PROTOCOLLO D INTESA TRA IL COMUNE DI ROMA LE SOCIETA CONCESSIONARIE DI TELEFONIA MOBILE



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PROTOCOLLO D INTESA TRA IL COMUNE DI ROMA E LE SOCIETA CONCESSIONARIE DI TELEFONIA MOBILE Per l installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti di stazioni radio base Il giorno 5 luglio 2004 in Roma tra Il Comune di Roma, rappresentato dall Assessore alle Politiche di Attuazione degli Strumenti Urbanistici, Giancarlo D Alessandro; Le Società Concessionarie di telefonia mobile: H3G S.p.A., con sede in via Leonardo da Vinci 1, Trezzano sul Naviglio, Milano, rappresentata dal Direttore Area Centro, ing. Ilio Brini; TIM S.p.A., con sede in via Faustiniana 28, Roma, rappresentata dal Responsabile Rete Centro, ing. Mauro D Andria; VODAFONE OMNITEL N.V., con sede in via Jervis 13, Ivrea, Torino, rappresentata dal Direttore Area Centro, ing. Stefano Takacs; WIND S.p.A., con sede in via del Giorgine 21, Roma, rappresentata dal Responsabile Area Centro, ing. Elso Gambini; e

Visto le Linee guida dell ICNIRP (International Commission on non Ionising Radiation Protection) del 28 aprile 1998; la deliberazione del Consiglio Comunale 27 aprile 1995, n. 84, Integrazione alle N.T.A. del P.R.G. per la realizzazione degli impianti per la rete di telefonia mobile cellulare G.S.M. e similari ; la Legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45, Istituzione dell Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio ; la deliberazione della Giunta Comunale 29 dicembre 1998, n. 5187, Modifiche alla procedura per il rilascio delle autorizzazioni e/o concessioni edilizie relative all installazione degli impianti per la rete di telefonia cellulare GSM e similari, avverso la quale pendono i ricorsi promossi dai Gestori di telefonia che non si intendono rinunciati con la sottoscrizione del presente atto; la Raccomandazione del Consiglio dell Unione Europea del 12 luglio 1999; la Legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo ; la Legge 22 febbraio 2001, n. 36, Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ; la Legge 20 marzo 2001, n. 66, Disposizioni urgenti per il risanamento degli impianti radiotelevisivi ; le Norme CEI 211-7 2001 Guida per la misura dei c.e.m. (10 khz-300 GHz) e CEI 211-10 2002 Guida alla realizzazione di una stazione radio base per rispettare i limiti di esposizione ai c.e.m. ad alta frequenza ; il D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 380, Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia edilizia e successive modificazioni ed integrazioni, quale normativa di riferimento in materia edilizia; la deliberazione della Giunta Comunale 2 aprile 2002, n. 168, Approvazione della sperimentazione di una Rete di monitoraggio in continuo dei CEM campi elettromagnetici ed approvazione della messa a disposizione di aree ed immobili di proprietà comunale per l installazione di apparati ricetrasmittenti a garanzia dei soggetti particolarmente sensibili e relativo Protocollo d intesa del 7 marzo 2002; la deliberazione della Giunta Comunale 23 aprile 2002, n. 212, Recepimento del Protocollo d intesa per un programma di riqualificazione degli impianti di telefonia mobile

(stazioni radio base SRB) e di controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici nel Comune di Roma e relativo Protocollo d intesa del 28 marzo 2002; l Ordine del Giorno n. 156 del 05.06.2003; le Norme Tecniche di Attuazione del nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Roma adottato con deliberazione del Consiglio Comunale 19/20 marzo 2003, n. 33, avverso la quale pendono ricorsi promossi dai Gestori di telefonia che non si intendono rinunciati con la sottoscrizione del presente atto; il D.P.C.M. 8 luglio 2003, Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici generati a frequenze comprese tra 100 khz e 300 GHz ; il D.P.C.M. 8 luglio 2003, Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici ed elettromagnetici generati alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti ; il Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche ; la sentenza della Corte Costituzionale 1 ottobre 2003, n. 303, che ha dichiarato la illegittimità dell intero Decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione di infrastrutture di telecomunicazione strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell art. 1 comma 2 della Legge 21 dicembre 2001, n. 443, per eccesso di delega rispetto alla Legge di delegazione 21 dicembre 2001, n. 443; le sentenze della Corte Costituzionale nn. 303/2003, 307/2003 e 331/2003, le quali, nel definire la distribuzione delle competenze tra Stato, Regioni e Comuni in materia, ribadiscono l inibizione per gli Enti Locali nell esercizio dei rispettivi poteri normativi ed amministrativi ad essi spettanti, di alterare i valori-soglia delle emissioni elettromagnetiche fissati dal legislatore statale, né direttamente, imponendo limiti alternativi, né indirettamente, attraverso criteri localizzativi e standard che non abbiano reale valenza urbanistica; che l art. 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315, convertito in legge 16 gennaio 2004, n. 5, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315, recante disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica, dispone che i termini relativi ai procedimenti di rilascio delle autorizzazioni, già iniziati alla data di pubblicazione della decisione della Corte Costituzionale 1 ottobre 2003, n. 303, decorrono dalla domanda o denuncia d inizio attività e sono computati ai sensi degli artt. 87 e 88 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;

il Protocollo d intesa sottoscritto il 17 dicembre 2003 tra l ANCI ed il Ministero delle Comunicazioni Per l installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti stazioni radio base, il quale stabilisce specifici obblighi e garanzie ; le ordinanze con le quali il TAR Lazio, in sede cautelare, ha ritenuto illegittima la reiezione delle istanze delle Società per l installazione di stazioni radio base motivata in base all annullamento del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, conseguente alla sentenza della Corte Costituzionale 1 ottobre 2003, n. 303; le ordinanze con le quali il TAR Lazio, Sezione II Bis, in data 15 gennaio 2004, ha ritenuto altresì non giustificata la sospensione dei procedimenti avviati per l installazione di stazioni radio base, non essendo a tal fine ritenuta idonea la norma di cui all art. 99 delle Norme Tecniche di Attuazione del Nuovo Piano Regolatore; le ordinanze con le quali il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, in data 23 marzo 2004, ha respinto gli appelli proposti dal Comune di Roma avverso i provvedimenti cautelari del TAR Lazio, Sezione II Bis, sopra ricordata, attesa la valenza meramente programmatica dell art. 99 delle Norme Tecniche di Attuazione del Nuovo Piano Regolatore Generale che non giustifica la generalizzata misura soprassessoria adottata ; la ordinanza con la quale il TAR Lazio, sezione II Bis, in data 8 aprile 2004, ha ritenuto assistita da sufficiente fumus boni iuris la censura proposta da un Gestore di Telefonia nella parte in cui si deduce l illegittimità della presupposta deliberazione n. 5197/98 in quanto alla luce della sentenza dela Corte Costituzionale n. 331/2003 risulta preclusa alla stessa Legge regionale la possibilità di fissare limiti generalizzati in ordine alle distanze minime degli impianti di cui trattasi da edifici con particolare destinazione. Ritenuto che è necessario regolamentare gli impianti di stazioni radio base presenti sul territorio urbano al fine di minimizzare l esposizione della popolazione e l impatto ambientale degli stessi. Considerato che è necessario fornire alla cittadinanza l informazione puntuale e realistica della situazione elettromagnetica sul territorio; che a tale scopo il Comune ha già condotto sul territorio la sperimentazione di una rete di monitoraggio automatico in continuo, nel quadro del Protocollo d intesa con la Fondazione Ugo Bordoni e con l ARPA Lazio;

i risultati positivi della sperimentazione, che ha consentito di verificare il livello dei campi elettromagnetici presenti nei punti individuati e segnalati al Comune di Roma dai Municipi, con un attività durata sei mesi con il rilevamento di oltre 100.000 valori di campo elettromagnetico, tutti al di sotto dei limiti previsti dalla normativa nazionale; l opportunità di procedere alla revisione del Protocollo d intesa già sottoscritto in data 28 marzo 2002, tra il Comune di Roma e le Società Concessionarie di telefonia mobile. Considerato altresì che il Comune di Roma è interessato al miglioramento qualitativo e ambientale attraverso la diffusione delle infrastrutture di rete della città, a partire da quelle di telecomunicazioni considerate come parte qualificante del sistema economico-sociale; che il Comune di Roma, vista l importanza e la necessità dello sviluppo delle reti per le comunicazioni in quanto facenti parte del patrimonio infrastrutturale del sistema Paese, ritiene che tale sviluppo debba essere razionalizzato ed armonizzato; che il Comune di Roma, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente, intende governare i processi di sviluppo dei sistemi di telefonia mobile sul territorio, contemperando le esigenze del settore delle telecomunicazioni con quelle derivanti dal contesto socio urbanistico della città e del territorio comunale. Tanto premesso Tra il Comune di roma e le Società Concessionarie di telefonia mobile si conviene stipulare il presente Protocollo d Intesa al fine di: a) verificare e garantire l informazione, il monitoraggio, il controllo, la razionalizzazione e gli interventi di riqualificazione degli impianti stazioni radio base, al fine di contribuire alla tutela dell ambiente ed alla minimizzazione della esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici prodotti dai suddetti impianti, nel rispetto delle vigenti normative previste in materia; b) garantire la piena e puntuale applicazione delle norme e dei principi vigenti in materia di regolamentazione della esposizione alle emissioni elettromagnetiche, attraverso il razionale inserimento degli impianti sul territorio (di cui all art. 3, comma 1, lettera d), punto 2), della Legge n. 36/2001), e la minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici a carico della popolazione e dell impatto sull ambiente e sul paesaggio, sia attraverso l uso delle tecnologie più avanzate ed innovative disponibili, sia attraverso eventuali interventi di riqualificazione ambientale degli impianti, fermo restando la necessità di garanzia del servizio di telefonia mobile derivante dagli obblighi di concessione o licenza;

c) garantire il più razionale inserimento degli impianti di telefonia mobile per i fini di cui sopra, privilegiando l ottimizzazione delle localizzazioni previste dalle Società di Gestione di concerto con l Amministrazione comunale, anche attraverso l individuazione e messa a disposizione di aree ed immobili di proprietà comunale, a partire da quelli tecnologici; d) garantire una costante informazione alla popolazione, con particolare riferimento ai livelli di esposizione ai campi elettromagnetici, attraverso la promozione di campagne periodiche di informazione attivate e gestite dal Comune anche in collaborazione con l ANCI, volti a divulgare una corretta informazione scientifica in merito agli effetti dell esposizione ai campi prodotti dagli impianti; e) prevedere apposite forme di monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici da affidare all ARPA Lazio. Impegni delle Società Concessionarie di telefonia mobile Le Società Concessionarie di telefonia mobile si impegnano dalla data di sottoscrizione del presente protocollo: a richiedere all Amministrazione comunale la disponibilità di aree e immobili di proprietà comunale per l installazione degli impianti. Tali aree ed immobili di proprietà comunale devono comunque essere localizzati ad una distanza non inferiore a 100 m. dai siti sensibili quali ospedali, case di cura, scuole, asili nido e case di riposo. Solo in assenza di indicazioni di disponibilità di aree e immobili di proprietà comunale, tecnicamente idonei, gli impianti potranno essere installati in altre posizioni, fermi restando il rispetto della normativa in vigore; ad installare impianti in zone ad uso agricolo laddove siano contigue ad aree edificate o edificabili e tecnicamente compatibili; a non installare impianti in prossimità di edifici destinati a permanenza superiore alle quattro ore nel caso in cui detti edifici siano poti a distanza uguale o inferiore alle fasce di rispetto degli elettrodotti, definite dal D.P.C.M. 8 luglio 2003; a sottoporre ad opere di mitigazione visiva e paesistica gli impianti già installati su edifici storici, di culto e comunque di valore architettonico, laddove tecnicamente possibile; ad effettuare anche attraverso il ricorso al cosiddetto cositing, laddove tecnicamente possibile, interventi per la riqualificazione o delocalizzazione degli impianti di maggior impatto o installati in prossimità di siti sensibili;

a presentare all Amministrazione comunale, in formato elettronico, l elenco degli impianti già autorizzati e installati; ad etichettare gli impianti esistenti e quelli futuri con gli estremi della Autorizzazione comunale e gli estremi del parere dell ARPA Lazio; a comunicare all Amministrazione comunale ed all ARPA Lazio la data di attivazione dell impianto; a mettere a disposizione n. centraline di monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici emessi dalle stazioni radio base, in aggiunta a quanto previsto da parte dell ARPA Lazio in relazione alla particolarità di Roma; a sostenere l Amministrazione comunale anche mediante la partecipazione al finanziamento di mezzi e collaborazioni che si rendessero necessarie, nella realizzazione di attività finalizzate all attuazione di campagne di informazione sugli eventuali rischi connessi all esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici emessi dagli impianti di stazioni radio base e simili e sugli accorgimenti adottati per garantire la salute dei cittadini e la costante informazione alle popolazioni interessate attraverso il monitoraggio in continuo dei suddetti campi. Impegni del Comune di Roma Il Comune di Roma si impegna: ad esercitare le funzioni di vigilanza e controllo sui valori dei campi elettromagnetici, avvalendosi dell ARPA Lazio; a verificare congiuntamente alle Società Concessionarie di telefonia mobile, qualora emerga l oggettiva impossibilità di utilizzo delle aree e dei ssiti individuati dagli operatori (per ragioni di carattere tecnico, urbanistico edilizio, etc.), le alternative di localizzazione, nel rispetto dei vincoli dimensionali tecnici della rete; a valutare, al momento dell istanza di installazione di impianti stazione radio base, le aree intensamente frequentate cui applicare gli obiettivi di qualità di cui all art. 4 del DPCM 8 luglio 2003, in relazione all ubicazione dell impianto, ed a comunicare all ARPA Lazio l eventuale determinazione; a rendere disponibili, sentiti i Municipi, aree, immobili ed infrastrutture di proprietà comunale per l installazione o la rilocalizzazione di apparati ricetrasmittenti, ad una distanza non inferiore a 100 m. calcolati dal bordo del sistema radiante al perimetro esterno degli edifici, quali ospedali, case di cura, scuole, asili nido e case di riposo;

a rispondere entro 30 giorni dalle istanze delle Società Concessionarie di telefonia mobile sulla disponibilità di aree, immobili ed infrastrutture di proprietà comunale per l installazione dei suddetti impianti; ad informare i Municipi delle richieste di installazione dei nuovi impianti; i Municipi provvederanno all informazione dei cittadini; l Amministrazione comunale si impegna ad osservare la normativa statale vigente di cui al D.lgs. 1.08.2003, n. 259 e s.m.i. compresa quella di cui al Decreto legge 14.11.2003 convertito in Legge 16.01.2004, n. 5; a potenziare il Comitato già istituito presso l Assessorato alle Politiche di Attuazione degli Strumenti Urbanistici al fine di: - concertare con i Municipi una rete automatica per il monitoraggio dei livelli del campo elettromagnetico sul territorio comunale, sia fissa che mobile; - promuovere, d intesa con i Municipi, campagne periodiche di informazione attivate e gestite dall Amministrazione stessa con ARPA Lazio e la Fondazione Bordoni, volte a divulgare una corretta informazione sui campi elettrici ed elettromagnetici; - verificare lo stato di attuazione del presente Protocollo; - promuovere un Protocollo d intesa con ARPA Lazio, per gli obiettivi di cui ai punti precedenti. A tal fine l Amministrazione comunale cederà ad ARPA Lazio l hardware ed il software per la realizzazione di una rete ad architettura dinamica di sensori di warning che dovrà consentire il perseguimento delle seguenti finalità: - la mappatura elettromagnetica del territorio comunale, con particolare riferimento ai recettori più sensibili (scuole, ospedali, case di cura, asili nido etc.); - l intervento strumentale mirato dell ARPA Lazio nei casi in cui la rete dei sensori evidenzi situazioni di criticità; - divulgare i dati del monitoraggio. Comune di Roma L Assessore Giancarlo D Alessandro H3G S.p.A. Direttore Area Centro ing. Ilio Brini TIM S.p.A. Responsabile Rete Centro ing. Mauro D Andria VODAFONE OMNITEL N.V. Direttore Area Centro ing. Stefano Takacs WIND S.p.A. Responsabile Area Centro ing. Elso Gambini

ADDENDUM PROCEDURALE AL PROTOCOLLO D INTESA TRA IL COMUNE DI ROMA E I GESTORI DELLA TELEFONIA MOBILE Il presente Addendum ha lo scopo di definire le procedure riguardanti la concessione a titolo oneroso di aree pubbliche ed immobili di proprietà comunale alle Società concessionarie di telefonia mobile per l installazione di impianti SRB, come previsto dal Protocollo d intesa in titolo. ADDENDUM Le Società concessionarie di telefonia mobile si impegnano a richiedere al Comune di Roma la disponibilità di aree ed immobili di proprietà comunale per l installazione di impianti SRB. Nelle more Le Società concessionarie di telefonia mobile presentano al Dipartimento IX istanza per l autorizzazione all installazione di impianti SRB in siti da loro individuati. Il Dipartimento IX invia l istanza al Municipio competente che, entro trenta giorni dalla richiesta, indica un area o immobile di proprietà comunale disponibile che sia compatibile con la localizzazione richiesta dai gestori. Il Municipio autorizza i Gestori alla occupazione di suolo pubblico nell area indicata per un impianto amovibile, fatto salvo il parere di ARPA Lazio come previsto dal D.lgs. n. 259/03. I Gestori presentano istanza di autorizzazione di installazione degli impianti nelle aree indicate dai Municipi al Dipartimento IX e ad ARPA Lazio con le modalità previste dal D.lgs. n. 259/03. ARPA Lazio esprime il parere sui progetti come previsto dal D.lgs. n. 259/ Il Dipartimento IX convoca una Conferenza di Servizi ed avvia la procedura di concessione dell area al gestore richiedente. In attesa del completamento della procedura di cui sopra, il Dipartimento IX, acquisito il parere favorevole di ARPA Lazio, autorizza l installazione provvisoria di infrastrutture mobili di S.R.B. nell area indicata dal Municipio. Qualora il Comune di Roma ed i Municipi non siano in grado di indicare un area o immobile di proprietà comunale i Gestori procedono sui siti da loro individuati, secondo le procedure previste dalla normativa vigente e nel rispetto del Protocollo sottoscritto. Roma, 22 luglio 2004