Università di Roma Tre - M. TUTINO 101
Università di Roma Tre - M. TUTINO 102
Università di Roma Tre - M. TUTINO 103
Università di Roma Tre - M. TUTINO 104
Università di Roma Tre - M. TUTINO 105
Università di Roma Tre - M. TUTINO 106
Università di Roma Tre - M. TUTINO 107
[1] L OIC 15 attribuisce tre finalità al contratto di factoring: 1. garanzia da rischi di insolvenza, nel caso di cessione senza azione di regresso; 2. finanziaria, quando il factor anticipa al cedente degli ammontari a fronte dei crediti ceduti; 3. mandato all incasso, quando il factor si limita a curare la riscossione per conto del cedente. Università di Roma Tre - M. TUTINO 108
Università di Roma Tre - M. TUTINO 109
Università di Roma Tre - M. TUTINO 110
[1] Si prescinde dalla problematica dell IVA sulle commissioni di factoring. Università di Roma Tre - M. TUTINO 111
Università di Roma Tre - M. TUTINO 112
Università di Roma Tre - M. TUTINO 113
[1] Si prendono in esame esclusivamente le scritture contabili del cedente. Università di Roma Tre - M. TUTINO 114
[2] La modalità di rilevazione di seguito descritta si riferisce all ipotesi in cui i costi dell operazione vengono pagati al factor alla scadenza del credito ceduto: le commissioni e gli interessi sono detratti dall importo che spetta alla scadenza del credito al cedente se il debitore adempie all impegno assunto. [3] Il credito verso il factor costituisce l importo che il cessionario corrisponderà al cedente qualora il credito andrà a buon fine. Università di Roma Tre - M. TUTINO 115
[1] Il debito verso il factor è pari alla somma dell anticipazione ricevuta più i costi dell operazione. L ammontare della passività costituisce l importo che il cedente dovrà corrispondere al cessionario in caso di insolvenza del debitore ceduto. Università di Roma Tre - M. TUTINO 116
Università di Roma Tre - M. TUTINO 117
Università di Roma Tre - M. TUTINO 118
Università di Roma Tre - M. TUTINO 119
Con l applicazione del primo metodo nello Stato Patrimoniale del cedente non figura la somma di denaro che lo stesso dovrà corrispondere al factor in caso di insolvenza del debitore ceduto. Tale aspetto non rileva nei casi in cui il credito scade nello stesso esercizio in cui è stato iscritto per la prima volta in bilancio. La problematica si manifesta in tutta la sua rilevanza per i crediti la cui riscossione avviene nel periodo amministrativo successivo a quello in cui è stato contabilizzato il corrispondente ricavo. L applicazione del metodo dell anticipazione comporta la mancata esposizione sopra la linea dell impatto sulla situazione patrimoniale e finanziaria del cedente che si verrebbe a manifestare nel caso di mancato buon fine del credito. Per completezza espositiva si segnala che il principio contabile n. 15 raccomanda che l ammontare del rischio di regresso sia evidenziato nei iconti id d ordine, di fornendo ove necessario, ulteriori iinformazioni i iin Nota Integrativa e iscrivendo l eventuale Fondo Rischi nel Passivo dello Stato Patrimoniale. Università di Roma Tre - M. TUTINO 120
Università di Roma Tre - M. TUTINO 121
Per quanto attiene la tipologia di operazione Sub B) Operazioni PCT con la Facoltà di retrocessione, in questa sede ci limitiamo a d indicare gli effetti in bilancio come segue. Disciplina normativa Provvedimento Banca d Italia n. 179 del 15 luglio 1992,, secondo cui quando l operazione di pronti contro termine prevede per il cessionario (l acquirente a pronti) la facoltà di rivendita a termine delle attività oggetto della transazione queste non possono più figurare nel bilancio del cedente (venditore a pronti), ma devono essere iscritte in quello del cessionario (acquirente a pronti) Conseguenza sulla contabilizzazione i la negoziazione a pronti e quella (eventuale) a termine sono contabilizzate dalle parti come normali operazioni di acquisto e vendita, con la conseguente possibile iscrizione in conto economico di plus/minusvalenze da alienazione Università di Roma Tre - M. TUTINO 122
Università di Roma Tre - M. TUTINO 123
Università di Roma Tre - M. TUTINO 124
Università di Roma Tre - M. TUTINO 125
Università di Roma Tre - M. TUTINO 126
E pertanto: il venditore a pronti (cedente iniziale) percepisce un finanziamento a fronte della cessione temporanea delle attività e l acquirente a pronti realizza un investimento temporaneo di liquidità La struttura dei prezzi nell operazione in oggetto è la seguente - Prezzo a termine = 100 - Prezzo a pronti = 95 - Corrispettivo dell acquirente/finanziatore = 5 - Garanzia alla base dell operazione = Attività oggetto della cessione Università di Roma Tre - M. TUTINO 127
Università di Roma Tre - M. TUTINO 128
[1] Si tratta delle fattispecie di pronti contro termine in cui fra la vendita a pronti e quella a termine interviene la chiusura dell esercizio. Università di Roma Tre - M. TUTINO 129
Università di Roma Tre - M. TUTINO 130
Università di Roma Tre - M. TUTINO 131
Università di Roma Tre - M. TUTINO 132
Università di Roma Tre - M. TUTINO 133
Università di Roma Tre - M. TUTINO 134
Università di Roma Tre - M. TUTINO 135
Università di Roma Tre - M. TUTINO 136
Università di Roma Tre - M. TUTINO 137
Università di Roma Tre - M. TUTINO 138
Università di Roma Tre - M. TUTINO 139
[1] L effettiva integrità del capitale si realizza quando il patrimonio netto di bilancio è almeno pari al minore tra il capitale di liquidazione e il capitale economico. Se questa relazione non è verificata il capitale di bilancio può esprimere un valore parzialmente annacquato, ossia privo di integrità economica. [2] L attivo patrimoniale, infatti, costituisce la garanzia generica principale od esclusiva dei creditori sociali. Garanzia principale si ha generalmente nelle società di persone, ed in particolar modo nei casi di responsabilità illimitata, in cui le obbligazioni sociali sono garantite col patrimonio della società, finchè è capiente e, per la parte eccedente col patrimonio personale dei singoli soci. Garanzia esclusiva nelle società di capitali, ed in particolar modo nei casi di responsabilità limitata, in cui le obbligazioni sociali sono garantite solo ed esclusivamente dal patrimonio sociale. Università di Roma Tre - M. TUTINO 140
[1] Nel prosieguo si farà menzione ad alcuni dei punti trattati negli articoli 2357e 2357 ter, rimandando a testi di diritto commerciale per l analisi completa della normativa civilistica in tema di azioni proprie. 2357: Acquisto delle proprie azioni La società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate. L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea, la quale ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore ai diciotto mesi, per la quale l'autorizzazione e' accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo. In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei commi precedenti può eccedere la decima parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate. Le azioni acquistate in violazione dei commi precedenti debbono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea, entro un anno dal loro acquisto. In mancanza, deve procedersi senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'articolo 2446, secondo comma. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli acquisti fatti per tramite di società fiduciaria o per interposta persona. Università di Roma Tre - M. TUTINO 141
[2] Le ultime due disposizioni risultano essenziali affinché l acquisto di azioni proprie non si concreti in una riduzione mascherata del capitale sociale in violazione dei vincoli posti dalla normativa civilistica a tutela dei terzi. L acquisto di titoli in precedenza emessi costituisce una forma di restituzione dei conferimenti ai soci che, se non realizzata attingendo ai flussi generati dalla gestione, comporterebbe una riduzione del capitale esistente al momento dell operazione. Università di Roma Tre - M. TUTINO 142
Buy Back è la terminologia anglosassone utilizzata usualmente per indicare un operazione di acquisto di azioni proprie Università di Roma Tre - M. TUTINO 143
Università di Roma Tre - M. TUTINO 144
Università di Roma Tre - M. TUTINO 145
Università di Roma Tre - M. TUTINO 146
Università di Roma Tre - M. TUTINO 147
Università di Roma Tre - M. TUTINO 148
Università di Roma Tre - M. TUTINO 149
Università di Roma Tre - M. TUTINO 150