Gli aspetti fiscali del trust



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Gli aspetti fiscali del trust Carmine Carlo Sommario 1. Introduzione al diritto dei trust in Italia; 2. Caratteristiche del trust; 3. Normativa di riferimento in Italia; 4. Trust e imposte dirette; 5. Trust e adempimenti fiscali/contabili; 6. Trust e imposte indirette; 7. Trust e opere d arte; 7.1. Premessa; 7.2. Imposte dirette; 7.3. Imposte indirette; 7.4. Vantaggi 1. Introduzione al diritto dei trust in Italia L istituto del trust ha assunto particolare rilevanza nel nostro ordinamento a seguito della ratifica della Convenzione dell Aia sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento, resa esecutiva in Italia con la legge 16 ottobre 1989, n. 364, entrata in vigore l 1 gennaio 1992. È a partire da tale data che lo strumento del trust è entrato a pieno titolo nel nostro ordinamento, tanto che ormai si parla di trust interno, intendendo quel negozio giuridico in cui i soggetti coinvolti (disponente, trustee e beneficiari) sono tutti italiani, il bene è collocato in Italia e l unico elemento di estraneità è la legge regolatrice che può essere quella di un ordinamento straniero, scelta dal disponente così come previsto all art. 6 della Convenzione, che deve aver riconosciuto l istituto. In particolare, il trust è uno strumento dotato di un enorme flessibilità sul piano operativo, grazie al quale un soggetto (disponente) affida una parte o la totalità dei suoi beni a un gestore (trustee) con l obbligo di amministrarli nell interesse di uno o più beneficiari, ovvero per il conseguimento di uno scopo determinato. Ai sensi dell art. 2 della citata Convenzione, per trust si intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente con atto tra vivi o mortis causa qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell interesse di un beneficiario o per un fine specifico. Più che una definizione si tratta di una descrizione, che prosegue al comma 2, dove si stabilisce che: i beni in trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee; i beni in trust sono intestati a nome del trustee ovvero a nome di un altra persona per conto del trustee; 69

il trustee è investito del potere e onerato dell obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge. Corollario del citato art. 2 è il successivo art. 3 della Convenzione, il quale stabilisce che la stessa si applica solo ai trust costituiti volontariamente e comprovati per iscritto, ponendo due ulteriori requisiti affinché si possa ravvisare il trust convenzionale : uno di sostanza e uno di forma. 2. Caratteristiche del trust Conseguenza dell istituzione del trust, pertanto, è la cosiddetta segregazione patrimoniale: i beni in esso trasferiti danno vita a una massa distinta sia dal patrimonio residuo del disponente, sia da quello del trustee o degli eventuali beneficiari. Ciò fa sì che i beni in trust siano vincolati e destinati all esclusivo soddisfacimento del programma delineato dal disponente, in linea con le modalità e le regole da lui prefissate. L eccezionalità del trust, ciò che lo rende estremamente attuale e versatile, risiede proprio nel fatto che i beni in esso trasferiti vengono blindati : il vincolo di destinazione che si crea tra il bene e il suo scopo è tale per cui il primo non può essere distolto dal secondo. In particolare, l autonomia giuridica del trust rispetto al patrimonio personale del trustee, fa sì che i beni trasferiti in trust non sono aggredibili dai creditori personali del trustee, non concorrono alla formazione della massa ereditaria del defunto in caso di morte del trustee, non rientrano, ad alcun titolo, nel regime patrimoniale legale della famiglia del trustee, qualora, ovviamente, quest ultimo sia coniugato e non sono legittimamente utilizzabili per finalità divergenti rispetto a quelle predeterminate nell atto istitutivo del trust. Qualunque bene o diritto può essere oggetto di un atto di trasferimento in trust, tra cui rientrano a pieno titolo anche le opere d arte. 3. Normativa di riferimento in Italia Con l entrata in vigore della Convenzione dell Aia in Italia, ampia parte della giurisprudenza e della dottrina, qualificando il testo come normativa di carattere internazional-privatistico, ha da sempre ritenuto che, per effetto della ratifica della Convenzione, anche nel nostro ordinamento possono essere riconosciuti i trust internazionali e istituiti i cosiddetti trust interni. Tuttavia, a oggi il nostro ordinamento giuridico, pur avendo ratificato con la citata legge 16 ottobre 1989, n. 364 la Convenzione dell Aia, non ha ancora adottato alcuna disposizione normativa interna diretta a disciplinare l istituto, facendo emergere alcuni problemi applicativi tra gli operatori. 70 Solo nel 2006 (legge finanziaria per il 2007), il nostro legislatore ne ha riconosciuto la soggettività tributaria elencandolo tra i soggetti passivi dell imposta sul reddito delle società ex art. 73 D.P.R. 1986, n. 917. Fino a quel momento, infatti, non vi era alcuna normativa specifica che disciplinasse il regime fiscale del trust, per cui era necessario rifarsi alle indicazioni giurisprudenziali e dottrinali, unitamente alla prassi amministrativa. In tal modo è stata riconosciuta al trust un autonoma soggettività tributaria, rilevante ai fini dell imposta tipica delle società, degli enti commerciali e non commerciali. Specifiche disposizioni antielusive sono state, inoltre, introdotte al fine di determinare la residenza fiscale di trust istituiti in Paesi che non consentono lo scambio di informazioni. Con opportune modificazioni apportate all art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i trust che esercitano attività commerciali sono stati inclusi tra i soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili. L Agenzia delle Entrate è intervenuta, con la Circolare n. 48/E del 6 agosto 2007 prima e con la Circolare n. 3/E del 22 gennaio 2008 poi, sul tema della disciplina fiscale rilevante ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte indirette del trust e, da ultimo, ha riaffrontato il tema della fiscalità del trust nella recentissima Circolare n. 18/E del 29 maggio 2013 1. 4. Trust e imposte dirette Come anticipato, il comma 74 dell articolo unico della finanziaria 2007, modificando a tal fine l art. 73 del TUIR, ha definitivamente sancito l appartenenza del trust ai soggetti passivi dell imposta sul reddito delle società (IRES). In particolare, sono soggetti all imposta sul reddito delle società: i trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciali (enti commerciali); i trust residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciali (enti non commerciali); i trust non residenti, per i redditi prodotti nel territorio dello Stato (enti non residenti) 2. Avendo presente la flessibilità dell istituto, il legislatore ha individuato, ai fini della imposizione dei redditi, due principali tipologie di trust: trust con beneficiari individuati, i cui redditi vengono imputati per trasparenza ai beneficiari stessi (trust trasparenti); trust senza beneficiari individuati 3, i cui redditi vengono tassati direttamente in capo al trust (trust opachi). 71

I redditi imputati al beneficiario sono stati qualificati come redditi di capitale, con l inserimento della lettera g-sexies) al comma 1 dell art. 44 del TUIR. È tuttavia possibile che un trust sia al contempo opaco e trasparente (cosiddetti trust misti). Si precisa che per i trust che non svolgono attività commerciale si farà riferimento alle disposizioni contenute negli artt. 143 e seguenti del TUIR (enti non commerciali), rimanendo peraltro l obbligo che in caso di svolgimento di attività commerciale (non prevalente) occorrerà tenere la contabilità separata, e applicare le regole di determinazione del reddito d impresa di cui al Titolo I, Capo VI, del TUIR, che rinviano alle modalità di determinazione previste per le diverse categorie reddituali prodotte dai soggetti IRPEF (Titolo I del TUIR). Mentre, per i trust che svolgono in via prevalente attività commerciale, poiché si è in presenza di un reddito d impresa, le norme di riferimento sono contenute nel Titolo II, Capo II, sezione I, del TUIR (Imposta sul Reddito delle Società determinazione della base imponibile). Nel caso in cui si fosse in presenza di un soggetto non residente, le regole previste sono quelle contenute negli artt. 152 (società ed enti commerciali non residenti) e 153 (enti non commerciali non residenti) del TUIR. Ai fini della determinazione del reddito occorrerà, quindi, distinguere i trust a seconda che svolgano o meno in prevalenza un attività commerciale. Ai fini del presente articolo è utile analizzare la disciplina relativa al trust, ente non commerciale in virtù del fatto che, normalmente, il trust che detiene opere d arte non esercita attività commerciali. Nel merito, ai sensi dell art. 143 del TUIR, il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell art. 73 è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, a esclusione di quelli esenti dall imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva. Dopo aver determinato il reddito del trust, il trustee indicherà la parte di esso attribuito al trust, sulla quale il trust (opaco) stesso assolverà l I- RES con applicazione dell aliquota del 27,5%, e la parte imputata per trasparenza ai beneficiari, su cui questi ultimi assolveranno le imposte sul reddito. In particolare, il reddito imputato per trasparenza verrà tassato secondo le aliquote personali IRPEF del beneficiario. 5. Trust e adempimenti fiscali/contabili Le modifiche legislative analizzate comportano che il trust, sia esso trasparente o opaco, è tenuto ad adempiere gli specifici obblighi previ- 72 sti per i soggetti IRES, a iniziare dall obbligo di presentare annualmente la dichiarazione dei redditi, nei modi e nei tempi stabiliti per i soggetti IRES. Nei casi in cui il periodo di imposta di un trust trasparente non coincida con l anno solare, il reddito da questo conseguito è imputato ai beneficiari individuati alla data di chiusura del periodo di gestione del trust stesso. Inoltre, il trust dovrà dotarsi di un proprio codice fiscale e, solo qualora eserciti attività commerciale, di una propria partita IVA. Tutti gli adempimenti tributari del trust sono assolti dal trustee e a esso faranno riferimento le sanzioni per il mancato rispetto dei relativi obblighi. Inoltre, ai sensi dell art. 23 del D.P.R. 1973, n. 600, il trust si configura come sostituto d imposta. Ancora, il comma 76 dell articolo unico della legge finanziaria 2007, nel modificare l art. 13 del D.P.R. 1973, n. 600, ha incluso fra i soggetti obbligati a tenere le scritture contabili obbligatorie i trust che hanno per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciale (comma 1, lettera b) e i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciale (comma 2, lettera g), relativamente alle attività commerciali eventualmente esercitate (art. 20, comma 1, del D.P.R. 1973, n. 600). Il trust è tenuto altresì ad adempiere gli obblighi formali e sostanziali relativi all IRAP previsti dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in quanto soggetto passivo rientrante, a seconda dell attività svolta, nelle fattispecie di cui all art. 3, comma 1, lettere a) ed e) del medesimo decreto, nonché qualora detenga immobili, a pagare l imposta IMU. Il beneficiario individuato dovrà anch egli provvedere alla compilazione della dichiarazione dei redditi per quanto imputatogli, per trasparenza, dal trust. Con riferimento alla dichiarazione dei redditi, occorre precisare che il trust residente ente non commerciale, per gli investimenti esteri, è soggetto all obbligo di compilazione del modulo RW, da allegare al modello Unico Enc, nel quale andranno indicati gli investimenti all estero e le attività estere di natura finanziaria detenuti alla data del 31 dicembre dell anno precedente, nonché l ammontare dei trasferimenti effettuati nel corso dell anno, se di importo superiore a 10.000 euro. 6. Trust e imposte indirette L Agenzia delle Entrate ha individuato quale punto di partenza per disciplinare l imposizione indiretta dei trust l art. 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato in sede di conversione con la legge 24 novembre 2006, n. 286 e successivamente integrate dalla finanziaria 2007, il quale ha reintrodotto nel nostro ordinamento l imposta sulle 73

successioni e donazioni, sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione. Alla luce della nuova normativa, agli atti di donazione sono anche equiparati gli atti costitutivi di vincoli di destinazione, tra i quali, in particolare, rientrano quelli previsti dall art. 2645-ter cod. civ. e, secondo l impostazione dell Agenzia delle Entrate, i trust (siano essi costituiti in Italia o all estero). Pertanto occorre precisare che le norme vigenti in Italia (decreto legislativo 1990, n. 346 e decreto legge 2006, n. 262) in materia di imposte sulle successioni prevedono che il patrimonio devoluto agli eredi all atto del decesso sia assoggettato a tassazione con aliquote variabili in funzione del grado di parentela esistente tra il defunto e gli eredi 4. Il trust potrebbe essere sì annoverato nella categoria legislativa degli atti di destinazione, tuttavia si pone la spinosa questione, nel silenzio della legge, di individuare il momento e le modalità di tassazione dei trasferimenti e ciò in relazione al fatto che, durante la vita di un trust, si possono incontrare vari momenti degni di essere presi in considerazione. L amministrazione finanziaria ritiene che il momento stesso della costituzione del trust, con contestuale trasferimento iniziale della proprietà del bene dal disponente al trustee, sia suscettibile di perfezionare il presupposto impositivo dell imposta di donazione, optando di tassare immediatamente il trust, al momento cioè della segregazione dei beni, e una sola volta, nel senso che i successivi trasferimenti gratuiti ai beneficiari saranno al di fuori del campo applicativo dell imposta de qua. Sempre secondo il punto di vista dell amministrazione finanziaria, le modalità di applicazione delle imposte ipotecaria e catastale 5 alla costituzione di vincoli di destinazione, in mancanza di specifiche disposizioni, sono stabilite dal Testo Unico delle imposte ipotecaria e catastale, approvato con il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347. Durante la vita del trust, il trustee può compiere operazioni di gestione del patrimonio. Le operazioni compiute durante la vita del trust rivestono distinto rilievo e il trattamento applicabile ai fini delle imposte indirette va individuato caso per caso, a seconda degli effetti giuridici prodotti dai singoli atti posti in essere dal trustee. Infine, sempre secondo l impostazione assunta dall Agenzia delle Entrate, la devoluzione finale ai beneficiari dei beni vincolati in trust non realizza, ai fini dell imposta sulle donazioni, un presupposto impositivo ulteriore; i beni, infatti, hanno già scontato l imposta sulla costituzione del vincolo di destinazione al momento della segregazione in trust. Inoltre, poiché la tassazione, che ha come presupposto il trasferimento di ricchezza ai beneficiari finali, avviene al momento della costituzione del vincolo, l e- 74 ventuale incremento del patrimonio del trust non sconterà l imposta sulle donazioni al momento della devoluzione. Tuttavia, detto trasferimento sarà, in ogni caso, soggetto all applicazione delle imposte ipocatastali. 7. Trust e opere d arte 7.1. Premessa Come anticipato, qualunque bene o diritto può essere trasferito in trust, anche opere d arte. Va precisato, inoltre, che comprare o vendere un opera d arte significa dover fare i conti con le norme dettate dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio che prevede che in presenza di particolari situazioni in cui l opera venga ritenuta di rilevante importanza dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, possa essere assoggettata al vincolo dell atto di notifica. Da non trascurare, poi, che la detenzione di un opera, in Italia o all estero, porta con sé risvolti sul piano assicurativo e anche sul piano fiscale (compilazione di appositi quadri della dichiarazione dei redditi, pagamento di imposte patrimoniali, spesometro e redditometro). Proteggere un opera mediante l utilizzo del trust significa tutelarne il valore e preservarlo da eventuali future aggressioni, senza scontare particolari costi dal punto di vista fiscale per tali trasferimenti. 7.2. Imposte dirette Da evidenziare, innanzitutto, che le plusvalenze eventualmente registrate dal trust quale ente non commerciale, non sono soggette a tassazione, e ciò alla stregua di una persona fisica. Il possesso di opere d arte, inoltre, non va denunciato nella dichiarazione dei redditi del disponente-collezionista. Inoltre, egli non dovrà compilare il quadro RW relativo alla propria dichiarazione dei redditi, in quanto si è spogliato dei beni apportati, non solo sul piano formale, e, quindi, non può aver fatto alcun investimento estero 6. Inoltre, laddove il trust (ente non commerciale) venda l opera d arte, detto trasferimento non sconterà l applicazione dell IVA e ciò in quanto il suo reddito complessivo sarebbe determinato secondo le medesime disposizioni applicabili alle persone fisiche. 7.3. Imposte indirette Qualora le opere d arte oggetto di trasferimento siano riconosciute quali beni di interesse artistico o storico, detti trasferimenti non scontano le imposte di successione, e ciò anche laddove il capitale ereditato superi il valore delle franchigie quali soglia di non tassabilità (art. 13 del decreto legislativo 1990, n. 346). 75

In caso contrario, si applicheranno le norme generali dettate in materia di imposte di donazione e successione. L art. 9 del decreto legislativo 1990, n. 346 prevede, infatti, che si considerino compresi nell attivo ereditario denaro, mobilia e gioielli, nella misura del 10% del valore globale netto imponibile dell asse ereditario (e, cioè, eccedente le eventuali franchigie) anche se non dichiarati o se dichiarati per un importo inferiore, salvo che da inventario analitico redatto a norma degli artt. 769 sgg. del codice di procedura civile non ne risulti l esistenza per un importo diverso. Ai sensi del comma 3 del citato articolo, si considera mobilia l insieme dei beni mobili destinati all uso o all ornamento delle abitazioni, compresi i beni culturali non sottoposti al vincolo di cui all art. 13 del citato decreto legislativo 1990, n. 346. Rientrano, pertanto, a pieno titolo in questa definizione anche le opere d arte che i collezionisti possiedono nelle loro case private. Conseguenza dell applicazione di detta presunzione è che le opere d arte non sottoposte al vincolo del citato art. 13 e custodite in private abitazioni, anche se non indicate nella dichiarazione di successione, sono soggette all imposta sulle successioni solo per importo pari al 10% del valore dell asse ereditario netto. Ciò si traduce, nel caso in cui il valore di mercato dell opera sia notevolmente superiore, un notevole vantaggio di carattere fiscale. Inoltre, per quanto riguarda l applicazione dell imposta di donazione, è prevista la sua applicazione in misura fissa (168 euro) allorquando l atto di liberalità abbia a oggetto beni di interesse storico o artistico, ai sensi dell art. 59, comma 1, del già citato decreto legislativo 1990, n. 346 7. 7.4. Vantaggi Conseguenza dell istituzione di un trust è la cosiddetta segregazione patrimoniale, che costituisce l aspetto maggiormente caratterizzante questo schema negoziale, e fa sì che i beni in esso trasferiti diano vita a un patrimonio separato rispetto ai beni residui che compongono il patrimonio del disponente, del trustee e dei beneficiari. La conseguenza più importante di un simile stato di fatto è che qualunque vicenda personale e patrimoniale che colpisca i soggetti prima citati, non travolgerà mai i beni in trust, che non potranno, quindi, essere aggrediti dai loro creditori personali e nemmeno subire gli effetti di un eventuale fallimento del trustee, del disponente o dei beneficiari 8. Inoltre, l istituzione di un trust affianca a una tutela sicura ed efficace dei beni in esso trasferiti, una gestione unitaria degli stessi e, in alcuni casi, una fiscalità, diretta e indiretta, di vantaggio. Da non trascurare i vantaggi fiscali. Il trasferimento in trust (ente non commerciale) di opere d arte gode del regime di esenzione sulle plusvalenze 76 dall eventuale cessione delle stesse e non esiste l obbligo di denunciarle nella dichiarazione dei redditi. Inoltre, tale trasferimento non sconterà l applicazione dell IVA, sul presupposto che il trust ente non commerciale non svolge attività di impresa e, dal punto di vista dell imposizione indiretta, non si applica l imposta di successione per i beni di interesse storico o artistico, ma soltanto l imposta di donazione in misura fissa. 77 1 Inoltre: Circolare AE n. 38/E del 1 agosto 2011; Circolare AE n. 61/E del 27 dicembre 2010; Circolare AE n. 28/E del 27 marzo 2008. 2 La residenza è individuata, con taluni adattamenti che tengono conto della natura dell istituto, secondo i criteri generali utilizzati per fissare la residenza dei soggetti di cui all art. 73 del TUIR. 3 Per beneficiario individuato è da intendersi il beneficiario di reddito individuato, vale a dire il soggetto che esprime, rispetto a quel reddito, una capacità contributiva attuale. È necessario, quindi, che il beneficiario non solo sia puntualmente individuato, ma che risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee l assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza. Così Circolare AE n. 48/E del 2007. 4 Cfr. Circolare AE n. 3/E del 2008 e Circolare AE n. 48/E del 2007. Tale impostazione si discosta dall interpretazione della più recente e maggioritaria giurisprudenza di merito, nonché da autorevole dottrina, per tutti Consiglio Nazionale del Notariato, Studio Tributario CNN, n. 58-2010/T. 5 In misura proporzionale (rispettivamente 2% + 1%) tanto al momento del passaggio dei beni dal disponente al trustee quanto al momento della devoluzione finale ai beneficiari nonché i trasferimenti eventualmente effettuati durante la vita del trust. Laddove l atto istitutivo del trust non sia anche atto di dotazione patrimoniale, se redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, è soggetto all Imposta di Registro in misura fissa. 6 Devono compilare il modulo RW se residenti in Italia e a condizione che effettuino le operazioni elencate negli artt. 2 e 4 commi 1 e 2 del decreto legge 1990, n. 167 seguenti soggetti: a) le persone fisiche; b) gli enti non commerciali, tra cui anche i trust; c) le società semplici e gli enti alle stesse equiparati (ex art. 5 del TUIR). Si precisa che l art. 9 della legge n. 97/2013, entrata in vigore il 4 settembre 2013, ha introdotto importanti modifiche alla disciplina del Modulo RW, allargando il campo dei soggetti obbligati al monitoraggio fiscale attraverso il quadro RW. Saranno tenuti alla dichiarazione delle attività detenute all estero, non solo i possessori formali delle stesse, ma anche i soggetti che possono essere considerati titolari effettivi ai sensi del D.Lgs 21 novembre 2007 n. 231. La dichiarazione dovrà essere presentata quindi anche nei casi in cui gli investimenti e le attività estere pur formalmente intestate a entità giuridiche (come società, fondazioni o trust) siano in realtà direttamente riconducibili a soggetti tenuti al rispetto della normativa sul monitoraggio fiscale. 7 Sia l esenzione che la riduzione dell imposta sono subordinati alla mancanza, nei cinque anni successivi, di alienazioni di tutti o di parte dei beni e di altre violazioni previste dal comma 4 del citato art. 13. 8 Cfr. art. 11, comma 2, lett. a, b, c, d, Convenzione dell Aia.