Enforcing contracts lo stato dell arte. Giulio Borella Roma, 17 novembre 2016

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Enforcing contracts lo stato dell arte Giulio Borella Roma, 17 novembre 2016

Sommario Statistiche Banca Mondiale Studi T.S.E.I. e Banca d Italia Il dissesto Iniziative del legislatore Nella fase di erogazione Nella fase patologica L esecuzione privata

I da* della Banca Mondiale

Classifica Doing business RANKING ENFORCING CONTRACTS Francia rk 12 Germania rk 14 Gran Bretagna rk 33 Spagna rk 34 Gambia rk 110 Italia rk 111 (già 124) Quatar rk 112

Tempi medi recupero credito TEMPI Media nazionale 1120 gg Media OECD 553 gg Bari 2022 Torino 855

Cos* medi recupero credito Media nazionale 23,1% Media OECD 21,3% Bari 34,1% Torino 22,3%

ASSOCIAZIONE T.S.E.I. Tavolo di studio sulle esecuzioni immobiliari

Simulazione Mutuo euro 100.000,00 Ipoteca euro 150.000,00 Credito euro 85.000,00 Valore stima euro 125.000,00 Base asta euro 106.000,00 Aggiudicazione 3 asta Ricavato euro 59.000,00 Costi medi euro 15-20.000,00

Esito Credito recuperato euro 39-44.000,00 (42-49%) Incidenza costi sul ricavato 30% Incidenza costi sul credito 24% Svalutazione credito 48-41% Tali dati coincidono grosso modo con i risultati del Paper Banca d Italia La gestione dei crediti deteriorati n. 311 del febbraio 2016, che dà un valore medio di realizzo del 54%

Conseguenze NUOVA CATEGORIA Dissesto (dir. 2014/59/UE e l. 180-181/2015): con l art. 17 co. 2 della l. 180/2015 compare questa nuova categoria, di matrice europea, che supera e trascende le vecchie categorie dell insolvenza e della crisi d impresa, per le conseguenze che essa può provocare sulla stabilità stessa dei sistemi economici No ricorso a fondi pubblici, che compromettono l equilibrio della finanza pubblica e falsano la concorrenza e premiano la moral hazard, il rischio morale (c.d. bail out - citizens have paid twice) Bail in (autoresponsabilità), ricorso a risorse proprie, mediante burden sharing, condivisione degli oneri

ANNO TOTALE AMMESSO % sul TOTALE 1981 37.136.733,99 0,148% 1985 1.237.342,12 0,005% 1988 23.119.820,86 0,092% 1989 1.034.209,97 0,004% 1990 96.647.037,51 0,386% 1991 10.250.145,13 0,041% 1992 5.887.869,64 0,024% 1993 21.385.842,54 0,085% 1994 36.123.644,59 0,144% 1995 30.036.253,48 0,120% 1996 282.530.649,16 1,128% 1997 223.640.968,54 0,893% 1998 55.249.285,32 0,221% 1999 69.827.640,33 0,279% 2000 110.759.738,96 0,442% 2001 370.251.893,66 1,478% 2002 986.036.374,87 3,937% 2003 94.301.162,05 0,377% 2004 264.906.132,57 1,058% 2005 317.857.118,93 1,269% 2006 503.138.706,12 2,009% 2007 1.939.479.802,50 7,744% 2008 667.787.881,01 2,666% 2009 1.526.839.335,36 6,096% 2010 3.209.064.793,84 12,813% 2011 2.028.781.911,63 8,100% 2012 3.315.344.474,40 13,237% 2013 4.695.712.881,05 18,749% 2014 3.015.402.059,20 12,040% 2015 1.105.401.380,90 4,414% TOTALE 25.045.173.090,23 100,000% 9

2014 % 2015 % DEB V/ERARIO ED ENTI PREVIDENZIALI 9.365.924.995,78 43,37% 9.580.483.512,68 38% DEB V/ DIPENDENTI 711.470.205,01 3,29% 789.042.120,99 3% DEB V/ FORNITORI 3.887.812.956,15 18,00% 4.142.820.831,31 17% DEB V/ BANCHE 5.821.030.851,91 26,96% 6.761.626.050,26 27% DEB V/ PROFESSIONISTI 258.064.893,47 1,20% 287.147.974,12 1% DEB V/ SOCI 151.541.130,19 0,70% 187.593.278,73 1% DEB V/ ALTRO 1.399.475.670,51 6,48% 3.296.459.322,14 13% TOTALE AMMESSO 21.595.320.703,02 100,00% 25.045.173.090,23 100% Confronto Anni 2014-2015 Differenza Anno 2015-2014 3.449.852.387,21 % Incremento Debiti 13,77 10

Inizia*ve legisla*ve

Fase di erogazione del credito D.lgs. 72/2016 (Dir. 2014/17/UE c.d. M.C.D.) Introduce nel T.U.B. gli artt. 120 quinquies e ss. Art. 120 septies: doveri di diligenza (know your customer rule) Art. 120 septies: dovere del cliente di fornire le info Art. 120 undecies: verifica del merito creditizio Art. 120 duodecies: applicazione di standard affidabili nella valutazione degli immobili in garanzia e affidamento a soggetti indipendenti dal processo di erogazione del credito

Fase patologica Dall indifferenza alla veemenza legislativa D.l. 35/2005 (l. 80/2005) L. 263/2005 L. 69/2009 D.l. 90/2014 D.l. 132/2014 (l. 162/2014) D.m. 38/2015 D.l. 83/2015 (l. 132/2015) D.l. 59/2016 (l. 119/2016) D.lgs. 72/2016

Tendenze in materia di esecuzioni Ampliamento della partecipazione (portale) Convenienza Affidabilità Esternalizzazione (d.m. 309/1998)

d.l. 83/2015 e d.l. 59/2016 Perizia di stima (art. 568 cpc, art. 161 d.a. cpc, art. 173 bis d.a. cpc) Offerta ridotta (art. 571 e ss cpc cpc) Offerta rateale (art. 569-574 cpc) Assegnazione a valore d asta (art. 588 e ss cpc) Liberazione anticipata (art. 560 cpc) Assegnazione a favore del terzo (art. 590 bis cpc) Riparti parziali (art. 596 cpc) Barriere preclusive anticipate (615 cpc)

Esecuzione privata PRIMA limitata ai crediti erariali (d.p.r. 602/1973) OGGI Patto a scopo di garanzia Pegno non possessorio Patto marciano

PaNo a scopo di garanzia Art. 48 bis t.u.b. introdotto dal d.l. 59/2016 finanziamento alle imprese garantito da trasferimento sospensivamente condizionato all inadempimento (no immobili residenza debitore o parenti stretti) inadempimento: quando si protrae per 9 mesi e riguarda almeno 3 rate (o sei se cadenza non mensile) Si chiede al Presidente del Tribunale la nomina di un esperto per la stima del bene La condizione sospensiva si considera avverata quando è comunicata al creditore la stima del bene o, se questo vale più del debito residuo, il creditore versa al debitore la differenza

Pegno non possessorio Art. 1 d.l. 59/2016 (l. 119/2016) Gli imprenditori iscritti al registro delle imprese possono dare in pegno beni mobili, anche immateriali, o crediti, presenti o futuri, determinati o determinabili, entro un valore complessivo Possono trasformare, alienare i beni e il pegno si trasferisce sul prodotto o sul prezzo ricavato In caso di inadempimento il creditore, previa intimazione, può procedere: 1- alla vendita con modalità competitive previa stima 2- All escussione del credito 3- Alla locazione del bene per soddisfarsi sui canoni 4- All appropriazione, versando l eventuale differenza Entro 15 gg dall intimazione il debitore consegna il bene

PaNo marciano D.l. 72/2016 (attuazione Dir. 2014/17/UE mortgages credit directive) Art. 120 quinquesdecies t.u.b. (d.lgs. 385/1993) Fermo l art. 2744 c.c., le parti possono convenire con apposita clausola che, in caso di inadempimento, la restituzione o il trasferimento del bene o del prezzo ricavato dalla vendita estingua il debito Inadempimento: 18 rate (diverso dalla risoluzione, che ex art. 40 co. 2 t.u.b. si può chiedere dopo 7 rate impagate) Il valore del bene è stabilito ex art. 1349 c.c. da un perito indipendente, scelto d accordo tra le parti o, in caso di disaccordo, con ricorso ex art. 696 cpc

DOMANDE

Giulio Borella Roma, 17 novembre 2016