Senato della Repubblica Fascicolo Iter DDL S. 527 Disposizioni per semplificare la sottoscrizione delle liste elettorali, delle candidature e delle richieste di referendum mediante l'impiego della posta elettronica certificata 23/11/2015-03:58
Indice 1. DDL S. 527 - XVII Leg. 1 1.1. Dati generali 2 1.2. Testi 3 1.2.1. Testo DDL 527 4
1. DDL S. 527 - XVII Leg. 1. DDL S. 527 - XVII Leg. Senato della Repubblica Pag. 1
1.1. Dati generali 1.1. Dati generali collegamento al documento su www.senato.it Disegni di legge Atto Senato n. 527 Disposizioni per semplificare la sottoscrizione delle liste elettorali, delle candidature e delle richieste di referendum mediante l'impiego della posta elettronica certificata Iter 30 maggio 2013: assegnato (non ancora iniziato l'esame) Successione delle letture parlamentari S.527 assegnato (non ancora iniziato l'esame) Iniziativa Parlamentare Giacomo Stucchi ( LN-Aut ) Natura ordinaria Presentazione Presentato in data 11 aprile 2013; annunciato nella seduta pom. n. 13 del 16 aprile 2013. Classificazione TESEO POSTA ELETTRONICA, LISTE ELETTORALI, REFERENDUM, FIRME E SOTTOSCRIZIONI Articoli TELEMATICA (Art.1), INFORMATICA (Art.1), INTERNET (Art.1), AUTENTICAZIONE DI ATTI (Art.1), REGOLAMENTI (Artt.2, 3) Assegnazione Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente il 30 maggio 2013. Annuncio nella seduta pom. n. 31 del 30 maggio 2013. Pareri delle commissioni 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici) Senato della Repubblica Pag. 2
1.2. Testi 1.2. Testi Senato della Repubblica Pag. 3
1.2.1. Testo DDL 527 1.2.1. Testo DDL 527 collegamento al documento su www.senato.it Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 527 DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa del senatore STUCCHI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 APRILE 2013 Disposizioni per semplificare la sottoscrizione delle liste elettorali, delle candidature e delle richieste di referendum mediante l'impiego della posta elettronica certificata Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge detta disposizioni volte a favorire la realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle procedure elettorali e in quelle che regolano la partecipazione dei cittadini agli strumenti di democrazia diretta. La diffusione degli strumenti informatici in tali procedure amministrative è finalizzata a promuovere una effettiva semplificazione delle modalità di interazione del cittadino, indipendentemente dalla sua contestuale presenza fisica, con i soggetti, pubblici e privati, a vario titolo coinvolti nelle procedure di raccolta e di autenticazione delle sottoscrizioni relative alle citate procedure. Ad oggi questo processo di innovazione e di democrazia può essere realizzato grazie all'utilizzazione per tali finalità della posta elettronica certificata (PEC) introdotta dall'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Un servizio di comunicazione elettronica tra cittadino e pubblica amministrazione, un servizio rivolto a tutti i cittadini che ne facciano richiesta, attraverso il quale si può dialogare, in modalità sicura e certificata, con la pubblica amministrazione mediante qualsiasi dispositivo in grado di connettersi a internet. La PEC, infatti, nasce proprio dalla volontà di aprire un canale di dialogo diretto, semplice e sicuro tra i cittadini e gli uffici della pubblica amministrazione. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009, stabilisce che la Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie assegni a titolo non oneroso, a ogni cittadino che ne faccia richiesta, un indirizzo di PEC da utilizzare per tutte le comunicazioni con la pubblica amministrazione. La PEC garantisce un canale di comunicazione chiuso ed esclusivo tra pubblica amministrazione e cittadino: non sono infatti previste comunicazioni al di fuori di tale canale, ad esempio tra cittadino e cittadino. Certi che l'obiettivo di potenziare la partecipazione diretta e democratica dei cittadini alla politica anche attraverso lo sviluppo delle nuove tecnologie informatiche e di comunicazione possa essere ampiamente condiviso in modo bipartisan da parte di tutte le forze politiche, auspichiamo una rapida approvazione del presente disegno di legge. DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Finalità e definizioni) 1. La presente legge detta disposizioni finalizzate a favorire la realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle procedure elettorali e in quelle che regolano la partecipazione dei cittadini agli strumenti di democrazia diretta, promuovendo la semplificazione delle modalità di interazione del cittadino con i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nelle procedure di raccolta e di autenticazione delle sottoscrizioni relative alle citate procedure. Senato della Repubblica Pag. 4
1.2.1. Testo DDL 527 2. Ai fini di cui alla presente legge per posta elettronica certificata si intende la casella di posta elettronica certificata o l'analogo indirizzo di posta elettronica assegnato al cittadino richiedente ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. Art. 2. (Utilizzo della posta elettronica certificata nella raccolta delle sottoscrizionia fini elettorali) 1. Con regolamenti da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, si provvede all'adozione di misure di riordino della disciplina relativa alle modalità di raccolta delle sottoscrizioni relative all'elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei sindaci e dei consigli comunali, dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali. Al riordino si provvede in conformità alle finalità di cui all'articolo l, comma l, a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro dell'interno, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. 2. Ai fini della raccolta delle sottoscrizioni per le elezioni di cui al comma 1, in aggiunta alle modalità di sottoscrizione e con effetto equivalente all'autenticazione previste dalla normativa vigente, è consentito l'utilizzo della posta elettronica certificata. Art. 3. (Utilizzo della posta elettronica certificata nella raccolta delle sottoscrizioni di cuialla legge 25 maggio 1970, n. 352). 1. Con regolamento da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, si provvede all'adozione di misure di riordino della disciplina relativa alle modalità di raccolta delle sottoscrizioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, in materia di referendum sulla Costituzione e sulle leggi costituzionali e di referendum abrogativo. 2. Ai fini della raccolta delle sottoscrizioni di cui al comma 1, in aggiunta alle modalità di sottoscrizione e con effetto equivalente al1'autenticazione previste dalla normativa vigente, è consentito l'utilizzo della posta elettronica certificata. Senato della Repubblica Pag. 5
Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-a, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.