Finanziaria 2006: misure e provvedimenti inerenti al Terzo Settore a cura di Roberta De Pirro - Studio Sciumé e Associati roberta.depirro@sciume.net http://www.sciume.net/ Premessa Dopo un lungo e discusso iter, la Legge Finanziaria per l anno 2006 è stata definitivamente approvata lo scorso 23 dicembre 2005, disegnando nei 612 commi del suo unico articolo una manovra da 27,6 miliardi di euro. Affiancandosi al decreto legge n. 230 del 30 settembre 2005, emanato dal Ministro delle Economia e delle Finanze e contenente sia delle disposizioni volte a contrastare il fenomeno dell evasione fiscale sia altre misure urgenti di natura tributaria e finanziaria, il citato documento legislativo introduce significative misure che coinvolgono l intero apparato produttivo nazionale: pubblica amministrazione, imprese ed enti non commerciali. Nello specifico, relativamente a quest ultimi, la Legge Finanziaria prevede una serie di strumenti agevolativi afferenti i diversi settori di attività che caratterizzano lo stesso: ricerca, assistenza, tutela dei beni culturali. Proponiamo di seguito, al fine di fornire un quadro d insieme delle novità più significative introdotte dalla legge in commento, un analisi dei commi della stessa che intervengono ad introdurre nuove disposizioni per gli enti non commerciali o a modificarne quelle già esistenti. In particolare l esame è effettuato per macroaree, individuando per ciascuna di esse le misure agevolative disposte dalla norma in esame: erogazioni liberali e ricerca; ICI ed enti non commerciali; IVA e cooperative sociali; beni culturali; adozioni internazionali; 1
enti sportivi dilettantistici; ospedali e donazioni; IRAP e Aziende pubbliche di servizi alla persona. ******** Erogazioni liberali e ricerca A decorrere dall anno 2005 (anziché dal 2006 come originariamente previsto dalla Legge Finanziaria modifica introdotta dal D.L. 273/2005, articoli 337-340) il contribuente potrà scegliere di destinare, fermo quando dovuto a titolo d imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell imposta stessa per il perseguimento di finalità sociali, quali: - sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori indicati nel decreto onlus; - finanziamento della ricerca scientifica e dell università; - finanziamento della ricerca sanitaria; - attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente. Detta disposizione ha carattere iniziale e sperimentale e non incide sul meccanismo dell 8 per mille previsto dalla Legge n. 222 del 1985. Le somme da destinare alle finalità suddette devono essere determinate sulla base degli incassi IRPEF, tenendo conto delle scelte espresse dal contribuente risultanti dal rendiconto generale dello Stato. Da ultimo si ricorda, che sarà un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri a stabilire le liste dei soggetti ammessi al riparto e le relative modalità applicative. Sempre in tema di erogazioni liberali, i successivi commi 353-355 della disposizione in commento stabiliscono l integrale deducibilità dal reddito del soggetto erogante dei fondi destinati, a titolo di contributo o di liberalità, per il finanziamento della ricerca dalle società e dagli altri soggetti passivi dell imposta sul reddito delle società (IRE) in favore: - delle università; - delle istituzioni universitarie pubbliche; 2
- degli enti di ricerca pubblici; - delle fondazioni e delle associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento e la promozione di attività di ricerca scientifica. Sarà un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ad individuare detti enti. Tale disposizione si affianca a quanto disposto in tema di erogazioni liberali dal decreto legge n. 35 del 14 marzo 2005 Decreto sulla competitività, convertito con la legge n. 80 del 12 maggio 2005, che prevede all articolo 14 la deduzione delle erogazioni effettuate in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato dal soggetto erogatore e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui. La stessa norma, inoltre, ridisciplina parte della materia trattata dell articolo 100 del DPR 917/86. Infatti, con la sua introduzione viene abrogata la lettera c) del comma 1 di detto articolo. 1 Si ricorda inoltre che gli atti relativi all erogazione dei fondi in oggetto sono esenti da tasse e da imposte indirette2, diverse dall IVA e gli onorari notarili relativi agli stessi sono ridotti del 90%. Da ultimo, sempre in tema di ricerca, appare opportuno ricordare che i commi 302-304 della Legge Finanziaria prevedono la destinazione di 100 milioni di euro per l anno 2006 per la realizzazione di un programma straordinario nazionale inerente alla ricerca oncologica finalizzata alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione. ICI ed enti non commerciali Il comma 133 della Legge Finanziaria ribadisce quanto disposto dal Decreto Legge 203/2005 in merito all esenzione del pagamento dell ICI con riferimento agli immobili che soggetti pubblici e privati, diversi da società, non aventi per oggetto esclusivo e principale l esercizio di attività commerciale, destinano esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché a quelle di religione e di culto. 1 La lettera c) del comma 1 dell articolo 100 del DPR 917/86 prevede la deduzione della quota del 2% del reddito complessivo dichiarato delle erogazioni liberali effettuate in favore di università e di istituti di istruzione universitaria. Il comma 8 dell articolo 14 del D.L. 35/2005 2 Tale disposizione abroga quanto disposto dal comma 8 dell articolo 14 del D.L. 35/2005 che prevede che gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito a favore di università e fondazioni universitarie sono esenti da tasse e imposte indirette diverse dall IVA e da diritti dovuti a qualsiasi titolo; gli onorari notarili relativi agli atti di donazione sono ridotti del 90%: 3
Lo stesso dispone inoltre che gli eventuali pagamenti della stessa, effettuati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione n. 248/2005 del citato decreto dai citati soggetti, non possono dar luogo a rimborsi e a restituzioni d imposta. In altri termini, i pagamenti ICI effettuati prima del 2 dicembre 2005, data di entrata in vigore della legge 248/2005, da enti non commerciali non sono rimborsabili. IVA e cooperative sociali Il comma 306 della Legge Finanziaria per il 2006 abroga quanto disposto dalla Legge Finanziaria per l anno 2005 in merito al trattamento IVA previsto per le prestazioni di carattere socio-sanitario ed educativo rese dalle cooperative e da loro consorzi. Il comma 467 della Legge 311/2004 prevedeva, infatti, che alle suddette prestazioni erogate dalle cooperative si applicasse a decorrere dal 1 gennaio 2005 l IVA con aliquota del 4%, anziché il regime dell esenzione. Tuttavia detta disposizione non sembrava introdurre alcuna novazione normativa, dato che tale regime fiscale era applicabile già prima della data indicata del comma 467 in commento. Pertanto, il comma 306 della Legge 266/2005 ha provveduto ad abrogare la norma introdotta del 2005, ritenendo con questo possibile l applicazione dell IVA con aliquota agevolata del 4% alle prestazioni socio-sanitarie ed educative rese da cooperative e loro consorzi anche in data antecedente al 1 gennaio 2005. Beni culturali Le disposizioni inerenti ai beni culturali sono contenute nei commi 17 e 575. Il primo istituisce un fondo di euro 10 milioni per l anno 2006, da ripartire per le esigenze connesse alla salvaguardia ed alla valorizzazione dei beni culturali. Il secondo comma prevede l integrazione del fondo destinato dalla Legge 311/2004 per il finanziamento di interventi diretti a tutelare l ambiente e i beni culturali di un importo di 5 milioni di euro per l anno 2006. Adozioni internazionali In favore del fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, istituito presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, il comma 348 della Legge Finanziaria 2006 ha 4
autorizzato la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 a sostegno delle adozioni internazionali. L entità e i criteri del rimborso delle spese sostenute, nonché le modalità di presentazione delle istanze, saranno determinate in un successivo decreto di natura non regolamentare, restando comunque fermo il limite per i suddetti rimborsi di 10 milioni di euro per ognuno dei suddetti anni. Enti sportivi dilettantistici Il comma 128 dell articolo unico della Legge Finanziaria per l anno 2006 dispone l esenzione dell imposta sulla pubblicità, per la pubblicità effettuata da associazioni e società sportive dilettantistiche all interno di impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche la cui capienza è inferiore a tremila posti. Ospedali e donazioni È previsto che l Alleanza degli ospedali italiana nel mondo promuova e coordini la donazione di apparecchiature e altri materiali dismessi da aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero ed altre organizzazioni similari nazionali in favore di aziende sanitarie situate in Paesi in via di sviluppo o di transizione. La suddetta Alleanza provvederà, sulla base delle informazioni acquisite, a promuovere i necessari contatti per facilitare le donazioni e per tenere un inventario aggiornato delle attrezzature disponibili, nonché a redigere un rapporto biennale sulle attività svolte. IRAP e Aziende pubbliche di servizi alla persona Le Regioni che hanno adottato il regime IRAP agevolato per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, secondo quanto previsto dal D.L. 460/97, possono estendere lo stesso anche alla Aziende pubbliche di servizi alla persona, succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (comma 299). 5