Seminario Formativo. La Posta Elettronica Certificata (PEC)



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Comune di Viterbo Prefettura di Viterbo Provincia di Viterbo Coordinamento territoriale per l Amministrazione Digitale della provincia di Viterbo Seminario Formativo La Posta Elettronica Certificata: aspetti operativi e riflessi sull attività delle forze di polizia La Posta Elettronica Certificata (PEC) Viterbo, 6 dicembre 2012 - Palazzo del Governo

E mail (Electronic Mail): E lo strumento di comunicazione elettronica più utilizzato per lo scambio di comunicazioni tramite internet Posta Elettronica Certificata (PEC): Sistema di comunicazione simile alla posta elettronica standard a cui si aggiungono le caratteristiche di sicurezza e di certificazione tali da rendere opponibili i messaggi ai terzi. Sono certificati al mittente, da parte del gestore di posta i 2 momenti fondamentali nella trasmissione dei documenti informatici: L INVIO E LA CONSEGNA, con precisa indicazione temporale

Norme di riferimento della P.E.C. D.P.R. 68/2005: Disciplina le caratteristiche e le modalità di utilizzo della Posta Elettronica Certificata da parte di utenti privati e/o P.A.. D.M. 2-11-2005 e Circ. CNIPA n. 49/24-11-2005: Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale della posta elettronica certificata. Le regole sono finalizzate a garantire la validità del servizio complessivo e l interoperabilità tra i diversi gestori di posta certificata. Codice dell Amministrazione Digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. - in vigore dal 1 gennaio 2006) : Disciplina la gestione l accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità delle informazioni in modalità digitale.

Codice dell Amministrazione Digitale Art. 3 co. 1: I cittadini e le imprese hanno diritto di richiedere ed ottenere l uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le P.A., con le società partecipate interamente o prevalentemente da Enti pubblici e con i gestori di pubblici servizi.

Codice dell Amministrazione Digitale Art. 3 bis (D.L. 179/bis- sviluppo bis): Al fine di facilitare la comunicazione tra P.A. e cittadini è facoltà di ogni cittadino di indicare alla P.A. un proprio indirizzo di P.E.C., quale suo domicilio digitale. L indirizzo è inserito nell ANPR e reso disponibile a tutte le P.A. e gestori di pubblici servizi Dal 1 gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le P.A. e i gestori di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite domicilio digitale dallo stesso dichiarato anche ai sensi dell articolo 21 bis L. 241/1990 (provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati). Ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario.

Codice dell Amministrazione Digitale Art. 6 bis (D.L. 179/2012 sviluppo bis):al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra P.A. e imprese e professionisti in modalità telematica, è istituito entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. il pubblico elenco denominato Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti presso il Ministero dello Sviluppo Economico. L accesso all elenco è consentito alle P.A. alle imprese e ai professionisti in esso presenti.

Codice dell Amministrazione Digitale Art. 20 co. 1: Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all art. 71 sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. Art. 45 co. 1: I documenti trasmessi da chiunque ad una P.A. con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale

Codice dell Amministrazione Digitale Art. 47 co. 1: Le comunicazioni di documenti tra P.A. avvengono di norma mediante l utilizzo della posta elettronica. Esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. Art. 47 co. 1 bis (D.L. 179/2012 sviluppo bis): L inosservanza della disposizione di cui al co. 1, ferma restando l eventuale responsabilità per danno erariale, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare.

Codice dell Amministrazione Digitale Art. 47 co. 2: Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se: -Sono sottoscritte con firma digitale; -Sono dotate di protocollo informatizzato; -È possibile comunque accertarne la provenienza secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle regole tecniche di cui all art. 71; - Ovvero sono trasmesse attraverso sistemi di Posta Elettronica Certificata ai sensi del DPR 68/2005.

D.P.C.M. 22 luglio 2011 Dal 1 luglio 2013 la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti tra imprese e P.A. avvengono esclusivamente in via telematica. Dalla stessa data le P.A. non possono accettare o effettuare comunicazioni in forma cartacea. In tutti i casi in cui non è prevista una diversa modalità di comunicazione telematica, le comunicazioni avvengono mediante P.E.C

Caratteristiche principali della PEC Elenco Pubblico Gestori (art. 14 DPR 68/2005) I gestori di PEC sono abilitati dall Agenzia per l Italia Digitale (ex DigitPA-ex CNIPA) ed inseriti in un elenco pubblico consultabile dal sito internet www.digitpa.gov.it I gestori conservano traccia informatica delle comunicazioni per 30 mesi; La trasmissione è considerata posta certificata solo se le caselle di posta del mittente e del destinatario sono PEC;

Messaggio da casella PEC a casella PEC -La PEC mittente ha la certezza del RECAPITO in quanto ottiene una RICEVUTA di CONSEGNA dal gestore del destinatario. Al mittente viene fornita una prova firmata del provider del destinatario di tutto il CONTENUTO che è stato recapitato. - La PEC ricevente ha la certezza del mittente e del contenuto e l e-mail certificata viene individuata con questo simbolo.

Messaggio da casella PEC a casella normale -La PEC, mittente, NON HA la certezza del RECAPITO -La casella e-mail normale, ricevente, HA LA CERTEZZA del mittente. Tali e-mail vengono identificate con questo simbolo.

Messaggio da casella normale a PEC -La casella e-mail normale, mittente, NON HA la certezza del RECAPITO -nella casella PEC, ricevente, questi messaggi vengono spesso indicati con un messaggio di anomalia e con questo simbolo. N.B.) Alcune caselle, comunque, non accettano comunicazioni da caselle e-mail normali

Server di Posta Certificata Altro Provider di Posta Certificata Casella di posta Ricevuta di accettazione Ricevuta di consegna Destinatario Mittente

La firma digitale nella legislazione italiana L. 15/3/1997, n. 59 sulla semplificazione amministrativa (c.d. Bassanini uno): l art. 15, comma 2, stabilisce che "gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi a tutti gli effetti di legge".

La firma digitale nella legislazione italiana D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, aggiornato (Codice dell Amministrazione Digitale) art. 21, comma 2, dispone che: Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.

La firma digitale nella legislazione italiana Art. 2702 del codice civile: La scrittura privata fa piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni di chi l ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.

Cosa è la firma digitale La firma digitale è un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici. L'elemento di rilievo è il certificato digitale di sottoscrizione che viene rilasciato dall Ente Certificatore al titolare di un dispositivo di firma. Il certificato di sottoscrizione contiene informazioni sull'identità del Titolare, sulla chiave pubblica attribuitagli al momento del rilascio, i dati dell'ente certificatore ed il periodo di validità del certificato stesso.

Le caratteristiche di un documento firmato digitalmente Autenticità: certezza dell'identità del sottoscrittore. Integrità: garanzia che il documento informatico non è stato manomesso dopo la sua sottoscrizione. Non ripudio: la firma digitale si presume riconducibile al titolare del dispositivo di firma, salvo che sia data prova contraria. Valore legale: il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale soddisfa il requisito legale della forma scritta se formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale) che garantiscano l'identificabilità dell'autore e l'integrità del documento.

Il dispositivo di firma Contiene due certificati digitali, uno di sottoscrizione (per la firma dei documenti elettronici) ed uno di autenticazione che consente l'accesso telematico ai servizi offerti via Internet dalle Pubbliche Amministrazioni. La smart card è una carta magnetica a microprocessore contenente un certificato di autenticazione che consente l identificazione del titolare in rete, assicurando l autenticità delle informazioni e che contiene anche il certificato di firma digitale. Il token è una chiavetta USB portatile, facile da usare, inseribile in qualsiasi computer senza necessità di installazione. E uno strumento chiavi in mano pronto per firmare digitalmente documenti e per interagire on line con i siti web della Pubblica Amministrazione.

Un nuovo modello organizzativo per la Pubblica Amministrazione Fino ad ora sono stati sempre gli strumenti informatici ad essere adattati alla struttura burocratica della P.A. Occorre, invece, procedere ad una riorganizzazione della struttura in relazione alle nuove tecnologie informatiche.

Comune di Viterbo Prefettura di Viterbo Provincia di Viterbo Coordinamento territoriale per l Amministrazione Digitale della provincia di Viterbo GRAZIE PER L ATTENZIONE Seminario Formativo La Posta Elettronica Certificata: aspetti operativi e riflessi sull attività delle forze di polizia Aspetti pratici sull utilizzo della PEC Viterbo, 6 dicembre 2012 - Palazzo del Governo