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Ministero della Salute DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI Ufficio VIII DGSAF-Coordinamento PIF-UVAC LINEE GUIDA SUL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/329 RECANTE DEROGA ALLE DISPOSIZIONI DELL UNIONE IN MATERIA DI SANITA PUBBLICA E ANIMALE PER QUANTO RIGUARDA L INTRODUZIONE NELL UNIONE EUROPEA DI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE DESTINATI A EXPO MILANO 2015 INTRODUZIONE... 2 FINALITA DELLE LINEE GUIDA... 2 BASE GIURIDICA... 2 DURATA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2015/329... 2 MATERIA... 2 REQUISITI PER L INTRODUZIONE NELL UNIONE EUROPEA DI PRODOTTI NON CONFORMI DESTINATI AD EXPO MILANO 2015... 3 CERTIFICAZIONE SANITARIA... 3 PROCEDURE PER L INTRODUZIONE DI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE NON CONFORMI DESTINATI A EXPO MILANO 2015... 4 RIFIUTI DI PARTITE O PARTI DI ESSE NON UTILIZZATE PER EXPO... 4 OBBLIGHI PER GLI ESPOSITORI DI EXPO MILANO 2015... 5 INFORMAZIONI PER I VISITATORI E PER LO STAFF DI EXPO MILANO 2015... 5 ALLEGATO... 6 1

INTRODUZIONE L Italia ospiterà l esposizione universale "EXPO Milano 2015", che si terrà a Milano dal 1 Maggio al 31 Ottobre 2015. Il tema della manifestazione è "Nutrire il pianeta - Energia per la vita" e molti Paesi Terzi che prenderanno parte all evento non sono autorizzati ad esportare nell Unione Europea prodotti di origine animale. Pertanto, la Commissione Europea ha concesso alcune deroghe per le condizioni sanitarie delle importazioni al fine di autorizzare l'importazione di alcuni prodotti esclusivamente ai fini del loro impiego all esposizione "EXPO Milano 2015". Tuttavia, al fine di preservare lo stato di sanità pubblica e animale dell'unione europea, solo i prodotti di origine animale che soddisfano i requisiti comunitari di sanità animale di importazione o di transito sono autorizzati ad entrare nell'unione allo scopo del loro utilizzo in "EXPO Milano 2015". Tali prodotti non conformi sono sottoposti a rigorose misure di controllo della tracciabilità in tutte le fasi del trasporto, della conservazione, della consegna e dello smaltimento di loro rimanenze o rifiuti. FINALITA DELLE LINEE GUIDA Fornire ai Paesi Terzi e agli espositori che partecipano alla manifestazione Expo Milano 2015 una una corretta assistenza sull'attuazione del Regolamento (UE) 2015/329 del 2 marzo 2015 recante deroga alle disposizioni dell'unione in materia di sanità pubblica e animale per quanto riguarda l'introduzione nell'unione europea di alimenti di origine animale destinati a EXPO Milano 2015. BASE GIURIDICA Regolamento di esecuzione (UE) 2015/329 della Commissione, del 2 marzo 2015, recante deroga alle disposizioni dell'unione in materia di sanità pubblica e animale per quanto riguarda l'introduzione nell'unione europea di alimenti di origine animale destinati a EXPO Milano 2015 a Milano http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/txt/pdf/?uri=celex:32015r0329&rid=1 DURATA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2015/329 Le disposizioni stabilite dal Regolamento (UE) sono temporanee. Esse devono essere applicate dal 1 Marzo al 31 Ottobre 2015, tuttavia le procedure per lo smaltimento o la riesportazione continueranno ad applicarsi fino al 31 Dicembre 2015. MATERIA Prodotti di origine animale (o gli alimenti che contengono tali prodotti) provenienti da Paesi Terzi o da stabilimenti da cui le importazioni verso l'ue di tali prodotti (o alimenti contenenti tali prodotti) non sono autorizzate dalla legislazione sanitaria dell UE. Tuttavia tali prodotti devono: soddisfare i requisiti di sanità animale previste della legislazione UE e pertanto essi sono autorizzati al transito attraverso l Unione europea; 2

essere idonei al consumo umano nel Paese Terzo di origine; essere introdotti esclusivamente ai fini del loro utilizzo nel sito espositivo di EXPO Milano 2015. Nessuna deroga è concessa in caso di: molluschi bivalvi (o alimenti derivati da tali animali), in considerazione dei rilevanti rischi per la salute pubblica legati a tali prodotti. Pertanto, essi saranno consentiti per EXPO Milano 2015 solo nel caso in cui essi soddisfino le prescrizioni di sanità pubblica applicabili alle importazioni previste dalla normativa pertinente dell Unione; prodotti di origine animale/paesi Terzi soggetti a misure di salvaguardia adottate conformemente all articolo 22 della direttiva 97/78/CE e in vigore durante il periodo di applicazione di questo Regolamento. REQUISITI PER L INTRODUZIONE NELL UNIONE EUROPEA DI PRODOTTI NON CONFORMI DESTINATI AD EXPO MILANO 2015 Il Paese Terzo di origine dei prodotti prende parte ufficialmente ad EXPO Milano 2015 ed ha uno stand espositivo nel sito di EXPO Milano 2015. I prodotti sono imballati in contenitori o imballaggi sigillati che non consentono alcuna fuoriuscita del contenuto e sono contrassegnati con la dicitura for exclusive destination EXPO Milano 2015. Tale dicitura di colore rosso e bianco è a carattere leggibile e proporzionato alla dimensione dei contenitori o imballaggi. Presso il sito di espositivo EXPO Milano 2015, gli alimenti non conformi saranno utilizzati esclusivamente ai fini di esposizione e/o degustazione in loco. La vendita e la consumazione sono consentite solo all interno del sito espositivo e per nessuna ragione i prodotti potranno essere portati all esterno. CERTIFICAZIONE SANITARIA Saranno applicati due sistemi di certificazione sanitaria a seconda del tipo di prodotto non conforme. a) Per prodotti non conformi appartenenti alle seguenti categorie: Carni Preparazioni di carne Prodotti a base di carne Latte e prodotti lattiero-caseari Prodotti composti Uova, ovoprodotti Prodotti dell acquacoltura Sono rilasciati dalle Autorità Competenti del Paese Terzo di origine due certificati: 1. modello di certificato sanitario per il transito allegato alla legislazione pertinente (Allegato II del Regolamento (UE) 2015/329 e allegato alle presenti linee guida) 3

2. modello di certificato dell Allegato III del Regolamento (UE) 2015/329 che include una dichiarazione di sanità pubblica da parte del veterinario ufficiale o dell ispettore ufficiale. b) Per altri prodotti non conformi (non inclusi nella sopra citata lista), ad esempio prodotti della pesca, miele, cosce di rana, gasteropodi Deve essere rilasciato dalle Competenti Autorità del Paese Terzo di origine solo il modello di certificato dell Allegato III del Regolamento (UE) 20158/329 che include una dichiarazione di sanità pubblica da parte di un veterinario o di un ispettore ufficiale PROCEDURE PER L INTRODUZIONE DI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE NON CONFORMI DESTINATI A EXPO MILANO 2015 I prodotti non conformi e destinati esclusivamente a EXPO Milano 2015 sono introdotti nell Unione attraverso un posto di ispezione drontaliero fugurante nell elenco di cui all allegato I della decisione 2009/821/CE o in eventuali accordi pertinenti tra l Unione e i paesi terzi. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/txt/pdf/?uri=celex:02009d082120141010&qid=1431946802187&from=it Le informazioni relative ai Posti di Ispezione Frontaliera Europei possono essere reperite al seguente indirizzo http://ec.europa.eu/food/animal/bips/bips_contact_en.htm L arrivo di tali prodotti dovrà essere notificato al Posto di Ispezione Frontaliera di ingresso con almeno due giorni lavorativi di anticipo. Il Posto di ispezione Frontaliera di ingresso esegue un controllo documentale e di identità e rilascia il documento veterinario comune di entrata (DVCE) con i risultati del controllo. Se l esito dei controlli risulta favorevole, le patrtite vengono spedite: - direttamente al sito di esposizione EXPO Milano 2015 oppure ad un deposito doganale autorizzato (punto 2 dell Allegato I del Regolamento (UE) 2015/329) e spedito successivamente al sito di esposizione EXPO Milano 2015. La lista di depositi doganali autorizzati per EXPO è disponibile sul sito web del Ministero della Salute al seguente indirizzo: http://www.salute.gov.it/imgs/c_17_paginearee_1250_listafile_itemname_2_file.pdf RIFIUTI DI PARTITE O PARTI DI ESSE NON UTILIZZATE PER EXPO Sul sito di esposizione EXPO Milano 2015 o presso il deposito doganale (punto 2 dell Allegato I del Regolamento (UE) 2015/329) tutte le partite rimanenti o parti di esse non utilizzate per EXPO vengono raccolte e amaltite come categoria 1 in conformità ai punti (a)-(c) dell Articolo 12 del Regolamento (CE) No 1069/2009 o riesportate verso il Paese Terzo non oltre il 31 dicembre 2015. 4

I container contenenti le sopra citate partite o parte di esse devono lasciare il sito di esposizione EXPO Milano 2015 solo se ermeticamente sigillati e destinati ad un luogo in cui i materiali saranno smaltiti in conformità ai punti (a) (c) dell articolo 12 del Regolamento (CE) 1069/2009 o reimportati verso un paese terzo non oltre il 31 dicembre 2015. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/txt/pdf/?uri=celex:02009r106920140101&qid=1426853612361&from=en OBBLIGHI PER GLI ESPOSITORI DI EXPO MILANO 2015 Gli espositori di EXPO Milano 2015 devono: a) fornire supporto logistico alle Autorità Competenti incaricate dell applicazione del regolamento per quanto riguarda il magazzinaggio di b) prodotti non conformi; c) assicurare che l utilizzo dei prodotti non conformi sia limitato all esposizione o alla degustazione in loco; d) fornire su richiesta e sotto la supervisione delle Autorità Competenti spazi separati e mezzi adeguati peril magazzinaggio dei prodotti non conformi non utilizzati per l esposizione o per la degustazione in loco; e) informare le Autorità Competenti di qualsiasi violazione o eventuale imminente violazione connessa all attuazione delle misure previste dal Regolamento (UE) 2015/329; f) assicurarsi che tutti gli alimenti non conformi non utilizzati per l esposizione o per la consumazione in loco vengano registrati, raccolti e smaltiti come materiale di categoria 1 in accordo con i punti (a) c) dell Articolo 12 del Regolamento (CE) No 1069/2009 o che vengano riesportati verso il Paese Terzi entro e non oltre il 31 Dicembre 2015. INFORMAZIONI PER I VISITATORI E PER LO STAFF DI EXPO MILANO 2015 Nelle postazioni di EXPO Milano 2015, in cui i prodotti di origine animale non conformi vengono offerti al pubblico o vengono utilizzati per la preparazione degli alimenti da offrire al pubblico, viene esposta per i visitatori e per lo staff di EXPO Milano 2015 la seguente informazione: Questo alimento contiene prodotti di origine animale provenienti da paesi extra-ue e rispetta unicamente le norme di sanità pubblica di tali paesi. Il consumo e la distribuzione di tali prodotti sono vietati al di fuori del sito espositivo di EXPO Milano 2015. 5

ALLEGATO Descrizione dei prodotti 1 Carni Atti giuridici dell Unione, comprese le prescrizioni di applicare in materia di transito e i modelli di certificati veterinari da utilizzare Regolamento (UE) No 206/2010 2 della Commissione, compreso il modello di certificato veterinario di cui all Allegato III http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/txt/pdf/?uri=celex:02010r0206-20141204&qid=1431941722338&from=it Regolamento (CE) No 798/2008 3 della Commissione, compreso il modello di certificato veterinario di cui all Allegato XI http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/txt/html/?uri=celex:02008r0798-20150331&qid=1431941877369&from=it Preparazioni di carni Prodotti a base di carne Latte e prodotti a base di latte Regolamento (CE) No 119/2009 4 della Commissione, compreso il modello di certificato veterinario di cui all Allegato III http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/txt/pdf/?uri=celex:02009r0119-20130326&qid=1431941959148&from=it Decisione 2000/572/EC 5 della Commissione, compreso il modello di certificate veterinario di cui all Allegato III http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/txt/pdf/?uri=celex:02000d0572-20150212&qid=1431942098174&from=it Decisione 2007/777/EC 6 della Commissione, compreso il modello di certificate veterinario di cui all Allegato IV http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/txt/html/?uri=celex:02007d0777-20150331&qid=1431942278986&from=it Regolamento (UE) No 605/2010 7 della Commissione compreso il modello di certificate di cui all Allegato II, parte 3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/txt/pdf/?uri=celex:02010r0605-20140326&qid=1431942372485&from=it 1 I prodotti di cui alla prima Colonna della tabella rientrano nel campo di applicazione dei corrispondenti atti dell Unione elencati nella seconda colonna. 2 Regolamento (UE) No 206/201 della Commissione del12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell Unione Europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.03.2010, pag.1) 3 Regolamento (UE) No 798/2008 della Commissione dell 8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1). 4 Regolamento (UE) No 119/2009 della Commissione del 9 febbraio 2009, che stabilisce un elenco di paesi terzi, o di parti di essi, nonché I requisiti di certificazione veterinaria ai fini dell importazione nella Comunità, o del transito sul territorio, della carne di leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri e dei conigli d allevamento (GU L 39 del 10.2.2009, pag. 12) 5 Decisione 2000/572/CE dell 8 settembre 2000, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l importazione di preparazioni di carni in provenienza dai paesi terzi nella Comunità (GU L 240 del 23.9.2000, p. 19). 6 Decisione 2007/777/CE del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (GU L 312, 30.11.2007, pag. 49). 7 Regolamento (UE) No 605/2010 della Commissione del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l introduzione nell Unione europea di latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano (GU L 175, 10.7.2010, pag. 1). 6

Prodotti composti Uova e ovoprodotti Prodotti dell acquacoltura Regolamento (UE) No 28/2012 8 della Commissione, compreso il modello di certificato veterinario di cui all Allegato II http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/txt/pdf/?uri=celex:02012r0028-20130701&qid=1431942678503&from=it Regolamento (CE) No 798/2008 della Commissione, compreso il modello di certificato veterinario di cui all Allegato XI http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/txt/html/?uri=celex:02008r0798-20150331&qid=1431942794686&from=it Regolamento (CE) No 2074/2005 9 della Commissione, compreso il modello di certificate veterinario di cui all appendice IV dell Allegato VI. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/txt/pdf/?uri=celex:02005r2074-20140601&qid=1431942890048&from=it 8 Regolamento (UE) No 28/2012 della Commissione dell 11 gennaio 2012, che fissa I requisiti per importare nell Unione e per consentire il transito attraverso di essa di alcuni prodotti composti e che modifica la decisione 2007/275/CE nonché il regolamento (CE) No 1162/2009 (GU L 12, 14.1.2012, pag. 1). 9 Regolamento (CE) No 2074/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) No 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) No 854/2004 e (CE) No 882/2004, deroga al regolamento (CE) No 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (GU L 338, 22.12.2005, pag. 27). 7