Approvato con delibera del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del C.C. n. 229 del 30.12.2009



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Allegato A) Approvato con delibera del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del C.C. n. 229 del 30.12.2009 Modificato con delibera di C.C. n. 79 del 21.12.2010

REGOLAMENTO GENERALE FIERA CAMPIONARIA TITOLO I NORME GENERALI ELEMENTI COSTITUTIVI Art. 1. Il Comune di Lonigo indice una fiera annuale denominata FIERA CAMPIONARIA DI LONIGO istituita nel 1486 come FIERA DEI CAVALLI e successivamente riconosciuta dalla Giunta Regionale del Veneto con provvedimento n. 5818 del 04.11.1986 Fiera Campionaria di interesse Regionale. L Amministrazione Comunale, su proposta del Comitato Organizzatore per quanto riguarda la Fiera Campionaria, stabilisce annualmente gli indirizzi della Fiera, la data e la durata dello svolgimento, ne approva il programma e il bilancio nonché il rendiconto economico. SCOPI Art. 2. - La Fiera si propone di promuovere anche a mezzo di convegni e dibattiti la produzione dell economia locale, per favorire lo sviluppo economico sul territorio comunale. I settori principalmente coinvolti sono: commercio, artigianato, industria, macchine, attrezzature e prodotti agricoli, macchine ed attrezzature per l edilizia, arredo urbano, tempo libero. ORGANI COLLABORATORI Art. 3. - COMITATO ORGANIZZATORE FIERA CAMPIONARIA Per l attuazione del programma e l organizzazione della Fiera riguardante l area coperta artigianale e commerciale, il settore esterno edile e del tempo libero, il settore macchine ed attrezzature agricole ed il settore autovetture, viene costituito un organo operativo denominato COMITATO ORGANIZZATORE FIERA CAMPIONARIA. L Amministrazione Comunale dovrà organizzare una segreteria operativa, a supporto del Comitato stesso. Il COMITATO ORGANIZZATORE FIERA CAMPIONARIA, il cui funzionamento e competenze sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale, è così composto: Sindaco o suo delegato - Presidente; Un rappresentante della Pro Lonigo; Un rappresentante dell Associazione Artigiani; Un rappresentante dell Associazione Commercianti; Un rappresentante dell Ass. Comm. Macchine Agricole (ASCOM); Un rappresentante della Coldiretti; 2

Un rappresentante della ditta Collis Veneto Wine Group - Società Cooperativa Agricola Consortile; Un rappresentante dell Associazione Industriali; Un consigliere comunale di maggioranza; Un consigliere comunale di minoranza. I componenti, ad eccezione dei consiglieri comunali, saranno nominati dal sindaco su segnalazione delle Associazioni sopra descritte. Art. 4. - I membri del Comitato Organizzatore rimarranno in carica anni quattro ad eccezione degli Amministratori Comunali, la cui nomina compete al Consiglio Comunale e il cui incarico termina alla scadenza del mandato amministrativo. Ai componenti non viene riconosciuto alcun compenso per la partecipazione alle riunioni. AMMISSIONE TITOLO II NORME DI PARTECIPAZIONE Art. 5. - Sono ammessi alla Fiera gli operatori economici, sia pubblici, che privati, le cui attività siano regolarmente iscritte al Registro delle Imprese di appartenenza e la cui domanda di partecipazione, corredata della documentazione richiesta, sia stata inoltrata al Comitato Organizzatore entro i termini stabiliti. L accettazione delle domande e l assegnazione degli spazi espositivi avviene ad insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore nei limiti dello spazio disponibile. Art. 6. - L Amministrazione, sentito il Comitato Organizzatore, può richiedere il pagamento di una quota, stabilita con apposito atto deliberativo, a copertura delle spese di organizzazione. Oltre alla quota di partecipazione ogni espositore è tenuto al versamento delle relative imposte e tasse. L Amministrazione Comunale, in sede di approvazione del bilancio preventivo della Fiera, adotta i provvedimenti necessari a stabilire le modalità di versamento delle quote di partecipazione. Tali provvedimenti, ai fini organizzativi, saranno comunicati tempestivamente al Comitato Organizzatore. PARTECIPAZIONE Art. 7. - La domanda di partecipazione, dovrà pervenire alla Segreteria della Fiera entro i termini fissati con la firma per esteso e leggibile del legale rappresentante della ditta. 3

La sottoscrizione della domanda di partecipazione, qualora il Comitato Organizzatore confermi l accettazione della domanda stessa, costituisce un impegno definitivo per la ditta espositrice. Le domande di partecipazione alla Fiera verranno accettate solo se in regola con i pagamenti delle edizioni precedenti. Qualora fossero riscontrati dei pagamenti pendenti, la domanda verrà accettata solo dopo la regolarizzazione degli stessi. Art. 8. La mancata accettazione della domanda di partecipazione dà diritto al rimborso dell anticipo versato. La rinuncia alla partecipazione alla fiera da parte dell espositore, se comunicata entro i 30 giorni precedenti l inizio della manifestazione, dà diritto al rimborso pari al 70% dell anticipo versato. Oltre tale termine l Amministrazione non procederà ad alcun rimborso. Art. 9. - Gli spazi saranno messi a disposizione degli espositori in base al calendario ed agli orari comunicati dall Amm.ne Comunale, sentito il Comitato Organizzatore. L Amministrazione, su segnalazione del Comitato Organizzatore, può in questa eventualità, applicare una maggiorazione della quota di partecipazione quale penale per il disservizio causato. VERSAMENTI Art. 10. - La ditta espositrice verserà la quota di partecipazione come segue: il 50% unitamente alla domanda di adesione; il saldo, pena la perdita del diritto di acquisizione dello spazio, 15 giorni prima della data di inizio della fiera. ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI Art. 11. - Gli stand e gli spazi espositivi esterni vengono assegnati sulla base delle indicazioni del Comitato Organizzatore, che tengono conto degli indirizzi dell Amministrazione Comunale. L assegnazione avviene assicurando pari opportunità a tutti i richiedenti tenendo conto dell ambientazione generale della manifestazione. Gli spazi assegnati devono essere allestiti a cura dell espositore. L Organizzatore ha la facoltà, se necessario, per il buon esito della manifestazione, di spostare o ridurre il posteggio con indennizzo all espositore della quota pagata in eccedenza. Gli spazi sono concessi in base alla disponibilità, tenendo in considerazione sia la superficie che l ubicazione risultante dalla domanda di partecipazione. Alla consegna viene redatto apposito verbale. Eventuali occupazioni abusive di spazi saranno rimosse d ufficio a spese dell abusivo. Art. 12. - La cessione, anche a titolo gratuito, o il subaffitto di tutto o in parte del proprio posteggio sono tassativamente vietati. 4

E ammesso il collegamento tra stand vicini per formare un unico ambiente di esposizione. Il Comitato Organizzatore può disporre degli stand che non risultino occupati al momento dell apertura anche se questi sono stati regolarmente prenotati. Art. 13. - E vietata l esposizione di prodotti non indicati nella domanda di partecipazione o di altro produttore come pure ogni forma di richiamo pubblicitario fatta per conto di ditta diversa dall espositore. L inosservanza di tali norme dà luogo, previa diffida, alla chiusura dello stand. Art. 14. - Le operazioni di smontaggio degli stand possono iniziare soltanto dopo la chiusura della manifestazione in base all orario comunicato dall Amm.ne Comunale, sentito il Comitato Organizzatore. Ogni chiusura anticipata comporterà la mancata accettazione della domanda di partecipazione per le manifestazioni successive, nonché una sanzione pari al 50% della quota di partecipazione. E fatto obbligo all espositore di riconsegnare stand o area espositiva nei termini comunicati dall Amm.ne Comunale, sentito il Comitato Organizzatore, nello stesso stato in cui gli fu affidato (pulizia e smaltimento dei materiali residui compresa). Al momento della riconsegna viene redatto apposito verbale. Gli eventuali danni arrecati allo stand saranno addebitati all espositore. TITOLO III SERVIZI GENERALI E SERVIZI TECNICI Art. 15. - L illuminazione generale viene gestita dall Organizzatore. La fornitura minima di energia elettrica è di 1 KW (220V) per ogni stand di 12-16 mq.. Ogni espositore può richiedere a sue spese, previa autorizzazione della Segreteria, un aumento di potenza in KW nei limiti consentiti dall impianto fino ad un massimo di 4 KW. L energia, nel pieno rispetto delle leggi in materia, viene assegnata esclusivamente a cura dell appaltatore scelto dall Ente organizzatore e deve essere utilizzata solo nel posteggio assegnato. La fornitura d acqua deve essere espressamente richiesta nella domanda di partecipazione. La fornitura del telefono non viene gestita dall Organizzatore. Art. 16. - Le macchine esposte possono essere azionate, previa autorizzazione, purché non costituiscano pericolo o molestia ai visitatori o agli espositori. ASSICURAZIONE DANNI E VIGILANZA Art. 17. - E fatto obbligo ad ogni espositore di assicurare in modo idoneo, prima dell apertura della Fiera, il proprio settore espositivo compresi i materiali presenti nello stand contro i rischi di incendio, responsabilità civile nonché tutto il personale addetto al stand stesso contro eventuali infortuni provocati o subiti. 5

Art. 18. - L Amministrazione Comunale provvede ad assicurare, a mezzo ditta specializzata, un servizio generale di vigilanza notturna nell area espositiva, negli orari necessari. In ogni caso declina ogni responsabilità per danni derivanti da eventi naturali o da cause di forza maggiore. Nelle ore di chiusura della Fiera è fatto espresso divieto alle persone di rimanere negli stand, salvo speciali permessi. INGRESSI ED ORARI Art. 19. - La Fiera è riservata agli operatori e al pubblico negli orari fissati e resi noti dall Organizzatore. TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI Art. 20. - Non è consentito vendere e far uscire dagli stand prodotti e articoli esposti in fiera, fatta eccezione per i prodotti alimentari e di profumeria, nonché per la piccola oggettistica. Art. 21 - Nel caso in cui la Fiera non dovesse svolgersi per cause di forza maggiore che si verificassero prima dell apertura, la responsabilità dell Amministrazione sarà limitata al puro rimborso delle somme versate dalle ditte espositrici. Se eventi imprevisti determinassero la sospensione della Fiera dopo l avvenuta apertura, l Amministrazione non è tenuta ad alcun rimborso. Art. 22. - Eventuali reclami, ad eccezione di quelli urgenti da manifestare direttamente ai responsabili dell ufficio fiera, concernenti l organizzazione e lo svolgimento della Fiera, saranno presi in esame solo se comunicati per iscritto alla segreteria del Comitato Organizzatore a mezzo lettera raccomandata. PUBBLICITA Art. 23. - L Organizzatore può provvedere, senza che ciò costituisca impegno e responsabilità verso l espositore, alla stampa e diffusione del catalogo ufficiale con l elenco degli espositori e dei rispettivi prodotti esposti. L Organizzatore declina ogni responsabilità circa la data di pubblicazione del catalogo e per quanto concerne errori dovuti a una non esatta compilazione dello specifico modulo da parte dell espositore o a refusi di stampa. Art. 24. - Sono accettate forme pubblicitarie a pagamento secondo le modalità stabilite dall Organizzatore. 6

L espositore dovrà provvedere autonomamente al pagamento di eventuali diritti d autore presso la filiale SIAE e dell imposta comunale sulla pubblicità, se dovuta. NORMA DI CARATTERE GENERALE Art. 25. - Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa riferimento alle norme del C.C. ed alle disposizioni dell Ente Organizzatore debitamente deliberate. 7