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P R O V I N C I A D I T A R A N T O 11 SETTORE Demanio, Concessioni, Patrimonio Immobiliare ed Espropri SERVIZIO INVENTARIO, GESTIONE IMMOBILI DEMANIALI E PATRIMONIALI, AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI. ****** ****** PRESCRIZIONI INERENTI LE AUTORIZZAZIONI/NULLA-OSTA DI OPERE A CARATTERE PERMANENTE Prescrizioni Generali Per quanto riguarda in particolare le opere oggetto dell autorizzazione/nulla-osta, le stesse dovranno essere realizzate conformemente alla normativa di settore ed in particolare: - D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 Nuovo Codice della Strada; - D.P.R. 16/12/1992, n. 495 Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada; - D.M. 05/11/2001 Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade; - D.M. 10/07/2002 Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada da adottare per il segnalamento temporaneo; - D.M. 19/04/2006 Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali; - D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 Attuazione dell articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; - Normativa specifica riguardante la rete di pubblico servizio da realizzare; - Regolamento Provinciale per l applicazione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, per i distributori di carburante, per le autorizzazioni, per i cartelli ed altri mezzi pubblicitari e per i trasporti eccezionali; - D.M. 14/01/2008 Approvazione delle nuove norme tecniche delle costruzioni ; - Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2/02/2009, n. 617 Istruzioni per l applicazione delle <<Nuove norme tecniche per le costruzioni>> di cui al D.M. 14/01/2008; - Deliberazione della Giunta Regionale 15 settembre 2009, n. 1626 D.M. 14/01/2008 Norme tecniche per le costruzioni. Disposizioni in merito alle procedure da adottare in materia di controlli e/o autorizzazioni, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 93 e 94 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 e s.m.i. ; - Deliberazione della Giunta Regionale 3 giugno 2010, n. 1309 D.P.R. 06/06/2001, n. 380 e s.m.e.i. D.M. 14/01/2008 Norme tecniche per le costruzioni Disposizioni organizzative in materia di semplificazione amministrativa in merito alle procedure di deposito delle calcolazioni relative a progetti riguardanti opere minori e chiarimenti interpretativi ; - Circolare esplicativa della Regione Puglia - Servizio Lavori Pubblici, pubblicata sul BURP n. 121 del 15/07/2010, ad oggetto D.P.R. n. 380/2001 ss.mm.ii. art. 65, 67, 93, 94, 98, 100. Adempimenti afferenti i depositi di progetti di costruzione in zona sismica. Semplificazione amministrativa. 1

Il titolare dell autorizzazione/nulla-osta deve: a) richiedere al Settore Demanio, Concessioni, Espropri, Patrimonio Immobiliare della Provincia, almeno 15 giorni prima dell inizio dei lavori, specifica ordinanza volta a disciplinare la circolazione stradale nei pressi del cantiere, qualora si verifichino, causa l esecuzione dei lavori, restringimenti della carreggiata tali da modificare e/o interrompere la circolazione stessa. Tale provvedimento non esonera il titolare del provvedimento autorizzativo dalle responsabilità derivanti da una imperfetta esecuzione dei lavori, che devono essere conformi alle vigenti disposizioni legislative in tema di progettazione ed esecuzione delle opere stradali; b) durante il corso dell esecuzione dei lavori, apporre la relativa segnaletica adottando i sistemi di segnalamento diurno ed eventualmente notturno previsti dalle vigenti normative. Mediante opportuno servizio di guardiania dovrà essere assicurata l efficienza e la continuità delle anzidette segnalazioni. Rimane esplicitamente stabilito che il titolare dell autorizzazione/nulla-osta dovrà provvedere a quanto sopra a sue totali cura e spese e pertanto resterà unico responsabile, a qualsiasi effetto, di eventuali incidenti e danni che dovessero verificarsi in conseguenza dell esecuzione e manutenzione delle opere autorizzate. Qualora l occupazione di parte della carreggiata o delle banchine carrabili si protraesse per oltre giorni sette, il concessionario dovrà apporre ad ogni testata apposito pannello previsto dalla Fig. II.382 del Regolamento del N.C.S; c) ottemperare a tutte le disposizioni di ordine generale o particolare, relative allo svolgimento dei lavori ed alle loro modalità, nonché ad eventuali varianti, che in qualsiasi tempo, siano impartite dal Settore Manutenzione Strade e Segnaletica della Provincia nell interesse della proprietà stradale e per la tutela del transito; d) in nessun caso modificare le opere idrauliche stradali, sia quelle per lo smaltimento delle acque meteoriche sia quelle convoglianti le acque da monte verso valle, poste in adiacenza dei lavori oggetto di autorizzazione/nulla-osta. Non dovrà essere ostacolato il libero deflusso delle acque sia dal piano stradale pavimentato sia dalle relative opere per la raccolta ed allontanamento. Nel caso in cui i lavori interferissero con le opere idrauliche stradali per lo smaltimento delle acque meteoriche o per servitù stradali, è vietato ostruire o invadere anche parzialmente la loro luce libera. L inosservanza di tali prescrizioni comporta l immediata revoca dell autorizzazione/nulla-osta con conseguente avvio della procedura di diffida per il ripristino dello stato dei luoghi. Nel caso di mancata ottemperanza alla diffida, la Provincia incamererà dal deposito cauzionale la somma necessaria per l esecuzione d ufficio del ripristino dello stato dei luoghi; e) nel caso di esistenza di cavi o condutture in genere in corrispondenza o in prossimità dei lavori previsti, munirsi dei relativi null osta dell ente proprietario dell impianto, il quale fornirà le indicazioni più opportune perché i lavori si svolgano in modo da evitare danni ai sottoservizi e manufatti esistenti nell area interessata dall autorizzazione/nulla-osta; f) sospendere i lavori nel periodo 1 agosto 21 agosto, sgomberando il cantiere e realizzando preventivamente tutte le opere necessarie per consentire il transito della strada interessata dagli stessi in condizione di massima sicurezza; g) riparare prontamente tutti i danni che in dipendenza della esecuzione, manutenzione, assistenza, uso, variazione e rimozione delle opere concesse, potranno derivare sia alla strada e sue pertinenze sia ai terzi, rimanendo sempre responsabile di qualsiasi danno; h) tenere sgombra la sede stradale e le sue pertinenze da materiali di qualsiasi genere che siano di impiego per l esecuzione, esercizio e manutenzione delle opere autorizzate o di risulta; 2

i) uniformarsi a tutte le disposizioni che il Settore Manutenzione Strade e Segnaletica della Provincia daranno nell interesse del pubblico transito e della buona conservazione della strada per la manutenzione della stessa; j) demolire o modificare le opere quando la loro esecuzione non risulti conforme alle condizioni sopra specificate. Nel caso in cui non esegua tale demolizione o modificazione nel termine fissato dal Settore concedente, il titolare dell autorizzazione/nulla-osta riconosce alla Provincia la facoltà di eseguire direttamente quanto necessario, addebitando allo stesso il relativo onere, e ammette che in tale fattispecie non necessitano formalità amministrative o giudiziarie di alcun genere; k) tenere sollevato ed indenne la Provincia da qualsiasi domanda di risarcimento di danni da parte di terzi per inconvenienti o sinistri che possano eventualmente derivare in conseguenza delle opere oggetto dell autorizzazione/nulla-osta; l) farsi carico (con trasmissione dell onere ai successori od aventi causa) delle spese per la conservazione in buono stato delle opere autorizzate; m) provvedere a propria cura e spese e senza pretesa di indennizzo alcuno a variare, rimuovere o comunque incidere sull oggetto dell autorizzazione/nulla-osta per corrispondere ad esigenze di viabilità della Provincia sia che riguardino la carreggiata stradale sia le sue pertinenze. Prescrizioni Particolari 1. Accessi Le aree destinate a lottizzazione dai Piani Regolatori Generali Comunali, devono essere dotate di viabilità interna con formazione di un unico innesto sulla strada del demanio provinciale. In particolari situazioni può essere autorizzata la formazione di due innesti ad unico senso di circolazione opportunamente distanziati ed attrezzati al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale. Per l apertura di accessi lungo le strade provinciali si devono rispettare le norme di cui agli artt. 44 45-46 del D.P.R. n. 495/92 e deve essere incentivata la costruzione di una strada parallela a quella principale, ove far confluire le immissioni laterali, limitando le intersezioni a raso con l asse principale. L accesso di massima deve avere le seguenti caratteristiche : a) la larghezza deve essere definita dalla Provincia in ragione delle esigenze funzionali del manufatto e della sicurezza della circolazione; b) l inizio della pendenza di una eventuale rampa deve avere luogo alla distanza di m. 10 dal ciglio della strada; detto tratto della lunghezza di almeno m. 10 deve avere pendenza verso la proprietà privata dal 2% al 3,5%; c) deve essere bitumato e realizzato in modo tale da consentire un agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla sede stradale. La bitumatura deve iniziare dal ciglio pavimentato della strada e per la lunghezza minima di m. 10; d) la chiusura della proprietà deve essere effettuata con cancello arretrato dal limite della carreggiata in funzione della tipologia dei veicoli transitanti, ai sensi dell art. 47 del D.P.R. n. 495/92 e con l apertura verso l interno; e) deve evitare la formazione di ristagni di acqua, deve essere sistemato altimetricamente in modo che le acque non si riversino sulla sede stradale e deve garantire il deflusso delle 3

acque meteoriche provenienti dalla strada nei fossi esistenti o secondo il naturale declivio del terreno; f) non deve creare situazioni di pericolo o di intralcio alla viabilità stradale; g) la copertura dei fossi stradali ha carattere di eccezione e deve essere limitata allo spazio strettamente necessario al transito dei veicoli e/o pedoni; h) autorizzato ad uso esclusivo. Gli usi possono essere: privato, pubblico, industriale, commerciale, agricolo; i) non sono consentiti doppi accessi alla stessa proprietà se la distanza tra loro è inferiore a 300 mt. Sono posti a carico del titolare del provvedimento autorizzativo dell accesso e riguardano anche l area della strada antistante all accesso : a) lo sgombero, sia sulla banchina stradale sia sul manufatto, della neve; b) l asportazione costante di fango e detriti dal piano di transito dell accesso; c) l obbligo di modificare e adeguare l accesso al piano stradale a seguito di interventi di manutenzione svolti dalla Provincia secondo le prescrizioni date da questa. La Provincia può negare l autorizzazione per nuovi accessi, passi carrabili, diramazioni ed innesti o per la trasformazione di quelli esistenti o per la variazione d uso degli stessi quando ritenga che da essi possa derivare pregiudizio alla sicurezza e/o alla fluidità della circolazione e, particolarmente, quando trattasi di accessi o diramazioni esistenti o da istituire in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza o comunque in condizioni ortograficamente difficili, nonché ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni di cui agli artt. 16-18 del D.Lgs. n. 285/92. È consentita l apertura di accessi provvisori, dalla durata massima di un anno, per motivi temporanei quali l apertura di cantieri o simili. In tali casi deve essere disposta idonea segnalazione di pericolo e di divieto. Inoltre quando possibile devono essere rispettate le condizioni previste nell art. 46, comma 2, del D.P.R. n. 495/92. L accesso provvisorio o da cantiere deve essere segnalato tramite apposita segnaletica di pericolo Figura II 35 art. 103 con pannello integrativo (Tabella II 6) Uscita mezzi. Ai lati dell apertura a m. 5 dal ciglio bitumato dovrà essere posto il cartello di divieto d accesso diametro cm 60-90 (Figura II 46 art. 116) con pannello integrativo Ai mezzi non autorizzati (Tabella II 6). Le acque superficiali provenienti dalla proprietà privata devono essere raccolte e smaltite con propria tubazione di scarico restando vietato che le stesse vengano scaricate nel fosso stradale. 2. Copertura fosso Non è consentita la copertura dei fossi stradali o la formazione di terrapieni lungo tutto il fronte della proprietà privata ad eccezione della zona strettamente necessaria alla realizzazione degli accessi ad eccezione di specifica deroga della Provincia per la realizzazione di manufatti a favore della sicurezza stradale quali la costruzione di marciapiedi o altre strutture se previste negli strumenti urbanistici comunali. Laddove autorizzata, la copertura del fosso deve essere : 4

a) correttamente dimensionata e corredata da idonea relazione idrogeologica, che ne definisca le caratteristiche di funzionamento in relazione alla sua collocazione territoriale, e da calcoli statici che dimostrino la relativa portata; b) formata con tubi autoportanti in cemento del diametro interno (in genere non inferiore a m. 0,50) adeguato a consentire il regolare smaltimento delle acque piovane senza la formazione di ristagni sulla sede stradale oppure in p.v.c. di portata equivalente, disposti su un letto di calcestruzzo di cemento di conveniente spessore ed in modo che la loro generatrice superiore risulti più bassa dall adiacente banchina stradale di m. 0,2. I tubi devono essere muniti alle estremità di muri di testata in calcestruzzo di m. 0,4 di spessore e con fondazioni spinte almeno a m. 0,4 sotto il fondo normale del fosso; c) il piano superiore della copertura deve essere realizzata in calcestruzzo, deve risultare allo stesso livello della sede stradale con sagomatura a cunetta alla francese, ovvero con corda di m. 1 e saetta di cm. 5, deve avere griglie mobili e transitabili in modo da rendere più agevole lo spurgo della copertura, deve garantire il deflusso delle acque meteoriche provenienti dall accesso convogliandole nei fossi esistenti o secondo il naturale declivio del terreno; d) l asse della copertura deve corrispondere a quello del fosso; e) il terreno, cui la copertura dà accesso, deve essere sistemato altimetricamente in modo tale che le acque non abbiano in alcun modo a riversarsi sulla strada, sovrastando alla copertura stessa. 3. Impianti di distribuzione di carburanti Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione degli accessi ad impianti di distribuzione di carburanti si deve far riferimento alla normativa vigente nonché a norme, circolari e regolamenti che disciplinano la materia. Per quanto riguarda gli impianti da realizzare in corrispondenza di curve planimetriche stradali si specifica quanto segue : a) lungo tratti di strada in curva di raggio inferiore a m. 300 non possono essere realizzati impianti carburanti, in quanto qualunque raccordo longitudinale con raggio di curvatura uguale o minore di m. 300 costituisce di per se condizioni di limitata visibilità e pertanto in tali circostanze si deve applicare tassativamente il divieto disposto dall art. 60, comma 3, del D.P.R. n. 495/92. Si può derogare al divieto qualora si tratti di unico impianto nel territorio di un Comune montano; b) per i raccordi longitudinali con : - raggio di curvatura maggiore di m. 300, si deve tenere conto delle condizioni di limitata visibilità che sono determinate dalla presenza di ostacoli (pendii naturali, alberature, fabbricati, ecc.) all interno dell area compresa tra il raccordo longitudinale e la corda tracciata tra i due punti di tangenza. Detti ostacoli, per costituire condizioni di limitata visibilità, devono trovarsi prima della localizzazione richiesta per l impianto carburanti. In tutti i casi in cui, lungo i raccordi longitudinali con raggio di curvatura maggiore di m. 300, non si determinano le suddette condizioni di limitata visibilità, l autorizzazione agli accessi all impianto carburanti deve essere rilasciata con il vincolo di utilizzo degli stessi, in entrata ed in uscita, unicamente dalla corsia adiacente l accesso stesso. Tale vincolo deve essere segnalato agli utenti della strada mediante idonea segnaletica orizzontale e verticale, nonché attraverso la realizzazione di accessi unidirezionali dotati di corsie della lunghezza di massima rispettivamente a m. 60 per la decelerazione e di a m. 75 per l accelerazione; 5

- raggio di curvatura minimi compresi fra i m. 300 ed i m. 100, l installazione degli impianti è consentita fuori dalla curva oltre i punti di tangenza; - raggio di curvatura inferiore od uguale a m. 100 gli impianti potranno sorgere a m. 100 dal punto di tangenza della curva, ove siano rispettate le altre prescrizioni. Per la strade costituenti itinerari internazionali la distanza di impianti da realizzare in corrispondenza di curve planimetriche è determinata in m. 150. Per gli impianti di distributori di carburanti liquidi e gassosi che ricadano lungo un tratto di strada in zona in cui la conformazione del terreno, lungo i lati del tratto medesimo, sia tale da menomare, anche parzialmente, la visibilità, si prescrive che, in continuità di ciascuno dei due accessi di ogni impianto, venga realizzato uno sbancamento di visuale corrispondente ad un triangolo rettangolo avente i cateti di m. 100 e di m. 3, misurati rispettivamente lungo il bordo bitumato e lungo la normale a questo (metri 15x3 in caso di impianti ricadenti all interno del centro abitato delimitato). L installazione di impianti lungo strade di tipo B nonché su tutte le strade a 2 o più corsie per senso di marcia può avvenire a condizione che vi sia lo spartitraffico centrale invalicabile. Ai fini della sicurezza deve essere prescritta la costruzione di adeguate corsie di accelerazione e decelerazione che abbiano lunghezze minime rispettivamente di m. 75 e m. 60 e larghezza non inferiore a m. 3 in modo da realizzare percorsi unidirezionali in entrata ed uscita. Il raccordo tra il piazzale dell impianto e le corsie di accelerazione e decelerazione deve essere realizzato conformemente al D.M. 05/11/2001 n. 5 e s.m.. Il punto di tangenza di detto raccordo circolare e le corsie è il punto dal quale devono essere calcolate le distanze minime dai punti singolari della strada, stabilite in m. 150. Gli impianti devono essere dotati di idonea segnaletica stradale (sia orizzontale che verticale), che deve indicare il percorso ai rifornimenti, individuare l accesso e l uscita dell impianto ed impedire le manovre di svolta a sinistra. Sulle strade del demanio provinciale di tipo C la lunghezza del fronte degli impianti distributori carburanti con gasolio e delle stazioni di servizio, deve essere di m. 60, dei quali m. 30 da destinare a spartitraffico centrale e m. 15 per ciascun accesso. A giudizio della Provincia può essere richiesta la realizzazione di corsie di decelerazione ed ogni altra opera atta a garantire la sicurezza. La realizzazione di impianti distributori carburanti con lunghezza del fronte compresa tra m. 25 e m. 30, dei quali m. 10 di spartitraffico e da m. 7,50 a m. 10 per ciascun accesso, è ammessa qualora gli impianti medesimi ricadano in zone montane, ove per ragioni geografiche, non è possibile ottenere un fronte di m. 60. In tal caso devono essere installati i segnali di cui alla Circolare Ministero LL.PP. n. 3989 del 6/12/1986, per l erogazione del prodotto gasolio alle sole autovetture. Per quanto riguarda gli accessi fronte strada si dovrà fare riferimento allo schema allegato. La struttura di sostegno dell insegna di esercizio deve essere installata in modo che la massima sporgenza dei cartelli risulti, misurata in orizzontale, alla distanza non minore di m. 3,00 dal bordo stradale bitumato. Il bordo inferiore dell insegna di esercizio, della dimensione massima di quattro metri quadrati, deve avere un altezza non inferiore a m. 4,50 dal piano della banchina. I colori dell insegna devono essere conformi a quanto previsto dall art. 49 c. 6

4 e dall art. 50 c. 2 del D.P.R. n. 495/92 e se trattasi di insegne luminose, non possono essere a luce intermittente né avere intensità superiore a 150 watt per mq. e comunque non devono provocare abbagliamento o distrazione o trarre in inganno con l uso dei colori adottati. Relativamente all ubicazione di altri mezzi pubblicitari nella stazione di servizio applicano le disposizioni contenute nell art. 52 del D.P.R. n. 495/92. Nel caso in cui in luogo del ciglio stradale esistano marciapiedi rialzati, anche la zona corrispondente antistante lo spartitraffico dell impianto distribuzione carburanti deve essere sistemata con marciapiede, avente le stesse caratteristiche (sopralzo, cordolatura, pavimentazione) dei marciapiedi stradali e perfettamente allineati con questi. In tale specifico caso, in corrispondenza degli accessi, ferme restando le già stabilite dimensioni dei medesimi, devono essere creati nei marciapiedi e da entrambi i lati, appositi inviti a 45 allo scopo di facilitare l ingresso e l uscita degli autoveicoli. Il piazzale dell impianto deve essere opportunamente recintato con apposito cordolo in modo da evitare che gli accessi al piazzale siano utilizzati per altre finalità; è vietata la possibilità di avere contemporaneamente accessi su due o più strade pubbliche. I distributori ed i relativi serbatoi interrati devono essere sempre ubicati ad una distanza minima di m. 3 dal confine stradale come definito dall art. 3 punto 10 del D.Lgs. n. 285/92. I serbatoi di gas di petrolio liquefatto (GPL) devono essere collocati ad una distanza minima di m. 30 dal confine stradale. È inoltre consentita l installazione, nell ambito del piazzale ed a non meno di m. 20 dal confine stradale, di un chiosco di superficie non maggiore di mq. 20 in materiale prefabbricato da adibirsi alle esigenze inerenti l attività di vendita dei carburanti e degli oli lubrificanti, nonché alle indispensabili necessità igieniche e di ristoro dell utente della strada. Le nuove costruzioni, le ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o ampliamenti devono essere realizzate in conformità dell art. 26 del D.Lgs. n. 285/92. Qualora per la realizzazione degli impianti distribuzione carburanti si renda necessaria l occupazione di terreno di proprietà stradale, deve essere corrisposta la somma a titolo di corrispettivo per l occupazione dell area stessa. La superficie da assoggettare al canone è definita nell apposito Regolamento provinciale T.O.S.A.P.. La costruzione di eventuali fabbricati e/o altri manufatti è subordinata all osservanza delle prescrizioni dettate dal D.Lgs. n. 285/92 nonché dai vigenti Piani Regolatori Generali Comunali. 4. Opere da realizzarsi nella fascia di rispetto della strada Per la realizzazione di opere nella fascia di rispetto dalla strada (recinzioni, fabbricati, canali, fossi, chioschi, serbatoi interrati G.P.L., piantumazione di alberi ecc.) devono osservarsi le prescrizioni dettate dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, con particolare riguardo alle fasce di rispetto ed aree di visibilità. Le autorizzazioni sono accordate nei soli riguardi della salvaguardia stradale e nei limiti di diritto che competono alla Provincia, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi e la competenza di ogni altro Ente od Amministrazione. 7

Le recinzioni sono realizzabili subordinatamente all osservanza delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione ai sensi del D.Lgs. n. 285/92 e pongono a carico del titolare del provvedimento autorizzativo i seguenti obblighi particolari : a) rimozione con la dovuta frequenza, ed almeno una volta all anno, di erba fogliame, sabbia ed altro che venga ad occupare il terreno antistante la recinzione; b) divieto di permettere la crescita di erba rampicante, arbusti, cespugli o altro a ridosso della recinzione al fine di mantenere nel tempo le caratteristiche riportate nelle prescrizioni generali; c) manutenzione delle opere realizzate e sostituzione di elementi singoli ogni qualvolta ciò si renderà necessario a causa del loro uso e per danni accidentali; d) divieto di eseguire piantagioni di qualsiasi tipo che possano ridurre il campo visivo in corrispondenza di incroci e curve. 5. Innesti stradali, marciapiedi, piste ciclabili, pensiline e fermate autobus La costruzione di tali opere è soggetta al rispetto di quanto previsto dalle specifiche normative in materia, in particolare dalle norme geometriche per la costruzione delle strade. Modifica decadenza sospensione e revoca della concessione 1) Qualsiasi modifica all autorizzazione/nulla-osta, sia in corso d opera sia successiva, deve essere oggetto di richiesta scritta e motivata, corredata dal versamento dell imposta di bollo e delle spese di istruttoria, nonché dagli elaborati grafici necessari. 2) La decadenza dell autorizzazione/nulla-osta è stabilita con atto del dirigente del Settore concedente: a) per esecuzione delle opere in difformità degli atti progettuali approvati; b) per inosservanza delle norme contenute nelle presenti prescrizioni o nell autorizzazione/nulla-osta; c) per inosservanza delle norme contenute nei regolamenti di polizia locale e di edilizia; d) per mancata manutenzione delle opere autorizzate; e) per cessione dell uso o sostituzione di persona nel godimento senza che sia stato preso atto di ciò da parte della Provincia; f) per mancato rispetto dei termini di inizio e fine dei lavori stabiliti nell autorizzazione/nulla-osta. 3) La Provincia può sospendere temporaneamente o definitivamente l autorizzazione/nullaosta per ragioni di viabilità ed incolumità pubblica, per motivi di ordine e di sicurezza pubblica qualora pervenga specifica richiesta da parte degli organi competenti. 4) L autorizzazione/nulla-osta è sempre revocabile per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, per il verificarsi di situazioni di pregiudizio a diritti od interessi generali senza dar luogo alla corresponsione di alcun indennizzo al titolare della/o stessa/o. 5) Nel caso di decadenza, revoca o rinuncia, il titolare dell autorizzazione/nulla-osta perde i diritti connessi al provvedimento ed è obbligato all immediato sgombero ed alla messa in ripristino dell area pubblica eventualmente occupata o interessata, di modo che la stessa sia riconsegnata alla Provincia nello stato preesistente all atto dell autorizzazione/nullaosta e con possibile escussione della garanzia. 8