AGEVOLAZIONI FISCALI PER PRIVATI E IMPRESE COME DONARE ALL ASSOCIAZIONE CUORE AMICO FRATERNITÀ ONLUS



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AGEVOLAZIONI FISCALI PER PRIVATI E IMPRESE COME DONARE ALL ASSOCIAZIONE CUORE AMICO FRATERNITÀ ONLUS

2 Agevolazioni fiscali per privati e imprese Il sistema tributario italiano prevede numerose agevolazioni fiscali per i contribuenti che effettuano erogazioni liberali a favore di determinate categorie di enti di particolare rilevanza sociale come le ONLUS, sia sotto forma di detrazioni d imposta che come deduzioni dal reddito imponibile (IRPEF e IRES), come evidenziato nella tabella che segue: Beneficiario Donatore Tipo di liberalità Agevolazione spettante In alternativa, una delle seguenti: persona fisica erogazione in denaro e in natura a) deducibilità, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, fino all'importo massimo di 70.000 euro b) detrazione dall'irpef del 26% dell'erogazione (calcolata sul limite massimo di 2.065 euro) - solo per le erogazioni in denaro In alternativa, una delle seguenti: ONLUS erogazione in denaro e in natura a) deducibilità, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, fino all'importo massimo di 70.000 euro b) deducibilità dal reddito d'impresa dichiarato nella misura massima di 2.065,83 euro o del 2% del reddito d'impresa dichiarato - solo per le erogazioni in denaro impresa cessione di prodotti alimentari e farmaci cessione di beni prodotti e scambiati dall'impresa spese per l'impiego di lavoratori dipendenti utilizzati per prestazioni di servizio erogate alle ONLUS costi deducibili dal reddito d'impresa senza alcun limite (le cessioni non costituiscono ricavi o plusvalenze) il costo sostenuto per la produzione e l'acquisto non deve essere superiore a 1.032,91 euro (il costo concorre, con le altre erogazioni in denaro, alla formazione del limite di deducibilità: 2.065,83 euro o 2% del reddito d'impresa dichiarato) deducibili dal reddito d'impresa nel limite del cinque per mille del costo totale di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi

3 Donare all Associazione Cuore Amico Fraternità ONLUS Cuore Amico è una ONLUS (organizzazione non lucrativa di utilità sociale) con personalità giuridica: rispetta una serie di vincoli statutari, opera nell esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nel settore della beneficenza ed è iscritta all anagrafe unica delle ONLUS, presso l Agenzia delle Entrate, il che permette ai donatori di usufruire delle agevolazioni fiscali previste dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460. Pertanto le erogazioni liberali effettuate nei confronti dell Associazione Cuore Amico Fraternità ONLUS danno diritto: - per le persone fisiche: alle detrazioni previste dall 'art. 15 del D.P.R. 917/86 e successive modifiche o, in alternativa, alle deduzioni previste dall'art. 14, co. 1-6 del decreto legge n. 35 del 14/3/05, convertito in legge n.80 del 14/5/05; - per le imprese: alle deduzioni previste dall'art. 14, co. 1-6 del decreto legge n. 35 del 14/3/05, convertito in legge n.80 del 14/5/05. I diversi tipi di agevolazione e differenze - Detrazioni (per le persone fisiche): gli oneri detraibili incidono (in percentuale) direttamente sull imposta lorda, riducendo di fatto l imposta dovuta dal contribuente. - Deduzioni ai fini IRPEF (per le persone fisiche): gli oneri deducibili sono spese che possono essere portate in diminuzione dal reddito complessivo rilevante ai fini Irpef, prima del calcolo dell imposta. Quest ultima tipologia di spese, riducendo a monte il reddito imponibile, determina un beneficio pari all aliquota massima raggiunta dal contribuente. - Deduzioni ai fini IRES (per le imprese): gli oneri deducibili derivano da erogazioni liberali effettuate dalle imprese e permettono di ridurre il reddito imponibile IRES.

4 Le detrazioni per le persone fisiche Se effettuate a partire dal 2014, le detrazioni dall'irpef sono pari al 26% delle erogazioni in denaro entro il limite annuo di 2.065. Possono essere dichiarate sul MOD.UNICO o MOD. 730 come oneri detraibili (art. 15, co. 1.1 del D.P.R. 917/86). Per gli anni precedenti le detrazioni sono pari al: 1. 24% delle erogazioni in denaro entro il limite annuo di 2.065: se effettuate nel 2013. Possono essere dichiarate sul MOD.UNICO o MOD. 730 come oneri detraibili (art. 15, co. 1.1 del D.P.R. 917/86); 19% delle erogazioni in denaro entro il limite annuo di 2.065,83: se effettuate fino al 2012. Possono essere dichiarate sul MOD.UNICO o MOD. 730 come oneri detraibili (art. 15, co. 1, lett. i-bis del D.P.R. 917/86). Condizioni per poter detrarre La detrazione è consentita a condizione che il versamento delle erogazioni o contributi avvenga tramite banca (bonifico bancario), ufficio postale (versamento in c/c/p o vaglia postale) o altri sistemi di pagamento (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). Non è possibile detrarre il contributo in contanti, anche se viene rilasciata una ricevuta dall Ente. E obbligo di colui che effettua l erogazione, e che porta tale somma come onere detraibile sulla dichiarazione dei redditi, conservare la ricevuta del versamento (fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione)3 in quanto, non essendovi l obbligo di allegare la stessa alla dichiarazione, può essere successivamente richiesta dall Amministrazione Finanziaria a verifica degli oneri detraibili dichiarati.

5 Le deduzioni per le persone fisiche Le deduzioni dal reddito incidono fino al 10% del reddito dichiarato e sino ad un massimo di 70.000,00. In sede di dichiarazione dei redditi le persone fisiche, soggette ad IRPEF, possono dedurre dal reddito complessivo le liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle ONLUS, nel limite del 10% del reddito dichiarato, nella misura massima di 70.000 annui. L erogazione liberale è deducibile fino al minore dei due limiti (art. 14, co.1-6 del decreto legge n. 35 del 2005, cosiddetto decreto sulla competitività). L importo massimo di 70.000,00 vale solo nel caso in cui la somma erogata corrisponda o sia inferiore al 10% del reddito complessivo del soggetto erogante (quindi per redditi uguali o superiori a 700.000,00). Nel caso in cui il reddito dell erogante sia inferiore a 700.000,00 il limite che si deve prendere in considerazione è comunque il 10% del reddito medesimo. Condizioni per poter dedurre La deduzione in denaro è consentita a condizione che il versamento delle erogazioni o contributi avvenga tramite banca (bonifico bancario), ufficio postale (versamento in c/c/p o vaglia postale) o altri sistemi di pagamento (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). Non è possibile dedurre il contributo in contanti, anche se viene rilasciata una ricevuta dall Ente. E obbligo di colui che effettua l erogazione, e che porta tale somma come onere deducibile sulla dichiarazione dei redditi, conservare la ricevuta del versamento (fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione)3 in quanto, non essendovi l obbligo di allegare la stessa alla dichiarazione, può essere successivamente richiesta dall Amministrazione Finanziaria a verifica degli oneri deducibili dichiarati. Se l erogazione liberale avviene in natura deve essere considerata in base al suo valore normale (prezzo di mercato di beni della stessa specie o similari). Il donatore, in aggiunta alla documentazione attestante il valore normale (listini, tariffari, perizie, eccetera), deve farsi rilasciare dal beneficiario una ricevuta con la descrizione analitica e dettagliata dei beni erogati e l indicazione dei relativi valori. Attenzione: chi effettua una liberalità in denaro ad una ONLUS, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi dovrà valutare se è più conveniente fruire della detrazione d imposta o della deduzione del reddito complessivo. In quest ultimo caso l erogazione deducibile determinerà, mediante la riduzione del reddito imponibile, un beneficio pari all aliquota massima raggiunta dal contribuente.

6 Le deduzioni per le imprese In sede di dichiarazione dei redditi le imprese ((imprenditori individuali, società di persone, società di capitali, enti commerciali, ecc.) e gli enti non commerciali, soggetti all IRES, possono dedurre dal reddito complessivo le liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle ONLUS, nel limite del 10% del reddito dichiarato, nella misura massima di 70.000 annui. L erogazione liberale è deducibile fino al minore dei due limiti (art. 14, co.1-6 del decreto legge n. 35 del 2005, cosiddetto decreto sulla competitività). L importo massimo di 70.000,00 vale solo nel caso in cui la somma erogata corrisponda o sia inferiore al 10% del reddito complessivo del soggetto erogante (quindi per redditi uguali o superiori a 700.000,00). Nel caso in cui il reddito dell erogante sia inferiore a 700.000,00 il limite che si deve prendere in considerazione è comunque il 10% del reddito medesimo. In alternativa alla deducibilità prevista dal decreto sulla competitività (decreto legge n. 35 del 2005) le imprese a fronte di erogazioni liberali in denaro a favore di ONLUS possono dedurre dal reddito di impresa un importo non superiore a 2.065,83 o al 2% del reddito di impresa dichiarato. Quando si tratta di erogazioni liberali in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica e da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, è prevista una duplice agevolazione a seconda che l erogazione consista in una somma di denaro o in una cessione di beni: - le erogazioni liberali in denaro effettuate per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con appositi provvedimenti, sono deducibili, quali componenti negative, dal reddito di impresa; - le cessioni gratuite di beni non sono considerate destinate a finalità estranee all esercizio dell impresa. Pertanto, non concorrono a formare il reddito come ricavi o plusvalenze. Condizioni per poter dedurre La deduzione in denaro è consentita a condizione che il versamento delle erogazioni o contributi avvenga tramite banca (bonifico bancario), ufficio postale (versamento in c/c/p o vaglia postale) o altri sistemi di pagamento (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). Non è possibile dedurre il contributo in contanti, anche se viene rilasciata una ricevuta dall Ente. E obbligo di colui che effettua l erogazione, e che porta tale somma come onere deducibile sulla dichiarazione dei redditi, conservare la ricevuta del versamento (fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione)3 in quanto, non

7 essendovi l obbligo di allegare la stessa alla dichiarazione, può essere successivamente richiesta dall Amministrazione Finanziaria a verifica degli oneri deducibili dichiarati. Se l erogazione liberale avviene in natura deve essere considerata in base al suo valore normale (prezzo di mercato di beni della stessa specie o similari). Il donatore, in aggiunta alla documentazione attestante il valore normale (listini, tariffari, perizie, eccetera), deve farsi rilasciare dal beneficiario una ricevuta con la descrizione analitica e dettagliata dei beni erogati e l indicazione dei relativi valori. Deduzioni del costo del personale per servizi gratuiti fino al 5 per mille del costo complessivo. Sono deducibili dal reddito prodotto dalle imprese le spese relative all impiego di lavoratori dipendenti, assunti con contratto a tempo indeterminato, le cui prestazioni sono rese a beneficio di una ONLUS, nel limite del cinque per mille del costo globale di lavoro dipendente indicato nella dichiarazione dei redditi. In pratica, è consentito alle imprese dare in prestito i propri dipendenti ad una ONLUS senza, con questo, dover rinunciare alla deduzione delle relative spese.

8 La destinazione del 5 per mille È inoltre possibile per i contribuenti scegliere di destinare una quota pari al 5 per mille dell IRPEF dovuta al sostegno delle ONLUS, firmando sul CUD, sul MOD. UNICO o sul MOD. 730. Importante 1. Si può scegliere sia la destinazione dell 8 x mille che del 5 x mille dell Irpef firmando su tutti e due i campi presenti nella pagina della scelta (Mod. 730-1). 2. Anche chi non deve presentare la dichiarazione dei redditi può comunque scegliere a chi destinare 8 e 5 x mille. Tutti coloro che hanno scaricato il CUD da internet o con l'aiuto di un CAF possono infatti donare l'8 x mille e il 5 x mille presso gli uffici postali o presso un CAF consegnando la scheda relativa alle scelte della destinazione dell' 8 x mille e del 5 x mille allegata al modello CUD, debitamente compilata e firmata, entro lo stesso termine di scadenza previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Come fare Occorre consegnare la scheda firmata nella busta chiusa precompilata con la dicitura: "Scheda per le scelte della destinazione dell'8 e del 5 x mille dell'irpef (Mod. 730-1)", apponendo il proprio codice fiscale, il cognome e il nome. Chi ha difficoltà a reperire il CUD può farsi aiutare da un CAF.