PROGETTO DI RELAZIONE



Documenti analoghi
Il diritto ad aprire un conto bancario in qualsivoglia stato della comunità europea. Londra, 5 luglio 2013 Dott. David Fava

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

BANCA CENTRALE EUROPEA

RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

CONTI CORRENTI A CONSUMATORI INDICATORE SINTETICO DI COSTO (ISC) E PROFILI DI OPERATIVITA

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Le banche e la moneta bancaria. Il conto corrente

Il Presidente dell Autorità di Informazione Finanziaria

Orientamenti. sulla. gestione dei reclami da parte delle. imprese di assicurazione

Con l eurotariffa le chiamate internazionali dai telefoni mobili diventano meno care nell Unione europea: istruzioni per l uso del roaming

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato LIVIA TURCO

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA

Orientamenti e raccomandazioni

Il sistema monetario

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO

La moneta. La definizione di moneta esula dalla forma fisica assunta dalla stessa.

Decentramento e federalismo

Con l eurotariffa le chiamate internazionali dai telefoni mobili diventano meno care nell Unione europea: istruzioni per l uso del roaming

MIFID Markets in Financial Instruments Directive

Direttiva del Consiglio delle Comunità europee

IL CONTO DI BASE Caratteristiche e condizioni di accesso. Roma, 24 Aprile 2012

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

della manutenzione, includa i requisiti relativi ai sottosistemi strutturali all interno del loro contesto operativo.

QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO (DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007 N. 231)

ISC. L indicatore sintetico di costo del conto corrente

MOBILITA SANITARIA IN AMBITO COMUNITARIO

SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA

INFORMAZIONI EUROPEE SUL CREDITO AI CONSUMATORI per aperture di credito in conto corrente

I principi del diritto comunitario in materia di assistenza sanitaria

Progetto di educazione finanziaria NON MAI TROPPO TARDI

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

MOBILITA SANITARIA IN AMBITO UE DIRETTIVA 2011/24/UE DGPROGS 1

Registro Pubblico delle Opposizioni

PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per i problemi economici e monetari PROGETTO DI PARERE. della commissione per i problemi economici e monetari

Servizio di trasporto pubblico locale di linea nel territorio comunale

visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea,

Circolare N.146 del 19 Ottobre Novità in materia di disposizioni di bonifico

Accordo per l informazione e la consultazione a livello sovranazionale dei dipendenti

Diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare ***I

Avvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

pubblicata sul sito in data 21 dicembre 2005

Luciano Camagni. Condirettore Generale Credito Valtellinese

Cos è l ISC (Indicatore Sintetico del Conto Corrente) e cosa sono i Profili tipo d utilizzo

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori DOCUMENTO DI LAVORO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI ROVIGO

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 2 DELIBERAZIONE 28 dicembre 2010, n. 1169

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI

SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ATTRAVERSO PROCEDURA COMPETITIVA AD EVIDENZA PUBBLICA. IL CONSIGLIO COMUNALE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato GERARDINI. Disposizioni in materia di raccolta e riciclaggio di pneumatici

RISOLUZIONE N. 10/E. OGGETTO: Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n Attività consultoriale a pagamento - Qualificazione ONLUS.

IL CONTO CORRENTE. Anno scolastico

Sostegno A Distanza (SAD): indagine esplorativa sul pubblico

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

Roma, 19 novembre 2014

ISTITUTO COMPRENSIVO P. CARMINE CANNOBIO. Regolamento volontari. Regolamento. a scuola. volontari a scuola

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

REGOLAMENTO I.S.E.E. (Indicatore situazione economica equivalente)

II.11 LA BANCA D ITALIA

PROTOTIPO DI FOGLIO INFORMATIVO DEL CONTO CORRENTE OFFERTO A CONSUMATORI. Conto corrente NOME DEL CONTO

DICHIARAZIONE DELLA FRANCIA

SEPA Single Euro Payments Area. FAQ SEPA Banca d Italia

REGIONE PIEMONTE BU33 14/08/2014

POLITICA DI COESIONE

Pubblicata su questo Sito in data 18/04/07 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.99 del 30 aprile 2007

Leasing secondo lo IAS 17

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI A TUTELA DELL UTENZA IN MATERIA DI FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA MEDIANTE CONTRATTI A DISTANZA

l agenzia in f orma LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA

RENDICONTO SULL ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RECLAMI (PERIODO 1 GENNAIO - 31 DICEMBRE 2014)

Approfondimento su Schengen

Regolamento interno per la gestione di informazioni riservate e per la gestione e comunicazione all esterno di informazioni privilegiate

Protocollo d Intesa. per la costituzione di un Fondo di garanzia di finanza sociale e per l attivazione di convenzioni e strumenti di finanza solidale

BONIFICO E RID LASCIANO IL POSTO AI NUOVI STRUMENTI DI PAGAMENTO SEPA. Sai cosa cambia? Informati, ti riguarda! Bancaria Editrice Bozza.

20 anni di cittadinanza europea

PROTOCOLLO (n. 2) SULL'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E DI PROPORZIONALITÀ

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

PARERE DELLA COMMISSIONE. del

COFINANZIAMENTO MARIE CURIE DI PROGRAMMI REGIONALI, NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1.

Foglio Informativo CONTO DI BASE aggiornato al 18 settembre Foglio Informativo CONTO DI BASE. Informazioni sulla banca

RISOLUZIONE N.128/E. OGGETTO: Consulenza giuridica Esonero dall obbligo di presentazione del modulo RW

Comune di Montemurlo

COMUNE DI SAN BONIFACIO Provincia di Verona

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco

92/241/CEE: Raccomandazione del Consiglio, del 31 marzo 1992, sulla custodia dei bambini

I sei profili relativi ai conti a pacchetto sono:

Provincia di Pisa PROVINCIA DI PISA

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/ Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

Progetto In.Volo. Iniziativa per il Volontariato in Lombardia

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 94 DEL 9 APRILE 2010

Europa per i cittadini

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Opere Sociali di N.S. di Misericordia Savona

Ministero dello Sviluppo Economico

Note relative al modulo per l istanza di trasformazione

RENDICONTO ANNUALE SULL ATTIVITA DI GESTIONE DEI RECLAMI

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE


Transcript:

PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014 Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori XXXX/XXXX(INI) 5.3.2012 PROGETTO DI RELAZIONE recante raccomandazioni alla Commissione sull accesso a un conto di pagamento di base (XXXX/XXXX(INI)) Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori Relatore: Evelyne Gebhardt (Iniziativa articolo 42 del regolamento) PR\894620.doc PE483.799v01-00 Unita nella diversità

PR_INI_art42 INDICE Pagina PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO...3 ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE: RACCOMANDAZIONI PARTICOLAREGGIATE CONCERNENTI IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA...7 MOTIVAZIONE...10 PE483.799v01-00 2/11 PR\894620.doc

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO recante raccomandazioni alla Commissione sull accesso a un conto di pagamento di base (XXXX/XXXX(INI)) Il Parlamento europeo, visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto l articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'unione europea, vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 13 aprile 2011, dal titolo "Atto per il mercato unico - Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia - Insieme per creare nuova crescita" (COM(2011)0206), vista la relazione di Mario Monti del 9 maggio 2010 destinata alla Commissione, intitolata "Una nuova strategia per il mercato unico", vista la sua risoluzione del 20 maggio 2010 sulla creazione di un mercato unico per i consumatori e i cittadini 1, vista la sua risoluzione del 6 aprile 2011 sul mercato unico per gli europei 2, vista la sua risoluzione del 5 luglio 2011 sul futuro dei servizi sociali di interesse generale 3, vista la sua risoluzione del 15 novembre 2011 su una nuova strategia per la politica dei consumatori 4, vista la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, che modifica le direttive 93/13/CEE del Consiglio e 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le direttive 85/577/CEE del Consiglio e 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 5, visto il programma di lavoro della Commissione per il 2011 del 27 ottobre 2010 (COM(2010)0623), visto il programma di lavoro della Commissione per il 2012 del 15 novembre 2011 (COM(2011)0777), vista la proposta della Commissione del 29 novembre 2011 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, recante modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004 e della direttiva 2009/22/CE (direttiva RAC) (COM(2011)0793), 1 2 3 4 5 GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 84. Testi approvati, P7_TA(2011)0145. Testi approvati, P7_TA(2011)0319. Testi approvati, P7_TA(2011)0491. GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64. PR\894620.doc 3/11 PE483.799v01-00

vista la raccomandazione della Commissione del 18 luglio 2011 sull accesso a un conto di pagamento di base 1 vista la valutazione d'impatto data alla raccomandazione della Commissione del 18 luglio 2011 sull accesso a un conto di pagamento di base (SEC(2011)0906, SEC(2011)0907), vista la direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE 2, vista la proposta della Commissione del 16 dicembre 2010 relativa ad un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (COM (2010)0775), vista la direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l avvio, l esercizio e la vigilanza prudenziale dell attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE 3, vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo 4, vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 5, visto lo studio commissionato dal Parlamento europeo "Basic Banking Services" del 15 novembre 2011, vista la petizione 963/2011 presentata da Triin Saag (cittadina estone) del 17 febbraio, sulle difficoltà di chiudere un conto bancario in Europa, visti gli articoli 42 e 48 del suo regolamento, vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0000/2012), A. considerando che occorre garantire ai consumatori dell'intera Unione europea il diritto all'accesso ai servizi di pagamento e di beneficiare sotto ogni aspetto del mercato interno; B. considerando che tale diritto dovrebbe essere accessibile a qualsiasi persona che soggiorni regolarmente nell'unione e che la libera circolazione delle persone è un bene preziosissimo soprattutto per gli studenti, i lavoratori, i lavoratori distaccati e la 1 2 3 4 5 GU L 190 del 21.07.11, p. 87. GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1. GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7. GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15. GU L 281 del 23.11.95, p. 31. PE483.799v01-00 4/11 PR\894620.doc

manodopera stagionale nonché per tutte le persone che esercitano una certa mobilità transfrontaliera a causa della loro attività, ma anche per le persone che dispongono di un reddito limitato o sono colpite da insolvenza privata; C. considerando che tale diritto dovrebbe riguardare anche le persone che desiderano aprire un conto bancario in uno Stato membro senza essere costrette a chiudere un altro conto bancario già esistente in un altro Stato membro; D. considerando che gli attuali criteri restrittivi di scelta, che i prestatori di servizi di pagamento impongono per l'apertura di conti bancari e che vanno al di là dei requisiti di legge, limitano il diritto alla libera circolazione dei lavoratori nell'unione; E. considerando che occorre tener conto delle diverse tradizioni bancarie nell'unione; F. considerando che, nel suo programma di lavoro del 2011, la Commissione ha annunciato di voler pubblicare uno strumento legislativo in materia di accesso a un conto bancario mentre invece ha pubblicato il 18 luglio 2011 una semplice raccomandazione sull'accesso a un conto di pagamento di base; che solo uno strumento legislativo può assicurare la necessaria certezza giuridica per i cittadini; G. considerando che la mancanza di accesso a conti di pagamento impedisce ai consumatori di partecipare al mercato dei servizi finanziari principali, nonché di ottenere beni e servizi sostanziali, il che ostacola o impedisce l'inclusione sociale e finanziaria spesso a scapito delle fasce più deboli della popolazione; H. considerando che i principi dell'accesso a un conto di pagamento di base dovrebbero essere stabiliti e applicati in modo coerente in tutta l'unione, tenendo conto dell'esigenza di favorire l'inclusione sociale e la coesione sociale; I. considerando che esiste un legame incontestabilmente forte fra un basso livello di reddito, un'esistenza senza conto bancario nonché l'esclusione sociale e finanziaria; J. considerando che molti studenti, lavoratori e prestatori di servizi che intendono sperimentare la mobilità europea si trovano di fronte a grossi ostacoli; K. considerando che attualmente lo Spazio unico di pagamenti in euro (SEPA) intende garantire che un conto bancario sia sufficiente per l'esecuzione di tutte le transazioni nazionali e internazionali, ma che tale processo non è ancora concluso; che tale situazione rende indispensabile adottare misure integrative per rafforzarne l'efficacia in tutti gli Stati membri; L. considerando che i consumatori senza conto bancario sono costretti a utilizzare contanti, il che significa non solo una ridotta scelta delle possibilità di pagamento e un'esclusione dal commercio elettronico, ma comporta anche maggiori spese ed equivale all'imposizione di una "sovrattassa sulla povertà"; che ciò si registra soprattutto presso determinate categorie sociali indifese come i senzatetto, gli anziani e i migranti; M. considerando che vivere senza un conto bancario nel paese di soggiorno pregiudica sensibilmente la possibilità di ottenere un posto di lavoro fisso, affittare un alloggio, PR\894620.doc 5/11 PE483.799v01-00

pagare le tasse e ricevere un salario; che il rifiuto di un conto bancario o l'offerta di condizioni meno favorevoli in funzione della residenza costituisce una discriminazione che spesso è inutile ed è contraria alla libera circolazione dei cittadini e dei lavoratori; N. considerando che sia i consumatori che le imprese trarrebbero vantaggio dalla concessione dell'accesso a un conto di base ai 30 milioni di persone che, secondo uno studio commissionato dal Parlamento europeo, ne sono prive, rafforzando in tal modo il mercato interno e i diritti dei consumatori; 1. chiede alla Commissione di presentargli, sulla base dell'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'unione europea, un atto sull'accesso a un conto di pagamento di base, in linea con le raccomandazioni particolareggiate figuranti in allegato; 2. conferma che le raccomandazioni rispettano i diritti fondamentali e il principio di sussidiarietà; 3. ritiene che occorra coprire con opportuni adeguati stanziamenti le conseguenze finanziarie della proposta richiesta; 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni particolareggiate in allegato alla Commissione e al Consiglio nonché al Comitato economico e sociale e ai parlamenti degli Stati membri. PE483.799v01-00 6/11 PR\894620.doc

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE: RACCOMANDAZIONI PARTICOLAREGGIATE CONCERNENTI IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA Raccomandazione n. 1 (Definizioni) In conformità con la direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, il consumatore è una persona fisica che agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale. Nel formulare tale definizione, la Commissione deve chiarire che anche i lavoratori mobili e gli studenti sono consumatori e hanno quindi il diritto all'accesso a un conto di base. Un conto di base è un conto bancario che consente al consumatore di effettuare tutte le operazioni di pagamento correnti purché il conto sia coperto. Il diritto all'accesso a un conto di base deve applicarsi a tutti i consumatori finché non emergano gravi motivi in senso contrario. Si tratta di un diritto all'accesso a un conto bancario e non di un obbligo di detenere un conto bancario. Raccomandazione n. 2 (Accesso a un conto di base) Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché ogni consumatore che soggiorni regolarmente nell'unione abbia il diritto di aprire e disporre di un conto di base presso un prestatore di servizi di pagamento che operi sul loro territorio, indipendentemente dal fatto che il consumatore detenga o meno in un altro Stato membro un conto con il quale possa usufruire sul suo territorio dei servizi di cui alla raccomandazione n. 3. Tale diritto si applica indipendentemente dalla situazione finanziaria del consumatore. Gli Stati membri dovrebbero prevedere che tutte le banche con una clientela privata siano tenute a offrire conti di base per evitare discriminazioni e la sleale concorrenza fra banche finché non esistano provvedimenti specifici in uno Stato membro. Gli Stati membri dovrebbero garantire che, in caso di rifiuto di una richiesta di apertura di un conto di pagamento di base, il prestatore di servizi di pagamento informi immediatamente il consumatore, per iscritto e senza alcun addebito, sulle motivazioni che hanno determinato tale rifiuto e delle possibilità di ricorso. Tale diritto di informazione può essere limitato mediante misure legislative nel caso in cui tale limitazione costituisca una misura necessaria e proporzionata ai fini della tutela di obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. PR\894620.doc 7/11 PE483.799v01-00

Raccomandazione n. 3 (Caratteristiche di un conto di base) Un conto di pagamento di base dovrebbe includere servizi che permettano di eseguire tutte le operazioni necessarie per l apertura, la gestione e la chiusura di un conto di pagamento, servizi che consentano di versare denaro contante su un conto di pagamento, l esecuzione di addebiti diretti, bonifici e operazioni di pagamento tramite carta di pagamento, che possa essere utilizzato nell'uso quotidiano. L accesso a un conto di pagamento di base non dovrebbe essere subordinato all acquisto di servizi accessori. Gli Stati membri dovrebbero garantire che un conto di pagamento di base sia offerto gratuitamente o con una spesa ragionevole. Ad integrazione di un conto di base, occorrerebbe esaminare l'opportunità di sviluppare ulteriormente la possibilità di carte di pagamento prepagate o di altre possibilità di pagamento che servano allo stesso scopo, già esistenti in alcuni Stati membri. Oggigiorno, molti conti di base funzionano esclusivamente via internet, il che li rende ideali per il commercio elettronico, ma esclude nel contempo anche una parte della popolazione, soprattutto le persone senza accesso a internet o gli anziani. Visto il potenziale pregiudizio a carico di questi consumatori, occorrerebbe provvedere affinché il conto di base previsto sia di facile utilizzo, semplice e sicuro. Nel passaggio da una banca a un'altra o all'atto della chiusura di un conto bancario, il consumatore non deve sostenere costi amministrativi eccessivamente elevati o incontrare ostacoli. Il consumatore non deve essere tenuto a pagare competenze o penalità a causa di scoperti riconducibili a motivi che esulano dalla sua volontà, come una copertura insufficiente del conto dovuta a ritardati pagamenti o esborsi prematuri (ad esempio, in caso di addebiti periodici che vengono effettuati sempre nello stesso giorno). All'occorrenza, gli Stati membri possono consentire crediti allo scoperto predisposti specificamente per tali casi. Gli Stati membri hanno peraltro la facoltà di prevedere la possibilità di crediti allo scoperto di opportuno importo. In ogni caso, i dati personali del consumatore, compresi quelli relativi alla sua situazione finanziaria, dovrebbero essere regolarmente tutelati e non essere trasmessi senza il suo consenso. Ciò vale soprattutto qualora sia stata respinta la sua domanda di apertura di un conto bancario. Gli Stati membri dovrebbero lanciare campagne di sensibilizzazione sull esistenza di conti di pagamento di base, le procedure da seguire al fine di esercitare il diritto di accesso agli stessi e le modalità di ricorso a meccanismi di reclamo e ricorso extragiudiziali. La trasmissione di conoscenze finanziarie ai consumatori riveste la massima importanza, li rafforza e ne garantisce l'inclusione nel mercato interno. PE483.799v01-00 8/11 PR\894620.doc

I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero essere tenuti a fornire per iscritto ai consumatori le necessarie informazioni sul conto di base offerto. Le condizioni e la formazione relative ai servizi di pagamento dovrebbero essere organizzate in modo trasparente. Raccomandazione n. 4 (Risoluzione extragiudiziale delle controversie) Gli Stati membri dovrebbero garantire l istituzione di procedure di reclamo e ricorso adeguate ed efficaci per la risoluzione extragiudiziale di controversie, avvalendosi, se del caso, di organismi già esistenti. Raccomandazione n. 5 (Attuazione e verifica) Al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore della legislazione, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione esaustiva sulla relativa applicazione e recepimento. La relazione dovrebbe inoltre esaminare se siano necessarie ulteriori misure e, eventualmente, contenere proposte di adeguamento o modifica della legislazione. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i prestatori di servizi di pagamento forniscano alle autorità nazionali informazioni affidabili sui conti di pagamento di base riguardanti il numero di conti aperti, il numero di richieste di apertura rifiutate con le relative motivazioni, il numero di recessi, nonché le spese annue correlate a tali conti. La Commissione deve verificare i dati ottenuti e trarre conclusioni in merito all'efficacia di tale strumento sia per la platea che non dispone di un conto bancario che per i lavoratori mobili. Eventualmente, la Commissione elaborerà idonee proposte per l'ulteriore sviluppo del diritto europeo in tale settore. PR\894620.doc 9/11 PE483.799v01-00

MOTIVAZIONE Per molte persone è quasi inconcepibile vivere senza un conto bancario. Un conto corrente bancario rappresenta oggi una premessa per prendere parte alla vita sociale ed economica. Senza l'accesso ai servizi bancari la vita quotidiana diventa difficile e cara. Il versamento di salari e stipendi e il pagamento di una bolletta dell'elettricità, del gas o dell'acqua diventano sfide impegnative. Secondo uno studio recente nell'unione europea circa 30 milioni di persone di età superiore a 18 anni non hanno accesso a un conto bancario. I motivi sono molteplici. L'accesso capillare a una filiale bancaria non è disponibile in tutti gli Stati membri, per cui i cittadini non hanno la possibilità di usufruire dei vantaggi dei servizi finanziari tramite un conto bancario. Inoltre l'eccessivo indebitamento può dare indurre le banche a negare ai consumatori l'accesso a un conto bancario. Infine determinate categorie come studenti, lavoratori distaccati e lavoratori stagionali e tutte le persone che per motivi legati al loro campo di attività sono condizionate da una certa mobilità, sono soggette a restrizioni se non possono indicare un domicilio, che in molti Stati europei è la premessa per poter aprire un conto bancario. Per quali motivi a uno studente Erasmus dovrebbe essere negata l'apertura di un conto bancario soltanto perché non può ancora indicare un domicilio? Perché un senzatetto deve vivere con il timore di essere derubato di notte soltanto perché non gli è permesso l'accesso a un conto? Mario Monti nella sua relazione "Una nuova strategia per il mercato interno" del 2010 al Presidente della Commissione Barroso, così come la Commissione nel suo atto per il mercato interno presentato nel 2011 hanno rilevato che l'accesso a un conto di base è una premessa importante per il funzionamento fluido del mercato interno europeo. I consumatori devono essere in condizione di prendere parte ai vantaggi dei mercati on line e di poter trarre vantaggio da servizi scontati e riduzioni di prezzo. Non gli dovrebbero essere addebitati costi elevati per transazioni in contanti. Accordare l'accesso a un conto di pagamento di base è un passo importante verso l'inclusione sociale ed economica dei cittadini e verso una società europea più giusta, che porterà benefici rilevanti ai cittadini come alle imprese, rafforzando in tal modo la crescita potenziale del mercato unico. Risulta pertanto ancora più criticabile la circostanza che, a differenza di quanto annunciato nel programma di lavoro della Commissione per il 2011, al Parlamento europeo non è stato presentato il progetto previsto di regolamentazione legislativa, dato che la Commissione si è limitata a indirizzare una raccomandazione agli Stati membri. Attualmente i prestatori di servizi di pagamento negli Stati membri non provvedono a che i servizi di pagamenti di base siano disponibili né essi sono garantiti in tutti gli Stati membri dell'unione. Soltanto in sei Stati membri (Belgio, Danimarca, Francia, Finlandia, Paesi Bassi e Svezia) è garantito per legge il diritto di accesso a un conto bancario con funzioni di pagamento di base. In altri sei Stati (Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Lussemburgo e Slovenia) esistono obblighi volontari delle banche. Negli altri 15 Stati membri non esistono regolamentazioni. Pertanto risulta indispensabile ed estremamente urgente che ogni consumatore che risieda legalmente nell'unione sia abilitato ad aprire e utilizzare un conto bancario di base presso un prestatore di servizi di pagamento. Un siffatto diritto di accesso deve essere attuato in forma indipendente dalla situazione finanziaria del consumatore e non PE483.799v01-00 10/11 PR\894620.doc

può essere confuso con un obbligo di possedere un conto bancario. I principi per l'accesso a un conto con funzioni di pagamento e di bonifico di base, che non necessariamente devono comportare funzioni di fido, dovrebbe essere fissati nell'intera Unione e essere applicati in modo coerente, tenendo in conto l'esigenza dell'inclusione e della coesione sociale. Il trattamento giusto ed equo dei consumatori, l'attenzione speciale alle esigenze dei gruppi vulnerabili, la divulgazione e la trasparenza delle informazioni sui vantaggi, i rischi e i termini contrattuali dei prodotti e la necessità di investire maggiori sforzi nell'istruzione finanziaria e nella sensibilizzazione dei consumatori sono solo alcuni dei principi enucleati. Al riguardo occorre tenere in conto le diverse consuetudini in campo bancario nell'unione. Oggigiorno, molti conti di base funzionano esclusivamente via internet, il che li rende ideali per il commercio elettronico, ma esclude nel contempo anche una parte della popolazione, soprattutto le persone senza accesso a internet o gli anziani. Con lo sviluppo di nuovi servizi di pagamento legati al conto nello spazio di pagamento europeo è destinato ad ampliarsi il divario tra chi non ha un conto e i titolari di un conto. Questo potrebbe giocare a svantaggio dei suddetti consumatori, pertanto è necessario provvedere a che il conto di pagamento di base sia di agevole utilizzo, semplice e sicuro e che possa essere gestito sia tramite Internet, telefono cellulare o eventuali altre possibilità di comunicazione, sia attraverso le comuni filiali di banca. Parimenti, occorre mettere a disposizione dei consumatori procedure di risoluzione delle controversie e di ricorso accessibili, economiche, indipendenti, eque, verificabili, puntuali ed efficienti. La relazione evidenzia che per consentire ai consumatori un diritto universale a un conto bancario occorre trovare quanto prima una soluzione in tutti gli Stati membri dell'ue vista la molteplicità di ragioni invocate per restringere o negare l'accesso a un conto bancario. Una semplice raccomandazione della Commissione agli Stati membri dell'ue non basta per avviare le necessarie modifiche. Il relatore raccomanda pertanto che a livello europeo sia sancito per legge il diritto di accesso a un conto di base e sollecita la Commissione a presentare quanto prima un progetto legislativo corrispondente. Vista la molteplicità di strutture dei prestatori di servizi finanziari, il relatore ritiene che debba restare di competenza dei singoli Stati membri la decisione sulla disciplina giuridica in materia di accesso a un conto di base. PR\894620.doc 11/11 PE483.799v01-00