COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 15.I.2008 C(2007) 6895 def. Oggetto: Aiuto di Stato n. N 463/2007 Italia Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente per veicoli commerciali pesanti di peso superiore a 11,5 tonnellate Signor Ministro, 1. PROCEDIMENTO (1) Con lettera del 6.8.2007 (n. Sani 604) le autorità italiane hanno notificato il regime di aiuti di cui in oggetto. Con lettera del 3.10.2007 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni, fornite dalle autorità italiane con lettera del 9.11.2007. (2) Il fascicolo è stato protocollato con il numero N 463/07. 2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA (3) Obiettivo: Le autorità italiane intendono promuovere lo sviluppo del trasporto su strada fornendo aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente. Aiuti di questo tipo, volti a ridurre l'inquinamento atmosferico, aiuteranno le imprese di trasporto ad acquistare nuovi automezzi a minore impatto ambientale che soddisfano almeno la norma di inquinamento EURO V in anticipo rispetto alla data obbligatoria di attuazione (1.10.2009) stabilita dalla direttiva 2005/55 1 (in appresso "veicoli 1 Direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli (GU L 275 del 20.10.2005). S.E On. Massimo D'ALEMA Ministro degli Affari esteri P.le della Farnesina 1 I - 00194 Roma Commission européenne, B-1049 Bruxelles Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium Telephone: 00 32 (0) 2 299.11.11
ammissibili"). La misura in oggetto aiuta quindi a sostituire i camion più vecchi e inquinanti con modelli a minore impatto ambientale. (4) Veicoli ammissibili: veicoli commerciali pesanti con un peso totale di almeno 11,5 tonnellate. (5) Beneficiari: la notifica riguarda un regime di aiuti nazionale a favore di imprese di qualsiasi dimensione con sede principale o secondaria in Italia, che operano nel settore del trasporto su strada e che acquistano i veicoli in questione. (6) Le autorità italiane prevedono oltre 1 000 beneficiari. (7) Bilancio: le autorità italiane hanno previsto un bilancio di 70 milioni di euro. (8) Durata: si prevede che il regime di aiuti venga attuato dal 1.1.2007 al 31.12.2008. Tuttavia, la concessione dell'aiuto è soggetta all'approvazione da parte della Commissione. (9) Tecnologia: secondo le autorità italiane, può beneficiare della misura qualsiasi tecnologia che consenta di soddisfare i criteri fissati dalla norma EURO V. La tecnologia in questione può essere acquistata in qualsiasi Stato membro. (10) Costi ammissibili: i costi ammissibili sono i costi supplementari di un veicolo nuovo che rispetta la norma EURO V rispetto a quelli di un veicolo di categoria EURO IV, costi che secondo i calcoli effettuati dalle autorità italiane corrispondono in media a 8 500 EUR per veicolo (tenendo conto della possibilità di utilizzare varie tecnologie). (11) Intensità dell'aiuto: in generale, l'aiuto non può superare il 30% dei costi ammissibili, quindi 2 550 EUR per veicolo. Per le PMI l'intensità dell'aiuto è del 40%, pari quindi a 3 400 EUR per veicolo, mentre per le imprese nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) 2, l'intensità è del 50%, pari a 4 250 EUR per veicolo 3. (12) Altro: le sovvenzioni sono soggette al bilancio disponibile e al rimborso o al trasferimento su un conto bloccato di eventuali aiuti di Stato precedentemente dichiarati incompatibili (giurisprudenza "Deggendorff"). 3. VALUTAZIONE DELLA MISURA 3.1. Esistenza di un aiuto (13) Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE "sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati 2 3 Calabria, Campania, Sicilia, Puglia e Basilicata. Le autorità italiane hanno confermato che applicano la definizione di regioni assistite di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato in conformità agli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, GU C 54 del 4.3.2006. Analogamente, gli aiuti alle PMI possono essere cumulati con gli aiuti regionali summenzionati a condizione che l'intensità degli aiuti cumulati non superi il 50%, ossia l'importo di 4 250 EUR per veicolo.
membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza". (14) In primo luogo, la misura notificata comporta l'uso di risorse statali, in quanto prevede il versamento di sovvenzioni statali al beneficiario. In secondo luogo, la misura è considerata selettiva, perché essa si applica solo al settore dei trasporti e non in maniera generale a tutti i settori economici e perché i veicoli ammissibili devono essere di un determinato tipo (devono avere un peso superiore a 11,5 tonnellate). In terzo luogo, la misura minaccia di falsare la concorrenza fra imprese beneficiare e imprese non beneficiarie, in quanto le prime usufruiranno di un vantaggio di cui le seconde non potranno disporre. Infine, siccome le imprese beneficiarie operano per clienti internazionali nel mercato unico europeo, si considera che la misura incida sugli scambi fra Stati membri. (15) Di conseguenza, la misura notificata è considerata un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. (16) Inoltre, la Commissione osserva che non si può escludere che i produttori di camion in questione, che venderanno un numero maggiore di automezzi rispetto a quelli che venderebbero se non ci fosse il regime di aiuti di Stato, beneficino anche di un vantaggio settoriale di cui non possono usufruire tutti gli altri settori economici. Visto che l'aiuto concesso direttamente alle imprese di trasporto è subordinato al fatto che gli operatori in questione acquistino camion conformi alla norma EURO V o a norme più severe e che, nell'attuale fase iniziale di sviluppo di questo mercato, l'industria di questo tipo di camion è molto concentrata, la Commissione ritiene che a priori non si possa escludere completamente la possibilità che tale vantaggio si configuri come un aiuto di Stato indiretto trasferito attraverso gli utenti dei veicoli ai pochi principali produttori specifici di camion di categoria EURO V. (17) Tuttavia, la Commissione non ritiene necessario stabilire se la misura in questione costituisca un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE a favore dei produttori di automezzi pesanti di categoria EURO V o superiore. L'effetto indiretto della misura, in termini di aumento delle vendite di camion di questo tipo, è intrinseco a qualunque iniziativa adottata dalle autorità pubbliche per ridurre le incidenze negative sull'ambiente. Se fosse presente un aiuto ai rispettivi produttori di mezzi pesanti, la Commissione considererebbe tale aiuto compatibile, a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. 3.2. Compatibilità (18) La Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente 4 (in appresso "la disciplina comunitaria") stabilisce al punto 36 che gli investimenti ammissibili " sono quelli in attrezzature destinate a 4 GUCE C 37 del 3.2.2001
ridurre o ad eliminare l'inquinamento e i fattori inquinanti o ad adattare i metodi di produzione in modo da proteggere l'ambiente". (19) Al punto 29, la disciplina comunitaria dispone che possono essere autorizzati aiuti agli investimenti di questo tipo fino a un'intensità massima lorda del 30% dei costi d'investimento supplementari ammissibili. Al punto 37, la disciplina comunitaria stabilisce che "i costi ammissibili sono rigorosamente limitati ai costi d'investimento supplementari necessari per conseguire gli obiettivi di tutela ambientale. In ogni caso, i costi ammissibili devono essere calcolati al netto dei vantaggi apportati dall'eventuale aumento di capacità, dei risparmi di spesa ottenuti nei primi cinque anni di vita dell'impianto e delle produzioni accessorie aggiuntive". (20) Al punto 40, la disciplina comunitaria stabilisce che "non possono essere accordati aiuti per investimenti destinati al superamento delle norme comunitarie, o realizzati in caso d'inesistenza di tali norme, se il superamento riguarda la semplice osservanza di norme già adottate ma non ancora in vigore". (21) Investimento ammissibile: la Commissione considera che le imprese che acquistano veicoli nuovi conformi alla norma EURO V in materia di inquinamento in anticipo rispetto alla data di attuazione obbligatoria della normativa effettuano un investimento in attrezzature destinate a ridurre o a eliminare l'inquinamento e i fattori inquinanti, adattando così i metodi di produzione in modo da proteggere l'ambiente. Da questo punto di vista la misura è conforme alla disciplina comunitaria. (22) La misura va al di là della norma comunitaria obbligatoria: le norme più severe sull'inquinamento della direttiva 2005/55/CE saranno obbligatorie solo a partire dal 1.10.2008 per l'omologazione comunitaria e nazionale, per quanto riguarda la produzione di veicoli di questo tipo. Tuttavia, l'immatricolazione, la vendita e l'entrata in servizio o l'uso di nuovi veicoli EURO IV sono consentiti fino al 1.10.2009. Ne risulta che, visto che la misura notificata riguarda l'acquisto (e quindi l'immatricolazione) dei veicoli in questione ma non la relativa produzione, la data limite per il regime di aiuti in questione è il 1.10.2009. (23) Il punto 40 della disciplina comunitaria stabilisce che non possono essere accordati aiuti nei casi in cui sia già stata adottata una norma comunitaria pertinente, anche se quest'ultima non è ancora in vigore. A tale proposito la Commissione osserva che dalla direttiva summenzionata risulta inoltre che non sarà necessario che i nuovi motori compatibili con la norma EURO V in circolazione prima dell'entrata in vigore obbligatoria della stessa norma il 1.10.2009 siano conformi alla norma in questione, in quanto quest'ultima si applica solo a motori nuovi su veicoli immessi in circolazione a partire da tale momento. La misura notificata non è dunque intesa a far sì che i beneficiari si conformino alle norme comunitarie, in quanto i beneficiari saranno in ogni caso in regola con la legislazione in materia, sia che acquistino veicoli a impatto ambientale ridotto sia che acquistino veicoli "normali". Inoltre, dalla descrizione dei fatti risulta evidente che i camion conformi alla norma EURO V sono più costosi dei camion conformi alla norma EURO IV. I costi aggiuntivi sono comparabili con quelli di decisioni precedenti. L'aiuto produce quindi un effetto di incentivo in quanto induce i
beneficiari a effettuare un investimento a favore dell'ambiente che diversamente non avrebbero effettuato né vorrebbero effettuare. Pertanto, la Commissione rileva che il regime di aiuto notificato è conforme al punto 40 della disciplina comunitaria 5. (24) Limitazione dei costi d'investimento supplementari: la disciplina comunitaria impone di valutare i costi d'investimento supplementari per individuare i costi di base che possono essere sovvenzionati nell'ambito della misura notificata. Le autorità italiane hanno stimato in media a 8 500 euro per veicolo i costi d'investimento supplementari per automezzi pesanti di categoria EURO V rispetto ai veicoli di categoria EURO IV. Visto che nei primi cinque anni di esercizio non si prevedono economie o costi di gestione, la Commissione ritiene che il punto 37 della disciplina comunitaria sia rispettato. (25) Inoltre, la Commissione ha accertato che le autorità italiane rispetteranno il tasso massimo generale per gli aiuti del 30% dei costi supplementari, pari a 2 550 EUR (punto E.1.2 della disciplina comunitaria), il tasso massimo per le PMI del 40%, pari a 3 400 EUR (punto E.1.3 della disciplina comunitaria) e il tasso massimo per gli aiuti per le regioni assistite del 50%, pari a 4 250 (punto E.1.4 della disciplina comunitaria). (26) Cumulo: visto che l'unico cumulo possibile dell'aiuto è quello con l'aiuto per le PMI e le imprese situate nelle regioni assistite, che è comunque limitato ad un tetto massimo del 50%, la Commissione considera la misura conforme al punto 74 della disciplina comunitaria. Settore manifatturiero: la Commissione rileva che la misura è chiaramente nell'interesse della Comunità in quanto è intesa a proteggere l'ambiente affrontando una delle cause principali del cambiamento climatico. Il regime non ha carattere discriminatorio nei confronti dei fabbricanti, in quanto in linea di massima tutti i mezzi pesanti con motori conformi alla norma EURO V o a norme superiori possono usufruire del regime. (27) Pertanto, ogni aiuto potenziale ai fabbricanti è un effetto secondario intrinseco al sistema necessario al suo funzionamento. Il regime di aiuto è necessario e proporzionato e non falsa la concorrenza e gli scambi in misura contraria al comune interesse 6. (28) Un vantaggio indiretto di questo tipo per i fabbricanti è compatibile con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. (29) Conclusione: alla luce della disciplina comunitaria, la Commissione considera che il regime di aiuto è necessario e proporzionato a un obiettivo di interesse comune e che non falsa la concorrenza e gli scambi in misura 5 6 La Commissione ha già approvato, sulla base degli stessi principi, il piano di detrazione fiscale a favore dell'ambiente per i motori EURO V nei Paesi Bassi (aiuto di Stato n. N 643/05, decisione della Commissione europea del 24 gennaio 2006, GU C 291 del 30 novembre 2006), il piano per automezzi pesanti a basso impatto ambientale in Germania (N 649/2006, GU C 139 del 23 giugno 2007) e l'aiuto di Stato n. N 607/06 agli investimenti per la tutela dell'ambiente a favore di Fercam in Italia. Analogamente cfr. la decisione della Commissione del 21.4.2006 (non ancora pubblicata), aiuto di Stato n. N 142/2005 UK Low Carbon Car Grant Program.
contraria all'interesse comune. Pertanto, la misura notificata è considerata compatibile con il mercato comune. (30) La Commissione ricorda alle autorità italiane che può essere necessario adattare il presente regime di aiuti ad eventuali nuove norme in materia di aiuti di Stato per la protezione dell'ambiente. 4. DECISIONE La Commissione ha pertanto deciso di considerare l'aiuto compatibile con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato. Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede, sul sito Internet http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm. La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale dell'energia e dei trasporti Direzione A, Affari generali Edificio DM28, 6/109 B-1049 Bruxelles Fax: + 32 2 296 41 04 Voglia gradire, signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione. Per la Commissione Jacques BARROT Vicepresidente