CONTRATTO PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DI GIOCHI PUBBLICI IN PUNTO DI GIOCO SPORTIVO. Tra



Documenti analoghi
CONTRATTO PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DI GIOCHI PUBBLICI IN PUNTO DI GIOCO IPPICO. Tra. Premesso che

tra: titolare della concessione per n con sede in via n Partita IVA/Codice Fiscale rappresentata dal signor di seguito denominata Titolare di Sistema

BOZZA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE

tra con sede legale in n. con sede legale in - impianto, l impianto ubicato nel Comune di, autorizzato

TECNICO PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (D.

Comune di Villa di Tirano

IL COMUNE DI GENOVA, di seguito per brevità, denominato Comune, con sede in via Garibaldi 9, Codice Fiscale , rappresentato

Il Visualizzatore Le verrà fornito da SISAL S.p.A. a titolo di comodato, alle seguenti condizioni:

1 - Parti, oggetto del contratto e definizioni: 2 - Modalità di realizzazione e fornitura dei Servizi 3 - Corrispettivo e tempi di pagamento

AVVISO PUBBLICO PER L INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO CUI AFFIDARE IL SEGUENTE SERVIZIO:

Con la presente vengono fornite indicazioni ai fini dell autorizzazione all esercizio di detta modalità di gioco.

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI

Nomenclatore unico delle definizioni

ALLEGATO D SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Appendice al CONTRATTO DI FRANCHISING

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE

CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI RETE COMUNE PER LA CONNESSIONE. l sig. o la società.,sede legale, persona del legale

INFORMATIVA DELL INIZIATIVA CARTA ROMA

CONDIZIONI CONTRATTUALI

CONSORZIO ASSINDUSTRIA ENERGIA TRENTO ASSOENERGIA

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI ASSISTENZIALI SANITARI E ALTRI SERVIZI AUSILIARI

ADM.MNUC.REGISTRO UFFICIALE U

LICENZA D USO di SOFTWARE

Ordine degli Psicologi della Toscana FIRENZE

Allegato: Contratto di fornitura di servizi

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca. Acquisizione Beni e Servizi

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

del 27/02/2007 n. 184

AREA VIII DISCIPLINA DEL MERCATO SERVIZIO CONTRATTUALISTICA E CONCORRENZA

Gentile Cliente, Il modulo allegato si divide in 4 parti:

FAC SIMILE da non allegare alla domanda di adesione. La Convenzione verrà successivamente trasmessa in duplice copia per la sottoscrizione

PROGRAMMA REFERRAL ACCORDO DI PROGRAMMA

ATTO DI PROROGA Tra PREMESSO CHE

MODULO DI DESIGNAZIONE/REVOCA DEI BENEFICIARI

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE APERTURA SALA GIOCHI AI SENSI DELL ART. 86 DEL T.U.L.P.S.

Prot. N. VI/5/ 5505 Pomarance, lì 03/07/2014. Alle imprese fornitrici di arredo urbano. Sul MEPA. Loro SEDI

OFFERTA POST BOX CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO ARCHIVIO

ALLEGATO 5T - CRITERI E MODALITÀ PER LA SELEZIONE DEI FORNITORI TRANSITORI AI SENSI DELLA DELIBERA 249/2012/R/GAS (PROCEDURA) PERIODO AT

Direzione Regionale. il Comune di, con sede in, Via C.F., legalmente rappresentato da, nella sua qualità di, giusta delibera n. del.

Condizioni Generali del Servizio TGCOM Traffic

(delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 recante Regolamento per l organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione )

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (S.C.I.A.)

REGOLAMENTO. Ai sensi dell art. 13 dello Statuto

CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA

PROCEDURA DI COORDINAMENTO TRA GESTORI DI RETE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 34 E 35 DELL ALLEGATO A ALLA DELIBERA ARG/ELT 99/08 (TICA)

Settore Contenzioso Cultura Pubblica

REGOLAMENTO ALBO FORNITORI

Autorizzazione di addebito Piano Ricaricabile Business

SCHEMA DI CONTRATTO allegato sub C)

COMUNE DI GIOIA DEL COLLE

SCOMMESSE SPORTIVE. Ministero dell economia e delle finanze AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

che pure costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo.

La fatturazione elettronica verso la P.A. - Modalità operative -

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Regolamento per la gestione dei Prestiti Sociali

Allegato 1 CAPITOLATO TECNICO

REGOLAMENTAZIONE PER LA VENDITA DEI TITOLI DI VIAGGIO DI ATLASSIB ITALIA AD USO DELLE AGENZIE E DELLE SOP SAILPOST

Luogo e data PREMESSO CHE

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO REFLUI CER CER (N. /200..

REGOLAMENTO PER L ACQUISTO DI BENI E SERVIZI MEDIANTE PROCEDURE TELEMATICHE

COMUNE DI MONTEROTONDO. Provincia di Roma. Nell anno 2013 il giorno xx (xxx) del mese di maggio nella sede del FRA

COMUNE DI MARTIGNANO PROVINCIA DI LECCE CONTRATTO DI COTTIMO FIDUCIARIO

ALLEGATO _B Dgr n del 29/12/2014 pag. 1/5

1. PREMESSE 2. OGGETTO DEL CODICE

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE ACQUISTI. Allegato 1-bis al Disciplinare di Gara

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

SCHEMA DI CONTRATTO Per

FINANZIARIO E BANCARIO PER L ACQUISIZIONE DI UN FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO MEZZI AZIENDALE.

CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA FORNITURA DI NUMERO VERDE 800 TRA

Ministero dell economia e delle finanze AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

CONVENZIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ex art. 12 LEGGE n. 68/99

Progect Management. Management. Project MC TEAM - Riproduzione vietata 1/1

Codice di comportamento in materia di Internal Dealing. Codice di comportamento di Internal Dealing

FOGLIO INFORMATIVO INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

Fondo Pensione per il personale della Deutsche Bank S.p.A. Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n MODULO DI ADESIONE

PROVINCIA DI MILANO DISCIPLINARE DI INCARICO. Atti n /15.4/2013/1 ***** TRA

BOZZA DI CONTRATTO. tra

Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Art. 2 Ricevimento dell ordine Art. 3 Esecuzione del contratto e tempi di consegna

Allegato 3. Indice generale 1. OGGETTO DEL SERVIZIO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO OBBLIGHI DEL BROKER OBBLIGHI DI ANSF...

CONTRATTO DI GESTIONE TEMPORANEA STAGIONALE. Oggi, in Recoaro Terme, fra le parti:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

Accordo Quadro. Confesercenti nazionale. Intesa SanPaolo S.p.A.

CONDIZIONI GENERALI E TERMINI DI UTILIZZO. Art.1 Oggetto dell accordo

GUIDA ALL UTILIZZO DELLA CONVENZIONE PER LE AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI

CONTRATTO FULL TIME anno formativo 2015/2016

NORME DI QUALIFICAZIONE 2013

# $ % & '& ( ) * ' ( + &,. ' & & /& 0 1 ' & ' ' & & * * %++)%#(!$%"' #, )-(+. % ' &

RICHIESTA DI ESTINZIONE DEL CONTO CORRENTE INTESTATO A CLIENTE AL DETTAGLIO (Modulo a disposizione della clientela sul sito internet della Banca)

Allegato A. TITOLO II Gestione, costo, tariffe. TITOLO II Gestione, costo, tariffe. ART. 3 Gestione e costo del servizio

TERMINI E CONDIZIONI DI ADESIONE ALL INIZIATIVA PROMOZIONALE PORTA I TUOI AMICI IN VODAFONE

CONTRATTO DI PRESTAZIONE IN REGIME DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE DI INSERIMENTO LAVORATIVO ex ART. 12, L. 68/99

IPAB ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME DISCIPLINARE D INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI

! 2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GE- NERALI DI VENDITA

Accordo Quadro per la fornitura di energia elettrica alle. società autostradali aderenti al. Consorzio Autostrade Italiane Energia (CAIE)

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO

Tra le parti PAT. Enti strumentali (.) le Banche/intermediari finanziari aderenti (..) PREMESSO CHE

C O M U N E D I P A L E R M O

IL AREA AMMINISTR.CONTABILE

ALLEGATO 5 Schema di Contratto

Transcript:

CONTRATTO PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DI GIOCHI PUBBLICI IN PUNTO DI GIOCO SPORTIVO Tra SNAI S.p.A., società quotata presso la Borsa Italiana, con sede legale in Via Luigi Boccherini, 39, Porcari (LU), C.F. n. 00754850154 e P.IVA n. 01729640464 in persona del legale rappresentante Sig. Maurizio Ughi (di seguito «SNAI» o «APPALTANTE»), e, avente sede legale in,. Via., C.F... e P.IVA in persona del Sig..., legale rappresentante della società (di seguito «Punto SNAI» o «appaltatore») (SNAI e il Punto SNAI di seguito congiuntamente definite le «Parti» e ciascuna di esse una «Parte») Premesso che A. SNAI ha partecipato alla procedura di selezione (di seguito «procedura di selezione») bandita dall Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (di seguito «AAMS») ai sensi dell art. 38, comma 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla L. 4 agosto 2006 n. 248 e pubblicata su G.U. n. 199 Foglio delle Inserzioni del 28 agosto 2006, per l affidamento in Concessione dell esercizio dei giochi pubblici su eventi diversi dalle corse dei cavalli (di seguito «giochi pubblici»); B. all esito della procedura di selezione SNAI si è resa effettivamente aggiudicataria di diritti per l affidamento in concessione dell esercizio dei giochi pubblici di cui all art. 38, comma 2, del decreto legge del 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (rif. graduatoria pubblicata su supplemento ordinario alla G.U. n.300 del 28 dicembre 2006) ed ha sottoscritto con AAMS una Convenzione (di seguito «Convenzione») nel testo conforme allo schema allegato alla procedura di selezione portante diritti e doveri a carico di SNAI stessa, nonché la previsione delle sanzioni (sospensione, revoca, decadenza) che possono derivarle da eventuali inadempimenti; C. ai sensi della norma richiamata e della procedura di selezione sono considerati giochi pubblici commercializzabili nella rete di punti gioco sportivo i seguenti: a) scommesse a quota fissa; b) scommesse a totalizzatore; c) concorsi pronostici sportivi; d) totip; e) ippica nazionale; f) giochi di abilità a distanza; g) qualunque ulteriore gioco pubblico basato su eventi diversi dalle corse dei cavalli che AAMS riterrà, in qualsiasi momento, di commercializzare per mezzo della rete di punti gioco sportivo; D. il Punto SNAI è titolare dell esercizio commerciale (di seguito l «esercizio») ubicato nel Comune di Prov. Via/P.zza. n.., codice attività prevalente.., indirizzo e-mail. ed ha interesse ad avviare in detto locale l attività di commercializzazione di giochi pubblici per conto di SNAI in piena conformità alle norme vigenti e alla procedura di selezione; E. SNAI ha interesse ad ubicare presso l esercizio il diritto per punto gioco sportivo identificato dal codice AAMS n.., aggiudicatole in concessione con riferimento al Comune di ad esito della procedura di selezione, per gestirlo tramite terzi in conformità alla normativa vigente (rif. art. 14 ter L. 80/2005) in considerazione del fatto che non dispone di una propria organizzazione territoriale idonea a provvedervi direttamente. Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue. ARTICOLO 1 PREMESSE 1.1 Le premesse e gli allegati formano parte integrante ed essenziale del presente Contratto. ARTICOLO 2 OGGETTO 2.1 L appaltatore si impegna a svolgere a favore dell appaltante, in esclusiva e con il massimo grado di diligenza e professionalità, le seguenti attività presso l esercizio: A) il servizio di commercializzazione dei giochi pubblici di cui in premessa e le relative attività strumentali, incluso il puntuale pagamento delle giocate vincenti al momento della presentazione delle stesse da parte dello scommettitore, nonché qualsiasi altra attività connessa; B) i servizi accessori all attività di accettazione e/o raccolta delle scommesse telefoniche e telematiche quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la stipula dei contratti e la commercializzazione delle ricariche, effettuati mediante carte di conto di gioco; C) il servizio di accettazione delle giocate mediante apparecchi da intrattenimento (cosiddetti «new slot») di cui all art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 Giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni) in forza di separato contratto da stipularsi con SNAI, nel rispetto delle linee guida di cui all allegato A. 2.2 Con riferimento all attività prevista dal precedente art.2.1 (A), spetterà a SNAI definire le strategie commerciali e/o le attività promozionali, sicché nessuna di tali funzioni potrà essere svolta o definita dal Punto SNAI senza il preventivo consenso scritto di SNAI. Per ciò che attiene l attività di accettazione delle scommesse, il Punto SNAI sarà tenuto ad osservare le prescrizioni e le indicazioni di SNAI. 2.3 Al fine di adempiere al proprio obbligo di esclusiva nei confronti di SNAI, il Punto SNAI si impegna a recedere e/o a risolvere ogni eventuale contratto stipulato precedentemente al presente con altri gestori e/o soggetti terzi avente ad oggetto le attività previste pagina 1

all art. 2.1 (C), con effetto entro 12 (dodici) mesi dalla data di decorrenza del presente Contratto, con ogni costo e onere eventualmente conseguente a carico del Punto SNAI. 2.4 Il Punto SNAI si impegna a non commercializzare presso l esercizio prodotti/servizi di gioco e di scommessa non gestiti da SNAI senza preventivo consenso scritto da parte di quest ultima. ARTICOLO 3 REQUISITI DEL PUNTO SNAI 3.1 Il Punto SNAI dichiara e garantisce di avere perfetta conoscenza dei contenuti precettivi della normativa vigente, della procedura di selezione e della Convenzione, di volervisi pienamente uniformare e di possedere tutti i requisiti prescritti (e/o richiesti da SNAI) per l accettazione dei giochi pubblici. In particolare il Punto SNAI dichiara e garantisce: A) di avere la piena disponibilità giuridica dell esercizio e che lo stesso resta aperto al pubblico nel giorno di domenica; B) che l esercizio è pienamente idoneo alle attività che costituiscono oggetto del presente Contratto ai sensi della normativa vigente della procedura di selezione e della Convenzione, sotto i profili (elencazione esemplificativa e non esaustiva): i) dell accessorietà dell attività di commercializzazione di giochi pubblici rispetto alle altre attività prevalenti ivi esercitate; ii) dell ubicazione e del rispetto delle distanze minime da altri operatori cui spetti tale condizione di miglior favore; iii) della superficie interna globale e di quella dedicata all attività di accettazione di giochi pubblici; iv) delle condizioni delle strutture e degli impianti; v) della perfetta conformità alle normative di legge in materia di igiene, salute, sicurezza e accesso delle persone disabili; vi) della destinazione d uso e dell agibilità; vii) della perfetta conformità alle prescrizioni amministrative relative all attività svolta e da svolgere nonché alle eventuali delibere condominiali anche per ciò che attiene l installazione di apparati elettronici ed antenne satellitari; viii) dell elevato grado delle potenzialità commerciali sia in termini relativi (cioè con riferimento ai concorrenti operanti nel medesimo bacino d utenza), sia in termini assoluti (cioè con riferimento alle aspettative medie di vendita di un analogo esercizio commerciale); C) di possedere e/o di impegnarsi ad ottenere tempestivamente le pertinenti autorizzazioni di «Pubblica Sicurezza» richieste per lo svolgimento dell attività oggetto del presente Contratto, ove occorra assumendo la veste di preposto di SNAI; D) di possedere i requisiti di affidabilità economica e personale nonché di attitudine commerciale; E) di avvalersi di personale regolarmente assunto, retribuito e assicurato in conformità alle norme di legge e ai contratti di lavoro. 3.2 SNAI, pur prendendo atto delle superiori dichiarazioni e garanzie rese dal Punto SNAI, si riserva di verificare analiticamente la sussistenza dei requisiti in capo al Punto SNAI essendo patto che, solo all esito positivo di tale verifica, il Contratto sarà perfezionato mediante sottoscrizione da parte di SNAI ed invio al Punto SNAI del Contratto stesso che così acquisterà piena efficacia tra le parti. Resta inteso che il Punto SNAI si impegna a mantenere i requisiti di cui al punto 3.1 per tutta la durata del Contratto. 3.3 Il Punto SNAI si impegna a: i) fornire a SNAI a sua semplice richiesta, copia conforme di tutte le documentazioni da questa ritenute necessarie o utili per verificare il possesso e/o la persistenza dei requisiti in capo al Punto SNAI, ivi compreso il documento attestante la disponibilità giuridica dell esercizio; ii) consentire a SNAI i controlli che questa riterrà più opportuni anche in materia di rapporti di lavoro intercorrenti fra il Punto SNAI ed il proprio personale, che saranno effettuati direttamente da SNAI, ovvero da terzi per suo conto, ivi compreso il Coordinatore Punto SNAI cioè il soggetto cui sarà affidato da SNAI il coordinamento del Punto SNAI in questione. A tal fine il Punto SNAI acconsente ora per allora a che i soggetti deputati al controllo accedano all esercizio in ogni momento, anche senza preavviso. ARTICOLO 4 - DIRITTI DI PROPRIETA INTELLETTUALE 4.1 Tutti i diritti di proprietà intellettuale nonché i sistemi, i progetti, le tecniche, i marchi e gli elementi d immagine coordinata e comunicazione impiegati dal Punto SNAI per lo svolgimento delle attività previste dal presente Contratto, rimangono di proprietà di SNAI e non vengono trasferiti al Punto SNAI. ARTICOLO 5 IMPEGNI DEL PUNTO SNAI 5.1 CONFORMITA A LEGGE. Il Punto SNAI si impegna a svolgere le attività oggetto del presente Contratto conformemente a, e nel rispetto delle disposizioni di Legge. In caso di inadempimento del Punto SNAI all obbligazione qui assunta, spetterà a SNAI il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi del successivo art. 11. 5.2 CONNETTIVITA. Il Punto SNAI si impegna a mettere a disposizione di SNAI presso l esercizio una linea telefonica di tipo tradizionale attiva (RTG o ISDN) da utilizzarsi per il trasferimento dei dati delle giocate alla rete telematica di SNAI, fermo restando che resteranno a carico del Punto SNAI i soli costi fissi ed il traffico relativo ad utilizzi diversi da quelli connessi al trasferimento dei dati delle giocate alla rete telematica di SNAI. Inoltre, il Punto SNAI si impegna a richiedere al Gestore telefonico i servizi ADSL mediante compilazione, sottoscrizione ed inoltro del modulo di cui all allegato B. Infine il Punto SNAI si impegna a predisporre il sistema «POS» come previsto dalla normativa e dalla procedura di selezione richiamata in premessa. 5.3 CONTINUITA DEL SERVIZIO. Il Punto SNAI garantisce a SNAI che l attività oggetto del presente Contratto sarà svolta per non meno di 6 (sei) giorni alla settimana e 11 (undici) mesi all anno e si impegna a fruire dei periodi di chiusura solo previa richiesta ed ottenimento dell autorizzazione di SNAI. In caso di inadempimento del Punto SNAI all obbligazione qui assunta, spetterà a SNAI il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi del successivo art. 11. pagina 2

5.4 STANDARD QUALITATIVI. Il Punto SNAI si impegna inoltre a: i) applicare le linee guida ideate da SNAI in materia di immagine coordinata e, comunque, connotare l esercizio - per ciò che attiene all attività di commercializzazione dei giochi pubblici - esclusivamente con l insegna, i marchi, le vetrofanie e gli altri elementi di immagine coordinata forniti da SNAI nella configurazione standard indicata nell allegato C, impegnandosi altresì a non modificare i medesimi, in alcun modo, senza il preventivo consenso scritto di SNAI; ii) adottare gli eventuali altri elementi di comunicazione ed immagine coordinata indicati da SNAI; iii) eseguire le strategie commerciali comunicate da SNAI nonché utilizzare/applicare i sistemi di marketing da questa ideati; iv) applicare le linee guida ideate da SNAI in materia di allestimento funzionale e, comunque, utilizzare esclusivamente gli arredi e le tecnologie fornite in comodato da SNAI secondo la configurazione standard indicata nell allegato D anche allo scopo di rendere (e mantenere) l esercizio rispondente alle specifiche contenute nel capitolato tecnico della procedura di selezione; v) adeguarsi ai canoni di uniformità, anche in materia di modulistica relativa alle giocate, di identità di marchio, di logo e di visibilità, indicati da SNAI; vi) porre in essere l attività di informazione ai giocatori, relativamente ai regolamenti dei giochi, nonché alle prescrizioni e disposizioni vigenti per la tutela del gioco lecito e per la promozione del gioco sicuro secondo le istruzioni di SNAI; vii) rispettare le disposizioni stabilite da AAMS nell utilizzo del logo istituzionale e del logo gioco sicuro ; viii) permettere ed agevolare, conformemente alle istruzioni di SNAI, le verifiche previste dalla Convenzione da parte di AAMS. 5.5 STIMA DEI BENI COMODATI. Ai sensi e per gli effetti di cui all art. 1806 C.C. SNAI in qualità di soggetto comodante e il Punto SNAI in qualità di soggetto comodatario, convengono quale valore di stima dei beni comodati la somma complessiva di: - Euro 12.000,00 (dodicimila/00) nel caso in cui il compendio comodato non includa materiale di arredo; - Euro 20.000,00 (ventimila/00) nel caso in cui il compendio comodato includa il Modulo Cassa a due Postazioni; - Euro 14.000,00 (quattordicimila/00) nel caso in cui il compendio comodato includa di N. 1 Pannello Scrivimpiedi; - Euro 16.000,00 (sedicimila/00) nel caso in cui il compendio comodato includa N. 2 Pannelli Scrivimpiedi e distanziali. 5.6 OBBLIGO DI ADEGUAMENTO. Le Parti concordano che, qualora il Punto SNAI non si adegui agli standard previsti nell art.5.4, SNAI invierà apposita diffida di adeguamento. Decorsi inutilmente 15 (quindici) giorni senza che il Punto SNAI si sia adeguato agli standard suddetti, SNAI potrà dichiarare di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dall art.11. 5.7 COMMERCIALIZZAZIONE GIOCHI PUBBLICI. Il Punto SNAI si impegna a svolgere la commercializzazione dei giochi pubblici secondo le modalità previste nel presente Contratto e nel rispetto delle indicazioni operative fornite da SNAI in corso di rapporto. Il Punto SNAI si impegna a conservare con cura presso l esercizio, per il periodo previsto dalla normativa vigente, le ricevute delle giocate vincenti o rimborsate e ad inviarle a SNAI qualora richieste. Il Punto SNAI si impegna a svolgere la commercializzazione dei giochi pubblici con i più alti standard di produttività, sviluppo e promozione. In caso di inadempimento del Punto SNAI all obbligazione qui assunta, spetterà a SNAI il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi del successivo art. 11. 5.8 DIVIETI. Il Punto SNAI si impegna a non svolgere le attività oggetto del presente Contratto in un esercizio diverso da quello autorizzato da SNAI. 5.9 CONTROLLI. Il Punto SNAI si impegna a consentire a SNAI i controlli che questa riterrà più opportuni e che saranno effettuati direttamente da SNAI, ovvero da terzi per suo conto ivi compreso il Coordinatore Punto SNAI, consentendo a tal fine l accesso all esercizio. In particolare SNAI potrà in qualsiasi momento prendere visione, anche a mezzo di consulenti, di tutte le ricevute dei giochi pubblici commercializzati nonché della documentazione attestante la sussistenza e/o la permanenza in capo al Punto SNAI dei requisiti di cui all art. 3. Il Punto SNAI dovrà prontamente adeguarsi alle osservazioni ed alle correzioni che gli verranno comunicate da SNAI all esito di detti controlli. In caso di inadempimento del Punto SNAI all obbligazione qui assunta, spetterà a SNAI il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi del successivo art. 11. 5.10 SPESE ED ONERI. Il Punto SNAI riconosce a SNAI una somma forfetariamente determinata in Euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) (oltre I.V.A) per il primo anno o frazione di anno di durata del rapporto, e di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) (oltre I.V.A) per anno o per frazione di anno successivi. Importo che sarà rivalutato a partire dal terzo anno in applicazione delle variazioni ISTAT intervenute nell anno precedente. Ciò a fronte dei servizi erogati, mentre i beni saranno messi a disposizione a titolo di comodato. Detti importi saranno corrisposti dal Punto SNAI a SNAI come segue: - quanto ad 1.000,00 (mille/00) (oltre I.V.A), contestualmente alla stipula del presente atto; - quanto ad 2.500,00 (duemilacinquecento/00) (oltre I.V.A) relativi al primo anno o frazione di anno, al momento in cui verrà effettuata a cura del Punto SNAI la prima commercializzazione del gioco pubblico (emissione del primo biglietto); - quanto ad 2.500,00 (duemilacinquecento/00) (oltre I.V.A), per anno o frazione di anno successivi al primo, entro il 15 febbraio dell anno in questione. Resta inteso che tutti gli altri costi e spese inerenti lo svolgimento delle attività previste nell art 2.1 saranno ad esclusivo carico del Punto SNAI. 5.11 IMMAGINI TELEVISIVE E INFORMAZIONI GRAFICHE. Il Punto SNAI si impegna a rendere disponibili al pubblico - esclusivamente nell esercizio e con divieto di cessione a terzi - le immagini televisive e le informazioni grafiche trasmesse al Punto SNAI da SNAI e/o da questa indicate e richieste. 5.12 ESPOSIZIONE DELLE COMUNICAZIONI DI SNAI. Il Punto SNAI si impegna a tenere esposto nell esercizio e a rendere ben visibili, le comunicazioni ed i materiali pubblicitari predisposti da SNAI nel rispetto della tempistica indicata da SNAI. pagina 3

5.13 DIVIETO DI CONCORRENZA. Il Punto SNAI si impegna a non svolgere e garantisce (anche ai sensi dell art.1381 c.c.) che chiunque detenga direttamente o indirettamente partecipazioni nel Punto SNAI (sia esso persona fisica o giuridica) non svolgerà, per conto proprio o per conto di terzi, le attività indicate nell art.2.1 del presente Contratto in concorrenza con SNAI né nell esercizio, né in altro diverso punto vendita per tutta la durata del Contratto e per il periodo di 6 (sei) mesi dalla cessazione degli effetti da qualunque causa determinata. 5.14 PERSONALE. Il Punto SNAI, per l espletamento della sua attività, utilizzerà personale, inquadrato e retribuito in conformità alla Legge ed alla normativa collettiva di settore, con facoltà riconosciuta a SNAI di verificare in ogni momento la regolarità di tutta la documentazione inerente il personale del Punto SNAI, ivi inclusi i libri paga e matricola, le buste paga, i modelli F24 ecc. ecc.. SNAI resta pertanto manlevata da qualsiasi responsabilità civile o amministrativa prevista in caso di violazione da parte del Punto SNAI delle normative vigenti in materia, applicabili al personale utilizzato, con particolare riferimento al regime di solidarietà previsto dall art. 29 del D.Lgs. 276/03, nonché da qualsiasi pretesa che il personale suddetto dovesse avanzare nei confronti di SNAI per qualsivoglia motivo o ragione. In caso di inadempimento del Punto SNAI all obbligazione qui assunta, spetterà a SNAI il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi del successivo art. 11. 5.15 VARIAZIONI ASSETTO SOCIETARIO. Il Punto SNAI si impegna a comunicare a SNAI ogni sopravvenuta modifica del proprio assetto societario entro 7 (sette) giorni dal mutamento intervenuto. 5.16 DIVIETO DI CESSIONE. Le Parti convengono che è fatto divieto di cedere il presente Contratto a terzi. 5.17 RIVERSAMENTO DELLE GIOCATE. Il Punto SNAI si impegna a riversare sulla rete telematica di SNAI gli estremi di tutte le giocate raccolte, senza ometterne alcuna e senza alterare in alcun modo gli estremi stessi allo scopo di fornire a SNAI un infedele rappresentazione del volume di gioco raccolto. In caso di inadempimento del Punto SNAI all obbligazione qui assunta, spetterà a SNAI il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi del successivo art. 11. 5.18 SEGNALAZIONE GIOCO ILLEGALE. Il Punto SNAI si impegna a segnalare a SNAI ogni fatto o circostanza di cui venga a conoscenza e che possa rilevare in relazione al prioritario obbligo di contrasto e repressione del gioco illegale e della frode in competizioni, avvenimenti ed eventi oggetto di scommessa. In caso di inadempimento del Punto SNAI all obbligazione qui assunta, spetterà a SNAI il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi del successivo art. 11. 5.19 GARANZIE. Il Punto SNAI acconsente ad aderire ad eventuali convenzioni stipulate da SNAI con Istituti Bancari, Compagnie di Assicurazione o Intermediari Finanziari operanti ai sensi del D. Lgs. 385/93, aventi ad oggetto la costituzione di garanzie a beneficio di SNAI medesima, con riferimento al corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni gravanti sul Punto SNAI ai sensi del presente Contratto. Ciò a condizione che tale adesione non implichi a carico del Punto SNAI esborsi aggiuntivi rispetto a quelli previsti e disciplinati all art. 5.9. ARTICOLO 6 DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO 6.1 Per lo svolgimento dell attività di cui all art. 2.1 lett. A, è riconosciuto al Punto SNAI un corrispettivo giornaliero risultante dall applicazione delle aliquote contenute nell allegato E n.1 al volume dei giochi pubblici raccolti presso l esercizio al netto degli annulli e dei rimborsi (di seguito il «movimento») e, per lo svolgimento dell attività di cui all art. 2.1. lett. B, il corrispettivo previsto nell allegato E n. 2. ARTICOLO 7 GESTIONE DEI FLUSSI DI CASSA 7.1 Il Punto SNAI si impegna a compensare gli eventuali esborsi per i pagamenti delle vincite in eccedenza tramite il servizio di compensazione approntato da SNAI. 7.2 A) A tal fine, le Parti concordano che il Punto SNAI dovrà versare a SNAI con le modalità indicate nel punto (B) al presente articolo, una somma pari all importo ottenuto sottraendo al movimento settimanale, inteso ai fini del presente articolo quale ammontare delle scommesse vendute al netto delle scommesse annullate, (i) l importo del corrispettivo di cui all art. 6, (ii) l importo dei biglietti vincenti e rimborsabili pagati ai sensi dell applicabile regolamento, nonché (iii) l importo totale delle operazioni di prelievo da conti di gioco telematici ed aggiungendo l importo totale delle operazioni di versamento su conti di gioco telematici quali tutti risultanti dal prospetto di liquidazione settimanale fornito da SNAI. (B) Le Parti convengono che con cadenza settimanale (entro la giornata del Martedì) SNAI dovrà predisporre il prospetto di liquidazione settimanale delle competenze relative alla settimana precedente e per via telematica lo metterà a disposizione del Punto SNAI; in tale prospetto, per ciascuna tipologia di gioco, sarà indicato l importo relativo al saldo di gioco da versare a SNAI entro il giorno successivo (Mercoledì). Il versamento dovrà avere valuta identica alla data dell operazione stessa e dovrà avvenire secondo le prescrizioni comunicate da SNAI e comunque avvalendosi del sistema R.I.D., mediante utilizzazione del pertinente modulo interbancario compilato e sottoscritto dal Punto SNAI contestualmente alla stipula del presente Contratto. E' fatto obbligo al Punto SNAI di comunicare preventivamente a SNAI S.p.A. ogni eventuale modifica del conto corrente bancario di appoggio per il buon fine delle RID da emettere. 7.3 (A) In caso di ritardo nel pagamento delle somme di cui precedente art. 7.2, il Punto SNAI sarà tenuto al pagamento a SNAI di una penale il cui importo sarà pari al 10% (diecipercento) di quanto non versato a SNAI in conformità all art. 7.2 (la «Penale»); più (ii) gli interessi moratori pari al doppio del saggio di interesse legale, calcolati dal giorno successivo alla scadenza sino a quello dell'effettivo pagamento, salvo il diritto di SNAI di pretendere il risarcimento del maggior danno. (B) La Penale sarà dovuta dal Punto SNAI a partire dal 3 (terzo) giorno successivo al sollecito del pagamento medesimo, ovvero, qualora la Penale sia già stata applicata da SNAI per due volte, anche non consecutive, dal 1 (primo) giorno successivo a tale sollecito. 7.4 Decorsi 7 (sette) giorni di ritardato pagamento delle somme di cui al precedente art. 7.2, SNAI avrà il diritto di sospendere la fornitura dei servizi elencati nel successivo art. 9 e di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi del successivo art. 11. pagina 4

ARTICOLO 8 SOSPENSIONE NON AUTORIZZATA DELL ATTIVITA 8.1 Nel caso di sospensione non autorizzata dell attività, a qualsiasi titolo messa in atto dal Punto SNAI, ad eccezione delle ipotesi di astensione collettiva dal lavoro del personale dipendente, ovvero della perdita della disponibilità dell esercizio per cause di forza maggiore, il Punto SNAI dovrà corrispondere a SNAI una penale, per ogni giorno di sospensione, pari al 20% (ventipercento) del movimento medio giornaliero, da calcolarsi sui 12 (dodici) mesi precedenti, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui detta sospensione perduri per più di 30 (trenta) giorni, anche non consecutivi, SNAI potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi del successivo art. 11. ARTICOLO 9 IMPEGNI DI SNAI 9.1 SNAI si impegna a mettere a disposizione del Punto SNAI, direttamente o tramite società facenti parte del gruppo SNAI, i servizi necessari per lo svolgimento delle attività come indicati nell allegato F. 9.2 SNAI si impegna inoltre a: i) definire le strategie commerciali e/o le attività promozionali, le scommesse da inserire in palinsesto e gli eventuali massimali di accettazione; ii) fornire al Punto SNAI, nel termine massimo di cui all art. 4 n. 3 della Convenzione, i materiali tecnologici per l accettazione delle scommesse, gli arredi per l adeguamento dell esercizio all ulteriore attività nonché l insegna, le vetrofanie ed i marchi non distintivi ma relativi all attività di accettazione di giochi pubblici per conto di SNAI, secondo le configurazioni standard di cui agli allegati C e D ; iii) fornire al Punto SNAI le linee guida in materia di connotazione estetica ed allestimento funzionale dell esercizio. 10.1 Il Contratto avrà durata sino al 31 dicembre del 2015. ARTICOLO 10 DURATA 10.2 Le Parti concordano che SNAI avrà il diritto di prorogare il Contratto, sempre che le sia rinnovata la concessione da parte di AAMS, per un periodo coincidente con il suddetto rinnovo. ARTICOLO 11 - DIRITTO DI RISOLUZIONE 11.1 SNAI avrà diritto di risolvere il presente Contratto ai sensi dell art.1456 c.c., nel caso in cui il Punto SNAI sia inadempiente rispetto agli obblighi previsti negli articoli 3.1 (Requisiti del Punto SNAI), 5.1 (Conformità a legge), 5.3 (Continuità del servizio), 5.6 (Obbligo di adeguamento), 5.7 (Commercializzazione giochi pubblici), 5.9 (Controlli), 5.14 (Personale), 5.17 (Riversamento delle giocate), 5.18 (Segnalazione gioco illegale), 7.4 (Ritardato pagamento), 8.1 (Sospensione non autorizzata dell attività), 14.6 (Procedura di certificazione) salvo il diritto di SNAI al risarcimento del danno. ARTICOLO 12 - DIRITTO DI RECESSO 12.1 E convenzionalmente riconosciuto a SNAI il diritto di recesso dal presente Contratto senza oneri o penalità di sorta a suo carico e/o indennizzi a favore del Punto SNAI, con il solo obbligo di preavviso scritto non inferiore a 6 (sei) mesi rispetto alla data in cui il recesso avrà esecuzione. ARTICOLO 13 ADEGUAMENTO ALLE NORME APPLICABILI 13.1 Le Parti concordano che, qualora nel corso della durata del presente Contratto, mutino la normativa applicabile alla concessione rilasciata da AAMS a SNAI e/o i termini e le condizioni della Convenzione che accede alla concessione, stipulata tra AAMS e SNAI, il presente Contratto sarà automaticamente adeguato conformemente a quanto previsto dalla Legge e dalla concessione/convenzione con riferimento agli obblighi e divieti a carico di SNAI che dovranno considerarsi automaticamente applicabili al Punto SNAI e SNAI, ove lo ritenga, avrà la facoltà di richiedere al Punto SNAI di rinegoziare in buona fede i termini e le condizioni economiche del presente Contratto. ARTICOLO 14 DISPOSIZIONI VARIE 14.1 Le notifiche e/o le comunicazioni ai sensi del presente Contratto potranno avvenire per telegramma, facsimile, posta elettronica, comunicazione telematica tramite il collegamento tra sistema centrale SNAI e Punto SNAI. 14.2 Le notifiche e/o le comunicazioni a SNAI dovranno essere indirizzate come segue: SNAI S.p.A. Via Luigi Boccherini, 39 55016 Porcari (LU) Tel.: +39.0583.2811 Fax: +39.0583.285.405 Indirizzo e-mail: direzionelegale@snai.it 14.3 Le notifiche e/o le comunicazioni al Punto SNAI dovranno essere indirizzate presso l esercizio come in premessa identificato. pagina 5

14.4 Le notifiche e/o le comunicazioni verranno considerate validamente effettuate e ricevute il giorno di ricezione delle stesse. Ogni Parte può modificare in qualsiasi momento il proprio recapito, numero di facsimile o indirizzo e-mail dandone comunicazione all altra Parte ai sensi del presente art.14. 14.5 Il presente Contratto non potrà essere modificato o integrato in alcun modo se non a seguito di approvazione scritta di entrambe le Parti. 14.6 Il Punto SNAI si impegna a rendersi disponibile, su eventuale richiesta di SNAI, per espletare nel più breve tempo possibile la procedura di certificazione del presente Contratto ai sensi dell art. 84 del D. Lgs. 276/03, presso le Autorità competenti al riguardo. A tal fine, le Parti, espressamente si impegnano ad attivarsi congiuntamente per addivenire al più rapido, positivo completamento della procedura: la mancata cooperazione al completamento della suddetta procedura costituisce motivo di risoluzione del Contratto ai sensi dell art. 11. 14.7 Qualsiasi articolo, sezione, paragrafo, suddivisione o altra disposizione del presente Contratto che sia o divenga illegale, invalida o priva di efficacia, dovrà essere considerata eliminata dal Contratto nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonché inefficace nei limiti di tale illegalità, invalidità, inefficacia e non dovrà in alcun modo pregiudicare le altre disposizioni del presente Contratto, mentre dovrà essere sostituita da una previsione che rispecchi l effettivo intento delle Parti. ARTICOLO 15 FORO COMPETENTE 15.1 Per tutte le controversie che dovessero nascere tra le Parti relative all interpretazione e all esecuzione del presente Contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Lucca....,lì... SNAI S.p.A. (timbro e firma del Punto SNAI) Sono specificamente approvati, ai sensi dell art. 1341 c.c., gli articoli 2 (Oggetto), 10 (Durata), 11 (Diritto di Risoluzione), 12 (Diritto di Recesso), 13 (Adeguamento alle norme applicabili) e 15 (Foro competente). SNAI S.p.A. (timbro e firma del Punto SNAI) pagina 6

ALLEGATO A Linee Guida del contratto relativo al servizio di accettazione delle giocate tramite apparecchi cosiddetti «new slot» Con riferimento all attuale compendio normativo volto a regolare il servizio di accettazione delle giocate tramite apparecchi da intrattenimento, il Punto SNAI si impegna a: - svolgere stabilmente attività di esercente mediante utilizzo degli apparecchi di cui all art. 110 comma 6 T.U.L.P.S. (R.D. 18 Giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni). Allo scopo, per tutta la durata del contratto, il Punto SNAI concede in comodato a SNAI lo spazio adeguato e sufficiente all installazione nell esercizio di apparecchi messi a disposizione da SNAI, nel numero massimo consentito dalla norma; - applicare immediatamente, su richiesta di SNAI, le procedure di «blocco» per la parte di sua competenza; - comunicare immediatamente a SNAI qualsiasi danno o anomalia rilevata sui «punti di accesso» o sugli apparecchi di gioco ad essi collegati che ne impediscano il regolare funzionamento o il collegamento alla «rete telematica»; - consentire al subentro nel contratto, previa comunicazione ad AAMS, di altro concessionario in caso di revoca /scadenza della concessione a quello che gli assicurava il collegamento alla rete; - sottoscrivere una dichiarazione contenente almeno le informazioni relative al possesso da parte del Punto SNAI delle autorizzazioni previste dall art. 86 o 88 del T.U.L.P.S. ed al numero degli apparecchi di gioco complessivamente installati nell esercizio, come previsto dalle norme vigenti; - comunicare immediatamente a SNAI qualsiasi variazione rispetto alla dichiarazione di cui sopra; - porre in essere attività d informazione agli utenti, relativamente sia alle regole di funzionamento e di gioco degli apparecchi da intrattenimento sia alle prescrizioni e disposizioni vigenti per la tutela del gioco lecito e per la promozione del gioco responsabile, anche in attuazione di specifiche campagne di comunicazione di AAMS; - rimuovere o consentire che SNAI rimuova dall esercizio gli apparecchi installati in caso di revoca delle autorizzazioni di cui agli articoli 86 o 88 del T.U.L.P.S., nonché quelli per i quali siano stati revocati i nulla osta. SNAI riconosce al Punto SNAI un compenso pari al 6% (seipercento) del movimento realizzato da ciascun apparecchio. La durata del contratto è stabilita fino al 31 dicembre 2015, salvo facoltà di proroga attribuita a SNAI nell ipotesi di eventuale rinnovo dei titoli abilitativi da parte di AAMS. pagina 7

ALLEGATO B Autorizzazione dell abbonato alla Rete telefonica di Telecom Italia ad attivare sulla propria linea telefonica servizi ADSL intestati a SNAI S.p.A. Spett.le TELECOM ITALIA S.p.A. Sede Firenze Lo/la scrivente..c.f..... con sede legale in.cap.provincia.... indirizzo: autorizza che a decorrere dal.., e per tutta la durata del contratto stipulato con SNAI S.p.A., sulla linea RTG/ISDN, identificata dal numero telefonico di seguito riportato (PREFISSO/NUMERO):../.. venga: attivato il Servizio Hyperway su linea ADSL il cui abbonamento risulti intestato a: Snai S.p.A. C.F. 00754850154 con sede legale in Porcari CAP 55016 Provincia LU indirizzo: Via L. Boccherini 39 A tal fine lo scrivente dichiara di essere a conoscenza del fatto che per tutta la durata del contratto citato non potrà richiedere ulteriori attivazioni per servizi ADSL sul numero telefonico sopra indicato....., lì..... (TIMBRO E FIRMA) Dati relativi a sede operativa del punto gioco Indirizzo sede operativa:...n. civico Comune.... Provincia... CAP. Referente: Nome Cognome.. Recapiti telefonici. pagina 8

ALLEGATO C Materiali forniti da SNAI per la connotazione estetica dell esercizio in configurazione standard. - Insegna Punto SNAI; - Vetrofanie Punto SNAI; - Marchio Punto SNAI; - Norme per l uso di quanto sopra. pagina 9

ALLEGATO D Arredi e tecnologie forniti da SNAI al Punto SNAI per l allestimento dell esercizio in configurazione standard. Valore economico complessivo alternativamente stimato in 12.000,00 (dodicimila/00) nel caso in cui il compendio comodato non includa materiale di arredo, ovvero in 20.000,00 (ventimila/00) nel caso in cui il compendio comodato includa un Modulo Cassa a due Postazioni, ovvero, in 14.000,00 (quattordicimila/00) nel caso in cui il compendio comodato includa N. 1 Pannello Scrivimpiedi o, infine, in 16.000,00 (sedicimila/00) nel caso in cui il compendio comodato includa la fornitura di N. 2 Pannelli Scrivimpiedi e distanziali. ARREDI Modulo 2 Postazione Cassa o in alternativa N.1 Pannello Scrivimpiedi o in alternativa N. 2 Pannelli Scrimpiedi e distanziali (il tutto se richiesto) Sgabelli operatori Insegne TECNOLOGIA Terminale di gioco 2 Monitor LCD 19" 2 Televisore 21" 1 PC gestione Sistema e Video 1 Hub 1 Stampante 1 Decoder satellitare 1 Parabola 1 Connettività 1 Servizio di assistenza tecnica e manutenzione. SNAI somministra il servizio di assistenza e manutenzione delle tecnologie fornite al Punto SNAI alle seguenti condizioni: - il servizio è organizzato e coordinato da una struttura centrale che governa tutto il processo, dall installazione all avviamento e manutenzione dei sistemi centrali e delle periferiche. A supporto delle attività è utilizzato un cruscotto gestionale. Il servizio di Call Center viene erogato nel rispetto dei livelli di servizio di cui al Capitolato tecnico del Bando di Gara. Per le segnalazioni non risolvibili telefonicamente, la struttura di Help Desk provvederà, mediante il sistema informatico, a smistare le stesse al Settore Assistenza Tecnica attivando la procedura dell intervento. L Assistenza Tecnica è organizzata in modo da garantire la copertura di tutto il territorio, con centri di assistenza regionali e fornitori con strutture nazionali. SNAI ha facoltà di pianificare l esecuzione dell intervento nel rispetto degli orari previsti. Nel caso in cui per esigenze dell esercente del punto gioco non sia possibile effettuare l intervento, la richiesta verrà sospesa e la struttura tecnica di zona provvederà a concordare una nuova data per l intervento. E da intendersi espressamente esclusa dal servizio la manutenzione straordinaria per guasti dovuti a cause accidentali o incuria, nonché la fornitura e/o la sostituzione di materiali di consumo quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, testine di stampa, toner e cartucce di stampa, cavetteria. Per gli interventi di natura straordinaria si provvederà alla riparazione a preventivo con i costi a carico del gestore del punto di gioco. Il servizio di assistenza tecnica viene erogato nel rispetto dei livelli di servizio di cui al Capitolato Tecnico del Bando di Gara. pagina 10

ALLEGATO E 1. Corrispettivi giocate accettate c/o l esercizio Aliquote 1.1 Il corrispettivo riconosciuto al Punto SNAI per le attività di commercializzazione delle scommesse sportive a quota fissa e dei giochi pubblici nonché alle relative attività strumentali incluso il puntuale pagamento delle giocate vincenti al momento della presentazione delle stesse da parte dello scommettitore, nonché qualsiasi altra attività connessa, corrisponde alla percentuale dell 8% (ottopercento) calcolato sul movimento accettato al netto degli annulli e dei rimborsi. 1.2. Deroghe a quanto previsto al punto 1.1 Nel caso in cui, per le scommesse sportive a quota fissa, il volume di gioco accettato con fascia di aliquota fino a 7 eventi, superi il 20% del volume complessivo di gioco accettato, per la parte eccedente, è riconosciuto un corrispettivo del 3% (trepercento). Ogni 12 (dodici) settimane saranno verificati i dati ed eventualmente compensate le partite di recupero. 2. Corrispettivi per i servizi accessori all attività di accettazione e/o raccolta delle scommesse telefoniche e telematiche 2.1 Il corrispettivo riconosciuto al Punto SNAI, a fronte dei servizi accessori all attività di accettazione e/o raccolta delle scommesse telefoniche e telematiche quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la stipula di contratti e la commercializzazione delle ricariche, effettuati mediante carte di conto gioco, corrisponde alla percentuale del 10% (diecipercento) sulle ricariche medesime. pagina 11

ALLEGATO F SERVIZI FORNITI DA SNAI AL PUNTO SNAI 1. Attività di supporto per la raccolta dei giochi pubblici e delle scommesse su eventi diversi dalle corse dei cavalli con riferimento agli avvenimenti previsti dal palinsesto SNAI: 1.1 organizzazione e gestione della rete telematica dedicata; 1.2 trasmissione dei dati componenti la scommessa (prezzo, avvenimento, ecc.) al Totalizzatore nazionale e/o al Centro raccolta SNAI per registrazione e contabilizzazione; 1.3 trasmissione del nulla osta all emissione della ricevuta dal Centro di raccolta di SNAI e/o dal Totalizzatore nazionale; 1.4 accesso ai servizi di materia contabile; 1.5 accesso ai servizi di tipo gestionale; 1.6 invio di materiale informativo; 1.7 supporto tecnico/informativo: a) manutenzione ed eventuali aggiornamenti dei programmi informatici per la raccolta delle scommesse e per la gestione operativa e contabile del punto vendita; b) composizione grafica ed elaborazione dei dati di gioco per la visualizzazione delle quote probabili delle scommesse a totalizzatore su schermi televisivi e monitor PC; c) composizione grafica ed elaborazione dei dati di gioco per la visualizzazione delle quote proposte per le scommesse a quota fissa su schermi televisivi e monitor PC; 1.8 promozione, pubblicità e immagine coordinata: a) trasmissione in formato standard di locandine informative e prospetti telematici da esporre al pubblico per tutti gli avvenimenti proposti; b) trasmissione di prospetti telematici per le scommesse a quota fissa contenenti l indicazione del programma di gioco e le relative quote offerte. pagina 12