RELAZIONE DI ADRIANA BOVE



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RELAZIONE DI ADRIANA BOVE INTRODUZIONE Il sistema brevettuale europeo appare fondato su vari principi. Alla previsione, contenuta nell art. 52, I comma CBE, secondo cui un invenzione per essere brevettabile deve presentare i tradizionali requisiti di novità, attività inventiva e idoneità ad un applicazione industriale, si accompagna infatti l elenco non tassativo, contenuto all art. 52, II comma CBE, dei trovati che non sono considerati come invenzioni in ragione del loro oggetto, fra i quali sono compresi i metodi matematici, i piani e i metodi per attività commerciali e intellettuali, i programmi per elaboratore, le presentazioni di informazioni. Tuttavia l'art. 52, III comma CBE stabilisce che la brevettabilità è esclusa soltanto ove la domanda di brevetto concerna quei trovati considerati in quanto tali. Tutto ciò è recepito nel nostro codice della Proprietà Industriale, che chiarisce che oggetto del brevetto per invenzione possono essere le invenzioni nuove che implicano un attività inventiva e sono idonee ad essere utilizzate nel settore industriale. La normativa vigente inoltre non considera come invenzioni i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale. INVENZIONI SCIENTIFICHE E BIOTECNOLOGIE A proposito delle scoperte scientifiche, negli ultimi anni si è acceso un intenso dibattito in dottrina che ha portato infine all emanazione della Legge 22 febbraio 2006 n. 78 di conversione in legge del decreto di 1

attuazione della direttiva comunitaria n. 44/1998. Tale direttiva si occupa nello specifico di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche ed introduce il principio della brevettabilità per alcuni casi quali ad esempio quello di un materiale biologico, isolato dal suo ambiente naturale o prodotto tramite un procedimento tecnico, anche se preesistente allo stato naturale. Naturalmente la legge esclude dalla brevettabilità il corpo umano, la clonazione ed in genere tutti i procedimenti di modificazione del patrimonio genetico dell essere umano. Come si vede, la direttiva non introduce grandi novità nella disciplina delle invenzioni e dei brevetti; forse la preoccupazione maggiore avvertita dalle istituzioni dell Unione Europea è stata quella di porre alcuni limiti in una materia che, se non disciplinata in modo organico, rischia di generare vere e proprie mostruosità. Secondo la dottrina dominante, il termine scoperta designa il risultato dell attività consistente nel riconoscere ciò che preesiste in natura ma che non era prima noto. Si parla invece di teorie o di principi per indicare la creazione da parte dell uomo di ipotesi e modelli per interpretare e spiegare fenomeni della realtà. Nel sistema dei brevetti la scoperta, che non è brevettabile in quanto tale, cioè considerata per se stessa, si contrappone alla cosiddetta invenzione brevettabile. In altri termini, l invenzione resa possibile grazie ad una scoperta è brevettabile in quanto questa rappresenta una forma di applicazione pratica delle conoscenze, che porta ad un risultato tecnicamente utile e idoneo ad uno sfruttamento industriale, come richiesto dalla normativa di diritto industriale prima richiamata. 2

Tuttavia, esiste una serie di situazioni di confine nelle quali la distinzione tra scoperta ed invenzione non è così netta come la terminologia usata dal legislatore potrebbe suggerire. Esistono infatti molte situazioni in cui una scoperta porta immediatamente con sé un applicazione tecnica suscettibile di applicazione industriale. Insieme alla scoperta risulta subito evidente qual è l applicazione industriale in grado di risolvere determinati problemi tecnici, senza necessità di ulteriore ricerca inventiva. Queste situazioni di confine tra scoperta ed invenzione si verificano un po in tutti i settori dello sviluppo dei tempi moderni. Si pensi alle biotecnologie, ai software, ai metodi matematici e commerciali. Queste sono tutte materie in cui accade spesso che la scoperta porta ad un immediata applicazione industriale. L articolo 2585 c.c., secondo comma, circoscrive la brevettazione ai soli risultati indicati dall inventore ed il fatto che il legislatore abbia avvertito l esigenza di sottolineare questo elemento aiuta a comprendere anche le ragioni della esclusione della brevettazione delle scoperte e principi scientifici in sé considerati. Parte della dottrina ritiene che la spiegazione del divieto non risiede soltanto nella considerazione che scoperte e principi scientifici si riferiscono a qualcosa che già esiste in natura, perché la preesistenza non toglie necessariamente novità. Inoltre, si osserva che la brevettazione delle scoperte in quanto tali implicherebbe l estensione del brevetto a tutte le possibili e spesso a priori indeterminabili forme di sfruttamento concrete di essi. Un sistema che riconoscesse diritti brevettuali anche su scoperte scientifiche di carattere astratto rischierebbe di paralizzare la libertà di ricerca. Inoltre, sempre secondo una parte della dottrina, attribuire allo 3

scopritore di un nuovo principio scientifico astratto, un diritto esclusivo su tutte le successive realizzazioni tecniche che oggettivamente possono essere spiegate come applicazioni del principio scoperto, significherebbe allora garantirgli un compenso che non è normalmente proporzionato al suo contributo al corso del progresso tecnico, anzi un compenso paradossalmente tanto maggiore quanto più il principio scientifico scoperto è generale e quindi distante da uno scopo pratico. Quindi, se fossero brevettabili le scoperte in quanto tali, ma così per fortuna non è, si giungerebbe ad elevare a dismisura i costi della ricerca tecnica per finanziare quella scientifica. Cio vale per tutte le moderne scoperte scientifiche, siano di tipo matematico, informatico, medico o biotecnologico. Considerato il caso paradossale della brevettabilità delle scoperte scientifiche in quanto tali, occorre infine ricordare che lo stato attuale della ricerca è carazzerizzato da continui fenomeni di confine tra invenzione brevettabile e scoperta, poiché è molto sviluppato attualmente il settore della cosiddetta ricerca applicata, una ricerca in cui la scoperta non mantiene un livello astratto ma viene subito calata in un applicazione concreta. Il problema dei limiti alla non brevettabilità delle scoperte scientifiche, per tutti i rilievi ora svolti, è in costante evoluzione, a causa dell evolvere rapido ed incessante della società contemporanea e necessiterà, presumibilmente, di numerosi riadattamenti anche nell immediato futuro. 4

METODI COMMERCIALI E COMPUTER IMPLEMENTED INVENTIONS Negli ultimi anni si è rapidamente affermata l idea di allargare la protezione brevettuale alle invenzioni relative a metodi commerciali e a tecniche di organizzazione del lavoro, soprattutto se attuate mediante computer. Tuttavia è controverso se la tutela debba essere accordata ovviamente in presenza dei generali requisiti di brevettabilità a qualsiasi computer implemented invention relativa a metodi commerciali, ovvero solo a quelle che apportino un contributo tecnico, o più semplicemente abbiano un carattere tecnico. Sul punto l ordinamento europeo differisce rispetto a quello statunitense: negli stati uniti il dibattito ha oscillato fra la posizione secondo cui tutti i business methods sono brevettabili e quella che condiziona la brevettabilità al fatto che essi abbiano un carattere tecnico; in Europa prevale la posizione più restrittiva secondo cui, ai fini della brevettabilità, è sufficiente che l invenzione abbia carattere tecnico o si realizza grazie ad un contributo di tipo tecnico. SOFTWARE Il brevetto del software pone alcuni problemi che hanno indotto il legislatore comunitario a riconsiderare il settore di queste creazioni e dall esame della situazione sotto il profilo del fenomeno e della normativa che lo riguarda è sorta la convinzione che sia necessario intervenire sulla disciplina di questo tipo di innovazioni per diversi motivi. Infatti, da un lato, le creazioni di software appaiono un importante fattore di sviluppo collettivo, ma la ricerca in questo settore, che è molto 5

avanzato, appare sempre più difficile e costosa, e l innovazione realizzata può essere facilmente copiata, da un altro lato la situazione giuridica attuale è per molti aspetti incerta e confusa. L idea dominante in materia di software è che questo tipo di innovazioni non possono essere considerate invenzioni ai sensi della disciplina brevettuale europea poiché sarebbero pure attività mentali, astratte, prive, quindi, di applicabilità conreta. Esse, inoltre, non presenterebbero quella natura tecnica propria delle creazioni cui tradizionalmente si riconosce la tutela giuridica assicurata con i brevetti di invenzione. In conclusione, il software è una creazione non tecnica e quindi non può essere protetto con il brevetto di invenzione. Anche in questo campo si è affermato l orientamento secondo cui il software non è brevettabile in sé, in quanto programma di elaboratore: infatti possono essere accolte ed il brevetto può essere concesso, le domande di brevetto per programmi di elaboratore dove tali programmi non sono considerati programmi per computer in quanto tali, vale a dire privi del carattere tecnico, anche se a questo punto rimane ancora aperto il dibattito sulla definizione del carattere tecnico con riferimento specifico ai programmi di elaboratore. BIBLIOGRAFIA - A. Sena, I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali, in Trattato Cicu-Messineo, Giuffrè, 1990; - Auteri e altri, Diritto industriale, Giappichelli, 2005; - Guglielmetti, La brevettazione delle scoperte-invenzioni, in Riv. Dir. Industriale, 1999, 1, 97; 6

- Franzoni-Fittante e altri, Il codice della proprietà industriale, Cedam, 2005; - Vanzetti-Di Cataldo, Manuale di diritto industriale; - Ubertazzi, Commentario breve al diritto della concorrenza, Cedam, 2004; - Ghidini, Profili evolutivi del diritto industriale; - C.Galli, Le nuove frontiere del diritto dei brevetti, Giappichelli, 2003; - G. Florida, La brevettabilità del software in Italia e in Europa, Dir Industriale, 2004;; - Manesini Vittorio, Le invenzioni biotecnologiche fra scoperte scientifiche, applicazioni industriali e preoccupazioni bioetiche, Riv, Dir. Ind., 1996, I, 191. 7