REPUBBLICA ITALIANA. Corte dei conti. Sezione regionale di controllo per le Marche. nell adunanza del 30 luglio 2003 * * *



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Deliberazione n. 5/2003/Pens. REPUBBLICA ITALIANA La Corte dei conti in Sezione regionale di controllo per le Marche nell adunanza del 30 luglio 2003 * * * Visto il decreto n. 1170 in data 8 novembre 1999, emesso dal Provveditore agli Studi di Macerata con il quale è stato attribuito il trattamento di quiescenza a favore del prof. Luigi Cristallini; Visto il rilievo istruttorio n. 97/P.C. del 8 luglio 2000 della Sezione regionale di controllo per le Marche, nonché la risposta dell Amministrazione pervenuta all anzidetta Sezione in data 15 dicembre 2000; Vista la relazione in data 15 luglio 2003 (prot. n. 806/Sez.F1) con la quale il Consigliere delegato ha deferito alla Sezione regionale di controllo la pronuncia sul visto e la conseguente registrazione del provvedimento innanzi specificato; Vista l ordinanza del Presidente della Sezione regionale di controllo n. 2/2003 in data 15 luglio 2003, con la quale è stato convocato il Collegio per l esame e la summenzionata pronuncia; Vista la nota della Segreteria della Sezione regionale di controllo n. 807/Sez. F1 del 15 luglio 2003 con la quale la predetta ordinanza è stata comunicata al Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Gabinetto, Ufficio Scolastico regionale per le Marche Direzione regionale di Ancona e Centro servizi amministrativi di Macerata, al

2 Ministero dell Economia e delle Finanze - Gabinetto e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Udito nell adunanza odierna il relatore Primo Referendario Franco Massi; Udito in rappresentanza delle Amministrazioni convocate il dott. Andrea Domenico Ferri, dirigente amministrativo presso l Ufficio Scolastico regionale per le Marche, Direzione generale; Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214; Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto testo unico; Visto l art. 3, comma 8 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000; Ritenuto in F A T T O Il Provveditorato agli Studi di Macerata ha rassegnato al controllo di legittimità da parte di questa Corte il provvedimento pensionistico n. 1170 del 8 novembre 1999 con il quale viene attribuito il trattamento di quiescenza per inabilità permanente assoluta a favore del prof. Luigi Cristallini, la cui decorrenza viene riferita alla data di adozione del decreto e non a quella del giorno successivo alla pronuncia del parere da parte del Consiglio per il contenzioso della Scuola secondaria superiore previsto dal D.P.R. n. 416/1974 con competenza ad esprimere pareri sulla decadenza e sulla dispensa dal servizio. L ufficio istruttore ha formulato nei confronti del provveditorato agli studi di Macerata il rilievo n. 97/P.C. del 8 luglio 2000, eccependo il fatto che la data di

3 decorrenza del trattamento economico di pensione, per inabilità permanente assoluta, è il 6.5.1993, giorno successivo alla pronuncia del parere da parte del Consiglio per il contenzioso della Scuola Secondaria Superiore. Ciò in conformità all orientamento interpretativo ormai consolidato di questa Corte (cfr. deliberazioni della Sezione del controllo n. 1140 del 2.4.1981 e n. 1481 del 28.9.1984). A riscontro, l Amministrazione, restituendo immodificato il decreto, ha precisato che quest Ufficio, nel determinare la data di cessazione dal servizio del prof. Cristallini Luigi si è attenuto al parere espresso dal Consiglio di Stato, Commissione Speciale Pubblico Impiego, nell adunanza del 19.6.1998. In tale parere il predetto Organo Consultivo afferma, infatti, che il provvedimento amministrativo non può avere carattere retroattivo e che pertanto i suoi effetti iniziano a decorrere solo dal momento in cui esso è adottato. Il magistrato istruttore ha rilevato che tale ultimo assunto è in contrasto con le anzidette pronunce della Sezione del controllo della Corte dei conti, la quale ha affermato che la decorrenza giuridica ed economica del provvedimento di Dispensa è quella successiva (giorno dopo) al verbale dell organo collegiale competente, che dà parere obbligatorio e vincolante per l Autorità che deve emanare il provvedimento. Pertanto al verbale del Consiglio scolastico provinciale o nazionale viene assegnato ad ogni effetto valore costitutivo (Deliberazioni Sez. Contr. n. 1140 del 2.4.1981 e n. 1481 del 28.9.1984). In tali termini la questione è stata rimessa alla sede collegiale. D I R I T T O Osserva preliminarmente il Collegio che le tesi esposte dalla Sezione centrale del controllo nelle due deliberazioni richiamate dal magistrato istruttore non appaiono pienamente convincenti. Al contrario, si appalesa condivisibile il parere reso in sede consultiva dal Consiglio di Stato laddove si osserva che Non sembra, innanzi tutto, che il

4 procedimento di accertamento dello stato di salute del docente segua regole sostanzialmente diverse da quelle fissate per gli altri dipendenti pubblici, per cui è da dubitare della sua peculiarità: anche per la pensione privilegiata ordinaria e per l equo indennizzo, ad esempio, è prescritto il preventivo parere di un Collegio sanitario e del C.P.P.O. in ordine sia alla causa di servizio che all effettivo stato di inabilità al lavoro del singolo dipendente ma, ciò nonostante, né il Consiglio di Stato né la Corte dei conti hanno mai affermato che detto parere, pur investendo sicuramente questioni di natura tecnica, deve considerarsi vincolante per l Autorità emanante né tanto meno hanno ritenuto che esso debba considerarsi costitutivo degli effetti; al contrario, non solo hanno assegnato tale carattere solo al decreto che conclude il procedimento ma hanno anche precisato che l Autorità emanante, in presenza di pareri difformi, deve indicare le ragioni della preferenza espressa per l uno anziché, per l altro. In secondo luogo in presenza di un principio giurisprudenziale di antichissima data, per il quale il parere è da considerarsi obbligatorio, e non vincolante, quanto la legge si limita a prescriverne la previa acquisizione, senza aggiungere altro (Cons. Stato, IV, 22 ottobre 1974 n. 669) non sembra condividibile l ulteriore affermazione della Corte dei conti secondo cui, nella materia de qua, il parere reso dal C.N.P.I. e dal Consiglio scolastico provinciale deve considerarsi vincolante per il Ministro o per il Provveditore agli Studi per il solo fatto che attiene a questioni di natura tecnica. Ma, soprattutto, questa Sezione ritiene di non poter confermare le precedenti pronunce di controllo secondo cui l asserito carattere vincolante del parere reso dagli organi consultivi innanzi richiamati toglierebbe natura provvedimentale all atto di competenza del Ministro e del Provveditore agli Studi: sembra infatti agevole opporre che un parere, anche se vincolante, costituisce pur sempre espressione di un giudizio e non può quindi avere contenuto volitivo e decisionale; esso crea per l organo attivo l obbligo di provvedere in

5 senso conforme, ma non riduce l intervento di questi alla mera esecuzione di una volizione altrui. L atto finale del procedimento, ancorché vincolato nel suo contenuto dal parere vincolante reso dall organo consultivo, resta sempre manifestazione di volontà dell organo che lo adotta, ed è a questa manifestazione di volontà che l ordinamento assegna la capacità di incidere sulla sfera giuridica del destinatario, nel momento in cui viene esplicitata. Né può esser seguita l argomentazione contraria allorché dalla presenza del Provveditore agli Studi in seno al Consiglio scolastico provinciale desume una ulteriore riprova della peculiarità del procedimento finalizzato all accertamento della capacità al lavoro del docente. Trattasi infatti di circostanza inidonea a trasformare un mero atto endoprocedimentale in atto costitutivo degli effetti, id est in un atto al quale devono essere cronologicamente riferiti gli effetti dell accertamento compiuto. Appare, comunque, risolutivo della questione, in senso favorevole per l ammissione al visto, il dato testuale comparativo: infatti, nel contesto del d.p.r. n. 416/1974 il legislatore quando ha voluto caratterizzare in senso vincolante la natura del parere reso lo ha fatto esplicitamente (art. 15, lett. h), circostanza che, invece, non ricorre nel caso della norma applicata alla fattispecie de qua (art. 15, lett. g). P.Q.M. La Sezione regionale di controllo per le Marche ammette al visto e alla conseguente registrazione il seguente decreto: - Decreto n. 1170 del 8 novembre 1999 del Provveditore agli studi di Macerata di attribuzione del trattamento di quiescenza a favore del prof. Luigi Cristallini. Così deliberato in Ancona nell adunanza del 30 luglio 2003. Il Presidente (f.to Giovanni Bencivenga)

6 Il Relatore (f.to Franco Massi) Depositata in Segreteria in data 11 novembre 2003 Il Direttore della Segreteria (F.to Carlo Serra)