REGOLAMENTO DELLA PUBBLICITA DELL ARREDO URBANO



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Transcript:

Comune di Genga REGOLAMENTO DELLA PUBBLICITA E DELL ARREDO URBANO 1

INDICE Art. 1 Oggetto e finalità del regolamento Art. 2 Domande di concessione Art. 3 Nome generali e divieti Art. 4 Insegne e targhe interne Art. 5 Posizionamento delle insegne Art. 6 Tende Art. 7 Targhe campanelli e citofoni Art. 8 Serrande e saracinesche Art. 9 Piattaforme, piani rialzati e pedane Art. 10 Aspetto esterno di aperture di fabbricati Art. 11 Sedie, tavolini, parasole e fioriere Art. 12 Cartellonistica pubblicitaria stradale 2

ART. 1 OGGETTO E FINALITA DEL REGOLAMENTO 1.1. Il presente regolamento disciplina, su tutto il territorio Comunale, l esposizione temporanea o permanente, la costruzione, sostituzione e modifica, di: vetrine, insegne, tabelle, targhe, iscrizioni, bacheche, corpi illuminanti, infissi e mostrine delle porte e vetrine, tende o tettoie aggettanti sullo spazio pubblico o privato, e più in generale tutti quegli elementi dell arredo urbano, che concorrono a formare una corretta immagine architettonica e paesistica. Tali manufatti sono propedeutici allo sviluppo del commercio e del turismo ma, ma nello stesso tempo, sono elementi peculiari di un corretto arredo urbano. 1.2. Il regolamento si propone di normare in coesistenza con altre disposizioni, i requisiti di sicurezza, di funzionalità e uniformità degli elementi di cui al punto 1.1. 1.3. Per insegne si intendono le tabelle, le scritte e simili esposte esclusivamente nella sede di un esercizio di commercio, arte e professione, industria, che contengano il nome dell esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell esercizio o la sua attività permanente. Per targa si intende l insegna su legno, pietra o metallo apposta sul portone, sulla porta che dà accesso ai locali, o al fianco di essa. Per pubblicità generica si intendono le scritte, i simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede la produzione, di qualsiasi natura, che contengano la indicazione della merce e i marchi di fabbrica. 3

Art. 2 - DOMANDE DI CONCESSIONE 2.1. L esposizione e la costruzione di mostre, vetrine, bacheche, insegne, emblemi commerciali, targhe professionali, pitture, iscrizioni, fotografie cartelli pubblicitari, è subordinato su tutto il territorio comunale a concessione o autorizzazione da parte del Sindaco. La stessa prescrizione di rilascio di autorizzazione o concessione, è prevista anche per quanto attiene l arredo urbano in generale. 2.2. Chi è interessato ad ottenere l autorizzazione o la concessione, dovrà presentare regolare domanda in carta legale, corredata dai seguenti documenti ed allegati: a) Planimetria catastale o stralcio di P.R.G. con indicato chiaramente il luogo o l edificio interessato. b) Disegno in triplice copia quotato nei rapporti 1/100, 1/50, 1/20 e, se ritenuto necessario da parte del progettista, con rapporti inferiori. c) Relazione sui colori, sui materiali e sulla natura del manufatto. d) Documentazione fotografica (almeno tre foto) una delle quali mostri una panoramica del luogo. e) Schizzi prospettici o fotomontaggi che dimostrino l inserimento dell opera nell ambiente architettonico o paesaggistico circostante. f) Dichiarazione comprovante la proprietà dell edificio o dell area interessata all apposizione. Nei casi di proprietà diversa da quella del richiedente, dovrà essere allegato il permesso del o dei proprietari. 4

ART. 3 - NORME GENERALI E DIVIETI 3.1. Sono vietate tutte quelle opere o iscrizioni che nuocciano al decoro dell ambiente, alterino o nascondano elementi architettonici, turbino l estetica, limitino la visuale di sfondi paesistici o urbani, costituiscano ostacolo alla libera visuale in prossimità delle vie di transito o panoramiche o il diritto di veduta dei vicini. 3.2. L installazione dovrà essere eseguita in modo tale da consentire una facile pulizia e una corretta manutenzione. Per quanto riguarda targhe ed insegne luminose, esse debbono rispettare i requisiti di sicurezza previsti dal D.M. 17 marzo 1980 (Gazzetta ufficiale n 99 del 10.04.1980). 3.3. Nelle zone omogenee di tipo A del P.R.G., nei nuclei o centri storici elencati per il Comune di Genga nel P.P.A.R. così come nelle aree di valore ambientale eccezionale delimitate dallo stesso P.P.A.R., sono vietate: a) Tutte le insegne a bandiera di qualsiasi natura e dimensione ed esclusione di insegne di ferro lavorato delle dimensioni massime di cm. 40 di sbalzo, cm. 70 di altezza e uno spessore di cm. 5. Tali insegne non potranno porsi a metri lineari 2,20 minimi da terra in presenza di marciapiedi larghi almeno metri lineari 1,50. Nei casi in cui il marciapiede sia inferiore al ml. 1,50 o non esista affatto, l altezza minima da terra dovrà essere di almeno ml. 4,0. 5

Tutte le insegne a bandiera non dovranno avere colori dissonanti ed i supporti e lo sfondo essere neri o grigio canna di fucile. Tali insegne non potranno in ogni caso limitare la visuale di sfondi, o coprire elementi o fregi di architettura. b) Cartelli o forme pubblicitarie lampeggianti. c) L istallazione sulle pareti esterne di fari o corpi illuminanti di qualsiasi tipo, se non autorizzati dall Amministrazione Comunale. d) L installazione di cartelli pubblicitari ecc. sui tetti o i terrazzi degli edifici. e) Le insegne direttamente dipinte sul paramento di facciata. 3.4. Nelle cui aree di cui al punto 3.3., negli edifici sulla cui copertura sono, o si devono, installare un rivelante numero di antenne radio o televisive, il Sindaco ha la facoltà di prescrivere un unica antenna centralizzata. 6

ART. 4 - INSEGNE O TARGHE INTERNE 4.1. L installazione ed esposizione di insegne o targhe all interno di ingressi o di vetrine può essere concessa con autorizzazione del Sindaco anche senza il parere della Commissione Edilizia. 4.2. Gli interessi al rilascio della autorizzazione debbono fare domanda su carta legale, dichiarando il luogo, la natura, il testo e le dimensioni dell insegna o targa che si vuole esporre. 7

ART. 5 - POSIZIONAMENTO DELLE INSEGNE 5.1. Le insegne si devono posizionare nei modi seguenti: a) nel caso di aperture, porte, finestre sormontate da archi o architravi orizzontali con la presenza del cassonetto della saracinesca, o di altra tamponatura superiore arretrata rispetto al filo esterno dalla facciata, ricavata all interno della stessa apertura, l insegna deve porsi su tali elementi, senza superare le dimensioni degli stessi. Tale insegna così posta, dovrà rimanere arretrata rispetto al filo dell edificio. b) Le insegne, nel caso di architravatura orizzontale senza elementi di tamponatura superiore arretrata rispetto al filo esterno dell edificio, saranno poste al di sopra delle aperture, arretrate e distaccate di almeno 3 cm dagli architravi stessi o in genere da tutti gli elementi architettonici (soglie delle finestre, balconi, fregi, cornicioni ecc ). c) Nel caso di aperture sormontate da archi (a sesto acuto, ribassato, a tutto sesto) l insegna dovrà essere ivi posizionata, con forma eguale, arretrata di 3 cm dalla superficie esterna del paramento di facciata, e sempre distaccata dagli elementi di architettura. 8

ART. 6 - TENDE 6.2. Quando non nuocciano al libero transito e non impediscano la visuale in danno dei vicini, il Sindaco può autorizzare, con l osservanza delle condizioni che riterrà opportune, sentita la Commissione Edilizia, l apposizione a porte e finestre di tende aggettanti sullo spazio pubblico. 6.2. Le tende, le loro appendici e i loro meccanismi, non possono porsi ad una altezza dal marciapiede, inferiore al ml. 2,20. 6.3 L installazione di tende all interno dei nuclei e centri urbani, e delle aree di cui all art. 3 comma 3.3. del presente regolamento, devono rispettare le seguenti prescrizioni: a) Non devono spezzare la continuità dell apertura ma essere alloggiate nel perimetro del vano. b) Per posizione e forma non debbono essere di ostacolo alla viabilità od occultare la segnaletica toponomastica e stradale. c) Lo sbalzo dal filo esterno della facciata, non può superare ml. 1,20 e comunque, tale sbalzo non potrà superare la larghezza del marciapiedi. d) Nessuno elemento architettonico può essere coperto o interessato dalla tenda (cornicioni, mostrine, architravi, fregi ecc ). e) Le tende non possono essere sostenute da montanti anche se appoggiati alla parete. f) Materiali plastici, teli plastificati, telai plastici, sono vietati. 9

g) Nessun elemento fisso, compreso il cassonetto di ricovero se presente, può sporgere di oltre cm 25 dal filo esterno dell edificio. h) I colori ammessi per i telai sono tutti quelli della scala del marrone. i) Non è ammesso l utilizzo di tende per le aperture con archi a sesto acuto. l) Nessun tipo di insegna si può esporre al di sopra delle tende. m) Sullo stesso prospetto, per vani di apertura uguali non potranno essere installati più tipi di tende. n) Il bordo di finitura, dove si può porre la scritta pubblicitaria, non potrà essere maggiore a cm 25. o) Le tende del tipo bauletto devono essere poste all interno del vano di apertura. 10

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ART. 7 - TARGHE, CAMPANELLI, CITOFONI 7.1. Le targhe professionali o di altro tipo, dovranno realizzarsi nei seguenti materiali: - Ottone. - Rame. - Bronzo. - Pietra serena. - Pietra calcarea. Le lastre di fondo dovranno essere piane o costituite da un unico materiale senza incastri o accostamenti. I caratteri, sempre di tipo lineare, dovranno essere inchiostrati nei colori: Nero Blu Rosso opaco. 7.2. In tutte le aree non inserite al punto 3.3. dell art. 3 sono consentite targhe in plexiglas. 7.3. Le dimensioni massime sono di cm. 30 20 2. 7.4. I campanelli ed i citofoni nel caso di più unità, dovranno essere di forma e dimensioni unitarie, e realizzati nei seguenti materiali: - Ottone. - Ferro. - Alluminio non lucidato. Sia le targhe che i campanelli ed i citofoni non potranno essere posizionati su elementi architettonici, ma raggruppati in colonna a lato degli stipiti o delle mostrine delle porte con distanza non inferiore a cm. 3. 12

ART. 8 - SERRANDE E SARACINESCHE 8.1. Le chiusure di sicurezza per gli esercizi commerciali o artigiani nelle aree riportate al punto 3.3. dell art. 3, saranno realizzate con cancelletti estendibili o serrande a maglia. Le chiusure così ottenute, dovranno essere arretrate di minimo cm. 5 dal filo esterno della facciata. 8.2. I colori ammessi sono : - Grigio canna da fucile. - Grigio opaco. - Nero opaco. Per quanto concerne le chiusure delle centrali termiche, queste, nelle aree di cui al punto 3.3. dell art. 3, dovranno essere rivestite, solo sul lato esterno, in legno. Le chiusure dei contenitori del gas metano, dovranno essere a filo del paramento esterno e nei colori: - Nero opaco. - Grigio opaco. 13

ART. 9 - PIATTAFORME PIANI RIALZATI E PEDANE 9.1. Sul suolo pubblico, o gravato dal vincolo di paesaggio pubblico, si possono appoggiare al di sopra di esso, pedane o piani rialzati dove saranno posizionate strutture ricettive quali sedie tavoli ecc 9.2. Tali pedane o piattaforme saranno costruite utilizzando come materiale esclusivamente il legno, avranno un unico livello e l altezza protetta fino a terra, che non potrà superare i cm 20. 9.3. Le piattaforme non potranno presentare colorazioni di alcun tipo, le eventuali protezioni agli agenti atmosferici devono essere trasparenti. 9.4. Per le piattaforme i piani rialzati e le pedane poste sul suolo privato valgono le prescrizioni ed in più dovrà essere presentata su carta legale la dichiarazione di proprietà del suolo. In caso di proprietà diversa da quella del richiedente, dovrà essere prodotta, sempre in carta legale, dichiarazione di assenso da parte del o dei proprietari. 14

ART. 10 - ASPETTO ESTERNO DI APERTURE DEI FABBRICATI 10.1. Nelle aree descritte al punto 3.3. dell art. 3 del presente regolamento, gli infissi e gli elementi architettonici possono essere solamente conservati e restaurati. Qualora ciò non fosse possibile, sentita la Commissione Edilizia, si potrà procedere alla sostituzione con l utilizzo dei materiali e dei rapporti formali preesistenti e con le modalità occorrenti per il rilascio della concessione. 10.2. In tali zone sono consentite porte, finestre, persiane solamente in legno. Potranno essere utilizzate soltanto essenze autoctone o in legno trattato per ottenere gli stessi colori. Saranno comunque esaminati di volta in volta e in special modo per gli infissi degli esercizi commerciali, richieste di realizzazione in ferro ed in alluminio anodizzato ma solo nei seguenti colori: - Nero. - Marrone. - Testa di moro. - Grigio canna di fucile. 15

ART. 11 - SEDIE, TAVOLINI, PARASOLE E FIORIERE 11.1. Nelle aree del punto 3.3. art. 3 del presente regolamento, tali componenti saranno del tipo utilizzato per gli allestimenti dei giardini, ma nelle forme più semplificate senza richiami a stile o epoche. Di norma è preferibile il colore bianco, con eventuali piani di seduta e spalliere nei colori pastello. 11.2. Sono consentiti parasole di forma circolare o quadrata, con unico piedistallo, è vietato infilare direttamente le aste di appoggio sul selciato. La struttura portante sarà in legno o metallo, di colore bianco. Il telo non dovrà essere in materiale plastico, il suo colore sarà individuato nelle scale del marrone. 11.3. E possibile delimitare spazi propri o in concessione con fioriere a pianta quadrata o rettangolare. Queste sono in cotto o in cemento armato vibrato con pietrisco, non debbono avere fregi, riferimenti zoomorfi ecc... nella loro forma non possono avere colorazioni diverse da quelle naturali dei materiali. 11.4. Nel caso che le fioriere siano sollevate e poste in appositi elementi in ferro, tali elementi saranno di colore nero opaco. I tipi di vegetazione saranno scelti fra quelli compresi nella lista di cui all allegato A. 16

ART. 12 - CARTELLONISTICA PUBBLICITARIA STRADALE. 12.1. Ai lati delle strade che attraversano le zone descritte al punto 3.3. art. 3 del presente regolamento, è vietata l installazione di cartelli pubblicitari ed indicatori salvo quelli previsti dalla Amministrazione Comunale. 12.2. Nelle restanti strade del territorio Comunale, è consentita la installazione di cartelli di dimensioni massime di ml. 2,0 1,5h. 12.3. La distanza minima dal ciglio stradale dovrà essere di ml. 2,0 e comunque non dovrà in nessun caso essere impedita la libera visuale in prossimità di incroci e nuclei urbani. 12.4. Dovrà essere allegata, in carta legale, la dichiarazione di proprietà del suolo ed in caso di proprietario diverso dal richiedente, dovrà essere allegata sempre in carta legale, dichiarazione di assenso del o dei proprietari. Dovrà in ogni caso essere rispettato il confine di proprietà attraverso il rapporto H D = 1. 17

ALLEGATO A Elenco delle essenze per le fioriere vasi: Fioriere a terra: a) BOSSO b) PYRACANTHA c) LIGUSTRO d) AGRIFOGLIO e) GINEPRO Fioriere su sostegni in ferro: a) EDERA b) ASPARAGINA 18