Schemi di diritto commerciale da Manuale di diritto comm.le di Campobasso A. Cervesato PARTE PRIMA L IMPRENDITORE



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< Schemi di diritto commerciale da Manuale di diritto comm.le di Campobasso A. Cervesato DIRITTO COMMERCIALE PARTE PRIMA L IMPRENDITORE Capitolo 1. L imprenditore Art. 2082: È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o di servizi. La definizione distingue tra chi è soggetto alla tutela dell imprenditore e chi no (lavoratore autonomo) La definizione prevede vari requisiti:» ATTIVITÀ = serie di atti finalizzati allo scopo della produzione di beni o di servizi. Essa è l oggetto dell impresa. < Economica = deve esserci la creazione di nuova ricchezza mero godimento. NB. L attività illecita dà la qualità di imprenditore ma da essa derivano solo effetti favorevoli ai terzi e non tutelano l imprenditore illecito (es. no contrabbandiere dal giudice vs terzi).» ORGANIZZAZIONE = impiego coordinato di fattori produttivi quali il capitale e il lavoro. In teoria può essere imprenditore anche chi non utilizza lavoro di terzi o chi non crea un apparato aziendale materiale (es. impiego mezzi finanziari) --> solitamente chi organizza solo il proprio lavoro e capitale è considerato lavoratore autonomo. Oltre l autoorganizzazione si è imprenditori» ECONOMICITÀ = attività sia condotta con metodo economico = con modalità che tendono al pareggio di costi e ricavi Si può essere imprenditori anche senza scopo di lucro (es. imprese pubbliche e mutualistiche)» PROFESSIONALITÀ = esercizio abituale e non occasionale dell attività d impresa. < attività continua e senza interruzioni, basta il costante ripetersi degli atti d impresa (es. attività stagionali) attività sia l unica o la principale dell imprenditore (es. professore che gestisce negozio è imprenditore) >>> + attività d impresa da parte dello stesso soggetto Si può essere imprenditori anche per un unico affare (es. costruzione di un edificio) Inoltre la legge non prevede che l attività d impresa debba destinarsi al mercato ma possa anche riguardare un attività fatta per destinazione personale (cd impresa per conto proprio). NB. LIBERI PROFESSIONISTI Essi non sono mai imprenditori tranne che da disposizioni art. 2238: Se l esercizio della professione costit uisce elemento di una attività organizzata in forma d impresa si applicano le disposizioni sull imprendiotore. = oltre che a lavoro professionale anche un altra attività qualificabile come d impresa (es. dottore che fa le visite ma gestisce anche una clinica). = non sono imprenditori i professionisti che organizzano capitale e lavoro (es. studi commercialisti) 1

A. Cervesato Capitolo 2. Le categorie di imprenditori PREMESSA. Il nostro sistema giuridico prevede due grandi ambiti: 1. Statuto generale dell imprenditore Si applica a tutti gli imprenditori e riguarda azienda, segni distintivi, concorrenza, consorzi tra imprese, tutela concorrenza. 2. Statuto speciale dell imprenditore commerciale Si applica solo agli imprenditori commerciali (da art. 2195) e riguarda l iscrizione nel registro delle imprese con effetti di pubblicità legale, tenuta scritture contabili, rappresentanza commerciale e fallimento. Andiamo ora a vedere le varie categorie di imprenditori. A. IN BASE ALL OGGETTO: Imprenditore agricolo Art. 2135: É imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Possiamo quindi distinguere tra:» Attività essenziali = coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali La riforma del 2001 (2135 c. 2) ha specificato la natura delle attività essenziali visto lo sviluppo dell agricoltura che poteva portare a difficoltà nell applicazione dell esatta disciplina: Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso di carattere vegetale o animale che utilizzano o possano utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. = sono attività agricole essenziali quelle che riguardano la produzione di specie vegetali e animali, anche se prescindono dallo sfruttamento della terra. Si è scelto questo orientamento per: Incentivare l attività agricola Il maggior rischio derivante dall attività agricola stessa Sono quindi attività agricole essenziali le coltivazioni fuori terra, le coltivazioni in serra, l orticoltura, la floricoltura, gli allevamenti in batteria, l allevamento di animali da cortile (animali invece di bestiame nella norma), l acquacoltura e l attività ittica.» Attività connesse (art. 2135 c.3) = attività commerciali esercitate in connessione alle attività agricole essenziali. Requisito soggettivo: stesso soggetto che svolge l att. agricola e ke l att. connessa sia coerente Deroga per le cooperative di agricoltori e consorzi per chi produce (i soci) e chi evidentemente svolge l attività connessa (la società). Requisito oggettivo: prodotti ottenuti prevalentemente dall esercizio dell attività agricola essenziale. (attività connessa non deve prevalere su qll agricola essenziale) L imprenditore agricolo gode dello statuto generale + l obbligo d iscrizione nel registro delle imprese (ma senza effetti di pubblicità legale). 2

A. Cervesato Imprenditore commerciale Art. 2195: Sono imprenditori commerciali coloro che esercitano: 1) attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi 2) un attività intermediaria nella circolazione dei beni 3) un attività di trasporto per terra, per acqua o per aria 4) un attività bancaria o assicurativa 5) altre attività ausiliarie delle precedenti. Comunque la giurisprudenza disciplina che ogni attività non agricola sia commerciale. L impr. commerciale gode dello statuto generale + lo statuto speciale dell impr. commerciale B. IN BASE ALLE DIMENSIONI Imprenditore non piccolo (medio-grande) Piccolo imprenditore Abbiamo due fonti che parlano del piccolo imprenditore: Art. 2083 C.c.: Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un attività or ganizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. >> prevalenza del lavoro proprio e familiare è il carattere distintivo di tutti i piccoli imprenditori. Il proprio lavoro: deve prevalere sugli altri fattori (capitale) deve essere qualitativo-funzionale cioè deve caratterizzare i beni (es. sarto). Lgg. fallimentare art.1 c.2: Sono piccoli imprenditori coloro che esercitano una attività commerciale dove è stato investit o un capitale inferiore a lire 900.000. In nessun caso sono considerati piccoli imprenditori le società commerciali. La prima parte è stata abrogata nel 1989 >> no problemi di ccordinamento con C.c. Quindi una società titolare di una impresa commerciale sarà sempre esposta al fallimento e saranno piccoli imprenditori solo coloro che seguono le disposizioni all art. 2083. Piccolo imprenditore gode dello statuto generale + iscrizione nel registro delle imprese (ma senza effetti di pubblicità legale). (favorevole per i piccoli imprenditori comm.li >> restrizione della disciplina dello stat. Speciale). [NB. Impresa artigiana] In passato l impresa artigiana (e le società artigiane) godeva della sottrazione dal fallimento. Oggi lo è solo se si qualifica come piccolo imprenditore e quindi con il proprio lavoro prevalente, indipendentemente dall attività. Le società, in base alla lgg fallimentare, non sono mai considerate piccoli imprenditori. Oggi fra i piccoli imprenditori rientra quindi anche l imprenditore artigiano. 3

A. Cervesato C. IN BASE ALLA NATURA DEL SOGGETTO Impresa societaria La società è la tipica forma associativa per lo svolgimento d attività d impresa. Ne esistono di due tipi:» Società semplice Solo attività agricola. Soggetta all iscrizione al registro delle imprese.» Società commerciali Hanno attività sia agricola sia commerciale. Sono tenute all iscrizione nel registro delle imprese e alla tenuta delle scritture contabili. Se l attività è commerciale anche al fallimento (se agricola no) NB. Le società non sono mai piccoli imprenditori I soci a responsabilità illimitata di SAS e SNC sono soggetti alla disciplina dell imprenditore commerciale se l attività è commerciale (fallimento soci). Impresa pubblica Anche lo Stato e gli enti territoriali possono svolgere attività d impresa. Si possono distinguere tre modalità: 1. Società private a partecipazione pubblica Stessa disciplina società 2. Enti pubblici economici Enti di diritto pubblico con oggetto l attività d impresa. Oggi quasi tutti privatizzati 1 (es. ENEL) 3. Imprese - organo Attività d impresa svolta direttamente dallo Stato o da enti territoriali (es. Az. municipalizzate) Soggetta a statuto generale + tenuta scritture contabili Associazioni e fondazioni Possono svolgere attività d impresa basta che sia rispettato il requisito dell economicità. Assumono la qualità di imprenditori commerciali a tutti gli effetti (no trattamenti favorevoli). 1 La privatizzazione può essere formale (trasformazione in SPA) o sostanziale (dismissione partecipazioni) 4

A. Cervesato Capitolo 3. L acquisto della qualità di imprenditore 3 A L IMPUTAZIONE DELL ATTIVITÀ D IMPRESA L individuazione del soggetto è agevole quando:» è l imprenditore stesso a svolgere gli atti d impresa» l imprenditore ha un terzo che agisce come suo rappresentante (quindi in nome e per conto). Negli altri casi prevale il principio formale della spendita del nome: = gli effetti degli atti giuridici ricadono solo sul soggetto il cui nome è stato validamente speso nel traffico giuridico. Quando vi è un rappresentante che spende il nome gli effetti ricadranno sul rappresentato il quale sarà l imprenditore soggetto alla disciplina civilistica. [L IMPRENDITORE OCCULTO] Ci può essere dissociazione tra chi è realmente interessato all attività d impresa (imprenditore occulto) e la persona alla quale è formalmente imputata la qualità d imprenditore (prestanome). In caso di fallimento i creditori potranno soddisfarsi sia sul patrimonio del prestanome. La giurisprudenza ha provato ad affermare il principio tra inscindibilità tra potere e responsabilità ma questo non ha avuto applicazione legislativa. L unica eccezione che la giurisprudenza ha affermato è quella dell impresa fiancheggiatrice: = quando il socio di maggioranza dispone della società di capitali (e quindi a responsabilità limitata) come propria. In caso di fallimento, egli, avendo dato vita di fatto ad un impresa a fianco della società, sarà soggetto a fallimento come tutti gli imprenditori commerciali. 3 B INIZIO E FINE DELL IMPRESA. Inizio La qualità di imprenditore si acquista con l effettivo inizio dell esercizio dell attività d impresa. iscrizione nel registro delle imprese senza effettività. L effettivo inizio può anche essere determinato da una serie di atti di organizzazione che per numero e significatività manifestino lo stabile orientamento all attività produttiva di beni o servizi. Per le società:» vale il principio dell effettività» basta anche un solo atto, se particolarmente significamene, a dare inizio all attività d impresa. Fine La qualità di imprenditore si perde con l effettiva cessazione dell attività. avvisi al pubblico o cancellazione dal registro delle imprese. Solitamente prima della cessazione vi è un periodo di liquidazione. In tal caso la fine dell impresa è determinata dalla chiusura della liquidazione e dalla disgregazione del complesso aziendale. È importante il giorno di fine impresa per l imprenditore commerciale che può essere dichiarato fallito entro un anno dalla cessazione dell attività.[art. 10 lgg fallimentare] (fine pagamento di tutte le passività, altrimenti la lgg sul fallimento dell impr. individuale sarebbe insensata) Per le società:» Si ha cessazione dell impresa con la cancellazione dal registro delle imprese perché questo presuppone la disgregazione dell impresa e il pagamento di tutte le passività. Se vi sono creditori ritardatari essi si rifaranno su ex soci o sui liquidatori se il mancato pagamento è dovuto a loro esposizione al fallimento fino al pagamento di tutti i debiti 2. 2 Fino al 2000 si sosteneva ke la società esisteva, e fosse soggetta al fallimento, sino al pagamento dell ultimo debito. 5

A. Cervesato Capitolo 4. Lo statuto dell imprenditore commerciale L imprenditore commerciale è soggetto a un particolare statuto composto da vari oneri. 4 A LA PUBBLICITÀ LEGALE Lo strumento di pubblicità legale delle imprese commerciali è costituito dal registro delle imprese. Il registro delle imprese oggi 3 :» Raccoglie i dati organizzativi di tutte le altre imprese» È tenuto dalle camere di commercio in ciascuna provincia» È tenuto con tecniche informatiche Nel registro delle imprese gli atti da registrare sono:» gli elementi di individuazione dell imprenditore e dell impresa (es. dati anagrafici)» struttura e organizzazione della società (es. atto costitutivo e sue modificazioni)» Modificazioni di tali elementi L ufficio del registro deve controllare la regolarità formale (documenti) e la regolarità sostanziale (veridicità) prima di iscrivere su domanda dell interessato o d ufficio l atto. Se non si adempie agli obblighi di pubblicità si hanno sanzioni pecuniarie amministrative, esclusione del concordato fallimentare e dall amministrazione controllata (agevolazioni da lgg fallimentare). Il registro delle imprese si divide in: Sezione ordinaria Sono tenuti all iscrizione in questa sezione:» Imprenditori commerciali individuali non piccoli» Tutte le società tranne la società semplice» Consorzi tra imprenditori» Enti pubblici con attività commerciale» Gruppi europei di interesse economico con sede in Italia» Società estere che hanno in Italia la sede della propria attività Effetti Pubblicità legale = rende conoscibili i dati pubblicati ai terzi e ha:» Efficacia dichiarativa = atti opponibili ai terzi. Senza iscrizione bisogna provare che i terzi abbiano avuto conoscenza effettiva dell atto.» Efficacia costitutiva = Iscrizione necessaria per avere effetti verso terzi» Efficacia normativa = Iscrizione necessaria per l applicazione di un determinato regime giuridico ( no applicazione di un determinato regime es. SNC) Sezione speciale Devono iscriversi in questa sezione:» Piccoli imprenditori» Società semplici» Imprenditori agricoli individuali» Imprenditori artigiani» Società tra avvocati Effetti In generale effetti di pubblicità notizia = no opponibilità ai terzi Per gli imprenditori agricoli e le società semplici (att. agricola) ha anche effetti di pubblicità legale. NB! Oggi non c è più distinzione tra sezione ordinaria e speciale. 3 È attivo come lo vediamo ora dal 1993; prima c era un regime transitorio con registri di cancelleria presso i tribunali per le sole società commerciali. 6

A. Cervesato 4 B LE SCRITTURE CONTABILI = documenti che contengono la rappresentazione degli atti d impresa. Art. 2214: L imprenditore che esercita un attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari. Deve altresì tenere le scritture contabili che siano richiesti dalla natura e dalle dimensioni dell impresa []. (es. libro mastro, libro cassa, libro magazzino) In ogni caso devono essere tenuti:» Libro giornale (art. 2216) = deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all esercizio d impresa.» Libro degli inventari (art. 2217) = fornisce il quadro delle attività e passività dell imprenditore. Si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite dal quale devono risultare con evidenza e verità gli utili o le perdite. obbligo di redazione di SPA da art. 2424 2425, solo stessi criteri di valutazione Regolarità delle scritture contabili Regole formali = libri obbligatori numerati progressivamente (aboliti obbligo di bollatura e vidimazione annuale) Regole sostanziali = Vanno tenute secondo le norme di una ordinata contabilità (art. 2219) e conservate per 10 anni. La non regolare tenuta delle scritture contabili comporta:» No prova a favore dell imprenditore» No agevolazioni sul fallimento (concordato preventivo e amministrazione controllata) Efficacia probatoria Terzi = possono essere usate le scritture come prova sia che siano o no regolarmente tenute Imprenditore = devono ricorrere 3 presupposti:» Regolare tenuta» Lite tra imprenditori» Lite inerente all attività d impresa. 4 C LA RAPPRESENTANZA COMMERCIALE Nel caso dell impresa commerciale si deroga alle norme di diritto comune (art. 1387 e ss) e si prevede un sistema speciale di rappresentanza (art. 2203 2213) per alcuni ausiliari interni quali institori, procuratori e commessi. Gli institori, procuratori e commessi sono automaticamente investiti del potere di rappresentanza (no procura). >> le decisioni degli ausiliari vincolano direttamente l imprenditore da diritto comune: procura per dare rappresentanza. Per limitare i poteri bisogna fare uno specifica atto opponibile solo se portato a conoscenza di terzi nelle forme di legge. A. L institore Art. 2203 È institore colui che è preposto dal titolare all esercizio d impresa (cd direttore generale) o di un ramo o di una sede secondaria. Se sono più d uno agiscono disgiuntamente salvo che la procura disponga diversamente Poteri (art. 2204) Egli compie tutti gli atti pertinenti all esercizio d impresa a cui è preposto tranne l alienazione di beni immobili e le limitazioni contenute nella procura. 7

A. Cervesato Inoltre è obbligato insieme all imprenditore alla tenuta delle scritture contabili e all iscrizione nel registro. < Egli può stare in giudizio sia come attore che convenuto per le obbligazioni a cui è stato preposto. Procura di limitazione o di modificazione La procura per le modificazione, ampliamento o revoca del potere può essere:» iscritta nel registro = opponibilità ai terzi» non iscritta nel registro = non opponibilità ma prova conoscenza altrui Se l institore non spende il nome dell imprenditore nel traffico giuridico inerente all attività d impresa egli è responsabile insieme all imprenditore (tutela massima del terzo) e non solo personalmente. B. I procuratori Art. 2209 Sono procuratori coloro che, in base ad un rapporto continuativo, abbiano il pot ere di compiere gli atti pertinenti all esercizio d impresa pur non essendovi preposti (es. direttore acquisti). Il loro potere decisionale e la rappresentanza sono limitati nel settore operativo di cui si occupano (es. direttore acquisti opera in rappresentanza solo per gli acquisti) I procuratori:» non possono stare in giudizio nemmeno per gli atti da loro compiuti» non hanno obblighi di scritture contabili e pubblicità» sono responsabili se non spendono il nome dell imprenditore C. I commessi = coloro che eseguono attività materiali che li portano a contatto con terzi (es. salumiere) Art.2210 I commessi, salve le limit azioni della procura, possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie di operazioni di cui sono incaricati. I commessi:» non possono derogare alle condizioni generali di contratto salvo autorizzazione» non possono esigere il prezzo di beni di cui non facciano consegna» non possono esigere il prezzo fuori dai locali (o all interno se c è la cassa) salvo autorizzazione. NB non vi è un sistema di pubblicità legale (= no registro) >> portare a conoscenza di terzi con mezzi idonei (bacheche) o prova della conoscenza altrui 8

A. Cervesato Capitolo 5. L azienda L azienda è il mezzo con il quale si svolge l attività d impresa Art. 2555 L azienda è il complesso dei beni organizzati dall imprenditore per l esercizio dell impresa. Complesso dei beni: non è necessario che i beni impiegati nell attività d impresa siano di proprietà dell imprenditore ma basta che ne disponga in base ad un valido titolo giuridico (es. locazione, leasing, comodato d uso) Organizzati per l esercizio d impresa: i beni hanno una destinazione unitaria, il fine produttivo. I beni dell impresa sono eterogenei ma complementari e inseriti in un contesto che attribuisce all insieme di tali beni un valore superiore a quello singolo, l avviamento. Esso può essere:» oggettivo = nn dipende dalle capacità dell imprenditore» soggettivo = dovuto all abilità operativa dell imprenditore. Trasferimento d azienda Si ha quando è trasferito (atti di disposizione come vendita, concessione di usufrutto, donazione) un insieme di beni potenzialmente idoneo all esercizio d impresa cessione dell intera azienda! Forma Art. 2556 Forma per la validità = forma dettata per il trasferimento dei singoli beni che compongono l azienda oggetto del trasferimento. >> di proprietà (es. se beni immobili forma scritta a pena di nullità) Forma per la prova Imprese soggette a registrazione >> prova scritta (atto pubblico o scrittura privata autenticata) del trasferimento e dei contratti che lo riguardano entro 30 gg. Divieto di concorrenza Art. 2557 Chi aliena l azienda deve astenersi per un periodo massimo di 5 anni, dall iniziare una nuova impresa che, per oggetto, ubicazione o altre circost anze sia idonea a sviare la clientela dell azienda ceduta. Per le imprese agricole tali disposizioni valgono solo per le attività connesse. Contemperamento di due interessi: Acquirente: trattenere la clientela dell impresa e godere dell avviamento acquistato Alienante: non compromettere la propria iniziativa economica. Il divieto di concorrenza può essere esteso ad altre attività ma non deve proibire ogni attività professionale all alienante. Può anche essere ridotto a 3 anni ma mai superiore ai 5 anni. Il divieto di concorrenza occorre se si vende l intera azienda no nuova impresa x l alienante. Il divieto si applica anche alla vendita coattiva (da fallimento) I casi controversi sono 3:» divisione ereditaria e successione azienda» scioglimento società con assegnazione società a uno dei soci» vendita di una partecipazione di controllo di una società. Nei 3 casi non c è vero e proprio trasferimento d azienda ma si applica il divieto di concorrenza. 9

A. Cervesato La successione nei contratti aziendali Naturalmente si succede nei contratti se le prestazioni non sono ancora state eseguite. Art. 2558 Se non è pattuito diversamente l acquirente dell azienda subentra nei contratti stipulati per l esercizio dell azienda st essa che non abbiano carattere personale. = in cui l alienante era fondamentale. I contratti a carattere personali son soggetti al diritto comune (accordo parti + consenso del terzo) In deroga al diritto comune (necessità del consenso) qui i terzi non possono non dare il consenso ma possono recedere» per giusta causa (deve darne prova) entro 3 mesi dal trasferimento richedendo il risarcimento dei danni all alienante provando (difficile) che egli non ha osservato la normale cautela nella scelta dell acquirente. I crediti aziendali È stata eseguita la prestazione a proprio carico. Art. 2559 La cessione dei crediti relativi all azienda ceduta, anche in mancanza di notifica o di accettazione del debitore, ha effetto dal momento dell iscrizione nel registro delle imprese. diritto comune: notifica obbligatoria al debitore e accettazione >> semplificazione trasferimento Se il debitore paga all alienante in buona fede è liberato. Poi l acquirente si rifarà sull alienante. Se l impresa non è soggetta all iscrizione nel registro si ritorna al diritto comune. I debiti aziendali È stata eseguita la prestazione dal terzo a proprio favore Art. 2560 L alienante non è liberato dai debiti, inerenti all esercizio dell azienda ceduta anteriormente al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. = diritto comune: no cambiamento debitore senza consenso del creditore. Per le aziende commerciali rispondono dei debiti in solido l acquirente e l alienante se essi risultano dai libri contabili obbligatori. Per i debiti da lavoro rispondono dei debiti in solido l acquirente e l alienante anche se essi non risultano dai libri contabili obbligatori. Nei rapporti tra acquirente e alienante è cmq necessaria una pattuizione per stabilire a chio debbano essere accollati i crediti o i debiti. Usufrutto e affitto dell azienda Art. 2561 < L usufruttuario dell azienda deve esercitarla sotto la ditta che la contraddistingue. Egli deve gestire l azienda senza modificarne la destinazione e conservandone l efficienza, gli impianti e le normali dotazioni di scorte. cessazione dell usufrutto. L usufruttuario può cmq disporre dell azienda e acquistare nuovi beni tenendo conto che alla fine dell usufrutto la differenza tra il valore dei beni iniziali e quelli finali verrà compensato in denaro. L affitto d azienda ( locazione!) è rinviato alle disposizione per l usufrutto. (art. 2562) Per entrambi si applica il divieto di concorrenza, la successione nei crediti mentre i debiti sono a carico del nudo proprietario e del locatore tranne i debiti da lavoro. 10

A. Cervesato Capitolo 6. I segni distintivi I segni distintivi dell impresa e dell imprenditore sono: 1. Ditta (art. 2563-2567) 2. Insegna (art. 2568) 3. Marchio (art. 2569 2574) Ditta = nome commerciale dell imprenditore. Se non viene espressa essa coincide con il nome civile dell imprenditore ma l imprenditore può anche sceglierla con i limiti di :» Verità È diverso a seconda che si tratti di: o Ditta originaria = deve contenere il cognome o la sigla dell imprenditore. Può nn coincidere con il nome civile se questo ha avuto mutamenti. o Ditta derivata (cioè in seguito a cessione) = non si impone di integrarla con il cognome del nuovo acquirente (cd verità storica )» Novità La ditta non deve essere uguale o simile a quella usata da altro imprenditore tale da creare confusione per l oggetto dell impresa o per il luogo in cui questa è esercitata. Vi è l obbligo di cambiare ditta se la confusione occorre tra imprenditori concorrenti. Per le società chi registra più tardi deve cambiare, per le persone fisiche chi lo usa dopo. La ditta si trasferisce con l azienda con l assenso dell alienante ( disposizione ereditaria: auto) Insegna = contraddistingue i locali dell impresa e il più ampio complesso aziendale. Il codice rinvia al 2564 (novità v.sopra) e sono applicabili i principi base della disciplina della ditta e del marchio:» Liceità» Verità (=no indicazioni ingannevoli al pubblico)» No tutela per indicazioni generiche (es. pizzeria) Non è disposto nulla per il trasferimento dell insegna con l azienda ma si assimila alla disciplina del marchio. Marchio = segno distintivo dei prodotti o dei servizi dell impresa. Esso ha una disciplina nazionale (art. 2569 2574) ampia ed è tutelato anche a livello comunitario (regolamento CE n.40/94/1993) ed internazionale (convenzione di Parigi del 1883 e accordo di Madrid 1891). Tali discipline tutelano il marchio per le importanti funzioni che esso ha:» Differenziazione dei prodotti» Indicazione di provenienza e di qualità del prodotto» Forza attrattiva (soprattutto per i marchi cd celebri >> estensione tutela per questi) Esistono vari tipi di marchi:» Di fabbrica (da fabbricante) o di commercio (attività commerciale) = + marchi su un prodotto» Di servizio (per imprese di servizi) = forma pubblicitaria: sulle divise e sui materiali d uso» Generale (uno per tutti i prodotti) o speciale (ogni prodotto un marchio) --> possono anche essere contemporanei sul prodotto (es. Fiat Punto) 11

A. Cervesato I marchi possono essere composti in vari modi:» Marchio denominativo = con parole» Marchio figurativo = solo o con figure, cifre, musiche, suoni» Marchio di forma = con la forma del prodotto (es. bottiglia coca cola Esiste poi il marchio collettivo = marchio che viene concesso in uso a produttori consociati da un ente che garantisce l origine, la natura o la qualità di prodotti (es. Pura lana vergine)» IL MARCHIO REGISTRATO Il marchio, per essere registrato deve rispondere ad alcuni requisiti a pena di nullità: 1. Liceità No segni contrari alla legge, all ordine pubblico e al buon costume No utilizzo immagine o nome (se famoso) altrui senza consenso 2. Verità No segni idonei ad ingannare il pubblico su qualità, provenienza geografica, natura o qualità. 3. Originalità Deve avere capacità distintiva. Non sono ammesse:» Denominazioni (o figure) generiche (es. scarpa) dell attività; se sono diverse dall attività sono ammesse (es. aeroplano per un negozio di calzature) o se combinate in modo fantasioso (es. amplifon)» Indicazioni descrittive dei caratteri e della provenienza, salvo i marchi collettivi» Segni di uso comune (es. extra, lusso) 4. Novità No marchi già registrati per prodotti uguali o affini. Per i marchi celebri si estende anche ai prodotti non affini. Tutela del marchio registrato consiste nel: USO ESCLUSIVO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE del marchio per prodotti uguali o affini. --> per i marchi celebri la tutela è estesa anche ai prodotti non affini L uso esclusivo:» decorre dalla data di presentazione della domanda all ufficio brevetti» dura dieci anni ed è rinnovabile illimitatamente a intervalli decennali (salvo decadenza requisiti)» decade con la volgarizzazione del marchio = il marchio diventa una denominazione generica (Biro) mancato utilizzo per 5 anni causa di decadenza (art. 41-43 l.m.) o mancanza originaria di un requisito essenziale. Se vi è stata lesione del marchio, il titolare può promuovere:» azione di contraffazione con cui si ottiene inibitoria rimozione degli effetti pubblicazione sentenza risarcitoria se sussiste dolo o colpa del contraffattore» IL MARCHIO NON REGISTRATO Vi è naturalmente una tutela minore di quella del marchio registrato. Art. 2571: Chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di cont inuare ad usarne, nonostante la registrazione da altrui ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso. Importanza uso di fatto e notorie à. t Se notorietà locale = no impedire che altri usino sul campo nazionale per stessi prodotti 12

A. Cervesato» IL TRASFERIMENTO DEL MARCHIO (art. 2573) < Il marchio si può trasferire o concedere in licenza disgiuntamente dal trasferimento d azienda ( prima del 1992). La licenza di marchio può essere non esclusiva = + concessionari = + beni con stesso marchio ma provenienza diversa. Limiti ( decadenza del marchio):» dal trasferimento non deve derivare inganno nei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell apprezzamento del pubblico.» Licenziatari devono garantire stessa qualità degli atri prodotti con stesso marchio 13

A. Cervesato Capitolo 7. Opere dell ingegno. Invenzioni industriali Le creazioni intellettuali si dividono in:» Opere dell ingegno = idee creative nel campo culturale. --> diritto d autore» Invenzioni industriali = idee creative nel campo della tecnica --> brevetti di vario tipo Noi tratteremo solo le invenzioni industriali. Invenzioni industriali Consistono nella soluzione originale di un problema tecnico. Esistono due tipi di brevetto:» Brevetto per invenzione industriale» Brevetto per modelli di utilità 7 A IL BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE (art. 2584 2591) Hanno per oggetto le inventive di maggior significato tecnologico. Si distinguono in tre grandi categorie:» Invenzioni di prodotto = nuovo prodotto» Invenzioni di procedimento = nuovo metodo di produzione, di lavorazione o nuovi macchinari» Invenzioni derivate = derivazione di una precedente invenzione. Combinazione, modificazione o nuova utilizzazione di precedenti invenzioni. Non forma invenzione ciò che esiste in natura, una nuova teoria, i software e i metodi per il trattamento chirurgico. Le invenzioni devono poi rispondere a requisiti di:» Novità = invenzione non compresa nello stato della tecnica» Attività inventiva = l invenzione deriva da un attività creativa non conseguibile per un tecnico medio del ramo facendo ricorso alle sue ordinarie capacità.» Idonei all applicazione industriale = potenzialità di essere utilizzato in qualsiasi genere d industria, anche agricola. Cmq l inventore ha diritto ad essere riconosciuto autore dell invenzione. IL BREVETTO ITALIANO:» Viene concesso dall Ufficio brevetti sulla base di una domanda con descrizione chiara (per una persona esperta del ramo) e completa. nullità» Dura 20 anni (tranne cause di nullità o decadenza, es. no attuazione dal rilascio del brevetto) e non è rinnovabile.» Dà il diritto d esclusiva sul commercio, la fabbricazione e l importazione dei prodotti. NB se è un processo l esclusiva riguarda solo il prodotto fatto con quel determinato processo, non si possono escludere altri prodotti con diverso processo.» È trasferibile indipendentemente dal trasferimento d azienda» È soggetto alla costituzione di diritti reali e di licenza d uso con o senza esclusiva; può anche essere espropriato per motivi di pubblica utilità. Il titolare del brevetto (e il licenziatario) può esercitare azione di contraffazione con effetti:» Inbitori» Ripristinatori = eliminare prodotti violanti il brevetto dal mercato 14

A. Cervesato BREVETTO INTERNAZIONALE: Si può estendere l esclusiva sul territorio di altri Stati grazie a diversi trattati. >> il contenuto del diritto d esclusiva è disciplinato dalle leggi del paese in cui il brevetto è efficace BREVETTO COMUNITARIO: è un brevetto autonomo regolato dalla convenzione di Lussemburgo del 1975. Viene rilasciato dall Ufficio europeo di Monaco e ha effetti su tutto il territorio comunitario facendo cessare gli effetti dei brevetti nazionali 7 B L INVENZIONE INDUSTRIALE NON BREVETTATA Si ha la cosiddetta tutela del preuso: Chiunque ha fatto uso dell invenzione nella propria azienda, dodici mesi anteriori al deposito dell altrui domanda di brevetto, può continuare a sfruttare l invenzione nei limiti del preuso. Tale sfruttamento può essere trasferito solo tramite il trasferimento d azienda. Tale tutela opera anche nel caso di preuso segreto. Se il preutente ha divulgato l invenzione allora il brevetto non avrà il requisito di novità = nullità. 7 C I MODELLI INDUSTRIALI Si distinguono in:» Modelli d utilità Nuovi trovati che conferiscono funzionalità (=efficacia o comodità d applicazione) a macchine, strumenti e oggetti d uso. Sono tutelati da brevettazione (art. 2594) ma questa dura 10 anni ( 20 ordinari)» Disegni e modelli Nuove idee destinate a migliorare l aspetto dei prodotti industriali. (es. industrial design) Sono tutelati da una registrazione in cui devono ricorrere requisiti di: Novità = nuovo Carattere individuale = impressione diversa da quella suscitata da altri disegni o modelli Dura 5 anni ed è rinnovabile fino a un massimo di 25 anni. Per le opere dell industrial design che presentino valore artistico e carattere creativo si applicano le norme del diritto d autore (tutela fino a 70 anni dalla morte dell autore) Disegni e modelli comunitari Hanno una protezione autonoma ed unitaria; si basano anch essi sulla registrazione. Prevedono inoltre una tutela di 3 anni ai disegni e modelli non registrati. 15

A. Cervesato Capitolo 8. La disciplina della concorrenza Il modello ideale di mercato è la concorrenza perfetta senza eccessi ponderata alle necessità della collettività e con monopoli buoni per la collettività. La ricerca di questo equilibrio è anche ricercata dal legislatore italiano. Il fondamento normativo è l art. 41 della Costituzione: L iniziativa economica privata è libera. Il legislatore italiano ha però imposto:» Limitazioni legali (art. 41-43 Cost) = fini di utilità sociale e monopoli legali in settori d interesse» Limitazioni negoziali alla concorrenza ma senza sacrificio iniziativa economica libera» Repressione della concorrenza sleale. Abbiamo una netta divisione sulla legislazione in questo ambito: 1. norme antimonopolistiche = contro comportamenti contro la struttura di mercato 2. norme sulla concorrenza sleale = contro comportamenti sleali 8 A LA LEGISLAZIONE ANTIMONOPOLISTICA = contro atti e comportamenti che pregiudicano la struttura di mercato La legge italiana ha creato l autorità garante della concorrenza e del mercato (lgg. 287/1990). --> competenza solo sul territorio nazionale comunitario La legge 287/1990 disciplina queste norme e suddivide tre fattispecie: 1. Le intese restrittive della concorrenza = comportamenti e accordi tra imprese volti a limitare la propria libertà d azione sul mercato. Sono vietate quelle che hanno per oggetto o per effetto l impedire restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza. >> principio di effettività Le intese vietate sono nulle e possono portare a sanzioni pecuniarie e sicuramente ripristinatorie della situazione di mercato. Sono previste esenzioni temporanee dall autorità per quelle intese che migliorano le condizioni di offerta e producono un beneficio per i consumatori. 2. Abuso di posizione dominante = è vietato lo sfruttamento della posizione dominante, nn la posizione dominante in sé!! Per tale impresa è vietato:» imporre prezzi o condizioni contrattuali gravose» impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato» applicare condizioni diverse per prestazioni equivalenti. Non sono previste esenzioni ma nullità dei patti e sanzioni pecuniarie e, se c è reiterazione, sospensione dell attività fino a un massimo di 30 gg. NB è vietato anche l abuso di dipendenza economica = situazione in cui un impresa può determinare, nei rapporti commerciali, un esagerato squilibrio di diritti e obblighi. Si applicano le stesse tutele (nullità + risarcimento) valutando anche le alternative sul mercato. 16

A. Cervesato 3. Concentrazioni = quando due o più imprese:» si fondono [concentrazione giuridica]» diventano un'unica entità economica pur restando separate - stesso controllo [concentrazione economica]» due o più imprese indipendenti danno luogo ad una nuova società Le concentrazioni non sono vietate in quanto tali ma solo quando danno luogo a gravi alterazioni della struttura di mercato. Per le concentrazioni che portano a determinate soglie di fatturato --> comunicazione preventiva all autorità --> autorizzazione o divieto Se con divieto la concentrazione si esegue comunque vi sono pesanti sanzioni pecuniarie. 8 B LA CONCORRENZA SLEALE È nell interesse generale che la competizione tra imprenditori avvenga in modo corretto e leale. L art.2598 prevede tre fattispecie e prevede:» sanzioni inibitorie e ripristinatorie anche senza dolo o colpa» sanzioni inibitorie e ripristinatorie anche senza realizzazione del danno >> basta potenzialità» sanzioni risarcitorie se sussiste anche dolo o colpa. Soggetti legittimati ad agire: imprenditori (o loro associazioni) + concorrenza tra i litiganti --> sono indirettamente tutelati anche i consumatori e le loro associazioni ma non possono agire. La disciplina della concorrenza sleale lascia i consumatori esposti alla possibilità di inganni pubblicitari --> codice di autodisciplina pubblicitaria delle imprese + Giurì di autodisciplina ( giudice ) --> disciplina statale della pubblicità ingannevole. Le fattispecie previste dall art. 2598 sono: 1. Atti di confusione =atto idoneo a creare confusione con prodotti o l attività di un concorrente; in particolare: a. Uso di nomi o segni distintivi altrui (anche non registrati) b. L imitazione delle forme dei prodotti altrui Si aggiunge a tutela segni distintivi 2. Denigrazione = diffondere notizie o apprezzamenti su prodotti o attività dei concorrenti per discreditarli. Si manifesta con: a. Magnificazione (pubb. iperbolica) = solo il proprio prodotto ha pregi e li si nega agli altri b. Comparazione (pubb. comparativa) = quando si danno info false e non porta discredito al concorrente >> oggi disciplinata da d.lgs. 74/1992 = non sempre illecita 3. Appropriazione di pregi altrui (insieme a denigrazione nel C.c.) = appropriazione di pregi altrui o agganciamento ad altri (es. scarpe tipo Tod s) 4. Altri atti di concorrenza sleale = ogni altro mezzo non conforme alla corr ettezza professionale e idoneo a danneggiare l altrui azienda. In questa norma (di chiusura), rientrano sicuramente: a. Pubblicità menzognera = falsa attribuzione di pregi non appartenenti a nessuno b. Dumping = sistematica vendita dei prodotti sottocosto c. Concorrenza parassitaria = sistematica imitazione di altrui iniziative d. Sottrazione di dipendenti = sottrazione di dipendenti qualificati con mezzi scorretti 17

A. Cervesato 8 C LE LIMITAZIONI DELLA CONCORRENZA Le limitazioni della concorrenza sono di due tipi: 1. Pubblicistiche La concorrenza può essere limitata per l interesse generale e l utilità sociale attivando con legge regimi di monopoli pubblici (o legali). Essi sono comunque limitati da alcune norme quali:» Obbligo di contrarre con chiunque lo richieda» Obbligo di rispettare parità di trattamento. >> vi possono essere condizioni diverse a diversi individui se sono stati predeterminati i relativi presupposti di applicazione 2. Convenzionali << Il codice civile predispone norme per gli accordi restrittivi della concorrenza [art. 2596]: il patto che limita la concorrenza deve essere provato per iscritto.esso è valido se circoscritto ad una determinata zona o attività e non può eccedere la durata di 5 anni. Se la durata non è stabilita o e stabilità per un periodo superiore ai 5 anni, il patto è comunque valido per un quinquennio.. Tale accordo è valido se:» Provato per iscritto» Circoscritto ad un determinato ambito territoriale o attività» Durata massima 5 anni Comunque i patti sono vietati se ricadono in intese anticoncorrenziali o di abuso di posizione dominante. Esempi di tali accordi anticoncorrenziali sono cartelli o consorzi anticoncorrenziali che prevedono impegni reciproci tra imprenditori (contingentamento, zona, prezzo). 18

< Schemi di diritto commerciale da Manuale di diritto comm.le di Campobasso A. Cervesato Capitolo 9. I consorzi tra imprenditori I consorzi sono disciplinati dagli art. 2602 2620 del Codice civile. Definizione (art. 2602) : con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono una organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi d impresa. I consorzi possono essere di varie tipologie: 1. anticoncorrenziali = limitare la reciproca concorrenza Sollecitano spesso controlli da parte dell autorità garante per evitare che si instaurino situazioni di monopolio in contrasto con l interesse generale. 2. di coordinamento o di cooperazione aziendale = svolgimento di determinate fasi per ridurre i costi (es. acquisto materie prime) Aumentano la competitività e la concorrenza nel mercato >> ben visti dall autorità antitrust Sono comunque disciplinati in modo uguale dal C.c. che attua per entrambi una disciplina comune. Il contratto di consorzio:» Deve avere forma scritta a pena di nullità e deve contenere le indicazioni dell art. 2603.» Deve essere stipulato tra imprenditori (anche da enti pubblici o privati di ricerca)» Deve prevedere una durata 10 anni (cons. anticoncorrenziali 5??)» Deve prevedere le condizioni per l ammissione di nuovi consorziati (cmq non subalterna all unanimità dei consorziati) NB! Trasferimento d azienda: acquirente di un consorziato diventa consorziato tranne che per esclusione con giusta causa.» Deve indicare le cause di recesso (scioglimento contratto per volontà del socio) o di esclusione (per decisione degli altri consorziati) cause di scioglimento anticipato dell intero contratto (giusta causa o unanimità) Nel consorzio è prevista la creazione di una organizzazione comune composta almeno da:» Assemblea = organo deliberativo (a maggioranza) composto da tutti i soci» Organo direttivo = nei consorzi con attività interna controlla attività consorziati Le norme per l elezione, revoca e esercizio delle funzioni degli organi sono da indicare nel contratto I consorzi con attività esterna Per tali consorzi è necessario che il contratto:» Sia iscritto nel registro delle imprese con regime di pubblicità legale» Indichi la presidenza, la direzione, la rappresentanza del consorzio e i relativi poteri obbligo di redigere la situazione patrimoniale e depositarla nel registro Il fondo consortile costituisce il patrimonio autonomo del consorzio con attività esterna e serve a garantire il soddisfacimento dei creditori del consorzio e solo da essi (no creditori dei consorziati). Se vi sono obbligazioni assunte» in nome del consorzio e nell interesse di tutti i consorziati risponde solo il fondo consortile» per conto dei singoli consorziati rispondono solidalmente i consorziati interessati e il fondo. Se insolventi, il debito degli interessati si ripartisce agli altri in proporzione alle quote 19

A. Cervesato Le società consortili Da un punto di vista dello scopo società e consorzi sono piuttosto diversi:» società = distribuire dividendi (scopo lucrativo)» consorzio = far ottenere ai consorziati minori costi o maggiori ricavi (migliorare efficienza e redditività delle singole imprese simile al mutualistico) Tuttavia è comunque possibile che tutte le società lucrative tranne le s.s. possano assumere come oggetto sociale gli scopi indicati dall art. 2602 (art. 2615-ter). Chi dà vita ad una società consortile può inoltre inserire nell atto costitutivo specifiche pattuizioni per adattare la struttura societaria prescelta alle finalità consortili. 20