IL PROCEDIMENTO GIUDIZIALE SPECIFICO: IL CD. RITO FORNERO



Похожие документы
Controversie relative al licenziamento: applicabilità del rito Fornero

Art. 54 decreto legge

IL PROCESSO AMMINISTRATIVO (aggiornato alla L. 205/2000)

RIFORMA DELLA LEGGE PINTO. Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012,

ARGOMENTI DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

Incontro informativo LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO FLESSIBILITA IN USCITA

STUDIO LEGALE Avv. Antonella Nigro

LE NOVITA DELLA RIFORMA LAVORO. Legge 28 giugno 2012 n.92

Emilio Curtò Presidente di Tribunale Tribunale di Varese. Il nuovo procedimento di separazione e divorzio

INDICE SOMMARIO. pag. Prefazione alla settima edizione... Prefazione alla prima edizione...

Diritto Processuale Civile. L Appello

CAPITOLO PRIMO LICENZIAMENTI INDIVIDUALI: PRINCIPI GENERALI

ITER CONTENZIOSO PRIMO GRADO

CAPITOLO XXVI IL RIPARTO DI GIURISDIZIONE

OGGETTO: Sospensione feriale: si riparte il 17 settembre

TRATTATO DELLA SEPARAZIONE E DIVORZIO

INDICE SOMMARIO. INTRODUZIONE a cura di Natalino Sapone. Sezione Prima PARTE GENERALE. CAPITOLO I PROFILI PROCEDURALI GENERALI di Fabrizio Amendola

Modifiche alle norme sui licenziamenti introdotte dalla legge 92/2012

L accertamento tecnico preventivo obbligatorio nelle cause di invalidità (ex art. 445-bis C.p.c.)

DECLINATORIA DI GIURISDIZIONE E CONTINUAZIONE DEL PROCESSO DAVANTI AL GIUDICE MUNITO DI GIURISDIZIONE (C.D. TRANSLATIO IUDICII)

Premessa. di giusta causa (vale a dire un fatto talmente grave da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto di lavoro;

Licenziamenti e Riforma Fornero

INDICE CAPITOLO I CAPITOLO II LA GIURISDIZIONE CONTENZIOSA. Sezione I LE FORME DI TUTELA

N O T I F I C A. Nel corso del procedimento, nel procedimento cautelare

LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO Aspetti sostanziali e processuali

LA DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE»

SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI

IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO

CONTRIBUTO UNIFICATO nel PROCESSO TRIBUTARIO NOVITÀ del D.L. 98/2011, CONVERTITO dalla L. 111/2011, e del D.L. 138/2011, CONVERTITO dalla L.

INDICE. Prefazione...p.

STUDIO GAMBINO Studio Legale ed Economico Aziendale

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI

Il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni giudiziarie straniere

TABELLA B DIRITTI DI AVVOCATO

INDICE SOMMARIO. Presentazione... pag. 5 Avvertenze...» 6

LICENZIAMENTI INDIVIDUALI

10. LICENZIAMENTI INDIVIDUALI di Mauro Soldera

LA NUOVA DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO. Tipologie contrattuali Licenziamenti Ammortizzatori sociali

ISSN Pubblicato dal 06/07/2015

CONTRIBUTO UNIFICATO Processo civile ordinario

[L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata.]

Le opposizioni ex artt. 615, 617 e 618 c.p.c.

Indice sommario Capitolo 1 La domanda

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

L OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO

Il nuovo rito per i licenziamenti. Il novellato art. 18 S.L Mirco Minardi

CONTRIBUTO UNIFICATO PER L ISCRIZIONE A RUOLO

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile

Dr. Domenico Rosati Giudice di Pace Coordinatore di Scandiano

INDICE SOMMARIO. Presentazione... pag. 7 Annotazioni...» 9 Avvertenza...» 13

Le recenti modifiche al Codice della Strada: patente a punti e altre implicazioni operative per le imprese

CONTRIBUTO UNIFICATO Tabella aggiornata al 9 gennaio Processo civile ordinario (1)

Lezione 16 novembre Modulo di Diritto e Procedura Civile

Indice analitico. Capitolo I. Sezione Prima IL TITOLO ESECUTIVO ED IL PRECETTO

Tabelle Contributo Unificato C.U.

CONNESSIONE * * * CONNESSIONE SOGGETTIVA. riguarda i soggetti connessione tenue identità di soggetti e diversi di petitum e causa petendi

Sezione Lavoro. Sentenza n del 12 ottobre (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila)

LEGGE 6 MAGGIO 2015 N. 55. Divorzio. breve

ULTIMISSIMI CODICI di Roberto GAROFOLI

L obbligo del tentativo di mediazione nelle controversie relative al risarcimento del

TRASFERIMENTO E MUTAMENTO DI MANSIONI

TRIBUNALE DI CATANIA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA. Per: ***********************, rappresentato e difeso congiuntamente e

CIRCOLARE INFORMATIVA DEL Area Consulenza del Lavoro

L illegittimità costituzionale dell art. 445 bis c.p.c. in materia di invalidità civile, handicap e disabilità

1. Il licenziamento collettivo prima della modifica dell art.24 della L.223/91: nozione e ambito di applicazione.

PRONTUARIO. DELLE PRINCIPALI NOVITA IN MATERIA DI PROCEDIMENTI E TERMINI PROCESSUALI (ad uso delle segreterie)

LICENZIAMENTI INDIVIDUALI Novità sostanziali e processuali

TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA. nel procedimento n /2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo, e vertente

3.1. Chiamata in giudizio e costituzione in giudizio.

Direzione Territoriale del Lavoro di Padova Direttore Dott.ssa Rosanna Giaretta

Documento. n. 31. Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali

OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE DI FIRENZE GRUPPO LOCAZIONI PROPOSTA DI REGOLE DI PROTOCOLLO SUL PROCESSO

REPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in

SCRITTI ESAME AVVOCATO 2014 di Roberto GAROFOLI

Alcuni Cenni sulla legge 92/2012 (Riforma Fornero) e sulla nuova disciplina dei licenziamenti. Cenni generali sulla riforma e sulla flessibilità in

PREVENTIVO DI MASSIMA. OGGETTO: Cliente // Controparte (Tribunale di. ) Vertenza risarcimento danni Valore della causa.

Procedimenti Speciali previsti nel Libro IV titolo I c.p.c. anche se proposti nella causa di merito:

A tutela dei creditori del de cuius A tutela dei creditori del debitore chiamato A tutela degli uni e/o degli altri

INDICE. CAPITOLO PRIMO IL TITOLO ESECUTIVO (artt c.p.c.) CAPITOLO SECONDO IL PRECETTO (artt c.p.c.

SEPARAZIONE E DIVORZIO

TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015. tra

ORGANI DI GIUSTIZIA COMPETENZE, MODALITA RECLAMI E RICORSI (termini e contributi accesso)

b) Rito del lavoro: il procedimento regolato dalle norme della sezione II del capo I del titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile;

IL NUOVO CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI? A CURA DEL DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO CGIL VENETO

CONTRIBUTO UNIFICATO Tabella aggiornata al 13 marzo 2015 (fonte altalex)

JOBS ACT Legge n. 183 del 10 dicembre 2014

JOB ACT 2015 Guida sintetica I nuovi licenziamenti AVV.TO PIERCARLO ANTONELLI AVVOCATI ASSOCIATI FRANZOSI - DAL NEGRO - SETTI

La successione. Obiettivi

Commissione Tributaria Provinciale di Enna sezione terza sent. n. 140 del 2010

Транскрипт:

IL PROCEDIMENTO GIUDIZIALE SPECIFICO: IL CD. RITO FORNERO La Riforma Fornero (L. n. 92/2012) introduce importanti novità in tema di licenziamenti e del processo del lavoro, delineando all art. 1 commi 47-68 della predetta Legge, uno speciale rito per l impugnazione dei licenziamenti rientranti nell ambito di applicazione dell art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/1970). Nell ambito lavoristico il diritto processuale allo stato conosce variegate procedure procedimento ex art. 28 L. 300/ 1970; rito speciale per le controversie riguardanti i rapporti di lavoro subordinato (definiti dall art. 409 c.p.c.); procedimento speciale per la tutela contro le discriminazioni; rito sommario di accertamento tecnico preventivo obbligatorio per le controversie in materia di invalidità civile (art. 445 bis c.p.c. cfr. d.l. n.98/2011 conv.); Il rito Fornero viene definito dalla Dottrina come un processo speciale di cognizione, con funzioni dichiarative, destinato a concludersi con un provvedimento avente efficacia di giudicato ex art. 2909 c.c.; esso ha una natura ibrida con caratteri assimilabili a diversi procedimenti, quali: modello di opposizione (ex art. 702 bis e ss. c.p.c.); procedimento cautelare con funzione acceleratoria ed effetto deflattivo, istruttoria (art. 669 bis e ss. c.p.c.); l impostazione monitoria (ex art. 28 L. 300/1970), in merito alla sovrapponibilità di questo procedimento con il nuovo rito si ritiene che tra l azione individuale e quella del soggetto collettivo non ci possano essere interferenze per le plurioffensività del licenziamento illegittimo del sindacalista; per le diversità dei soggetti attivi, degli interessi tutelati, della causa petendi e del petitum. AMBITO DI APPLICAZIONE Il rito Fornero 1. Possono essere introdotte con il rito Fornero solo talune questioni concernenti il licenziamento. Viene applicato in merito: alle impugnative di licenziamento nelle ipotesi regolate dall art. 18 L. 300/1970. Questo articolo determina la tutela del lavoratore nel caso di licenziamento illegittimo, prevedendo la reintegra o il pagamento di indennità; questioni relative alla qualificazione del rapporto, con divieto di proporre domande diverse salvo che siano fondate sugli stessi fatti costitutivi; domande in cui si deduca un rapporto di lavoro di fatto irregolare e un licenziamento orale; questioni con oggetto specifico precisamente delineato dal legislatore; 1

domande diverse dall impugnativa sempre che siano fondate sugli stessi fatti costitutivi; domande risarcitorie (licenziamento ingiurioso, licenziamento di mobbing); domande per indennità di preavviso; 2. Non viene applicato alle domande riguardanti: di accertamento negativo della legittimità del licenziamento proposte dal datore di lavoro; impugnative di licenziamenti relative alla riassunzione del lavoratore o al risarcimento del danno, nel regime di esclusiva tutela obbligata (L.n. 604/1966); azioni di nullità del termine apposto al contratto di lavoro; un fenomeno interpositorio e un licenziamento orale; la condanna a differenze retributive (su fatti diversi); l accertamento di mansioni superiori. Particolarità: Nell ipotesi in cui venga prospettata una domanda che esula dall area di applicazione del procedimento specifico, il Giudice: non oltre la prima udienza dispone il mutamento del rito con ordinanza, dichiarando inammissibile la domanda; nel corso del giudizio dispone il mutamento del rito fissando con ordinanza l udienza (art 420 c.p.c) e il termine perentorio entro cui le parti dovranno provvedere all integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria; istruisce la causa e decide nel merito con riguardo alla sola domanda di impugnativa di licenziamento, dichiarando inammissibili le altre domande senza procedere alla conversione del rito. PROCESSO DI PRIMO GRADO Il processo di primo grado si compone di un rito caratterizzato da una struttura a due fasi: Fase sommaria ( commi 48 50 ) La prima fase ha carattere sommario, non cautelare, a cognizione tendenzialmente piena che si conclude con un ordinanza. Le tappe di queste fase si distinguono in: 1. Introduzione della causa il ricorso presentato deve indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l' oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l'istanza; il giudice fissa l udienza di comparizione delle parti non oltre i 40 giorni dal deposito del ricorso; 2

il giudice assegna un termine non inferiore a 25 giorni prima dell udienza per la notifica del ricorso e del decreto; non sono contemplate domande riconvenzionali, né chiamate di terzi per ordine del giudice, né intervento volontario; si ha un termine non inferiore a 5 giorni prima dell udienza per la costituzione della parte resistente, senza preclusioni e decadenze per deduzioni istruttorie e allegazioni. Il giudice sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contradditorio procede agli atti istruttori indispensabili che ritiene più opportuni. Le prove indispensabili sono quelle strettamente necessarie nella fattispecie concreta a consentire al Giudice la valutazione del fumus di fondatezza della domanda. L istruttoria è sommaria con concentrazione della trattazione, degli adempimenti preliminari del Giudice, (come interrogatorio libero e il tentativo di conciliazione), della superficialità degli atti istruttori e del potenziamento dei poteri. Il Giudice provvede all accoglimento o al rigetto della domanda con ordinanza immediatamente esecutiva la cui efficacia non può essere sospesa o revocata sino alla sentenza che decide il procedimento di opposizione. Fase di opposizione ( commi 51 57 ) La seconda fase, priva di carattere impugnatorio, a cognizione piena si conclude con una sentenza. Questa è una fase di opposizione, che segue il seguente sviluppo: 1. Introduzione della causa entro 30 giorni dalla notifica o dalla comunicazione dell ordinanza di accoglimento o di rigetto può essere proposta opposizione con ricorso al Tribunale che l ha emessa; il giudice fissa con decreto l udienza di discussione entro i successivi 60 giorni; il giudice assegna all opposto un termine non inferiore a 10 giorni dall udienza di discussione per la sua costituzione, mediante deposito in cancelleria di memoria difensiva; il ricorso e il decreto di fissazione dell udienza, devono esser notificati entro 30 giorni prima dell udienza di discussione. Il Giudice sentite le parti procede nel modo che più ritiene opportuno agli atti istruttori ammissibili e rilevanti richiesti dalle 3

RECLAMO IN APPELLO parti e disposti d ufficio, eventualmente concede un termine per le note difensive. E espressamente prevista la separazione della causa per le domande non ammissibili che devono essere decise con rito diverso. Il Giudice provvede con sentenza provvisoriamente esecutiva ( titolo per ipoteca giudiziale) all accoglimento o al rigetto della domanda che deve essere depositata con la motivazione entro 10 giorni dall udienza di discussione. Ai commi 58 60 dell art. 1 viene delineata la possibilità di presentare reclamo alla Corte d Appello contro la sentenza che decide sul ricorso. Questo procedimento si sviluppa in diverse fasi: 1. Introduzione il reclamo si propone con ricorso da depositare entro 30 giorni dalla notifica o dalla comunicazione della sentenza, con il divieto di presentare nuove prove, ammesse solo se indispensabili; il Giudice fissa con decreto l udienza di discussione entro i successivi 60 giorni dal deposito del ricorso; il ricorso e il decreto di fissazione dell udienza devono esser notificati entro i 30 giorni precedenti la data dell udienza di discussione; il Giudice assegna alla controparte, un termine non inferiore a 10 giorni prima della data dell udienza di discussione per la sua costituzione. La Corte d Appello può sospendere l efficacia della sentenza se sussistono gravi motivi; sentite le parti può procedere nel modo che più ritiene opportuno agli atti istruttori ammissibili. Le nuove prove sono ammesse solo se indispensabili ai fini della decisione o non proposte per causa non imputabile alla parte. La Corte provvede con sentenza all accoglimento o al rigetto della domanda che deve essere depositata con la motivazione entro 10 giorni dall udienza di discussione. IL GIUDIZIO CON RICORSO IN CASSAZIONE 4

Ai commi 62-63 dell art. 1 viene delineata la procedura per la presentazione del ricorso alla Cassazione contro la sentenza di accoglimento o di rigetto da parte delle Corte di Appello: entro 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione della sentenza, oppure entro 6 mesi in caso di mancata notifica o comunicazione. entro 6 mesi dal deposito del ricorso, la Cassazione deve fissare l udienza di discussione. Dott.ssa Elisa Pachor 5