2 o da La qualità e le completezza delle informazioni raccolte nell indagine sono i presupposti pp per una corretta valutazione del o. La tecnica più utilizzata è quella che utilizza come strumento di indagine le liste di controllo (check-list) Elenco strutturato di quesiti finalizzato alla ricognizione sia delle fonti di pericolo presenti sia delle persone esposte. Benché utili come supporto alla indagine conoscitiva, non risultano esaustive per tutti i campi di indagine, in particolare per l interazione uomo macchina - ambiente di lavoro e l interazione tra diversi fattori di o. Segue

3.2 o da Le informazioni e i dati raccolti nell indagine vengono successivamente analizzati e forniscono la base cognitiva per la valutazione del o. L analisi dei dati non si ferma alla semplice catalogazione ed elencazione di pericoli e persone esposte. Bisogna analizzare: - le interazioni tra fonti di pericolo, - le interazioni i tra processi lavorativi, - le interazioni tra ambiente di lavoro e lavoratori - le dinamiche di esposizione

3.2 o da Il processo di valutazione del o

3.2 o da LE PRIORITA DI INTERVENTO Le priorità di intervento Sulla base della bisogna pianificare gli interventi, determinandone una scala di priorità. I criteri base per decidere la priorità degli interventi, in una logica di pianificazione e programmazione sono: Più alta è l entità stimata del o, maggiore è la priorità dell intervento Per i di elevata entità (livello ALTO), gli interventi sono indilazionabili Segue

3.2 o da Stabilita la priorità degli interventi si pianificano la natura e la tipologia delle misure di da adottare sia in termini tecnici e procedurali che organizzativi e gestionali. Oltre a quelli di natura tecnica e inerenti processi lavorativi bisogna identificare tutti quegli interventi, di carattere organizzativo e gestionale, che agiscono con efficacia su (ad es.): organizzazione degli ambienti di lavoro; processi comunicativi i e relazionali; li gestione delle risorse e assegnazioni di responsabilità; addestramento e formazione informazione

3.2 o da Valutazione dei Rischi TRATTAMENTO DEL RISCHIO i i i i di ELIMINAZIONE RIDUZIONE 3.7 Dispositivi di

3.2 o da Riduzione del o Gli interventi ti devono quindi ridurre il o fino a: Rischio tollerabile (UNI 11230 Gestione del o): Rischio accettato in seguito alla ponderazione del o. Il o tollerabile è anche detto o non significativo o o accettabile. Il o tollerabile non dovrebbe richiedere ulteriore trattamento. Rischio residuo (UNI 11230 Gestione del o): Rischio rimanente a seguito del trattamento del o. Il o residuo comprende anche i non identificabili. Azioni di riduzione del o (Ki) R = P x D / ΣKi PREVENZIONE: agisce riducendo la probabilità di accadimento PROTEZIONE: agisce diminuendo la gravità del danno

3.2 o da Definizione art. 2 lett. n) D.Lgs 81/08 Prevenzione: che cos'è? «Prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell integrità dell ambiente esterno. Segue

3.2 o da Le misure di prevenzione sono di tipo strutturale o organizzativo, come: o L'informazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori; o La progettazione, costruzione e corretto utilizzo di ambienti, strutture, macchine, attrezzature e impianti; o L'evitare situazioni di pericolo che possano determinare un danno probabile (o); o L'adozione di comportamenti e procedure operative adeguate. Segue

3.2 o da Protezione: che cos'è? Difesa contro ciò che potrebbe recare danno. Elemento che si interpone tra qualcuno che può subire un danno e ciò che lo può causare. La attiva è quella che gli stessi operatori devono attivare (estintori, arresti di emergenza), indossare (caschi, scarpe). La passiva interviene anche senza il comando umano (impianto pa rilevazione eincendio).

3.2 o da

3.2 o da Secondo il D.Lgs 81/2008 devono essere considerati tutti i RISCHI PER LA SALUTE Carenze strutturali: Caratteristiche/rapporti strutturali; Botole; Spazi lavorativi; Porte; Pavimenti; Uscite; Pareti; Locali sotterranei; Solai; Servizi di sicurezza; Corridoi; Scale. Segue

3.2 o da Carenze di sicurezza elettrica: Idoneità del progetto; Idoneità d'uso; Sicurezza intrinseca negli ambienti pericolosi. Incendio e/o esplosione: Presenza di materiali e di prodotti infiammabili d'uso; Presenza di depositi di materiali e prodotti infiammabili; Presenza di sistemi antincendio; Presenza di segnaletica di sicurezza. Segue

3.2 o da Carenze di sicurezza sulle macchine ed apparecchiature: Protezione organi d'avviamento; Protezione organi di trasmissione; i Protezione organi di lavoro; Macchine nuove: rif. Nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE Macchine vecchie: rif. DL 547/55 e allegato V D.Lgs 81/2008 Protezione nell'impiego di attrezzi manuali; Protezione nell'impiego di apparecchi di sollevamento; Protezione nell'impiego di ascensori e di montacarichi; Protezione nell'uso degli apparecchi a pressione; Protezione nell'accesso a vasche e serbatoi. RISCHI IGIENICO-AMBIENTALI Impiego di sostanze pericolose : Sostanze corrosive; Sostanze irritanti; Sostanze caustiche; Sostanze velenose. Segue

3.2 o da Agenti chimici Impiego e manipolazione i di sostanze chimiche i h tossiche e nocive; Rischio da contatto o da ingestione; Rischio da inalazione: o Presenza di polveri; o Presenza di fumi; o Presenza di nebbie; o Presenza di gas; o Presenza di vapori. Quantità d'uso; Scorta duso; d'uso; Depositi; Informazioni sui prodotti chimici: o Etichettatura; o schede di sicurezza. Segue

3.2 o da Agenti fisici Rumore; Vibrazioni; Radiazioni; Microclima: o Umidità relativa; o Ventilazione; o Calore radiante; o Condizionamento. Illuminazione. Ergonomia dei posti di lavoro

3.2 o da Il D.Lgs 81/2008 introduce l obbligo di valutare anche: Il o da ; Il o ricollegabile alla differenza di età; Il o ricollegabile alla da altri Paesi; Il o ricollegabile alla tipologia contrattuale; Il o la gestione del o nello svolgimento dei lavori in appalto.

3.2 o da Il o da stress lavoro-

Disturbi alla sfera affettiva: stress MODULO 3 3.2 o da È una qualità percepita negativamente del rapporto tra le richieste che facciamo a noi stessi (soprattutto provenienti dall ambiente) ambiente) e le nostre capacità/possibilità di farvi fronte (coping) con le conseguenze negative per la salute fisica e psicologica che questo porta con sé. Fonti di stress Caratteristiche C i ti h dell individuo di id Strategie t di coping Effetti sull individuo e sull organizzazione Fattori intrinseci al lavoro Ruolo manageriale Relazione con altre persone Carriera e riuscita Clima e struttura organizzativa Interfaccia casa lavoro Segue

3.2 o da Fonti di stress Caratteristiche dell individuo Strategie di coping Effetti sull individuo e sull organizzazione Fattori biografici e demografici Controllo forze organizzative Controllo processi di gestione Controllo o o influenze e individuali dua Comportamenti da sindrome di tipo A Fonti di stress Caratteristiche dell individuo Strategie di coping Effetti sull individuo e sull organizzazione Supporto sociale Orientamento al compito Logica Relazione casa-lavoro Gestione del tempo Coinvolgimento Segue

3.2 o da Fonti di stress Caratteristiche dell individuo Strategie di coping Effetti sull individuo e sull organizzazione Salute psicologica e comportamentale Salute fisica (disturbi cardio-vascolari, muscolo-scheletrici, scheletrici emicranie ) Soddisfazione lavorativa Fonti di stress Caratteristiche ti dell individuo di id Strategie t di coping Effetti sull individuo e sull organizzazione Morale basso Scarso rendimento Alto turn-over Alto assenteismo Aumento di infortuni da errore umano-distrazione

I disturbi MODULO 3 3.2 o da I disturbi che si manifestano sono di tipo psicologico e psicosomatico: Mal di testa Tensione nervosa Irritabilità Stanchezza eccessiva Insonnia Digestione difficile Ansia Depressione

Le principali cause MODULO 3 3.2 o da Rapporto conflittuale l uomo macchina Contenuto e complessità del lavoro Carico di lavoro Responsabilità Rapporti con i colleghi o con i superiori Fattori ambientali (rumore, spazi inadeguati, ecc..)

Dimensioni di analisi MODULO 3 3.2 o da CONTENUTO DEL LAVORO Ambiente e attrezzature Carico, ritmo e orario i i i i di Ambiente e Stress 3.7 Dispositivi di Ambiente e attrezzature CONTESTO DEL LAVORO Organizzazio ne del lavoro Autonomia e controllo Ruolo e carriera Equilibrio lavoro, vita privata

3.2 o da Prevenzione dei Disturbi da affaticamento mentale e stress Seguire le indicazioni e la formazione ricevute per l'uso dei programmi e delle procedure informatiche; Disporre di tempo sufficiente per acquisire le necessarie competenze ed abilità; Rispettare la corretta distribuzione delle pause; Utilizzare software per il quale si è avuta l'informazione necessaria, ovvero che sia facile da usare in caso di anomalie del software e delle attrezzature è bene che l'operatore sappia di poter disporre di un referente per la soluzione del problema. Segue

3.2 o da Per evitare condizioni di affaticamento mentale e di stress, il datore di lavoro deve: Progettare il lavoro tenendo conto delle esigenze delle persone, promuovere lo sviluppo delle qualità umane e favorire il decentramento delle responsabilità Informare gli operatori per definire i il contenuto t della mansione eper conoscere il ruolo all interno dell organizzazione. Formare gli operatori sull utilizzo degli strumenti informatici Organizzare il lavoro in modo che preveda compiti compatibili evitando tensioni mentali eccessive e prolungate

3.2 o da Il o ricollegabile alla differenza di genere, età, alla da altri paesi e alla tipologia contrattuale

3.2 o da La valutazione del o come interazione tra lavoro e persona LAVORO Rumore Movimentazione manuale dei carichi Posture incongrue Movimenti ripetitivi Vibrazioni Condizioni climatiche Polveri Fibre Agenti chimici, biologici e cancerogeni Cadute dall alto PERSONA Età Genere Caratteristiche di personalità Condizioni e stili di vita Atteggiamenti comportamentali Formazione professionale Condizioni di salute Provenienza da altri Paesi

3.2 o da Differenza di genere Lavoratrici at in stato di gravidanza a D.Lgs 151/01 La normativa interessa tutte le lavoratrici in organico in età fertile che svolgono mansioni che potrebbero risultare incompatibili con lo stato di gravidanza e di allattamento come previsto dall art. 7 del decreto stesso (Allegati A B C)

3.2 o da Elenco dei lavori faticosi, pericolosi e insalubri di cui all'art. art. 7 D.Lgs 151/01 Art. 5 DPR n 1026/76 Allegato A Il divieto di cui all'art. 7, primo comma, del testo unico si intende riferito al trasporto,siaabracciaeaspalle, p sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa. I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti: a) Quelli previsti dal D.gls n 345/99 e dal D.gls n 262/2000 (lavori vietati per i minori) b) Quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto Segue

c) 3.2 o da c) Quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, allasbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto d) I lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto e) I lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione i dal lavoro f) I lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro g) I lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro Segue

3.2 o da h) I lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro i) I lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione i dal lavoro l) I lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto

3.2 o da Allegato B - Elenco non esauriente di agenti e condizioni di lavoro di cui all art. art. 7 (D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 645, allegato 2) A. Lavoratrici gestanti di cui all articolo 6 del testo unico. 1. Agenti: a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrapressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea; b) agenti biologici: boogc toxoplasma; virus della rosolia a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione; Segue

3.2 o da c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano. 2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario. B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all articolo 6 del testo unico 1. Agenti: a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano. 2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

Allegato C - Elenco non esauriente di agenti processi e condizioni di lavoro di cui all'artart 11 (D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 645, allegato 1) MODULO 3 3.2 o da A. Agenti 1. Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o ano di provocare il distacco della placenta, in particolare: a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti; b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano, soprattutto dorso-lombari; c) rumore; d) radiazioni i i ionizzanti; i e) radiazioni non ionizzanti; f) sollecitazioni termiche; g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1. Segue

3.2 o da 2. Agenti biologici. Agenti biologici dei gruppi di o da 2 a 4 ai sensi dell'art. 75 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempre ché non figurino ancora nell'allegato II.

3. Agenti chimici. MODULO 3 3.2 o da Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempre ché non figurino ancora nell'allegato II: a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, purché non figurino ancora nell'allegato II; b) agenti chimici che figurano nell'allegato VIII del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni; c) mercurio e suoi derivati; d) medicamenti antimitotici; e) monossido di carbonio; f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo. B. Processi Processi industriali che figurano nell'allegato VIII del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. C. Condizioni di lavoro Lavori sotterranei di carattere minerario.

Valutazione o di genere MODULO 3 3.2 o da I lavoratori possiedono caratteristiche non uguali a partire dal genere e uomini e donne (non solo le lavoratrici in gravidanza) reagiscono con effetti differenti sulla salute all esposizione ai, ad agenti tossici o nocivi, a vibrazioni, a radiazioni e a tutta una serie di fattori fisici e organizzativi. Esempi di fattori di o da tenere in considerazione ai fini della valutazione del o in rapporto al genere sono Esposizione ad agenti chimici Movimentazione manuale dei carichi Segue

3.2 o da ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI L esposizione agli agenti chimici può avere effetti diversi tra uomini e donne. Per esempio, il corpo delle donne ha una maggiore percentuale di grasso (è più a o rispetto all esposizione alle sostanze bioaccumulative) ed il loro organismo presenta dei processi ormonali diversi che fanno si che sia diversa anche la risposta all esposizione a determinate sostanze. Segue

3.2 o da MOVIMENTAZIONE MANUALE DI CARICHI Sempre in tema di fisici connessi alle genere, è opportuno soffermarsi sulle novità introdotte dal D. Lgs. n. 81/08 in materia di movimentazione manuale dei carichi, disciplinata nel titolo VI. Attualmente, le disposizione tecniche in materia di determinazione del peso del carico per uomini e donne sono contenute nell ISO 11228 che già tiene conto della diversitàità di genere tenutot conto che i valori di peso raccomandati sono pari a : 25 Kg per gli uomini 20 Kg per le donne

3.2 o da Procedure per la tutela delle lavoratrici in SAME D.F.I. Spa Soggetti interessati: Lavoratrici gestanti, puerpere, donne in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato. t Obblighi generali nei confronti delle lavoratrici gestanti, puerpere ed in periodo di allattamento: La lavoratrice deve obbligatoriamente astenersi dal lavoro per il tempo che va dai due mesi precedenti la data presunta del parto ai tre mesi successivi al parto stesso ovvero ai tre mesi successivi all interruzione della gravidanza. Esiste anche la possibilità di scelta, da parte della lavoratrice, di astenersi dal lavoro a partire da un mese prima e nei quattro successivi al parto se tale scelta non arreca nessun pregiudizio alla salute della madre e del bambino. Segue

3.2 o da Obblighi delle lavoratrici: Ai fini di permettere la conoscenza dello stato della lavoratrice e un adeguata a cui queste possono essere esposte, la lavoratrice dovrà presentare il certificato medico di gravidanza al più presto possibile al Datore di Lavoro (Ufficio Amministrazione del Personale) che informerà immediatamente per i consueti provvedimenti il Medico Competente e le strutture preposte alla sicurezza in Azienda. Segue

3.2 o da Valutazione dei : All atto della denuncia dello stato di gravidanza, il Medico Competente, congiuntamente al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, effettueranno una valutazione specifica della singola mansione svolta, per giudicare la compatibilità o meno con la gravidanza stessa. Il Medico Competente informa il Datore di Lavoro sull esito della valutazione. Il Datore di lavoro, qualora la mansione non fosse compatibile con lo stato di gravidanza, adotta misure necessarie affinché l esposizione al o della lavoratrice sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l orario lorariodi lavoro. Ove la modifica non sia possibile, il datore di lavoro dà informazione scritta al servizio Ispettivo del Ministero del lavoro che può disporre l interdizione dal lavoro per tutto il periodo. Per le lavoratrici gestanti e puerpere è prevista la visita medica a richiesta per la valutazione degli eventuali problemi segnalati.

3.2 o da Situazione in Same D.F.I. Spa - Differenze di genere Situazione aziendale: Maschile 1131 Femminile 131 TOTALE 1262 Nell ambito della sorveglianza, il Medico competente, nello stilare il programma di visite di idoneità alla mansione, deve tenere in considerazione anche il genere dei singoli dipendenti. Ad oggi, non si sono riscontrate particolari problematiche correlati al genere dei lavoratori,in funzione delle mansioni cui gli stessi sono adibiti.

Età dei lavoratori MODULO 3 3.2 o da Lavoratori minorenni: da 15 a 18 anni Lavoratori adulti: da 18 a 65 anni Lavoratori giovani : fino a 25 anni Lavoratori che invecchiano : oltre i 45 anni Lavoratori anziani : dopo i 55 anni Lavoratori anziani: oltre i 65 anni Progressivo decremento delle funzioni psico-fisiologiche ed aumento delle disabilità e malattie che influenzano la capacità di lavoro Nel valutare la capacità lavorativa di una persona può essere utile riferirsi anche alla sua età funzionale oltre che alla sua età anagrafica e, comunque, esse vanno valutate in relazione allo specifico lavoro svolto

Lavoratori giovani: caratteristiche MODULO 3 3.2 o da Meno informati circa i lavorativi e sui loro diritti e doveri in materia di salute e sicurezza sul lavoro Scarsa esperienza Scarsa consapevolezza delle questioni concernenti la salute e la sicurezza Negligenza dei datori di lavoro che spesso non suppliscono fornendo appropriata p formazione/supervisione e le necessarie salvaguardie Dovrebbero essere collocati in posti di lavoro sicuri e adeguati alle loro competenze, capacità mentali e fisiche e ricevere formazione e supervisione adeguata

Lavoratori giovani: alcuni dati MODULO 3 3.2 o da stress lavoro Più esposti a fisicii i sul lavoro quali: rumore, vibrazione, i caldo e freddo, manipolazione di sostanze pericolose Più esposti a lavori fisicamente faticosi (posture scorrette, movimentazione di carichi pesanti, lavoro ripetitivo) e quindi esposti ad elevato o di disturbi muscolo-scheletrici (compresi disturbi dorso- lombari) Spesso lavorano nei settori più osi Più lavoro a turni, lavori nei weekend, ore di lavoro irregolari e contratti precari Maggiore o infortuni sul lavoro: nella fascia di età 18-24 anni il o di infortuni non mortali è superiore di oltre il 40% rispetto all intera forza lavoro L edilizia è il comparto che fa registrare il più elevato numero di infortuni mortali tra i giovani lavoratori

Misure di sicurezza - giovani MODULO 3 3.2 o da Attività di tutoraggio - affiancamento Insegnare ai giovani come lavorare in modo corretto Incoraggiarli a partecipare, a fare domande sui pericoli, e sulle precauzioni e a discutere ed a insegnare i pericoli che riconoscono Disciplinare il loro eccessivo desiderio di risultare graditi Rassicurarli sul fatto che è giusto dire no, sesi è insicurii i su che cosa fare Insistere sulla necessità di utilizzare le attrezzature e gli indumenti necessari e di adottare le giuste precauzioni

Lavoratori più anziani MODULO 3 3.2 o da In relazione alla capacità lavorativa delle persone più anziane si è notato che le differenze all interno della popolazione lavorativa più anziana sono maggiori rispetto a quelle tra il gruppo dei lavoratori giovani e anziani Da una parte i lavoratori più anziani subiscono un declino di alcune abilità (forza muscolare, vista, udito), ma dall altra altra hanno delle strategie di compensazione derivanti dall esperienza che possono portar loro vantaggio La maggior parte dei lavoratori gode di buona salute fisica e mentale e può lavorare efficacemente fino ai 65 anni Ciò nonostante numerosi studi confermano che l abilità lavorativa varia a seconda dell età principalmente p a causa del declino di capacità fisiche e di adattamento e di alcune capacità psicofisiologiche (percezione, efficienza degli organi di senso)

Lavoratori più anziani MODULO 3 3.2 o da Nei lavoratori anziani si osserva un incidenza unincidenza maggiore di patologie cardiovascolari, respiratorie e muscolo-scheletriche e di disordini ormonali e metabolici; c è un deterioramento della vista; decresce la capacità di adattamento dell organismo al lavoro notturno ed aumentano i disturbi del sonno Per tutelare i lavoratori più anziani andrebbero evitati o ridotti le posture scomode, gli sforzi estremi, le eccessive costrizioni temporali (es. catena di montaggio o assegnazione di obiettivi di rendimento troppo elevati), lecondizioni i i ambientali dannose o inadeguate (ad es. intermini i di temperatura, di rumore o di illuminazione), il lavoro notturno ed il lavoro a turni