CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI CONSIGLIO NAZIONALE RAGIONIERI COMMERCIALISTI. Osservazioni e note sul



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Avvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI CONSIGLIO NAZIONALE RAGIONIERI COMMERCIALISTI Osservazioni e note sul D.L. 4 luglio 2006, n. 223 Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all evasione fiscale Parte I^ Audizione Presso gli Uffici di Presidenza riuniti delle Commissioni Permanenti 5 (Bilancio) e 6 (Finanze e Tesoro) del Senato della Repubblica sul DDL di conversione in legge del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (Atto Senato n. 741) Roma 11 luglio 2006

I rappresentanti dei Consigli Nazionali dei dottori e dei ragionieri commercialisti hanno già avuto modo di esprimere sulla stampa loro valutazioni circa gli interventi effettuati con il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, con riferimento tanto alle disposizioni modificative della disciplina dei servizi professionali che a quelle strettamente fiscali. Sulla prima parte, relativa all articolo 2 del decreto n. 223/2006 si osserva quanto segue. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed il Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti, pur esprimendo apprezzamento per lo spirito di liberalizzazione delle disposizioni di cui all art. 2 del D.L. n. 223/2006, formula perplessità in merito alle modalità con cui la disciplina è stata adottata, sia per l assenza di una minima consultazione preventiva, sia per la difficoltà di rinvenire i motivi di urgenza e necessità richiesti per l emanazione del decreto legge. Si ritiene, infatti, che le misure relative alle professioni debbano essere ricondotte nell ambito di una riforma organica, coordinata e seguita direttamente dal competente Ministero della Giustizia, che tenda sia alla modernizzazione del settore, accrescendo la concorrenza fra soggetti qualificati, sia a fornire adeguati livelli di qualificazione professionale e la presenza di norme poste a garanzia del corretto esercizio delle attività professionali. La riforma delle professioni intellettuali non può non tener conto delle peculiarità dell attività professionale. Le professioni intellettuali si caratterizzano non solo per il rapporto fiduciario che si instaura fra cliente e professionista, che personalmente è chiamato a svolgere la prestazione, ma anche per la dimensione pubblicistica connessa, da un lato, all impatto sociale che l attività professionale produce in relazione all affidamento della tutela dei terzi, dall altro all esercizio di incarichi assegnati direttamente dalla pubblica amministrazione o dall amministrazione giudiziaria. La tutela che la legislazione statale assicura alle professioni trova il

proprio fondamento nell esigenza di tutelare, non i professionisti, bensì l affidamento del pubblico, garantendo che coloro che offrono la propria prestazione professionale possiedano l indispensabile competenza tecnica e indipendenza. Sul piano comunitario, inoltre, occorre ricordare che accanto alle istanze di liberalizzazione formulate dalla Commissione europea, si pongono le posizioni del Parlamento europeo (risoluzione del 16 dicembre 2003 e del 5 aprile 2001), nelle quali si sottolinea l importanza delle norme di regolamentazione delle professioni, al fine di garantire l'imparzialità, la competenza, l'integrità e la responsabilità dei membri di tali professioni, in modo da assicurare la qualità dei servizi e l'interesse pubblico. Disposizioni tariffarie Pur avendo una posizione di forte apertura in relazione al tema delle tariffe professionali, riteniamo in ogni caso opportuno definire delle tariffe di riferimento che, seppur derogabili pattiziamente dalle parti, costituiscano dei validi parametri per i clienti che si trovano in una situazione di asimmetria informativa, e dunque spesso non in grado valutare il servizio percepito a causa del divario informativo fra cliente e professionista. Minimi tariffari debbono però inderogabilmente essere previsti ogni qualvolta il professionista sia chiamato a svolgere una specifica prestazione per incarico dell autorità giudiziaria, ovvero della pubblica amministrazione (tariffe che comunque devono prevedere un minimo ed un massimo entro cui l autorità preposta può liquidare la notula professionale) ovvero su incarico del cliente in funzione di un interesse pubblicistico (es. valutazione di azienda da conferire richiesta dalla legge). Pubblicità

Abbiamo da tempo assunto una posizione di apertura in relazione alla pubblicità informativa. Riteniamo, tuttavia, in considerazione del carattere fiduciario della prestazione e al fine di salvaguardare l affidabilità del terzo, potenziale cliente, che debba essere preclusa la pubblicità di tipo commerciale, volta ad esaltare la prestazione professionale, la comparabilità con gli altri professionisti e che possa offendere la dignità ed il decoro professionale. Società tra professionisti Alcune perplessità devono rilevarsi in ordine alla disposizione relativa alle società professionali. Nella disposizione del D.L. n. 223/2006 si tiene conto della peculiarità della disciplina delle professioni, prevedendo la necessità di individuare previamente il professionista incaricato di svolgere l incarico professionale. Tuttavia la disposizione appare assai limitata e parziale e comunque non completa. Innanzitutto il generico rinvio alle società di persone pone non pochi problemi. Per il nostro ordinamento giuridico le professioni intellettuali, pur costituendo attività economica, non integrano attività d impresa. Pertanto l utilizzo tout court dello strumento societario, ancorché si tratti di società di persone, pone problemi in relazione alla definizione dell oggetto sociale, della partecipazione al capitale, della partecipazione all amministrazione della società, della definizione delle responsabilità della società in relazione all esecuzione della prestazione, dell assoggettabilità a fallimento della società tra professionisti. Problemi questi già rilevati dalla dottrina e dalla giurisprudenza che da sempre esclude la possibilità di costituire società, ancorché di persone, per l esercizio dell attività professionale. I problemi che si pongono sono particolarmente delicati e non sembrano risolvibili dalla generica previsione normativa introdotta del decreto-legge. È necessario che sia individuato uno specifico tipo societario, per il quale sia previsto:

- un oggetto sociale limitato all esercizio dell attività professionale o multidisciplinare tra professionisti iscritti in albi con competenze affini; - un esclusiva partecipazione alla società professionale di soci professionisti cui affidare l amministrazione della società, con esclusione di qualsiasi mera partecipazione di capitale da parte di non professionisti; - la sottrazione alla disciplina del fallimento (in quanto si tratta di attività non commerciale); - il regime di responsabilità civile e disciplinare della società (ferme rimanendo quelle del professionista incaricato di svolgere la prestazione); - la disciplina fiscale dei redditi prodotti, nonché le specifiche norme previdenziali; - le modalità di iscrizione delle società negli albi professionali; - i regimi di incompatibilità per la partecipazione a società interprofessionali (si ricorda che la Corte di Giustizia europea ha ritenuto legittimo il divieto di costituzione di società fra avvocati e revisori contabili previsto dalla normativa olandese). PROPOSTA I Consigli Nazionali richiedono lo stralcio delle disposizioni cui all art. 2 del D.L. n. 223/2006 e di riprendere l esame della riforma muovendo dal testo Vietti bis, attribuendo la competenza esclusivamente al Ministero della Giustizia e prevedendo la previa obbligatoria consultazione delle categorie professionali interessate. Compensi spettanti agli arbitri (art. 24) Al fine del contenimento della spesa pubblica, la disposizione prevede che per qualsivoglia arbitrato (la relazione chiarisce in cui sia parte una pubblica

amministrazione) agli arbitri spettino, indipendentemente dalla qualifica professionale, i compensi previsti dalla Tabella D della tariffa forense. PROPOSTA Riteniamo opportuno abrogare tale disposizione, ovvero rinviare alle tariffe professionali di ciascuna categoria professionale. Roma, 11 luglio 2006 Mario Damiani Presidente del Consiglio nazionale Dottori commercialisti William Santorelli Presidente del Consiglio nazionale Ragionieri e periti commerciali