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Informazioni Sommario LA VECCHIAIA... 2 L'INVALIDITA'... 2 LA RENDITA Inail E LA REVERSIBILITA'... 3 L'ANZIANITA'... 3 IL PART TIME... 5 AZIENDA O Inps... 5 PENSIONE CONTRIBUTIVA... 5

LA VECCHIAIA Quando il pensionato lavora Il pensionato che lavora è sottoposto alla disciplina che regola il cumulo tra pensione e redditi da lavoro autonomo e dipendente. Tale disciplina ha subito dei sostanziali cambiamenti a decorrere dal gennaio 1994. Ecco una panoramica delle norme attualmente in vigore, secondo le tipologie di pensione. LA VECCHIAIA Dal 1 gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia sono completamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e da lavoro dipendente. Questa norma si applica anche alle pensioni di vecchiaia che hanno decorrenza anteriore, a partire dalle quote di pensione in pagamento dal 1 gennaio 2001. Torna su L'INVALIDITA' Per chi è andato in pensione entro il 1994 50% della quota eccedente il trattamento minimo nessuna Per chi è titolare di assegno di invalidità dal 1 gennaio 1995 50% della quota eccedente il trattamento 30% della quota eccedente il trattamento minimo minimo e non oltre il 30% del reddito In particolare Gli assegni di invalidità liquidati con 40 anni di contribuzione sono interamente cumulabili con il reddito da lavoro autonomo e lavoro dipendente, a partire dal 1 gennaio 2001. Ai fini del calcolo dei 40 anni di contributi si tiene conto di tutta la contribuzione versata, obbligatoria, da riscatto, volontaria, figurativa (servizio militare, malattia, cassa integrazione mobilità ecc.) anche se successiva alla decorrenza della pensione, purché utilizzata nella liquidazione di supplementi di pensione. Niente trattenute Il divieto di cumulo della pensione di invalidità e dell'assegno di invalidità con i redditi da lavoro non trova applicazione nei seguenti casi: pensionati assunti con contratti di lavoro a termine di durata complessivamente non superiore a cinquanta giornate nell'anno solare. Se nel corso dell'anno vengono superate le cinquanta giornate di lavoro, l'esclusione dal divieto di cumulo non trova più applicazione e l'incumulabilità opera per tutte le giornate di lavoro effettuate; pensionati dalla cui attività dipendente o autonoma deriva un reddito complessivo annuo, al netto dei trattamenti di famiglia e delle quote dovute per contributi previdenziali e assistenziali, non superiore all'importo annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (che per il 2008 è pari a 5.760,56 euro annui); pensionati che svolgono la loro attività nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private; Pagina 2 di 5

LA RENDITA Inail E LA REVERSIBILITA' pensionati occupati in qualità di operai agricoli; pensionati occupati in qualità di addetti ai servizi domestici e familiari; pensionati occupati in qualità di agenti non di ruolo alle dipendenze delle Comunità europee da data anteriore al 1 febbraio 1991, a norma del regolamento n.31 CEE, n.11 CEEA dei Consigli del 18 dicembre 1961 come modificato dal regolamento CEE, EURATOM, CECA, n.259 del Consiglio del 20 febbraio 1968 e successive modificazioni; pensionati che svolgono la funzione di giudice di pace, per le indennità percepite per l'esercizio di tale funzione; pensionati che svolgono funzioni di giudici onorari aggregati, per le indennità percepite per l'esercizio delle loro funzioni; pensionati che svolgono funzioni di giudici tributari; pensionati che svolgono funzioni connesse a cariche pubbliche elettive (indennità per i presidenti e i membri dei consigli regionali, per i parlamentari nazionali ed europei ecc.) Riduzione dell'assegno di invalidità A partire dal 1 settembre 1995 i titolari di assegno di invalidità che percepiscono redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa di importo superiore a determinati limiti subiscono le seguenti riduzioni: 25% dell'importo quando i redditi sono superiori a quattro volte l'importo del trattamento minimo al 1 gennaio (per il 2008 è pari a 23.042,24 euro) 50% dell'importo quando i redditi sono superiori a cinque volte l'importo del trattamento minimo al 1 gennaio (per il 2008 è pari a 28.802,80 euro) Sull'assegno si applicano prima le riduzioni del 25% o 50% (a seconda dei casi) e poi sulla rimanenza, sempre che sia di ammontare superiore al minimo, si applicano le trattenute giornaliere (50% della quota eccedente il trattamento minimo se si tratta di lavoro dipendente oppure 30% in caso di lavoro autonomo). Se l'assegno di invalidità è stato liquidato con 40 anni di contribuzione ovviamente si applicano solo le riduzioni. In particolare Quando il titolare di assegno di invalidità compie l'età prevista per il diritto alla pensione di vecchiaia (65 anni per gli uomini e 60 per le donne), dal mese successivo a quello di compimento dell'età si applica la disciplina del cumulo in vigore per le pensioni di vecchiaia. Torna su LA RENDITA Inail E LA REVERSIBILITA' Le pensioni ai superstiti che decorrono dal 1 luglio 2000 in poi sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata dall'inail in caso di morte per infortunio sul lavoro o malattia professionale. Le pensioni con decorrenza anteriore, sospese o ridotte in base alla legge 335/1995 di riforma delle pensioni, sono incumulabili con le rendite Inail fino alla data del 30 giugno 2000; dal 1 luglio 2000 sono cumulabili con la rendita vitalizia. Torna su Pagina 3 di 5

L'ANZIANITA' L'ANZIANITA' La legge finanziaria 2003 ha stabilito che, dal 1 gennaio 2003, i titolari di pensione di anzianità che, al momento del pensionamento, hanno almeno 58 anni di età e 37 anni di contribuzione, possono cumulare totalmente la pensione con i redditi da lavoro dipendente o autonomo. I pensionati possono ottenere la totale cumulabilità della pensione di anzianità con i redditi da lavoro autonomo o dipendente anche nei seguenti casi: se la pensione è liquidata sulla base di un'anzianità contributiva di almeno 40 anni (ai fini del calcolo dei 40 anni di contributi si tiene conto di tutta la contribuzione versata, obbligatoria, da riscatto, volontaria, figurativa, anche se successiva alla decorrenza della pensione, purché utilizzata nella liquidazione di supplementi di pensione); se il titolare di pensione ha compiuto l'età richiesta per il pensionamento di vecchiaia (60 anni per le donne, 65 per gli uomini). Esclusi tali casi, tutte le altre pensioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 2002 sono: totalmente incumulabili con i redditi da lavoro dipendente; parzialmente incumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 30% della quota eccedente il trattamento minimo (per il 2008 pari a euro 443,12), entro i limiti del 30% del reddito. Fanno eccezione le pensioni indicate di seguito che fruiscono di un trattamento più favorevole. Per chi è andato in pensione entro il 1994 100% della pensione nessuna Per chi è andato in pensione dopo il 1994 e fino al 30 settembre 1996 Sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo le pensioni con decorrenza tra il 1 gennaio 1995 e il 30 settembre 1996 (31 dicembre 1996 per le gestioni dei lavoratori autonomi) i cui titolari abbiano maturato i requisiti di assicurazione e contribuzione entro il 1994. Per chi è andato in pensione dal 1 ottobre 1996 al 31 dicembre 1996 Sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo: le pensioni liquidate nella gestione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti se liquidate con 35 anni di contribuzione e 52 anni di età (o in alternativa 36 anni di contributi a prescindere dall'età) entro il 30 settembre 1996, tenendo presente che, in entrambi i casi, i 35 anni di contributi devono essere maturati al 31 dicembre 1994; le pensioni liquidate nella gestione dei lavoratori autonomi se liquidate sulla base di 35 anni di contributi al 31 dicembre 1994; Per chi è andato in pensione dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 1997 Le pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti sono totalmente cumulabili se liquidate con 36 anni di contributi al 30 settembre 1996 o con 35 anni di contributi e 52 anni di età al 30 settembre 1996 (i 35 anni di contributi in entrambi i casi devono essere comunque maturati al 31 dicembre 1994); le pensioni liquidate nella gestione dei lavoratori autonomi sono totalmente cumulabili se liquidate con 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 1994 e con 35 anni di Pagina 4 di 5

IL PART TIME contributi più il requisito dell'età di 55 anni entro il 30 settembre 1996. Quando il pensionato di anzianità compie l'età prevista per il diritto alla pensione di vecchiaia (65 anni per gli uomini e 60 per le donne), si applica la disciplina del cumulo in vigore per i pensionati di vecchiaia. Torna su IL PART TIME Coloro che decidono di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a part time, per almeno 18 ore settimanali, possono cumulare la pensione con la retribuzione a condizione che il datore di lavoro assuma nuovo personale. Il lavoratore-pensionato percepisce così parte della pensione, in misura inversamente proporzionale alla riduzione dell'orario di lavoro. La riduzione della pensione viene effettuata anche nel caso in cui la pensione sia stata liquidata con 40 anni di contribuzione; in ogni caso, la riduzione non può superare il 50% della pensione stessa. Torna su AZIENDA O Inps In caso di cumulo pensione-redditi da lavoro dipendente, la trattenuta è effettuata dal datore di lavoro il quale ha l'obbligo di versarla all'inps. In caso di cumulo con redditi da lavoro autonomo la quota di pensione non cumulabile è trattenuta direttamente dall'inps in due momenti (in acconto e a saldo) in base ai redditi dichiarati dal pensionato lavoratore. Quest'ultimo deve presentare una doppia dichiarazione: nella prima deve indicare il reddito presunto dell'anno in corso, nella seconda (da presentare entro lo stesso termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi Irpef) il reddito effettivamente percepito nell'anno precedente. Sulla base delle indicazioni del pensionato l'inps stabilisce la misura della trattenuta. Torna su PENSIONE CONTRIBUTIVA Cambiano le regole del cumulo pensione-reddito per tutti coloro che liquidano la pensione con il sistema di calcolo contributivo, in base all'età del pensionato. Tabella Pensione contributiva per chi svolge lavoro autonomo o indipendente prima dei 63 anni perde l'intera pensione perde la metà della quota eccedente il trattamento minimo dai 63 anni in poi Torna su perde la metà della quota che eccede la pensione minima perde la metà della quota che eccede la pensione minima Pagina 5 di 5