FORMULANO I SEGUENTI QUESITI. In materia di distacco del singolo condomino dall'impianto centralizzato di riscaldamento. * * * NORME INTERESSATE



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25 gennaio 2013 Spett.le REGIONE PIEMONTE Direzione Ambiente Via Principe Amedeo, 17 TORINO Spett.le REGIONE PIEMONTE Direzione Innovazione, ricerca, università e sviluppo energetico sostenibile Corso Regina Margherita, 174 TORINO Le sottoscritte ANACI (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari) Sede Regione Piemonte e Valle d'aosta, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore Rag. Roberto Tonon e, quale componente del Centro Studi, Avv. Edoardo Riccio, avente sede in Torino, Corso Re Umberto I, 133 FIOPA (Federazione Interregionale degli Ordini degli Ingegneri del Piemonte e della Valle d'aosta), in persona dell'ing. Franco Barosso, avente sede in Corso Filippo Turati 11/C, Torino; ANTA (Associazione Nazionale Termotecnici ed Aerotecnici) Sede Nazionale in persona del Presidente Nazionale legale rappresentante pro tempore Ing. Roberto Laurent Socal e del Vice Presidente Nazionale Per. Ind. Franco Soma, avente sede in Viale Umbria 36, Milano e Sede Regione Piemonte e Valle d'aosta in persona del coordinatore Ing. Claudio Antonio Lucchesi, avente sede in via Crevacuore, Torino FORMULANO I SEGUENTI QUESITI In materia di distacco del singolo condomino dall'impianto centralizzato di riscaldamento. NORME INTERESSATE Articolo 1118 comma IV Codice Civile come modificato dalla Legge 11 dicembre 2012 n. 220 (entrerà in vigore il 18 giugno 2013); Quesito distacco dal riscaldamento centralizzato pagina 1

Legge Regione Piemonte 28 maggio 2007 n. 13, articolo 19 comma 1, articolo 2 comma 2 e articolo 20. QUESITO N. 1 La Legge 11 dicembre 2012 n. 220 ha modificato l'articolo 1118 del Codice Civile il quale, nella formulazione che entrerà in vigore il 18 giugno 2013, al comma 4 prevede testualmente che Il condomino può rinunciare all utilizzo dell impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell impianto e per la sua conservazione e messa a norma. La possibilità di distacco è subordinata a due condizioni che devono congiuntamente esistere: 1) non derivino notevoli squilibri di funzionamento 2) non derivino aggravi di spesa per gli altri condomini. Sussistendo tali requisiti, il condomino non abbisogna di alcuna autorizzazione assembleare e può procedere con il distacco. La Legge della Regione Piemonte 28 maggio 2007, n. 13, recante Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia, prevede, al Capo V sotto la rubrica integrazioni edilizie, all'articolo 19 (Predisposizione a servizi energetici centralizzati) comma 1 che Gli edifici nuovi e quelli soggetti agli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere d) ed e), composti da più di quattro unità abitative, sono dotati di impianto centralizzato di produzione di acqua calda sanitaria e di riscaldamento, nonché di sistemi automatizzati di termoregolazione e contabilizzazione individuale del calore. Gli interventi di cui all'articolo 2 comma 2, lettere d) ed e) sono, rispettivamente, i seguenti: d) nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti ed e) ristrutturazione di impianti termici. Ai sensi dell'allegato A: quale nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti deve intendersi: impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedentemente privo di impianto termico ; quale ristrutturazione di impianti termici deve intendersi: insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato. Ai sensi dell'articolo 3 lettera h) della medesima Legge, quale impianto termico deve intendersi impianto tecnologico destinato alla Quesito distacco dal riscaldamento centralizzato pagina 2

climatizzazione invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari Ai fini della Legislazione Regionale, pertanto, il distacco effettuato ai sensi del (nuovo) articolo 1118 comma IV del Codice Civile, seguito dalla risistemazione impiantistica volta all'installazione di altro impianto termico individuale ai sensi dell'articolo 3 lettera h) della citata Legge Regionale, viene ad essere definito ristrutturazione che, quindi, rientra nel combinato disposto della Legge 13/2007 articolo 19 comma 1 e articolo 2 comma 2 con conseguente obbligo di impianto centralizzato di riscaldamento. Tutto quanto sopra premesso, viene formulato il seguente quesito: in caso di distacco ai sensi dell'articolo 1118 comma IV del Codice Civile (cioè ristrutturazione ai sensi del combinato disposto dell'articolo 19 comma 1 e articolo 2 comma 2 come definita dall'allegato A della Legge 13/2007) è possibile in Regione Piemonte negli edifici composti da più di quattro unità abitative (indipendentemente dal numero dei condomini) installare un impianto termico di cui all'articolo 3 lettera h) della stessa Legge, diverso da un impianto centralizzato, fatte salve le eccezioni già disciplinate e contenute nella DGR 46-11968/2009? QUESITO N. 2 A seguito della risposta di cui al quesito precedente, posto che il nuovo articolo 1118 comma IV Codice Civile consente il distacco e, conseguentemente, la installazione di nuovo impianto termico per la singola unità immobiliare, appare indispensabile, al fine del corretto inquadramento legislativo, affrontare la seguente questione afferente il rapporto tra Legge Regionale e Legge Nazionale. Il Legislatore, introducendo il nuovo comma IV all'articolo 1118 del Codice Civile, si è inserito in un diverso contesto in cui il sistema di riscaldamento (e condizionamento) rientra in un più ampio panorama tendente al contenimento dei consumi energetici anche ai fini del rispetto del Protocollo di Kyoto sottoscritto dal nostro Paese il quale, in conseguenza di esso, ha recepito la Direttiva Europea 2002/91/CE con il Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192. Il nuovo articolo 1118 Codice Civile comma IV, tuttavia, è avulso da tale contesto non essendo stato inserito in norme di settore come in altri casi il Legislatore della Riforma del Condominio ha fatto (si pensi, ad esempio, alla modifica della Legge 13/1989 Articolo 2 comma 2 in tema di abbattimento delle barriere architettoniche o la Legge 10/1991 articolo 26 commi 2 e 5 in tema di contenimento dei consumi energetici o, ancora, con la Legge 66/2001 in tema di installazione di antenne paraboliche). Si consideri, in questo senso, il nuovo articolo 1120 comma 2 del Codice Civile il quale, affrontando questioni quali, ad esempio, le opere e gli interventi volti a migliorare la Quesito distacco dal riscaldamento centralizzato pagina 3

sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti, il contenimento dei consumi energetici, le barriere architettoniche, lo sfruttamento di fonti rinnovabili, ha fatto salvo le diverse normative di settore. Nel caso di cui al distacco, invece, si osserva che la citata norma non è inserita in alcun contesto diverso da quello meramente impiantistico. In particolare, l'impianto di riscaldamento può essere collocato sia in ambito di contenimento di consumi energetici sia in ambito meramente impiantistico. Per quanto attiene al primo aspetto, va rilevata la Direttiva 2002/91/CE che, dallo Stato Italiano, è stata recepita con il Decreto Legislativo 192/2005 (e successive modificazioni) avente ad oggetto Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia. Il decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, promuovere la competitività dei comparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico. Ai sensi dell'articolo 117 comma V della Costituzione e dell'articolo 17 del citato D. Lgs (Clausola di cedevolezza), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, per le norme afferenti a materie di competenza esclusiva delle regioni e province autonome, le norme del citato decreto e dei decreti ministeriali applicativi nelle materie di legislazione concorrente si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. La Regione Piemonte ha autonomamente recepito la Direttiva 2002/91/CE con la Legge 28 maggio 2007, n. 13 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia). Con essa, la Regione Piemonte, in attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002, relativa al rendimento energetico nell'edilizia e nel rispetto dei principi fondamentali di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, promuove il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti e di nuova costruzione, tenendo anche conto delle condizioni climatiche locali, al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, dando la preferenza alle tecnologie a minore impatto ambientale. La citata Legge della Regione Piemonte prevede, all'articolo 19 comma 1, che gli edifici nuovi e quelli soggetti agli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere d) ed e) (la quale ultima prevede la ristrutturazione nella quale è compreso il distacco), composti da più di quattro unità abitative, devono essere dotati di impianto centralizzato di produzione di acqua calda sanitaria e di riscaldamento. La Legge 13/2007 della Regione Piemonte, perseguendo un fine ben preciso e che trova collocazione in una normativa Europea, va a disciplinare il sistema di riscaldamento non per quanto attiene l'aspetto impiantistico ma per quanto riguarda le conseguenze dell'uso dello stesso ai fini di emissione in ambiente e ai fini di contenimento dei consumi energetici e, pertanto, va ad essere considerata una Legge speciale. Si consideri inoltre che l'articolo 1118 comma IV del Codice Civile non è stato ritenuto dal Legislatore una norma imperativa. Infatti l'articolo 1138 comma IV del Codice Civile, nell'indicare le Quesito distacco dal riscaldamento centralizzato pagina 4

norme del Codice Civile che non possono essere derogate dal regolamento condominiale (sia di natura assembleare sia di natura contrattuale), non comprende il citato articolo 1118 comma IV che, pertanto può essere derogato dalla volontà della maggioranza dei condomini. Dal quadro sopra riportato emerge che: il nuovo articolo 1118 comma IV Codice Civile consente il distacco e, conseguentemente, la installazione di nuovo impianto termico per la singola unità immobiliare; il nuovo articolo 1118 comma IV Codice Civile non è inserito in un contesto avente ad oggetto il contenimento dei consumi energetici; il nuovo articolo 1118 comma IV Codice Civile non persegue nè il risparmio economico del singolo condomino né il risparmio energetico dell'intera Nazionale; il nuovo articolo 1118 comma IV Codice Civile non è norma imperativa ed inderogabile; in materia di contenimento dei consumi energetici e di emissioni nell'ambiente, la Regione, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione ha competenza a legiferare; la legge speciale prevale in ogni caso sulla legge generale. Tutto quanto sopra premesso, viene formulato il seguente quesito: La Legge 28 maggio 2007 n. 13, articolo 19 comma 1, articolo 2 comma 2 e articolo 20, della Regione Piemonte trova fondamento nelle competenze che la Regione ha ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e, conseguentemente, essa prevale sulla Legge Nazionale? In ogni caso va ad essere intesa quale norma speciale che prevale sulla norma generale (l'articolo 1118 comma IV del Codice Civile)? QUESITO N. 3 L'articolo 20 (sanzioni) comma 14 della Legge 28 maggio 2007 n. 13 della Regione Piemonte prevede che il proprietario, o chi ne ha titolo, che non ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 19, è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 15.000,00. Il numero 23 dell'allegato A della stessa Legge, qualifica quale Proprietario dell'impianto termico il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto stesso. Nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dalla presente legge sono da intendersi riferiti agli amministratori o ai terzi responsabili. In caso di ristrutturazione dell'impianto termico (considerata tale la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato) con conseguente installazione di impianto termico di cui all'articolo 3 lettera h) della stessa Legge Regione Piemonte in violazione del combinato disposto degli articoli 19 comma 1 e articolo 2 comma 2 Legge Regione Piemonte 13/2007, vi è quindi il dubbio se quale proprietario dell'impianto termico ai fini della sanzione del citato articolo 20 comma 14 Legge Regionale 13/2007, debba intendersi la collettività dei condomini o il singolo condomino distaccatosi. Tutto quanto sopra premesso viene pertanto formulato il seguente quesito: nel caso in cui la Quesito distacco dal riscaldamento centralizzato pagina 5

risposta ai quesiti numeri 1 e 2 comportasse, in capo a chi si distacca dall'impianto centralizzato di riscaldamento e installi un impianto termico di cui all'articolo 3 lettera h) della Legge 13/2007 Regione Piemonte, diverso da un impianto centralizzato, la violazione dell'articolo 19 comma 1, con conseguente applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 20 comma 14 della Legge Regione Piemonte 13/2007, sarà in capo al singolo condomino o in capo al condominio quale proprietario dell'impianto centralizzato che non ha impedito il distacco? Il condomino che ha violato le norme richiamate è costretto a rimuovere l'opera nuova realizzata? Cordiali saluti Per ANACI Piemonte e Valle d'aosta Rag. Roberto Tonon, Presidente Avv. Edoardo Riccio, Centro Studi ANACI Piemonte Per FIOPA Ing. Franco Barosso Per ANTA Il Presidente Nazionale Il Vice Presidente Nazionale Il Coordinatore per il Piemonte Ing. Laurent Socal Per. Ind. Franco Soma Ing. Claudio Antonio Lucchesi Quesito distacco dal riscaldamento centralizzato pagina 6