PER RISARCIRE I NIPOTI DELLA MORTE DEI NONNI OCCORRE UNA PROVA SPECIFICA - Cass. n. 14931/2012 - Stefano ROSSI.



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PER RISARCIRE I NIPOTI DELLA MORTE DEI NONNI OCCORRE UNA PROVA SPECIFICA - Cass. n. 14931/2012 - Stefano ROSSI. P&D.IT Nicoletta e Paolo decedevano in conseguenza di un incidente stradale. I loro figli e nipoti proponevano domanda risarcitoria e ottenevano ragione anche in sede d appello, con liquidazione di una posta risarcitoria. Veniva interposto ricorso in cassazione da parte della compagnia assicurativa deducendo: a) la motivazione solo apparente in ordine all accertamento della sussistenza del nesso causale tra l evento lesivo e il decesso, nesso di cui non era stata provata la sussistenza, in quanto una delle vittime era morta in ospedale tredici giorni dopo l incidente e gli stessi medici non avevano segnalato al P.M. la morte come conseguenza dell incidente. Sul punto la Cassazione è stringata, ritenendo il motivo semplicemente infondato. b) la motivazione della sentenza è viziata nel punto in cui ha liquidato l indennizzo in favore dei nipoti ex filio delle vittime, senza alcun accertamento, nipote per nipote, dell incidenza del decesso sulla condizione psicologica di ciascuno di essi, in relazione all effettiva frequentazione, alla convivenza, alla residenza nella stessa città, alla vicinanza, all età, ecc. In via ulteriore l indiscriminata liquidazione del risarcimento sarebbe stata concessa senza esigere la prova del danno per ciascuno dei nipoti. La Cassazione accoglie tali ultimi motivi di ricorso, ricordando il consolidato orientamento secondo cui appare erronea, per violazione di legge, la pronuncia giudiziale che nel far luogo al risarcimento del danno in favore dei nipoti ex filio delle vittime di un sinistro stradale a ciò provveda in maniera indiscriminata, riconoscendo, in assenza di qualsivoglia indagine individuale, la medesima somma in capo ad ognuno dei danneggiati. La liquidazione del danno parentale da uccisione di congiunto, quale tipico danno conseguenza, che deve essere allegato e provato, ha luogo in base a valutazione equitativa che tenga conto della intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza. In questi termini il c.d. danno parentale non è rinvenibile in re ipsa, in quanto esso deve essere liquidato in base a criteri d equità circostanziata, secondo le allegazioni e le prove fornite dal danneggiato e tenuto conto della diversa ampiezza e consistenza del rapporto parentale, in termini di intensità e protrazione nel tempo (in senso conforme Cass. civ., sez. III, 16 marzo 2012, n. 4253 che rifacendosi ad un indirizzo risalente nel tempo [Cass. 23 giugno 1993, n. 6938], ha ritenuto necessaria la convivenza, collegando la risarcibilità, oltre che all esistenza del rapporto di parentela, alla perdita di un effettivo sostegno morale). Cass. civ., sez. III, 6 settembre 2012, n. 14931 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario - Presidente - Dott. UCCELLA Fulvio - Consigliere - Dott. SPIRITO Angelo - rel. Consigliere - Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere - Dott. ARMANO Uliana - Consigliere - ha pronunciato la seguente: sul ricorso 25856-2010 proposto da: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE sentenza CARIGE ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS) in persona del suo Dirigente Procuratore Speciale, Dott. A.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell'avvocato RAPPAZZO ANTONIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato RAPPAZZO GIUSEPPE giusta delega in atti; - ricorrente - contro ALLIANZ SUISSE VERSICHERUNG SPA (OMISSIS), quale società cessionaria della BERNER VERSICHERUNG S.A., in persona dei Procuratori Speciali Dr. A.F. e Dr. L.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE FORNACI 38, presso lo studio dell'avvocato ALBERICI FABIO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale del dott. Notaio MARCO CEREGHETTI in Lugano 2/12/2010 brevetto n. 1989; INSAI ISTITUTO NAZIONALE SVIZZERO ASSICURAZIONE CONTRO INFORTUNI (OMISSIS), il quale agisce sia in proprio sia nella qualità di procuratore speciale dell'assicurazione Svizzera per l'invalidità, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 2 BIS, presso lo studio dell'avvocato BISOZZI PATRIZIA, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale del dr. Notaio ALBERTO AGOSTONI in BELLINZONA 23/11/2010 n. 31140;

- controricorrenti - e contro L.S., + ALTRI OMESSI ; - intimati - nonchè da: P.G. erede di P.M. E N.C., + ALTRI OMESSI elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI 114-A, presso lo studio dell'avvocato PASCUCCI FRANCO, che li rappresenta e difende unitamente all'avv. GIANFRANCO D'AUTILIA giusta delega in atti e all'avvocato DE LUCA UMBERTO giusta procura speciale del dott. Notaio LUIGI SORGENTI DEGLI UBERTI in MONDRAGONE 25/11/2010 rep. n. 23932; - ricorrenti incidentali - contro CARIGE ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS) in persona del suo legale rappresentante p.t. Dott. D.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell'avvocato RAPPAZZO ANTONIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RAPPAZZO GIUSEPPE giusta delega in atti; - controricorrenti all'incidentale - e contro P.C., + ALTRI OMESSI ; - intimati - avverso la sentenza n. 2907/2010 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/07/2010, R.G.N. 401/2005; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/06/2012 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO; udito l'avvocato FABRIZIO CIPOLLARO per delega; udito l'avvocato PATRIZIA BISOZZI; udito l'avvocato FRANCO PASCUCCI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso che ha

concluso per l'accoglimento del ricorso principale e per il rigetto del ricorso incidentale. Con riferimento all'incidente stradale nel quale trovarono la morte la N. ed il P., la Corte d'appello di Roma ha accolto la domanda risarcitoria proposta dai nipoti ex filio delle vittime, liquidando in favore di ciascuno la somma di Euro 161.159,80 e liquidando altre somme in favore di ciascuno dei figli. Propone ricorso per cassazione la Carige Ass.ni attraverso quattro motivi. Rispondono con controricorso: l'istituto Nazionale Svizzero di Assicurazione (INSAI); la Allianz Suisse Versicherung (quale cessionaria della Berner Versicherung); i congiunti delle vittime. Questi ultimi propongono ricorso incidentale attraverso un solo motivo. Motivi della decisione IL RICORSO PRINCIPALE DELLA CARIGE. Attraverso il primo motivo è denunciata l'omessa motivazione in ordine alla sussistenza o meno del nesso di causalità tra l'illecito e l'evento costituito dalla morte di P.M.. Sostiene la ricorrente che la motivazione offerta sul punto dalla sentenza ("sebbene non risulti avviato alcun procedimento penale, la morte di P.M. risulta di tutta evidenza in connessione causale con le lesioni patite a seguito dell'incidente, tanto che per il suo decesso un assicuratore aveva corrisposto un indennizzo") sarebbe affatto apparente, spiega che la vittima morì in ospedale tredici giorni dopo l'incidente, ed indica come fatto decisivo non valutato dal giudice la circostanza che i medici non segnalarono al P.M. la morte come conseguenza dell'incidente. Il motivo è infondato. La motivazione sul punto, benchè succinta, appare logica ed esauriente, soprattutto quanto al riferimento all'indennizzo versato dall'assicuratore per il decesso. Nè la circostanza indicata dalla ricorrente (la mancata comunicazione del decesso da parte dei medici ospedalieri al P.M.) appare decisiva ai fini di un diverso esito della questione. Il secondo motivo censura per vizio della motivazione la sentenza nel punto in cui ha liquidato l'indennizzo in favore dei nipoti ex filio delle vittime, senza alcun accertamento, nipote per nipote, dell'incidenza del decesso sulla condizione psicologica di ciascuno di essi, in relazione alla effettiva frequentazione, alla convivenza, alla residenza nella stessa città, alla vicinanza, all'età, ecc. Il terzo motivo censura la sentenza per avere liquidato l'indiscriminato risarcimento di cui al precedente motivo, senza esigere la prova del danno per ciascuno dei nipoti. I motivi secondo e terzo, che possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati nei termini di cui si dirà. E' consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio in ragione del quale il danno non patrimoniale da uccisione di congiunto, quale tipico danno - conseguenza, non coincide con la lesione dell'interesse (non è in re ipsa) e come tale deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento; tuttavia, trattandosi di pregiudizio che si proietta nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni, sulla base degli elementi obiettivi che è onere

del danneggiato fornire. La sua liquidazione avviene in base a valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti (Cass. 19 agosto 2003, n. 12124; per un ulteriore approfondimento del principio sul tema generale della liquidazione del danno non patrimoniale nella più recente accezione accolta dalla giurisprudenza di legittimità, cfr. anche Cass. SU 11 novembre 2008, n. 26972). La sentenza impugnata che, tenendo conto dei criteri tabellari in uso, ha liquidato la medesima somma in favore di ciascuno dei nipoti non solo è stata resa in violazione di legge, ma è anche viziata da contraddittoria motivazione. Infatti, il giudice nel capitolo 3 (dalla pag. 8 alla pag. 12) prima afferma che "non par dubbio alla Corte che, tenuto conto della ampiezza della famiglia dei signori P.M. e N.C. (determinata dall'elevato numero dei figli e dei rispettivi nuclei familiari) e della cultura e tradizione dei luoghi d'origine dei medesimi ((OMISSIS) in provincia di (OMISSIS)), connotati da elevato tasso di emigrazione per ragioni lavorative, il danno da perdita del legame parentale debba essere riconosciuto anche ai nipoti (per la perdita dei nonni)". Poi spiega, con dovizia di particolari e facendo ampio riferimento alla giurisprudenza di questa Corte, che il c.d. danno parentale non è rinvenibile in re ipsa, che esso deve essere liquidato in base a criteri d'equità circostanziata, secondo le allegazioni e le prove fornite dal danneggiato e tenuto conto della diversa ampiezza e consistenza del rapporto parentale, in termini di intensità e protrazione nel tempo. Ciononostante, quando perviene alla liquidazione, la effettua in maniera indiscriminata in favore di ciascun nipote, con il mero ricorso al metodo tabellare; in tal modo dimostrando di non avere svolto alcuna individuale indagine, neppure in via presuntiva, circa l'intensità del rapporto sussistente tra i nonni i ciascuno dei nipoti; tanto più che non è neppure possibile ipotizzare (anche presuntivamente) che così numerosi nipoti fossero tutti nel medesimo rapporto con i nonni (la ricorrente fa rilevare che molti di essi sono nati e cresciuti all'estero). Sicchè, è agevole rilevare che il giudice ha disapplicato gli esatti principi da se stesso affermati. La sentenza va, dunque, cassata sul punto ed il giudice del rinvio, adeguandosi al principio sopra enunciato, accerterà l'effettiva sussistenza del danno parentale a carico di ciascun nipote e procederà alla liquidazione secondo i criteri sopra indicati. Il quarto motivo del ricorso principale, che tratta del superamento del massimale di polizza, risulta assorbito dall'accoglimento dei due precedenti motivi. IL RICORSO INCIDENTALE DEI CONGIUNTI DELLE VITTIME. L'unico motivo del ricorso incidentale censura la sentenza nel punto in cui ha liquidato il danno a carico dei figli delle vittime nella misura di L. 25 milioni per la perdita di ciascun genitore ed in L. 50 milioni per la perdita di entrambi. Sostengono i ricorrenti che tale importo, pure aggiornato, corrisponde al 12% di quanto sarebbe a loro spettato in base alle tabelle romane; riduzione che non sarebbe stata appropriatamente motivata in sentenza. Il motivo è infondato. Quella in questione (per stessa ammissione dei ricorrenti) è una liquidazione puramente equitativa e le tabelle costituiscono un mero riferimento, disattendibile dal giudice attraverso adeguata

motivazione. Nella specie, il giudice ha tenuto conto "dei notori criteri tabellari in uso, opportunamente adeguati in relazione alla età avanzata dei defunti (entrambi di 80 anni compiuti) e della non convivenza figli/genitori...", avendo premesso che si tratta di un pregiudizio che si proietta nel futuro per il quale bisogna aver riguardo al periodo di tempo nel quale si sarebbe presumibilmente esplicato il godimento del congiunto che l'illecito ha invece reso impossibile. In conclusione, va accolto il ricorso principale nei limiti di cui s'è detto; va respinto l'incidentale e la sentenza va cassata con rinvio in relazione ai motivi del ricorso principale accolti. P.Q.M. La Corte accoglie i motivi secondo e terzo del ricorso principale e respinge il primo ed il quarto; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti del ricorso principale e rinvia alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche perchè provveda sulle spese del giudizio di cassazione.